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180 Giorni Scuola Come Si Calcolano?

180 Giorni Scuola Come Si Calcolano
Docenti neoassunti: come calcolare i 180 giorni di servizio prestato? 180 Giorni Scuola Come Si Calcolano Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato? Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art.1 della L.n.937/1977; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni17; il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico; il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

i periodi di ferie; i permessi retribuiti e non; le assenze per malattia; le aspettative; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

Come si contano i giorni di attività didattica?

IL GIORNO LIBERO? – Il giorno libero va in ogni caso considerato ai fini del computo dei 180 giorni. La questione più controversa invece riguarda il fatto che vada considerato anche ai fini del computo dei 120 giorni di servizio. Va innanzitutto considerato che l’articolazione delle attività didattiche su cinque giorni e il c.d.

  1. Giorno libero rappresentano, non un diritto, bensì una convenzione.
  2. Non vi è dubbio circa il fatto che esso vada considerato nel caso in cui il docente in quel giorno presti una qualche attività didattica (attività collegiali o formative).
  3. Infatti, nulla osta ai fini del loro computo fra le giornate di servizio effettivamente prestato (vedi nota USR Emilia Romagna USR EMILIA-ROMAGNA 4 MAGGIO 2016, AOODRER 5657 ).

Più complesso è il caso in cui il docente in quel giorno non hai svolto alcuna attività didattica. La nota dell’ USR Piemonte 17229 del 24 Novembre 2022 fornisce dei chiarimenti al riguardo: Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni.

Qualora la scuola articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni Se invece l’orario è articolato su quattro giorni, nei 120 giorni viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale mentre il sabato non deve essere preso in considerazione. Ne deriva evidentemente anche che, nel caso in cui l’attività didattica sia articolata su 6 giorni, il giorno libero infrasettimanale va computato nei 120 giorni.

Come si calcolano i giorni a scuola?

Come si calcolano i 150 giorni? Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile (e ovviamente ricomprendere anche periodi di sospensione delle lezioni).

Quanti giorni per l’anno di prova?

A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche”,

Il D.M.850/15 all’art.3 comma 1 a tal proposito recita: Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche”. COME SI CALCOLANO I 180 GIORNI DI SERVIZIO? Il D.M.850/15 all’art.3 comma 2 e la C.M.36167/15 prevedono che sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Pertanto si considerano:

le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art.1 della L.n.937/1977 (c.d. Festività soppresse); le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni; il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico; il primo mese di astensione obbligatoria per maternità,

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili :

i periodi di ferie; i permessi retribuiti e non; le assenze per malattia; le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

COME SI CALCOLANO I 120 GIORNI DI SERVIZIO? Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

  1. In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte anche, ove si verificasse, nel giorno cosiddetto “libero”.
  2. QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA? Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte. Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova.

  • In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
  • Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.
  • CASO DEL PERSONALE ASSUNTO IN REGIME DI PART-TIME La C.M.36167/15 precisa, al punto 2, la riduzione proporzionale relativa ai 180 giorni di servizio e ai 120 giorni di attività didattiche per il personale assunto con prestazione o orario inferiore (part time ad es.) e afferma che ” fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.
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Pertanto, per i docenti in regime di part-time resta fermo l’ obbligo di formazione corrispondente a 50 ore mentre i requisiti dei 180 e dei 120 giorni devono essere proporzionalmente ridotti in base al numero di ore prestate (e non, quindi, in base al numero di giorni di servizio).

DOCENTI IN MATERNITÀ POSSIBILITÀ DI DISCUTERE LA RELAZIONE FINALE PER LA MADRE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico di cui almeno 120 di attività didattiche, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione dei servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circolare telegrafica 02.11.1984, n.357).

DOCENTE CHE RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA MA NON RIESCE A COMPLETARE LE 50 ORE DI FORMAZIONE Sono presenti però casi in cui, pur avendo svolto i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattiche, alcune docenti, per effetto delle norme a tutela e sostegno della maternità, non riescono a completare le 50 ore di formazione obbligatoria,

  • In questo caso, dovendo ottemperare allo svolgimento e alla frequenza delle stesse e non essendo possibile il rinvio parziale al successivo anno scolastico, si configura la necessità di contemperare le norme della formazione obbligatorie con quelle della tutela della maternità.
  • CIRCOLARE MINISTERIALE 10 settembre 1991, n.267 Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente,

Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l’insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n.1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).

Pertanto, limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità, la docente che abbia raggiunto i 180 giorni di servizio ma che a causa della gravidanza (o di altri giustificati e oggettivi motivi) sia impossibilitata a seguire i corsi di formazione previsti durante l’anno di prova, potrà essere esonerata del tutto o in parte dalla frequenza di tali corsi e avere comunque la possibilità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.

In tal senso, alcuni USR hanno chiarito che, in sostituzione delle ore di formazione mancanti si computeranno delle attività formative alternative riconosciute qualificanti e validate dal Dirigente Scolastico, A titolo di esempio si pensi ad attività formative a distanza (via web), ad attività predisposte dall’istituzione scolastica di appartenenza, ad altre fattispecie coerenti con il piano di formazione in atto (Si veda nota n.8690 USR Sardegna ).

DOCENTE CHE NON RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA PUR AVENDO FREQUENTATO LE 50 ORE DI CORSI DI FORMAZIONE Nel caso in cui, invece, la docente abbia frequentato regolarmente le attività di formazione ma a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 in attività didattiche, dovrà ripetere l’anno di prova ma non dovrà ripetere le attività di formazione.

DOCENTE CHE RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA, AVENDO FREQUENTATO LE 50 ORE DI CORSI DI FORMAZIONE MA CHE È LEGITTIMAMENTE IMPEDITA A PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE FINALE La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto di cui almeno 120 di attività didattiche ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

Come si contano i 120 giorni di attività didattica?

Anno di prova: come si calcolano i 120 giorni di attività didattica se la scuola adotta la settimana corta? Uno degli interrogativi che da anni i docenti si pongono e a cui non sempre viene data risposta esauriente riguarda la modalità di conteggio dei 120 giorni di attività didattica minimi per superare l’anno di prova.

Le direttive ministeriali sempre aggiornate pongono due vincoli di presenza: il primo riguarda 180 giorni di servizio a qualsiasi titolo. Questo obiettivo si raggiunge conteggiando i giorni di servizio dal giorno di assunzione in ruolo in poi contando anche domeniche e festivi ma non contando eventuali giorni di malattia, ferie e permessi.

Chi viene assunto il 1 settembre ad esempio, se non accumula giorni di assenza per malattia o permessi, a fine febbraio, già raggiunge il limite minimo di servizio. Per quanto attiene al vincolo dei 120 giorni il DM 226 del 16 agosto 2022 all’articolo 3 comma 3 recita quanto segue: “Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.” Il testo lascia spazio a varie interpretazioni laddove l’attività didattica è articolata in modo particolare come ad esempio nel caso di adozione della settimana corta.

  • Nel caso in cui la scuola adotti la settimana corta, volendo interpretare la norma alla lettera, verrebbero conteggiati 5 giorni di servizio a settimana e non 6 visto che il sabato non ci sarebbero lezioni.
  • C’è, però, da registrare il fatto che le scuole che adottano la settimana corta in effetti organizzano le stesse ore di lezione in 5 giorni piuttosto che 5.

Prova ne è il fatto che i famosi 200 giorni di attività didattica che le scuole devono obbligatoriamente erogare diventano praticamente 165 pur non infrangendo alcuna norma. Infatti, ci sono tanti pareri a partire dal CNPI, vari TAR e alcune USR regionali che hanno chiarito che l’importante è il numero totale delle ore annue e non come queste sono distribuite nei giorni.

  • Per questo molte scuole hanno iniziato a calcolare i giorni di assenza degli studenti tramutando tutto in ore poiché il tetto massimo di assenze su 200 giorni pari a 50 non può essere lo stesso su 165 quando si adotta la settimana corta.
  • In buona sostanza la pezza giustificativa nel caso in cui si deve garantire un numero minimo di giorni di attività didattica agli studenti è ormai prassi consolidata.
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Non sembra essere così quando si tratta del conteggio dei giorni di servizio dei docenti per attività didattiche. Se il docente svolge sempre 18 ore a settimane, dove sta la differenza tra la distribuzione su 5 giorni e la distribuzione su 6 giorni? Se nell’esempio di prima si arriva al fatto che l’importante è il monte ore settimanale e che basta che gli studenti svolgono ad esempio 32 ore settimanali in 5 o 6 giorni, non importa, la stessa logica andrebbe applicata nel caso del conteggio dei giorni per i neo immessi finalizzato al superamento dell’anno di prova.

Negli anni diverse volte i sindacati hanno chiesto al ministero di chiarire ma non hanno mai ottenuto risposta. L’art 3 comma 3 è rimasto tale per anni e anni. Nel tempo qualche USR ha chiarito il dubbio facendo lo stesso ragionamento fatto poc’anzi: vanno conteggiati i giorni includendo anche il sabato poiché i 5 giorni di attività contengono le stesse ore che ordinariamente sono spalmate su 6.

E’ il caso dell’USR Piemonte e dell’USR Piemonte che di quest’anno ha precisato: ” Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni.

” La nota in effetti si rifa ad un ragionamento secondo il quale il giorno libero essendo una prassi va considerato come giorno di attività didattica e quindi nel caso in cui si adotti la settimana corta e i docenti, tutti, avranno il sabato come giorno libero, questo va considerato come giorno da calcolare per il raggiungimento dei 120 giorni di attività.

Essa addirittura si sposta oltre e considera il caso di articolazione su 4 gg. In ogni caso, se da un lato il dirigente si ostina a con conteggiare il sabato come giorno di attività didattica, come giustifica il fatto che nella settimana corta gli studenti non raggiungeranno i 200 giorni di attività previsti per legge? Vuoi darci una mano? Donaci un caffè per mantenere il nostro sito e i servizi agli insegnanti sempre aggiornati.

Come fare il conteggio dei giorni?

Calcolo giorni

  • Per il conteggio dei giorni tra due date bisogna contare il numero dei presenti tra le due date.
  • Se le due date non appartengono allo stesso, nel calcolo dei giorni è sufficiente sommare i giorni presenti in ogni mese, prestando attenzione al mese di febbraio, che negli ha 29 giorni, mentre in quelli non bisestili ne ha 28.
  • Esempi sul calcolo dei giorni
  • 1) Quanti giorni ci sono tra il 17 giugno 2106 ed il 12 dicembre 2016?
  • Svolgimento : poiché giugno è un mese di 30 giorni, tra il 17 ed il 30 giugno vi sono
  • 30 – 17 = 13 giorni
  • Per calcolare i giorni tra il 17 giugno ed il 12 dicembre dobbiamo sommare ai 13 giorni di giugno:
  • – 31 giorni del mese di luglio
  • – 31 giorni del mese di agosto
  • – 30 giorni di settembre
  • – 31 giorni di ottobre
  • – 30 giorni di novembre
  • – 12 giorni di dicembre.
  • Quindi il conteggio dei giorni tra il 17 giugno 2016 ed il 12 dicembre 2016 è dato dalla seguente somma
  • 13 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 12 = 178
  • Possiamo così concludere che tra le due date ci sono 178 giorni.
  • 2) Conta i giorni tra il 20 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2021.
  • Svolgimento : per contare i giorni tra il 20 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2021 dobbiamo sommare:
  • – 11 giorni di dicembre (i giorni dal 20 al 31 dicembre 2019);
  • – 366 giorni dell’anno 2020, che è un anno bisestile;
  • – 5 giorni del mese di gennaio 2021.
  • Quindi tra il 20 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2021 vi sono
  • 11 + 366 + 5 = 382 giorni
  • Contagiorni online

Il seguente contagiorni online consente di trovare in un click il numero dei giorni presenti tra due date. È sufficiente inserire le due date d’inizio e fine nel formato gg/mm/aaaa per poi premere su “Calcola”.

  1. Il numero di giorni tra le due date è:,
  2. Concludiamo con alcuni riferimenti e spunti di approfondimento:
  3. – tool per il
  4. – tool per il
  5. – tool per determinare la in cui cade una specifica data.

Quanti giorni ci vogliono per fare 12 punti?

Da 106 a 135 giorni vengono assegnati 8 punti; da 136 a 165 giorni: 10 punti; da 166 giorni in avanti: 12 punti.

In che cosa consiste l’anno di prova?

L’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo si articola in un percorso quantificato in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività: incontri iniziali e di restituzione finale (6 h) laboratori formativi (12 h) attività di peer to peer (12 h)

Come si calcolano le assenze per malattia nel triennio?

Criteri e modalità di calcolo delle assenze – Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo indeterminato di cui all’art.17 del CCNL, A tale tipologia di personale non potranno essere considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano sottoposti ad un diverso periodo di comporto.

Quindi per il personale assunto a tempo indeterminato il riferimento al “triennio precedente”, è da interpretare nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola non venendo aggiunte le eventuali assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.

Quando il dipendente si assenta per malattia, in primo luogo, bisogna verificare se i giorni di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art.17, comma 8, cit.

  • partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, bisogna risalire indietro di tre anni;
  • sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
  • aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.
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Il risultato ottenuto consente di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art.17, comma 8, del cit. CCNL,

Quali sono le assenze che non rientrano nel periodo di comporto?

ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto : Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL; I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art.

Che vuol dire 180 giorni in un anno solare?

Cosa vuol dire 180 giorni nell’anno solare? – Innanzitutto chiariamo che il CCNL parla di 180 giorni nell’anno solare. Per anno solare si intende non il periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, ma il periodo di 365 giorni a partire da qualsiasi giorno dell’anno.

Chi non ha superato l’anno di prova?

Cosa accade a chi non supera l’anno di prova – Il personale docente che non supera l’anno di prova deve ripeterlo per ottenere la conferma del ruolo : questo se non ottiene valutazione positiva sia nel test finale, sia da parte del comitato di valutazione/Dirigente scolastico in merito al percorso di formazione svolto.

L’art 13, comma 1, del D.lgs.59/2017, modificato dal DL n.36/2021 (convertito in legge n.79/2022) stabilisce quanto segue: “In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile “.

Nel caso in cui debba ripetere il percorso, il docente deve svolgere nuovamente le stesse attività previste per l’anno di prova, il test finale e il colloquio davanti al comitato di valutazione e al Dirigente scolastico. Inoltre, deve sottoporsi alla verifica di un dirigente tecnico che a sua volta deve accertarsi dell’acquisizione di tutte le competenze professionali richieste.

Quest’ultimo deve stilare anche un’apposita relazione che il comitato di valutazione dovrà esaminare. A seguito del superamento del test finale, preso atto della documentazione presentata, il Dirigente scolastico può convalidare l’anno di prova e confermare il ruolo, avendo accertato il raggiungimento delle competenze professionali.

Se queste non sono raggiunte, può altresì non procedere con, Il DM n.226/2022, disciplinante il percorso in esame, inoltre stabilisce che “nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva”.

In che cosa consiste l’anno di prova per un insegnante?

Docenti neoassunti: l’anno di prova – Il CSPI sta mettendo a punto una nuova legge che prevede misure specifiche per gli insegnanti neoassunti. Le disposizioni, che riguardano l’anno di prova, entreranno in vigore a decorrere dall’a.s.2022/23. Che cosa dovranno affrontare questi docenti? L’anno di prova consisterà nello svolgimento di un servizio di almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

  1. Durante questo periodo il docente neoassunto sarà affiancato da un tutor.
  2. Successivamente, l’insegnante sarà sottoposto ad un test finale, il quale sarà utile per accertare le competenze didattiche e le conoscenze disciplinari.
  3. Infine, la valutazione verrà prestata dal Dirigente Scolastico insieme al Comitato per la valutazione dei docenti e tenuto conto del parere del tutor.

In caso di esito negativo della prova finale, il docente neoassunto è sottoposto ad un nuovo periodo annuale di prova che però non potrà più essere rinnovato. Qui è possibile scaricare la bozza di legge, Cresce intanto l’attesa per la pubblicazione del Decreto sulla Riforma Bianchi, il quale cambierà le modalità con cui si potrà diventare insegnante.

Quando non si supera l’anno di prova?

36/2021 (convertito in legge n.79/2022) stabilisce quanto segue: ‘In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile ‘.

Cosa rientra nei 120 giorni?

Docenti neoassunti, come calcolare i 120 giorni di attività didattiche 180 Giorni Scuola Come Si Calcolano Docenti neoassunti anno scolastico 2022/23: come calcolare i 120 giorni di attività didattiche? Risponde l’Ambito territoriale di Brescia che ha redatto una serie di FAQ dedicate al personale docente neo immesso in ruolo. Il periodo di formazione e prova è il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti.Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.Per il conteggio dei:Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art.1 della L.n.937/1977; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni; il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico; il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

i periodi di ferie; i permessi retribuiti e non; le assenze per malattia; le aspettative; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie