Docenti neoassunti: come calcolare i 180 giorni di servizio prestato? Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato? Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art.1 della L.n.937/1977; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni17; il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico; il primo mese di astensione obbligatoria per maternità
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:
i periodi di ferie; i permessi retribuiti e non; le assenze per malattia; le aspettative; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie
Come calcolare i giorni di supplenza?
Collaboratore scolastico
Punteggio servizio aspecifico – Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado:
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 1 PUNTO Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 6 PUNTI
Quanti giorni di servizio per punteggio scuola?
Come si valuta il servizio svolto presso le scuole paritarie dal personale docente – Per il personale docente il punteggio è lo stesso rispetto a quello attribuito per il servizio svolto presso scuole statali e corrisponde a 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
Cosa si conta nei 180 giorni?
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO PER CHI STA SVOLGENDO PERIODO DI PROVA
- Molti docenti che sono stati destinatari o di nomina in ruolo o conferimento di incarico a tempo determinato finalizzato alla successiva nomina in ruolo, previo esame e conseguimento 5 cfu, ci chiedono di chiarire meglio i presupposti per la validità del servizio affinchè lo stesso sia ritenuto utile per il conteggio dell’anno scolastico.
- In particolare, i quesiti che vengono proposti riguardano alcuni aspetti relativi alle assenze del personale in periodo di prova durante il corrente anno scolastico.
- A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo ovvero nomina annuale finalizzata al ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.
Il DM 226/22, che regola l’anno di formazione e prova, all’art.3 prevede che: “Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art.1 della L.n.937/1977 (c.d. Festività soppresse);
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità,
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili :
- i periodi di ferie;
- i permessi retribuiti e non;
- le assenze per malattia;
- le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.
- Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
- In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte.
- Ciò premesso, si risponde ad alcuni quesiti:
- Eventuale assenza dovuta a Covid può essere conteggiata nei 120 giorni di attività didattiche?
In base all’Art.3 co.3 DM 226/2022 – “Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”.
Pertanto le assenze dal servizio (malattia, congedo, 150 ore per l’intera giornata, permesso per Legge 104, etc.) non rientrano nei 120 giorni. Se ho ottenuto nomina in ruolo su posto curriculare ma sto svolgendo servizio su sostegno nello stesso grado di scuola in altra scuola a partire da settembre, tale servizio può essere conteggiato Premesso che il concorso straordinario di cui al D.Lgs 73, art.59 comma 9-bis, non prevede posti sul sostegno, tale servizio si ritiene non computabile.
Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio (stessa classe di concorso)? Deve essere considerato valido ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art.59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.
Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile. Nel caso in cui non conseguo 120 di lezioni entro il 10 giugno cosa devo fare ? Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art.3 co.1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico.
Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art.13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di attività didattica, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).
Ho accettato il ruolo e ho chiesto il part time, come calcolare i giorni di servizio e di attività didattica? La Nota MIUR prot.n.36167 del 5 novembre 2015 prevede che “fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.” Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni? Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art.3 co.3 DM 226/2022).
Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.
- I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?
- Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.
- La formazione finalizzata al conseguimento dei 5 CFU concorre al raggiungimento dei 120 gg?
- No.
- I 5 CFU possono essere conseguiti tramite Università online?
- La norma non fa alcun distinguo, purchè si tratti di Università riconosciute dal Ministero.
- Sto seguendo il percorso del TFA sostegno e sto sostenendo gli esami, posso avere il riconoscimento dei 5 CFU?
Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.
Chi possiede i 24 CFU può utilizzarli per sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU? Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.
Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art.59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l’abilitazione? Si tratta di procedure distinte, così come sono distinte le finalità del percorso universitario da svolgersi per gli art.59 comma 9-bis.
Come si contano i giorni di supplenza sabato e domenica?
SUPPLENZE BREVI: QUANDO LE SCUOLE DEVONO INCLUDERE NEL CONTRATTO IL SABATO E LA DOMENICA di Paolo Pizzo, 7.10.2014 Pagamento sabato e domenica per le supplenze temporanenee: cosa si intende per “completamento dell’orario setttimanale”, cosa accade se il servizio è svolto in più scuole, è possibile pagare sabato e domenica senza aver completato l’orario settimanale? L’art.40 comma 3 del CCNL/2007 dispone che “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
- Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art.2109, comma 1, del codice civile”.
- COSA SI INTENDE PER “COMPLETAMENTO DELL’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO” Ai sensi della nota MIUR Prot.
- AOODGPER n.13650 del 18 DIC.2013 per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
In sostanza il docente supplente per avere riconosciuti il sabato e la domenica nel contratto deve essere stato nominato a tempo pieno e su tutto l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica (art.28 comma 5 del CCNL/2007).La settimana si considera completata anche in presenza di un eventuale “giorno libero”.
PAGAMENTO DEL SABATO ANCHE SE GIORNATA “LIBERA” O SETTIMANA CORTA Nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulta come “giornata libera” del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).
L’Aran con nota del 28 aprile 2008 in risposta a nota prot. A00DGPER/5606 ha chiarito che “la formulazione dell’art.40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art.2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art.36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.
Dunque le giornate del sabato e della domenica vanno computate nell’anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che economici.Ciò vale anche nel caso la scuola adotti un orario settimanale su 5 giorni (c.d. settimana corta con orario di servizio dal lunedì al venerdì). PAGAMENTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA PER SERVIZIO SVOLTO IN PIÙ SCUOLE Il completamento dell’orario e quindi lo svolgimento dell’orario settimanale ordinario può avvenire con contratti nella stessa scuola o in istituti diversi, quindi in sostituzione di più docenti titolari, purché nella stessa settimana.
Anche in questi casi dovrà avvenire il riconoscimento giuridico ed economico della domenica (ed eventualmente del sabato). Di questo avviso il Giudice del Lavoro di Caltanissetta che con sentenza n.155 del 25 febbraio 2010 afferma: “prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale; infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che importa è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art.3 della Costituzione”.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima. Pertanto, il supplente che ha completato l’orario settimanale ordinario dal lunedì al sabato (compreso l’eventuale “giorno libero” settimanale), anche se lo ha svolto in più scuole (purché dello stesso ordine), ha titolo al pagamento della domenica (ed eventualmente anche della giornata del sabato), che va computata anche nell’anzianità di servizio. Fac simile di richiesta di pagamento del sabato e della domenica per servizio svolto in più scuole
Il/La sottoscritta/o.nell’atto di stipula del contratto relativo alla supplenza presso la vostra scuola.con inizio servizio in data.per totali giorni, dichiara che nella settimana comprendente il/i giorno/i suddetto/i ha effettuato l’orario di lavoro completo,(specificare le ore e la scuola) maturando così la validità giuridica ed economica della restante settimana, cioè per i giorni sabato.
- E domenicacorrente mese in base all’ art.40 del CCNL /2007 e all’art.2109 del codice civile.
- IL CASO DEL PAGAMENTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA ANCHE SENZA AVER COMPLETATO L’INTERO ORARIO SETTIMANALE Esiste un caso in cui il sabato e la domenica potrebbero essere ricompresi nel contratto del supplente anche senza che quest’ultimo abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario.È il caso del docente nominato per una supplenza breve in sostituzione del titolare assente dal mercoledì al venerdì oppure dal lunedì al venerdì ma non per tutto l’orario settimanale (ammettiamo che il titolare abbia un part time o sia a sua volta un supplente nominato non per l’orario intero ma per es.
per 12 ore). Il titolare in questione ha inoltre il sabato come giorno “libero”. Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza? In questo caso al supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga contrattuale in virtù dell’art.7/4 del DM 131/07 che recita:”Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica.
QUESTA DIFFERENZA È QUINDI MOLTO IMPORTANTE Mentre per chi completa l’orario settimanale (es.18 ore scuola secondaria dal lunedì al venerdì) il sabato e la domenica sono pagati a prescindere, e quindi a nulla rileverà se il titolare si dovesse riassentare o meno a partire dal lunedì successivo; in quest’ultimo caso analizzato il pagamento del sabato e della domenica dipende ESCLUSIVAMENTE dall’assenza del titolare a partire dal lunedì successivo.
Se il titolare si riassenta, infatti, il pagamento del sabato e dalla domenica sarà effettuato in virtù della sola proroga contrattuale, a nulla rilevando il monte ore settimanale svolto dal supplente. : SUPPLENZE BREVI: QUANDO LE SCUOLE DEVONO INCLUDERE NEL CONTRATTO IL SABATO E LA DOMENICA
Quanto valgono 15 giorni di supplenza?
GPS primaria posto di sostegno – Il servizio su sostegno prestato nello specifico grado in graduatoria è valutato 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico. Il servizio (aspecifico) prestato su altro posto, altra Classe di Concorso o altro grado è valutato 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
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Come viene valutato il servizio?
Valutazione servizi – I titoli di servizio sono valutati ai sensi di quanto disposto dall’OM n.112/2022 e delle allegate tabelle di valutazione, distinte per fascia (I e II) e grado di istruzione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con la nota n.1290 del 22 luglio 2020 e con la successiva nota n.1550 del 4 settembre 2020,
specifico è quello prestato sulla specifica classe di concorso/tipo di posto per cui viene valutato; aspecifico (valutato la metà rispetto a quello specifico) è quello prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado rispetto a quello per cui viene valutato.
Evidenziamo che è valutato come aspecifico il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di attività alternativa. Servizio su sostegno Il servizio su posto di sostegno è valutato come:
servizio specifico nelle GPS sostegno dello specifico grado; servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado; servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso
Punteggio GPS posto comune Il servizio (specifico) prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione:
è valutato p.2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.
Il servizio (aspecifico) prestato su altro grado o su altra classe di concorso, per cui si procede alla valutazione:
è valutato p.1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico
Punteggio GPS posto di sostegno Il servizio (specifico) prestato su posto di sostegno sullo specifico grado:
è valutato p.2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.
Il servizio (aspecifico) prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado:
è valutato p.1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
Servizi contemporanei specifici Con un’apposita FAQ (n.17), pubblicata in fase di aggiornamento delle GPS 2022/24, il Ministero ha chiarito che il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambi le classi di concorso come specifico: D.
- Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso? R. Sì.
- Servizi contemporanei aspecifici Quanto allo svolgimento contemporaneo di due servizi aspecifici e alla relativa valutazione, ci viene in soccorso la summenzionata nota n.1550/2020, ove leggiamo: Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n.1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti.
Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti, I 12 punti, dunque, possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici,
Da quando partono i 180 giorni?
Domanda di: Dott. Valdo Piras | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5 ( 37 voti ) Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso decorre dalla data di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale, cioè dall’invio della lettera di impugnazione del licenziamento.
Che vuol dire supplenze fino a 10 giorni?
Supplenze brevi fino a 10 giorni – Il dirigente scolastico, prima di attingere dalla graduatoria d’istituto per le supplenze fino a 10 giorni, può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti con il personale dell’organico dell’autonomia, per le ore non programmate nel PTOF secondo le disposizioni previste dall’art.28 comma 1 del CCNL 2016/2018.
Che vuol dire supplenza fino a 10 giorni?
Graduatorie d’istituto – Per poter assegnare le supplenze, il dirigente scolastico si rifà inizialmente alle graduatorie di istituto, composte da 3 fasce:
prima fascia : aspiranti iscritti in GAE che hanno presentato la loro domanda per essere inseriti nelle graduatorie di istituto; seconda fascia : aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che desiderano essere inseriti in graduatoria di istituto; terza fascia : aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che vogliono essere inseriti nella graduatoria di istituto.
Il dirigente scolastico può effettuare sostituzione dei docenti assenti assegnando supplenze temporanee fino a 10 giorni avvalendosi dello stesso personale dell’organico dell’autonomia che, se opera in gradi si istruzione inferiore, mantiene lo stesso stipendio relativo al grado di istruzione di appartenenza.
Cosa significa supplenza fino a 10 giorni no?
Supplenze graduatorie istituto 2022/24: procedura nomine. Assenze sino a 10 giorni, MAD, potenziamento. FAQ In caso di assenze temporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto. FAQ D. Le supplenze temporanee sono disciplinate da? R. Le supplenze temporanee sono disciplinate dall’OM n.112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.D.
Cosa si intende per supplenze temporanee? R. Sono temporanee tutte le supplenze diverse da quelle volte a coprire cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, disponibili e/o vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Si tratta, ad esempio, di supplenze per assenze dovute a malattia, maternità, infortuni, giorni di permesso D.
Il dirigente scolastico può avvalersi, per le supplenze temporanee, di personale in servizio nella scuola? R. Sì. Infatti, come leggiamo nella succitata OM, il dirigente scolastico può avvalersi di quanto disposto dall’articolo 22/6 della legge n.448/2001, secondo cui è possibile provvedere (eccetto che nella scuola dell’infanzia e primaria) alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il PTOF, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.D.
- Per le supplenze sino a 10 giorni, il dirigente scolastico deve necessariamente chiamare il supplente? R.
- No, perché in base alla legge n.107/2015 (articolo 1/85), le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola).
Considerato che le predette supplenze sono state (e sono) svolte prevalentemente dai docenti impiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i “curricolari” non possono lasciare la classe), l’articolo 28 del CCNL 2016/18 ha imposto al riguardo un “paletto” ben preciso, prevedendo che possono essere destinate alle supplenze le sole ore non programmate nel PTOF ” Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”,D.
- Il personale di ruolo suddetto può essere impiegato in un grado di istruzione inferiore rispetto a quello di titolarità (ad esempio in un istituto comprensivo, un docente di scuola secondaria di primo grado può supplire un insegnante della scuola primaria)? R.
- Sì, sempre in base alle disposizioni della succitata legge 107/2015.
In tal caso, il docente in questione deve essere in possesso del prescritto titolo di studio (come indicato dal Miur nella nota n.24306 del 01/09/2016) e manterrà il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.D. Il dirigente ha dei limiti nel provvedere alle supplenze brevi e saltuarie? R.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1/78 della legge n.662/96, è autorizzato a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie, solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica,D.
Le supplenze temporanee possono essere conferite sin dal primo giorno di assenza del titolare? R. No, non è possibile ai sensi dell’articolo 1/333 della legge n.190/2014, eccetto nei casi in cui non si possa tutelare e garantire l’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.D.
Da quali graduatorie si attinge per le supplenze temporanee? R. Si attinge dalle graduatorie di istituto, che si articolano in tre fasce: prima (ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE); seconda (ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS); terza (ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS).D.
In caso di esaurimento della graduatoria di istituto, come si assegna la supplenza? R. In tal caso, la supplenza si assegna attingendo dalle graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà reso a tal fine disponibile dal sistema informativo.D.
In caso non sia possibile nominare il supplente nemmeno dalle graduatorie degli istituti della provincia? R. In tal caso, il dirigente scolastico conferisce la supplenza attingendo dalle domande di messa a disposizione, assegnandole prioritariamente a coloro che sono in possesso del titolo di studio e, in subordine, a coloro i quali lo stanno conseguendo.
Gli aspiranti non devono essere inseriti in nessuna graduatoria della provincia in cui è ubicata la scuola né in altra provincia.D. Quale termine massimo possono avere le supplenze temporanee? R. Il termine massimo è coincidente con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.D.
- E’ possibile nominare un supplente su un posto di potenziamento? R.
- No, non è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento per una supplenza temporanea.
- E’ possibile invece nominare un supplente in caso di cattedra mista, cioè costituita da ore di potenziamento e ore curricolari; in tal caso, però, si nomina soltanto per le ore curricolari ma non per quelle di potenziamento.D.
In caso di supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi, è possibile completare l’orario? R. Sì. Il completamento (realizzabile anche tra scuole statali e non):
è possibile nell’ambito di una sola provincia e sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria); entro tale limite, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (così ad esempio non è possibile completare una supplenza ottenuta nella scuola dell’infanzia con una nella scuola primaria/secondaria e viceversa; mentre è possibile tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado); per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse; può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
D. In caso di supplenza ad orario non intero, in presenza di posti interi, è possibile completare l’orario? R. In tal caso, l’aspirante non ha titolo al completamento d’orario.D. E’ possibile svolgere nello stesso anno scolastico una supplenza come docente e una come personale ATA? R. Sì, a condizione che le prestazioni di lavoro non siano svolte contemporaneamente.
Quanto pagano 1 ora di supplenza?
Domanda di: Dott. Luigi Testa | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5 ( 40 voti ) 1.157 euro per una supplenza di 12 ore; 1.208 euro per una supplenza di 14 ore; 1.329 euro per una supplenza di 16 ore; 1.460 euro per una supplenza di 18 ore.
Quanto si prende per una settimana di supplenza?
Contratto e Retribuzione – Naturalmente occorre firmare un contratto anche fosse di una sola giornata lavorativa. Ciò corrisponde alla Presa di Servizio. Ad occuparsene è la Segreteria dell’istituto scolastico interessato insieme al Docente supplente. Ecco qual è la procedura che il supplente deve seguire per ricevere lo stipendio:
il supplente prende servizio; la segreteria inserisce i dati sul sistema informatico del MIUR (il SIDI); i dati vengono inviati a NoiPA. NoiPA acquisisce i dati e prende in carico la gestione dello stipendio che spetta al supplente.
Una volta elaborato il calcolo dello stipendio da NoiPa, la scuola deve verificarne l’importo ed inserire eventuali variazioni (se sono presenti): ad esempio, l’assegno al nucleo familiare, le ferie non godute, ecc. Insomma, tutto ciò che contribuisce a modificare l’importo inizialmente calcolato.
- Tutto questo viene comunicato a NoiPa e rinviato alla scuola, con una nuova elaborazione.
- In seguito alla nuova elaborazione, l’istituzione scolastica può autorizzare il pagamento dello stipendio.
- I dati vengono quindi inviati alla Ragioneria Generale dello Stato (c’è un ufficio in ogni provincia, puoi cercare quello di riferimento nella tua provincia ).
La Ragioneria verifica la disponibilità dei fondi e – se ci sono i soldi – autorizza il pagamento, altrimenti NoiPA verificherà di continuo fino a quando il Ministero non provvederà a caricare il borsellino. NoiPA effettua due emissioni speciali ogni mese, una entro il 18 ed un’altra a fine mese in concomitanza con l’emissione ordinaria.
Dall’emissione speciale trascorre poi qualche giorno (entro 10 giorni lavorativi) prima di ricevere l’accredito nella modalità indicata alla segreteria. Di solito quindi, supplenze stipulate a fine settembre – inizi ottobre potranno essere in pagamento nel mese di novembre. In proporzione, nel caso di una supplenza di una settimana stipulata nel mese di novembre, è plausibile venga pagata tra gennaio e febbraio.
Riguardo l’ammontare dello stipendio trattasi di qualche centinaio di euro, circa 350/375 netti.
Come si calcolano i 36 mesi di servizio nella scuola?
Come si calcolano i 36 mesi di servizio nella scuola? – DOCENTI 36 MESI DI SERVIZIO: CALCOLO ANNI DI SERVIZIO Può essere considerato anno anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Cosa importantissima è che non possono essere sommati tra di loro giorni di servizio svolti in diversi anni scolastici.
Quanti giorni sono 3 anni di servizio scuola?
Per precari con 3 anni di servizio si intendono i docenti che: hanno svolto 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale e con servizio di almeno 180 giorni.
Cosa vuol dire supplenza fino a 10 giorni?
Supplenze brevi fino a 10 giorni – Il dirigente scolastico, prima di attingere dalla graduatoria d’istituto per le supplenze fino a 10 giorni, può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti con il personale dell’organico dell’autonomia, per le ore non programmate nel PTOF secondo le disposizioni previste dall’art.28 comma 1 del CCNL 2016/2018.
Che vuol dire supplenza fino a 10 giorni?
Graduatorie d’istituto – Per poter assegnare le supplenze, il dirigente scolastico si rifà inizialmente alle graduatorie di istituto, composte da 3 fasce:
prima fascia : aspiranti iscritti in GAE che hanno presentato la loro domanda per essere inseriti nelle graduatorie di istituto; seconda fascia : aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che desiderano essere inseriti in graduatoria di istituto; terza fascia : aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che vogliono essere inseriti nella graduatoria di istituto.
Il dirigente scolastico può effettuare sostituzione dei docenti assenti assegnando supplenze temporanee fino a 10 giorni avvalendosi dello stesso personale dell’organico dell’autonomia che, se opera in gradi si istruzione inferiore, mantiene lo stesso stipendio relativo al grado di istruzione di appartenenza.
Cosa significa supplenza fino a 10 giorni no?
Supplenze graduatorie istituto 2022/24: procedura nomine. Assenze sino a 10 giorni, MAD, potenziamento. FAQ In caso di assenze temporanee del personale docente, lo stesso può essere sostituito da colleghi della medesima istituzione scolastica ovvero da supplenti inclusi nelle graduatorie di istituto. FAQ D. Le supplenze temporanee sono disciplinate da? R. Le supplenze temporanee sono disciplinate dall’OM n.112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.D.
- Cosa si intende per supplenze temporanee? R.
- Sono temporanee tutte le supplenze diverse da quelle volte a coprire cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, disponibili e/o vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
- Si tratta, ad esempio, di supplenze per assenze dovute a malattia, maternità, infortuni, giorni di permesso D.
Il dirigente scolastico può avvalersi, per le supplenze temporanee, di personale in servizio nella scuola? R. Sì. Infatti, come leggiamo nella succitata OM, il dirigente scolastico può avvalersi di quanto disposto dall’articolo 22/6 della legge n.448/2001, secondo cui è possibile provvedere (eccetto che nella scuola dell’infanzia e primaria) alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il PTOF, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.D.
- Per le supplenze sino a 10 giorni, il dirigente scolastico deve necessariamente chiamare il supplente? R.
- No, perché in base alla legge n.107/2015 (articolo 1/85), le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola).
Considerato che le predette supplenze sono state (e sono) svolte prevalentemente dai docenti impiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i “curricolari” non possono lasciare la classe), l’articolo 28 del CCNL 2016/18 ha imposto al riguardo un “paletto” ben preciso, prevedendo che possono essere destinate alle supplenze le sole ore non programmate nel PTOF ” Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”,D.
Il personale di ruolo suddetto può essere impiegato in un grado di istruzione inferiore rispetto a quello di titolarità (ad esempio in un istituto comprensivo, un docente di scuola secondaria di primo grado può supplire un insegnante della scuola primaria)? R. Sì, sempre in base alle disposizioni della succitata legge 107/2015.
In tal caso, il docente in questione deve essere in possesso del prescritto titolo di studio (come indicato dal Miur nella nota n.24306 del 01/09/2016) e manterrà il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.D. Il dirigente ha dei limiti nel provvedere alle supplenze brevi e saltuarie? R.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1/78 della legge n.662/96, è autorizzato a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie, solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica,D.
Le supplenze temporanee possono essere conferite sin dal primo giorno di assenza del titolare? R. No, non è possibile ai sensi dell’articolo 1/333 della legge n.190/2014, eccetto nei casi in cui non si possa tutelare e garantire l’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.D.
Da quali graduatorie si attinge per le supplenze temporanee? R. Si attinge dalle graduatorie di istituto, che si articolano in tre fasce: prima (ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE); seconda (ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS); terza (ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS).D.
In caso di esaurimento della graduatoria di istituto, come si assegna la supplenza? R. In tal caso, la supplenza si assegna attingendo dalle graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà reso a tal fine disponibile dal sistema informativo.D.
- In caso non sia possibile nominare il supplente nemmeno dalle graduatorie degli istituti della provincia? R.
- In tal caso, il dirigente scolastico conferisce la supplenza attingendo dalle domande di messa a disposizione, assegnandole prioritariamente a coloro che sono in possesso del titolo di studio e, in subordine, a coloro i quali lo stanno conseguendo.
Gli aspiranti non devono essere inseriti in nessuna graduatoria della provincia in cui è ubicata la scuola né in altra provincia.D. Quale termine massimo possono avere le supplenze temporanee? R. Il termine massimo è coincidente con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.D.
E’ possibile nominare un supplente su un posto di potenziamento? R. No, non è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento per una supplenza temporanea. E’ possibile invece nominare un supplente in caso di cattedra mista, cioè costituita da ore di potenziamento e ore curricolari; in tal caso, però, si nomina soltanto per le ore curricolari ma non per quelle di potenziamento.D.
In caso di supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi, è possibile completare l’orario? R. Sì. Il completamento (realizzabile anche tra scuole statali e non):
è possibile nell’ambito di una sola provincia e sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria); entro tale limite, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (così ad esempio non è possibile completare una supplenza ottenuta nella scuola dell’infanzia con una nella scuola primaria/secondaria e viceversa; mentre è possibile tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado); per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse; può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
D. In caso di supplenza ad orario non intero, in presenza di posti interi, è possibile completare l’orario? R. In tal caso, l’aspirante non ha titolo al completamento d’orario.D. E’ possibile svolgere nello stesso anno scolastico una supplenza come docente e una come personale ATA? R. Sì, a condizione che le prestazioni di lavoro non siano svolte contemporaneamente.
Quanti punti sono 16 giorni di supplenza?
Qui un calcolo rapido del punteggio supplenza: da 16 a 45 giorni = 2 punti. da 46 a 75 giorni = 4 punti. da 76 a 105 giorni = 6 punti.