Istituto Statale Comprensivo

Suggerimenti | Consigli | Recensioni

Come Chiedere Aspettativa Scuola?

Come Chiedere Aspettativa Scuola
Come va richiesta – Il dipendente scolastico deve richiedere l’aspettativa al dirigente scolastico producendo regolare domanda scritta, con congruo anticipo anche in rapporto ad eventuale regolamento vigente nell’istituzione scolastica; nella domanda va espressamente esposto il motivo e il periodo per il quale s’intende usufruire dell’aspettativa.

Come motivare una richiesta di aspettativa?

  • L’aspettativa può essere richiesta per vari motivi, che vanno dalla malattia di un familiare, gravi motivi familiari, per conseguire un titolo di studio, per fare volontariato, per ricoprire una carica elettiva o fare attività sindacale, ma anche per motivi personali non meglio specificati.
  • Quest’ultima tipologia è prevista da alcuni contratti per i lavoratori dipendenti del settore privato ed è di norma concessa anche al dipendente pubblico, fino a un periodo massimo di 12 mesi continui o frazionati.
  • Significa che il periodo di tempo che si passa in aspettativa può essere fruito tutto di seguito, cioè 12 mesi continuativi, appunto, oppure suddividendolo in più spezzoni.

In ogni caso la richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali dev’essere motivata al datore di lavoro e questo ha la possibilità di non concederla a causa di motivi organizzativi dell’azienda. Una decisione contro cui il lavoratore può comunque fare ricorso.

  1. Questa tipologia di aspettativa, per motivi personali, non prevede la possibilità di mantenere lo stipendio, è dunque non retribuita e può essere anche subordinata al raggiungimento da parte del lavoratore di una certa anzianità di servizio.
  2. Prima di poter chiedere l’aspettativa per motivi personali, dunque, e a seconda del contratto che viene applicato, può essere richiesto un periodo di lavoro pregresso più o meno lungo al lavoratore.
  3. L’aspettativa per motivi personali dune non dà diritto:
  1. allo stipendio, che non viene versato dal datore di lavoro al lavoratore;
  2. alla maturazione della pensione, perché normalmente non vengono versati i contributi.

Quando si può chiedere l’aspettativa retribuita a scuola?

Aspettativa Contratto scuola 2022 tempi – I dipendenti con contratto scuola 2022 assunti a tempo indeterminato hanno la possibilità di chiedere, come previsto da Ccnl, al dirigente scolastico un periodo di aspettativa che si può avere, però, solo entro determinati limiti, I tempi previsti per l’aspettativa dal lavoro del contratto scuola sono i seguenti:

fino a 12 mesi, se se ne usufruisce in maniera continuativa; fino a due anni e mezzo in 5 anni, se se ne usufruisce a periodi frazionati.

Solo in casi eccezionali il Contratto scuola 2022 prevede una proroga del periodo di aspettativa di ulteriori 6 mesi. Secondo quanto stabilito da leggi in vigore e Ccnl, i dipendenti con contratto scuola 2022 possono chiedere l’aspettativa per motivi specifici che sono:

motivi di studio, anche universitario; motivi personali e familiari, che non comprendono solo i casi di malattia, ma tutte le situazioni considerate meritevoli di un periodo di astensione al lavoro, compresa un altro eventuale impegno lavorativo.

Precisiamo che per il personale della scuola assunto a tempo indeterminato l’aspettativa può essere concessa anche durante l’anno di prova e di formazione e in tali casi prolunga periodo di prova, mentre il contratto scuola 2022 non prevede alcun diritto all’aspettativa per i supplenti.

In ogni caso, la richiesta di aspettativa a scuola deve essere presentata sempre con largo anticipo rispetto alla data di inizio dell’aspettativa indicata dal dipendente per permettere al dirigente di valutare la situazione e organizzare la sostituzione del dipendente che si assenta e, di solito, entro 10 giorni dalla richiesta (anche se il Ccnl scuola non riporta alcun termine preciso) il dirigente dà risposta al dipendente che ha fatto domanda di aspettativa.

Se durante il periodo di aspettativa si verifica un evento di malattia, quest’ultima non interrompe l’aspettativa medesima, anche se comporta il ricovero in ospedale.

Quanto dura l’aspettativa nella scuola?

Congedo straordinario e Aspettativa | Area Intranet Congedo straordinario per gravi motivi Per periodi di malattia inferiori a 7 giorni il docente usufruisce del congedo straordinario, pari a 45 giorni complessivi nell’anno solare ( artt.37 e 40 del D.P.R.n.3/1957 modificati dall’art.3, commi 37 e 39, della legge n.537/1993).

Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari: in tal caso occorre la preventiva delibera di autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. Le due tipologie di assenza si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare. Il congedo comporta la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del docente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l’assenza di un solo giorno).

Il periodo è compitato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. MODULISTICA: Aspettativa per motivi di salute Il docente che non abbia fruito dell’intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa per motivi di salute ( art.68 del D.P.R.n.3/57) solo per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.

L’aspettativa per motivi di salute non può superare i 18 mesi complessivi, dei quali i primi 12 retribuiti per intero ed i restanti 6 retribuiti al 50%. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di 18 mesi, due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano tra loro quando tra gli stessi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 3 mesi.

Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. Riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia Ai sensi della legge n.133/2008, nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, anche a carattere fisso o continuativo.

See also:  Come Richiedere Il Bonus Scuola 2022 2023?

In detti periodi di assenza ai docenti a tempo pieno non viene corrisposto l’assegno aggiuntivo.Nel caso di assenza per malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall’11° giorno in poi viene corrisposta l’intera retribuzione.La riduzione del trattamento economico si sovrappone al regime normativo vigente in materia di assenze per malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, essa si aggiunge alla trattenuta di 1/3 della retribuzione prevista per ogni primo giorno di assenza.Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico anche durante i primi 10 giorni, in quanto sono oggetto di specifica disciplina di maggior favore. Modalità di giustificazione delle assenze per malattia Tutte le assenze per malattia, anche di un solo giorno, devono essere giustificate con certificazione medica.

Durante il periodo di malattia, anche di un solo giorno, il docente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità durante le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi).

E’ escluso dall’obbligo di reperibilità il docente nei cui confronti è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico, nonchè il docente la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Aspettativa per motivi di famiglia L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art.69 del D.P.R.n.3/57, può essere concessa solo dietro presentazione di domanda motivata dell’interessato. Sulla concessione dell’aspettativa si pronuncia preventivamente il Consiglio del Dipartimento di afferenza.

L’Amministrazione può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa. L’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio. L’aspettativa non può superare 12 mesi continuativi ( due periodi di aspettativa si considerano continuativi quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi).

Nel corso del periodo trascorso in aspettativa il docente non ha diritto alla retribuzione. Il periodo non è valido ai fini della progressione di carriera né ai fini di previdenza e quiescenza e comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

  1. MODULISTICA: Cumulo delle aspettative La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per motivi di salute non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio ( art.70 D.P.R.n.3/57).
  2. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può concedere al docente, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Congedo per matrimonio Il dipendente ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per contrarre matrimonio. Il congedo ha durata di 15 giorni senza soluzione di continuità e la data di nozze va compresa in tale periodo ( da 14 giorni prima a 14 giorni dopo il giorno del matrimonio).

Quando l’aspettativa non può essere negata?

L’aspettativa può essere negata dal datore di lavoro? – In base alla legge n.53/2000 che regola l’aspettativa sul lavoro quando si tratta di aspettativa non retribuita o retribuita prevista dalla legge, se motivata in base alle cause suddette, non può essere negata ad alcun lavoratore.

Cosa si perde con l’aspettativa?

Aspettativa per la formazione – L’art.5 della legge n.53/2000 prevede la possibilit per i dipendenti pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianit di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi (continuativi o frazionati) da utilizzare nell’arco della propria intera vita lavorativa.

Durante il periodo di aspettativa, il dipendente conserva pertanto il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Non solo, l’aspettativa per la formazione non inoltre computabile nell’anzianit di servizio e non cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. La norma prevede inoltre la possibilit per il lavoratore procedere al riscatto contributivo del periodo di astensione, tramite il versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

La richiesta di aspettativa deve essere presentata al datore di lavoro cui riservato in ogni caso il diritto di non accoglierla o, in alternativa, di differirne l’accoglimento in caso di comprovate esigenze organizzative.

Quanta aspettativa può prendere un insegnante?

Docenti in aspettativa: durata, retribuzione e valutazione del servizio – Il lavoratore della scuola o docente può prendere aspettativa per motivi di famiglia, di studio o personali sia in un’unica soluzione che prevede un periodo di tempo unico, sia in più periodi frazionati nel tempo.

Nel caso di docenti in aspettativa senza soluzione di continuità la durata di questa misura non può superare i 12 mesi. Invece, nel caso di periodi spezzettati questa non può superare, per nessuna ragione, l’arco temporale di cinque anni, per una durata totale di due anni e mezzo. I cinque anni sono da calcolare a scadere dell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

Sembra che sia abbastanza chiaro. I periodi di aspettativa dei docenti che prevedono l’espletamento del servizio tra un periodo e l’altro non possono prevedere periodi di congedo che si sovrapporrebbero alla misura in corso.

  1. Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
  2. I periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo (non possono essere valutati servizio attivo né il congedo ordinario né quello straordinario) non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, mentre se il servizio attivo è superiore a sei mesi il computo del limite massimo riprende dall’inizio.
  3. Per motivi particolarmente gravi è prevista la proroga eccezionale dell’aspettativa di durata non superiore a sei mesi.
See also:  Concorso Scuola Come Iscriversi?

Durante l’aspettativa (compresi gli eventuali 6 mesi di proroga eccezionale) il dipendente non ha diritto alla retribuzione. Questi sono aspetti da calcolare attentamente. Il tempo in cui il docente in aspettativa interrompe la sua prestazione professionale non viene conteggiato come tempo valido per l’ anzianità di servizio e neanche ai fini della progressione di carriera,

E non è finita qui. Gli aumenti di stipendio che derivano dall’anzianità di servizio, i trattamenti relativi alla previdenza, la maturazione dei giorni di ferie e quella utile per la tredicesima e le festività vengono sospese e non sono più fruibili per quel lavoratore della scuola. Ci si deve ragionare bene, prendere l’aspettativa da docente non è un gioco, anche se sappiamo che spesso chi la richiede lo fa anche perché è incappato in imprevisti che lo obbligano a farne domanda, e non espressamente per una sua volontà di sospendere la prestazione professionale.

Spesso i docenti in aspettativa hanno le loro validissime ragioni, e hanno valutato le conseguenze per tempo.

Quanti giorni di motivi personali scuola?

Permesso retribuito docenti per motivi personali o familiari: alla domanda va allegata autocertificazione, cosa indicare. Guida Come Chiedere Aspettativa Scuola Il CCNL all’Art.15 comma 2 specifica che il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per esigenze personali o familiari documentate. Cosa si intende per “esigenze personali e familiari”? Il contratto Collettivo Nazionale non lo specifica in maniera dettagliata, certo è che in tale nomenclatura possiamo inserire delle motivazioni che hanno ricadute sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.

Cosa rientra tra i motivi familiari?

Domanda di: Dott. Edvige Esposito | Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5 ( 9 voti ) “per motivi personali e familiari si intendono tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola”.

Come giustificare motivi familiari?

Come giustificare assenza per motivi familiari? – Nella giustificazione non è necessario inserire i motivi precisi dell’assenza, basta scrivere “per motivi di salute”, “per motivi di famiglia”. Si può anche indicare il proprio numero di telefono, in modo che l’insegnante o il preside possano contattare il genitore per maggiori delucidazioni.

Quali sono le situazioni di grave disagio personale?

Congedo biennale non retribuito (art.4, comma 2, L.53/2000) La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per eventi e cause particolari (per gravi motivi). E’ possibile usufruire del congedo, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.

Il congedo può essere richiesto per sé stesso; per la famiglia anagrafica; per i soggetti non conviventi (di cui all’art.433 del codice civile) quali: coniuge, figli/e, nipoti, in caso di mancanza dei figli/e, genitori, progenitori, se mancano genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle); portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Per gravi motivi si intendono:

necessità derivanti dal decesso di uno dei familiari indicati; circostanze che richiedono il particolare impegno del dipendente per la cura/assistenza degli stessi; situazioni di grave disagio personale (separazione, divorzio, ecc.) ad esclusione della malattia; situazioni patologiche, acute o croniche, dei familiari indicati.

N.B. Il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale retribuito; allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di quattro anni di astensione retribuita. : Congedo biennale non retribuito (art.4, comma 2, L.53/2000)

Quando si può prendere l’aspettativa per motivi di salute?

Assenze per malattia (congedo straordinario/aspettativa per motivi di salute) – Il personale docente e ricercatore è collocato in congedo straordinario con disposizione d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi, oppure a domanda per assenze superiori.

  • Il congedo straordinario (artt.37 e 40 del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 modificati dall’art.3, commi 37 e 39, della legge n.537/1993) spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero.
  • Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari e per matrimonio (in caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario).
See also:  Sierologico Come Si Legge?

Le tipologie di assenza si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare. Il congedo comporta la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del docente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l’assenza di un solo giorno).

  1. Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
  2. L’aspettativa per motivi di salute (art.68 del D.P.R.3/1957 e dall’art.3, comma 40-bis, della legge 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni) è disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario.

Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio. Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

Inoltre: L’art.71 del D.L.n.112/2008 convertito nella legge 133/2008, dispone che per le assenze di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio.

Per i docenti e i ricercatori a tempo pieno non viene corrisposto l’Assegno aggiuntivo. Ai docenti e ricercatori che svolgono attività assistenziale ospedaliera non vengono corrisposte le voci correlate alla presenza. Le malattie sono giustificate attraverso certificato medico inviato per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.

Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo trasmette immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono i Medici dipendenti del S.S.N. e i medici in regime di convenzione con il S.S.N.

  1. Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (fasce di reperibilità, anche sabato e festivi) il dipendente può ricevere la visita fiscale del medico dell’INPS.
  2. Nel caso in cui un dipendente sia in condizione di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un’altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizione di riprendere servizio.

In caso contrario il dipendente rimane collocato in malattia fino al termine della medesima indicato nel certificato. In caso di assenza per malattia il dipendente è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione tramite la propria e-mail istituzionale al Dipartimento di afferenza e alla Direzione del Personale, rispettivamente al Settore docenti ( [email protected] ) o al Settore Ricercatori ( [email protected] ).

Come mettersi in aspettativa per un altro lavoro?

Un dipendente ha chiesto se può mettersi in aspettativa non retribuita per qualche mese e andare a lavorare in un’altra azienda. È possibile concederlo? – Come Chiedere Aspettativa Scuola Un dipendente ha chiesto se può mettersi in aspettativa non retribuita per qualche mese e andare a lavorare in un’altra azienda. Non vuole dimettersi perché, ha trovato un lavoro a tempo determinato con poche garanzie per il futuro. È possibile concedere una cosa del genere? Non è possibile richiedere una aspettativa, per quanto non retribuita, per stipulare un altro contratto di lavoro.

  • Normalmente l’aspettativa non retribuita è prevista esclusivamente per le finalità indicate dall’articolo 4, comma 2, della legge n.53/2000 e dall’articolo 2, del D.M.n.278/2000,
  • Per venire incontro alla richiesta del lavoratore, si potrebbe rivedere l’orario di lavoro (da tempo pieno a part-time), in modo che possa svolgere un ulteriore rapporto di lavoro, compatibile con l’attuale.

Per maggiori informazioni di seguito l’articolo 4, comma 2, della legge n.53/2000:

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Post Views: 6.251 Roberto Camera 433 posts Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza) Vedi tutti gli articoli di questo autore →

Cosa scrivere per aspettativa non retribuita?

Si comunica che il/la sottoscritto/a ha già usufruito dei seguenti periodi di congedo per gravi motivi familiari, così come qui di seguito precisato : dal _ al _ gg. _ dal _ al _ gg.