Congedo parentale con le supplenze: gli elementi base – Ovviamente, il congedo parentale con le supplenze può essere richiesto solo dopo la presa di servizio, cioè dopo aver confermato il proprio rapporto di lavoro. La richiesta del congedo parentale docente per il supplente temporaneo va fatta 15 giorni prima dall’astensione al lavoro all’ufficio di appartenenza con l’indicazione della durata.
Come si fa la richiesta per il congedo parentale?
Le domande di congedo parentale devono essere presentate in via telematica, tramite il sito INPS. E’ necessario avere lo SPID (identità digitale), rilasciato da vari provider. La domanda può essere compilata da soli o rivolgendosi ad un patronato per assistenza.
Quanto tempo prima si chiede il congedo parentale a scuola?
Preavviso – Quanti giorni prima avvisare la scuola ? Se hai intenzione di prendere il congedo parentale, devi chiederlo con almeno 15 giorni di preavviso (art.12, co.7 del CCNL comparto scuola, Ministero del Lavoro, interpello 13/2016). In caso di particolari e provate necessità per le quali risulta impossibile rispettare i 15 giorni di preavviso, tale termine si riduce a 48 ore : quindi devi avvisare la scuola con almeno 48 ore di preavviso (art.12, co.8 del CCNL comparto scuola).
Si contano le domeniche nel congedo parentale ? Per esempio, supponiamo che tu chieda il congedo parentale e finisce il venerdi. Il lunedi chiedi nuovamente congedo parentale (ricorda di chiederlo almeno 15 giorni prima): in questo caso sabato e domenica sono inclusi nei giorni di congedo. Il periodo di natale non rientra nel conteggio del congedo.
Come sancito dall’art.32, co.1, del D.Lgs.151/2001 il congedo è il diritto di astenersi a una prestazione lavorativa dovuta. Siccome durante il periodo natalizio non è dovuta alcuna prestazione lavorativa, allora non può ritenersi conteggiato nel congedo.
Come funziona il congedo parentale a ore scuola?
Congedo parentale a ore: l a disciplina vigente – Con il d.lgs.15.06.2015, n.80, che modifica, tra l’altro, gli artt.32 e 34 del d.lgs.n.151/2001, il congedo parentale rileva due importanti innovazioni, dapprima introdotte in via temporanea o sperimentale, successivamente rese definitive con altra disposizione legislativa (d.lgs.n.148/2015, art.43,comma 2).
- La prima innovazione – che, però, lascia immutato il periodo massimo di fruizione di 6 mesi – concerne il più ampio lasso temporale entro cui la lavoratrice madre può fruire del congedo, elevato sino al compimento del 12° anno di età del minore.
- Di conseguenza, vengono rideterminati anche i periodi di indennizzabilità ( cfr.
Aran, Orientamento appl.vo SCU_098 del 5.04.2016 ), ovvero:
- – sino al compimento del 6° anno di età del minore, la retribuzione per la lavoratrice madre della scuola è del 100% per il 1°mese e del 30% per gli altri 5 mesi;
- – dal 6° all’8° anno del minore, la retribuzione è possibile, in misura identica a quella di cui al punto precedente, subordinatamente al reddito della lavoratrice richiedente, che deve essere inferiore di 2,5 all’importo previsto dal trattamento minimo pensionabile dell’Inps;
- – dall’8° al 12° anno del minore non è prevista alcuna forma di retribuzione.
- La seconda innovazione introduce la modalità di fruizione oraria del congedo parentale anche per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che, in passato, ne erano esclusi.
- Di seguito, gli aspetti di maggiore rilevanza.
- La lavoratrice madre, aggiuntivamente alle modalità già previste (giornaliere, plurigiornaliere o mensili), può fruire del congedo parentale ad ore in misura pari, di norma, alla metà dell’orario medio giornaliero, definito, a sua volta, sulla base dell’orario settimanale di servizio. Nella applicazione di tale criterio, riteniamo possibile – ove il permesso giornaliero ad ore risulti costituito da frazioni orarie, di difficile gestione in ambito scolastico – accordare alla lavoratrice la facoltà di utilizzare permessi orari giornalieri differenziati, senza comunque eccedere il tetto massimo consentito, ovvero la metà dell’orario settimanale di lavoro.
- In assenza della contrattazione collettiva, intesa a definire il criterio di calcolo della base oraria e della equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il computo del congedo avviene, a tutt’oggi, su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Come dire, un permesso giornaliero di 2 ore corrisponde ad una giornata intera che concorre, a sua volta, a determinare il periodo massimo del congedo di 6 mesi. Resta, invece, rapportata al periodo orario di congedo parentale fruito la relativa corresponsione economica.
- La lavoratrice, nel fruire del congedo parentale può utilizzare le diverse modalità previste: giornate o mesi di congedo possono essere alternate da periodi di permesso orario. Tuttavia, al fine di evitare una fruizione, per cosi dire, ” selvaggia”, in grado di indurre disfunzioni nella erogazione del servizio, il legislatore ha previsto la possibilità di addivenire ad un accordo tra il datore di lavoro ( per la scuola, il dirigente scolastico ) e la lavoratrice.
- La lavoratrice che articola la propria prestazione di servizio dal lunedì al venerdì e chieda, per tale periodo, il permesso ad ore con prosecuzione anche nella giornata del lunedì successivo, non vede computati d’ufficio anche il sabato e la domenica come congedo parentale, cosa che avviene, invece, per il congedo parentale richiesto a giornate intere. La spiegazione è semplice: nel congedo parentale orario, il sabato e la domenica risultano interposti da giornate ( venerdì e lunedì) in cui viene comunque effettuata l’attività lavorativa, pur se in maniera ridotta.
- Il congedo parentale orario – per espresso dettato normativo ( cfr. novellato art.32, comma 1-ter, d.lgs.n.151/2001) non è cumulabile, nelle medesime giornate, con altri permessi o riposi previsti dallo stesso Corpus normativo ( il D.lgs.n.151/2001) e di cui sono parte integrante le innovate disposizioni in commento. In particolare, la lavoratrice madre, nel mentre utilizza il congedo parentale orario, è impedita dal fruire:
- – del congedo parentale a ore per altro figlio;
- – dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;
- – dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.
- Risultano cumulabili, in quanto disciplinati da altre fonti normative:
- i 3 giorni di permesso mensile fruiti in modalità oraria per assistere parenti e affini con disabilità grave ( La maniera frazionata ad ore delle tre giornate di permesso mensile, però, non è prevista per il personale della scuola. – Cfr. Circ. Funzione pubblica, n.8/2008);
- i permessi orari giornalieri di 2 ore al giorno, fruiti per se stesso, da parte del lavoratore in situazione di disabilità grave.
Tutto quanto evidenziato ha carattere provvisorio. Toccherà, infatti, alla contrattazione collettiva definire – anche in maniera diversa da quelli attuali – i criteri di compatibilità e incompatibilità per la fruizione del congedo parentale orario.
L’ultima notazione riguarda i termini entro cui presentare la domanda per la fruizione del congedo. Per il congedo parentale a giorni, rimangono validi i termini previsti dal vigente Ccnl, ovvero:
- in via ordinaria, 15 giorni prima della decorrenza;
- 48 ore prima dell’astensione dal lavoro, a fronte di particolari situazioni personali da documentare.
Per il congedo parentale a ore, il termine di preavviso è, invece, di 2 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA : Congedo parentale a ore: come funziona?
Quanti giorni di congedo parentale insegnanti?
CONGEDO PARENTALE: COSA SPETTA IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA A seguito del decreto 105 del 30 giugno 2022 e successivamente con la legge di bilancio n° 197 del 29 dicembre 2022, nel 2023, ciascun genitore dipendente può assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, entro i primi 12 anni di vita del figlio.
- Dal 13 agosto 2022, inoltre, i dipendenti hanno diritto in tutto (fra entrambi i genitori) a 9 mesi di congedo retribuito, durante i quali si percepisce il 30% dello stipendio medio entro i 12 anni di vita del figlio (o di ingresso in casa, per le adozioni e affidi).
- Per uno solo dei due genitori e soltanto se richiesto entro i 6 anni del figlio, uno di questi mesi è indennizzato all’ 80%,
- Di questi mesi cumulativi di congedo parentale spettanti e fruibili anche a ore:
- 3 mesi di congedo retribuito spettano al padre,
- 3 mesi di congedo retribuito spettano alla madre,
- 3 mesi di congedo retribuito possono essere spartiti tra entrambi.
- Se un genitore è solo spettano 9 mesi interi indennizzati al 30%.
- Per quanto attiene al congedo parentale ad ore si ricorda che è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente (oppure 11 mesi per un genitore solo) e fruire nei primi 12 di vita del figlio (di genitori naturali, adottivi o affidatari).
- I dipendenti possono chiedere il congedo parentale su base giornaliera, mensile o oraria alternando le diverse modalità. La fruizione ad ore non influisce sulla durata complessiva del congedo
- Il congedo parentale è cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse come ad esempio quelli della Legge 104, mentre non lo è con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in adozione o affidamento) ed il calcolo delle indennità è su base giornaliera anche se la fruizione è su base oraria. Se la settimana lavorativa è corta, non devono essere computati né indennizzati i sabati e le domeniche.
- Il monte ore a cui va equiparata la singola giornata lavorativa deve essere previsto dai contratti collettivi.
- In mancanza di un’esplicita previsione contrattuale, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’ orario medio giornaliero previsto dal contratto per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario. NB : Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Che documenti ci vogliono per il congedo parentale?
Carta d’identità e codice fiscale del richiedente. Carta d’identità e codice fiscale del coniuge. Codice Fiscale del minore. Busta paga del richiedente.
Come funziona il congedo parentale per insegnanti?
Personale della scuola – Se sei un dipendente pubblico impiegato nella scuola, hai diritto al congedo parentale. Ne hai diritto se sei assunto a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato (supplente): in quest’ultimo caso i diritti sono tali entro la durata della nomina. Nello specifico, ti spetta l’indennità per congedo parentale:
Entro i primi 6 anni di età del figlio => fino a sei mesi (per madre e/o. padre) retribuiti al 30% dello stipendio. I primi 30 giorni di congedo parentale ti spetta il 100% della retribuzione; Dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni compiuti del figlio => fino a sei mesi (per madre e/o padre) retribuiti al 30% dello stipendio. Hai diritto a sei mesi solo se nei primi sei anni non ne hai usufruito oppure per la parte restante. Se quindi per esempio, nei primi sei anni hai usufruito di un congedo pari a quattro mesi, ti spettano altri due mesi. Se prima dei sei anni non ne avevi usufruito, allora per i primi 30 giorni hai diritto al 100% della retribuzione; se invece ne avevi già usufruito per almeno un mese, allora ti spetta direttamente il 30%. Nota importantissima : hai diritto al 30% della retribuzione solo se il tuo reddito personale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo della pensione minima, se è superiore, non ti spetta alcuna indennità (tranne come sempre i primi 30 giorni retribuiti al 100%, se non avevi mai usufruito del congedo prima); Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni del figlio, senza alcuna retribuzione. Hai però diritto al 100% dello stipendio se nei primi 8 anni non ne avevi mai usufruito, oppure per la parte restante dei primi 30 giorni. Per esempio, se durante i primi 8 anni di età del figlio avevi usufruito di un congedo pari a 20 giorni soltanto, allora adesso ti spettano altri 10 giorni di congedo retribuiti al 100%.
il congedo parentale ti spetta per sei mesi, fino ai 12 anni di età del figlio. Quindi questi sei mesi puoi “spalmarli” come meglio credi. Sappi però che, oltre gli 8 anni, il congedo parentale non è retribuito, ad eccezione dei primi 30 giorni, retribuiti sempre al 100%,
Quanti giorni prima devo avvisare per il congedo parentale?
Presentazione della domanda per i congedi parentali – La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l’indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
- Il lavoratore è tenuto – salvo ipotesi di oggettiva impossibilità – a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima.
- Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.
- Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima,
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell’Istituto ( www.inps.it – Entra in MyINPS ); Contact Center integrato – tel.803164; Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Quando il congedo parentale retribuito al 100 %?
I dipendenti hanno diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti sino al compimento dei 12 anni da parte del bambino alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs 151/2001 per effetto del D. Lgs 105/2022?
Chi paga il congedo parentale scuola?
Congedo parentale facoltativo: periodi aggiuntivi – L’articolo 34 comma 3 prevede la copertura economica da parte dell’Inps anche per i periodi di assenza (fino al dodicesimo anno di vita del bambino) aggiuntivi rispetto ai nove mesi sopra citati, In tal caso l’indennità spetta a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Come si usa il congedo parentale?
COS’È IL CONGEDO PARENTALE – Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita, Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.
- Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da ripartire tra i due genitori,
- Per un periodo di 9 mesi è indennizzato dall’INPS,
- I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Fino a prima della riforma, la copertura INPS era pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e alle novità del 2023 in materia di congedo che vi spieghiamo in questo fo cus,
Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata, come con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto conciliazione vita lavoro che attua la direttiva (UE) 2019/1158 in tema di work-life balance.
La normativa è complessa, ma di seguito spieghiamo tutte le regole in modo chiaro e dettagliato, tenendo conto di tutte le novità introdotte fino al 2023.
Quanti soldi si prendono con il congedo parentale?
Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi – Il D.lgs n.105/2022 modifica anche l’articolo 68 del T.U. introducendo per la prima volta il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi (Commercianti, artigiani ecc.). Questo consiste nel diritto di astensione dal lavoro fino a a 3 mesi per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
- per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare INPS n.1/2022 )
- e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Per ogni bambino quindi il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi. L’indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è pagata, previa domanda, direttamente dall’INPS. Questa però è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Quando il congedo parentale può essere negato?
Congedi di maternità e paternità dei dipendenti? Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del dipendente di fruire di permessi o congedi, può solo pretendere che sia rispettato il termine del preavviso. In caso di parto anticipato, non può esigere neanche il preavviso.
È quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, nella Nota n.2414/2022 ( testo in calce ) che illustra il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs.105/2022 diretto a favorire un migliore equilibrio tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d.
caregiver familiari). Tra le novità introdotte vi è il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’art.28 del D.Lgs.n.151/2001,
Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore, diversamente, il suo rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 2.582. Il divieto di licenziamento di cui all’art.54 del D.Lgs.n.151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, estendendolo fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’inosservanza di tali disposizioni da parte del datore di lavoro, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art.16 della L.n.689/1981. Il D.Lgs.n.105/2022 ha previsto l’applicazione del sistema sanzionatorio anzidetto anche al caso di inosservanza delle disposizioni riguardanti i riposi e permessi per i figli con handicap grave, l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ed i riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento.
Anche i soggetti che siano parte delle unioni civili e delle convivenze di fatto, hanno diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale, in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’un’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.n.104/1992, che necessiti di assistenza continua.
Come comunicare al datore di lavoro il congedo parentale?
La richiesta del congedo va effettuata al tuo datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del tuo contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. Non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo.
Chi ha diritto a 9 mesi di congedo parentale?
Entrambi i genitori : possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
Come fare domanda congedo parentale 2023?
La richiesta si può inviare attraverso il sito istituzionale accedendo al servizio ‘Congedi, permessi e certificati’ dalla sezione ‘Lavoro’. Sarà necessario effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
Come funziona il congedo parentale al 80 %?
Arrivano dall’Inps le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151, apportata dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023. Nella circolare n.45/2023 l’Istituto ha ricordato che la norma ha stabilito l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L’aumento dell’indennità di congedo parentale opera inalternativa tra i genitori ed è previsto a favore dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, il cui congedo di maternità o paternità sia terminato (anche per un solo giorno) successivamente al 31 dicembre 2022. Si sottolinea, inoltre, che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito anche in modalità ripartita tra gli stessi. In quest’ultimo caso è possibile fruire del congedo nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Nel documento di prassi si specifica che i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%). I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o 11 mesi, non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione). Il diritto a un mese di congedo parentale all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di paternità obbligatorio, oppure di congedo di paternità alternativo. In caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, – si legge nella circolare– non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità. La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;tramite il Contact center integrato; tramite gli Istituti di patronato. “PG0” E “PG1” sono i codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali: il primo per i periodi di congedo parentale all’80% fruiti in modalità oraria; il secondo per lo stesso tipo di congedo ma fruito in modalità giornaliera. Notizie correlate: Omesso versamento contributivo: salgono gli interessi di rate e sanzioni – ISCRO 2023: domande fino al 31.10 – CIG e disoccupazione: aggiornati i massimali 2023
Quanti sono i giorni di congedo parentale al 30 %?
Congedo parentale: dal 2023 nuovo indennizzo all’80%
- Da gennaio 2023 è previsto l’indennizzo all’80% della retribuzione per uno dei mesi di congedo parentale, a condizione che sia goduto entro i sei anni del bambino
- In occasione della nascita di un figlio, oltre all’ astensione obbligatoria di 5 mesi indennizzata all’80% della retribuzione e spettante alla madre, la legge prevede la misura del “congedo parentale”: si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita.
- Spetta per un tempo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
- Una parte del congedo parentale, per un massimo di 9 mesi complessivi fra i genitori, è indennizzato al 30% della retribuzione,
- I 9 mesi indennizzati spettano con le seguenti modalità:
tre mesi per ciascun genitore (per un totale di sei) ed ulteriori tre mesi complessivi in alternativa fra i due genitori.
- A partire da gennaio 2023, uno di questi 9 mesi è indennizzato all’80% della retribuzione, a condizione che sia goduto entro il sesto anno di vita del bambino.
- Per saperne di più del Patronato Acli a te più vicina,
- Alberto Meli
: Congedo parentale: dal 2023 nuovo indennizzo all’80%
Come richiedere il congedo parentale al datore di lavoro?
La richiesta del congedo va effettuata al tuo datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del tuo contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. Non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo.
Come richiedere il congedo parentale 2023?
La richiesta si può inviare attraverso il sito istituzionale accedendo al servizio ‘Congedi, permessi e certificati’ dalla sezione ‘Lavoro’. Sarà necessario effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
Quando presentare la domanda di congedo parentale?
Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore (dipendente, iscritto alla gestione separata INPS o autonomo). Può essere richiesto dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento dei 12 anni del bambino per i dipendenti,
L’istituto del congedo parentale è disciplinato dal d.lgs.151/2001 Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni. L’ultima riforma è stata introdotta dal D. lgs.105/2022 entrata in vigore il 13 agosto 2022. Al pari della maternità anticipata per gravidanza a rischio non è una prestazione automatica, ma va presentata apposita domanda.
Dal 13 agosto 2022, come detto sopra, alcune regole relative al congedo parentale sono cambiate in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105. Il decreto in oggetto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
- Inoltre riconosce anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.
- Infine porta a 12 anni il limite di età entro cui il genitore può fruire del congedo parentale (in precedenza era 9 per i dipendenti e iscritti alla gestione separata).
- Tutte le novità sono state recepite dall’INPS con la circolare n° 122 del 27-10-2022,
Aggiornamento: l’INPS ha pubblicato la circolare 45 del 16 maggio 2023 con la quale fornisce le istruzioni operative sulla novità del primo mese di congedo parentale con indennità all’80 per cento previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197).
Quanti giorni di congedo parentale al 100 %?
Quanto viene pagato il congedo parentale padri? – Per i 10 giorni di congedo parentale padri spetta la retribuzione piena al 100%, che secondo i casi viene pagata direttamente dall’Inps o anticipata dal datore di lavoro, che poi verrà risarcito dall’Inps stessa.