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Come Si Fa Il Programma Annuale Nella Scuola?

Come Si Fa Il Programma Annuale Nella Scuola
Programma annuale scuola: come si fa – Il Programma annuale viene redatto e pubblicato attraverso un procedimento che coinvolge diversi attori scolastici e organi esterni. Il processo si sviluppa in diverse fasi che prevedono la redazione, approvazione e pubblicazione del Programma in osservanza delle scadenze previste dalla normativa. L’ iter è articolato nel seguente modo:

  1. Il programma annuale e’ predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria;
  2. È proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarita’ contabile che, comunque, non vincola l’approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d’Istituto;
  3. La delibera di approvazione del programma annuale e’ adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data di deliberazione;
  4. Il programma annuale e’ pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonche’ nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Che cos’è il Programma annuale in una scuola?

Il Programma Annuale (anche chiamato Bilancio) è l’unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria.

Dove si pubblica il programma annuale?

DSGA | Il PROGRAMMA ANNUALE va pubblicato nel portale unico dei dati della scuola o è un adempimento da fare quando c’è lo chiederanno.

Chi redige il bilancio della scuola?

Il documento contabile programmatico (programma annuale) viene predisposto dal dirigente scolastico, con la collaborazione del direttore s.g.a., a partire dalle previsioni del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); si tratta di un’operazione complessa che deve saper tradurre in valori finanziari l’attività didattica

Come si calcola l’avanzo di amministrazione nella scuola?

Fondo di cassa a fine esercizio + Crediti (Residui Attivi) – Debiti (Residui Passivi) = Avanzo di amministrazione.

Quanti alunni firmano il programma?

Firma degli alunni non è necessaria – La prassi vuole, ma non è assolutamente un dovere di legge, che l’insegnante firmi il programma e lo faccia anche firmare a tre alunni della classe. Il documento del programma svolto è un atto d’ufficio che deve avere necessariamente la firma del docente, mentre il fatto che venga poi fatto firmare anche agli studenti è semplicemente una prassi per dare maggiore trasparenza al documento.

Cosa deve contenere il PTOF?

PTOF, ovvero Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Si tratta di un documento programmatico e informativo fondamentale in ogni istituto, anzi è proprio il documento più importante. Al suo interno è riportata la strategia con cui l’istituto punta a perseguire fini educativi e formativi basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche.

Si tratta, dunque, di un mezzo per pianificare e realizzare l’autonomia scolastica di ogni singolo istituto, tenendo come riferimento punti cardine come: la progettazione curricolare; la progettazione extracurricolare; la progettazione educativa; la progettazione organizzativa. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del nostro Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la nostra scuola adotta nell’ambito della sua autonomia.

Il PTOF segue il piano attuativo dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo; è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto. https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIS041006/iiss-mons-antonio-bello/

Chi predispone il programma annuale della scuola?

Programma annuale delle scuole in coerenza con il PTOF: redazione e approvazione, pubblicazione. Una scheda Come Si Fa Il Programma Annuale Nella Scuola Proponiamo un focus sul programma annuale (PA), cioè il documento che esprime la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, definibile anche bilancio in termine atecnico, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Utilizzando il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, cerchiamo di capire di cosa si tratta, con alcuni cenni sugli elementi essenziali.

  • Redazione e approvazione,
  • Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.
  • Per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione.

Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto.

La pubblicazione, Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

La struttura del PA. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in:

attività amministrative e didattiche; progetti; gestioni economiche separate.

Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.

  1. Le schede illustrative finanziarie,
  2. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
  3. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F.
  4. È allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.

La relazione illustrativa, Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, e quelli del precedente esercizio finanziario.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi caratterizzanti la loro gestione. La dotazione finanziaria ministeriale, Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n.107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Entro la medesima data, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.

: Programma annuale delle scuole in coerenza con il PTOF: redazione e approvazione, pubblicazione. Una scheda

Cosa va inserito nel programma biennale servizi e forniture?

Art.21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (DLGS_50/2016) QUESITO del 15/05/2023 – PUBBLICAZIONE PIANO BIENNALE ACQUISTI Gentilissimi, sono il dirigente di una scuola dell’EMilia-Romagna. Dove pubblico il piano biennale degli acquisti? grazie QUESITO del 05/04/2023 – DIBATTITO PUBBLIVO E PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI Premessa: con programma triennale lavori pubblici 2022-2024 sono stati inseriti 4 interventi nell’annualità 2022, ma non avviati con procedure di affidamento entro l’anno 2022.

Nessuna osservazione da parte dei cittadini è pervenuta durante il periodo di 60 gg di pubblicazione. Il nuovo programma triennale 2023-2025, li ripropone, tali e quali, nell’annualità 2023. Quesito: E’ obbligatorio aspettare i 60 gg di pubblicazione per approvare il programma in Consiglio comunale? grazie QUESITO del 04/03/2023 – MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI Poniamo il caso che nel corso dell’anno 2023 si palesi la necessità di affidare, nell’anno stesso, un acquisto che non risulta inserito nel programma biennale degli acquisti 2023-2024 (magari anche solo per dimenticanza) e le cui risorse finanziarie, però, erano già previste in bilancio al momento della formazione dell’Elenco (per es.

perché trattasi di servizio ricompreso nell’importo di un lavoro presente nella programmazione di lavori 2023 e, quindi, interamente coperto in bilancio). E’ possibile inserirlo nel programma biennale degli acquisti in corso d’anno attraverso la modifica dello stesso, ovviamente da approvarsi da parte dell’organo competente? Se sì, cosa occorre indicare, in questo caso, nella colonna “Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma”? QUESITO del 27/01/2023 – PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI – RICHIESTA CHIARIMENTI Buongiorno, Vorrei cortesemente sapere se in un nuovo piano triennale dei lavori pubblici si deve inserire un intervento che è già stato affidato ed è già stato stipulato il contratto con l’appaltatore.

Vorrei inoltre sapere se in un nuovo programma triennale un intervento, già contenuto in una precedente programmazione lavori e per il quale è già stata affidata la sola progettazione, deve essere inserito l’importo totale dell’intervento o deve essere inserito l’importo dell’intervento decurtato della parte economica relativa all’affidamento della progettazione ( esempio : importo totale intervento euro 200.000,00 inserito nel programma 2022, per il quale è già stata affidata la progettazione per euro 10.000,00 nel corso del 2022.

Detto ciò l’intervento in questione, per il quale per il quale è previsto l’affidamento dei lavori nel 2023, deve essere inserito nel programma 2023 con un valore di euro 190.000,00 o nella sua interezza per euro 200.000,00 ? QUESITO del 15/09/2022 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE In riferimento alla programmazione biennale degli acquisti vorrei avere conferma delle date entro le quali svolgere attività obbligatorie per legge,

Per quanto ho potuto approfondire entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio le stazioni appaltanti devono pubblicare la programmazione biennale degli acquisti, Entro il mese di ottobre devono comunicare alle centrali di committenza, nel nostro caso consip, gli acquisti superiori al milione di euro,

QUESITO del 11/05/2022 – APPLICABILITA’ ART.21 COMMA 6° DEL D.LGS N.50/2016 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SI CHIEDE SE PER L’ ISTITUTO SCOLASTICO STATALE ” ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE” DI FONDI (LT) VIGE L’ OBBLIGO DELLA REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO, DA INTENDERSI ESCLUSA IVA, AI SENSI DELL’ ART.21 COMMA 6° DEL D.LGS N.50/2016.

  • SI CHIEDE, INOLTRE, DI VOLER INDICARE QUALI SONO GLI EVENTUALI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE, IN ASSENZA DI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO INFERIORE ALLA SOMMA SUDDETTA.
  • SI RINGRAZIA PER L’ ATTENZIONE RESTANDO IN ATTESA DI UN CORTESE RISCONTRO.
  • QUESITO del 21/03/2022 – VARIAZIONE AL PIANO BIENNALE 2022/2023 Buongiorno, sono il dott.

Salvatore Orfano, dipendente della Stazione Zoologica A. Dohrn, Ente di diritto pubblico C.F e P.IVA 04894530635, referente per la pubblicazione del Piano Biennale. Questa Amministrazione ha aggiudicato la fornitura di una unità navale per ricerca scientifica ed oceanografica, importo euro 2.700.000,00, in corso d’opera si rende necessario eseguire lavori supplementari ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett.

  • B) e comma 7 del codice dei contratti.
  • Domanda: la suddetta fornitura supplementare è oggetto di una variazione del piano biennale 2022/2023? Inoltre, poiché i lavori supplementari superano un milione di euro vige anche in questo caso l’obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori? Grazie QUESITO del 18/03/2022 – ART.21 D.

LGS.50/2016 E S.M.I. – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI L’art.21 comma 6 del d. lgs.50/2016 prevede l’adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. “L’art.35, comma 4 del d.

lgs.50/2016 prevede: “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ” Poiché negli atti di gara, in sede di indizione, sono espressamente previste ed indicate le opzioni o rinnovi legati alla procedura di gara, quali ad es.: gli eventuali acquisti complementari, art.63 del d.

lgs 50/2016; le varianti contrattuali per modifiche migliorative a titolo oneroso, art.106, comma 2 del d. lgs.50/2016; gli acquisti nell’ambito del quinto contrattuale, art.106, comma 12 del d. lgs.50/2016; che comunque restano facoltative e sono definiti e quantificabili, in termini economici, solo dopo l’aggiudicazione della gara, sulla base del prezzo di aggiudicazione, in funzione delle esigenze e della disponibilità di fondi, SI CHIEDE: gli importi ed i quantitativi inerenti i rinnovi o le opzioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, devono essere programmate già in sede di programmazione della gara e/o possono essere programmate, dopo l’aggiudicazione della gara “madre”, avendo elementi certi di aggiudicazione, di disponibilità di fondi e di specifiche esigenze, con atto specifico integrativo della programmazione o nuova programmazione, ad es.: per le forniture complementari, cui la legge favorisce la possibilità di effettuarle nel triennio, termine che va oltre il biennio programmato.

Si precisa altresì che seppur esattamente definiti a seguito di aggiudicazione, gli importi, per le predette opzioni o rinnovi, possono subire variazioni ISTAT e/o revisioni. Si ringrazia. Con osservanza QUESITO del 15/03/2022 – ART.21 D. LGS.50/2016 E S.M.I. – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI L’art.21 comma 6 del d.

lgs.50/2016 prevede l’adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €. L’art.35, comma 4 del d. lgs.50/2016 prevede: “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.” Si chiede: Se tra le opzioni o rinnovi rientrino le seguenti fattispecie, FACOLTATIVE, comunque previste negli atti di gara in sede di indizione: – acquisti complementari -art.63, comma 3 e comma 5 del d.

lgs.50/2016; – acquisti nell’ambito del quinto contrattuale -art.106, comma 12 del d.lgs.50/2016; – varianti contrattuali per modifiche migliorative -art.106, comma 2 del d. lgs.50/2016. – revisione contrattuale D.L.27 gennaio 2022, n.4, articolo 29. Si ringrazia.

QUESITO del 14/03/2022 – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI Con riferimento all’applicazione dell’art.21 del D.Lgs.50/2016, la scrivente Amministrazione sottopone all’attenzione di Codesto Organismo i seguenti quesiti: • in osservanza delle definizioni e disposizioni di cui agli artt.3, lett. ggggg-sexies, e 21, co.1 e 8 bis, del D.Lgs.50/2016 si chiede se il Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione debba ricomprendere anche gli interventi rientranti nel fabbisogno dell’Amministrazione stessa e da questa finanziati, ma per i quali l’Amministrazione non svolgerà direttamente la procedura di appalto di cui trattasi ma incaricherà società in house providing e/o controllate/partecipate o altri soggetti di svolgere il ruolo di “stazione appaltante”, chiedendo loro di procedere alla gestione dell’intero procedimento tecnico-amministrativo (a partire dalla determina a contrarre fino al collaudo finale), a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie oppure se i suddetti interventi debbano essere inseriti nel Programma triennale dei soggetti incaricati; • analogamente si chiede se, nel caso in cui l’Amministrazione regionale eroghi un contributo statale a titolarità regionale o un contributo regionale a favore di un Ente locale, laddove quest’ultimo deleghi il ruolo di “stazione appaltante” e l’utilizzo delle risorse finanziarie ad un’altra amministrazione pubblica (es.

comunità montana o provincia), l’intervento debba essere inserito nel Programma triennale dell’Ente locale oppure dell’ente pubblico delegato. QUESITO del 06/03/2022 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI Il Comune di Travacò Siccomario ha un’ISTITUZIONE denominata “IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI” istituita tempo fa per la gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e per la gestione di alcuni servizi destinati agli anziani, che il Comune gli ha delegato.

L’Istituzione è un organismo senza personalità giuridica, infatti ha la stessa partita IVA del Comune, ma gode di una propria autonomia gestionale ed economico finanziaria. Approva un proprio bilancio di previsione che viene inoltrato al Comune per la presa d’atto prima dell’approvazione del Bilancio Comunale.

Io Responsabile per il Programma Biennale servizi e forniture del Comune, ho già approvato, pubblicato e trasmesso il mio Programma biennale 2022/2023 indicando i servizi da acquistare nel biennio la cui spesa trova copertura nel Bilancio del Comune.

Ora l’Istituzione il Novello Don Franco Comaschi, ha la necessità di provvedere a due acquisti di servizi (appalto relativo alla gestione del CDI e al servizio di trasporto anziani) che ovviamente hanno copertura economica nel bilancio dell’Istituzione e non in quello del Comune. Si chiede di conoscere a chi compete l’inserimento di tali acquisti nel programma biennale, ossia al Comune che in tal caso deve modificare il proprio programma, riapprovarlo e ripubblicarlo (tenendo conto che le risorse economiche non sono presenti nel Bilancio del Comune) oppure il Direttore dell’Istituzione che in tal caso dovrà farsi abilitare per il caricamento del suo programma biennale nel sito dell’Osservatorio Regionale, non essendolo al momento, che poi dovrà approvare, pubblicare e trasmettere? Sempre che sia possibile una doppia programmazione da parte di due soggetti diversi facenti capo ad un unico ENTE che è il Comune Stazione appaltante,

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Grazie IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA QUESITO del 01/03/2022 – REDAZIONE DELPROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL’ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I. In riferimento all’oggetto Le sarò grata se vorrà fornirci supporto riguardo a quegli affidamenti già attivati nel corrente anno, prima quindi della presentazione del programma, e che si concluderanno nell’anno in corso o nell’anno successivo.

  • In particolare ciò che non mi è chiaro è se tali affidamenti devono essere compresi nel programma biennale, anche se precedenti alla stesura del programma.
  • QUESITO del 06/09/2021 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – SLITTAMENTO PRESTAZIONI ANNI SUCCESSIVI – CUI RIMANE INALTERATO 1^ esemplificazione: Un intervento viene inserito per la prima volta nel Programma triennale dei lavori pubblici ad es.2021-2022-2023 nella 2^ annualità (2022) e gli viene assegnato dall’applicativo un CUI.

Nel successivo Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024, lo stesso intervento viene fatto scorrere nell’annualità 2023, non essendosi realizzate le condizioni per l’avvio dell’intervento nell’annualità 2022. Il CUI rimane quello originariamente assegnato o se ne deve assegnare un altro? 2^ esemplificazione: Un intervento viene inserito per la prima volta nel Programma triennale dei lavori pubblici ad es.2021-2022-2023 nella 1^ annualità (2021) e gli viene assegnato dall’applicativo un CUI.

  • Per problematiche tecnico-amministrative l’intervento non viene avviato nel 2021 e viene riproposto nella successiva programmazione 2022-2023-2024 nell’annualità 2022.
  • Il CUI rimane quello originariamente assegnato o se ne deve assegnare un altro? QUESITO del 29/03/2021 – AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE BIENNALE Buonasera, con il 31 marzo scade il termine per adempiere all’aggiornamento degli importi per la programmazione annuale prevista dall’art.21 comma 6 del d.

lgs.50/2016. A tal fine si chiede, qualora i dati non siano oggetto di variazione, se sul MIT debba procedersi a qualche adempimento. Stante la lettura delle istruzioni, non appare doveroso procedere ad aggiornare la banca dati MIT, in assenza di modificazioni delle informazioni a suo tempo fornite.

Cordialmente G. Mottola QUESITO del 01/01/2021 – PIANO OPERE PUBBLICHE PER ENTE IN DISSESTO FINANZIARIO Buongiorno, per conto del Comune di Foppolo sono a richiedere un chiarimento circa il piano triennale delle opere pubbliche. Il quesito è stato già sottoposto a Regione Lombardia la quale ha comunicato, data la particolarità del caso, di inoltrare la richiesta alla presente mail.

Il comune di Foppolo è stato dichiarato in dissesto durante l’anno 2020, a tutto il 31.12.2020 non ha approvato il bilancio 2020 pertanto il POP adottato in Giunta nel 2020 non è mai stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in quanto mancante il bilancio.

  • Per questo motivo non è stato pubblicato sul sito dell’Osservatorio.
  • Sulla base del POP adottato il Ministero ha erogato un contributo.
  • Ad oggi 2021 il Comune si trova a dover redigere un nuovo POP ed inserire le opere del 2020 non ancora avviate finanziate dal Ministero.
  • La domanda è la seguente: 1) Come approvare definitivamente il POP 2020 in mancanza del Bilancio, tenuto conto che nel POP 2020-2022 sono presenti opere già finanziate con contributo pubblico? 2) Come pubblicare il POP 2020-2022 sul portale dell’Osservatorio? QUESITO del 11/11/2020 – ELENCO ANNUALE – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.

PP. La presente per chiedere un chiarimento circa i livelli di progettazione minimi per l’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale / programma triennale dei LL. PP. Visti gli artt.21 e 23 del Codice appalti ed il DM.16.01.2018, N.14, ad avviso dello scrivente il tema può riassumersi come di seguito (con riferimento nagli articoli del Codice dei Contratti): – ai fini dell’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale è necessaria l’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 €; nulla è dovuto per i lavori di importo inferiore; – ai fini dell’inserimento di un lavoro nel programma triennale è necessaria l’avvenuta approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 del Codice, solo nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152; nessun livello di progettazione minimo è obbligatorio (rimanendo una facoltà) negli altri casi.

Si chiede conferma circa la corretta lettura o meno delle disposizioni in parola QUESITO del 05/11/2020 – MODIFICA DELLE OPZIONI NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN CORSO D’ANNO La modifica/inserimento di rinnovi o altre opzioni all’interno di una procedura di acquisto di beni e servizi programmati comporta una modifica al piano di programmazione e rende quindi necessaria l’autorizzazione dell’organo competente dell’ente? In altre parole, nel caso in cui si debbano inserire (o modificare in aumento) altre opzioni non conteggiate in fase di programmazione è ammissibile che il valore complessivo dell’acquisto inserito in Simog sia maggiore del valore complessivo inserito nel piano di programmazione? QUESITO del 30/10/2020 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI CHIARIMENTI Buongiorno si pongono i seguenti quesiti inerenti la stesura del programma biennale degli acquisti di beni e servizi: – nella programmazione di acquisti si rilevano acquisti omogeni per CPV (con almeno le prime 3 cifre uguali) ma riguardanti centri di costi differenti, RUP differenti e che singolarmente non raggiungono la soglia di euro 40.000,00 ma se considerati unitariamente si.

Si chiede se tali acquisti possono ricomprendersi ed essere considerati un unico acquisto con attribuzione di unico CUI? (anche perché, se si considerassero singolarmente, non vi sarebbe l’obbligo di inserimento nel programma perché inferiori alla soglia di euro 40.000,00).

Se la risposta fosse positiva, come indichiamo nel programma che sono interventi relativi a RUP diversi ed hanno durate diverse? Si tratta nel caso specifico di più affidamenti ad imprese diverse per manutenzioni di software. Ai fini dell’inserimento nel programma e nell’attribuzione del CUI come dobbiamo considerarli? Si può usare lo stesso CUI per affidamenti diversi? Per il CIG conseguente come possiamo operare: si stacca un CIG padre complessivo e poi al momento dei singoli affidamenti i CIG derivati? – Si chiede inoltre, in caso si renda necessaria la modifica in corso d’anno di un acquisto inserito nella programmazione della prima annualità la cui modifica riguardi:,

la durata in riduzione ed una conseguente riduzione del quadro economico di un acquisto inserito in programma; oppure, una variazione del CPV ovvero aggiunta di un CPV non previsto inizialmente di un acquisto inserito in programma è NECESSARIO in tali ipotesi modificare il programma in corso d’anno? Si ringrazia per l’attenzione La Responsbaile del Settore Affari legali e Contratti del Comune di Vimodrone – D.ssa Chiara Gregorini QUESITO del 30/10/2020 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E PROGRAMMA DELLE OPERE É obbligatorio l’inserimento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta all’interno del Programma delle opere o devono essere inseriti nel Programma biennale di beni e servizi i soli acquisti di materiali se superano i 40.000 euro?

  • QUESITO del 28/10/2020 – PROJECT FINANCING CON PROMOTORE PRIVATO: UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
  • Si chiede come procedere per la corretta compilazione del programma triennale lavori pubblici e programma biennale forniture e servizi in caso di project financing avente a oggetto la costruzione di un centro pasti e la successiva gestione in concessione del servizio di ristorazione collettiva, con particolare riguardo alla compilazione dell’intervento nell’ambito dei due strumenti di programmazione.
  • QUESITO del 28/09/2020 – ANNULLAMENTO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE QUESITO 736

Buongiorno, nel ringraziare per il solerte risconto al mio quesito n.736 del 24/09/2020, volevo chiedere se possibile un’ulteriore chiarimento ponendo un caso concreto. Si tratta della programmazione triennale lavori 2020-2022, in fase di modifica della stessa si vuole”eliminare” un intervento previsto per il 2021.

  1. Posto che lo stesso dovrà essere inserito nella scheda F a partire dal triennio 2021-2022 (ovvero nel triennio successivo?), in fase di pubblicazione del programma 2020-2022 modificato non vi sarà alcuna evidenza di tale “eliminazione”, ma l’intervento continuerà ad apparire nella scheda D.
  2. Potrei avere conferma di aver capito correttamente la procedura? Grazie.

QUESITO del 24/09/2020 – ANNULLAMENTO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE In fase di modifica/variazione di un programma triennale pubblicato è possibile annullare un intervento inserito nel secondo anno del medesimo triennio? Oppure gli interventi annullabili sono solamente quelli inseriti nell’elenco annuale di un precedente programma (intendendo per precedente programma quello relativo al triennio precedente)? QUESITO del 25/08/2020 – PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI: UTILIZZO DELLO STESSO CODICE CUI NEL CASO DI UNA GARA NON AGGIUDICATA Si richiede la conferma o meno della possibilità di utilizzare lo stesso codice CUI nel caso di gara non aggiudicata.

  1. Nel caso specifico vi sono state non conformità/carenze/incongruenze, rispetto alle specifiche tecniche minime previste a pena di esclusione nel Capitolato Tecnico, in tutte le offerte tecniche presentate dai concorrenti.
  2. La Commissione, quindi, non ha proceduto con l’attribuzione dei punteggi della sezione “Caratteristiche oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico” (come da Disciplinare ), in quanto nessun Progetto Tecnico ha superato la piena conformità ai requisiti minimi indicati in Capitolato a pena di esclusione.

Gli operatori che si sono presentati erano 5, uno escluso in fase amministrativa perché, nonostante il soccorso istruttorio, non è riuscito a sanare delle irregolarità formali, gli altri 4 per i motivi tecnici illustrati sopra. I tecnici stanno revisionando la relazione tecnica/capitolato per una nuova pubblicazione della procedura prevista per questo autunno in cui l’importo rimarrà identico alla gara precedente.

La domanda è quindi: è possibile utilizzare lo stesso CUI di riferimento della gara non aggiudicata o è necessaria una modifica della programmazione per inserire una nuova gara? QUESITO del 29/06/2020 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DA SOCIETÀ IN HOUSE In riferimento al piano biennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi, vorremmo richiedere un chiarimento sugli affidamenti che una Pubblica Amministrazione prevede di effettuare presso una propria società in house.

E’ corretto che questi siano esclusi dall’obbligo dell’inserimento nel piano di programmazione? QUESITO del 27/05/2020 – PROGRAMMA TRIENNALE E MODIFICHE AD INTERVENTI ANNUALITÀ PRECEDENTI Un intervento di complessivi 300.000 euro è inserito nel programma triennale 2019-2021 su tutte le annualita’ per 100.000 ciascuno.

  • L’intervento è regolarmente avviato nel 2019.
  • Per il bilancio di previsione 2020, la ragioneria mi chiede di inserire nel programma 2020-2022 l’importo residuo di 200.000 sulle annualità 2020 e 2021.
  • E’ corretto? Qualora non lo fosse e volessi rettificare la distribuzione delle somme dell’intervento ad esempio in 100.000 al 2019, 150.000 al 2020 e 50.000 al 2021, dovrei quindi modificare il programma 2019-2021? QUESITO del 20/05/2020 – PROGRAMMAZIONE – DEFINIIONE LIVELLI DI PRIORITÀ Vorrei avere qualche info in merito al livello di priorità degli interventi della Programmazione biennale,

Le schede indicano tre livelli (1 massimo, 2 medio, 3 minimo) mentre invece il DM 14 /2018 art 6 commi 10 e 11 indicano solo 2 livelli di priorità, Vi scrivo solo per avere qualche consiglio per la corretta individuazione dei livelli di priorità. In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio e saluto cordialmente,

QUESITO del 28/04/2020 – INSERIMENTO DELLE SPONSORIZZAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE Si chiede se le sponsorizzazioni passive ai sensi degli artt.19 e 151, che non prevedono alcun esborso da parte della Stazione Appaltante, debbano essere previste nel Programma delle opere o dei beni e servizi a seconda della tipologia.

QUESITO del 20/04/2020 – COMPILAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER INTERVENTI NON AVVIATI PER APPALTI “COLLEGATI” I QUESITI SONO : 1) PER QUANTO RIGUARDA LA SCHEDA C MA SOLO GLI INTERVENTI RIPORTATI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE 19-20 CHE NON SONO STATI AVVIATI E NON RIPROPOSTI DEVONO ESSERE INDICATI ? QUELLI DELLA SECONDA ANNUALITA’ NON AVVIATI NON VANNO INDICATI ? NEANCHE UNA NOTA ? 2) UN COLLEGA CI SCRIVE CHE VORREBBE INSERIRE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NELLE AULE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE PER IL COVID 19,

  1. QUESITO del 11/04/2020 – INTERVENTI INSERITI IN UNA PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE E AVVIATI DOPO DIVERSI ANNI
  2. Nel caso di un intervento che sia stato inserito in una programmazione di qualche anno fa per il quale solamente oggi si sia avviata la gara per l’affidamento dei lavori, è necessario riproporre l’intervento nella programmazione del triennio in corso o è sufficiente che lo stesso sia stato inserito in una qualche programmazione precedente?
  3. QUESITO del 11/04/2020 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
  4. I lavori in amministrazione diretta devono essere inseriti in programmazione?
  5. QUESITO del 10/01/2020 – SCORRIMENTO INIZIATIVE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

nel predisporre la Programmazione dei lavori e delle Forniture per gli esercizi rispettivamente 2021-2023 e 2021-2022 abbiamo il seguente quesito: è possibile la modifica (ad es gli importi delle annualità oppure l’anno di realizzazione) di un’iniziativa inclusa nella precedente Programmazione (e quindi già associata ad un CUI) ma non ancora avviata e quindi da includere nella nuova Programmazione? Es.

Devo presentare la Programmazione Lavori 2021-2023 e mi trovo un’iniziativa inclusa nella Programmazione Lavori 2020-2022 che non ho ancora avviato e che devo pertanto riproporre in Programmazione ma con un importo variato e con data di avvio variata. In tale caso cosa devo fare tenere l’iniziativa e il relativo CUI e modificare importo e/o date oppure devo non riproporre l’iniziativa e farne una nuova? QUESITO del 22/02/2019 – PROGETTAZIONE APPROVATA NECESSARIA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE (COD.

QUESITO 449) Buongiorno, viste le indicazioni di cui all’ultimo paragrafo dell’art.21 c.3 d.lgs 50 in cui si dichiara che “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5” si chiede se per gli interventi pari o superiori a 1.000.000 euro per il loro l’inserimento nell’elenco annuale deve essere obbligatoriamente preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Qualora la risposta fosse affermativa, chiedo perchè allora la procedura SCPSA permette di inserire nell’elenco annuale interventi sopra il milione di euro con il solo documento di fattibilità approvato ? grazie per l’attenzione. QUESITO del 19/02/2019 – CUP DI PROGRAMMA O PROGRAMMATICO (COD. QUESITO 443) Il manuale di istruzione per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 del D.Lgs.n.50/2016, al punto 3.2 (Il codice unico di progetto) fornisce indicazioni circa l’acquisizione del CUP da riportare, in sede di redazione dei programmi, per ciascun intervento.

Per gli interventi ricompresi nella seconda e terza annualità del Programma Triennale è previsto l’inserimento di un “CUP di programma” o “programmatico” in riferimento al quale, non avendo nozione delle modalità di acquisizione si chiedono delucidazioni in merito.

  1. La presente riveste carattere di urgenza in quanto la mancata indicazione nel programma triennale del CUP oggetto di chiarimento genera un errore bloccante nel sistema e conseguentemente non ne consente la pubblicazione.
  2. COMUNE DI MATERA SETTORE OPERE PUBBLICHE QUESITO del 17/12/2018 – ART.5 COMMA 7, DM N.14/2018 (COD.

QUESITO 421) L’art.5 comma 7 del D.M.n.14 del 16 gennaio 2018 stabilisce che “nel caso di regioni o enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e, nelle more della conclusione delle procedure della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono motivatamente autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato”.

In proposito si chiede se entrambe le condizioni (lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema triennale adottato) debbano coesistere e se tale facoltà può essere esercitata nell’ipotesi di un lavoro previsto dalla prima annualità di un programma triennale approvato, ma non attuato, e riproposto nell’elenco annuale dello schema del programma triennale adottato.

QUESITO del 27/11/2018 – COLLOCAZIONE DI INTERVENTI IN ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA (COD. QUESITO 414) Buongiorno, ad integrazione di quanto richiesto con il Quesito n.413 del 26/11/2018 e su quanto indicato sulle istruzioni ITACA al punto 5. Assegnazione dell’annualità dell’intervento o dell’acquisto dove si afferma “In attesa ad esempio di copertura finanziaria sarà collocato in annualità successiva alla prima e, una volta ottenuta, sarà possibile includerlo nell’elenco annuale solo a seguito dell’aggiornamento del programma in corso d’anno come da lettera d) comma 9 art.5 del DM 14/2018.” chiedo se la collocazione in annualità successiva alla prima deve avvenire anche per l’importo oltre che per “Annualità avvio procedura di affidamento” della procedura SCPSA di inserimento.

  • In sostanza se per un intervento del 2019 non ho ancora il CUP, o la conf.
  • Urb., o la progettazione, sposto tutto (annualità di avvio procedura e importo) al secondo anno? Grazie dell’attenzione QUESITO del 26/11/2018 – TEMPI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE.
  • 21.1) Per chiederVi in merito ai tempi per l’approvazione de Programma Triennale LL.PP.

come si conciliano i 90 gg. dall’approvazione del Bilancio (art.5 c.6) con i 60 gg. dalla pubblicazione dell’adozione dello schema (art.5 c.5). In sostanza, avendo una pubblicazione di adozione fatta il 22 novembre ed una approvazione di Bilancio prevista per il 23 dicembre, posso approvare il Programma Triennale entro il 23 marzo ( 90gg.

Dal 23 dic.) o il 21 gennaio ( 60gg dal 22 nov.)? QUESITO del 26/11/2018 – DM 14 ART.5 C.9 – AGGIUNTA DI INTERVENTI NELL’ELENCO ANNUALE (COD. QUESITO 413) Nel caso in cui abbia un intervento non inserito precedentemente nell’elenco annuale per mancanza di CUP ( o conformità urbanistica o approvazione progetto) per il quale tutti i requisiti siano stati soddisfatti e da inserire di diritto nell’elenco annuale, quale è la tipologia di modifica da considerare per questa aggiunta di intervento ai sensi del DM 14 art.5 c.9 ? QUESITO del 23/10/2018 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI (COD.

QUESITO 389) (21.1) Questo Comune in ossequio a quanto previsto dall’articolo 21 comma 1 del Codice dei Contratti, ha provveduto ad adottare le schede del programma biennale di forniture e servizi con un unico atto di Giunta, in quanto programmazione relativa all’Ente nel suo complesso, ma ritiene che sia opportuno che la redazione delle stesse avvenga per centro di responsabilità in quanto l’organizzazione del nostro Ente prevede più centri di responsabilità, assegnati ai vari responsabili di settore.

Analizzando l’inciso del comma 1 dell’art.21 si rileva che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti” Si chiede se sia corretto che affinchè il programma sia coerente con il bilancio e rispetti le norme che disciplinano la nostra programmazione interna, ogni responsabile di settore, nonché responsabile di PEG e titolare di una sezione del bilancio, provveda a predisporre e pubblicare le schede relative.

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QUESITO del 23/10/2018 – SERVIZI DI INGEGNERIA E INSERIMENTO NEL PIANO BIENNALE (COD. QUESITO 390) Si chiede cortesemente di sapere se i servizi di ingegneria e architettura (ricompresi nel piano triennale all’interno del quadro economico dell’opera) debbano essere inseriti nel piano biennale già dalla programmazione 2018-2019 QUESITO del 16/10/2018 – TERMINI ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE LL.PP.2019-2021 (COD.

QUESITO 385) A seguito dell’entrata in vigore del DM n.14 del 16/01/2018 all’art.5 si deduce che il programma deve essere adottato e pubblicato per i successivi 30gg, in assenza di consultazioni deve essere approvato entro 60gg dall’adozione, pertanto se la nostra Azienda ARTE adotta il piano il 15/10 deve pubblicarlo fino al 15/11 ed approvarlo entro il 15/12 con apposito provvedimento, non più unitamente al bilancio di previsione in genere entro il 31/12.

Inoltre vorrei sapere se le schede da compilare sono quelle all’interno del sito appalti/infotriennali perchè al momento sembrano le stesse degli anni precedenti. QUESITO del 10/10/2018 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI (COD. QUESITO 378) Relativamente alla compilazione della tabella B Allegato II del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, visto che debbono essere indicati i costi degli acquisti al lordo dell’I.V.A., vorremmo sapere se è necessario indicare l’IVA e l’importo netto nel Quadro delle risorse come indicato nel manuale utente pubblicato dal MIT a pag.32.

  • Grazie. QUESITO del 11/08/2018 – ART.21 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (COD.
  • QUESITO 402) (21.3 – 21.6 – 35.4) L’art.21 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e l’art.21 comma 6 prevede l’adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Vedendo comportamenti difformi tra diversi enti pubblici, dove alcuni interpretano questi importi IVA ESCLUSA ed altri IVA INCLUSA, si chiede Vostro parere se, appunto, gli importi indicati, debbano essere intesi al netto o al lordo dell’IVA. QUESITO del 11/06/2018 – AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (COD.

QUESITO 395) (21) Questo Ente sta predisponendo la Delibera di Consiglio per affidare in concessione la riscossione coattiva di tutte le entrate del Comune, ad accezione di quelle tributarie, ai sensi dell’art.2 del Dl n.193 del 2016 così come sostituito dall’art.35 del Dl n.50 el 2017 ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.

A tal proposito si chiede se tale servizio vada inserito nel programma biennale ex art.21 D.Lgs.50/2016 per acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 tenendo conto che ad oggi non risulta possibile quantificare il costo del compenso per l’attività di riscossione QUESITO del 30/05/2018 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI (ART.21 D.LGS.50/2016) (COD.

QUESITO 309) Si chiede un chiarimento in merito al concetto di “prima annualità del primo programma in cui è inserito l’intervento”: se il primo programma è riferito al biennio 2018-2019 e l’intervento è previsto nel 2019 a quale anno corrisponde la “prima annualità del primo programma in cui è inserito l’intervento”? QUESITO del 30/05/2018 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI (ART.21 D.LGS.50/2016) (COD.

QUESITO 310) Cosa si intende con la dicitura “L’acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere” presente nella scheda B dello schema-tipo rilasciato dal MIT? QUESITO del 16/04/2018 – DECRETO L.50/2016 – TIPO DI PROGETTAZIONE APPROVATA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE OK (COD.

QUESITO 282) (21.3 – 23.3) Per sapere come comportarsi, in attesa del decreto di cui all’art.23 c.3 del D.l.50/2016, al fine dell’inserimento nell’elenco annuale in base al tipo di progettazione approvata. In pratica, per ora, devo continuare a tener conto di quanto indicato dall’ex art.128 c.6 e 7 del D.lgs.163/2006 con i suoi livelli di progettazione e quando uscirà il predetto decreto applicare l’art.21 c.3 del D.l 50/2016? Cordiali saluti.

QUESITO del 09/01/2018 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OOPP E BIENNALE SERVIZI E FORNITURE (COD. QUESITO 150) (21.1) è chiaro che dal 2018 è obbligatoria la pubblicazione della programmazione biennale di tutti i servizi e forniture di valore superiore a €.40.000 e che unisce alla programmazione delle opere pubbliche di valore suiperiore a €.100.000.

La mia domanda è relativa ai tempi di pubblicazione, con particolare riferimento all’approvazione del bilancio dell’ente. Precedenti norme davano quale data ultima il 30 ottobre di ogni anno, poi alcune interpretazioni hanno definito la pubblicazione entro 60 giorni prima dell’approvazione del bilancio comunale.

Tutto questo per il triennale opere pubbliche, ma vale anche per il biennnale servizi e forniture? oppure questo puo essere approvato e pubblicato senza il rispetto dei 60 gg? QUESITO del 21/11/2017 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI (COD. QUESITO 97) (21.7 – 29.2) La programmazione degli acquisti per il biennio 2018/2019 deve essere inserita sul sito “Servizio contratti pubblici” oppure semplicemente inserita nel DUP come è sempre stato fatto? QUESITO del 14/11/2017 – INSERIMENTO DATI (COD.

QUESITO 91) (21.3 – 213.8 – 213.9) Buonasera, se un lavoro inserito nella programmazione triennale del 2017-2019 sarà realizzato con un cronoprogramma di anni tre, ed a oggi è in fase di realizzazione deve essere inserito anche nella programmazione 2018-2020 o vanno inseriti esclusivamente i lavori di nuova programmazione.

QUESITO del 27/10/2017 – ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 (COD. QUESITO 68) (21.1) L’ASP Ambito 9 è un ente pubblico non economico partecipato da tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IX delle Marche ed è anche ente capofila del medesimo Ambito Territoriale.

L’ASP Ambito 9 adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale e approva il bilancio preventivo economico e il bilancio pluriennale di previsione storicamente nei mesi di febbraio/marzo dell’anno cui il documento di programmazione si riferisce. Da alcune letture di articoli si deduce che il programma biennale di forniture e servizi (compresi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro) sia un allegato al DUP.

Visto che l’ASP non adotta il DUP, come deve procedere codesta Amministrazione? E’ ammissibile l’ipotesi di approvare il programma biennale di forniture e servizi – compresi quindi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro – come allegato ai documenti di programmazione dell’Azienda e di inviarlo e pubblicarlo subito dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci ? In attesa di un Vostro riscontro si porgono distinti saluti, QUESITO del 24/10/2017 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (COD.

  1. QUESITO 58) (21.6 – 21.8) Elenco biennale acquisti beni e servizi: obbligo a partire dalla programmazione 2019-2021? sembra così deciso dal decreto attuativo art.21 comma 8 del D.lgs.50/2016? Inoltre adozione del programma oo.pp.
  2. Sempre entro il 15-10? Sua pubblicazione per 60 gg all’albo e nel sito dell’Ente oppure già sul SITAR compilando tutte le schede ma senza chiudere la programmazione perché poi viene approvato in via definitiva con il Bilancio? : Art.21.

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (DLGS_50/2016)

Che cos’è l’avanzo di amministrazione a scuola?

Page 2 – In attesa del nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, riprendiamo il lavoro di controllo del Programma Annuale, Avanzo/Disavanzo di competenza Alla fine del Mod. H/Entrate, nella colonna ” Somme accertate “, viane esposto il Disavanzo di competenza ; alla fine del Mod.

  1. H/Spese, nella colonna ” Somme impegnate “, compare la voce Avanzo di competenza ; prima di tutto consideriamo che i due importi sono ovviamente alternativi : o c’è un Avanzo o c’è un Disavanzo.
  2. Mettendo in rapporto ACCERTAMENTI e IMPEGNI, può verificarsi che: 1) gli Accertamenti sono SUPERIORI agli Impegni e quindi ci sarà un AVANZO DI COMPETENZA, che viene evidenziato nelle Spese e porta a pareggio Entrate e Spese; le risorse assegnate alla scuola nell’EF corrente sono maggiori delle speseo che l’istituzione scolastica ha determinato di impegnare nel corso del medesimo EF.

Questo ” risparmio ” di spese si tradurrà in un incremento dell’Avanzo di amministrazione nel successivo esercizio.2) gli Accertamenti sono INFERIORI agli Impegni e quindi ci sarà un DISAVANZO DI COMPETENZA, che viene inserito nelle Entrate e porta a pareggio Entrate e Spese; le risorse assegnate alla scuola nell’EF corrente sono minori delle spese che l’istituzione scolastica ha determinato di impegnare nel corso del medesimo EF.

Questa ” eccedenza ” di spese è possibile solo utilizzando risorse provenienti dall’ Avanzo di Amministrazione che viene solo PREVISTO, ma trattandosi di finanziamenti assegnati alla scuola in anni precedenti e non impegnati, non si deve ACCERTARE, nè INCASSARE. Il disavanzo di compentenza si tradurrà in una riduzione dell’Avanzo di amministrazione nel successivo Esercizio.

L’Avanzo di competenza può essere NORMALE, se in un anno si presentano molte nuove Entrate (ad esempio, Autorizzazione di PON) mentre le relative spese saranno impegnate nell’esercizio successivo, oppure se le risorse vengono assegnate alla fine dell’anno e non c’è stato il tempo per impegnarle.Il Disavanzo di competenza, al contrario, è quasi sempre da considerarsi POSITIVO, in quanto le IISS sono destinatarie di assegnazioni con la finalità di svolgere attività e di realizzare il miglioramento dell’offerta formativa.

Il “risparmio”, l’accumulazione di economie non sono un indicatore di buona amministrazione, anzi denotano una certa incapacità nella programmazione e gestione delle risorse finanziarie. Z01 – Disponibiloità finanziaria da programmare Il Mod. H non espone il valore dell’ Aggregazione Z01, che compare, invece, alla fine del Mod.

A, Programma Annuale; va comunque considerato questo importo, che confluirà integralmente nell’Avanzo di amministrazione, e soprattutto la sua composizione che è opportuno tenere sotto controllo durante tutto l’esercizio. Si può tenere traccia facilmente della conposizione iniziale, della movimentazione e della consistenza finale attraverso un piccolo schema da realizzare in excel.

Avanzo di amministrazione nel quadro delle ENTRATE Per concludere questa seconda parte del Tagliando al bilancio, occorre spendere qualche parola sull’Avanzo di Amministrazione, fornendo una prima chiave di lettura e una formula per verificarne l’ammontare: Fondo di cassa a fine esercizio + Crediti ( Residui Attivi ) – Debiti ( Residui Passivi ) = Avanzo di Amministrazione L’Avanzo di Amministrazione costituisce una risorsa propria della scuola, la prima voce del Piano dei conti delle Entrate, e serve a finanziare Attività e Progetti insieme alle risorse di competenza (cioè dell’ anno corrente ), articolate secondo la provenienza.

Non può esserci un Disavanzo di amministrazione, in quanto le IISS non possono operare in passivo, come è invece prassi comine per gli EELL, per non parlare dello Stato stesso che viaggia con un debito pubblico di € 2.338.466.927.095 (vedi Come Si Fa Il Programma Annuale Nella Scuola NB – GLI AGGREGATI DI ENTRATA DEVONO ESSERE AGGIORNATI AL DI129/2018, segue,

  1. PER CONCLUDERE:
  2. Il tagliando al Bilancio serve anche come lavoro prepaeratorio per la redazione del PA e per il Conto Consuntivo; per questi importanti adempimenti, vedi:

: Il tagliando al bilancio – 2

Chi comanda la scuola?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Ministero dell’Istruzione e del merito
Il palazzo dal 1927 sede del Ministero a Roma, in viale Trastevere,
Sigla MIM
Stato Italia (1861-1929; 1944-1946) Italia (1946-2001; 2006-2008; dal 2020)
Tipo Ministero
Istituito 1861
da Governo Cavour IV
Predecessore Ministero della pubblica istruzione del Regno d’Italia
Ministro Giuseppe Valditara ( LSP )
Sottosegretario Paola Frassinetti (FdI)
Sede Palazzo del Ministero della pubblica istruzione, Roma
Indirizzo Viale di Trastevere, 76/a
Sito web mim.gov.it
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Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) è un dicastero del governo italiano, È preposto alla funzione dell’ istruzione e dell’ educazione della gioventù del Paese, con speciale riferimento al sistema scolastico statale. Il ministero si occupa, peraltro, di verificare che il diritto-dovere all’istruzione dei cittadini, nonché l’ obbligo scolare, siano rispettati anche qualora l’ insegnamento fosse impartito presso una scuola privata, una scuola pareggiata o paritaria oppure una scuola confessionale,

Quali sono i registri obbligatori scuola?

A) il programma annuale; b) il giornale di cassa; c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese; d) il registro del conto corrente postale; e) gli inventari; f) il registro delle minute spese; g) il registro dei contratti stipulati a norma dell’articolo 31, comma 3; h) il conto consuntivo.

Cosa fa un dsga a scuola?

Chi è e di cosa si occupa il DSGA – L’acronimo DSGA sta ad indicare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Questa figura professionale fa parte dell’organico delle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un particolare profilo che si occupa dell’organizzazione dei servizi generali e amministrativo-contabili.

É alle dipendenze del Dirigente scolastico, del quale segue le direttive. Ha in parte autonomia operativa nella gestione dell’intero personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario). Di questi coordina le attività, verificando il conseguimento degli obiettivi assegnati. Il ruolo del DSGA è complesso e con molte responsabilità.

Tra le principali mansioni è necessario citare:

direzione del personale ATA; organizzazione dei servizi scolastici di tipo contabile e amministrativo; predisposizione delle varie attività tecniche dell’istituto in cui lavora; pianificazione di ogni attività richiesta dal Dirigente scolastico; attività tutoriali, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale della scuola; elaborazione di piani di studio che richiedono specifica specializzazione professionale; incarichi di tipo ispettivo nell’ambito delle istituzioni scolastiche; inventario dei beni mobili.

Il DSGA ricopre anche il ruolo di membro e segretario verbalizzante della Giunta esecutiva. Quest’ organo collegiale che ha il compito di proporre il Programma annuale al Consiglio di istituto.

Che cos’è un avanzo?

avanzo in “Dizionario di Economia e Finanza” avanzo Differenza tra flussi positivi e negativi che si riferiscono a una specifica grandezza finanziaria o economica. Nel caso dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si parla di a. con riferimento alla differenza positiva tra entrate e uscite, distinguendo tra a.

Cosa si intende per Avanzo?

L’avanzo è un saldo positivo. Il termine avanzo, così come il termine disavanzo, viene utilizzato in ambito economico. L’avanzo corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite di un qualsiasi ente pubblico o privato, che si tratti di una piccola o media impresa o addirittura dello Stato.

Quando si può applicare l’avanzo libero?

La Commissione Arconet, nella riunione del 26 aprile scorso, ha fornito alcune indicazioni circa l’utilizzo dell’avanzo libero. Il D.L.n.50/2022, in via eccezionale e solo per l’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza da Covid-19, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione applicando la quota libera del risultato di amministrazione, accertato nel rendiconto 2021.

aver approvato il rendiconto; procedere contestualmente alle procedure di riequilibrio; fornire dimostrazione dell’impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio.

Lo ribadisce anche la Commissione Arconet che, nella riunione del 26 aprile scorso, chiarisce che le condizioni del punto 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 devono sussistere contemporaneamente.

Cosa succede se non si firma il programma?

Esiste una prassi molto diffusa nelle scuole italiane che consiste nel far firmare il proprio programma finale dagli alunni. Si ritiene infatti che, così facendo, il docente venga reso “immune” da eventuali contestazioni, Spesso, per i programmi degli Esami di Stato di II grado, viene invocata l’obbligatorietà della firma. Bisogna però precisare che non esiste alcuna norma a supporto di ciò. Come Si Fa Il Programma Annuale Nella Scuola Il docente è considerato pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e per tanto non ha bisogno che gli alunni firmino alcunché per convalidare i compiti in classe o il programma finale. I programmi infatti non necessitano di alcuna accettazione da parte degli allievi perché tale accettazione è stata già svolta e riportata sia sul registro di classe, che è considerato un atto pubblico, sia sul registro personale del docente.

Quindi la firma degli alunni è del tutto superflua ed inutile. Infatti una loro mancata firma non invaliderebbe il programma svolto, La firma dunque non ha nessun valore giuridico e nessun significato. Rimane però una pratica che può essere svolta, infatti se si firma o meno non cambia nulla proprio perché non esiste nessuna normativa a supporto di questa pratica.

È bene ricordare che, qualora il docente non voglia far firmare i propri studenti, non può essere obbligato a tale pratica in nessun modo. L’unica firma che conta sul programma svolto è solo quella del docente. Diventa un autore di MenteDidattica e pubblica i tuoi articoli! Gli insegnanti che inviano la propria richiesta, una volta accettati, potranno pubblicare articoli su tematiche scolastiche preferite.

Quanti alunni ci possono stare in una classe?

Formazioni classi – Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa.

  1. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81.
  2. Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Scuola dell’infanzia Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.

  • Scuola primaria Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili.
  • Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione.

Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

  1. Scuola secondaria di I grado Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni.
  2. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe.
  3. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.

Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni. Scuola secondaria superiore Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni.

  1. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe.
  2. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.
See also:  Carta Astrale Come Si Legge?

Riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, art.5, comma 2 e 3; art.9, comma 2 e 3 Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n.331, art.15.

Da quando non ci sono più i programmi ministeriali?

Dalle conoscenze alle competenze – Talvolta può ricordare la scuola «Marylin Monroe» del film «Bianca» di Nanni Moretti. Per esempio la decisione di abbandonare l’insegnamento della scrittura a mano in favore della tastiera del computer a molti è sembrato un inutile nuovismo.

Anche la nuova proposta di abolire le materie non riscuote apprezzamenti unanimi nella stessa Finlandia. Ma il governo non ha fretta: del resto, ogni cambiamento, sin dalla riforma del 1972 da cui è partito il rilancio finlandese, è stato attuato con estrema gradualità e costanza. In realtà, l’innovazione di cui si sta discutendo oggi non è poi così rivoluzionaria.

Persino in Italia, i famigerati programmi ministeriali sono stati aboliti già nel 2010 dalla riforma Gelmini, in favore di più flessibili «indicazioni nazionali». La riforma poneva l’accento sullo sviluppo e la valutazione delle «competenze» degli studenti, più che delle «conoscenze».

  1. Non è solo un gioco di parole.
  2. Secondo la ricerca didattica contemporanea (che si basa in gran parte sul «costruttivismo» di John Dewey, elaborato anni Trenta del Novecento), le competenze si possono valutare solo quando le conoscenze vengono applicate in contesti autentici, ad esempio nello studio di un problema tecnico concreto.

Ma per essere autentico, un contesto deve necessariamente essere interdisciplinare, perché la realtà in genere si presenta simultaneamente sotto diversi punti di vista. Da questa riflessione nasce la proposta di superare la scansione tradizionale delle materie, da rimpiazzare con «unità di apprendimento» interdisciplinari.

  1. A ben guardare, nella lodatissima scuola primaria italiana questo approccio è sempre stato ampiamente adottato, complice anche il ridotto numero di docenti per classe.
  2. Le aule dei nostri bambini sono piene di cartelloni su temi come «l’acqua» o «il terremoto», affrontati da diverse angolature e solitamente con lavori di gruppo.

Non a caso, quando a Tullio De Mauro (linguista, studioso dei sistemi educativi ed ex-ministro dell’istruzione) è stato chiesto un parere su #labuonascuola, si è limitato a dire: «Renzi copi la primaria». Agli insegnanti italiani, tuttavia, la riforma Gelmini è risultata indigesta perché qualunque innovazione didattica, accompagnata da tagli pesantissimi al bilancio delle scuole (otto miliardi in meno), è destinata a fallire.

Chi redige e approva il PTOF?

PTOF (legge 107, la Buona Scuola) Il PTOF ha durata triennale ed è una novità contenuta nella legge 107, La Buona Scuola. Esso potrà essere ‘rivisto annualmente entro il mese di ottobre’. Cambia l’iter di preparazione del Piano dell’offerta che sarà prima elaborato dal Collegio dei docenti sulla base ‘degli indirizzi definiti’ dal Dirigente scolastico’ e sarà poi approvato dal Consiglio di Istituto.

Il nuovo POF triennale dovrà prevedere ‘il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte ore degli insegnamenti, nonché del numero del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga’. In corso di approvazione del DDL 2994, una delle questioni ampiamente dibattute sul nuova legge che si stava approntando è stata anche quella relativa al Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R.n.275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche) e ad oggi novellato dal comma 14 della Legge n.107 del 2015.

Ad oggi, chi con questo documento ha avuto a che fare, sa che le preoccupazioni suscitate dalle innovazioni proposte ante legge 107 erano prive di fondamento. Il POF poteva creare scalpore alla fine degli anni 90, quando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dall’art.21 della Legge n.59 del 1997 ribaltava l’assetto del nostro sistema di istruzione e quindi c’era bisogno di impegnarsi per questo nuovo dispositivo che sostituiva il PEI, (Progetto Educativo d’Istituto) della Carta dei servizi scolastici di cui al D.P.C.M.

del 7 giugno 1995. Allo stato attuale, prima che la legge 107 intervenisse, il POF non era solo un documento obsoleto, ma addirittura noioso e pieno di verbosità inutili tant’è che in molte istituzioni scolastiche, si è radicata, nel tempo, la consuetudine di ridurne il contenuto, il cosiddetto Poffino, all’interno di una brochure, creata ad hoc per le famiglie, nel periodo di iscrizione degli alunni.

Cosa cambia il comma 14 all’art.3 del D.P.R.275 del 1999? Al momento, circa la natura del futuro PTOF, abbiamo solo le indicazioni ricavabili dalla legge 107 ed è possibile compiere un confronto con il passato, cogliendo gli elementi di novità. Natura del Piano Sul significato del Piano il comma 1 dell’art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 se non la dicitura “rivedibile annualmente”; ” il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.

  1. Tempistica Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento.
  2. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.
  3. Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R.275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 107 sottolinea che il piano è rivedibile annualmente.

Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.

  • Contenuti
  • Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
  • La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.
  • Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107).

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93.

Comma 16 della legge 107). Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107).

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

Il comma 2 dell’art.3 D.P.R.275 rimane identico nella parte in cui afferma che: ” i l piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità “; a quest’ultimo si aggiunge che il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a ) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b ) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il comma 3 dell’art.3 D.P.R.275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80 “.

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R.n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti.

  1. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano.
  2. Ruolo degli organi collegiali nel PTOF ” Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa” (Comma 1 art.3) Il Comma 4 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “i l piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo.

Non si può ignorare che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del Dirigente scolastico siano un punto nodale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, introdotta nell’articolo 3 novellato, imponga il passaggio deliberante nei due organi collegiali: Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.

Leggendo il comma 4 si deduce che non si dovrebbe passare dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare. Gli indirizzi così come le scelte, forniti dal Dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2).

Ciò si significa che il Dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono ” le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare ” il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Benché al Consiglio di Istituto sia stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo rimane salvo il comma 6 dell’art.25 del D.Lgs.n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

Ruolo del dirigente scolastico nel PTOF Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione, Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire.

Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. ” Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

  1. I neo esecutori del Piano
  2. La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche () I Docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5).
  3. Più avanti è espressamente detto che ” le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” (comma 63 della legge 107);

Per le finalità di cui sopra ” il Dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83).

  • Controllori del PTOF
  • L’Ufficio Scolastico Regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).
  • Pubblicazione del PTOF

Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R.n.275 del 1999 il comma 5 ” il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: “l e istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136.

Chi compila il POF?

Come si deve redigere un POF – La Buona Scuol@ 3.0 COME SI DEVE REDIGERE IL POF Fonte | Schema di Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche / Art.3, DPR 275/ 1999 Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) si redige seguendo lo schema previsto dal Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche,1 Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta Formativa.

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.2 Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.3 Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.4 Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.5 Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

: Come si deve redigere un POF – La Buona Scuol@ 3.0

Quanto dura il PTOF?

PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Istituto Comprensivo N.1 Il PTOF ha durata triennale ed è una novità contenuta nella legge 107, La Buona Scuola. Esso potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Cambia l’iter di preparazione del Piano dell’offerta che sarà prima elaborato dal Collegio dei docenti sulla base ‘degli indirizzi definiti’ dal dirigente scolastico’ e sarà poi approvato dal Consiglio di istituto.Il nuovo Ptof triennale dovrà prevedere ‘il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte ore degli insegnamenti, nonché del numero del numero di alunni con disabilità, fema restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga’. Natura del Piano

Sul significato del Piano il comma 1 dell’art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 se non la dicitura “rivedibile annualmente”; ” il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.

Cosa significa Gli nella scuola?

Il GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione. – Il GLI è il gruppo di lavoro presente in ogni Istituzione scolastica che si occupa di collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dal Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). Il GLI nasce con la Legge 104/1992, all’art.15, comma 2 e reiterato dall’ articolo 317 comma 2 del DPR 297/94 ove è stabilito che in ogni Istituzione scolastica debba essere attivato un gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica che si doveva occupare esclusivamente di alunni con disabilità certificata.

Quante programmazioni scuola primaria?

Nello specifico, alle 22 ore di insegnamento si aggiungono: 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Cosa sono i cicli scolastici?

ciclo di istruzióne Nell’ ordinamento della scuola, la forma di organizzazione di un percorso di studio. In particolare, nell’ordinamento della scuola elementare viene definita ciclo didattico ciascuna delle due serie di classi in cui è suddiviso l’intero corso quinquennale: le prime due classi costituiscono il primo ciclo, la terza, quarta e quinta classe formano il secondo.

Quando sono stati aboliti i programmi ministeriali?

Quando sono stati aboliti i programmi ministeriali? – Persino in Italia, i famigerati programmi ministeriali sono stati aboliti già nel 2010 dalla riforma Gelmini, in favore di più flessibili «indicazioni nazionali». La riforma poneva l’accento sullo sviluppo e la valutazione delle «competenze» degli studenti, più che delle «conoscenze». Non è solo un gioco di parole.