LA SCUOLA E’ UNA ISTITUZIONE Si aspettano con ansia i giorni in cui si potrà tornare serenamente a scuola e mettersi dietro le spalle due anni tra i più infelici degli ultimi tempi. Tornare come prima? Come se niente fosse? Spero che non accada, perché vorrebbe dire che non si è imparato nulla,nemmeno dai giorni più difficili.
- Al primo posto delle preoccupazioni dovrebbe esserci quella di rendere le scuole sicure, sotto ogni profilo e non soltanto dal punto di vista sanitario.
- Sicure non basta; devono essere accoglienti per la convivialità dei giovani e multifunzionali per attività che non possono ridursi a lezioni e ad esercitazioni.
Luoghi non solo di istruzione,ma della più ampia formazione umana, per generazioni che fuori dal recinto scolastico un po’ dappertutto trovano solo occasioni per dissipare i loro anni migliori. Mai come in questi ultimi tempi si è potuto constatare la centralità della scuola e degli insegnanti ;mai come in questi ultimi tempi si è sentito il bisogno di una scuola che funzioni bene in qualsiasi circostanza,senza abbassare il livello delle sue prestazioni.
- Una scuola a pieno regime per ogni evenienza è la grande sfida da affrontare.
- Ma la scuola nella società che cosa è? E’ questa una questione preliminare ad ogni sua possibile organizzazione e manifestazione e ad essa si cercherà di dare qualche cenno di risposta.
- La scuola non è solo un servizio sociale; la scuola è anche una istituzione.
Come servizio la sua qualità si misura dalla soddisfazione degli utenti; come istituzione la qualità si misura dalla capacità di conservare e sviluppare i valori di una comunità ;come servizio si regge sull’attenzione agli interessi individuali; come istituzione si regge sul principio del bene comune.
Il bene comune della scuola è costituito dai saperi e dalle conoscenze che è tenuta a tramandare. Beni quest’ultimi primari e necessari. Beni che appartengono a tutti e non a pochi privilegati. Per definizione,Principio questo che non ha bisogno di dimostrazione, perché altrimenti non ci sarebbe motivo per finanziare la scuola con risorse dello Stato,
Come istituzione la suola non puo’ darsi nessuna regola d’esclusione, anche perché il suo costo sociale grava di più su chi meno ne trae beneficio. Ne verrebbe meno il valore ; se ne macchierebbe la dignità. Nell’apertura della scuola a tutti sta scritto il meglio della nostra civiltà.
Possono essere posti limiti al possesso di beni materiali, non al bisogno e al desiderio di conoscenza e al diritto di formazione. I meccanismi di esclusione a scuola fanno impropriamente del sapere una delle più offensive giustificazioni delle posizioni sociali privilegiate. La scuola,pertanto, deve garantire a tutti il diritto alla formazione e trasmettere i valori e i saperi,che sono considerati fondamentali per la coesione della comunità :lingua, storia, cultura nazionale, valori costituzionali.
I saperi e le conoscenze,beni necessari nella nostra società,fanno della scuola un’istituzione necessariamente pubblica e nessuna comunità puo’ abdicare alla tutela e allo sviluppo di questi beni, se vuole essere una comunità. Se si vuole che la scuola abbia il rango di un’istituzione,non la si puo’ ridurre ad essere il luogo di un proprio, modesto mercato: quello dei libri di testo,delle tecnologie, dei progetti PON,POR,FESR e delle iscrizioni.
Purtroppo dura da troppo tempo la lotta per ridimensionare l’aspetto istituzionale della scuola,per ridurla alla pura logica del servizio, privata del senso statuale. Lo scopo,nemmeno sottinteso, è quello di degradare la funzione del sapere da bene pubblico a mero privato possesso strumentale. La scuola per svolgere le sue funzioni deve sottrarre bambini,adolescenti e giovani alle loro famiglie,che col tempo incidono sempre di meno nell’educazione dei propri figli,La scuola non puo’ pensare di non avere alcuna responsabilità in questo campo; deve nella specificità del proprio ruolo fare la propria parte, ma ricordando sempre che l’ordine scolastico non è l’ordine familiare(Alain).Non puo’ pensare nemmeno di costringere una famiglia a trovare la soluzione dei problemi di apprendimento che devono affrontare i propri figli fuori dalla scuola, proprio perché è una istituzione.
La scuola come istituzione non puo’ essere diversa da regione a regione, dal centro alle periferie delle città, dalle grandi città ai piccoli comuni. La scuola come istituzione lavora per unire e per proporre una valida e riconosciuta gerarchia dei saperi e delle attività,in grado di contrastare la deriva relativistica degli interessi individuali e dei curricoli à la carte.
Che tipo di istituzione e la scuola?
Scuola Istituzione sociale, pubblica o privata, preposta all’istruzione, quale trasmissione del patrimonio di conoscenze proprio della cultura d’appartenenza, o alla trasmissione di una formazione specifica in una determinata disciplina, arte, tecnica, professione, mediante un’attività didattica organizzata secondo
Che cosa si intende per istituzioni scolastiche?
Art.3 (Piano dell’offerta formativa) 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.2.
Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
- Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.4.
- Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.5.
- Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Art.4 (Autonomia didattica) 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.2.
l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui; l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104; l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.4.
Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett.
b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.5.
La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.6.
I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
- Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.7.
- Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n.196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’attuale ordinamento.
Art.5 (Autonomia organizzativa) 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.2.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,3.
L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.4.
- In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
- Art.6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) 1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l’innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.3.
Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento ducativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art.7 (Reti di scuole) 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.3.
- L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.
- I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.4.
L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.5.
la ricerca didattica e la sperimentazione; la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; la formazione in servizio del personale scolastico; l’orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.8.
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.
Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
gli obiettivi generali del processo formativo; gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; gli standard relativi alla qualità del servizio; gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte.
Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.4.
La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.6.
L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. Art.9 (Ampliamento dell’offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
- I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.2.
- I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.3.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.
- Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione.
- Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.5.
Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni. Art.10 (Verifiche e modelli di certificazione) 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
- Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n.59,2.
- Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.3.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
- Art.11 (Iniziative finalizzate all’innovazione) 1.
- Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.2.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all’articolo 8.
Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662.4.
- E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.5.
- Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
CAPO IV Disciplina transitoria Art.12 (Sperimentazione dell’autonomia) 1. Fino alla data di cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.2.
- Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi.
- Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.3.
- Nella scuola materna ed elementare l’orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all’articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all’articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297.4.
Le istruzioni generali di cui all’articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n.59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall’anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art.13 (Ricerca metodologica) 1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.2.
Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche. TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE CAPO I Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni Art.14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) 1.
A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica.
Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione.
- Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente 2.
- In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
A norma dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n.249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.3.
Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.4.
Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi.
Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola.
Tali competenze sono esercitate a norma dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233,6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15.
Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.7.
I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo.
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Art.15 (Competenze escluse) 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica; reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto; autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo; riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Art.16 (Coordinamento delle competenze) 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.2.
Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’ unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.5.
Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), purchè riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
- TITOLO III Disposizioni finali CAPO I ABROGAZIONI Art.17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) 1.
- Ai sensi dell’articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n.59 sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4,5, 6 e 7 limitatamente alle parole “e del consiglio scolastico distrettuale”, 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola “settimanale” e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole “e ad otto decimi in condotta”; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli.276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.2.
Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Quando è stata istituita la scuola?
Incubo per gli studenti, ma luogo dove si imparano le cose importanti da sapere e, soprattutto, il posto dove si fanno un sacco di amici! Ma chi mai ha inventato la scuola? Te lo dice Focus Junior! – A non tutti piace, ma la scuola è un’antica istituzione che rappresenta la base della società civile: qualsiasi grande impero o civiltà ha iniziato a venire considerato tale quando si dotava di un sistema educativo strutturato in grado di “sfornare” nuove classi dirigenti preparate e pronte ai più svariati compiti.
La parola scuola deriva da quella latina schola, che a sua volta deriva dal greco antico scholèion, In origine, pensate, questo termine significava “tempo libero”. Poi, con il tempo, ha mutato un po’ di significato e ha assunto quello di “luogo in cui si passava molto tempo libero”, ossia un luogo dove, durante il tempo libero, si discuteva di filosofia o di scienza,
Il significato di scuola è cambiato poi ancora, indicando dapprima il “luogo in cui si legge” e infine “il luogo in cui si imparano le cose”. MA CHI IDEÒ IL PRIMO SISTEMA SCOLASTICO? Furono i Sumeri, nel 3.500 a.C. circa, quindi poco dopo l’invenzione della scrittura,
- Le scuole si chiamavano ” edubba “, un termine che può essere tradotto come”casa delle tavolette”, in quanto insegnanti e allievi scrivevano proprio su tavolette di argilla umide, poi essiccate al sole e cotte.
- Nelle edubba si imparava a leggere, a scrivere e a far di conto, ma potevano accedervi solo i maschi, i quali frequentavano le lezioni per prepararsi a diventare i futuri sacerdoti o funzionari pubblici del regno.
L’educazione di quei tempi era così severa che le bastonate erano le punizioni più frequenti! Il modello scolastico sumero venne adottato anche dalle altre civiltà mesopotamiche e nell’ Antico Egitto, dove gli scribi ricoprivano un ruolo vitale all’interno della società dei faraoni.
- In Persia (più o meno l’odierno Iran) ad esempio, verso i sette anni di età i bambini (ricchi) potevano cominciare la loro istruzione che, fino ai 14 anni, veniva loro impartita da insegnanti illustri e rispettati.
- Oltre scrittura, alla matematica e alla religione i ragazzi persiani imparavano l’astronomia e anche una serie di nozioni di educazione fisica e militare (corsa, equitazione, tiro con l’arco, lancio del giavellotto).
IN GRECIA E NELL’ANTICA ROMA Per un rinnovamento radicale dei metodi d’insegnamento bisogna si dovette attendere il fiorire dell’ Antica Grecia,dove nel VI – V secolo a.C., si sviluppò un sistema scolastico di maggior respiro, sebbene ancora riservato a pochi giovani fortunati dai sette ai 18 anni.
Ma autori antichi testimoniano dell’esistenza della scuola, a Roma, in epoca precedente. Nell’ antica Roma la prima istruzione era data dalla mamma e continuava con il papà. Chi poteva permetterselo, poi, veniva istruito da un maestro privato (spesso greco) oppure veniva mandato a scuola finché non avesse imparato a leggere, a scrivere e a far di conto.
A Roma, a differenza di quello che accadeva in altre civiltà, anche le ragazze potevano studiare, Ma solo fin verso i 15 anni. Poi erano in età di matrimonio. LA SCUOLA MODERNA Le prime, vere scuole moderne, organizzate dallo Stato risalgono al XVIII secolo,
- In Italia, il primo a organizzare delle scuole statali fu il Regno di Sardegna,
- Un grande impulso all’istruzione si ebbe grazie a Maria Teresa d’Austria che, nel 1774, fissò l’obbligo scolastico per i bambini dai 6 ai 12 anni.
- Poco dopo, con la Rivoluzione francese, la scuola primaria diventò pubblica, obbligatoria, gratuita e per maschi e femmine.
Nel resto d’Europa, invece, per avere scuole pubbliche e gratuite i bambini dovettero aspettare fino al XIX secolo. Articolo originale del 2010 (AGGIORNATO) 24 agosto 2020
Come si classifica la scuola italiana?
Secondo una classifica OCSE attualmente l’Italia è al 36° posto su 57 paesi come livello qualitativo delle sue istituzioni scolastiche e la preparazione dei nostri giovani sembra essere peggiore di quella ricevuta in molte nazioni del cosiddetto “secondo mondo” (che difatti, ci stanno superando in molti campi).
Cosa è una istituzione pubblica?
Istituzione pubblica: unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non
Qual è il ruolo delle istituzioni?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. L’ istituzione è una configurazione di sovrastrutture organizzate giuridicamente che ha come fine quello di garantire le relazioni sociali, la conservazione e l’attuazione di norme sociali e giuridiche stabilite tra l’ individuo e la società o tra l’individuo e lo Stato sottratte all’arbitrio individuale e del potere in generale.
Che cosa sono le istituzioni pubbliche?
IL 1° OTTOBRE INIZIA LA SECONDA FASE DELLA RILEVAZIONE – 17/10/2012 Sono circa 13mila le istituzioni pubbliche coinvolte nel Censimento dell’industria e dei servizi. Si tratta, in particolare, di tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le agenzie fiscali, le autorità amministrative indipendenti, gli enti produttori di servizi economici, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali e altre tipologie istituzionali quali le Camere di Commercio, gli enti regionali di sviluppo agricolo, i consorzi fra enti pubblici, le università e gli Enti e Istituzioni di ricerca, i collegi e gli ordini professionali.
- L’intera operazione viene realizzata tramite web.
- GLI OBIETTIVILo scopo della rilevazione è la definizione di un preciso quadro informativo statistico sulle peculiarità strutturali e organizzative del settore pubblico in Italia, con particolare attenzione alle unità territoriali e alle sedi decentrate.
Per questo l’Istat acquisisce informazioni tradizionali, ma anche dati relativi ai processi di modernizzazione del settore, come quelli relativi all’amministrazione sostenibile, all’Ict e alle modalità di erogazione dei servizi sul territorio. LE MODALITÀSi è conclusa il 20 settembre la prima fase in cui a ogni istituzione è stato chiesto di aggiornare le informazioni anagrafiche, fornire l’elenco delle proprie unità locali e individuare la persona incaricata del coordinamento della rilevazione.
Il mondo delle istituzioni ha risposto con efficienza e tempestività. Inizia ora la seconda fase. Dal 1° ottobre, infatti, l’Istat fornisce a ciascun dirigente o funzionario incaricato del coordinamento della rilevazione le credenziali d’accesso a un questionario on line che si articola in due modelli:• un modello per l’Unità istituzionale, con il quale si chiedono informazioni riferite all’istituzione nel suo complesso; • un modello per le Unità locali, con il quale si chiedono informazioni riferite a ciascuna di esse.
Il 15 ottobre il questionario sarà accessibile anche alle scuole pubbliche italiane di ogni ordine e grado. Per tutti, le risposte dovranno fotografare la situazione esistente al 31 dicembre 2011, data di riferimento del Censimento. Le operazioni di raccolta dei dati devono concludersi entro il 20 dicembre 2012.
Quale è lo scopo della scuola?
Qual è lo scopo della scuola? – Il suo compito fondamentale è fornire gli strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, acquisire un certo grado di responsabilità e autonomia e, infine, formare alla cittadinanza e alla vita democratica.
Chi è che ha creato la scuola?
Curiosità su chi ha inventato la SCUOLA La scuola è stata inventata dai Sumeri 3500 a.c. subito dopo l’invenzione della scrittura.
Le scuole dei Sumeri si chiamavano edubba e scrivevano su tavolette di argilla umide e dopo aver scritto fatte essiccare al sole.In queste scuole (edubba) si imparava a leggere scrivere e contare ma solo i maschi ci potevano andare.Poi si sviluppò anche in Grecia e a Roma dai 7 ai 18 anni.A differenza che per i Sumeri e i Graci, a Roma a scuola potevano andara anche le ragazze, ma solo fino ai 15 anni.Le prime scuole costruite come edifici dagli Stati (ad esempio il Regno di Sardegna) risalgono al XVIII secolo.Nel 1774 Maria Teresa D’austria fissò l’obbligo scolastico dai 6 ai 12 anni.Dopo la rivoluzione Francese la scuola diventò pubblica, obbligatoria e gratuita.
: Curiosità su chi ha inventato la SCUOLA
Dove è nata la prima scuola?
Quando è nata la scuola? – MyEdu La prima scuola venne fondata verso il 2000 a.C. nell’Antico Egitto, allo scopo di formare giovani esperti ad amministrare lo Stato. Era una scuola rigida e spesso venivano inflitte punizioni corporali. Le lezioni si svolgevano di solito all’aperto, dove gli alunni si accovacciavano su stuoie, e lavoravano muniti di pennelli o cannucce e di cocci di terracotta sui quali scrivere.
Qual è l’etimologia di scuola?
scuola in “Dizionario di Storia” scuola Termine derivante dal lat. schŏla (dal gr. scholé ), che in origine significava (come otium per i latini) tempo libero, piacevole uso delle proprie disposizioni intellettuali, indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico, e più tardi il luogo dove si attende allo studio, accezione quest’ultima nella quale è tuttora in uso.
Qual è il contrario di educativo?
↑ didascalico, edificante. ↔ diseducativo.
Qual è il contrario di istruzione?
CONTR ignoranza, analfabetismo, rozzezza.
Perché la scuola italiana non va bene?
La scuola italiana supera la sufficienza per un soffio – La valutazione media complessiva del sistema scolastico italiano, dunque, si attesta ad un valore di poco superiore alla sufficienza (voto 6,3), con variazioni relative ai diversi livelli di istruzione.
Il voto più alto va all’Università (6,6) seguita a ruota dalla scuola dell’infanzia (6,5) e dalle scuole elementari (6,4). Gli asili nido ottengono un 6,2, mentre il voto più basso (6) va alle scuole medie e alle superiori.«Nel periodo della l’attenzione si è rivolta al sistema di istruzione, a tutti i livelli – ha sottolineato Mauro Lusetti, presidente di Legacoop – ne abbiamo tutti percepito distintamente sia l’impatto sociale, sulla vita delle famiglie e dei nostri giovani, sia sull’economia.
L’urgenza di far ripartire in sicurezza questo settore cruciale per far ripartire il Paese è diventato quasi uno slogan. Però – ha aggiunto Lusetti – non si possono ridurre tutti i problemi della scuola italiana al sì, green pass no. Così come per il Paese nel suo complesso è venuto il momento di investire nella direzione giusta, nel superare ritardi ormai annosi, per il sistema di istruzione significa soprattutto innalzare e rendere più omogenea la qualità del sistema su tutto il territorio nazionale, e rafforzare e qualificare il rapporto tra istruzione e lavoro.
Quale Paese ha la migliore istruzione?
Principali risultati – Una popolazione ben istruita e con una buona formazione è essenziale per il benessere sociale ed economico di un Paese. L’istruzione ha un ruolo fondamentale nel trasmettere alle persone le conoscenze, le qualifiche e le competenze necessarie per partecipare attivamente alla società e alla vita economica.
- Un buon livello d’istruzione migliora considerevolmente le opportunità di trovare un lavoro e di guadagnare bene.
- I giapponesi possono prevedere di studiare per 16,4 anni tra i 5 e i 39 anni, un dato inferiore alla media OCSE pari a 18 anni,
- Possedere un diploma di scuola media secondaria è diventato sempre più importante in tutti i Paesi, da quando le competenze richieste dal mercato del lavoro sono sempre più basate sulla conoscenza.
Le percentuali di diplomati della scuola secondaria superiore danno, in questo senso, una buona indicazione della capacità di ciascun Paese a preparare i propri studenti alle esigenze minime del mercato del lavoro. In Giappone, il 78 % degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni ha completato gli studi secondari superiori, una percentuale superiore alla media OCSE, del 78 %.
Il Programma internazionale per la Valutazione degli Studenti (PISA) esamina in che misura gli studenti hanno acquisito, alla fine della scuola obbligatoria (in genere intorno ai 15 anni) alcune conoscenze e competenze, in particolare in lettura, matematica e scienze, essenziali per una piena partecipazione alla società moderna.
Nel 2018, il programma PISA ha valutato le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti, poiché gli studi mostrano che tali competenze costituiscono degli indicatori più attendibili del livello di benessere economico e sociale rispetto al numero di anni trascorsi a scuola.
Qual è l’organo di governo della scuola?
Collegio dei docenti – Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R.297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti (di tutti i plessi – di ruolo e non di ruolo) che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo, la sua formazione, infatti, è automatica perché per esserne membro non serve nessun atto di nomina.
- Il Dirigente Scolastico presiede il CdD e in caso di parità nelle deliberazioni il suo voto vale doppio.
- Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
- Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni.
- Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto).
Propone al Dirigente la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle classi. Propone, tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, riguardo l’orario dei docenti per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
- Il CdD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, se sono previste attività didattiche o di formazione e aggiornamento.
- Valuta l’azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
- Il CdD elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione.
Cosa significa che la scuola ha personalità giuridica?
Oltre la sostanza è importante anche la forma. Oltre ai contenuti ci vuole anche la consulenza digitale per veicolarli in modo efficace. Con l’art.21 della Legge n.59/1997 (Riforma Bassanini) è stata attribuita alle Istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale e la personalità giuridica. In questo modo diventano protagonisti anche gli organi collegiali della scuola Leggi l’articolo Le intenzioni del legislatore erano volte a superare il modello burocratico ministeriale nella gestione delle Istituzioni scolastiche per realizzare un modello orizzontale, formato da un insieme di comunità scolastiche, nelle quali si fa istruzione, ricerca, formazione, attraverso modelli flessibili, in vista del raggiungimento di obiettivi generali definiti dal livello nazionale.