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Abc Cosmetici Cosa Dice La Legge?

Abc Cosmetici Cosa Dice La Legge
Le altre definizioni: – il regolamento introduce diverse altre definizioni, per esempio definisce concetti come “sostanza”, “miscela”, “fabbricante”, “distributore”, “utilizzatore finale”, “messa a disposizione sul mercato”, “immissione sul mercato”, “importatore”, “norma armonizzata”, “conservanti”, “coloranti”, “filtri UV”, ecc.

Le disposizioni sulla sicurezza: La valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico Il Regolamento, come le normative precedenti, prevede una serie di disposizioni specifiche sulla sicurezza, considerata uno dei temi principali di tutta la legge. Innanzitutto, è stato inserito un allegato sulla relazione sulla sicurezza dei cosmetici ( Cosmetic Product Safety Report ), che integrerà il “vecchio” dossier sul cosmetico.

Nell’allegato sono descritte le caratteristiche e le informazioni che deve contenere la relazione. Lo scopo è raggiungere uno degli obiettivi della Commissione Europea: mantenere un elevato livello di protezione del consumatore fornendo una chiara indicazione su come deve essere dimostrata e documentata la sicurezza dei cosmetici.

Il PIF è costituito da tutte le informazioni ed i dati sul prodotto a cui si riferisce, tra le altre comprende le seguenti informazioni: la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di fabbricazione, i dati sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito al suo utilizzo.

  1. In questa direzione vanno anche altri articoli del Regolamento attraverso i quali, ad esempio, si specificano i requisiti del valutatore della sicurezza e si approfondiscono gli obblighi della persona responsabile e del distributore, con riferimento anche alla tracciabilità del cosmetico nella catena di fornitura.
  2. Le informazioni sui nanomateriali
  3. Il Regolamento dedica un articolo (articolo 16) ai, identificandoli anche attraverso una precisa definizione all’articolo 2 Nel Regolamento si definiscono le modalità per informare la Commissione europea sull’impiego di queste sostanze nei cosmetici ed i consumatori sulla presenza di queste sostanze nei prodotti, attraverso l’etichetta.
  4. Le norme di fabbricazione
  5. L’articolo 8 del Regolamento stabilisce che, nella fabbricazione dei cosmetici, devono essere rispettate le pratiche di buona fabbricazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana.

In realtà, anche le vecchie direttive stabilivano l’importanza di seguire le pratiche di buona fabbricazione, senza però dare indicazioni in proposito. Il Regolamento, invece, stabilisce che le norme di riferimento per la buona fabbricazione sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Per la prima volta, dunque, i produttori avranno un punto di riferimento preciso.

Qual è la legge che regolamenta i cosmetici?

Details Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L342/59) il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui Prodotti Cosmetici (Regolamento (CE) n.1223/2009) (1), Tale Regolamento è entrato in vigore nella sua completezza l’11 luglio del 2013 sostituendo la legislazione precedente, a tale data, infatti, la Direttiva sui Cosmetici del 1976 (76/768/CEE) (2) è stata automaticamente abrogata.

Il Regolamento (CE) n.1223/2009 rappresenta un sistema legale che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mercato dell’Unione Europea (UE). Il Regolamento è stato introdotto per ottenere una semplificazione della Direttiva (76/768/CEE), in quanto nel suo recepimento nazionale (ben 27 legislazioni differenti) erano sorte divergenze che gravavano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi.

Con il “Regolamento” si è quindi ottenuta un’armonizzazione delle disposizioni in materia evitando la trasposizione nelle singole legislazioni dei provvedimenti estremamente dettagliati della Direttiva. Un Regolamento, infatti, viene definito tale se: – risulta obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; – è uno strumento giuridico adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati; – armonizza in modo esauriente le regole all’interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

Il Regolamento (CE) n.1223/2009 è articolato in Capi (suddivisi a loro volta in articoli) ed in allegati. I Capi sono suddivisi in: I, Ambito d’applicazione e definizioni : art.1 (Ambito d’applicazione e obiettivo) e art.2 (Definizioni); II. Sicurezza, responsabilità, libera circolazione : art.3 (Sicurezza), art.4 (Persona responsabile), art.5 (Obblighi della persona responsabile), art.6 (Obblighi dei distributori), art.7 (Identificazione nella catena di fornitura), art.8 (Buone prassi di fabbricazione), art.9 (Libera circolazione); III.

Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica : art.10 (Valutazione della sicurezza), art.11 (Documentazione informativa sul prodotto), art.12 (Campionamento e analisi), art.13 (Notifica); IV, Restrizioni applicabili a determinate sostanze : art.14 (Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati), art.15 (Sostanze classificate come CMR, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), art.16 (Nanomateriali), art.17 (Tracce di sostanze vietate); V,

  • Sperimentazione animale : art.18 (Sperimentazione animale); VI,
  • Informazione del consumatore : art.19 (Etichettatura), art.20 (Dichiarazioni relative al prodotto), art.21 (Accesso del pubblico alle informazioni); VII,
  • Sorveglianza del mercato : art.22 (Controllo all’interno del mercato), art.23 (Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi), art.24 (Informazioni sulle sostanze); VIII,

Non conformità, clausola di salvaguardia : art.25 (Non conformità da parte della persona responsabile), art.26 (Non conformità da parte dei distributori), art.27 (Clausola di salvaguardia), art.28 (Buone prassi amministrative); IX, Cooperazione amministrativa : art.29 (Cooperazione tra le autorità competenti), art.30 (Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto); X.

Misure di attuazione, disposizioni finali : art.31 (Modifica degli allegati), art.32 (Procedura di Comitato), art.33 (Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti), art.34 (Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi), art.35 (Relazione annuale sulla sperimentazione animale), art.36 (Obiezione formale contro le norme armonizzate), art.37 (Sanzioni), art.38 (Abrogazione), art.39 (Disposizioni transitorie), art.40 (Entrata in vigore e data di applicazione).

Il Regolamento è corredato di due Allegati che sono: – Allegato I- Relazione sulla sicurezza del prodotto ( Parte A –Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico; Parte B –Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici); – Allegato II- Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici ; – Allegato III- Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti; – Allegato IV- Elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici ; – Allegato V- Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici; – Allegato VI- Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici; – Allegato VII- Simboli impiegati sull’imballaggio/sul recipiente; – Allegato VIII – Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale; – Allegato IX- Parte A (Direttiva abrogata e sue modifiche successive); Parte B (Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione); – Allegato X- Tavola di concordanza.

Il Regolamento Europeo 1223/2009 disciplina il settore dei prodotti cosmetici, tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali. I cosmetici, infatti, a differenza dei prodotti medicinali non hanno e non possono vantare alcuna attività terapeutica e a tal proposito al punto 9 delle considerazioni iniziali dice ” I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso.

In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un’analisi rischi-benefici “. Il Regolamento Europeo 1223/2009, inoltre, sottolinea l’importanza di: – stabilire se un prodotto “borderline” debba essere considerato cosmetico basandosi su una valutazione caso per caso; – stabilire una Persona Responsabile ben precisa per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato; – stabilire il rispetto delle norme di buona fabbricazione, per garantire prodotti cosmetici sicuri sul mercato; – tenere ad immediata disposizione dell’Autorità competente di ogni Stato membro dell’Unione Europea (UE) la documentazione informativa sul prodotto (Product Information File); – stabilire l’obbligo di notifica all’Autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico da immettere sul mercato, facendo ricorso ad un’interfaccia elettronica; – stabilire delle norme adeguate per i nanomateriali, il cui uso è in continuo aumento nei prodotti cosmetici.

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Sarà, infatti, divulgato un catalogo con tutti i nanomateriali utilizzati nei cosmetici presenti sul mercato, entro 48 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento; – stabilire delle modifiche in merito alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categorie 1A, 1B e 2; – lasciare invariati i divieti e le corrispondenti scadenze sulla sperimentazione animale; – compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, per un’etichettatura uniforme ed un’agevole identificazione degli ingredienti cosmetici, da non confondere con gli elenchi limitativi (allegati) delle sostanze impiegate nei prodotti cosmetici; – notificare gli effetti indesiderabili gravi; – disciplinare, nel rispetto del diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di effetti indesiderabili gravi alle Autorità competenti degli Stati membri, indipendentemente dal Regolamento (vedi 4.

Articolo 23 del Regolamento Europeo: effetti indesiderabili e effetti indesiderabili gravi – Cosmetovigilanza ); – richiedere il ritiro ed il richiamo, nel caso in cui un prodotto non sia conforme al Regolamento; – definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di non conformità.

  1. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  2. Uno dei principali obiettivi per i quali è stato creato il nuovo Regolamento sui prodotti cosmetici, è, infatti, di garantire l’immissione sul mercato dell’Unione Europea di prodotti cosmetici sicuri, in modo da tutelare la sicurezza dell’utilizzatore finale, considerando vari aspetti (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto).

Bibliografia

  1. Regolamento (CE) n.1223/2009 sui Prodotti Cosmetici. Disponibile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1223:20130711:IT:PDF
  2. Direttiva Europea sui cosmetici 76/768/CEE. Disponibile all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0768:it:HTML

Quale legge stabilisce in ambito cosmetico i conservanti concessi?

Pertanto il Regolamento (CE) 1223/2009 ha definito in chiaramente il concetto di cosmetico, ha stabilito le responsabilità delle figure coinvolte nella catena di fornitura del cosmetico ed ha posto elevati requisiti di sicurezza per i prodotti al fine di tutelare la salute dei consumatori.

Quale legge stabilisce di inserire gli ingredienti cosmetici sulla confezione dei cosmetici?

Come riportare gli ingredienti – Il glossario degli ingredienti deve tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici ( INCI ). Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

  • le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate
  • le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati nell’elenco degli ingredienti con il termine generico di «parfum» o «aroma», Invece, le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come potenzialmente allergizzanti e la cui esplicita indicazione in etichetta è prescritta per legge, come riportato in Allegato III al Regolamento 1223/2009, sono riportate con le loro specifiche denominazioni nell’elenco degli ingredienti di seguito ai termini “parfum” e “aroma”.

Alcuni ingredienti utilizzati nei composti odoranti e aromatici non presentano una denominazione INCI. I cosiddetti «nomi delle profumazioni» sono stati utilizzati nell’Unione per l’etichettatura dei prodotti cosmetici contenenti tali ingredienti. Gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico.

Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1%. I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici.

Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti, anche quelli diversi dai coloranti utilizzati nella gamma di colore specifica a cui l’etichetta si riferisce, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-»,

Il numero CI (Colour Index) figura nell’elenco quale denominazione comune degli ingredienti per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti.

Cosa rientra nella categoria cosmetici?

Cosa si intende per prodotti cosmetici – Come definito nell’articolo 2 del Regolamento, per “prodotto cosmetico” si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.

la formulazione il sito di applicazione la funzione del prodotto.

Come premesso i cosmetici comprendono varie tipologie di prodotti quali: creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

Chi controlla i cosmetici?

Chi sono gli Organi di Controllo – Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore Abc Cosmetici Cosa Dice La Legge Il Centro nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore (CNSC) è l’organo tecnico scientifico di supporto all’Autorità Competente nazionale ed alle Regioni e Province Autonome per l’implementazione dei Regolamenti europei per la gestione delle sostanze, miscele ed articoli e la loro immissione in commercio per la tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.

  • Presso la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute è istituita l’Autorità Competente (AC) Nazionale per l’implementazione sul territorio italiano dei Regolamenti REACH e CLP.
  • Presso l’AC è istituto il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) che definisce le azioni e gli interventi nazionali e internazionali per l’implementazione dei Regolamenti REACH e CLP.
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Il CTC opera attraverso gruppi di lavoro:

  1. Formazione ed informazione;
  2. Supporto ai comitati dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche);
  3. Confronto con le imprese;
  4. Comitato ex articolo 133 del regolamento (CE) n.1907/2006;
  5. Supporto alle attività di enforceament armonizzate;
  6. Nanomateriali;
  7. Coordinamento della Rete dei laboratori.

Gruppo Tecnico Interregionale (CTI) REACH : Regioni: il coordinamento delle Regioni e Provincie Autonome ha istituito dal 2008 e ratificato dal CIP il 10/06/2009, all’interno del Comitato Interregionale della Prevenzione (CIP) della Commissione Salute, il CTI.

Tale Gruppo è costituito da operatori delle diverse componenti istituzionali dei sistemi regionali (Assessorati alla Salute, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ARPA). Compito di tale gruppo è definito dall’accordo Stato Regioni del 2009, che individua nelle strutture territoriali le competenze per i controlli e per la vigilanza sulle attività di enforcement definite dal Forum della vigilanza ECHA anno per anno.

: Chi sono gli Organi di Controllo – Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore

Come capire se ci sono conservanti?

I conservanti sono utilizzati per migliorare la conservazione degli alimenti, impedendone o rallentandone il deterioramento, ed aumentando di riflesso i tempi di shelf-life, Il deterioramento può essere causato da fattori chimici, fisici e/o microbiologici. I conservanti proteggono l’alimento principalmente dall’azione di batteri, funghi e muffe. La preoccupazione più grande per il consumatore è quella di acquistare cibi andati a male o divenuti tossici per effetto dei microrganismi presenti all’interno, o per la presenza delle loro tossine (sostanze velenose che possono essere letali per l’uomo).

Per cercare di evitare che questo accada, contro ogni tipo di microrganismo esiste un conservante specifico che ha lo scopo di proteggere l’alimento. È proprio per questo motivo che spesso nei prodotti alimentari si impiegano simultaneamente più conservanti. Quando ad un alimento si aggiungono contemporaneamente più conservanti, il dosaggio massimo degli stessi diminuisce in base al numero dei conservanti impiegati, cioè: quando si utilizzano due conservanti insieme, il dosaggio massimo consentito negli alimenti si dimezza per ciascuna sostanza; se invece se e ne utilizzato tre, il valore viene frazionato in tre.

Appartengono alla categoria dei conservanti:

gli antimicrobici: servono per limitare ed ostacolare lo sviluppo della flora batterica, che si formerebbe nell’alimento provocando alterazioni del prodotto; sostanze che sono destinate ad altri usi, ma che presentano comunque un’azione conservante; gli antiossidanti : sono sostanze che prolungano il periodo di conservazione dell’alimento impedendone il deterioramento causato dai processi ossidativi (come per esempio l’ irrancidimento dei grassi o cambiamenti di colore). Gli antiossidanti vengono inseriti nella categoria dei conservanti perché ostacolano l’azione dell’ossigeno a contatto con il prodotto; insieme ai regolatori di acidità sono rappresentati in etichetta con la dicitura “E” seguita da un numero che va da 300 a 399.

I conservanti devono essere riportati in etichetta come qualsiasi altro additivo (solitamente sono riportati in fondo alle etichette per via della loro ridotta percentuale di concentrazione); quelli propriamente detti, vengono contrassegnati dalla lettera E seguita da 3 cifre comprese fra 200 e 299, oppure direttamente con il nome stesso del conservante.

SORBATI, da E200-209 BENZOATI, da E210-219 SOLFURI, Da E220-229 FENOLI E FORMIATI, da E230-239 NITRATI ACETATI LATTATI PROPIONATI ALTRI

E200 E201 E202 E203 E210 E211 E212 E213
E214-E2119 E220 E221 E222 E223 E224 E225 E226
E227 E228 E230 231 E232 E233 E234 E235
E236 E237 E238 E239 E240 E242 E249 E250
E251 E252 E260 E261 E262 E263 E270 E280
E284 E285 E290 E296 E297

Quali prodotti contengono conservanti?

Quali sono i diversi tipi di conservanti?

Tipo di conservante Numero E Alcuni alimenti in cui sono comunemente utilizzati
Antimicrobici e antiossidanti E-220-228 Frutta essiccata, conservanti per la frutta, prodotti trasformati a base di patate, vino
E-249-252 Prodotti a base di carne, pizze, prodotti avicoli, panini/piadine

Cosa serve per vendere un cosmetico?

Vendere cosmetici fatti in casa o artigianali è possibile? – La normativa italiana è (giustamente) molto stringente su questo aspetto. Per poter vendere cosmetici autoprodotti si deve essere in possesso di un laboratorio regolare e di una licenza apposita.

Cosa deve contenere l’etichetta di un prodotto cosmetico?

Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico ; la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione.

Come si chiama la legge che regolamenta la produzione e la vendita dei cosmetici?

Cosa dice la legge

  • Esattamente come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a una serie di valutazioni e controlli, nell’ambito di una normativa specifica.
  • Produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici, infatti, sono oggi disciplinati da un Regolamento europeo, che ha sostituito a partire dall’11 luglio 2013 la legge italiana 713/86,
  • L’obiettivo principale della normativa è tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute del consumatore

Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto).

Che cosa sono i cosmetici Magistrali?

Prodotti Cosmetici Magistrali su Top Farmacia – Cosmetici Magistrali è una linea di dermocosmesi specializzata nella skincare quotidiana della pelle matura e sensibile. Include tutto ciò che occorre per una routine di bellezza completa: detergente, siero, trattamenti viso, creme, lozioni e gel specifici per i diversi tipi di pelle.

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Come faccio a riconoscere un cosmetico biologico?

Etichetta nei cosmetici bio – Il controllo dell’etichetta in ogni sua parte è molto importante: prima di tutto bisogna imparare a leggere l’INCI ( International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ), la lista di ingredienti presenti all’interno di un prodotto cosmetico.

  1. Essa viene usata in tutta l’Unione Europea e in molti altri paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Russia, Brasile, Canada e Sudafrica.
  2. Nell’INCI gli ingredienti sono in ordine decrescente di concentrazione : quindi, all’inizio si trovano indicati gli ingredienti contenuti in percentuale più alta, poi a seguire gli altri.

Al di sotto dell’1% gli ingredienti possono essere indicati in ordine sparso.

  1. Nei cosmetici biologici l’intera formula deve essere certificata come biologica ma, soprattutto, all’interno dell’INCI gli ingredienti provenienti da agricoltura biologica molto spesso sono indicati con un asterisco, mentre quelli di derivazione naturale con due asterischi.
  2. *: ingrediente di origine biologica
  3. **: ingrediente di derivazione naturale
  4. Inoltre, i prodotti biologici sono sempre accompagnati da una certificazione: in Italia la più famosa è la Eco Bio Cosmesi ICEA ma ce ne sono molte altre.
  5. Alcuni esempi: AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), la Certificazione per i Cosmetici Biologici Ccpb, NaTrue e CosmOS, e molte altre ancora.
  6. Tutte hanno un loro logo di riconoscimento che viene apposto in modo evidente sull’etichetta.
  7. Proviamo ad applicare quanto finora detto osservando, ad esempio, l’: è evidente che tutti gli elementi che ne fanno un prodotto biologico sono messi molto bene in risalto, infatti:
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Abc Cosmetici Cosa Dice La Legge

  • l’ INCI è posto sul fronte dell’etichetta in modo che si possa leggerlo a colpo d’occhio;
  • la certificazione ICEA è sul fronte e sul retro dell’etichetta;
  • ci sono icone molto chiare che indicano che il prodotto non contiene determinate sostanze nocive per la salute;
  • altre icone indicano i test a cui è stata sottoposta la formula.

Come capire se uno shampoo e buono?

Il pH dello shampoo – Abc Cosmetici Cosa Dice La Legge Il pH del tuo shampoo è un aspetto molto importante. In linea di massima, la maggior parte degli shampoo ha un pH acido che non supera il pH 5,5, E secondo gli studi, questo valore è il giusto compromesso tra capelli e cuoio capelluto. I capelli infatti sono acidi, con un pH 3,67, così come il cuoio capelluto che però è caratterizzato da un pH 5,5 meno acido.

La scelta di un pH 5,5 più compatibile con il cuoio capelluto permette di ottenere shampoo che non alterino le caratteristiche del suo film idrolipidico, una delle principali cause di irritazione e di disidratazione dei capelli. Se il fusto soffre di un pH meno acido dello shampoo, si possono usare altri prodotti, come balsami o maschere che aiutino a minimizzare le alterazioni di struttura, elasticità e morbidezza dei capelli.

Quando si parla di shampoo neutro per i capelli ci si riferisce a un pH compatibile con quello di cuoio e fusto e incapace di reagire con esse. Il pH del tuo shampoo, però, può variare a seconda del tipo di trattamento a cui hai sottoposto i tuoi capelli; oltre allo shampoo con pH acido, sono disponibili anche formulazioni con pH basico a base grassa o al contrario senza olio.

  • I parrucchieri, solitamente, usano shampoo acidi per compensare l’azione alcalina dei prodotti decoloranti ; prima di permanente, tintura e altri trattamenti utilizzano infatti shampoo alcalini che agiscono sulle squame dei capelli, facilitando così la penetrazione dell’agente trattante.
  • Allo stesso tempo, dopo la tintura evitano prodotti grassi detergenti che schiarirebbero la colorazione ottenuta.

Infine, usare shampoo grassi dopo una permanente ne distende leggermente l’arricciatura, Sono tutti trucchi che aiutano a mantenere colore e forma dei capelli trattati. In generale, per capelli decolorati o tinti, orientati su shampoo dal pH neutro e molto nutrienti.

Cosa si usa al posto dei parabeni?

Petrolatum Paraffinum Liquidum (o Paraffina) Vaselina. Cera microcristallina (o Microcrystalline Wax)

Cosa significa cosmetico bio?

Cosmetici biologici e convenzionali – Per essere definito bio un prodotto cosmetico deve contenere un minimo del 95% di ingredienti biologici e nella sua produzione non si possono utilizzare derivati di origine petrolifera, paraffine, formaldeide e coloranti di origine sintetica.

  • Questi ingredienti sono sostituiti da derivati vegetali, più sicuri per la salute del consumatore e con maggiore salvaguardia dell’ambiente.
  • I cosmetici certificati hanno maggiore affinità con la pelle, grazie alla limitata presenza di sostanze di sintesi e al largo uso di materie prime biologiche.
  • Infatti, viene favorito l’uso di ingredienti naturali come acque floreali, oli vegetali, oli essenziali e fitoestratti, preferibilmente provenienti da agricoltura biologica.

I cosmetici biologici non contengono OGM né profumi sintetici.

Come certificare un prodotto cosmetico?

Come fa un cosmetico ad ottenere la certificazione bio? – Per ottenere la certificazione di bio cosmesi sui suoi prodotti, l’azienda li deve sottoporre ai test di un ente accreditato. Come puoi immaginare, non è per nulla facile superare questi controlli.

Le coltivazioni da cui vengono estratti gli ingredienti non devono usare pesticidi o OGM. Le piante non devono essere a contatto con sostanze nocive o inquinanti. Per la raccolta delle materie prime deve essere rispettato il ciclo naturale delle stagioni e della riproduzione (pensiamo al miele). Inoltre, i cosmetici biologici non possono contenere circa la metà delle 8.000 sostanze autorizzate per la produzione di cosmetici tradizionali, compresi coloranti e additivi.

Ecco un elenco delle sostanze NON ammesse:

Profumi e coloranti di sintesi (solo per i disciplinari più restrittivi e gli standard europei) Paraffine e siliconi OGM Sostanze sottoposte a radiazioni Ingredienti provenienti da animali morti

Ok invece a ingredienti sottoposti a trasformazioni fisiche come l’estrazione, la distillazione e la purificazione, piante e loro estratti non trasformati chimicamente, ingredienti di origine naturale sottoposti a procedimenti chimici naturali come la fermentazione, l’idratazione, l’idrogenazione.

Quali sono i rischi principali dei cosmetici contraffatti?

I rischi dell’acquisto di cosmetici contraffatti – Chi acquista cosmetici falsi si pone davanti a diversi rischi. Sicuramente bisogna mettere in conto la probabile insoddisfazione poiché il prodotto può non essere di qualità, non essere efficace ed in generale può portare ad un’esperienza d’utilizzo deludente o pessima.

Il problema più grande però riguarda la sicurezza. I cosmetici contraffatti rappresentano un rischio per la salute del consumatore poiché possono non essere stati sottoposti o non aver superato i controlli di qualità e sicurezza richiesti per la normale immissione in commercio. Questa affermazione trova conferma nelle analisi effettuate sui cosmetici sottoposti a sequestro, nei quali sono stati trovati spesso alti livelli di metalli pesanti, sostanze dannose non ammesse nei cosmetici, farmaci, batteri e funghi, solo per fare qualche esempio.

L’uso di prodotti che non rispettano le leggi sui cosmetici può portare anche a manifestazioni cutanee che possono variare da arrossamenti passeggeri ad effetti dermatologici a lungo termine. Ad esempio si possono presentare dermatiti da contatto di tipo allergico o di tipo irritativo che possono portare nei casi più gravi anche alla formazione di vescicole, ulcere e necrosi dei tessuti.

Cosa serve per vendere un cosmetico?

Vendere cosmetici fatti in casa o artigianali è possibile? – La normativa italiana è (giustamente) molto stringente su questo aspetto. Per poter vendere cosmetici autoprodotti si deve essere in possesso di un laboratorio regolare e di una licenza apposita.

Come certificare un prodotto cosmetico?

Come fa un cosmetico ad ottenere la certificazione bio? – Per ottenere la certificazione di bio cosmesi sui suoi prodotti, l’azienda li deve sottoporre ai test di un ente accreditato. Come puoi immaginare, non è per nulla facile superare questi controlli.

  • Le coltivazioni da cui vengono estratti gli ingredienti non devono usare pesticidi o OGM.
  • Le piante non devono essere a contatto con sostanze nocive o inquinanti.
  • Per la raccolta delle materie prime deve essere rispettato il ciclo naturale delle stagioni e della riproduzione (pensiamo al miele).
  • Inoltre, i cosmetici biologici non possono contenere circa la metà delle 8.000 sostanze autorizzate per la produzione di cosmetici tradizionali, compresi coloranti e additivi.

Ecco un elenco delle sostanze NON ammesse:

Profumi e coloranti di sintesi (solo per i disciplinari più restrittivi e gli standard europei) Paraffine e siliconi OGM Sostanze sottoposte a radiazioni Ingredienti provenienti da animali morti

Ok invece a ingredienti sottoposti a trasformazioni fisiche come l’estrazione, la distillazione e la purificazione, piante e loro estratti non trasformati chimicamente, ingredienti di origine naturale sottoposti a procedimenti chimici naturali come la fermentazione, l’idratazione, l’idrogenazione.