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Animali In Condominio Cosa Dice La Legge?

Animali In Condominio Cosa Dice La Legge
Secondo il Codice Civile: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.18 SET 2017 · Tempo di lettura: min. Cosa sancisce la normativa in merito alla presenza di animali nel condominio? Cosa succede nel caso di un appartamento in locazione? Il condominio spesso è un focolaio di liti e problemi.

  1. Una delle ragioni che possono causare le discussioni fra condomini è la presenza di animali domestici e di vicini che non sono troppo contenti di condividere gli spazi comuni con loro.
  2. Cani che abbaiano durante la notte, gatti che camminano sul pianerottoloquesto tema può trasformarsi in un vero e proprio calvario se non viene chiarito immediatamente.

Per prima cosa è necessario sapere cosa sancisce la legge in merito a questa tematica. La normativa Secondo la normativa, è illegale il divieto all’accesso di animali agli spazi condominiali. La modifica del giugno 2013 della legge n.220/12, infatti, ha aggiunto un comma all’ articolo 1138 del Codice Civile che sancisce che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Di conseguenza se l’assemblea condominiale dovesse approvare una norma contraria, i condomini potranno ricorrere, entro 30 giorni dalla delibera o dal ricevimento del verbale, al Giudice di Pace, Se invece il divieto d’accesso per gli animali è stato discusso e approvato in assemblea condominiale nella sezione “varie ed eventuali” e non come argomento all’ordine del giorno, questa decisione sarà direttamente nulla e sarà necessario solamente inviare una raccomandata A/R all’amministratore di condominio.

Gli animali, dunque, potranno entrare negli spazi condominiali, anche in ascensore, seguendo però delle regole che sono state diffuse dal ministero della Salute. Ad esempio, in caso di animale aggressivo sarà necessario usare guinzaglio e museruola. Eventuali problemi saranno di responsabilità del proprietario,

L’animale potrà essere allontanato dal condominio solo se c’è pericolo di malattia confermato da periti o dall’Asl. Se l’animale arreca disturbo agli altri condomini, ad esempio attraverso odori sgradevoli o problemi igienici, questi potranno inviare un reclamo nel caso in cui questi disturbi siano certificati o diventino intollerabili.

Si potrà agire attraverso una delibera dell’assemblea condominiale o rivolgendosi direttamente al Giudice di pace e il responsabile potrà essere obbligato a ridurre il problema e/o al risarcimento del danno causato. Anche nel caso di rumori molesti, come l’abbaiare incessante di un cane, il disturbo e i danni ai vicini dovranno essere dimostrati.

  1. In questo caso il reato il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è previsto dal Codice penale e il proprietario dell’animale rischia una denuncia.
  2. Gli appartamenti in locazione La normativa non stabilisce cosa succede nel caso dell’accesso di animali in un appartamento in locazione,
  3. La disciplina, infatti, non è chiara in quanto da una parte stabilisce l’illegalità di divieto d’accesso per gli animali in condominio e dall’altra si afferma che questo divieto non sia valido, invece, per i contratti di locazione.

L’orientamento che si segue solitamente è proprio quest’ultimo. Il contratto di locazione, infatti, è un accordo fra due parti, Se il locatore stabilisce che non è consentito avere animali all’interno dell’appartamento e il conduttore accetta, il contratto sarà perfettamente legale.

Cosa dice la legge sui cani in condominio?

CANI IN CONDOMINIO: COSA DISPONE IL CODICE CIVILE – Una recente disposizione del Codice Civile ha liberalizzato l’ingresso dei cani in condominio e in generale a tutti gli animali da affezione. Novità rivoluzionaria, dunque: i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Cosa dice la legge sugli animali?

Il cambiamento radicale della legge quadro del 1991 – Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n.281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela, La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.

Cosa dice la legge sui cani?

544-ter specifica che: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

Quando un cane abbaia in condominio?

Diritto di abbaiare del cane: cosa rischia il padrone – Se il cane provoca disturbo a molte persone, quindi non solo ai vicini, ma anche agli altri residenti del condominio, sussiste il reato di disturbo della quiete, In questo caso, il padrone rischia l’arresto fino a tre mesi e al pagamento di una multa fino a 309 euro.

  1. Poiché si tratta di un reato procedibile d’ufficio, basterà una semplice segnalazione o una denuncia da parte di un vicino.
  2. Le forze dell’ordine potranno intervenire e, con l’autorizzazione del tribunale, potranno provvedere al sequestro preventivo del cane, in caso di pericolo di reiterazione del reato.

Nel caso, invece, il rumore disturbi solo poche persone, si tratta di un semplice illecito civile, In questo caso, non si potrà procedere con la denuncia, ma solo tramite avvocato e ricorrere in tribunale. Il giudice potrà ordinare di adottare alcune misure necessarie, come l’insonorizzazione dell’appartamento, per evitare ulteriori molestie acustiche.3.9 14 votes Article Rating Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it

Cosa dice la legge per i cani che abbaiano?

Cane che abbaia: è considerato un reato? – Un cane che abbaia troppo può causare problemi al proprietario. Per la giurisprudenza, infatti, il padrone che non rimedia al continuo abbaiare dell’animale può essere colpevole del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, come previsto dall’ art.659 del codice penale : Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

L’arresto fino a tre mesi;O l’ammenda fino a 309 euro.

In sostanza viene tutelato il diritto di riposo delle persone, pertanto è necessario impedire al proprio animale di disturbare la quiete in orari non consoni. Va specificato, comunque, che il reato scatta soltanto se il cane che abbaia reca disturbo a più persone, ovvero il fastidio non deve essere limitato ai vicini di casa, ma il rumore deve essere esteso ad una parte consistente degli occupanti del condominio o di una zona.

Deve esserci una diffusa attitudine offensiva e un disturbo della quiete pubblica, come precisato dalla sentenza n.23529 del 2014, della Cassazione. L’obiettivo del legislatore è quello di tutelare la pubblica quiete, per questo motivo il cane che abbaia deve essere sentito da un numero indeterminato di persone, per parlare di rearto, anche se solo alcune decidono di lamentarsi.

Leggi Anche: Animali in condominio: regole e obblighi da rispettare Volendo riassumere, il padrone di un cane che abbaia troppo, risponde penalmente quando:

I latrati sono eccessivi e molto rumorosi, in modo particolare durante le ore di riposo; Il rumore è tale da disturbare, anche potenzialmente, molte persone, ovvero la quiete pubblica.​

Quali sono i tre diritti degli animali?

Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico. consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico.

Cosa prevede la legge sui gatti?

Le leggi regionali – A livello regionale, si può menzionare la L.R. dell’Emilia Romagna del 7 aprile 2000, n.27. La legge, all’art.29, “Protezione dei gatti”, prevede, al primo comma, che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti e che è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.

S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Ancora, l’art.29, al quarto comma, statuisce: «La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell’art.1» e, al sesto comma, «Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline.

Quali sono i diritti di un cane?

Diritto del cane alla salute – Il cane ha diritto ad essere libero dalla fame e dalla sete. Deve essere curato, se sta male, ed ha diritto a vivere in un ambiente fisico adeguato: lasciarlo marcire, legato, sotto un camion o in una gabbia od in uno stanzino, non è rispettare il suo diritto alla salute.

Abbandonare il cane, che altrimenti “sporca”, sul terrazzo di casa, per tutto il giorno, non è portare rispetto alla sua salute psico-fisica. Anche disinteressarsi dell’animale, non provvedendo a portarlo a passeggio ogni giorno o non giocando un po’ con lui durante l’arco della giornata è una violazione della sua salute psico-fisica.

Non è poi tanto diverso da quel padre o quella madre che non si prendono cura del proprio figlio, anche a sera, quando ritornano dal lavoro, ad esempio, non parlando con lui di ciò che ha fatto durante la giornata o non dandogli il bacio della buona notte.

Quanti cani si possono tenere in un condominio?

Animali in casa: cosa dice la legge sul numero massimo – Animali In Condominio Cosa Dice La Legge Come detto, sempre più famiglie italiane possiedono un animale domestico in casa, soprattutto dopo il boom di adozioni dopo il lockdown del 2020. Ma spesso troppi animali domestici potrebbero disturbare la quiete dei vicini e del condominio, soprattutto se lasciati da soli per tutta la giornata.

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Ma cosa dice la legge in merito? C’è davvero un limite massimo di animali domestici da poter tenere in casa ? Ad oggi, non esiste alcuna legge che ponga un numero massimo di animali che si possono tenere in un appartamento condominiale o in una villa. Il condominio, inoltre, non può fissare alcun limite massimo, salvo il consenso unanime di tutti i condomini del palazzo.

Ma anche in questo caso, la clausola potrebbe essere tranquillamente annullata da un giudice, in caso di pareri contrari. Perciò, non c’è un limite massimo di animali in casa, purché questi abbiano la possibilità di vivere in libertà e in spazi consoni al loro benessere.

  • Nel caso il titolare non permetta ai suoi animali domestici di vivere in un ambiente adeguato, può essere condannato per maltrattamento di animali, poiché tenuti in condizioni di ” sovraffollamento “.
  • La punizione può essere molto severa e può arrivare alla reclusione fino ad un anno e al pagamento di un’ammenda da 1000 a 10’000 euro, oltre alla confisca dell’animale domestico.

Animali che non si possono tenere in casa: cosa dice la legge.

Quanti cani spettano?

Nel 2012 è entrato in vigore, anche in Italia, il Regolamento internazionale di allevamento della FCI, Tale codice ha due principali scopi:

disciplinare l’accoppiamento tra cani: per cominciare possono accoppiarsi i cani che presentano le caratteristiche standard di razza, senza difetti genetici o problemi comportamentali di possibile trasmissione ereditaria; regolare i rapporti tra i padroni che dovranno sottoscrivere un contratto scritto che individui tutti i dettagli.

È importante specificare che tutti i costi relativi al mantenimento della fattrice, quando si trova presso il proprietario dello stallone, ed eventualmente anche tutti i danni da essa arrecati, sono a carico del proprietario della cagna. È quindi responsabile il proprietario o il possessore dell’animale.

  • In caso di morte della fattrice presso il domicilio del proprietario dello stallone, spetta a quest’ultimo sostenere le spese veterinarie per accertarne la morte, nonché informare il proprietario della femmina.
  • Nel caso in cui il decesso sia imputabile al proprietario dello stallone, per un qualsiasi motivo, questi deve risarcire i danni.

Una volta scelto lo stallone, solo questi deve montare la cagna. Nel caso in cui la monta non avvenga, il proprietario dello stallone non può far montare la cagna da un altro cane, senza il consenso del proprietario della stessa. Nel caso invece in cui si verifichi la monta da parte di un altro stallone, non solo sarà vietata nuovamente la monta dallo stallone prescelto, ma il proprietario dello stallone dovrà risarcire il proprietario della fattrice della monta errata.

  1. Importante ai fini della monta, è il certificato, nel quale il proprietario dello stallone dichiara di aver assistito direttamente all’atto.
  2. Il documento deve contenere una serie di informazioni necessarie, come gli estremi identificativi dei cani, nonché quelli dei proprietari.
  3. Al proprietario dello stallone spetta una ricompensa per la monta e tale ricompensa può essere sostituita dal possesso di un cucciolo solo previo accordo scritto.

Nel caso in cui dopo la monta, la fattrice non resti gravida, devono essere concordate prima, nel contratto, le condizioni (per esempio il proprietario dello stallone potrà consentire una seconda monta gratuita, oppure restituire una parte del compenso).

Nel caso invece in cui lo stallone sia sterile, allora si deve ricompensare il proprietario della fattrice. L’inseminazione artificiale può essere consentita solo in alcuni casi, per preservare determinate caratteristiche della razza, e solo tra soggetti nati naturalmente. Nei casi di inseminazione artificiale, le spese di raccolta dello sperma sono a carico del proprietario della cagna.

In generale sarà il proprietario della femmina ad allevare il cucciolo, a meno che nel contratto non sia specificato diversamente. I cuccioli nati da cani di razza pura, in possesso di regolare pedigree, sono considerati anch’essi di razza pura. Ricordiamo infine che i cuccioli devono essere registrati secondo le norme di ciascun paese.

  • La registrazione avviene da parte del proprietario della fattrice, ed i documenti relativi allo stallone devono essere consegnati dal proprietario dello stesso a quello della cagna in modo gratuito.
  • L’osservanza di un codice etico è utile per non compromettere la selezione secolare che una razza porta nel suo bagaglio genetico.

Patrimonio da tutelare, conservare e migliorare nelle tre principali caratteristiche: salute, morfologia ed indole. Prima di ogni altra cosa, infatti, qualsiasi cane (maschio o femmina) deve arrivare al momento della monta in piena salute e con tutte le vaccinazioni effettuate, in età matura, tale da non compromettere il suo sviluppo psicofisico futuro.

Per il maschio, l’età è abbastanza relativa, 18/24 mesi vanno bene per poter iniziare a far qualche monta, per smettere intorno agli 8 anni (10 anni casi rari). Per la femmina, il discorso cambia, visto che sarà poi Lei a portare avanti la gravidanza e tutto lo stress che ne comporta. Per non comprometterne il suo futuro vivere salutare, ci sembra opportuno che, il 4° calore o 30 mesi di età, possa essere un periodo minimo sufficientemente corretto e gli 8 anni il suo periodo massimo.

Uno dei principali requisiti da verificare per una “base corretta” di partenza nell’idea di far accoppiare il proprio cane è quello di essere in possesso del Pedigree ROI (ENCI ) o equipollente straniero; in caso affermativo, avete l’elemento determinante per poter proseguire nell’idea di un corretto accoppiamento, in caso negativo è meglio per il bene della razza lasciar perdere.

  • I requisiti sanitari sono un altro elemento fondamentale.
  • La maggior parte delle tare genetiche sono riscontrabili solamente in età avanzata (6/36 mesi) del cane quindi la maggior parte delle volte si riscontrano solo a “frittata fatta”, cioè quando è impossibile emotivamente e razionalmente liberarsi del cane.

Questo non deve essere motivo di abbandono anche perché nel 95% dei casi non complica la vita quotidiana del cane o è rimediabile via veterinaria. Allo stesso tempo non è pensabile poter riprodurre un soggetto “non sano”. Il motivo che spinge l’appassionato ad effettuare tali controlli è la correttezza nell’avere la minor percentuale possibile di rischio che nascano dalla monta soggetti non sani, affetti da un più o meno grave difetto genetico, salvaguardando la razza e la sua corretta selezione da una parte e tutelando il futuro proprietario del cucciolo da un “calvario veterinario” per le patologie più gravi.

La Displasia dell’Anca che è una malattia poligenica e multifattoriale. La sua lettura ufficiale (viene anche riportata sul Pedigree del cane) viene effettuata in Italia da 2 Associazioni Veterinarie, FSA ed AIVPA. Per poterla effettuare bisogna recarsi da un Veterinario abilitato. La si deve fare sul cane di almeno 12 mesi di età, una sola volta nella vita e in anestesia totale. I suoi costi sono fissati dall’Associazione. E’ possibile effettuare una lastra preventiva intorno ai 5/7 mesi di vita del cane così da poter intervenire per tempo in caso di patologie gravi; la Displasia del Gomito per la quale vale lo stesso discorso fatto per quella dell’Anca; il controllo dei denti da effettuare prima di fare accoppiare il proprio cane, un riproduttore sano è colui che ha una dentatura completa e con una chiusura corretta definita (chiusura a Forbice); il test audiometrico ( B.A.E.R. TEST) che sarebbe ottimale effettuarlo sui cuccioli dai 60 giorni in poi, su entrambe le orecchie.

Altro aspetto importante è l’ accordo tra le parti, non esistono regole ufficiali e/o scritte, consuetudini inserite in un codice etico astratto noto a tutti gli appassionati/allevatori. Di seguito alcune consuetudini da tenere presente:

Non esistono accordi taciti; Tutte le decisioni vanno prese prima dell’effettiva monta, Se volete essere sicuri di evitare le incomprensioni potete anche scrivere tale accordo apponendo (così da accettarne le condizioni) le vostre firme con la data ed il luogo; Gli spostamenti normalmente toccano alla fattrice, questo perché essendo in calore non dovrebbe crearle alcun problema della ‘novità’ intesa come ubicazione della monta mentre al maschio potrebbe creare qualche inibizione; L’usanza più comune un tempo è da dove si potrebbe iniziare a discutere: ai proprietari del maschio spetta 1 cucciolo ogni 3 (intesa come 1 cucciolo sino a 5 (partoriti/vivi), 2 sino a 7 (partoriti/vivi), 3 sino a 9 (partoriti/vivi), oltre 9 (partoriti/vivi) spettano sempre 3 cuccioli.

I punti precedentemente elencati in merito all’accordo tra le parti rappresenta una indicazione/consiglio e possono essere modificati a proprio piacimento prima della monta. Cerca un partner per il tuo cane!

Come denunciare padroni di cani?

Come denunciare i padroni di cani? – Una volta identificata la fattispecie penale, e quindi il reato per cui procedere, è possibile sporgere la denuncia-querela, Lo si può fare oralmente o per iscritto rivolgendosi alla Polizia, ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.

Cosa fare se il cane dei vicini continua ad abbaiare?

Cane del vicino che abbaia: cosa fare e come comportarsi Ti sei trasferito in Spagna e ti sei trovato un bell’appartamento ma c’è un piccolo problema. vicini rumorosi, ma non esattamente il tipo di vicini a cui potresti pensare.A volte quando si vive in un condominio o in una zona residenziale con una ” comunidad de vecinos “, come spesso accade in Spagna, la vita può diventare una negoziazione eterna in caso di conflitto.

  1. Una situazione che potrebbe causare lamentele e conflitti si dà quando ad esempio il cane del vicino abbaia in continuazione,Se parlarne con il vicino non serve a nulla, ecco allora alcuni consigli da seguire per risolvere la questione.
  2. Quando si ha un animale domestico a casa, bisogna capire che ci si sta prendendo cura di un animale che deve soddisfare i propri bisogni biologici e che sia i cani che i gatti sono abituati ad ambienti esterni dove hanno la libertà di correre o semplicemente giocare.

Proprio come il proprietario dell’animale deve soddisfare le esigenze dell’animale, che regolano il trattamento di animali domestici, nonché il rumore tra i vicini. I proprietari sono in definitiva responsabili di qualsiasi situazione provocata o causata dal loro animale domestico nell’ambiente di un condominio residenziale.

  1. Nel caso quindi dei cani in condominio che abbaiano, è facile che sorga un conflitto per il rumore generato.
  2. Secondo lo studio legale Ayala & Gonzalez di Madrid, una società specializzata in inquinamento acustico e disturbi del rumore, ” l’abbaiare occasionale non è un problema, ma quando l’abbaiare è continuo e supera il limite di rumore che impedisce alle famiglie vicine di riposare, si tratta di una situazione denunciabile”, e ciò è dovuto al conseguente danno alla salute che potrebbe essere causato.
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Per sapere allora cosa fare quando il cane del vicino abbaia in continuazione, gli avvocati raccomandano questi passaggi:

Prima di tutto, parla con i vicini che possiedono l’animale in modo che siano consapevoli del fastidio che il loro cane sta causando,”Molte volte non sono consapevoli dei danni alla salute e al riposo che stanno causando e se parli con loro in modo calmo e con uno spirito conciliante, allora spesso i proprietari dell’animale cercheranno una soluzione al problema.Se il problema con il cane che abbaia persiste, cerca il supporto di altri vicini, anche se colpiti in misura minore. Prova a negoziare di nuovo, questa volta con la presenza di un testimone.Se persiste un atteggiamento indisponente o inutile da parte del proprietario, o vedi che lui o lei non intende agire sulla situazione, chiama la polizia locale per prendere le misure del livello di rumore e assistere all’abbaiare, Spetta alle autorità di ciascuna area del consiglio stabilire il limite di rumore consentito nella località con i propri criteri. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stabilisce limiti di rumore durante il giorno (60 decibel) o di notte (40 decibel).È quindi possibile presentare un reclamo al proprio consiglio locale se le norme sul rumore non vengono rispettate. Il consiglio comunale può avviare una procedura sanzionatoria nei confronti del proprietario del cane che abbaia,In casi estremi, l’ultima strada disponibile è quella di rivolgersi ai tribunali civili, In questi casi, l’animale potrebbe però essere trasferito in un canile o i proprietari potrebbero persino essere privati ​​del diritto di usare la casa, una misura che può durare fino a tre anni.

In che orari può abbaiare il cane?

Quello che stabilisce il giudice – Come detto, c’è infine – e sopra tutto – la valutazione del giudice che è tenuto a considerare la normale tollerabilità come criterio guida. Questa va attuata secondo gli usi e le consuetudini delle persone medie. Sicché è ipotizzabile ritenere che, nelle fasce orarie che vanno dalle 10 di sera alle 7 di mattina vi sia l’obbligo di rispettare il massimo silenzio,

In altri termini si può perdonare un cane che abbaia per dieci minuti di seguito a mezzogiorno, ma non anche a mezzanotte. Dice la Cassazione: « In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (riconosciuta la responsabilità della proprietaria di due cani, che erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, in modo da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo degli abitanti nelle immediate adiacenze) »,

Il che significa che le prove dell’intollerabilità del rumore non devono essere necessariamente basate sui fonometri e sul calcolo dei decibel: bastano anche le testimonianze dei vicini di casa che confermano il fatto di non aver potuto dormire. L’obbligo di far smettere il cane di abbaiare cade sicuramente sul padrone, il quale non potrà scusarsi dicendo di aver redarguito l’animale.

È suo dovere fare di tutto, anche lasciare entrare l’animale e accarezzarlo finché non si rabbonisce. Dice a riguardo la Cassazione : « Il reato di cui all’articolo 659 del Cp è ravvisabile anche in relazione all’abbaiare dei cani, poiché la norma incriminatrice impone ai padroni degli animali di “impedirne lo strepito”, senza che possa essere invocato, in senso contrario, un “istinto insopprimibile” ad abbaiare dell’animale per sostenere l’insussistenza del reato ».

Questo significa che il proprietario di un appartamento può detenere uno o più animali purché le loro condizioni igieniche non siano tali da provocare esalazioni maleodoranti che oggettivamente, avendo riguardo alla reattività dell’uomo medio, risultino insopportabili.

Cosa succede se un cane abbaia e disturba?

Animali In Condominio Cosa Dice La Legge Se il tuo cane abbaia troppo puoi rischiare una multa ! La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato che è un reato non intervenire sul proprio cane cha abbaia eccessivamente, disturbando i vicini. Non solo: i Giudici hanno stabilito che non serve una perizia né alcun accertamento tecnico, che confermi il superamento della soglia di normale tollerabilità del rumore molesto, ma sono sufficienti le deposizioni dei testimoni, in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

  • Quindi, la responsabilità può essere riconosciuta sulla base di dichiarazioni, purché attendibili (assenza di motivi di astio o risentimento nei confronti del proprietario dell’animale).
  • Ne deriva che sarà sempre importante stabilire quale sia il livello di rumorosità che possa “arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete”.

E’ indubbio che il convincimento di un giudice in merito alla sussistenza d’immissioni sonore d’intensità tale da suscitare sensazioni sgradevoli sarà più difficile da impugnare, in assenza del dato obiettivo di una misurazione tecnica. Sarà necessario, dunque, fare sempre più attenzione quando il cane abbaia molto, rischiando di disturbare i vicini di casa.

Quando si rischia una multa per il cane che abbaia?

La sentenza della Cassazione – Con l’ordinanza n.23408/2022, quindi, la Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello e rigettato il ricorso del proprietario dei due cani. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile sotto diversi profili – si apprende sul sito dello Studio Cataldi – perché i motivi sollevati puntano ad una diversa rilettura dell’intera vicenda.

A norma di legge, quando il fastidio del cane supera la normale tollerabilità si incappa in sanzioni e violazioni di legge. In particolare, per la norma “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ” può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e un multa fino a 309 euro,

Se la misura è violata da chi esercita una professione, la multa può salire a 516 euro, I proprietari dei cani non dovranno solo risarcire il vicino, ma anche accollarsi le spese processuali pari a 2.700 euro, Animali In Condominio Cosa Dice La Legge Fonte foto: 123RF

Come zittire il cane del vicino che abbaia?

Quando il tuo cane abbaia, pronuncia ‘Basta’ con voce calma e ferma. Aspetta che smetta di abbaiare, anche se è solo per prendere un respiro, poi lodalo e dagli un premio. Fai solo attenzione a non premiarlo mai mentre abbaia. Alla fine capirà che se smette di abbaiare alla parola ‘basta’ riceverà una ricompensa.

Cosa fare quando un cane disturba?

Cane che abbaia – Domande frequenti – Cosa fare quando il cane del vicino abbaia in continuazione? Nel caso in cui il cane che abbaia arrecasse disturbo a un numero illimitato di persone, negli orari normalmente destinati al riposo, si riscontrerà un reato di, per il quale sarà possibile rivolgersi alle Forze dell’Ordine.

  1. Cosa dice la legge se il cane abbaia? Se il cane abbaia e arreca disturbo a tante persone negli orari destinati al riposo, si tratta di un per il quale il proprietario può rischiare la detenzione fino a 3 mesi o un’ammenda fino a 309 euro.
  2. Cane che abbaia sempre: quando scatta il reato? In caso di creando fastidio a un numero illimitato di persone si può chiedere l’intervento della polizia o dei carabinieri.

: Cane che abbaia in continuazione: cosa fare e chi chiamare

Quando denunciare il vicino di casa?

Quando (e come) denunciare il vicino di casa Se un vicino provoca disturbo alle altre persone e ne impedisce il riposo allora è corretto denunciare la situazione a chi di dovere, ricordando di aver bisogno di un buon numero di inquilini e persone che percepiscono lo stesso fastidio.

Cosa si può mettere sul pianerottolo del condominio?

Cosa possiamo lasciare sul pianerottolo? Non soltanto i classici zerbini, ma anche i portaombrelli, scarpe, perfino pattume possono essere oggetto di deposito in questo luogo. Ma «ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso» ( art.1102 c.c.). La Cass.21256/2009 ha osservato che la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art.1102 c.c. non deve essere intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo considerare che ciascun partecipante ha il potere di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, sempre che sia compatibile con il diritto d’uso degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi del singolo e quelle di tutti i partecipanti al condominio. Si deve tenere a mente la destinazione d’uso della parte in questione. La tutela della destinazione d’uso di una parte comune può essere effettuata ex art.1117 quater c.c., mentre, ove si voglia modificare la destinazione d’uso si dovrà applicare l’ art.1117 ter c.c. Il pianerottolo è parte comune ex art.1117 n.1 c.c., essendo la sua destinazione d’uso quella di permettere il transito delle persone e l’accesso alle abitazioni. E’ quindi corretto credere che porta ombrelli e zerbini siano funzionali alla concreta realizzazione della destinazione, quali il transito e l’accesso. Ciò è lecito se non si comprime l’uso proprio degli spazi comuni; di contro. E’ di conseguenza non lecito trasformare parte del pianerottolo in spazio di deposito temporaneo di rifiuti, scarpe e suppellettili personali estranei al fine istituzionale. La Cass.15308/2011 ha osservato che > Nel caso di specie, occorre valutare l’entità e la ripetizione delle condotte segnalate (deposito scarpe e rifiuti) potendosi ritenere plausibile la condotta occasionale e non corretta quella abituale. La Suprema Corte, con la decisione 5474/2011, ha accolto il ricorso di un condomino che si era visto negare i danni richiesti a una condomina che aveva la consuetudine di ammassare sul pianerottolo oggetti vari, tra cui l’immondizia. Il corretto utilizzo del pianerottolo, senza il preventivo consenso dell’assemblea di condominio, dovrebbe limitarsi al posizionamento di uno zerbino, in quanto spesso ogni altro utilizzo sia vietato dal singolo regolamento di condominio. Ferma restando la valutazione specifica del singolo caso, dev’essere considerato lecito il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori). E’ possibile l’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la spazzatura sul pianerottolo di casa in quanto questi comportamenti violano il codice civile e la destinazione d’uso dello spazio comune ( Cass.5474/2011 dell’8 marzo 2011 )

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Quando non si rispettano le regole condominiali?

Al codice civile ‘Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Cosa dice il regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio contiene tutte le norme relative all’uso dei beni comuni, ai diritti e agli obblighi dei condomini e così via. In buona sostanza, come dice il nome, regola la vita di condominio, indicando le norme da seguire, ad esempio, sulla ripartizione delle spese e sul decoro del palazzo.

Quali sono i diritti di un cane?

L’Accordo Stato – Regioni del 2003 – Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’ Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003,

Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.

In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.

rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga garantire la tutela di terzi da aggressioni assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Dove non possono entrare i cani per legge?

Animali in vacanza: luoghi dove non è consentito l’ingresso – Secondo la normativa nazionale, i cani possono accedere ai luoghi pubblici, a patto che siano condotti con guinzaglio o museruola, mentre, se si tratta di luoghi aperti al pubblico, l’accesso spesso è regolato dalle limitazioni stabilite dal gestore o dal proprietario.

Quanti cani spettano?

Nel 2012 è entrato in vigore, anche in Italia, il Regolamento internazionale di allevamento della FCI, Tale codice ha due principali scopi:

disciplinare l’accoppiamento tra cani: per cominciare possono accoppiarsi i cani che presentano le caratteristiche standard di razza, senza difetti genetici o problemi comportamentali di possibile trasmissione ereditaria; regolare i rapporti tra i padroni che dovranno sottoscrivere un contratto scritto che individui tutti i dettagli.

È importante specificare che tutti i costi relativi al mantenimento della fattrice, quando si trova presso il proprietario dello stallone, ed eventualmente anche tutti i danni da essa arrecati, sono a carico del proprietario della cagna. È quindi responsabile il proprietario o il possessore dell’animale.

  • In caso di morte della fattrice presso il domicilio del proprietario dello stallone, spetta a quest’ultimo sostenere le spese veterinarie per accertarne la morte, nonché informare il proprietario della femmina.
  • Nel caso in cui il decesso sia imputabile al proprietario dello stallone, per un qualsiasi motivo, questi deve risarcire i danni.

Una volta scelto lo stallone, solo questi deve montare la cagna. Nel caso in cui la monta non avvenga, il proprietario dello stallone non può far montare la cagna da un altro cane, senza il consenso del proprietario della stessa. Nel caso invece in cui si verifichi la monta da parte di un altro stallone, non solo sarà vietata nuovamente la monta dallo stallone prescelto, ma il proprietario dello stallone dovrà risarcire il proprietario della fattrice della monta errata.

Importante ai fini della monta, è il certificato, nel quale il proprietario dello stallone dichiara di aver assistito direttamente all’atto. Il documento deve contenere una serie di informazioni necessarie, come gli estremi identificativi dei cani, nonché quelli dei proprietari. Al proprietario dello stallone spetta una ricompensa per la monta e tale ricompensa può essere sostituita dal possesso di un cucciolo solo previo accordo scritto.

Nel caso in cui dopo la monta, la fattrice non resti gravida, devono essere concordate prima, nel contratto, le condizioni (per esempio il proprietario dello stallone potrà consentire una seconda monta gratuita, oppure restituire una parte del compenso).

  • Nel caso invece in cui lo stallone sia sterile, allora si deve ricompensare il proprietario della fattrice.
  • L’inseminazione artificiale può essere consentita solo in alcuni casi, per preservare determinate caratteristiche della razza, e solo tra soggetti nati naturalmente.
  • Nei casi di inseminazione artificiale, le spese di raccolta dello sperma sono a carico del proprietario della cagna.

In generale sarà il proprietario della femmina ad allevare il cucciolo, a meno che nel contratto non sia specificato diversamente. I cuccioli nati da cani di razza pura, in possesso di regolare pedigree, sono considerati anch’essi di razza pura. Ricordiamo infine che i cuccioli devono essere registrati secondo le norme di ciascun paese.

  • La registrazione avviene da parte del proprietario della fattrice, ed i documenti relativi allo stallone devono essere consegnati dal proprietario dello stesso a quello della cagna in modo gratuito.
  • L’osservanza di un codice etico è utile per non compromettere la selezione secolare che una razza porta nel suo bagaglio genetico.

Patrimonio da tutelare, conservare e migliorare nelle tre principali caratteristiche: salute, morfologia ed indole. Prima di ogni altra cosa, infatti, qualsiasi cane (maschio o femmina) deve arrivare al momento della monta in piena salute e con tutte le vaccinazioni effettuate, in età matura, tale da non compromettere il suo sviluppo psicofisico futuro.

Per il maschio, l’età è abbastanza relativa, 18/24 mesi vanno bene per poter iniziare a far qualche monta, per smettere intorno agli 8 anni (10 anni casi rari). Per la femmina, il discorso cambia, visto che sarà poi Lei a portare avanti la gravidanza e tutto lo stress che ne comporta. Per non comprometterne il suo futuro vivere salutare, ci sembra opportuno che, il 4° calore o 30 mesi di età, possa essere un periodo minimo sufficientemente corretto e gli 8 anni il suo periodo massimo.

Uno dei principali requisiti da verificare per una “base corretta” di partenza nell’idea di far accoppiare il proprio cane è quello di essere in possesso del Pedigree ROI (ENCI ) o equipollente straniero; in caso affermativo, avete l’elemento determinante per poter proseguire nell’idea di un corretto accoppiamento, in caso negativo è meglio per il bene della razza lasciar perdere.

  1. I requisiti sanitari sono un altro elemento fondamentale.
  2. La maggior parte delle tare genetiche sono riscontrabili solamente in età avanzata (6/36 mesi) del cane quindi la maggior parte delle volte si riscontrano solo a “frittata fatta”, cioè quando è impossibile emotivamente e razionalmente liberarsi del cane.

Questo non deve essere motivo di abbandono anche perché nel 95% dei casi non complica la vita quotidiana del cane o è rimediabile via veterinaria. Allo stesso tempo non è pensabile poter riprodurre un soggetto “non sano”. Il motivo che spinge l’appassionato ad effettuare tali controlli è la correttezza nell’avere la minor percentuale possibile di rischio che nascano dalla monta soggetti non sani, affetti da un più o meno grave difetto genetico, salvaguardando la razza e la sua corretta selezione da una parte e tutelando il futuro proprietario del cucciolo da un “calvario veterinario” per le patologie più gravi.

La Displasia dell’Anca che è una malattia poligenica e multifattoriale. La sua lettura ufficiale (viene anche riportata sul Pedigree del cane) viene effettuata in Italia da 2 Associazioni Veterinarie, FSA ed AIVPA. Per poterla effettuare bisogna recarsi da un Veterinario abilitato. La si deve fare sul cane di almeno 12 mesi di età, una sola volta nella vita e in anestesia totale. I suoi costi sono fissati dall’Associazione. E’ possibile effettuare una lastra preventiva intorno ai 5/7 mesi di vita del cane così da poter intervenire per tempo in caso di patologie gravi; la Displasia del Gomito per la quale vale lo stesso discorso fatto per quella dell’Anca; il controllo dei denti da effettuare prima di fare accoppiare il proprio cane, un riproduttore sano è colui che ha una dentatura completa e con una chiusura corretta definita (chiusura a Forbice); il test audiometrico ( B.A.E.R. TEST) che sarebbe ottimale effettuarlo sui cuccioli dai 60 giorni in poi, su entrambe le orecchie.

Altro aspetto importante è l’ accordo tra le parti, non esistono regole ufficiali e/o scritte, consuetudini inserite in un codice etico astratto noto a tutti gli appassionati/allevatori. Di seguito alcune consuetudini da tenere presente:

Non esistono accordi taciti; Tutte le decisioni vanno prese prima dell’effettiva monta, Se volete essere sicuri di evitare le incomprensioni potete anche scrivere tale accordo apponendo (così da accettarne le condizioni) le vostre firme con la data ed il luogo; Gli spostamenti normalmente toccano alla fattrice, questo perché essendo in calore non dovrebbe crearle alcun problema della ‘novità’ intesa come ubicazione della monta mentre al maschio potrebbe creare qualche inibizione; L’usanza più comune un tempo è da dove si potrebbe iniziare a discutere: ai proprietari del maschio spetta 1 cucciolo ogni 3 (intesa come 1 cucciolo sino a 5 (partoriti/vivi), 2 sino a 7 (partoriti/vivi), 3 sino a 9 (partoriti/vivi), oltre 9 (partoriti/vivi) spettano sempre 3 cuccioli.

I punti precedentemente elencati in merito all’accordo tra le parti rappresenta una indicazione/consiglio e possono essere modificati a proprio piacimento prima della monta. Cerca un partner per il tuo cane!