Che cosa significa ” Legge costituzionale “? – Legge con cui il Parlamento incide sul testo costituzionale (modificandolo) oppure deroga al contenuto della carta costituzionale. La legge costituzionale, per le tutele che ne circondano l’adozione, è richiesta in determinate delicate materie, quali: l’emanazione degli Statuti delle Regioni speciali ( art.116 Cost.); la fusione e creazione di Regioni ( art.132 Cost.); il funzionamento della Corte costituzionale ( art.137 Cost.).
Che cosa si intende con l’espressione legge costituzionale?
Le leggi costituzionali sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per modificarla ( leggi di revisione costituzionale ) o per integrarla ( leggi costituzionali ). Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con il c.d.
Procedimento aggravato, un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l’altra non inferiore a tre mesi.
Le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a referendum (detto sospensivo – consultivo ) qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due Camere e se entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – del testo di legge di revisione costituzionale approvato a maggioranza assoluta – ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali.
Come funziona una legge costituzionale?
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione,
- Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Chi fa la legge costituzionale?
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Qual è la differenza tra legge costituzionale e legge ordinaria?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest’ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale ).
Quanti sono oggi i senatori?
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n.1 ” Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 21 ottobre 2020, La legge costituzionale prevede la riduzione del numero dei parlamentari, da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.
- In sintesi La proposta di legge costituzionale A.C.1585-B è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, in seconda deliberazione.
- Votazione : presenti 569, votanti 567, favorevoli 553, contrari 14, astenuti 2.
- La proposta di legge costituzionale prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione passando dagli attuali 630 a 400 deputati e dagli attuali 315 a 200 senatori,
L’obiettivo è duplice : da un lato favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dall’altro ridurre il costo della politica (con un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro in una Legislatura).
Iter parlamentare A.C.1585-B – vai alla pagina dedicata
Il referendum popolare Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato nella G.U.n.240 del 12 ottobre 2019, Come previsto dall’art.138 della Costituzione, la legge può essere sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- Un quinto dei senatori, come previsto dal dettato costituzionale, ha richiesto di sottoporre la riforma al vaglio popolare.
- La richiesta firmata da 71 senatori, depositata il 10 gennaio 2020, è stata ritenuta conforme all’ articolo 138 della Costituzione dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione,
Il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto#CuraItalia in conseguenza dell’ emergenza Coronavirus-Covid-19 che introduce, tra le altre misure, all’ articolo 81, la posticipazione di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
- La posticipazione all’autunno del referendum costituzionale è stata considerata opportuna: a fronte di una breve posticipazione sarà infatti meglio garantito il diritto dei cittadini ad una piena informazione ed alle forze politiche e sociali di organizzare più propriamente la campagna elettorale.
- Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 ” Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ” ( G.U.n.70 del 17/03/2020 ).
In particolare, nel Decreto legge il termine per l’indizione del referendum confermativo è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso (23 gennaio 2020), in deroga alla legislazione vigente che prevede sessanta giorni (articolo 15, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n.352).
- Pertanto, il referendum dovrà essere indetto entro il 19 settembre 2020.
- L’indizione dovrà avvenire per una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo a quello dell’indizione, così come già oggi previsto.
- L’ultima data utile per la celebrazione del referendum cade, pertanto, il 22 novembre 2020.
La data del referendum, precedentemente fissata al 29 marzo 2020 ( DPR 28 gennaio 2020 ), era stata già revocata con DPR 5 marzo 2020, La legge del 19 giugno 2020, n.59 di conversione del D.L.20/04/2020, n.26 recante: ” Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 ” – G.U.n.154 del 19 giugno 2020 – ha disposto l’applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali, ossia il cosiddetto election-day (DL n.98/2011), oltre che alle elezioni suppletive, amministrative e regionali anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
- Le elezioni avranno luogo di domenica e lunedì e si terranno tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
- Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’ indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante ” Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ” nonché, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.
Sulla G.U.n.180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il DPR del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. Il referendum costituzionale: i risultati del voto
SI 69,96 % NO 30,04 %
Dati complessivi – vai alla pagina del Ministero dell’Interno I Dossier a cura del Dipartimento
La Scheda di approfondimento ” La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari ” – 26 agosto 2020 Il Dossier sulla proposta di legge costituzionale ” Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari “- 29 luglio 2019 La Scheda di analisi comparata ” Il Confronto internazionale ” sul numero dei parlamentari
La Newsletter#Riforme sul referendum costituzionale
La Newsletter#Riforme dedicata al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari del 14 settembre 2020.
I Dossier di documentazione delle Camere
Il Dossier del 19 giugno 2020 del Servizio studi della Camera ” Provvedimento D.L.n.26/2020 – Rinvio delle consultazioni elettorali ” Il Dossier n.71/6 del 7 ottobre 2019 dei Servizi studi delle Camere “Riduzione del numero dei parlamentari – A.C.1585-B” – Elementi per l’esame in Assemblea Il Dossier n.71/5 del 29 luglio 2019 dei Servizi studi delle Camere “Riduzione del numero dei parlamentari – A.C.1585-B” – Schede di lettura Il Dossier n.71/4 del 25 giugno 2019 dei Servizi studi delle Camere “Riduzione del numero dei parlamentari – A.S.214-515-805-B” Il Dossier n.71/3 del 19 aprile 2019 dei Servizi studi delle Camere “Riduzione del numero dei parlamentari. Elementi per l’esame in Assemblea – A.C.1585” – Elementi per l’esame in Assemblea Il Dossier n.71/2 del 27 febbraio 2019 dei Servizi studi delle Camere “Riduzione del numero dei parlamentari A.C.1585” – Schede di lettura
Quando la legge e incostituzionale?
Se una legge è incostituzionale, meandri e rimedi dell’ordinamento italiano (parte 1)
Appunti a margine del seminario ” La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie : profili sostanziali e processuali ” tenutosi il 25 gennaio 2013 presso il Tribunale di Bologna, relatori Vittorio Manes (Professore Associato di Diritto Penale nell’Università di Lecce, Ufficio studi Corte Costituzionale) e Piero Gaeta (Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, direttore Ufficio studi Corte Costituzionale) Premessa: La questione di legittimità costituzionale In Italia l’ordinamento giuridico è strutturato in base ad un sistema cosiddetto a costituzione rigida, il che significa, molto sinteticamente, che alla carta costituzionale è assegnato, nella gerarchia delle fonti del diritto, un rango superiore a quello della legge ordinaria, con la conseguenza che qualora una legge emanata dal parlamento risulti in qualche modo contrastante con uno dei valori contemplati nella Costituzione, quella stessa legge risulterà affetta da una forma di invalidità particolare alla quale viene dato il nome di incostituzionalità,
Partendo da questo primo punto, cerchiamo di fissare, allora, come può avvenire il “controllo” sulla “regolarità” o meno della legge ordinaria rispetto al testo costituzionale. Tralasciando il fatto che nei diversi ordinamenti dei vari Paesi il controllo di legittimità costituzionale può essere diffuso o accentrato, a seconda che esso possa essere attivato da tutti i giudici o da un solo organo specificamente deputato, ci basti sapere che in Italia l’unico soggetto abilitato ad effettuare questo genere di verifica è la Corte Costituzionale: da ciò discende che il nostro è un sistema a controllo accentrato.
- Più specificamente, il controllo accentrato che avviene nel nostro ordinamento è, salvo isolate eccezioni, di tipo “successivo”, vale a dire un controllo svolto dopo l’entrata in vigore del testo di legge.
- L’art.134 della nostra Costituzione dispone che la Corte Costituzionale (o Consulta) è investita del compito di giudicare “sulle controversi relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni ” : specifichiamo, infine, brevemente, che l’accesso alla procedura di controllo può avvenire in modo diretto (ad esempio una Regione ricorre alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità di una legge statale) oppure (ed è di questo che parleremo qui) in modo incidentale,
Si ha controllo incidentale quando, nella pendenza di un processo davanti a un giudice, quest’ultimo (chiamato anche giudice a quo – cioè il giudice dal quale promana la segnalazione della questione alla Corte ), per risolvere il caso concreto si trovi a dover applicare una legge che egli ritiene incostituzionale.
- Così, d’ufficio o su richiesta delle parti, egli solleva la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, alla quale trasmette la fattispecie concreta sottoponendo il quesito sulla conformità della norma al testo della Costituzione.
- Come funziona ( Do tt.
- Piero Gaeta ) Secondo le statistiche, le questioni di legittimità costituzionale ricoprono più del 60% delle richieste sollevate dinanzi alla Corte (nelle sue attribuzioni rientrano altri specifici compiti, quali, ad esempio, le pronunce sui conflitti di attribuzione tra organi dello Stato o tra Stato e Regioni): di questi, oltre la metà è oggetto di pronuncia di inammissibilità.
Questo non significa, però, come potrebbe sembrare, che i giudici ordinari siano “pigri” o “sciatti” nella prospettazione del dubbio di costituzionalità, ed infatti non è così. Il dato si spiega, in primo luogo, per le ragioni storico-sociali che spesso fanno parte del quadro culturale nel quale la Corte emette un certo tipo di decisioni: in questo senso, ad esempio, non può non essere sottolineata l’importanza che rivestono, in termini di influenza sulle linee seguite dai giudici costituzionali, le riforme legislative,
- Sul versante dei giudici comuni, essi hanno cominciato a lavorare con maggiore precisione sull’interpretazione delle norme in senso conforme al parametro costituzionale,
- Ciò significa che se il giudice convoglia la norma nel flusso della interpretazione conforme egli non ha la necessità, poi, di ricorrere al dubbio di costituzionalità.
Ma cosa intendiamo quando parliamo di interpretazione conforme ? La risposta più efficace è stata fornita, nel corso degli anni, dalla stessa Corte Costituzionale, che nella pronuncia n.356/1996, relatore Zagrebelsky, definisce incostituzionale quella legge alla quale è impossibile dare una interpretazione costituzionale, Il palazzo della Consulta a Roma in una stampa di fine Settecento Ed invero, nella prassi, il dialogo tra magistratura ordinaria e Corte rappresenta un cammino complesso: i giudici costituzionali, infatti, spesso hanno mostrato, nelle proprie sentenze, un approccio concettuale del tutto multiforme rispetto alla medesima questione di diritto o allo stesso concetto.
In questo modo, l’interlocuzione non viene facilitata e capita che i giudici comuni si trovino, per così dire, disorientati sia rispetto all’atteggiamento della Corte, sia rispetto alla effettiva rilevanza della questione da sottoporre, sia, infine, rispetto all’opportunità stessa di effettuare il rinvio della questione dinanzi alla Corte.
E’ pur vero, certo, che la Consulta è connotata inevitabilmente da un certo grado di fluidità interpretativa, nel senso che essa risulta essere vincolata per metà al giudice a quo, mentre per l’altra metà deve considerare il quadro sistematico complessivo nel quale la norma si muove.
- Considerazioni di questo tipo sono utili per “vigilare” su quelle che possono essere le “insidie” nascoste dietro la proposizione della questione di legittimità costituzionale.
- Cercando di toccare gli aspetti salienti del problema, si può stilare un sintetico “catalogo” dei doveri che il giudice a quo ha, nel momento in cui si trova a voler ricorrere al vaglio della Corte: 1.
verifica dei poteri – Il giudice a quo deve procedere innanzitutto a verificare che gli sia costituzionalmente riconosciuto il potere di attivarsi;una volta effettuato il riscontro, dovrà procedere ad applicare hic et nunc la norma indiziata di incostituzionalità, e dopo questo secondo passaggio avrà l’ulteriore dovere di appurare che l’applicazione di quella norma è necessaria per la prosecuzione del giudizio.
La verifica dei poteri ha importanti risvolti pratici in termini di fattibilità del rinvio alla Corte, ad esempio qualora il giudice dell’esecuzione (l’organo che sovraintende al controllo nella fase della pena a seguito di condanna) intenda sottoporre a questione di legittimità costituzionale le norme processuali che hanno portato a quel giudicato non ha il potere giurisdizionale per effettuare il rinvio (egli potrà semmai rivolgersi alla Corte relativamente ad una delle disposizioni che riguardano la pena già comminata).
Un altro caso di carenza dei poteri è quello del pubblico ministero: la giurisprudenza costante afferma che per avere il potere di rinvio alla Corte è necessario “l’esercizio di funzioni giudicanti” per una applicazione obiettiva delle norme (il magistrato giudicante ha il ruolo di soggetto terzo imparziale, diversamente dal magistrato requirente quale è la figura del pubblico ministero): il PM potrà, semmai, prospettare al giudicante la rilevanza della questione di costituzionalità che egli ritiene si ponga riguardo ad una specifica norma.
Una volta verificati i poteri il giudice può inviare la questione, ma mentre si attende la pronuncia della Corte, cosa devono o possono fare gli altri giudici che si trovano a dover applicare la stessa norma sottoposta a vaglio costituzionale in casi analoghi? Per rispondere bisogna tenere presente che ogni giudizio di incostituzionalità è diverso (ed unico), dal momento che oggetto del giudizio è la norma vivente applicata alla fattispecie,
Dunque, non c’è una “pregiudizialità costituzionale” : un rinvio “di fatto” non è ammissibile, poiché o ricorrono i presupposti per proporre la questione nel singolo caso concreto (ed allora ogni giudice ha il dovere di proporla), oppure si ricadrà nell’inammissibilità.2.
I requisiti della “domanda” alla Corte – Il mezzo che il giudice ha per sottoporre il proprio quesito alla Consulta è quello dell’ ordinanza di rimessione, che per essere “accettata”, dovrà risultare, prima di tutto, chiara, compiuta, risoluta e precisa, Sulla chiarezza, la Corte ha rigettato numerose istanze creando la categoria della “inammissibilità per oscurità del quesito”.
Allo stesso modo, varie ordinanze vengono dichiarate inammissibili per perplessità (il remittente non chiarisce quale ipotesi interpretativa intende fare propria per individuare il contrasto col dettato costituzionale, necessaria la risolutezza). In altri casi, la Corte rigetta le ordinanze per “alternatività delle questioni” (manca la precisione, il giudice a quo espone più dubbi su più questioni invece di concentrarsi sulla formulazione di un quesito preciso ). L’aula di udienza della Consulta Prima ancora di porsi il problema relativo al fatto che la questione che propone sia fondata, il giudice deve valutare e approfondire la rilevanza della stessa. Il sistema italiano è basato sulla incidentalità, nel senso che il giudizio della Corte deve incidere sul singolo processo (quindi sul caso concreto proposto di volta in volta).
Ciò vuol dire che per sottoporre alla Corte la questione di legittimità la norma che si intende segnalare deve essere pregiudiziale alla prosecuzione del processo che si sta svolgendo, Questo principio è chiamato autosufficienza dell’ordinanza : se non si delinea la fattispecie in maniera completa la Corte non può comprendere la rilevanza.
Un passaggio fondamentale che il giudice deve compiere in questo senso è quello di riportare al fatto specifico la norma che ritiene incostituzionale, pena il rigetto per mancata o insufficiente descrizione della fattispecie, Per evitare, tuttavia, sovrapposizioni di piani che devono rimanere separati, il giudice deve avere ben presente che riportare la norma al caso concreto non significa che ciò che si chiede alla Corte coincide con quello che è l’oggetto del processo.3.
Competenza e giurisdizione – Può accadere, poi, che il giudice proponente, dedicando attenzione alla questione di legittimità, ometta di verificare la propria competenza e la propria giurisdizione rispetto al caso, è dunque sempre opportuno e necessario che nell’ordinanza venga enunciata la sussistenza sia dell’una che dell’altra prerogativa (c.d.
carattere residuale dell’ordinanza di rimessione ).4. Il vaglio sul diritto vivente – Per far sì che la prospettazione alla Corte risulti quanto più completa e puntuale, è bene ricercare se sulla questione oggetto di legittimità costituzionale esiste un ” diritto vivente ” che può fungere da parametro (vale a dire un orientamento giurisprudenziale o dottrinale consolidato che attribuisce un determinato significato alla fattispecie nella sua applicazione pratica).
Nella stessa prospettiva, poi, è necessario fare attenzione al cosiddetto tertium comparationis, ossia una questione del tutto simile a quella specifica che sia stata già affrontata. Bisogna prestare cautela in quanto potrebbe rivelarsi non corretta, dal momento che la pertinenza tra i due casi deve essere, a raffronto, assoluta (recentemente la Corte ha considerato non accostabili, in riferimento ad un medesimo caso concreto, le definizioni legislative di interessi ambientali e di interessi urbanistici).5.
Il corretto approccio – La Corte costituzionale concentra il proprio pronunciamento, abbiamo visto, esclusivamente sulla conformità della singola norma (da applicarsi al caso concreto) rispetto alla lettera della Carta costituzionale, a prescindere dai profili del merito.
Cosa fa parte del diritto costituzionale?
Diritto costituzionale: cos’è – Per trovare una definizione precisa possiamo rifarci alla pagina Wikipedia dedicata al diritto costituzionale, che riporta: Il diritto costituzionale (in inglese: constitutional law) è la branca del diritto pubblico che si occupa, inizialmente, dell’evoluzione e dell’organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo.
Quando nasce il diritto costituzionale?
Origini – Le origini del diritto costituzionale possono già individuarsi nella Magna Charta Libertatum del 1215, ma i canoni che disegnano il costituzionalismo moderno si trovano affermati e concettualizzati, successivamente, nella letteratura politica e giuridica che si afferma, in Inghilterra, con il Bill of Rights del 1689, in Nord-America, con la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 e, in Francia, con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789,
Qual è la legge fondamentale dello Stato italiano?
La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato, sul rispetto della quale si svolge la convivenza civile degli italiani e sul rispetto della quale devono ispirarsi tutte le leggi dello Stato.
Chi può giudicare il Presidente della Repubblica?
La controfirma degli atti presidenziali – Il capo dello Stato, scortato dai corazzieri nelle cerimonie formali, è l’autorità che rende omaggio al Milite Ignoto nelle solennità nazionali. In questa immagine, Giorgio Napolitano dopo l’omaggio reso all’ Altare della Patria il 2 giugno 2012 La Costituzione ( art.89 ) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).
- Come stabilisce l’art.90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento.
- L’assenza di responsabilità, principio che discende dall’irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali e già presente in Italia nello Statuto Albertino (per il quale il Re era persona sacra e inviolabile), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti.
La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all’atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l’atto costituisse un illecito.
La controfirma assume diversi significati a seconda che l’atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai “poteri propri” del presidente e non necessitano della “proposta” di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi).
Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell’atto e quella del ministro ha valore decisionale,
Chi decide i senatori?
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Chi sono i 7 senatori a vita?
Senatori a vita in carica Al 2022 sono in carica sei senatori a vita: il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e altri cinque di nomina presidenziale (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, nominati da Napolitano, e Liliana Segre, nominata da Sergio Mattarella).
Come si chiama il Parlamento italiano?
Camera dei deputati (Italia)
Camera dei deputati | |
---|---|
Tipo | Camera bassa del Parlamento italiano |
Istituito | 1º gennaio 1948 |
Predecessore | Assemblea Costituente |
Presidente | Lorenzo Fontana (Lega) (dal 14 ottobre 2022) |
Qual è il significato di stato costituzionale?
NOZIONE DI STATO COSTITUZIONALE – Lo Stato costituzionale è uno Stato nel quale, l’ordinamento statale, è disciplinato dalla Costituzione, Le funzioni dello Stato sono affidate ad organi distinti tra loro che prendono il nome di organi costituzionali,
Cosa vuol dire repubblica costituzionale?
costituzionale in Vocabolario costituzionale agg. – 1.a. Regolato e determinato da una costituzione politica: governo c,, forma di governo in cui la potestà governativa è attribuita, mediante una ripartizione di funzioni, a più organi, i quali vengono denominati costituzionali o sovrani ; monarchia c,, monarchia che si basa su un governo costituzionale, in contrapp.
- Alla monarchia assoluta b.
- Relativo alla costituzione: carta c.
- Principî, norme c.
- Il dettato costituzionale,
- Diritto c.
- Parte dell’ordinamento giuridico statale che ha per oggetto la costituzione dello stato; anche, scienza giuridica che studia tale settore dell’ordinamento giuridico allo scopo di darne l’esatta interpretazione e applicazione ai casi concreti.
Per Corte c,, v. corte,c. Che è conforme alla costituzione; in questo senso, governo c,, quello che sia formato o operi secondo la costituzione (con sign. più sfumato, nel linguaggio giornalistico, i partiti, o le forze, dell’arco c,: v. arco, n.7 b ); leggi c,, quelle emanate, modificate o soppresse con apposito procedimento, che hanno la stessa efficacia formale della costituzione e possono modificarla mentre le altre non possono derogarvi.2.
In medicina, che è in qualche modo in rapporto con la costituzione individuale: tipo c,, ciascuna delle categorie in cui si possono raggruppare più individui a seconda delle caratteristiche somatiche; malattie c,, gruppo eterogeneo e mal delimitabile di stati morbosi o para-morbosi legati alla costituzione individuale ma non propriamente ereditarî (per es., la visceroptosi e l’abnorme cifosi dorsale nei soggetti spiccatamente longilinei).
◆ Avv. costituzionalménte, in modo conforme alla costituzione, cioè alle norme costituzionali: legge costituzionalmente non corretta ; o per costituzione (in rapporto con il sign.2 dell’agg.): un individuo costituzionalmente sano, o tarato, : costituzionale in Vocabolario
Cosa fa parte del diritto costituzionale?
Diritto costituzionale: cos’è – Per trovare una definizione precisa possiamo rifarci alla pagina Wikipedia dedicata al diritto costituzionale, che riporta: Il diritto costituzionale (in inglese: constitutional law) è la branca del diritto pubblico che si occupa, inizialmente, dell’evoluzione e dell’organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo.
Come capire diritto costituzionale?
Perché andare a vedere gli esami di diritto costituzionale degli altri – Il vero metodo di studio su come studiare diritto costituzionale è quello di focalizzarsi su quelle che sono le domande ricorrenti della commissione esaminatrice. Vai a seguire gli esami, annota le domande per ogni esame e vedrai che così potrai capire come la commissione struttura l’esame.
Il punto non è fare un elenco infinito di domande di diritto costituzionale. Ma di renderti conto che in genere vengono fatte 5 domande e ognuna di quelle domande riguarderà una parte del libro (per esempio l’attività della Corte costituzionale, il Parlamento, ecc.). Così saprai dove focalizzare lo studio.
Ricordati che le domande di diritto costituzionale possono essere infinite, ma gli argomenti più richiesti sono sempre gli stessi. In questo modo saprai come preparare al meglio l’ 80% dell’esame di diritto costituzionale,