Descrizione – Con la legge di stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell’ indebitamento dello Stato, Deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre).
Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all’art.81 c.2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell’arco di un anno solare, Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF).
Dove è contenuto il patto di stabilità interno?
Camera dei deputati Il patto di stabilità interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall’ come successivamente modificato ed integrato dall’articolo 1, commi 428-447, della legge di stabilità per il 2013 (). Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, negli anni dal 2009 al 2012 sono stati assoggettati alle regole del patto le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, ai sensi dell’;le aziende speciali e le istituzioni, ai sensi dell’ ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie;gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell’ finora sostanzialmente esclusi dalla disciplina, in quanto per essi l’applicazione del patto era rinviata a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
Si segnala, infine, che devono considerarsi assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, ai sensi dell’ Tuttavia, le regole di assoggettamento di tali enti al patto devono ancora essere individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, al momento non ancora adottato.
L’obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario – calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, con l’eccezione di alcune voci – espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l’obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita).Nel corso della legislatura i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo sono stati via via rivisti: mentre nella prima parte della legislatura, il saldo obiettivo di ciascun ente è stato rapportato al saldo finanziario raggiunto dall’ente medesimo in un esercizio precedente, a partire dal 2011, con la gli obiettivi del patto sono stati ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio, criterio che ha reso ancor più stringenti ed impegnativi gli obiettivi da raggiungere.In particolare, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo obiettivo viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2007-2009 – così come desunta dai certificati di conto consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni. Gli obiettivi così ottenuti sono però rettificati per neutralizzare il taglio dei trasferimenti erariali determinato dal Con riferimento al computo del saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, si evidenzia che, sia per evitare che i vincoli del patto potessero rallentare gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, sia per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, sono state previste alcune specifiche esclusioni di voci di entrata e di spesa, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto.I saldi obiettivo così calcolati sono dichiaratamente ” transitori “, nelle more dell’applicazione del nuovo meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base delle classi di virtuosità, introdotto a partire dal 2012 dall’ che, come più avanti si illustra, comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. In particolare:
per gli enti che sono collocati nella classe dei virtuosi, è richiesto soltanto il conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero ;per gli enti non virtuosi è prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento – fino ad un limite massimo espressamente indicato – dei coefficienti da applicare alla spesa corrente media del triennio per l’individuazione del proprio saldo obiettivo.
Va, infine, considerato, che il valore definitivo del saldo-obiettivo di ciascun ente locale potrà essere ulteriormente rideterminato nel corso dell’anno qualora l’ente benefici di del patto di stabilità interno (i c.d. Patti di solidarietà fra enti territoriali), le quali, si ricorda, sono state introdotte nell’ordinamento a partire dal 2009 al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti soggetti ai vincoli al patto di stabilità e, al contempo, allentare la compressione sulle spese di investimento degli enti locali, che si è venuta a determinare a causa dei meccanismi di calcolo dei saldi obiettivi in termini di competenza mista e del blocco della leva fiscale imposto alle amministrazioni territoriali dal 2008, che ha, di fatto, annullato la possibilità di intervento sulle entrate ai fini del raggiungimento dei saldi-obiettivo.
- In merito, si segnala che il potere delle regioni e degli enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, è stato ripristinato, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.16 del 2012, a decorrere dall’anno di imposta 2012.
- Per una analisi più dettagliata delle regole del patto, si rinvia alla scheda di approfondimento sulla disciplina del,
: Camera dei deputati
Quante sezioni ha la legge di bilancio?
Legge di Bilancio (LB) – Il bilancio di previsione dello Stato è un atto con forma di legge, predisposto su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, col quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l’esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato e rappresenta il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato.
A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto delle modifiche normative intervenute ( Legge rinforzata n.243 del 2012 e Legge n.163 del 2016 ) viene eliminata la legge di stabilità e contestualmente la legge di bilancio assume natura di legge sostanziale. La legge di bilancio si compone di due sezioni: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, definisce il quadro di riferimento finanziario e contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF); La Sezione II espone, per l’entrata e per la spesa, le unità di voto parlamentare e riporta le variazioni non determinate da innovazioni normative (ad es., rimodulazioni compensative verticali – tra capitoli di spesa – ed orizzontali – su uno stesso capitolo di spesa, nonché rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti).
La manovra di finanza pubblica, ovvero l’insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente, si compone degli interventi previsti dalla legge di bilancio nella Sezione I e nella Sezione II. In particolare, quest’ultima, deve esporre gli stanziamenti complessivi ottenuti dall’integrazione delle due sezioni, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente previsti.
Quando sarà approvato il Def?
Ministero dell’Economia e delle Finanze Il DEF, trasmesso in Parlamento, ha ottenuto il 23 aprile il via libera di Camera e Senato con l’ approvazione della risoluzione di maggioranza.
A cosa serve il DEF?
Questo documento delinea la situazione presente dell’economia di uno stato e definisce gli obiettivi da raggiungere tramite le riforme.
Quando si fa il DEF?
Entro il 10 aprile il Ministro dell’economia presenta alle Camere il Documento di economia e finanza ( DEF ).
Dove è contenuto il patto di stabilità interno?
Camera dei deputati Il patto di stabilità interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall’ come successivamente modificato ed integrato dall’articolo 1, commi 428-447, della legge di stabilità per il 2013 (). Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, negli anni dal 2009 al 2012 sono stati assoggettati alle regole del patto le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, ai sensi dell’;le aziende speciali e le istituzioni, ai sensi dell’ ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie;gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell’ finora sostanzialmente esclusi dalla disciplina, in quanto per essi l’applicazione del patto era rinviata a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
Si segnala, infine, che devono considerarsi assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, ai sensi dell’ Tuttavia, le regole di assoggettamento di tali enti al patto devono ancora essere individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, al momento non ancora adottato.
L’obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario – calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, con l’eccezione di alcune voci – espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l’obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita).Nel corso della legislatura i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo sono stati via via rivisti: mentre nella prima parte della legislatura, il saldo obiettivo di ciascun ente è stato rapportato al saldo finanziario raggiunto dall’ente medesimo in un esercizio precedente, a partire dal 2011, con la gli obiettivi del patto sono stati ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio, criterio che ha reso ancor più stringenti ed impegnativi gli obiettivi da raggiungere.In particolare, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo obiettivo viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2007-2009 – così come desunta dai certificati di conto consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni. Gli obiettivi così ottenuti sono però rettificati per neutralizzare il taglio dei trasferimenti erariali determinato dal Con riferimento al computo del saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, si evidenzia che, sia per evitare che i vincoli del patto potessero rallentare gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, sia per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, sono state previste alcune specifiche esclusioni di voci di entrata e di spesa, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto.I saldi obiettivo così calcolati sono dichiaratamente ” transitori “, nelle more dell’applicazione del nuovo meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base delle classi di virtuosità, introdotto a partire dal 2012 dall’ che, come più avanti si illustra, comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. In particolare:
per gli enti che sono collocati nella classe dei virtuosi, è richiesto soltanto il conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero ;per gli enti non virtuosi è prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento – fino ad un limite massimo espressamente indicato – dei coefficienti da applicare alla spesa corrente media del triennio per l’individuazione del proprio saldo obiettivo.
Va, infine, considerato, che il valore definitivo del saldo-obiettivo di ciascun ente locale potrà essere ulteriormente rideterminato nel corso dell’anno qualora l’ente benefici di del patto di stabilità interno (i c.d. Patti di solidarietà fra enti territoriali), le quali, si ricorda, sono state introdotte nell’ordinamento a partire dal 2009 al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti soggetti ai vincoli al patto di stabilità e, al contempo, allentare la compressione sulle spese di investimento degli enti locali, che si è venuta a determinare a causa dei meccanismi di calcolo dei saldi obiettivi in termini di competenza mista e del blocco della leva fiscale imposto alle amministrazioni territoriali dal 2008, che ha, di fatto, annullato la possibilità di intervento sulle entrate ai fini del raggiungimento dei saldi-obiettivo.
In merito, si segnala che il potere delle regioni e degli enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, è stato ripristinato, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.16 del 2012, a decorrere dall’anno di imposta 2012. Per una analisi più dettagliata delle regole del patto, si rinvia alla scheda di approfondimento sulla disciplina del,
: Camera dei deputati