Cosa Deve Contenere La Legge Delega?
Costanzo Franceschi
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Contenuto della legge delega – La legge delega deve contenere nel suo testo, in base all’art 76 Cost.:
- l’indicazione dell’oggetto definito dell’intervento normativo, deve trattarsi cioè non di generiche materie, ma appunto di specifici oggetti ;
- indicare il termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata;
- i principî (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato), nel rispetto dei quali sono adottati i necessari decreti legislativi.
La legge delega può contenere nel suo testo:
- l’eventuale obbligo per il Governo di adottare i decreti legislativi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (d.lgs.28 agosto 1997, n.281);
- la determinazione della procedura per l’acquisizione del parere vincolante delle Camere sulla conformità dei decreti legislativi adottandi ai principî e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Per le deleghe di durata superiore ai 25 mesi, il parere delle competenti Commissioni parlamentari è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto nella legge delega.
Cos’è un disegno di legge delega?
È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega ).
Che differenza c’è tra legge delega e decreto legislativo?
Con la legge delega il parlamento attribuisce al governo la facoltà di disciplinare, tramite i decreti legislativi, una materia. L’utilizzo sempre più frequente e ampio dello strumento comporta uno slittamento del potere legislativo dal parlamento al governo. Aggiornato mercoledì 17 Aprile 2019
Che cos’è la legge delega sulla disabilità?
Si tratta di una norma con la quale il Parlamento delega il Governo a legiferare su alcuni precisi aspetti e indica gli ambiti, i principi e criteri direttivi a cui l’Esecutivo si deve attenere, nonché i tempi e le modalità per raccogliere i pareri sugli schemi di decreti delegati (solitamente decreti legislativi).
Quali sono le fasi del procedimento di emanazione del decreto legislativo delegato?
DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO Il decreto legislativo un atto del Governo, approvato sulla base di una delega che gli conferita dal Parlamento tramite una apposita legge, detta legge di delegazione. Il governo deve rispettare i limiti contenuti nella delega parlamentare, in caso contrario il suo decreto sar invalido per “eccesso di delega”.
- Il procedimento del decreto legislativo delegato composto da due fasi: l’una dentro le Camere, l’altra entro il Governo.
- LA FASE IN PARLAMENTO Tale fase consiste nell’approvazione della legge di delegazione che una normale legge, per la quale la Costituzione prevede di dover essere approvata in Assemblea.
La legge di delegazione ha un contenuto necessario. Essa deve prevedere:
- la materia oggetto della delega, in quanto il Governo non pu legiferare su quel che vuole;
- il termine di tempo entro il quale il Governo tenuto a far uso della potest legislativa conferitagli;
- i principi e criteri direttivi, ai quali il Governo deve ispirarsi nell’approntare il decreto legislativo.
LA FASE ENTRO IL GOVERNO La seconda fase, entro il Governo, consiste nella deliberazione da parte del Consiglio dei Mnistri del testo legislativo, conformemente a quanto prescritto nella delega. IL decreto emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- DECRETO-LEGGE In linea di principio, il Governo se non ha ottenuto una delega dal Parlamento, non pu esercitare poteri legislativi.
- A questa regola si fa eccezione soltanto nei “casi straordinari di necessit e di urgenza “, quando l’intervento del parlamento tardivo.
- Ove si verificano casi eccezionali il Governo pu intervenire per mezzo di decreti-legge, anche senza aver ottenuto una delega dal Parlamento.
Il decreto- legge entra in vigore immediatamente, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia per evitare abusi, la Costituzione stabilisce che esso perde efficacia sin dall’ inizio se non convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni.
- esecutivi
- organizzativi
- autorizzati
I regolamenti esecutivi sono quelli che vengono adottati per regolare le modalit di esecuzione di una legge. Questi regolamenti rientrano nella competenza del governo, in quanto organo esecutivo. Anche i regolamenti di organizzazione rientrano tra i poteri governativi.
Poich il Governo il vertice dell’organizzazione amministrativa, pu adottare tutte le regole che ritiene opportune per assicurare il buon funzionamento e l’imparzialit degli uffici pubblici. Attraverso i regolamenti autorizzati, il Governo detta norme nei pi svariati settori di interesse pubblico, al di l di quanto gi previsto dalla legge e spesso determinando nuovi diritti e doveri dei cittadini.
esistono tuttavia dei limiti all’uso dei regolamenti autorizzati, derivanti dalla riserve di legge, dall’esistenza di materie che devono essere disciplinate solo da norme di legge e non da altre fonti. RITORNA AL MENU’ RITORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE Ritorna a ” Struttura e poteri del Governo” Uscita
Come si scrive disegno di legge?
Con disegno di legge ( ddl ), o anche proposta – o progetto – di legge (pdl), nel diritto, si intende un testo con cui si progetta l’emanazione di un atto normativo di rango primario.
Quando entra in vigore la legge delega?
Glossario – Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.
Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Chi emana i decreti legislativi delegati?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d. lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall’organo costituzionale che ha il potere esecutivo ( Governo ) per delega espressa e formale dell’organo costituzionale che ha il potere legislativo ( Parlamento ).
Come si fa una legge?
Camera dei deputati La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per primala trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica ( gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati :
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa, Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);L’esame da parte della Commissione in sede redigente, In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
- La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.
Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto. Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate.
Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette ) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.
Quali sono i documenti fondamentali che accompagnano il processo di integrazione degli alunni con disabilità?
Su tutte, rimangono norme primarie di riferimento la legge n.104 del 19924 sulla disabilità, la legge n.170 del 20105 e successive integrazioni per gli alunni con disturbi Specifici di apprendimento (dSa) e la legge n.53 del 20036 sul tema della personalizzazione.
Perché è importante la legge 107 del 2010?
Si stima che in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito siano 189 mila. Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito La Lega del Filo d’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti accendono i riflettori sulla Legge 107/2010, che riconosce la sordocecità come disabilità unica,
Secondo le due associazioni, sebbene in Italia siano state riconosciute sia la sordocecità, che la Lis e la Lis Tattile, alcune incongruenze nel testo tagliano fuori molte persone che potrebbero essere riconosciute sordocieche, appunto, CHI SONO LE PERSONE SORDOCIECHE In Italia la definizione di persona sordocieca ha a che fare con le minorazioni della persona ma anche alla età della loro insorgenza.
Si definisce infatti sordocieca una persone che, oltre alla minorazione visiva (che può essere insorta durante tutto l’arco della vita) abbia anche una disabilità uditiva, purchè quest’ultima sia congenita o, se acquisita, insorga durante l’età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato,
Ne deriva che non sono considerate sordocieche le persone che, pur non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, o coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti da sordocecità in età successiva ai dodici anni. Questi paletti lasciando quindi in un limbo normativo, e di conseguenza di diritti, moltissime persone che nel nostro paese aspettano un riconoscimento della loro condizione.
A denunciarlo, a pochi giorni dalla IV Giornata Nazionale delle persone sordocieche celebratasi il 27 giugno, la Lega del Filo d’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. SODOCIECITÀ E DISABILITÀ PLURIME La Legge 107/2010, riconosce la sordocecità come disabilità specifica unica (in precedenza si riferiva alla sommatoria delle due minorazioni, ndr), anche se le persone sordocieche spesso sperimentano ulteriori disabilità, anche gravi,
- Secondo uno studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, si stima che in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito siano 189 mila,
- Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito.
Più del 55% dei disabili sensoriali sperimenta importanti restrizioni alla propria autonomia non potendo uscire di casa a causa di altre forme di disabilità che si sommano a quelle di vista e udito: la metà circa delle persone sordocieche (il 51,7% del totale) presenta anche una disabilità motoria,
Per 4 disabili su 10, invece, si riscontrano danni permanenti legati ad insufficienza mentale, mentre disturbi del comportamento e malattie mentali riguardano quasi un terzo dei sordociechi (il 32,5% dei casi). LA LEGGE 107/2010 Come detto, grazie alla Legge 107/2010, stesa sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, la sordocecità è stata riconosciuta come disabilità specifica unica.
Eppure, ricordano Lega del Filo d’oro e UICI, oggi appare inadeguata al fine di una tutela giuridica collettiva che includa tutte le persone con disabilità aggiuntive, È dunque, sempre secondo Lega del Filo d’Oro e UICI, necessario e urgente renderla più attuale, adattandola a un contesto sociale in evoluzione in cui i moderni strumenti di comunicazione e di conoscenza devono garantire un processo inclusivo, dando la possibilità a tutte le persone sordocieche di realizzare sé stesse e di accedere al mondo del lavoro.
Cosa prevede la legge 68 del 1999?
Legge 12 marzo 1999, n.68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U.n.68 del 23 marzo 1999, s.o.n.57) come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 Capo I – DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art.1. (Collocamento dei disabili) 1.
La presente legge ha come finalit la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in et lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacit lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidit civile in conformit alla tabella indicativa delle percentuali di invalidit per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della sanit sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanit; nonch alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n.222; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidit superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R.23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.2.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecit assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordit dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.3.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.778, 5 marzo 1965, n.155, 11 aprile 1967, n.231, 3 giugno 1971, n.397, e 29 marzo 1985, n.113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n.270.
Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altres ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n.308.4. L’accertamento delle condizioni di disabilit di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1.
- Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalit per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.5.
- In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R.30 giugno 1965, n.1124, per la valutazione e la verifica della residua capacit lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilit ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.6.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilit che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R.23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.7.
- I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilit. Art.2.
- Collocamento mirato) 1.
- Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilit nelle loro capacit lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art.3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano pi di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.2.
(abrogato dal decreto legislativo n.151 del 2015) 3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidariet sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
(comma cos modificato dal decreto legislativo n.151 del 2015) 4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili previsto nei soli servizi amministrativi.5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attivit lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilit disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.6.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.686, e successive modificazioni, nonch della legge 29 marzo 1985, n.113, e della legge 11 gennaio 1994, n.29.
Art.4. (Criteri di computo della quota di riserva) 1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attivit da svolgersi all’estero per la durata di tale attivit, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni.
Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n.108.
- Comma cos modificato dall’art.4, comma 27, lettera a), legge n.92 del 2012) 2.
- Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unit.3.
- I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalit di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantit di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18, atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformit alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
(comma cos modificato dall’art.9, comma 5, legge n.221 del 2012) 3-bis. I lavoratori, gi disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacit lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, o con disabilit intellettiva e psichica, con riduzione della capacit lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.4.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacit lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del pi favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attivit compatibili con le residue capacit lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.5.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 del d.P.R.25 ottobre 1981, n.738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivit presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del d.P.R.24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilit, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purch in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n.845, nonch ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Ai fini del finanziamento delle attivit di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con d.P.R.30 giugno 1965, n.1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilit previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n.248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.
Art.5, (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attivit svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.
- Il predetto decreto determina altres la misura della eventuale riduzione.2.
- I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.
Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
- Sono altres esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarit dell’attivit di trasporto.
- Comma modificato dall’art.1, comma 53, legge n.247 del 2007, poi dall’art.6, comma 2-ter, legge n.106 del 2011, poi dall’art.4, comma 27, lettera b), legge n.92 del 2012) 3.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivit, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unit non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.3-bis.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilit non occupato.4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altres le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalit di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonch i criteri e le modalit per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.5.
- In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta pu essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
- La riscossione disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.6.
- Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.7.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalit relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.8.
- Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale.
- Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unit produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 possono assumere in una unit produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unit produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
(comma cos sostituito dall’art.9, comma 1, legge n.148 del 2011) 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolt di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unit produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unit produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
- Commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, introdotti dall’art.9, comma 1, legge n.148 del 2011) 8-ter.
- I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unit produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unit produttive della medesima regione.
I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolt trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.8-quinquies.
Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalit per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivit di controllo.
(comma aggiunto dall’art.4, comma 27, lettera c), legge n.92 del 2012) Capo II – SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Art.6. (Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al d.lgs.n.469 del 1997) 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonch all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.
- I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonch il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.
- Comma cos modificato dall’art.4, comma 27, lettera d), legge n.92 del 2012) 2.
All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ” maggiormente rappresentative ” sono sostituite dalle seguenti: ” comparativamente pi rappresentative “; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ” Nell’ambito di tale organismo previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilit, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacit lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilit.
- Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 “.
- Capo III – AVVIAMENTO AL LAVORO Art.7.
- Modalit delle assunzioni obbligatorie) 1.
- Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11.
La richiesta nominativa pu essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilit iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalit concordate dagli uffici con il datore di lavoro.1-bis.
Nel caso di mancata assunzione secondo le modalit di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilit e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformit a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.3.
- La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. Art.8.
- Elenchi e graduatorie) 1.
- Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacit lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale pu, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto.
Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacit lavorative, le abilit, le competenze e le inclinazioni, nonch la natura e il grado della disabilit e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilit, con compiti di valutazione delle capacit lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilit.
Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gi previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennit, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.2.
- Presso gli uffici competenti istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
- Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacit lavorativa.3.
Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni.4. Le regioni definiscono le modalit di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.5.
- I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda. Art.9.
- Richieste di avviamento) 1.
- I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.2.
(comma abrogato) 3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11.
- I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.5.
- Comma abrogato) 6.
- I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonch i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1.
Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitariet e l’omogeneit del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonch la periodicit e le modalit di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata.
I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.
(comma sostituito dall’articolo 40, comma 4, legge n.133 del 2008, poi cos modificato dall’articolo 6, comma 5, legge n.99 del 2009) 6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonch di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.
I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge.
Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonch a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
- Gli uffici competenti comunicano altres le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati.
- L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13.
L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilit erogate sulla base di disposizioni regionali, nonch ai sensi dell’articolo 14.
Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonch all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, mediante l’utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro pu fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.8.
Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorit giudiziaria. Art.10. (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) 1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.2.
Il datore di lavoro non pu chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile pu chiedere che venga accertata la compatibilit delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro pu chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attivit lavorativa, o tale incompatibilit sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilit persista.
Durante tale periodo il lavoratore pu essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge.
- La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
- Il rapporto di lavoro pu essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilit di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.4.
Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.5.
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.6.
- La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennit di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilit dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV – CONVENZIONI E INCENTIVI Art.11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.2.
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalit delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalit che possono essere convenute vi sono anche la facolt della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalit formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova pi ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purch l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.3.
La convenzione pu essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolt di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.5.
Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonch con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.6.
L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, pu proporre l’adozione di deroghe ai limiti di et e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451.
- Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.7.
- Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalit del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivit di sorveglianza e controllo.
Art.12. ( Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalit formative) (articolo cos sostituito dall’articolo 1, comma 37, legge n.247 del 2007) 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonch con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare pi di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero pi del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa pi di 50 dipendenti.2.
La convenzione subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) computabilit ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non pu eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.3.
- Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.4.
- Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art.12-bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo) (articolo introdotto dall’articolo 1, comma 37, legge n.247 del 2007) 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolt di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.2. La stipula della convenzione ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all’unit pi vicina.3.
Decreto Legge e Decreto Legislativo, spiegati in modo Semplice e Divertente
Requisiti per la stipula della convenzione sono: a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; b) durata non inferiore a tre anni; c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualit e per ogni unit di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonch dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.
Consentito il conferimento di pi commesse di lavoro; d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni; c) essere dotati di locali idonei; d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.5.
Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, pu: a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, in tal caso il datore di lavoro potr accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilit ivi previste.6.
La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attivit di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalit e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
- Art.13. (Incentivi alle assunzioni) (articolo cos sostituito dall’articolo 1, comma 37, legge n.247 del 2007) 1.
- Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacit lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R.23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacit lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).1-bis.
L’incentivo di cui al comma 1 altres concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilit intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacit lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.1-ter.
- L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
- La domanda per la fruizione dell’incentivo trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilit di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo.
- Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo.
- In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo di cui al presente articolo riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
- L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
- L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie gi disponibili a legislazione vigente.2.
(abrogato) 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalit di cui al comma 1-ter.4.
Per le finalit di cui al presente articolo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilit da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.4-bis.
- Per le finalit di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo altres alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale.
Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalit definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma introdotto dall’art.8 della legge n.128 del 2019) 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis.
Con il medesimo decreto stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalit di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.6.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.7.
Il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.8. (abrogato) 9. (abrogato) 10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art.14. (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.2. Le modalit di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.3.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonch il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.4.
Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge non versati al Fondo di cui all’articolo 13, che svolgano attivit rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacit lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilit, nonch per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalit della presente legge.
Capo V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.15. (Sanzioni) 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.2.
- Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.3.
- Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.4.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.5.
Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Art.16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi.
A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalit di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parit con gli altri.2. I disabili che abbiano conseguito le idoneit nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Comma cos modificato dall’articolo 25, comma 9-bis, legge n.114 del 2014) 3. Salvi i requisiti di idoneit specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. Art.17. (Obbligo di certificazione) 1.
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione.
- Comma cos modificato dall’articolo 40, comma 5, legge n.133 del 2008) Art.18.
- Disposizioni transitorie e finali) 1.
- I soggetti gi assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unit da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.2.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidit riportata per tali cause, nonch dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.763, attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano pi di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
- La predetta quota pari ad un’unit per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
- Le assunzioni sono effettuate con le modalit di cui all’articolo 7, comma 1.
- Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.3.
- Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessit di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2.
Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6. Art.19. (Regioni a statuto speciale e province autonome).1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Art.20. (Regolamento di esecuzione).1.
- Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni (parole soppresse in seguito a Corte Costituzionale, sentenza 30 marzo 2001, n.84) si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art.21. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art.22. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni; b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.466; c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.763; d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79; e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638; f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.302.
Art.23. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.2.
Quando una legge è efficace?
Entrata in vigore della legge – Entrata in vigore della legge (d. cost.) Una legge dello Stato acquista efficacia, normalmente, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale : il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di (— ) è denominato vacatio legis,
Quanti sono i decreti delegati?
I provvedimenti delegati sulla scuola (anche chiamati decreti delegati sulla scuola) sono una raccolta di sei atti normativi emanati in Italia tra il luglio1973 ed il maggio 1974.
Come si scrive un decreto legislativo?
Come si abbreviano “Decreto Legge” e “Decreto legislativo”? Di solito si abbreviano D.L. e D.Lgs., ma non esiste una normativa nazionale o centralizzata per le abbreviazioni nell’àmbito del linguaggio amministrativo. Per ragioni di trasparenza e chiarezza, sarebbe utile non ricorrere alle abbreviazioni.
Chi firma la legge?
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Qual è la differenza tra decreto e legge?
Differenza tra decreto legge e legislativo e legge – Quanto spiegato fino a qui permette di chiarire quale sia la differenza tra i decreti legge e legislativi rispetto alla legge cosiddetta ordinaria. Come abbiamo visto sia il decreto legge che il decreto legislativo costituiscono espressione del potere “legislativo” concesso al Governo in casi particolari; solo “In casi particolari “, in quanto la regola è che il titolare del potere legislativo sia il parlamento e solo eccezionalmente (nelle ipotesi e con i limiti che abbiamo ampiamenti visto sopra) questo potere possa essere delegato al Governo (il Governo infatti, per sua natura è titolare di un altro potere: quello amministrativo).
Chi scrive la legge?
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ci significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il cos detto iter ) si articola perci in fasi successive:
la presentazione del progetto (iniziativa legislativa) l’approvazione della Camera a cui stato presentato per prima la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finch non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione ( la cos detta navette ) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che pu rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Iniziativa legislativa Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o pi articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.
Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge, Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge, I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all’Assemblea, stampati e distribuiti nel pi breve tempo possibile.
Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto. L’esame e l’approvazione della Camera Il procedimento ordinario si articola in due fasi:
esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ci viene detta Commissione in sede referente ); discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.
Nella sua attivit istruttoria, la Commissione pu stabilire di trattare insieme due o pi progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo all’Assemblea. A tal fine pu scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o pu procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.
Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera.
Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza,
- La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.
- La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall’intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi.
Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovr essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.
il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa ) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione: essa provvede insieme all’esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalit previste per l’Aula; il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.
Esame dei progetti approvati dal Senato Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell’altro ramo del Parlamento sar perci stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguir tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa.
- Se per si tratta di un progetto gi approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perch il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarder le sole parti modificate.
- Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.
La promulgazione e la pubblicazione La promulgazione l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge.
Ma il Presidente della Repubblica pu rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge pubblicata.
La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chi deve firmare la delega?
La forma della delega La delega non soggiace a particolari requisiti di forma: l’importante è che sia conferita per iscritto e che contenga la data e la firma autografa del delegante.
Quanto dura la delega?
La delega ha carattere generale, una validità di due anni, può essere revocata in qualsiasi momento e consente all’intermediario delegato di gestire la tua situazione.
Chi presenta un disegno di legge?
Camera dei deputati La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per primala trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica ( gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati :
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa, Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);L’esame da parte della Commissione in sede redigente, In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.
Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto. Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate.
Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette ) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.
Chi ha il potere di presentare disegni di legge?
Iniziativa parlamentare – L’iniziativa parlamentare, disciplinata dall’art.71 della Costituzione, è quella che ” appartiene a ciascun membro delle Camere “. Titolare, quindi, dell’iniziativa è ciascun membro del Parlamento (o a ciascun gruppo), il quale per una norma consuetudinaria ben consolidata, può presentare il progetto di legge solo al proprio ramo del Parlamento.