Istituto Statale Comprensivo

Suggerimenti | Consigli | Recensioni

Cosa Dice La Legge 241 90?

Cosa Dice La Legge 241 90
L’accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

  • La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata,
  • Chi dall’esercizio dell’accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre,
  • I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

Quali sono le 4 fasi del procedimento amministrativo?

Fase Iniziativa. Fase istruttoria. Fase decisoria. Fase integrativa dell’efficacia (eventuale)

Quale obbligo prevede l’art 7 legge n 241 1990?

La comunicazione di avvio del procedimento – All’interno del Corpus Iuris Publici, il cuore pulsante del modello partecipativo è rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento, Fin dal principio, balza agli occhi la correlazione con i principi di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell’ottica di consentire al cittadino la “piena visione e verificabilità” dell’operato del potere pubblico, nel corso del suo svolgimento e fin dalla sua nascita.

Posta questa premessa, prima e indispensabile considerazione è quella concernente la portata generale del canone in questione, ragion per cui, l’art.7 della legge 241/1990, che sancisce a piene lettere in capo all’autorità agente l’obbligo di comunicare l’avvio dell’ iter procedimentale (salvo la sussistenza di impedimenti), costituisce un principio generale dell’ordinamento che porta a considerare in modo eccezionale e dunque tassativo, le specifiche ipotesi di esclusione dal suddetto obbligo.

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e coloro che per legge debbono intervenirvi, nonché e specialmente i soggetti diversi dai diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa scaturire un pregiudizio dal provvedimento stesso.

Per quanto riguarda le modalità della comunicazione, la legge prevede che questa debba essere fatta mediante comunicazione personale dell’amministrazione, oppure con altre forme di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione stessa, nel caso in cui per l’elevato numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.

Circa il contenuto, si prevede che la comunicazione debba racchiudere l’indicazione dell’amministrazione competente, la previsione dell’oggetto del procedimento promosso, specificando l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, insieme all’indicazione della data entro la quale, dovrà concludersi il procedimento, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione.

Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la comunicazione dovrà contenere l’indicazione della data di presentazione della relativa istanza e dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. I soggetti che costituiscono i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e gli altri intervenuti ai sensi dell’art.9, possono “prendere visione degli atti del procedimento” e “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.” Ne consegue che, l’art.10 trova la sua base indispensabile nella comunicazione di avvio che, se manca, può precludere all’interessato la partecipazione, salvo che lo stesso ne giunga a conoscenza in modi diversi.

Autorevole dottrina, ha messo in luce la sussistenza di “due anime” della legge sul procedimento in generale e dell’obbligo di comunicazione in particolare, che tendono l’una alla semplificazione ed accelerazione del procedimento e l’altra all’assicurazione della massima trasparenza e partecipazione.

Il riferimento è nel primo caso agli strumenti di semplificazione amministrativa, nel secondo caso alle previsioni volte a garantire la partecipazione attraverso la previsione, a titolo esemplificativo, dell’obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo o dell’analizzando obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Quel che è stato osservato, è che la disciplina diretta a consolidare le garanzie partecipative del cittadino, comporterebbe un aggravio dei tempi e del procedimento stesso. La vicenda non è ignota alla giurisprudenza amministrativa, la quale ha, allo stesso modo, ritenuto esigenza imprescindibile l’identificazione di un equilibrio tra le garanzie di partecipazione democratica e l’efficace celerità dell’azione amministrativa.

Cosa disciplina l’art 3 L 241 1990?

3 (Motivazione del provvedimento) 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l ‘organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.

Chi ha diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo la L 241 90?

22 della legge 241 / 90 ) ”al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi ”.

Chi dà avvio al procedimento amministrativo?

Comunicazione di avvio del procedimento – La comunicazione di avvio del procedimento si pone nella fase dell’iniziativa. Consiste nell’obbligo, disciplinato dall’ articolo 7 della L.241 del 1990, di dare comunicazione dell’avvio del procedimento, attraverso l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.” La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta il principio di carattere generale, tuttavia, in alcuni casi, tra cui il caso di urgenza, la Pubblica Amministrazione è esonerata dall’applicazione degli artt.7 e ss L.241 del 1990 (cfr.

Cons. Stato, Sez. III, 19 novembre 2018, n.6542). L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati ai sensi dell’ articolo 8 della L.241 del 1990 “a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e a persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previstidall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti”.

Qual è la differenza tra atti amministrativi e provvedimenti amministrativi?

L’atto amministrativo e il provvedimento amministrativo: osservazioni generali

  • Tradizionalmente l’ atto amministrativo è definito come qualsiasi manifestazione di volontà, giudizio o conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrazione.
  • Nell’ambito degli atti amministrativi riveste però peculiare importanza il provvedimento, atto con cui si chiude il procedimento amministrativo.
  • Il provvedimento è emanato dall’organo competente; ove esso sia collegiale si parla frequentemente di atto collegiale il quale, partecipa degli stessi caratteri del provvedimento emanato da organo monocratico e se ne differenzia, sostanzialmente, soltanto perché è preceduto da un procedimento più complesso, in cui gli interessi rilevanti sono rappresentati non già attraverso la partecipazione al procedimento, ma introdotti dai componenti il collegio all’atto della decisione.

Gli atti amministrativi diversi dai provvedimenti, quali pareri, proposte, valutazioni tecniche, non sono suscettibili di incidere su situazioni giuridiche di terzi, riconosciute dall’ordinamento protette in primo luogo nei confronti dell’amministrazione.

Tali atti hanno funzione strumentale e accessoria rispetto ai provvedimenti. Va altresì aggiunto che la p.a pone in essere dei comportamenti giuridicamente rilevanti che non sono atti amministrativi in senso proprio, atteso che in essi non si ravvisano manifestazioni, dichiarazioni o pronunce di volontà, di desiderioe di rappresentazione: si tratta in particolare di operazioni materiali e misure di partecipazione volte a portare atti nella sfera di conoscibilità dei terzi.

Posto che il provvedimento ripete i medesimi caratteri del potere, esso è tipico e nominato, e promana da un’autorità pubblica (la nozione di pubblica amministrazione comprende anche l’attività posta in essere da soggetti privati che esercitano in vario modo funzioni pubbliche nell’ambito di un rapporto con la p.a.).

Il provvedimento è composto da una intestazione, nella quale è indicata l’autorità emanante, da un preambolo, in cui sono enunciate le circostanze di fatto e quelle di diritto, delineando così il quadro normativo e fattuale nel cui contesto l’atto è emanato, dalla motivazione, la quale indica le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del provvedere ; talora essa non si distingue dal preambolo, e dal dispositivo, il quale rappresenta la parte precettiva del provvedimento e contiene la concreta statuizione posta in essere dall’amministrazione.

il provvedimento è poi datato e sottoscritto, indicando anche il luogo della sua emanazione. Si applicano comunque agli atti amministrativi alcune tra le norme poste dal codice civile, per l’interpretazione del contratto: es. l’art.1362, 1363, 1364, ecc.

  1. Il provvedimento è un atto di disposizione in ordine all’interesse pubblico che l’amministrazione deve perseguire e che si correla con l’incisione di altrui situazioni soggettive.
  2. L’ autoritatività è una connotazione del potere rivolto alla cura degli interessi pubblici e preordinato alla produzione di effetti giuridici in capo ai terzi ed è propria di ogni provvedimento amministrativo con cui tale potere si esercita, indipendentemente dalla natura favorevole o sfavorevole degli effetti: così intesa essa ricorre pure nelle ipotesi in cui la produzione dell’effetto sia subordinata ad un consenso del destinatario dell’atto.
  3. Unilateralità, tipicità e nominatività del potere
  4. Il provvedimento è sempre caratterizzato dal perseguimento unilaterale di interessi pubblici e dalla produzione unilaterale di vicende giuridiche sul piano dell’ordinamento generale in ordine a situazioni giuridiche dei privati.
  5. La tipicità del provvedimento, diretta espressione del principio di legalità, pare dunque in primo luogo correlata agli effetti di modificazione delle situazioni giuridiche soggettive dei terzi.

La p.a., per conseguire gli effetti tipici, può inoltre ricorrere soltanto agli schemi individuati in generale dalla legge. E’ questo il c.d. principio di nominatività, il quale sembra dover essere riferito al provvedimento e al potere. La distinzione tra nominatività e tipicità non è stata approfondita dalla dottrina e spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi, in quanto il tipo di effetto è legato strettamente al profilo funzionale del potere e dell’atto, e cioè alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, richiedendo la predefinizione dei limiti mediante la quale detta prevalenza si manifesta.

L’ordinamento generale appresta in ogni caso due tipi di limiti a garanzia dei privati: da un lato la predefinizione dei tipi di vicende giuridiche che possono essere prodotte dall’amministrazione ( tipicità) dall’altro la predeterminazione degli elementi del potere che possa essere esercitato per conseguire quegli effetti (nominatività).

Gli atti amministrativi non provvedimentali presentano talora un certo tasso di atipicità. Dubbi sorgono in dottrina in merito alla natura giuridica degli atti di natura non autoritativa di cui al c.1-bis della l.241/90, secondo alcuni di indole privatistica, secondo altri consensuali.

Quando si applica la legge 241 90?

Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Quando l’atto amministrativo è nullo?

Cass. civ.n.5097/2018 Con l’art.21 septies, L.7 agosto 1990, n.241 il legislatore, nell’introdurre in via generale la categoria normativa della nullit del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d.

  • Carenza in astratto del potere”, cio l’assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ci facendo implicitamente rientrare nell’area della annullabilit i casi della c.d.
  • Carenza del potere in concreto”, ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge.

Per contro, quando mancano, nel caso concreto, i requisiti fissati dalle norme per l’esercizio del potere formalmente attribuito alla Pubblica Amministrazione, ricorre una violazione di legge che mette in discussione la legittimit dell’atto e il corretto esercizio del potere amministrativo.

  1. Le controversie aventi ad oggetto la notifica del vincolo archeologico e la sua trascrizione, in quanto relative all’esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue modalit di esplicazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cons.
  2. Stato n.620/2018 In caso di presentazione dinanzi al giudice dell’ottemperanza di una duplice domanda di esecuzione del giudicato e di impugnazione per vizi di legittimit dell’atto di riedizione del potere adottato in seguito alla originaria sentenza di annullamento: nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone cos la nullit, a tale dichiarazione non potr che seguire la improcedibilit per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda; viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullit, il giudice dovr disporre la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art.32, comma 2, primo periodo, c.p.a, sussistendone i presupposti.

Cons. Stato n.28/2018 Il potere dell’amministrazione preposta a tutela di un interesse sensibile quale quello paesaggistico resta imbrigliato all’interno del modulo della conferenza di servizi, potendo essere esercitato solo in seno alla stessa, sicch quest’ultima non pu mettere nel nulla il provvedimento, sia pure illegittimo, conclusivo della conferenza.

Ci a patto che il potere dell’amministrazione si consumi fisiologicamente all’interno del detto modulo procedimentale. Nel caso in cui, invece, il dissenso ivi manifestato non venga superato secondo i meccanismi all’uopo previsti dal legislatore di remissione ad una pi alta istanza della fattispecie, l’atto autorizzatorio nullo per difetto assoluto di attribuzione nel caso di superamento del dissenso al di fuori dei meccanismi previsti dal citato art.14-quater, e per difetto dell’elemento essenziale dell’assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza di servizi.

Cons. Stato n.2337/2017 L’ordine di demolizione di un immobile abusivo colpito da un sequestro penale deve essere ritenuto affetto dal vizio di nullit, ai sensi dell’ art.21 septies L.n.241 del 1990 (in relazione agli artt.1346 e 1418 c.c.), e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilit giuridica dell’oggetto del comando.

Cons. Stato n.105/2017 Gli elementi essenziali di cui all’art.21 septies L.n.241 del 1990 sono elementi intrinseci del provvedimento di cui si lamenta la nullit, la mancanza dei quali incide sulla stessa possibilit di ritenere completamente perfezionata una fattispecie di provvedimento amministrativo.

Si tratta, quindi, di un difetto strutturale intrinseco dello stesso provvedimento, che deriva da carenze sue proprie (e non da mancanze esterne). Cons. Stato n.45/2017 Il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullit del provvedimento amministrativo, evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione assume di esercitare un potere che in realt nessuna norma attribuisce.

Cass. civ.n.19682/2016 Integra nullit del provvedimento amministrativo il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la cosiddetta carenza in astratto del potere, cio l’assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo. Il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dall’art.21 septies della legge n.241 del 1990, configurabile, in particolare, solo in casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall’autorit amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore.

Cons. Stato n.3133/2016 Ai sensi dell’art.21 septies L.7 agosto 1990 n.241, nullo l’atto amministrativo adottato in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un’ordinanza cautelare del giudice, ancorch non pi soggetta a gravame. Cons. Stato n.5671/2014 La nullit dell’atto amministrativo inficia radicalmente l’atto stesso e per questo, accanto ad un azione di accertamento sottoposta a regime decadenziale dilatato, il codice del processo ha previsto che la nullit dell’atto possa sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Tale previsione normativa non pu avere altro significato che l’attribuzione al giudice, analogamente a quanto previsto per le nullit civilistiche, di un potere di rilievo ufficioso a presidio di un interesse generale all’eliminazione dall’ordinamento di fattispecie pubblicistiche radicalmente in contrasto con lo stesso; con le ovvie conseguenze anche in tema di rispetto del termine per la proposizione dell’azione.

– La nullit dell’atto amministrativo per difetto di attribuzione va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di c.d. carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca all’Amministrazione il potere in fatto esercitato, vicenda, questa, assolutamente residuale, tanto da aver condotto all’affermazione che, ricostruito in questi termini, il difetto assoluto di attribuzione rappresenta, in definitiva, un caso di scuola.

Cons. Stato n.2713/2014 La nullit del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, prevista dall’art.21 septies L.7 agosto 1990 n.241, va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di c.d. carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca all’Amministrazione il potere in fatto esercitato.

Cons. Stato n.5786/2013 L’istituto della carenza di potere in concreto – configurato come ulteriore ipotesi di vizio conoscibile dal giudice ordinario, in tutti i casi di atto amministrativo emanato in difetto di suoi presupposti essenziali – non pu trovare pi riconoscimento dopo la generale codificazione dei vizi di nullit dell’atto amministrativo ad opera del dell’art.21 septies L.7 agosto 1990 n.241, tra i quali stato compreso il difetto assoluto di attribuzione, tenendo presente che tale disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo ha sortito l’effetto di ricondurre nell’alveo dei vizi di annullabilit tutte le ipotesi tradizionalmente ascritte alla carenza di potere in concreto, confinando in quella testualmente prevista di difetto assoluto di attribuzione i casi di mancanza della norma fondante il potere esercitato.

  1. Cons. Stato n.2/2013 La conversione dell’azione ex art.32, comma 2, primo periodo, c.p.a.
  2. Pu essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa, perch solo questo giudice, per effetto degli artt.21 septies L.7 agosto 1990, n.241 e 114, comma 4, lett.
  3. B), c.p.a., competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall’amministrazione per l’adeguamento dell’attivit amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l’accertamento della nullit di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque della pi grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti.

Cons. Stato n.6507/2012 Nel campo del diritto amministrativo, mentre l’annullabilit dei provvedimenti amministrativi invalidi costituisce la regola generale, la nullit costituisce una forma speciale di invalidit che si ha nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (art.21 septies della legge 7 agosto 1990, n.241), quali la mancanza degli elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, violazione ed elusione del giudicato ed in tutti gli altri casi di cc.dd.

  • Nullit testuali. Cons.
  • Stato n.4789/2012 Solo l’assenza degli elementi essenziali determina la nullit dell’atto amministrativo, accertabile anche dal giudice amministrativo; non pu pertanto essere dichiarata la nullit di un atto nel caso si sia in presenza di un formale atto pubblico, nel quale non manchi alcun elemento essenziale e la cui veridicit sia assistita da fede privilegiata.

Cons. Stato n.5843/2011 L’ipotesi della nullit del provvedimento amministrativo ex art.21-septies L.241/1990, per “difetto assoluto di attribuzione”, sussiste in presenza di una carenza di potere c.d. in astratto, nella quale si ha violazione della norma attributiva del potere, mentre il provvedimento solo annullabile in caso di carenza di potere in concreto, nella quale non si viola la norma attributiva del potere, che esiste, ma solo delle norme che ne limitano l’esercizio e lo condizionano.

Cons. Stato n.3129/2010 Ai sensi dell’art.21-septies, L.7 agosto 1990 n.241 deve ritenersi nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che viziato da difetto assoluto di attribuzione, che stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonch negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Cons. Stato n.1331/2010 nullo l’ordine di sgomberare il locale di propriet del Comune, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato.

  1. Ci in quanto la volont del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art.54 D.Lgs.n.267 del 2000, in contrasto con l’art.823 c.c.
  2. Che ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico.

Di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall’art.21-septies L.n.241 del 1990. Cons. Stato n.1247/2010 L’art.21-septies, L.n.241 del 1990, pur individuando i casi di nullit del provvedimento amministrativo, non indica se sulla nullit abbia giurisdizione il giudice ordinario o quello amministrativo, salvo quanto alla nullit per violazione o elusione del giudicato, che viene espressamente intestata al giudice amministrativo.

Si applicano, pertanto, gli ordinari criteri di riparto di giurisdizione, per cui: a) in caso di giurisdizione generale di legittimit, il giudice amministrativo conosce solo dell’illegittimit del provvedimento, mentre la nullit attribuita al giudice ordinario secondo il consueto criterio carenza di potere – nullit – giudice ordinario, cattivo uso del potere – annullabilit – giudice amministrativo; b) in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, questo conosce sia dell’illegittimit che della nullit del provvedimento.

See also:  Cosa Legge Il Lettore Green Pass?

Cons. Stato n.9296/2009 Il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall’art.21-septies, L.7 agosto 1990 n.241, ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalit dell’Amministrazione nella rinnovazione della propria attivit, ma anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalit in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimit gi definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluente agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi gi denunciati sia dovuta a consapevole volont di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti.

Cons. Stato n.6703/2009 In tema di vendita di immobili vincolati la mancata comunicazione al Comune non pu costituire motivo di nullit del silenzio, in quanto tale vizio non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.21-septies L.n.241/1990 o in altri casi di nullit testuale previsti dal legislatore; anche sotto il profilo della nullit strutturale non pu certo ritenersi che il mancato svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del Comune) possa determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di un elemento essenziale dell’atto (o meglio, del silenzio).

Cass. civ.n.21744/2009 In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilit di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.

conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche “in melius”, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perch viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art.21-septies L.7 agosto 1990 n.241, dovendosi escludere che la p.a.

possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva. Cass. civ.n.13896/2009 La domanda, da identificarsi sulla base del criterio del “petitum sostanziale”, diretta a far valere la nullit degli atti amministrativi impugnati, in quanto elusivi di una precedente sentenza del g.a., passata in giudicato, devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell’art.21-septies L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dalla L.11 febbraio 2005 n.15.

Cons. Stato n.4522/2008 In mancanza di una precisa indicazione nell’art.21-septies, L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dalla L.11 febbraio 2005 n.15, degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza comporta la nullit dello stesso, per la loro identificazione necessario fare riferimento alle nozioni di derivazione civilistica.

Cons. Stato n.2623/2008 Escluso che il vizio del contrasto con il diritto comunitario possa essere qualificato in termini di nullit, in ragione del fatto che l’entrata in vigore dell’art.21-septies, L.n.241 del 1990, introdotto dalla L.n.15 del 2005, ha codificato le ipotesi di nullit del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all’interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario.

Del resto, anche la Corte di Giustizia ha ritenuto la compatibilit di un regime di impugnazione con termini di decadenza con la disciplina comunitaria, affermando che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettivit della tutela, in quanto costituisce l’applicazione del principio della certezza del diritto.

Cons. Stato n.890/2008 La nullit dell’atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell’amministrazione, ma anche nelle altre ipotesi previste dall’art.21-septies L.7 agosto 1990 n.241, tra le quali occorre comprendere anche la mancanza degli elementi essenziali, come il venir meno dell’imputabilit dell’atto all’amministrazione per interruzione del rapporto organico, per essere stato adottato l’atto in ambiente collusivo penalmente rilevante.

  1. Cons. Stato n.4136/2007 A norma dell’art.21-septies L.241/1990, da ritenersi nullo, e non gi solo annullabile, il provvedimento amministrativo adottato in contrasto con pronunce cautelari ovvero con sentenze, non sospese, del g.a.
  2. Di primo grado, vale a dire con ogni pronuncia esecutiva del g.a., pur non coperta, in senso stretto, da giudicato.

Difatti, il concetto di “giudicato”, al quale fa riferimento la norma in questione, va inteso in senso pi ampio, come comprensivo di tutte le pronunce immediatamente esecutive. Peraltro, il provvedimento adottato in antitesi ad una pronuncia giurisdizionale pu ritenersi comunque nullo, per esplicita previsione legislativa, attesa la sua assimilabilit a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione, tenuto conto della attitudine della pronuncia del giudice a delimitare i confini delle attribuzioni concrete della p.a.

Cons. Stato n.3173/2007 La nullit del provvedimento amministrativo costituisce una forma speciale di invalidit, operante nei soli casi definiti dal riformato art.21-septies L.241/1990 e s.m.i., diversamente dall’annullabilit che al contrario si configura quale regola generale di invalidit. Ne deriva che, nel caso di specie, deve ritenersi inficiato da vizio di legittimit e non da nullit il parere negativo reso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici sulla domanda di concessione in sanatoria relativa ai lavori eseguiti su di un immobile, ove di tale parere si contesti l’erronea percezione sulla esistenza di un vincolo.

Nel diritto amministrativo la nullit costituisce una forma speciale di invalidit, che si ha nei soli casi, oggi meglio definiti dal legislatore, in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l’annullabilit del provvedimento costituisce la regola generale di invalidit del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale in caso di violazione di norme imperative quella della nullit.

  1. Le cause di nullit del provvedimento amministrativo devono quindi oggi intendersi quale numero chiuso. Cons.
  2. Stato n.2950/2007 L’intervento del provvedimento di aggiudicazione definitiva in costanza di una misura cautelare, configura un’ipotesi paradigmatica di carenza di potere sanzionata con la nullit ai sensi della regula juris sottesa al disposto dell’art.21-septies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Cons. Stato n.981/2007 Il difetto di sottoscrizione non costituisce causa invalidante di un atto amministrativo, laddove detta omissione non metta in forse la riferibilit dell’atto amministrativo all’organo competente. Cons. Stato n.416/2007 La carenza di legittimazione del soggetto che effettua la convocazione di un organo collegiale non comporta l’inesistenza dell’atto prodromico volto alla manifestazione della volont dell’organo stesso, essendo in tal caso comunque configurabile l’essenziale schema giuridico dello stesso (formazione di un atto recettizio con cui il destinatario avvisato della data e del luogo della riunione), pertanto la deliberazione assunta solo annullabile, e tale annullabilit pu essere fatta valere, come vizio autonomo, esclusivamente da chi ne abbia interesse, cio, da ciascun componente dell’organo che non abbia partecipato alla riunione o, pur avendovi partecipato ne abbia fatto rilevare l’illegittimit.

Cosa prevede l’art 2 bis della legge n 241 1990?

INOSSERVANZA TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO – RESPONSABILITÀ DELLA P.A. – TAR CAMPANIA SENTENZA 2014 La risarcibilita’ del c.d. danno da ritardo “puro”, vale a dire del pregiudizio derivante dal solo fatto dell’inerzia dell’amministrazione e a prescindere dalla spettanza del “bene della vita”, oggetto del procedimento (ovvero a prescindere dalla conclusione della procedura concorsuale e dall’effettivo inquadramento quali vincitori), implica l’allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’, compresa l’esistenza del danno, che non è in re ipsa” (T.A.R.

Toscana, Firenze, sez. I, 22 gennaio 2014, n.138). Occorre, cioè, dimostrare che la situazione d’incertezza ingenerata dall’inosservanza del termine di durata del procedimento abbia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale; nessun seguito puo’, allora, avere la pretesa azionata dai ricorrenti, i quali non hanno assolto agli oneri processuali, limitandosi a rivendicare il diritto al risarcimento sulla scorta di una non meglio precisata situazione di precarieta’ e incertezza, senza neppure accennare alla natura del pregiudizio che ne sarebbe derivato e senza fornire al riguardo alcun principio di prova.

Secondo orientamento giurisprudenziale condiviso: – “se è vero che l’art.2 bis della l.n.241/1990 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, tuttavia, la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, se, da un lato, deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicita’ dell’illecito civile, costituisce una fattispecie “sui generis”, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art.2043 c.c.

Per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilita’. Di conseguenza l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art.2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (Cons.

di St., sez. V, 13 gennaio 2014, n.63); – cio’ significa che, “l’art.2-bis, comma 1, L.7 agosto 1990, n.241, nel prevedere il danno per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non collega, pero’, l’ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine procedimentale (senza che sia intervenuta l’emanazione del provvedimento finale), ma pone l’inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato “in conseguenza” dell’inosservanza dolosa o colposa di detto termine” (Cons.

In quale ipotesi il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L 241 1990 può essere esercitato in via informale?

Emanato il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. In particolare, il D.P.R.n.184/2006 prevede che tale diritto sia esercitabile nei confronti di tutti i soggetti pubblici e di tutti quei soggetti privati coinvolti in attività di pubblico interesse, limitatamente a tale attività.

  1. Il provvedimento stabilisce che la richiesta di accesso può essere anche solo informale (anche verbale) nel caso in cui non risulti l’esistenza di controinteressati, sempre però specificando l’interesse connesso alla sua richiesta e dimostrando la propria identità.
  2. In caso contrario occorre richiesta formale.

Il regolamento identifica il responsabile del procedimento di accesso e delinea le modalità di accoglimento della richiesta e dell’accesso medesimo, definendo altresì la disciplina dei casi di esclusione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (GU n.114 del 18-5-2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; Vista la legge 11 febbraio 2005, n.15 e in particolare l’articolo 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art.1.

  • Oggetto 1.
  • Il presente regolamento disciplina le modalita’ di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita’ a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».2.
  • I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge.

Art.2. Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e’ esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ richiesto l’accesso.2.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorita’ competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

La pubblica amministrazione non e’ tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art.3. Notifica ai controinteressati 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui e’ indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e’ tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

  1. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.2.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Art.4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita’ del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art.5. Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo’ essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.2.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita’ e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.3.

  1. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita’, e’ accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita’ idonea.4.
  2. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e’ presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed e’ trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.5.

La richiesta di accesso puo’ essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art.6. Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita’, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilita’ del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.2.

La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e’ dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e’ data comunicazione all’interessato.3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.4.

  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.5.
  2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.6. Responsabile del procedimento di accesso e’ il dirigente, il funzionario preposto all’unita’ organizzativa o altro dipendente addetto all’unita’ competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art.7. Accoglimento della richiesta e modalita’ di accesso 1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche’ di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.2.

L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta’ di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.4.

I documenti sui quali e’ consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.5. L’esame dei documenti e’ effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita’, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.

L’interessato puo’ prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.6. In ogni caso, la copia dei documenti e’ rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalita’ determinate dalle singole amministrazioni.

  1. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. Art.8.
  2. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni 1.
  3. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalita’ di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze; d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonche’ la divulgazione non autorizzata.

In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. Art.9. Non accoglimento della richiesta 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo’ essere accolta cosi’ come proposta.2.

Il differimento dell’accesso e’ disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.3.

L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Art.10. Disciplina dei casi di esclusione 1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonche’ con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.2.

Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge e’ esercitato secondo le modalita’ di cui all’articolo 9, comma 2. Art.11. Commissione per l’accesso 1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilita’ dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge: a) esprime pareri per finalita’ di coordinamento dell’attivita’ organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, nonche’, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso; b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.2.

Il Governo puo’ acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.3.

  • Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge.
  • A tale fine, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.
See also:  Cosa Prevede La Legge 509 88?

Art.12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso 1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Il ricorso puo’ essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita’ di cui all’articolo 3, e’ presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso.

Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.3. Il ricorso contiene: a) le generalita’ del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.4.

Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia’ in sede di presentazione della richiesta di accesso.5.

Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non gia’ individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2.

Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto ( 1 ).7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.8.

La decisione di irricevibilita’ o di inammissibilita’ del ricorso non preclude la facolta’ di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.9. La decisione della Commissione e’ comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6.

Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato puo’ emanare l’eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

1) Comma così modificato dall’art.47- bis, comma 3, D.L.21 giugno 2013, n.69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n.98. Art.13. Accesso per via telematica 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica.

Le modalita’ di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.

  • Art.14. Disposizioni transitorie e finali 1.
  • Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge.
  • Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data.

Il diritto di accesso non puo’ essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonche’ in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, e agli altri atti emanati in base ad esso.2.

Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge.

Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potesta’ di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.3.

I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Art.15. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352.

E’ altresi’ abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Chi è tenuto ai sensi della legge n 241 90 a consentire l’esercizio del diritto di accesso?

Titolari del diritto di accesso, ai sensi dell’art 22 della legge 241/1990, sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si

Cosa dispone il comma 9 bis art 2 ln 241 1990 sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell emanazione di un provvedimento?

Ultima modifica 30 marzo 2022 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE DI SOSTITUIRE, IN CASO DI INERZIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’art.2, della L.241/1990 stabilisce, al comma: 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; 9-bis.

L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

L’art.35, comma 1, lettera m), del D. Lgs.14 marzo 2013, n.33 impone alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento, il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

  1. Con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 18/02/2019, il potere sostitutivo previsto dalle disposizioni sopra citate, è esercitato dal Segretario Comunale pro tempore, ruolo attualmente ricoperto dal dott.
  2. Roberto RUSSI.
  3. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO L’esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo indicato in ogni singolo procedimento il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA La richiesta può essere presentata quando è trascorso il termine previsto per la conclusione di un procedimento amministrativo.

COME COMPILARE LA RICHIESTA La richiesta può essere compilata utilizzando il modulo allegato. COME PRESENTARE LA RICHIESTA La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere inoltrate al Comune di Pagnacco nei seguenti modi: a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], se firmata digitalmente, oppure se scansita con allegata copia del documento di identità, in questo caso l’invio ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.; a mezzo raccomandata A.R.: COMUNE DI PAGNACCO, Via Castellerio n.38, 33010 PAGNACCO direttamente, consegnandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco, durante gli orari di apertura al pubblico.

ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE Accertata la effettiva violazione della norma e la mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il Segretario Comunale conclude il procedimento avvalendosi delle strutture competenti o con la nomina di un commissario e comunica all’Ufficio Personale il nominativo del responsabile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.

Cosa significa la foia?

Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n.97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n.33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza ), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Quando la pubblica amministrazione può rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi?

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. ”L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario” ART.1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005) E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.

Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.

Cosa si intende per documento ammministrativo (Ai sensi dell’art.22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).

Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90

Per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Che cosa è il diritto di accesso È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90) ”al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

accesso informale Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.

accesso formale Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art.4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

Nei confronto di chi puo’ essere esercitato il diritto di accesso Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: – amministrazioni dello Stato; – aziende autonome; – enti pubblici; – concessionari di servizi pubblici. L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.

  1. Pertanto, e’ compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati.
  2. Da tenere presente che le P.A.
  3. Possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Chi puo’ esercitare il diritto di accesso Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ”interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art.9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche “alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi”.

E’ possibile intervenire nei seguenti modi: – presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento); – presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall’amministrazione In entrambi i casi l’amministrazione provvederà a: – fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste; – esibire il/ documento/i richiesti; – rilasciare copia integrale o estratti significativi.

E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata. Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005) Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.

  • Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.
  • I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3) Se non si ottiene risposta E’ previsto dalla Legge 241/90 che trascorso il termine, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso)Legge 15/2005.

Il ResponsabileLe Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare – per ogni tipo di procedimento di loro competenza – il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonche’ l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. Tali elementi devono venire poi comunicati ai soggetti di volta in volta interessati.

In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato. Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unita’ lavorativa.

  1. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
  2. Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono: – valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento; – accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti; – curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione; – emettere l’atto finale, se di sua competenza.

L’avvio del procedimento (Art.8) Viene comunicato agli interessati tramite comunicazione personale. Che deve essere fatta a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze -ed a ricevere gli effetti- a causa dell’emissione dell’atto finale del procedimento.

Informati, devono essere anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell’emissione dell’atto in questione, nonche’ coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all’atto. Nella comunicazione personale devono essere indicati: – amministrazione competente; – oggetto del procedimento promosso; – ufficio e la persona responsabile del procedimento; – ufficio presso il quale e’ possibile la visione degli atti.

Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione coinvolta dovra’ comunque comunicare gli elementi sopra esposti (di volta in volta secondo i modi piu’ opportuni). Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni) Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: e’ infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, stati e qualita’ attestati in documenti gia’ in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie.

Quanto deve durare un procedimento amministrativo?

I TERMINI DEL PROCEDIMENTO (art 2 L. termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni».

Quali sono i casi di silenzio assenso?

5. Il silenzio assenso nei rapporti con l’edilizia – Il c.d. Decreto del Fare (DL 69/2013) all’art.30 ha introdotto il silenzio assenso in edilizia. Ossia l’attività edilizia può essere iniziata legittimamente quando siano decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla formulazione di una proposta a cui non segue alcuna risposta da parte dell’ufficio competente.

See also:  Che Cosa Si Intende Con L’Espressione “Legge Costituzionale”?

Quindi, il vicino che si vuole opporre all’altro vicino che ha iniziato i lavori grazie a un silenzio assenso deve impugnare il provvedimento davanti al Tar competente entro 60 giorni dall’inizio dei lavori. Piccole ma significative modifiche sono state apportate, anche qui, dal c.d. Decreto Semplificazioni, all’art.20, comma 8 del D.P.R.n.380/2001 (c.d.

Testo Unico Edilizia) per quanto concerne il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, aggiungendo il seguente periodo: ” Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti “.

In questo modo, decorsi i tempi previsti per il rilascio del permesso di costruire il tecnico/professionista incaricato potrà richiedere un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento che lo sportello unico per l’edilizia, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, dovrà rilasciare.

Infine, sempre in tema di edilizia, una nota interessante ci viene offerta da recenti pronunce del Consiglio di Stato (sentenza n.5384/2019 e sentenza n.569/2020) che in tema di sanatoria edilizia stabiliscono che:” Il silenzio assenso su una domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art.39, L.n.724/1994 si può produrre solo se per il rilascio della sanatoria vi siano tutti i requisiti formali e sostanziali, e in particolare risulti che le opere in questione sono state ultimate alla data prevista “.

Quali sono gli elementi essenziali di un atto amministrativo?

Gli elementi essenziali del provvedimento e le clausole accessorie Ai sensi dell’art.21 septies.L.241/90 è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, ovvero di quegli elementi la cui assenza impedisce al provvedimento di venire in vita e che costituiscono i limiti del potere attribuito all’amministrazione di cui il provvedimento è espressione.

Ove l’amministrazione non rispetti la norma attributiva del potere nella parte in cui ne individua un limite, il potere stesso non può ritenersi esistente in capo ad essa e il provvedimento è emanato in condizioni di carenza di potere. Difettando il potere manca la possibilità di produrre l’effetto e la vicenda giuridica non si verifica.

Gli elementi essenziali sono: il soggetto, il contenuto dispositivo, l’oggetto, la finalità e la forma. Il potere è conferito ad un soggetto pubblico dotato di personalità giuridica. La violazione della norma relativa ai limiti soggettivi del potere determina la nullità del provvedimento.(in alcuni casi anche gli atti emanati da soggetti privati esercenti una pubblica funzione sono amministrativi).

Il potere consiste nella possibilità di produrre una determinata vicenda giuridica: è questo il contenuto dispositivo del potere.La dottrina distingue tra contenuto necessario, contenuto accidentale e contenuto implicito o naturale del provvedimento.Gli elementi accidentali costituiscono il contenuto eventuale del provvedimento e sono il termine, la condizione e il modo. In particolare sono opponibili ai provvedimenti le condizioni essendo possibile subordinare la produzione (condizione sospensiva) o la cessazione dell’effetto ( condizione risolutiva) al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.In ordine al termine va notato che spesso la limitazione temporale dell’efficacia di un atto deriva direttamente dalla legge,ed in questo caso non si può parlare di contenuto accidentale, e per quanto riguarda il modo,l’opinione negativa in ordine alla sua apponibilità ai provvedimenti si giustifica in quanto esso è proprio dei soli atti di liberalità.L’oggetto, il termine passivo della vicenda che verrà a prodursi a seguito dell’azione amministrativa, deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile, e può essere o il bene, la situazione giuridica o l’attività destinati a subire gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento.

Il potere e il corrispondente provvedimento sono infine caratterizzati dalla preordinazione alla cura dell’interesse pubblico che è risultato vincente nel giudizio di bilanciamento tra valori diversi risolto dalla norma di relazione (finalità o causa del potere).La legge attributiva del potere può inoltre prevedere che l’atto debba rivestire una certa forma a pena di nullità, di norma la forma è scritta anche se non mancano esempi di esternazioni dell’atto in forma orale o comunque non scritte.

  1. In materia si afferma il principio della libertà delle forme.
  2. Il provvedimento può talora risultare per implicito da un altro provvedimento o da un comportamento ; in tali casi l’atto viene pur sempre esteriorizzato anche se soltanto in forma indiretta.
  3. L’art.3 l.39/93 stabilisce che gli atti amministrativi vengono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati: si tratta del c.d.

atto amministrativo informatico. La disciplina del documento informatico è contenuta nell’art.22 e ss. del d.lgs.82/05 (codice dell’amministrazione digitale) il quale dispone che con d.p.c.m. o del ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

Il documento informatico, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici “sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” se conformi alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. Qualora sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificato, il documento informatico fa inoltre piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritto.

Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna, ciascuna amministrazione può adottare nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle stabilite in generale dal codice. La legge prevede due tipologie di firme: la firma elettronica che attribuisce al documento la validità dell’atto autografo, e la firma digitale, che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica: è basata su un sistema di chiavi crittografiche ed è il risultato di una procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

  • L’interessato è titolare di una coppia di chiavi crittografiche asimmetriche il cui impiego consente di rendere manifeste e di verificare provenienza e integrità del documento.
  • La chiave, costituita da codici informatici, è dunque l’elemento che consente di criptare un documento.
  • Nel caso di coppie asimmetriche, per la cifratura e decifratura dei documenti sono necessarie due chiavi diverse tra loro: una prima chiave è privata perché è destinata ad essere conosciuta ed utilizzata soltanto dal soggetto titolare; l’altra è pubblica in quanto destinata ad essere divulgata e viene inserita in apposito elenco.

Ogni documento cifrato con una delle due chiavi può essere decifrato solo con l’altra. Colui che appone la firma digitale utilizza la chiave privata il destinatario verifica la firma digitale utilizzando la chiave pubblica del sottoscrittore, a lui nota.

Per quanto più specificamente attiene ai documenti informatici delle p.a., ai sensi dell’art.22, codice dell’amministrazione digitale, nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

  • In tema di forma dei provvedimenti un cenno meritano le determinazioni, ovvero a ciò che nella prassi sono definiti gli atti dirigenziali, soprattutto quelle che importano un impegno di spesa.
  • La determinazione chiude la fase amministrativa che genera l’obbligazione e, comportando appunto l’impegno, apre quella contabile di attuazione del suo contenuto.

Essa costituisce quindi il momento iniziale del procedimento contabile destinato a sfociare nel pagamento della spesa da parte della tesoreria. Richiedi gli appunti aggiornati : Gli elementi essenziali del provvedimento e le clausole accessorie

Quando un atto amministrativo è nullo o annullabile?

L’invalidità dell’atto amministrativo –

  1. L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dal paradigma normativo di riferimento che lo disciplina.
  2. In relazione alla natura della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due grandi categorie di vizi dell’atto amministrativo:
  3. a) se la norma è di natura giuridica, il vizio che consegue sarà un vizio di legittimità e l’atto sarà «illegittimo»;

b) se la norma non è giuridica, ma rientra nella categoria delle cd. norme di buona amministrazione (di quelle norme cioè, che impongono alla P.A. di attenersi, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunità e di convenienza), il vizio conseguente sarà un

  • vizio di merito e l’atto «inopportuno».
  • L’atto illegittimo, in particolare, può essere viziato in modo più o meno grave: si delineano così, le due categorie della nullità e dell’annullabilità.
  • L’atto amministrativo è nullo se è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge; è annullabile quando taluno di questi elementi non manchi, ma sia viziato.

Quando l’atto amministrativo è valido?

La validità e l’invalidità dei provvedimenti amministrativi – Un provvedimento amministrativo è valido quando contiene tutti i requisiti o elementi previsti in modo tassativo dalla legge ed è privo di vizi o difetti; È invalido invece quando non è conforme alle norme giuridiche che lo regolano e presenta alcuni vizi e difetti.

  1. Di solito un provvedimento della pubblica amministrazione quando è valido e anche efficace, nel senso che è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici, ma può accadere che la validità e l’efficacia non coincidono.
  2. Da un lato infatti un provvedimento amministrativo pur essendo valido può essere: imperfetto quando non è ancora terminato dal punto di vista formale il procedimento amministrativo Ancora inefficace quando è già completo dal punto di vista formale ma non può produrre suoi effetti perché ma con l’elemento esterno che ne condiziona l’efficacia giuridica.

Una situazione diversa dall’invalidità di un provvedimento amministrativo è la semplice irregolarità di un provvedimento amministrativo: un provvedimento è il regolare quando presenta alcuni difetti solo di carattere formale che non pregiudicano la validità e l’efficacia dell’atto dal punto di vista giuridico.

Come si dividono gli atti amministrativi?

Gli atti amministrativi Sono atti emanati dalla pubblica amministrazione.1. Caratteri generali. L’atto amministrativo è unilaterale, con rilevanza esterna: unilaterale, poiché la manifestazione di volontà in cui esso si concreta proviene dalla pubblica autorità; con rilevanza esterna, poiché è destinato a esplicare i suoi effetti non soltanto all’interno dell’organismo da cui promana, ma anche nei confronti di soggetti a esso estranei, quali, ad es., i privati cittadini.

Nell’atto amministrativo la volontà non promana da un soggetto fisico, ma è solitamente il risultato di una sequenza di atti di diversi uffici o organi; inoltre non è libera nelle scelte, ma condizionata dai fini istituzionali, verso i quali l’intera attività della pubblica amministrazione deve sempre essere diretta.2.

Classificazione degli atti. Gli atti amministrativi si distinguono in varie categorie. La distinzione più importante che si suole fare è quella tra provvedimenti ­ atti tipici e nominati, dotati di particolare forza giuridica in quanto destinati a modificare situazioni giuridiche in modo autoritativo, quali, ad es., concessioni, espropriazioni, autorizzazioni ­ e atti che non sono provvedimenti.

Rientrano in questa categoria i regolamenti della pubblica amministrazione, e gli atti amministrativi in senso stretto, con i quali la pubblica amministrazione non modifica la situazione giuridica di soggetti privati ma si limita a dichiarare l’esistenza di un fatto (ad es., rilascio di certificati) oppure a formulare giudizi (ad es., giudizi delle commissioni di concorso, accertamenti tributari ecc.) o pareri (ad es., in merito a provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente pubblico).

Gli atti amministrativi si distinguono in atti vincolati, che l’amministrazione deve emanare secondo norme previste dalla legge e atti discrezionali, lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione.3. Oggetto e contenuto. Oggetto dell’atto amministrativo è la situazione giuridica del soggetto nei cui confronti l’atto esplica i suoi effetti, o la cosa sulla quale esso produce una trasformazione giuridica.

  • L’oggetto deve essere determinato o determinabile: la sua mancanza o la sua errata individuazione rende invalido l’atto.
  • Il contenuto è ciò che l’atto di volta in volta dispone (ordina, autorizza, acconsente, accerta ecc.).
  • Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
  • È necessario che sia posto in essere da un organo dotato di potestà amministrativa, e che sia esplicazione di una potestà amministrativa (ad es., non è atto amministrativo il decreto legge).4.

Forma dell’atto amministrativo. Affinché un atto amministrativo esista è necessario che sia manifestato dall’organo competente a emanarlo, che sia riferibile a esso e indichi di provenire dal suo autore. Se non vi sono leggi o norme regolamentari che stabiliscono come esso debba essere esternato vale la libertà di forma.

Perciò oltre agli atti scritti ve ne sono alcuni espressi oralmente o mediante segnali, o anche in modo implicito (l’autorizzazione di un ente non riconosciuto a compiere un acquisto può rivelare l’implicita volontà dell’autorità amministrativa di riconoscere l’ente). Dalla manifestazione tacita o implicita va tenuto distinto il silenzio della pubblica amministrazione.

: Gli atti amministrativi

Quali sono gli elementi essenziali del procedimento amministrativo?

Gli elementi essenziali del provvedimento e le clausole accessorie Ai sensi dell’art.21 septies.L.241/90 è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, ovvero di quegli elementi la cui assenza impedisce al provvedimento di venire in vita e che costituiscono i limiti del potere attribuito all’amministrazione di cui il provvedimento è espressione.

Ove l’amministrazione non rispetti la norma attributiva del potere nella parte in cui ne individua un limite, il potere stesso non può ritenersi esistente in capo ad essa e il provvedimento è emanato in condizioni di carenza di potere. Difettando il potere manca la possibilità di produrre l’effetto e la vicenda giuridica non si verifica.

Gli elementi essenziali sono: il soggetto, il contenuto dispositivo, l’oggetto, la finalità e la forma. Il potere è conferito ad un soggetto pubblico dotato di personalità giuridica. La violazione della norma relativa ai limiti soggettivi del potere determina la nullità del provvedimento.(in alcuni casi anche gli atti emanati da soggetti privati esercenti una pubblica funzione sono amministrativi).

Il potere consiste nella possibilità di produrre una determinata vicenda giuridica: è questo il contenuto dispositivo del potere.La dottrina distingue tra contenuto necessario, contenuto accidentale e contenuto implicito o naturale del provvedimento.Gli elementi accidentali costituiscono il contenuto eventuale del provvedimento e sono il termine, la condizione e il modo. In particolare sono opponibili ai provvedimenti le condizioni essendo possibile subordinare la produzione (condizione sospensiva) o la cessazione dell’effetto ( condizione risolutiva) al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.In ordine al termine va notato che spesso la limitazione temporale dell’efficacia di un atto deriva direttamente dalla legge,ed in questo caso non si può parlare di contenuto accidentale, e per quanto riguarda il modo,l’opinione negativa in ordine alla sua apponibilità ai provvedimenti si giustifica in quanto esso è proprio dei soli atti di liberalità.L’oggetto, il termine passivo della vicenda che verrà a prodursi a seguito dell’azione amministrativa, deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile, e può essere o il bene, la situazione giuridica o l’attività destinati a subire gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento.

Il potere e il corrispondente provvedimento sono infine caratterizzati dalla preordinazione alla cura dell’interesse pubblico che è risultato vincente nel giudizio di bilanciamento tra valori diversi risolto dalla norma di relazione (finalità o causa del potere).La legge attributiva del potere può inoltre prevedere che l’atto debba rivestire una certa forma a pena di nullità, di norma la forma è scritta anche se non mancano esempi di esternazioni dell’atto in forma orale o comunque non scritte.

In materia si afferma il principio della libertà delle forme. Il provvedimento può talora risultare per implicito da un altro provvedimento o da un comportamento ; in tali casi l’atto viene pur sempre esteriorizzato anche se soltanto in forma indiretta. L’art.3 l.39/93 stabilisce che gli atti amministrativi vengono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati: si tratta del c.d.

atto amministrativo informatico. La disciplina del documento informatico è contenuta nell’art.22 e ss. del d.lgs.82/05 (codice dell’amministrazione digitale) il quale dispone che con d.p.c.m. o del ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

  1. Il documento informatico, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici “sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” se conformi alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale.
  2. Qualora sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificato, il documento informatico fa inoltre piena prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritto.

Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna, ciascuna amministrazione può adottare nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle stabilite in generale dal codice. La legge prevede due tipologie di firme: la firma elettronica che attribuisce al documento la validità dell’atto autografo, e la firma digitale, che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica: è basata su un sistema di chiavi crittografiche ed è il risultato di una procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità del documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

L’interessato è titolare di una coppia di chiavi crittografiche asimmetriche il cui impiego consente di rendere manifeste e di verificare provenienza e integrità del documento. La chiave, costituita da codici informatici, è dunque l’elemento che consente di criptare un documento. Nel caso di coppie asimmetriche, per la cifratura e decifratura dei documenti sono necessarie due chiavi diverse tra loro: una prima chiave è privata perché è destinata ad essere conosciuta ed utilizzata soltanto dal soggetto titolare; l’altra è pubblica in quanto destinata ad essere divulgata e viene inserita in apposito elenco.

Ogni documento cifrato con una delle due chiavi può essere decifrato solo con l’altra. Colui che appone la firma digitale utilizza la chiave privata il destinatario verifica la firma digitale utilizzando la chiave pubblica del sottoscrittore, a lui nota.

  • Per quanto più specificamente attiene ai documenti informatici delle p.a.
  • Ai sensi dell’art.22, codice dell’amministrazione digitale, nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

In tema di forma dei provvedimenti un cenno meritano le determinazioni, ovvero a ciò che nella prassi sono definiti gli atti dirigenziali, soprattutto quelle che importano un impegno di spesa. La determinazione chiude la fase amministrativa che genera l’obbligazione e, comportando appunto l’impegno, apre quella contabile di attuazione del suo contenuto.

Essa costituisce quindi il momento iniziale del procedimento contabile destinato a sfociare nel pagamento della spesa da parte della tesoreria. Richiedi gli appunti aggiornati : Gli elementi essenziali del provvedimento e le clausole accessorie

Quali sono i termini del procedimento amministrativo?

I TERMINI DEL PROCEDIMENTO (art 2 L. termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni».

Cos’è un procedimento amministrativo esempio?

Che cos’è il procedimento amministrativo – Il procedimento amministrativo è tecnicamente una serie di atti e di attività funzionalizzati all’adozione del provvedimento amministrativo che rappresenta l’atto finale della sequenza. Mi rendo conto che questa definizione non abbia un gran potere chiarificatore, vedrò quindi di fare qualche esempio di procedimento amministrativo.

L’iter per ottenere una patente di guida L’iter per ottenere un permesso di costruire o il rilascio dell’agibilità di un immobile L’iter per ottenere l’abilitazione all’esercizio venatorio Il procedimento volto all’esproprio di un bene per pubblica utilità Il procedimento per assegnare un posto da ricercatore all’interno di un’Università

ecc. Si potrebbero fare tantissimi altri esempi ma credo che già così il concetto di procedimento amministrativo sia molto più chiaro.