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Cosa Dice La Legge 43 Del 2006?

Cosa Dice La Legge 43 Del 2006
Ordine Infermieri: chi conosce la Legge 43 del 2006? Responsabilità professionale Pubblicato il 17.03.16 di Aggiornato il 10.05.16 Cosa Dice La Legge 43 Del 2006 OrdineInfermieri Sono passati 10 anni dalla riforma ma nulla si è visto finora, solo inadempienze da parte dei Governi di turno. La Legge, che resta inapplicata, doveva completare l’istituzione degli Ordini e l’obbligo di iscrizione all’albo. REDAZIONE. L’ex-Ministro della Salute, Livia Turco (PD). Qui in basso riproponiamo in esclusiva un intervento del 2006 dell’allora Ministro della Salute Livia Turco (PD), che annunciava la nascita degli Ordini per le professioni sanitarie. A promuovere la partecipazione della Turco l’allora presidente dell’Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia, Angelo Mastrillo, noto per aver siglato nel 2004 con l’IPASVI un importante accordo e per per avere rappresentato anche gli Infermieri Italiani nella Commissione Lauree Triennali presso il MIUR e per essere uno storico sostenitore di Nurse24.it,

Ma vediamo assieme di cosa parla nello specifico: Legge 1° febbraio 2006, n.43 ” Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermie- ristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sa- nitarie, della prevenzione e delega al Gover- no per l’istituzione dei relativi ordini pro- fessionali “, Gazzetta Ufficiale n.40 del 17 febbraio 2006

Art.1 (Definizione) 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della preven- zione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.2.

  1. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.3.
  2. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art.2 (Requisiti) 1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al consegui- mento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario mi- litare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolge- re il percorso formativo presso le strutture del ser- vizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del per- corso formativo.

Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.2.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decre- ti del Ministro dell’istruzione, dell’università e del- la ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.

L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.3.

L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.4.

L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».6.

All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dopo il comma 2 è aggiun- to il seguente: «2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Re- pubblica nonché di consigliere regionale».

Art.3 (Istituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie) 1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

  1. Art.4 (Delega al Governo per l’istituzione degli Ordini ed Albi Professionali) 1.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n.251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione; b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli ar- ticoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n.251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001; c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente comma; d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia ri- servato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a); f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provincia- le o regionale o nazionale; h) disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.2.

Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza- no, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamen- tari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termi- ne di cui al comma 1, quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art.5 (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario) 1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli ar- ticoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n.251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di re- cepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.2.

L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.3.

L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresen- tanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

Art.6 (Istituzione della funzione di coordinamento) 1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormen- te all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le fun- zioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer- sità e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270; d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n.251, e successive modificazioni.2.

  1. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n.251, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.3.

I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sa- nitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.4.

L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno- logica 3 novembre 1999, n.509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.5.

Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.7.

Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale. Art.7 (Disposizioni finali) 1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.2.

Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.3. : Ordine Infermieri: chi conosce la Legge 43 del 2006?

Cosa dice la legge del primo febbraio 2006 numero 43?

Un breve e conciso riassunto della legge 1 febbraio 2006 n.43 che impone a tutti gli infermieri l’obbligo di iscrizione all’albo. Con la legge 43/2006 vengono definite le professioni sanitarie come quelle professioni che in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione,

Cosa dice la legge 251 del 2000?

Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell ‘assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio.

Quale legge nazionale regolamenta le professioni sanitarie?

Nel corso della XVII legislatura sono stati approvati alcuni provvedimenti contenenti misure significative in materia di professioni sanitarie , La legge n.24/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 e detta “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La legge n.3/2018 , reca disposizioni incidenti in diversi ambiti. Oltre a prevedere norme in tema di sperimentazione clinica dei medicinali, il provvedimento opera un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, incide sul reato di esercizio abusivo della professione sanitarie nonché su fattispecie coinvolgenti lo svolgimento di queste professioni, e modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. ha dettato disposizioni per l’attuazione della direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Il decreto legislativo n.171/2016 è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n.124/2015 e riguardano la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Interventi normativi nel settore delle farmacie sono stati poi adottati con norme contenute in diverse leggi. Una serie di misure sono state poi adottate per attuare l’innovazione digitale in sanità. apri tutti i paragrafi La legge n.24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) affronta e disciplina diversi temi , tra cui la sicurezza delle cure e del rischio sanitario, la responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

La sicurezza delle cure viene qualificata come parte costitutiva del diritto alla salute, e viene precisato che essa si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

Le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private. Le Regioni e le province autonome possono affidare all’Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa ed il supporto tecnico.

In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso.

Viene poi contemplata l’istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità.

Spetta ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

L’Osservatorio ha il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione – con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie -, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. , alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.

Un’attenzione specifica viene riservata alle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle raccomandazioni previste dalle linee guida, con la previsione che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale.

In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Vengono poi disciplinati alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l’elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle relative prestazioni.

Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto.

Viene poi introdotto nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli art.589 c.p. (omicidio colposo) e art.590 c.p.

(lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Viene poi abrogato, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell’articolo 3 della legge 189/2012 (di conversione del decreto-legge n.158/2012 ) che attualmente disciplina la materia. Rispetto alla vigente disciplina della c.d. legge Balduzzi sopracitata, le novità introdotte dall’art.589-sexies c.p. per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare: • la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve; • stante l’esclusione dell’illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilità dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall’art.43 c.p.), indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

  • Vengono poi posti alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria.
  • Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile.

Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

In ogni caso l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 – e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida – e dell’articolo 590-sexies c.p.

introdotto dall’articolo dal provvedimento. Viene quindi previsto un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come: • responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni; • responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. ). Il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le disposizioni dell’articolo in esame vengono qualificate come “norme imperative” ai sensi del codice civile.

  1. La precisazione intende sancire l’inderogabilità delle disposizioni sulla responsabilità civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga diversamente.
  2. La contrarietà a norme imperative determina l’illiceità di un negozio giuridico.
  3. Viene poi delineato un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un’azione risarcitoria.

Più in particolare, viene disposta l’applicazione dell’istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art.696-bis c.p.c. (ricorso che è, di regola, facoltativo) ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

  1. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione.
  2. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.

La mancata partecipazione delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Un’ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, è la disciplina dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. Viene prevista una disciplina specifica dell’azione di rivalsa summenzionata, e norme specifiche per l’azione di responsabilità amministrativa.

In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria è previsto che: • titolare dell’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti; • ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria abbia operato; • per l’importo della condanna in base all’azione di responsabilità amministrativa (con esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite, per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento (o nell’anno immediatamente precedente o successivo), moltiplicato per il triplo; tale limite si applica sia all’importo della condanna suddetta sia all’importo dell’azione di surrogazione da parte dell’assicuratore che abbia pagato l’indennità (surrogazione, fino alla concorrenza dell’ammontare della suddetta indennità, nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile); • per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costituisca oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

In relazione all’azione di rivalsa,viene previsto che, se è accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l’azione nei confronti dell’esercente la professione sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione – ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, del codice civile – per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.

Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione solo se l’esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.

Viene poi integrato il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile. Le nuove disposizioni prevedono: • l’obbligo di assicurazione (o di adozione di un’analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt.1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l’obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina; • l’obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un’analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art.2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista).

Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui si parlerà successivamente. E’ previsto l’obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture di cui sopra o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.

In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del risarcimento è stata previstal’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave.

Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo prevedendosi, rispettivamente, che: • le strutture rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta ; • con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria ; • con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e quello dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’ANIA, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati ; • con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare di concerto con il Ministro della salute e sentito l’IVASS sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ed alle altre analoghe misure adottate e sono stabilite altresì le modalità per la comunicazione di tali dati all’Osservatorio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie,

Sono anche definiti i limiti temporali delle garanzie assicurative, In particolare, la garanzia assicurativa deve prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.

Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale è incluso quello suddetto di retroattività della copertura.

Viene poi introdotta un’importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato ovvero l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista,

  1. L’esercizio dell’azione, subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio (di cui all’art.8), potrà comunque portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione.
  2. Si prevede, inoltre: • l’inopponibilità al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 10, comma 6, che individuerà i requisiti minimi delle polizze assicurative; • che l’impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico; • il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative; • il diritto d’accesso (del sanitario, del danneggiato e dell’impresa assicurativa) a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio; • una durata del termine di prescrizione dell’azione diretta pari a quello dell’azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) o contro l’esercente la professione sanitaria.

Viene stabilita l’applicazione della disciplina dell’azione diretta a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative. Viene previsto che l e strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.

Il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all’esercente la professione sanitaria) dell’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l’invito a prendervi parte): l’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Un’ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati contempla l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.

A tal fine il predetto contributo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Consap S.p.a (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, le modalità di versamento dello stesso, i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap S.p.a, le modalità di intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze del Fondo di garanzia.

Il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Viene poi riformata la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d’ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell’ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.

  1. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d’interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni.
  2. E’ previsto, in particolare: • che l’autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie; • che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria, siano in possesso di adeguate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; • l’inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all’art.53 Tu spese di giustizia (secondo cui, quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40%).

Vengono modificati i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 ( legge n.208/2015 ) che hanno dettato norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario e viene previsto c he i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari, e che l’attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore. e prevista la clausola di invarianza finanziaria. La legge n.3/2018 reca disposizioni incidenti in diversi ambiti Oltre a prevedere norme in tema di sperimentazione clinica dei medicinali, il provvedimento opera un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, incide sul reato di esercizio abusivo della professione sanitaria e su fattispecie relative allo svolgimento di queste professioni, modificando la disciplina vigente sul ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Il provvedimento si compone di 18 articoli suddivisi in 4 Capi. Sperimentazione clinica dei medicinali (Capo I, artt. da 1 a 3) L’articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all’età pediatrica.

Tra i principi ed i criteri direttivi previsti per l’esercizio della delega, che, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno esplicitamente salvi (comma 2, lettera a) il rispetto delle norme dell’Unione europea – tra cui la futura disciplina in materia, posta dal regolamento (UE) n.536/2014 , delle convenzioni internazionali, nonché, il rispetto degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni, vanno ricordati:

  • l’individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con particolare attenzione, nella fase IV, al coinvolgimento delle associazioni dei rappresentanti dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, soprattutto per le malattie rare;
  • l’individuazione delle modalità per il sostegno all’attivazione e all’ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo anche la definizione, attraverso un decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al regolamento (UE) n.536/2014 ;
  • la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di: modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
  • la semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, avendo ottenuto previamente il consenso informato del paziente sull’uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;
  • la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare;
  • l’applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche;
  • l’individuazione – nell’àmbito degli ordinamenti didattici – di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;
  • la riformulazione dell’apparato sanzionatorio:
  • la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell’immissione in commercio dei medicinali;
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L’articolo 2 (Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali) persegue la finalità di individuare con certezza i comitati etici territoriali (fino ad un massimo di 40), a cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale (nel numero massimo di tre), di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico.

L’attività dei comitati etici territoriali (di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano) sarà coordinata, monitorata ed indirizzata dal Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (di seguito denominato «Centro di coordinamento») istituito presso l’AIFA.

L’articolo 3, (Applicazione e diffusione della medicina di genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale) dispone la predisposizione di un piano volto alla diffusione della medicina di genere, Il Piano, emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell’ISS, intende garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal SSN in modo omogeneo sul territorio nazionale, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere.

Professioni sanitarie (Capo II, artt.4-16) L’articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.

Il 13 marzo 2018 è stato firmato il decreto ministeriale ( qui il testo – in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale) che disciplina l’ istituzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie che completano un quadro complessivo di 22 professioni sanitarie.

In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato, un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine.

Gli ordini vengono definiti come “enti pubblici non economici”, che “agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale” e ne vengono definite organizzazione e caratteristiche.

Infatti con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v.

comma 9, articolo 4). A questi ordini – insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici – si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12 (v. infra), le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946, Al riguardo si sottolinea che la disciplina dell’ordine dei biologi è inserita dall’articolo 9 nell’ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma l’attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v.

  • Articolo 9).
  • Per completezza, si sottolinea che in base all’articolo 7, si individuano e si istituiscono le professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.
  • Gli ordini sopra richiamati al comma 1 del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l’esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale – in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica), d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali sentiti gli Ordini interessati.

  1. Viene anche disposto che per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi.
  2. Infine, viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 istituisce l’area delle professioni sociosanitarie ed individua il percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali. Nell’area professionale vengono poi ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, la cui rubrica viene modificata in “Individuazione e istituzione di nuove professioni in ambito sanitario” (precedentemente ci si riferiva soltanto a “Individuazione”),

Come precedentemente previsto, l’individuazione di nuove professioni sanitarie, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute e il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali.

Innovando rispetto a quanto attualmente previsto, l’individuazione potrà avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, dovranno inviare istanza motivata al Ministero della salute, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà pronunciarsi. , e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli accordi istitutivi di nuove professioni sanitarie dovranno individuare:

  • il titolo professionale;
  • l’ambito di attività di ciascuna professione;
  • i criteri di valutazione dell’esperienza professionale;
  • i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

L’ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie così individuate è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità,

  1. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse (comma 4).
  2. L’articolo 7 individua, nell’ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’art.5, comma 2, della legge 43/2006, come modificato dal provvedimento in esame.

Conseguentemente, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, sono stabiliti: l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Un successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, dovrà definire l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

L’articolo 8 trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Poiché agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, la Federazione è posta sotto l’alta vigilanza del Ministero della salute.

  • L’articolo 9 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie.
  • Riguardo alle norme organizzative, all’ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come novellato dal provvedimento in esame.

Per l’ordine degli psicologi resta ferma un’autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5. L’articolo prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.

  1. L’articolo 10 prevede l’istituzione, presso l’ordine degli ingegneri, dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l’iscrizione, su base volontaria.
  2. L’articolo 11, inserito durante l’esame in commissione, apporta alcune modifiche alla legge n.24/2017, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Più in particolare la disposizione, interviene, in primo luogo, sul comma 5 dell’articolo 9, riguardante l ‘azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.

L’articolo in esame prevede quindi, in primo luogo, che l’importo della condanna per responsabilità amministrativa non possa superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Inoltre, intervenendo sul comma 6 del citato articolo 9, relativo all’azione di rivalsa, prevede che la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo.

  • Viene estenso da 10 a 45 giorni il limite temporale entro cui le strutture sanitarie e le compagnie di assicurazione devono comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.
  • Viene poi aggiunto un nuovo comma (7-bis) all’articolo 14 della legge citata, relativo al  Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il nuovo comma 7- bis dell’articolo 14 della legge n.24/2017 prevede che il citato Fondo assolva anche alla funzione di agevolare l’accesso allla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgo nella propria attività in regime libero-professionale.

Vengono infine abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n.158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge n.189/2012, che prevedevano e disciplinavano l’emanazione di un D.P.R.

finalizzato ad agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, che disciplinasse procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti. disposizioni ormai superate dalla nuova disciplina di cui alla legge n.24/2017.

L’articolo 12 incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo di una professione nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria Il comma 1 sostituisce l’articolo 348 del codice penale, riguardante l’esercizio abusivo di una professione.

Vengono aumentate le sanzioni attualmente previste. Più in particolare viene comminata la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Vengono inoltre inserite due nuove previsioni. Con la prima si dispone che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un’attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Con la seconda previsione si dispone un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Il comma 2 inserisce un nuovo comma dopo il comma terzo dell’articolo 589 codice penale (Omicidio colposo).

Il nuovo comma inserito prevede che la pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria. Il comma 3 inserisce un nuovo comma dopo il terzo comma dell’articolo 590 del codice penale ( Lesioni personale colpose).

Viene previsto che se i fatti di cui al secondo comma – Lesioni personali gravi o gravissime – sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Il comma 4 sostituisce il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265. Il nuovo terzo comma del citato articolo 123 prevede che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare compessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

Il comma 5 sostituisce il primo comma dell’articolo 141 del citato testo unico delle leggi sanitarie, prevedendo che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza necessaria per l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.

Il comma 6 modifica il comma 2 dell’articolo 8 della legge n.39/1989 ( Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n.253, concernente la disciplina della professione di mediatore). Il citato articolo 8 prevede che chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

  1. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
  2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art.348 del codice penale, nonché l’art.2231 del codice civile.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge. La modifica prevista è quella di prevedere l’applicazione delle pene di cui all’articolo 348 del codice penale (Esercizio abusivo di una professione) o dell’articolo 2231 codice civile (Mancanza d’iscrizione) a coloro che siano già incorsi (invece che incorsi per tre volte) nella sanzione di cui al comma 1.

Infine il comma 7 inserisce l’art.86-ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La nuova disposizione, mutuata sul precedente art.86-bis, che destina alle amministrazioni pubbliche i beni utilizzati per commettere delitti informatici, prevede il trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti dei beni immobili confiscati perché utilizzati per commettere il delitto di esercizio abusivo di una professione sanitaria.

Il comune dovrà destinare i beni immobili a finalità sociali e assistenziali. L’articolo 13, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall’art.9 della legge n.376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

La disposizione aggiunge un comma 7-bis, all’articolo 9, e prevede l’applicabilità della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie, o da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

L’articolo 14 qualifica come aggravante comune l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

  • In particolare, il disegno di legge modifica l’art.61 del codice penale, che contiene un elenco di circostanze che, se riconosciute dal giudice, possono determinare un aumento fino a un terzo della pena prevista per il reato.
  • Inserendo il numero 11-sexies, si prevede che tutti i delitti non colposi possano essere aggravati quando il fatto è commesso in danno di persone ricoverate in ospedali o nelle strutture sopracitate.

L’articolo 15 detta disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari. Il comma 1 prevede la possibilità che ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie che fanno parte della rete formativa di cui all’articolo 35 del D.Lgs.n.368/1999 siano definite con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato- regioni e province autonome, su proposta dei Ministri della salute e del MIUR, di concerto con il MEF, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, comma 2- ter, del decreto-legge n.104/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge n.128/2013.

  • Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 39- ter, recante disposizioni particolari per i medici extracomunitari, nel decreto legislativo n.286/1998 (T esto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
  • Viene previsto che i cittadini stranieri che siano in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all’Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell’ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.

L’autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

  • Il comma 3, infine, pone la clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che all’attuazione dei commi precedenti si provveda nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • L’articolo 16, recante disposizioni in materia di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, fornisce una disposizione normativa di interpretazione autentica i n grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che anche nell’ambito del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche dovranno valere i criteri di attribuzione dei punteggi maggiorati per l’attività svolta nelle farmacie rurali.

Disposizioni concernenti il Ministero della salute (Capo III, art.17) L’articolo 17 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall’altro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN.

La finalità della norma è di ridurre il divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN (che godono di una significativa indennità in ragione dell’esclusività del rapporto di lavoro), e quelli del Ministero della salute, e permettere a quest’ultimo il reclutamento di risorse con qualificata professionalità sanitaria.

Ciò a motivo di un’attesa riduzione, nel prossimo futuro, dell’offerta di medici e veterinari impiegati nel SSN, anche per i prossimi collocamenti a riposo stimati in base all’attuale distribuzione per età di tali dirigenti, in rapporto al numero annuo medio di laureati medici e veterinari.

Più in dettaglio, la nuova disciplina, finalizzata ad assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al medesimo Ministero, prevede al comma 1, primo periodo, l’individuazione dei dirigenti dipendenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, vale a dire quelli di cui all’articolo 18, comma 8, del D.Lgs.n.502/1992 (personale dirigente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo), e per coloro che sono stati successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, opera la collocazione in un unico livello del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

E’ prevista la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, tale unificazione del livello di dirigenza deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica. Disposizioni finali (Capo IV, art.18) Si tratta di una norma di chiusura volta a salvaguardare le competenze legislative delle regioni a statuto ordinario e quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Prevede infatti che le regioni a statuto ordinario devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di principio derivanti dalla presente legge secondo quanto previsto dall’art.117, terzo comma, delle Costituzione (comma 1). Sono inoltre fatte salve le potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione (comma 2).

Il decreto legislativo n.171/2016 è stato adottato in attuazione della delega di cui all’ articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n.124/2015 Le norme di delega suddette riguardano, nell’ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La principale novità è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale delle Asl, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza.

Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario. Il testo entrerà in vigore il 18 settembre 2016. Entrando più nel dettaglio, in primo luogo viene disciplinato l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

  1. L’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.
  2. Sempre ogni due anni, per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni.

I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco. La commissione dovrà procedere alla formazione dell’elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento.

Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n.33 , come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97. Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

  • A quel punto verrà proposta al Presidente della regione una terna di candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
  • Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale.

All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

La durata dell’incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale.

Per assicurare l’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto.

L’immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall’elenco nazionale del soggetto decaduto dall’incarico. Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, f erma restando per la nomina del direttore generale l’intesa del Presidente della Regione con il Rettore.

Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

  1. I l conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
  2. Fino all’istituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali, come spiegato dalle disposizioni transitorie, si continueranno ad applicare le misure tutt’ora vigenti.
  3. Viene precisato che le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito, vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l’entrata in vigore delle norme contenute nel decreto. In tema di dirigenza sanitaria (v.

Le professioni sanitarie”), infine, si ricorda che l’articolo 17 della legge n.3/2018 è intervenuta sulla disciplina vigente del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, istituendo, da un lato, un unico livello di detto ruolo e, dall’altro, estendendo a tale dirigenza gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN.

Le direttive 2011/24/UE sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza transfrontaliera e 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle recette mediche emesse in un altro Stato membro garantiscono ai cittadini europei il diritto di ricevere, a determinate condizioni, prestazioni sanitarie in un paese Ue diverso da quello di residenza, ottenendo per la prestazione ricevuta all’estero un rimborso pari al costo che la prestazione sanitaria ha nel paese di origine. e 987/2009 (regolamento di attuazione) che, d al 1° maggio 2010, permettevano già ai cittadini europei di fruire di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio. I due regolamenti garantiscono infatti l’assistenza a determinate categorie (fra le quali:cittadini che si recano all’estero per turismo, studenti, lavoratori, pensionati, familiari di lavoratori residenti) e per specifiche situazioni (temporaneo soggiorno o residenza all’estero per motivi di lavoro, trasferimento all’estero per cure), con l’eccezione del trasferimento per cure di alta specializzazione, che hanno modalità particolari.

  1. In particolare l’articolo 20 del Regolamento 883/2004 subordina ad autorizzazione preventiva la possibilità di ricevere le c.d.
  2. Cure programmate in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
  3. Tale autorizzazione è concessa alle condizioni che le cure da dispensare figurino tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione del proprio Stato ma che le stesse non possano essere praticate nel Paese di residenza entro un lasso di tempo accettabile.

Il rimborso delle spese viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate. Come detto, la Direttiva 2011/24/UE integra i due regolamenti comunitari, senza però mettere in discussione il principio dell’uguaglianza tra i pazienti residenti e non residenti di uno Stato membro e quello della tessera europea d’assicurazione e si colloca nel filone della giurisprudenza della Corte di giustizia che, a partire dalla sentenza Kohll e Decker del 28 aprile 1998, ha sancito il diritto dei pazienti al rimborso delle cure mediche in un altro Stato membro. Le principali differenze tra la Direttiva 2011/24/UE (DT) e il Regolamento 883/2004 (RG) sono di seguito riassunte sinteticamente:

  • per quanto riguarda i prestatori: nel RG può operare il settore pubblico o i fornitori convenzionati; nella DT possono operare tutti i prestatori pubblici o privati;
  • per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva per cure programmate: nel RG è la norma; nella DT è l’eccezione;
  • per quanto riguarda la copertura del costo delle cure: nel RG il costo è a carico dello Stato Membro dove il trattamento avviene; nella DT il costo è a carico dello Stato Membro di affiliazione, ovvero dello Stato membro nel quale il paziente è persona assicurata.

il diritto di ricevere dal Punto di contatto nazionale informazioni riguardanti l’assistenza sanitaria trasfrontaliera, al fine di compiere una scelta informata e consapevole;

il rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera se le stesse corrispondono a prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza. Le regioni possono decidere di rimborsare, con risorse proprie, anche le prestazioni di assistenza transfrontaliera che corrispondono a prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale quali prestazioni aggiuntive;

  • il pagamento diretto della prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera allo Stato membro di cura. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa, la ASL di residenza rimborsa al paziente il costo della prestazione ricevuta all’estero secondo la corrispondente tariffa regionale. L’eventuale differenza è a carico del cittadino. Non esiste obbligo di rimborso per le spese di viaggio e di alloggio, né per le spese per l’accompagnatore, anche nel caso di pazienti disabili. Ciascuna regione, potrà comunque decidere di rimborsare costi ulteriori, in aggiunta alla prestazione sanitaria trasfrontaliera;
  • l’adozione di misure restrittive sull’accesso alle cure e limitazioni in materia di rimborsi, per esigenze di pianificazione o per garantire il controllo dei costi e per evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse. Tali misure possono anche essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del SSN, e possono essere adottate su richiesta delle regioni e delle province autonome;

l’obbligo di richiedere autorizzazione preventiva per le prestazioni soggette a:

  1. esigenze di pianificazione, che comportano: il ricovero del paziente per almeno una notte; l’utilizzo di una struttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate, comprese quelle utilizzate per la diagnostica strumentale;
  2. cure ritenute rischiose per il paziente o la popolazione;
  3. è prestata da un prestatore che suscita dubbi circa la qualità e la sicurezza delle cure.

Il provvedimento reca la clausola di cedevolezza, in virtù della quale lo Stato può adottare disposizioni normative nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome con efficacia provvisoria e limitata all’adozione della normativa regionale o provinciale. L’assistenza farmaceutica è assicurata nell’ambito dell’organizzazione del SSN attraverso le farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici (farmacie pubbliche) e le farmacie private (in convenzione obbligatoria con il servizio sanitario nazionale). La legge n.124 del 2017 ( Legge annuale per il mercato e la concorrenza, commi 157-165, art.1 ) ha previsto alcuni interventi normativi di rilievo con specifico riferimento alla titolarità dell’esercizio della farmacia privata : viene consentito che anche una società di capitali possa assumerne la titolarità (oltre alle persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata), rimuovendo al contempo il limite delle 4 licenze riferibili alla stessa società.

Si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società in oggetto con l’esercizio della professione medica, confermando in ogni caso il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco.

La direzione della farmacia gestita da una società può essere affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Resta fermo che il titolare della direzione in oggetto deve essere iscritto all’albo ed aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l’idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale.

  1. Analoghi requisiti deve avere il farmacista sostituto temporaneo (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia di cui sia titolare una società, modificando il principio che per la sostituzione temporanea fosse necessario esclusivamente un altro socio farmacista.
  2. Viene inoltre posto il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

Si attribuisce il compito all’AGCM di assicurare il rispetto di questo divieto mediante l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente. Si modificano altresì alcuni obblighi di comunicazione dello statuto societario a taluni soggetti pubblici, specificando che tale obbligo concerne anche le variazioni dell’identità dei soci.

Viene peraltro modificata la disciplina sulla partecipazione in forma associata al conferimento di sedi farmaceutiche, prevedendo tale obbligo per soli tre anni invece che per dieci. Uno specifico intervento normativo di razionalizzazione della presenza territoriale delle farmacie viene previsto per i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti: se in tali comuni le farmacie risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, è possibile ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione, sempre che gli stessi presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante.

Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli (facendo salva la procedura concorsuale straordinaria) e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro. Per le farmacie convenzionate, viene prevista la possibilità di prestare servizio aggiuntivo, oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.

Con riferimento alla fornitura di medicinali, infine, viene ampliata alle farmacie la possibilità di fornitura diretta dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (cosiddetti farmaci di fascia H), già prevista per produttori e grossisti, fermi restando i limiti di destinazione e di utilizzo di questi farmaci specifici.

Per i medicinali che abbiano subito modificazioni al foglietto illustrativo, si prevede, a cura del farmacista, la consegna al cliente del nuovo foglietto sostitutivo, in formato cartaceo o digitale, rettificato rispetto a quello contenuto nelle scorte in giacenza che comunque devono essere autorizzate dall’AIFA per la vendita al pubblico. , ha disposto un differimento dell’efficacia (vale a dire a tutti gli effetti una sospensione), fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all’art.12 della L.n.475/1968.

  1. Di fatto, fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia, è richiesto il solo requisito dell’iscrizione all’albo dei farmacisti.
  2. Vengono escluse dall’applicazione di quest’ultima norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’art.11 del decreto-legge 1/2012 (L.27/2012) a suo tempo bandito per favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e per garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

Si ricorda che il farmacista iscritto all’albo professionale può ottenere la titolarità di una farmacia per concorso o per trasferimento. L’effetto della norma che differisce a fine 2016 l’efficacia della normativa sul trasferimento della titolarità della farmacia (in base al comma 8 dell’art.12 della citata legge L.475/1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all’albo professionale e che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente), è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all’albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità. ) ha comunque previsto l’allungamento – da due a sei anni– della validità delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche, già previste dal sopra citato articolo 11 del DL.1/2012, che ha disposto la validità di soli due anni della graduatoria (unica per ciascuna regione o provincia autonoma) rispetto alla data della sua pubblicazione.

  • il differimento (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 della revisione de sistema di governo e della remunerazione della filiera distributiva del farmaco, in coerenza con l’Intesa sancita tra Stato, regioni e province autonome il 2 luglio 2015 ;
  • la proroga, da ultimo stabilita dalla la legge di bilancio 2018 ( L.205/2017, art.1, comma 1141, lett. b) ) al 1° gennaio 2019, per la definizione, con decreto del Ministro della salute-MEF, di un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’AIFA, in base ai criteri stabiliti a legislazione vigente (comma 6-bis dell’ articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n.78 – L 122/ 2010 ). La norma prevede, peraltro che, in caso di mancato accordo, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, pertanto, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica.
See also:  Cosa Cambia Con La Nuova Legge Sulla Legittima Difesa?

La citata legge di bilancio L.205/2017 ha altresì previsto, con riferimento al settore farmaceutico:

  • (art.1, co.402-406) la sperimentazione, in nove regioni, (sottoposta, fra l’altro, al monitoraggio del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA) per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali relative ai nuovi servizi erogati dalle farmacie per il triennio 2018-2020 con oneri a carico del SSN, già previsti a legislazione vigente dall’art.1 decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153 , tra i quali: la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata; l’erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all’attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie; l’erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti; alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’àmbito dell’autocontrollo; l’effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  • (art.1, co.441) l’introduzione di un contributo in favore dell’ENPAF, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, a carico di alcune società di gestione di farmacie (società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, e società di persone con maggioranza di soci non farmacisti).

Inoltre il decreto-legge fiscale n.148/2017 (L.172/2017) ha previsto (art.18-bis) l’innalzamento dei limiti di fatturato per le farmacie rurali sussidiate (che godono, cioè, dell’indennità di residenza, ai sensi dell’ art.2 della L.221/1968 ) e per le farmacie “urbane” e rurali non sussidiate, ai fini dell’applicazione della riduzione della trattenuta, prevista a titolo di sconto, su quanto dovuto dal Sistema sanitario (al netto dell’IVA), come quote di spettanza per la distribuzione farmaceutica dei medicinali erogabili sulla base di prescrizione medica.

Più in dettaglio, viene elevato da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato ai fini dell’applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all’1,5%) per la prima categoria di farmacie sopra indicate e da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato per la seconda categoria, ai fini della riduzione del 60% delle percentuali di sconto su quanto dovuto dal SSN, previste dall’art.1, comma 40, della legge n.662/1996.

In merito alle farmacie rurali sussidiate, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ( L.23 dicembre 2014, n.190 , all’art.1, co.589) aveva previsto la deroga alla norma che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il mantenimento della direzione della farmacia privata solo fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale.

In ultimo, la legge n.3 del 2018 (cd. Legge Lorenzin) ha aggiunto il farmacista, tra i soggetti perseguibili in base all’articolo 9 della L.376/2000 (legge di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) per l’erogazione, in assenza di prescrizione medica, di farmaci e sostanze farmacologicamente attive per finalità diverse rispetto a quelle indicate nella corrispondente autorizzazione all’immissione in commercio (art.13).

L’articolo 16 della citata legge 3/2018 ha, invece, dettato una interpretazione autentica sul punteggio massimo per l’assegnazione di sedi farmaceutiche per concorso straordinario. Nell’ambito della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 presentata dall’Agenzia per l’Italia Digitale a marzo 2015 – successivamente integrata nel giugno 2016 a seguito delle richieste della Commissione UE nella prospettiva della Strategia Europa 2020 – è stato sviluppato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Patto per la Sanità digitale , già previsto all’articolo 15, co.1, dell’ Intesa del 10 luglio 2014 (ovvero il nuovo Patto per la salute 2014-2016 , attuato dai commi 555-588 della legge di stabilità per il 2015, L.190/2014 ), finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del SSN attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità. L’articolo 16 del citato Patto per la salute aveva disposto, inoltre, la stipula di un Accordo Quadro tra il Ministero della salute, il MEF e il Ministro per la semplificazione e la PA, nonchè le Regioni e le province autonome, per il riadeguamento dei compiti, della composizione, e delle modalità di funzionamento della Cabina di Regia del NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale), anche con riferimento alle iniziative di sanità in rete per assicurare un sistema unitario e condiviso degli interventi.

A tale Cabina di Regia, peraltro, si deve ricondurre la governance (funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attuazione) del piano strategico individuato nel Patto per la Sanità digitale, anche per regolamentare le modalità per la diffusione e l’impiego sistematico dell’innovazione digitale nell’ambito dei processi di cura ed assistenza del cittadino, tenuto conto del quadro giuridico nazionale e delle iniziative di sanità in rete già esistenti.

Il Patto per la salute digitale ha l’obiettivo di definire una strategia triennale (2016-2018) al fine di sviluppare piattaforme operative integrabili e interoperabili tra Regioni e altri soggetti interessati, anche mediante iniziative di partenariato pubblico-privato. aggiornate a fine 2010, come il superamento della frammentazione della diffusione territoriale del FSE (realizzato nel 2012 e a disposizione dei cittadini solo in quattro regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna e nella provincia autonoma di Trento).

In proposito l’obiettivo è la condivisione dei dati del FSE sull’intero territorio nazionale, anche al fine di agevolare la realizzazione di processi integrati tra governo territoriale e aziende sanitarie, e tra le diverse aziende sanitarie, come percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA), teleconsulto e telemedicina, raccolta e gestione di dati di salute da medical device.

In proposito alla telemedicina, occorre ricordare le linee di indirizzo nazionali stabilite con l’Intesa 20 febbraio 2014 , volte a definirne più specificamente gli ambiti. Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico (FSE), è stato adottato con DPCM 29 settembre 2015, n.178 uno specifico regolamento, in attuazione dell’art.12 del D.L.179/2012 ( L.221/2012 ), per l’omogenea operatività del Fascicolo su tutto il territorio nazionale. Il regolamento definisce i contenuti del FSE, tra cui: il profilo sanitario sintetico che riassume la storia clinica dell’assistito, che deve essere redatto dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; il taccuino personale dell’assistito, sezione riservata del FSE in cui si consente all’assistito di inserire documenti relativi ai propri percorsi di cura, effettuati anche al di fuori del SSN; tutti gli elementi in materia di riservatezza dei dati come da normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito e lo stesso ha il diritto di richiedere l’oscuramento (revocabile) dei dati sanitari e socio-sanitari sia prima dell’alimentazione del Fascicolo, che successivamente, garantendone la consultabilità ai soli titolari degli stessi dati. ) disponendo, mediante l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (v. art.50 del D.L.269/2003 – L.326/2003 ), l’identificazione dell’assistito registrato all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), oltre ad una serie di servizi idonei ad interrogare il Sistema. L’AgID, in proposito, ha elaborato un documento per definire nel dettaglio funzionalità e obiettivi della citata Infrastruttura nazionale di interoperabilità (v. Circolare n.4 del 1° agosto 2017 ). Connesso a quest’ultimo decreto del settembre 2015 sul FSE si presenta, con riferimento alle prescrizioni farmaceutiche in formato digitale (cd. ePrescription), il DPCM 14 novembre 2015 che ha attuato l’art.13 del citato D.L.179/2012 per favorire la qualità, il monitoraggio e l’appropriatezza nell’erogazione dei medicinali. Esso ha stabilito la validità, su tutto il territorio nazionale, delle prescrizioni farmaceutiche digitali, consentendo, a partire dal 2016, il ritiro dei medicinali prescritti sotto questa forma presso qualsiasi farmacia. ha previsto, in attuazione dell’art.6, comma 2, lett. d) del D.L.70/2011 ( L.106/2011 ), per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi, il pagamento e la consegna dei referti tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali (fatta eccezione delle analisi genetiche).

accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: In base alla predetta Strategia per la crescita digitale, il fabbisogno finanziario nel periodo di programmazione 2015-2020 per l’implementazione e lo sviluppo di FSE, prescrizione elettronica, dematerializzazione documentale e Centri unici di prenotazione è stimato pari a 750 milioni di euro (fra risorse già stanziate e fondi comunitari e di cofinanziamento nazionale).

In Italia l’incidenza percentuale della spesa per eHealth (sanità elettronica) sulla spesa sanitaria pubblica (tendenziale), in base ad uno studio del Censis (luglio 2016) – ad invarianza di politiche pubbliche per la Sanità digitale – è prevista in costante aumento fino all’1,36% nel 2020, un livello ancora ridotto rispetto alle medie europee che oscillano tra il 2 e il 3% del budget sanitario pubblico. In ambito veterinario, la Legge Europea 2017 ( Legge 20 novembre 2017, n.167 ) è intervenuta mediante novelle al Codice dei medicinali veterinari (D. lgs.n.193/2006), attuativo della Direttiva 2004/28/CE introducendo una specifica disciplina sulla tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l’inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Peraltro, ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018 , di redigere le ricette dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica, stabilendo sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene previsto per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati (vale a dire modificati con miscele autorizzate). diretto, nel quadro degli obblighi comunitari e di finanza pubblica, a definire le regole di governance della sanità in base al riparto delle competenze centrali e territoriali. Obiettivi del Patto sono, fra l’altro, assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire l’equità e l’universalità del sistema, in un’ottica complessiva di razionalizzazione dei costi e di centralizzazione delle attività di amministrazione generale, nonchè garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato e uniforme. ) ha dato attuazione a diverse misure contenute nel Patto (v. infra). Qui il cronoprogramma dei provvedimenti attuativi elaborato dalla Conferenza delle regioni.

Quali sono i criteri guida che ha definito la legge 42 1999?

Tre criteri guida: profilo professionale, codice deontologico, formazione base/post-base.

A cosa si riferisce la legge n 4 del 14 gennaio 2013?

Legge 14 gennaio 2013 n.4: testo ufficiale sulle professioni non riconosciute – Ecco il testo ufficiale pdf della legge 14 gennaio 2013 n.4 recante disposizioni in materia di professioni non organizzate: Legge 14 gennaio 2013 n.4 Clicca sull’icona per poter visualizzare o scaricare la legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate. La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’.

  1. Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L.4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo,
  2. Le associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura.

Sebbene le associazioni di professioni non regolamentate forniscano garanzie alcune garanzie peculiari, è possibile esercitare le attività della figura anche in autoregolamentazione se in conformità con la normativa tecnica UNI (direttiva 98/34/CE).

Cosa si intende per mansionario infermieristico?

Il mansionario è il documento il cui scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta funzioni e compiti delle Risorse Umane dell’Azienda.

Che cosa è il Sitra?

Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Sociale (S.I.T.R.A.) DIRETTORE / RESPONSABILE: Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo è una struttura a valenza aziendale, dotata di autonomia gestionale che opera in staff alla Direzione Sanitaria.

  1. Il S.I.T.R.A.
  2. È titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico, riabilitativo e degli operatori di supporto che operano nel Polo Ospedaliero dell’ASST.
  3. La mission del S.I.T.R.A.
  4. È quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica, ostetrica, tecnica riabilitativa,

Il S.I.T.R.A. si propone di fornire un’ assistenza personalizzata e di qualità alle persone assistite, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche, assicurando l’impiego ottimale delle risorse e la soddisfazione del personale stesso. La complessità della struttura del S.I.T.R.A.

area della professione infermieristica (infermiere, infermiere pediatrico e infermiere generico) area della professione tecnica (tecnico sanitario biomedico, tecnico di radiologia medica, tecnico della perfusione, dietista, psicomotricista, ortottista) area della professione riabilitativa (fisioterapista, educatore professionale, logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica) area della professione ostetrica area della professione tecnica della prevenzione (assistente sanitario e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro). Fanno parte del comparto sanitario anche operatori socio sanitari, puericultrici e personale ausiliario.

STAFF: : Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Sociale (S.I.T.R.A.)

Quando è stato istituito il Sitra?

Legge 251 del 2000: Istituzione del SITRA e Autonomia professionale.

Quando è stato abolito il mansionario?

Aspetti normativi dell’infermieristica moderna – Le fondamenta dell’esercizio infermieristico sono profondamente mutate negli ultimi anni, nonostante l’applicazione pratica delle leggi che caratterizzano la professione infermieristica sia ancora in divenire.

A dire chi è oggi l’infermiere è il D.M.739/1994, ovvero il Profilo professionale dell’infermiere che ne individua il campo proprio di attività e responsabilità. Con la Legge 42/99 (abrogazione mansionario) l’infermiere assume lo status di Professionista Sanitario che, in quanto tale, risponde direttamente delle sue azioni.

La Professione, dunque, dice chi è l’infermiere ( D.M.739/94 ), cosa sa l’infermiere ( Ordinamento didattico, Legge 251/2000, Legge 43/2006 ), cosa fa l’Infermiere e secondo quali principi ( Codice Deontologico dell’Infermiere )

Quale legge ha trasformato le USL in ASL?

Storia – I servizi sanitari erano originariamente gestiti dalle casse mutualistiche (risalente all’istituzione dell’ INAM nel 1943 e recepito dalla Repubblica Italiana nel 1947) che avevano evidenti disparità di trattamento tra lavoratori e disoccupati o sottoccupati.

Con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale attraverso la legge del 23 dicembre 1978 n.833, i servizi sanitari divenivano totalmente a carico statale, si erogavano in tutto il territorio nazionale in ottemperanza di quanto già predisposto dall’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana ed erano di competenza delle “Unità Sanitarie Locali” (U.S.L.) istituite dalla stessa legge del 1978.

Successivamente, col d.lgs.30 dicembre 1992, n.502, le U.S.L. vennero trasformate in aziende sanitarie locali, dotate di autonomia e svincolate da un’organizzazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni italiane,

Quale legge abroga il mansionario?

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. DISAMINA DELLA NORMATIVA Questa legge è una diretta conseguenza del D.M.739/94 e segna un importante cambiamento per la professione infermieristica. Innanzitutto questa legge, ha avuto il merito e la forza di cancellare, ossia di abrogare il termine ausiliario che caratterizzava la professione infermieristica (e non solo), e ciò non solamente dal T.U.

  • Del 1934 ma da ogni altra disposizione di legge.
  • Pertanto, dal 1999 la professione infermieristica è professione sanitaria a tutti gli effetti e non più ausiliaria (rispetto alla professione medica), ossia subordinata ad altre professioni.
  • Non esistono più professioni principali e professioni ausiliarie, ma solo professioni sanitarie, costituite da una specificità a sé stante, con attività e ambiti di competenza propri.

La Legge n.42/99 ha inoltre determinato l’abrogazione del “mansionario” ( D.P.R.225/74), ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V che si riferiscono alle mansioni dell’Infermiere Generico, una figura “a esaurimento” che gode di autonomia ridotta e di competenze limitate, chiaramente definite.

il profilo professionale dell’infermiere (indicato nel D.M.739/94); la formazione di base e post-base il Codice deontologico.

Quindi il bagaglio culturale, professionale e di esperienza (al quale si affianca la necessaria formazione permanente), visto alla luce del profilo e del codice deontologico, costituisce l’imprescindibile strumento professionale e giuridico che fornisce attualmente all’Infermiere i riferimenti della sua autonomia e responsabilità definendo così i criteri guida per l’esercizio della professione.

  • Oltre a questi tre criteri guida, la legge pone anche due limiti: le competenze previste per i medici e quelle previste per gli altri sanitari laureati.
  • L’imperativo che emerge da questa nuova normativa è la responsabilità, una responsabilità a tutti i livelli e in tutti i campi di esercizio professionale; inoltre, è la prima volta che il legislatore italiano riconosce il Codice deontologico come elemento fondamentale e irrinunciabile dell’esercizio professionale.

Infine, tra gli aspetti di primaria rilevanza della legge, emerge il riconoscimento dell’equipollenza (valore uguale) del diploma di infermiere professionale acquisito secondo la precedente normativa con il nuovo diploma universitario. Tale equipollenza ha valore sia ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla formazione post-base.

Quando nasce il mansionario?

1974 – Si rinnovano le mansioni – A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri nel 1974 interviene il Dpr 225, il cosiddetto “mansionario”, che modifica le precedenti norme di regolamentazione della professione risalenti al lontano 1940.

  1. La riforma del Servizio sanitario, che vedrà la luce nel 1978 con l’approvazione della 833, è preceduta da un lungo periodo preparatorio in cui si pone mano al riordino delle attività delle professioni sanitarie.
  2. Nel complesso il “nuovo” mansionario viene accolto con favore dagli organismi di rappresentanza della professione che, pur sottolineandone alcune contraddizioni, al momento dell’emanazione lo considerano una tappa importante del processo evolutivo dell’assistenza infermieristica.

Il testo tende a stabilire un diverso approccio con l’assistito, non più visto solo come un malato con dei problemi clinici, ma come una persona che esprime bisogni psichici, fisici e sociali. In questa logica diventano fondamentali gli aspetti relazionali dell’attività infermieristica, che viene valorizzata nelle sue funzioni, come evidenzia la stessa terminologia che viene usata nel Dpr.

Ad esempio, il termine “eseguire”, presente nel dettato normativo precedente, viene quasi sempre corretto con “programmare” e “promuovere iniziative”; inoltre viene introdotto il termine “coordinare” e soppresso “dipendere”. Il mansionario estende il campo di attività infermieristica dall’ospedale ai servizi di sanità pubblica e abbraccia i settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria.

Viene riconosciuto anche il ruolo didattico dell’infermiere in rapporto all’assistito e alle famiglie, ma anche nei confronti di altri operatori e degli allievi. In sintesi, con il Dpr 225 l’infermiere acquista una propria caratterizzazione professionale più adeguata ai tempi, a cui corrispondono il riconoscimento di una certa autonomia operativa e precise responsabilità relative alle attività individuate dal legislatore come specifiche: un elenco destinato, comunque, a invecchiare ben presto nell’impatto con le trasformazioni indotte dal progresso scientifico e tecnologico.

Quanti sono i codici deontologici degli infermieri?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Il Codice deontologico dell’infermiere in Italia, è un codice deontologico che detta le regole di condotta e di indirizzo etico dell’ infermiere, costituendone il fondamento e la natura, nella sua attività professionale.

  1. Il primo codice deontologico è stato approvato nel 1960.
  2. Successivamente si ebbe la seconda stesura, nel 1977.
  3. Nel 1996 venne emanato un documento a valenza etico – deontologica denominato Patto Infermiere – Cittadino, che divenne parte integrante della terza versione di Codice, quella del 1999.
  4. A distanza di dieci anni, le mutate esigenze ed il cambiamento di scenario permettono il nascere della quarta versione, per l’appunto, 2009.

Al tempo, è in vigore la quinta stesura. Il codice deontologico è stato aggiornato il 14 Aprile 2019, dall’ultima revisione del 10 Gennaio 2009, con l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale FNOPI,

Cosa dice la legge del 2003?

Legge 16 gennaio 2003, n.3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (G.U.n.15 del 20 gennaio 2002) Capo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art.1. Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito allinterno della pubblica amministrazione 1.

  • Istituito lAlto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito allinterno della pubblica amministrazione, di seguito denominato Alto Commissario, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.2.
  • Per le finalit di cui al comma 1 autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dallanno 2002.3.

Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dellAlto Commissario, al fine di garantirne lautonomia e lefficacia operativa.4.

LAlto Commissario svolge le proprie funzioni nellosservanza dei seguenti princpi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facolt di esercitare le proprie funzioni dufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto allautorit giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.5.

Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.6.

  • Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art.2.
  • Commissione per le adozioni internazionali (omissis) Art.3.
  • Soppressione dellAgenzia per il servizio civile.
  • Modifica allarticolo 10 della legge n.230 del 1998 (omissis) Art.4.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 1. Dopo l articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, inserito il seguente: Art.7-bis. – (Formazione del personale).1.

Le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, con esclusione delle universit e degli enti di ricerca, nellambito delle attivit di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonch della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo limpiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonch le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.2.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonch gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze.

Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie.

  • Ai predetti interventi formativi si d corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
  • Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per linnovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi alluso delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione,

Art.5. Modifiche allarticolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000 1. All articolo 102 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel comma 2, le parole: da due esperti sono sostituite dalle seguenti: da tre esperti,2.

Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dellAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.6, Servizi dei beni culturali 1. Allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, alla lettera b-bis), introdotta dallarticolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n,448, le parole:, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego sono soppresse.

  • Art.7, Disposizioni in materia di mobilit del personale delle pubbliche amministrazioni 1.
  • Dopo l articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, inserito il seguente: Art.34-bis.
  • Disposizioni in materia di mobilit del personale).1.
  • Le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dallarticolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui allarticolo 34, commi 2 e 3, larea, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonch, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneit richieste.2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui allarticolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilit ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilit previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

Le predette strutture regionali e provinciali, accertata lassenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.

Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nellelenco previsto dallarticolo 34, comma 2, nonch collocato in disponibilit in forza di specifiche disposizioni normative.3.

Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere allavvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta lassegnazione di personale ai sensi del comma 2.5.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.2. Allarticolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n.266, dopo le parole: legge 19 maggio 1986, n.224, sono inserite le seguenti: nonch del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,,3.

Allarticolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al d.P.R.4 dicembre 1997, n.465, dopo le parole: per le amministrazioni statali sono inserite le seguenti: e per gli uffici territoriali del Governo,4. Allarticolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,

Art.8. Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici 1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dellarticolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse lincarico viene svolto.

Art.9. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici 1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti le modalit e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione. Art.10. Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (omissis) Art.11,

  1. Codice unico di progetto degli investimenti pubblici 1.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalit di cui all articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, e in particolare per la funzionalit della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonch ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, dotato di un Codice unico di progetto, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.2.

Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, disciplina le modalit e le procedure necessarie per lattuazione del comma 1.2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano lesecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dellatto stesso.2-ter.

Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano lesecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con lindicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti.

A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalit per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dellattivit di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.2-quater.

I soggetti titolari di progetti dinvestimento pubblico danno notizia, con periodicit annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dellelenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, limporto totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.2-quinquies.

Entro il 30 giugno di ogni anno, lAutorit politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica uninformativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dellapplicazione del presente articolo.

Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica uninformativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione.

A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui allarticolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244.2-sexies.

Allattuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente. (commi da 2-bis a 2-sexies aggiunti dall’ art.41, comma 1, legge n.120 del 2020 ) Art.12. Personale dellEnte nazionale di assistenza al volo (omissis) Art.13.

Modifica allarticolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8 (omissis) Art.14, Disposizione correttiva concernente la compatibilit della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa 1. All articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dallarticolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il comma 3 sostituito dal seguente: 3.

In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 40, comma 3, Capo II – NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art.15. Modifiche al testo unico di cui al d.P.R.28 dicembre 2000, n.445 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R.28 dicembre 2000, n.445, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo larticolo 19 inserito il seguente: Art.19-bis,(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) 1.

La dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet, di cui allarticolo 19, che attesta la conformit alloriginale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, pu essere apposta in calce alla copia stessa ; b) dopo larticolo 77 inserito il seguente: Art.77-bis,(L).

(Applicazione di norme) 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilit, di servizi e di forniture, ancorch regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dallarticolo 78,

Capo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art.16, Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali 1. Dopo l articolo 7 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, inserito il seguente: Art.7-bis.

– (Sanzioni amministrative) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.2. Lorgano competente a irrogare la sanzione amministrativa individuato ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689,

  • Capo IV – NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSIT E RICERCA Art.17.
  • Gestione di fondi (omissis) Art.18.
  • Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297 (omissis) Art.19.
  • Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI (omissis) Art.20.
  • Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche (omissis) Art.21.

Disposizioni in materia di ricerca industriale (omissis) Art.22. Disposizione interpretativa 1. Il comma 10 dellarticolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dellaccesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

Art.23. Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dellIstituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (omissis) Capo V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI Art.24. Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n.1185, in materia di rilascio dei passaporti (omissis) Art.25.

Funzionamento dellUfficio dellAutorit nazionale per lattuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche (omissis) Art.26. Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e allestero (omissis) Capo VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art.27.

  1. Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione 1.
  2. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicit dellazione amministrativa, nonch di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per linnovazione e le tecnologie, nellattivit di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; pu inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per linnovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.2.

Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societ dellinformazione, individua i progetti di cui al comma 1, con lindicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo istituito il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, iscritto in una apposita unit previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.3.

Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per lanno 2002, 51.646.000 euro per lanno 2003 e 77.469.000 euro per lanno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.4.

Le risorse di cui allarticolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.5.

Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.6. A decorrere dallanno 2005, lautorizzazione di spesa pu essere rifinanziata ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.7.

Il Ministro per linnovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano lordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o pi regolamenti, ai sensi dell articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con lintervento dei privati, nel rispetto dei princpi di cui all articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gi adottati; b) (abrogato dall’ art.91 del d.lgs.82 del 2005 ) c) diffusione delluso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per lapprovvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero delleconomia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione delluso della posta elettronica nellambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilit e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attivit di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dellinteressato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.9.

I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.10. Allarticolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 sostituito dal seguente: 6.

Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dellAutorit per linformatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui allarticolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.127, nonch allistituzione dellAgenzia nazionale per linnovazione tecnologica.

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LAgenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dellAutorit per linformatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altres nelle funzioni gi svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per linnovazione e le tecnologie ; b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: pubblica amministrazione (AIPA) sono inserite le seguenti:, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6,

Capo VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art.28. Modifiche allallegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate (omissis) Art.29.

Disposizioni in materia di acquisti allestero di materiali per lAmministrazione della difesa 1. Dopo il comma 1-bis dellarticolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, inserito il seguente: 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti allestero dallAmministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere.

Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dellimporto complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, Art.30. Modifiche allarticolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n.204 (omissis) Art.31.

  • Differimento di termine (omissis) Art.32.
  • Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate (omissis) Art.33.
  • Alloggi di servizio 1.
  • Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale facolt dellAmministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Art.34. Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale (omissis) Art.35. Modifica allarticolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.313 (omissis) Art.36. Modifica allarticolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53 (omissis) Art.37.

  1. Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dellArma dei carabinieri (omissis) Art.38.
  2. Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (omissis) Art.39.
  3. Convenzioni in materia di sicurezza (omissis) Art.40.
  4. Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti (omissis) Capo VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI Art.41,

Tecnologie delle comunicazioni 1. Nellambito dellattivit del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dellinformazione, nonch della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dellarticolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.

Presso lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n.2483, e successive modificazioni.2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, allIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge.

I finanziamenti che lIstituto riceve per effettuare attivit di ricerca sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni centro di responsabilit amministrativa Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione e destinati allespletamento delle attivit di ricerca.

  • LIstituto sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.3.
  • Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base allarticolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n.249, al Forum permanente per le comunicazioni, che conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.

Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero.

Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordinamento del Consiglio.4.

Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dallarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.5.

  • Omissis) 6.
  • Omissis) 7.
  • Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gi previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivit di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nellarea dei servizi pubblici e dellinterazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui allarticolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n.249.

Tali attivit sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dellAutorit per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n.5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.66 del 2001, e della deliberazione n.435/01/CONS dellAutorit per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati.

  • Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dallarticolo 29 della citata deliberazione n.435/01/CONS, per le predette attivit di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.8.
  • Allarticolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, dopo le parole: sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sono aggiunte le seguenti: che esercita la vigilanza e il controllo sullassolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dallAutorit per le garanzie nelle comunicazioni,9.

Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per lesercizio di attivit di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in ununica soluzione se limporto inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se limporto pari o superiore ad euro 5.000.

  1. Capo IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art.42,
  2. Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni 1.
  3. Il Governo delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, dintesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princpi e criteri direttivi: a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalit e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, dintesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero delleconomia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi; b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dallaltro, garantendo, nellorgano di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalit e onorabilit, periodicamente verificati; dellorgano di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata; c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.

Il personale gi in servizio allatto della trasformazione pu optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti; d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universit, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione; e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la propriet dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dellindustria, con modalit atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni; f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunit scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessit di garantire la qualit della ricerca e valorizzando le specificit scientifiche gi esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realt locali; g) disciplinare le modalit attraverso le quali applicare i princpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone lautonomia giuridico-amministrativa; h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilit e temporaneit e prevedere modalit di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e); i) disciplinare le modalit attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualit e maggiore efficienza del servizio reso; l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale; m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti gi concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualit ed eccellenza; n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalit; o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunit scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico; p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai princpi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonch al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che lorgano di indirizzo sia composto da soggetti designati per la met dal Ministro della salute e per laltra met dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalit e di onorabilit, periodicamente verificati, e dal presidente dellistituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque lautonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.2.

  1. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta.
  2. Il Governo acquisisce altres il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo emanato anche in mancanza dei pareri.3. Lattuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.43. Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline 1.

Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, lorganizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

Art.44. Modifica allarticolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n.12 1. Allarticolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n.12, la lettera d) abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R.9 ottobre 1990, n.309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n.12 del 2001.

Art.45. Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria 1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute pu avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonch nel settore della comunicazione e dellinformazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilit sociale dirette alla promozione della salute.2.

Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n.150.3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalit della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente linesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalit e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

Art.46, Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche 1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dellarticolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, nonch i farmacisti a cui stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dellarticolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n.48, anche se hanno superato il limite di et di cui allarticolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarit della farmacia, purch alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per lassegnazione della relativa sede farmaceutica.2.

escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gi trasferito la titolarit di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dellarticolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, nonch il farmacista che abbia gi ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.3.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.4. Laccertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art.47. Istituto superiore di sanit (omissis) Art.48. Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia (omissis) Art.49. Convenzione di Oviedo sui diritti delluomo e sulla biomedicina (omissis) Art.50. Modifica allarticolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 (omissis) Art.51.

  • Tutela della salute dei non fumatori 1.
  • Vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.2.
  • Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.

Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.

  • Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonch i modelli dei cartelli connessi allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.3.
  • Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o pi locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dellesercizio.4.

Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

  1. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.5.
  2. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui allarticolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, come sostituito dallarticolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448.6.

Al fine di consentire una adeguata attivit di informazione, da attivare dintesa con le organizzazioni di categoria pi rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.7.

Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dellinterno, sono ridefinite le procedure per laccertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonch lindividuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.8.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n.584.10.

  • Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. Art.52.
  • Modalit dellaccertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute (omissis) Art.53.
  • Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata (omissis) Capo X – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNIT E DELLA MATERNIT Art.54.

Differimento del termine per lemanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit e della paternit, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (omissis)

Cosa dice la legge 4?

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Quali sono le attestazioni legge 4 2013 artt 4 7 8?

Il ruolo delle associazioni – La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2). Ad esempio:

non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza

Inoltre:

garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art.27 bis del Codice del Consumo) vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta le associazioni possono, su richiesta, rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (legge 4/2013, artt.4, 7 e 8). Tale attestato non costituisce comunque requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica (legge 4/2013, art.9).

Che differenza c’è tra infermiere e oss?

Infermiere ed Oss. Facciamo chiarezza. – Infermieristicamente – Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche Da tempo ormai, imperversa una guerra parricida tra Infermieri ed Oss; la guerra è figlia di una sanità sempre più alla deriva, dove nella gravosa situazione di carenza organica, pur di far quadrare i conti, le due figure sanitarie, vengono confuse ed interscambiate, come se l’una equivalesse all’altra, creando così una mescolanza di ruoli, mansioni e competenze, che genera battaglie lungo le corsie, tra i due attori della sanità.

La figura dell’ Oss, suona ancora come un ibrido, non assume la stessa valenza in tutto il territorio italiano, al Sud è ancora ferma alla forma ancestrale, qualcuno ne ha sentito parlare, ma suona un po’ come una leggenda metropolitana, dicono che esista, ma nessuno lo ha mai visto un Oss; al nord invece si è da tempo palesato nelle nostre corsie, ma il ruolo, le mansioni, lasciate in mano all’ accordo Stato/Regioni, determinano una disparità di formazione diversa da Regione a Regione, e questa disparità crea non poca confusione, tra quello che l’operatore socio sanitario deve o non deve fare.

Di questo zibaldone ne è testimonianza una delle lettere arrivate alla redazione del sito Laleggepertutti.it, nella quale un Oss, che lavora in una struttura pubblica dell’Emilia Romagna, chiede all’ avvocato Maria Monteleone, se nell’espletare le sue mansioni, si può rifiutare di eseguire un clisma feat e se si può rifiutare di effettuare la misurazione della glicemia.

  • Colgo quindi l’occasione della lettera per fare un po’ di chiarezza sul ruolo dell’Oss in relazione al ruolo dell’Infermiere.
  • Chi è l’operatore socio sanitario?
  • L’ Oss, è stato legalmente istituito dalla Conferenza Stato/Regione del 22 febbraio 2001: questo è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di uno specifico percorso di formazione professionale, svolge un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, favorisce il benessere e l’autonomia della persona.
  • L’ordinamento dei corsi regionali professionali, prevede: 1000 ore di cui 550 di tirocinio.
  • Istituito nel 2001, viene legittimato poi dalla Legge 1/2002 “Emergenza infermieristica”, definendo l’ Oss figura di supporto all’assistenza.
  • Nella Conferenza Stato/Regione del 16/01/2003 si disciplina la Formazione Complementare dell’operatore socio- sanitario, stabilendo che all’operatore socio sanitario che ha conseguito con successo un percorso di formazione complementare di assistenza sanitaria di 300 ore di cui 150 di tirocinio, è consentito collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica; nonché di svolgere alcune attività assistenziali, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza, e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica e/o ostetrica.
  • Chi è l’Infermiere? Cosa Dice La Legge 43 Del 2006
  • Al fine di poter chiarire la posizione di ognuno e sottolineare le opportune differenze, è bene ribadire chi è l’ Infermiere, nonostante sia chiaro ai più.

Partiamo dal D.M 14settembre 1994 n.739 art 1, comma 1: L’infermiere è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è Responsabile dell’assistenza infermieristica. Art 1, comma 3 f : per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

  1. Cominciamo dal sottolineare le dovute differenze, tra le due figure.
  2. Innanzitutto avanzerei una piccola insinuazione sull’interpretazione delle Leggi: la legge sull’emergenza infermieristica del 2002, istituisce la figura dell’ Oss, definendolo di supporto all’assistenza, non all’assistenza infermieristica, la differenza è quasi impercettibile, ma sostanziale, come sia diventato poi di supporto, per l’appunto, all’assistenza infermieristica, sinceramente non lo capisco.
  3. Ma veniamo alla Differenza effettiva tra Oss ed Infermieri:

Percorso formativo, l’infermiere ha un percorso Universitario, prima diploma di laurea, oggi laurea. L’ Oss ha consegue un attestato di qualifica dopo un corso Regionale che in merito ai programmi formativi è iniquo e differente in tutto il territorio italiano.

Istituzione del profilo professionale, l’infermiere è figlio di Decreti ministeriali e di Leggi, l’Oss è istituito da una Conferenza Stato/Regione, vi è quindi una notevole differenza legislativa tra i due ruoli Ausiliarietà, l’Infermiere è una professione autonoma, responsabile dell’assistenza infermieristica, è una professione Intellettuale, (iscrizione all’albo, diploma universitario abilitante) Art.2229 C.C,

L’ Oss è una figura ausiliaria, nasce ed è, di Supporto all’assistenza.

  • Chiarito su ogni versante che l’Infermiere è un professionista della salute Responsabile dell’Assistenza Infermieristica e che in autonomia pianifica l’assistenza, vediamo adesso quali sono le aree di competenza dell’ Oss:
  • Assistenza diretta alla persona ed al suo ambiente di vita;
  • Intervento igienico – sanitario e di carattere sociale:
  • Supporto gestionale, organizzativo e formativo.
  • In cosa opera in Autonomia:
  • Assistenza alla persona non autosufficiente, nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale;
  • Realizza attività di animazione e socializzazione di singoli o gruppi.
  • Cura la pulizia e l’igiene ambientale.
  • Nelle restanti attivit à, coloro abbiano frequentato il percorso formativo complementare Collabora no e ed Esegu ono sotto la supervisione e le direttive dell’infermiere o dell’ostetrica:
  • somministrazione per via naturale della terapia prescritta;
  • terapia intramuscolare o sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica;
  • medicazioni semplici e bendaggi
  • bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
  • Rilevazione ed annotazione PV(FC, FR, e TC)
  • Cura, lavaggio e preparazione materiale per la sterilizzazione
  • Pulizia, disinfezione e sterilizzazione apparecchiature sanitarie e dispositivi medici;
  • Respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno;
  • Raccolta e stoccaggio rifiuti indifferenziati;
  • Trasporto materiale biologico;
  • Somministrazione dei pasti e delle diete;
  • Sorveglianza fleboclisi sotto la supervisione infermieristica;
  • clisteri.
  • Resi noti gli ambiti d elle mansioni, c’è da Specificare che l’ Oss Opera nella modalità di esecuzio ne delle attività che rientrano nella sfera dell’autonomia medesima e Collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti.
  • Che risvolti ha questa collaborazione dal punto di vista Legale?

L’infermiere è Responsabile dell’Assistenza Infermieristica, identifica i bisogni e formula i relativi obiettivi. Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico. Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

  1. Nell’avvalersi del personale di supporto, essendo esso detentore delle facoltà decisionali in merito, ATTRIBUISCE E NON DELEGA, i compiti previsti dal profilo o dettagliati nei piani di lavoro di quello specifico contesto operativo, rientranti nelle competenze di quell’operatore, che possono essere svolti in autonomia o in collaborazione.
  2. L’infermiere ha quindi la Responsabilità giuridica dell’attribuzione, tale responsabilità si attiene alla decisione di avere assegnato ad altri un’azione prevista nel contesto della pianificazione dell’assistenza infermieristica e comprende la supervisione sullo svolgimento e sull’esito dell’azione stessa.
  3. Gli errori di pianificazione ed attribuzione, e l’omessa supervisione, chiamano in causa direttamente l’infermiere;
  4. Gli errori di esecuzione sono responsabilità diretta dell’ Oss.
  5. Ne consegue che l’Infermiere ha la necessità di procedere ad una corretta pianificazione dell’assistenza, una corretta attribuzione e supervisione.
  6. Il paradigma del Nursing acquista una nuova voce: identificazione degli interventi attribuibili – Attribuzione.
  7. Il processo di attribuzione si suddivide in :
  8. Giusto Compito, Giuste Circostanze, Giusta persona, Giuste Istruzioni e buona comunicazione, Giusta Supervisione e valutazione.
  9. L’infermiere si dovrà quindi chiedere se il compito attribuito rientri nelle attività previste dal profilo professionale dell’ oss, se risponde ai requisiti di bassa discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica e a basso rischio per l’assistito.

Se la circostanza di attribuzione è d i routine o di urgenza. Se ci permetterà di supervisionare al meglio.

  • Se la persona possiede le capacità e la sufficiente esperienza per eseguire il compito di attribuzione, se è stato formato per l’attività specifica, vista la disparità formativa dei corsi regionali.
  • L’infermiere dovrà ancora porsi nella posizione di spiegare correttamente il compito attribuito e verificare la piena comprensione da parte dell’ Oss e chiedersi se sarà in grado di supervisionare ed intervenire in caso di necessità.
  • Credo di essere stata abbastanza esaustiva nel descrivere chi sono in termini di Legge oggi, l’Infermiere e l’ Oss.
  • Purtroppo la mia opinione personale va al di là dei termini di legge, l’ Oss in questi termini ha solo complicato il processo assistenziale.
  • Ci sono troppi se e troppi ma, un profilo professionale a discrezione della Regione che rende tutto oscuro e complicato.
  • Una categoria, quella dell’ Oss, che pensa di poter lavorare in autonomia, quando invece Collabora, Esegue su attribuzione.
  • Mi piacerebbe che l’Ipasvi mettesse un punto fermo, che una volta per tutte mettesse tutti al proprio posto, ognuno con il proprio ruolo, ma non a parole, ma con i fatti.
  • Questa confusione di ruoli non è di giovamento a nessuno, ne tantomeno questa guerra parricida in atto.
  • Fonte:

: Infermiere ed Oss. Facciamo chiarezza. – Infermieristicamente – Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche

Come vengono chiamati gli infermieri?

Dottore in Infermieristica: facciamo chiarezza – Sia al cittadino sia alla maggior parte degli infermieri è poco chiaro l’utilizzo del titolo di Dottore per la professione Infermieristica. L’ Associazione Infermieri Legali e Forensi nel proprio sito internet ha chiarito la posizione dell’infermiere.

Vi riporto qui di seguito l’articolo: Il DM 22 Ottobre 2004, n.270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”, recita: Art.13, “Disposizioni transitorie e finali”, Comma 7 A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509. I laureati in infermieristica sono dottori; circa l’utilizzo del titolo sul luogo di lavoro, spetta ai diretti interessati far rispettare questo loro diritto.

  1. E’ importante ricordare che l’utilizzo del titolo di dottore è stato regolamentato dal Regio Decreto 4 Giugno 1938, n.1269 (ancora in vigore), che all’art.48 recita: “il titolo di dottore spetta a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi solo”.
  2. Questo significa che il titolo è strettamente legato al possesso di una laurea, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua natura; quindi ci si può fregiare del titolo di dottore indipendentemente dalla propria posizione lavorativa, a condizione di essere laureati, ovviamente! Nel nostro caso, avremo l’Infermiere Sig.

Rossi (senza laurea) o l’Infermiere Dott. Rossi (con la laurea); il titolo di dottore spetta anche se la laurea non è del proprio ambito professionale.

  • In breve il titolo di Dottore va a qualsiasi Infermiere che ha conseguito la Laurea, è dunque scorretto affermare che il Dottore in Infermieristica va solo a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale.
  • Cari Infermieri, il cambiamento parte da noi, la legge afferma che voi tutti siete Dottori.
  • Passiamo agli Infermieri Diplomati. Dopo l’uscita dell’articolo ci sono stati dei dibattiti che ci hanno portato a modificare quanto scritto in precedenza più di una volta
  • Dopo la segnalazione di alcuni utenti sull’equipollenze introdotte dalla Legge Gelmini del 2010 n 240 abbiamo deciso di pubblicare il comma 1 e 2 del 17° articolo.

Art.17. (Equipollenze) 1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509.2.

  1. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270.
  2. Dopo aver approfondito il discorso, ci siamo collegati sul sito del Collegio Ipasvi di Gorizia dove abbiamo trovato quanto segnalato dai nostri lettori.

In un documento firmato da Mario Schiavon, attuale presidente ENPAPI, possiamo leggere: Oltre all’equipollenza stabilita dal Ministero della Salute nel 2000, riguardante le Scuole Regionali e le Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali SDAF (di durata biennale o triennale), ai Diplomi Universitari, con la recente legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n.240 art.17, commi 1 e 2, sia i Diplomi rilasciati dalle Scuole Dirette A Fini Speciali che i Diplomi Universitari,ma solo se a durata triennale, sono stati riconosciuti EQUIPOLLENTI anche alla Laurea, con diritto alla qualifica accademica di “dottore”,

Tutto questo però è frutto di un errore di interpretazione. Dopo un ulteriore segnalazione abbiamo interrogato il nostro Collegio di appartenenza che ci ha mostrato un documento (una comunicazione privata) del Ministero della Salute ad un Professionista (di cui non conosciamo l’identità, perchè accuratamente nascosta) che aveva posto la stessa domanda.

Il testo affermava che la qualifica di Dottore va solo a chi ha intrapreso la carriera Accademica, dunque solo ai Laureati (). * * * Siete pronti anche voi al salto di qualità? Siete laureati e non vi siete ancora fregiati del titolo di Dott. o di Dott.ssa? Cosa aspettate a farlo? Avete per caso paura? Diteci cosa ne pensate sull’argomento scrivendo a : Dottori, Infermieri o IP: avete il coraggio di siglarvi con il titolo accademico?

Cosa deve saper fare un coordinatore infermieristico?

E’ finalizzato allo sviluppo di cinque competenze: – gestire persona e relazioni; – gestire budget; – gestire informazioni e comunicazione; – gestire processi, progetti e valutazione – gestire la ricerca. di coordinamento nell’area di appartenenza; esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

Quando nasce la figura del coordinatore infermieristico?

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Il Coordinatore infermieristico riveste un ruolo molto importante all’interno delle organizzazioni sanitarie, poiché incarna il collegamento tra necessità organizzative, esigenze clinico-assistenziali e obiettivi aziendali. Cosa Dice La Legge 43 Del 2006 Il ruolo del Coordinatore Infermieristico è sempre più importante per la nostra professione. L’esigenza della funzione di coordinamento vede le prime luci con il R.D. del 1925 e col successivo regolamento attuativo del 1929 : l’ infermiere inizia a veder costruire intorno a sé un percorso formativo, con un ulteriore anno aggiuntivo di studi, per renderlo ” Abilitato alle Funzioni Direttive ” (AFD).

La figura del Caposala inizia così a delinearsi, sebbene all’interno delle organizzazioni sanitarie tale funzione venisse svolta preferibilmente da religiose per necessità di rigido controllo della disciplina e degli aspetti domestico alberghieri. Era un ruolo di prestigio e come tale richiedeva rispetto: questa caratteristica ha contribuito nel tempo al riconoscimento sociale dell’Infermiere.

Alle soglie degli anni ‘70 la figura del Caposala vede emergere la determinazione di alcune funzioni di controllo all’interno della riforma ospedaliera: a lui spettano il controllo e la direzione del personale infermieristico e ausiliario subordinato, il prelievo e il controllo dei farmaci e dei materiali in dotazione, il controllo e la distribuzione degli alimenti ai pazienti ricoverati e la tenuta dell’archivio.

Quando è nato l OPI?

Federazione FNOPI | Federazione nazionale degli OPI Cosa Dice La Legge 43 Del 2006 La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954 n.1049 e regolamentato dal DLCPS 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018.

La Federazione Nazionale emana il Codice deontologico e la legge le attribuisce compiti di indirizzo e coordinamento sugli Ordini provinciali.La Federazione e gli Ordini sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni quattro anni.Sono Organi della Federazione Nazionale:

Il Presidente Il Comitato Centrale Il Consiglio Nazionale La Commissione Albo Infermieri La Commissione Albo Infermieri pediatrici Il Collegio dei Revisori

Il Comitato centrale è l’organo di governo della Federazione; si rinnova ogni quadriennio attraverso un’Assemblea elettorale composta dai Presidenti degli Ordini provinciali e delle relative Commissioni di Albo. È l’organismo che ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa e gestionale della Federazione nazionale.