Cyberbullismo, la legge 71 – Telefono Azzurro Sai che contro il cyberbullismo esiste una legge, la numero 71 del 29 maggio 2017? Si tratta del primo strumento di legge che ha definito ed affrontato questo problema. Ecco i suoi punti salienti: 1. Questa legge punta a favorire una maggiore consapevolezza fra voi ragazzi dell’importanza di non assumere atteggiamenti persecutori e, per la prima volta, fornisce una definizione giuridica di “cyberbullismo” come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».2.
- Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete.
- Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.3.
Con la legge è nato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che oltre a redigere un piano di contrasto e prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.4.
- Anche il Ministero dell’Istruzione è coinvolto, dovendo adottare delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.5.
- Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.
I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.6. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ai genitori.
Cosa prevede la legge numero 71 del 2017?
Paolo Picchio – Il percorso, cominciato nel 2013, è finalmente stato portato a compimento con l’approvazione definitiva della norma per la tutela dei minori a prevenzione e contrasto al cyberbullismo, Il gesto drammatico di Carolina rivela un disagio profondo per tanti ragazze e ragazzi che diventano vittime di vessazioni, insulti e discriminazioni.
- «Ora c’è una legge per i ragazzi che rappresenta il nostro punto di partenza: nuovi strumenti per prevenire e contrastare il cyberbullismo pensati per le vittime ed i colpevoli In ogni caso si tratta di minori.
- Recuperarli è molto importante», sottolinea papà Picchio.
- La legge 71/17 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ” – intende tutelare il diritto delle nuove generazioni ad una navigazione sicura, positiva e libera.
Un provvedimento legislativo che, fin dall’inizio, è stato pensato non solo per le vittime, ma anche per il riscatto di quei ragazzi che, spesso inconsapevolmente, danneggiano i propri coetanei attraverso le piattaforme digitali. La Rete viaggia sempre più veloce e così le mode, il linguaggio e i fenomeni sociali.
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Quali sono le novità introdotte dalla legge 71 2017?
Il fenomeno del cyberbullismo è spesso al centro della cronaca giudiziaria, poichè è in continuo aumento il numero di adolescenti vittima di comportamenti violenti, offensivi o umilianti da altri coetanei, con condotte che vengono perpetrate appunto, anche, via internet.
Queste condotte, che naturalmente possano realizzare già specifiche e autonome ipotesi di reato, come la minaccia, o molestie, o diffamazioni, fino a poco tempo fa non erano state oggetto di una legge ad hoc; recentemente, infatti, il Parlamento ha approvato la prima riforma di legge di contrasto al cyberbullismo,
Con la Legge 29 maggio 2017, n.71, si da finalmente una risposta penale a tale fenomeno, introducendo una serie di misure di carattere preventivo ed educativo. Nell’art.1 viene anche data la definizione di cyberbullismo, intendendosi per tale qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Ciò premesso, la legge introduce alcune significative misure: l’ammonimento da parte del Questore, la possibilità di chiamare in causa il Garante della Privacy, nonchè la possibilità di individuare in ambito scolastico e, più specificamente fra i professori, una persona di riferimento per le iniziative anti-bullismo,
Con la previsione dell’ammonimento da parte del Questore, la vittima di ingiurie, minacce, diffamazione o comunque di uso illecito di dati personali sul web, potrà ottenere la convocazione cyberbullo (ovviamente, minorenne) davanti all’autorità di pubblica sicurezza, insieme ai propri genitori, per essere formalmente invitato a non ripetere più tali condotte; e ciò, fino al compimento del suo diciottesimo anno d’età.
Come detto, è stata anche prevista, per il minorenne che però abbia già compiuto i 14 anni e che sia vittima di atti di cyberbullismo, la possibilità (anche attraverso i genitori), di chiedere al gestore del sito internet di cancellare, oscurare o bloccare la diffusione in rete della pagina avente contenuti a rischio per la vittima stessa.
Nel caso in cui, non pervenga entro 48 ore risposta da parte del gestore del sito, potrà perciò esser fatta un’istanza al Garante della Privacy affinchè intervenga (compilando un apposito modulo scaricabile dal sito del garante). Naturalmente, qualora non sia possibile identificare il gestore del sito, tale istanza potrà esser presentata subito e, in ogni caso, è previsto che il Garante risponda nelle successive 48 ore.
Quando si può utilizzare la legge 71 2017?
È entrata in vigore il 18 giugno 2017 la nuova legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo. Stiamo parlando della L.29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.
- Qui il testo integrale.
- Inoltre sono stata appena pubblicate le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge: uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.
Ecco i punti di principale interesse per il mondo delle scuola e per le famiglie:
1. Che cosa si intende per “cyberbullismo”?
La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
2. Come cambia la scuola?
La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozioni di attività preventive, educative e ri-educative. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
- In particolare: a.
- Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Il ruolo di tale docente è dunque centrale.b. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema.c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.d.
In un’ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.e.
Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.
3. Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?
Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.
4. In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?
È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art.612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art.594 c.p.), diffamazione (art.595 c.p.), minaccia (art.612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art.167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale).
5. Qual è il ruolo dei servizi territoriali?
I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
Che cosa prevede la legge contro il cyberbullismo?
Cyberbullismo, rimozione dei contenuti e garante privacy – La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete oggetto della pratica,
Quali compiti sono affidati alla scuola della legge n 71 del 2017 per contrastare il Cyberbulismo?
Il Miur ha pubblicato le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, così come previsto dalla legge n.71/2017. – Nelle Linee vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge relativamente a: modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; nuovo sistema di Governance; azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie; ruolo del dirigente scolastico e del docente referente; ammonimento.
- Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.
- La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata: ✓ al titolare del trattamento ✓ al gestore del sito internet ✓ al gestore del social media Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l’interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. Altre modalità di segnalazione riguardano quelle, effettuate dalle scuole, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line. I primi (episodi di cyberbullismo) vanno segnalati al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype.
Tali strumenti, leggiamo nelle Linee di Orientamento, sono adeguati ad aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio. Quanto alla segnalazione di materiale pedopornografico, va effettuata alla Hotline “Stop-It” di Save the Children. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.
Il nuovo sistema di Governance La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti attori:
Tavolo tecnico centrale (di prossima istituzione), di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet; Referenti delle istituzioni scolastiche; Figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo (assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile).
In attesa della costituzione del Tavolo tecnico centrale, l’azione di coordinamento continua ad essere svolta dagli UU.SS.RR., per il tramite degli Osservatori Regionali appositamente istituiti, e dalla rete locale dei Centri Territoriali. Le azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
- La succitata educazione è trasversale e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
- Il dirigente scolastico garantisce la massima informazione alle famiglie relativamente a tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso un’apposita sezione nel sito web della scuola.
Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n.249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis ).
Tali documenti (Regolamento e Patto) vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti. Il ruolo del dirigente scolastico Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).
Il dirigente attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. Il dirigente garantisce, come suddetto, l’informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte. Il ruolo del docente referente La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola.
Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell’articolo 4 comma 3 della legge: “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo ” Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Il docente referente, considerati i compiti da svolgere, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere dal Piano Integrato previsto dalla legge.
Nuovi strumenti introdotti dalla L.71/2017: l’ammonimento L’ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.
E’ possibile ricorrere all’ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.
- La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.
- Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Scarica il testo delle Linee di orientamento.
Quale articolo della legge 71 2017 è dedicato agli interventi che le istituzioni scolastiche sono chiamati a realizzare?
Intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.14 Art.4, comma 3 della Legge n.71 del 29 maggio 2017.
Cosa dice la legge sul bullismo?
Da un punto di vista strettamente normativo non vi è una legge specifica sul bullismo ; vi è però la Legge n.71/2017 ‘Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo’.
Qual è la differenza tra il bullismo e il cyberbullismo?
Bullismo e cyberbullismo – Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.
Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.
Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.
Bullismo | Cyberbullismo |
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto; | Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo; |
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo; | chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo; |
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima; | i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo; |
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente; | il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; |
le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; | le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; |
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive; | i cyberbulli hanno ampia liberta nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale; |
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima; | percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; |
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo; | assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; |
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. | sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato. |
Normativa di riferimento – Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo – Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari – LEGGE 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
A quale autorità amministrativa può rivolgersi la vittima di cyberbullismo?
Oscuramento dei contenuti – Ciascun minore ultraquattordicenne che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete,
Qual è la regione che nel 2016 ha emanato una legge in materia di bullismo?
Leggi regionali contro il cyberbullismo – Lombardia Legge Regionale 7 febbraio 2017, n.1 ” Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ” Piemonte Legge regionale n.2 il 5 febbraio 2018 ” Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo “.
All’articolo 1 la Regione cita la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Costituzione e la legge 71/17 oltre che lo Statuto regionale e stabilisce di: a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili; b) valorizzare il benessere tra pari; c) prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza; d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.
La legge delle Regione Piemonte inoltre si prefigge di stringere “accordi e intese – si legge nel testo- con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali”.
Umbria Legge Regionale 9 maggio 2018, n.4 Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo Si precisa che la legge della Regione Umbria, promulgata il 16 maggio 2018 ed entrata in vigore con urgenza il 17 maggio è stata attenzionata, il 5 luglio, dal Ministero dell’Interno.
Ad oggi la legge è in attesa del parere della Corte Costituzionale e nel frattempo ha la sua validità. Ad ogni modo, se la Corte Costituzionale esprime parere negativo saranno abrogati solamente il comma 1 dell’articolo 1 dove si legge «prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni».
Formulazione che a dire del Ministero dell’Interno risulta «ampia» e che «non può non generare un’indebita sovrapposizione con la materia dell’ordine pubblico e sicurezza, in quanto involge necessariamente i profili di rilievo penalistico delle condotte riconducibili al bullismo e alla sua dimensione cibernetica».
In sostanza il Ministero pur riconoscendo la «innegabile rilevanza penale del fenomeno» – anche se «nell’ordinamento italiano non sussiste una specifica fattispecie criminosa atta a punire il bullismo » – dubita della legittimità costituzionale della legge e ritiene che «invada la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza».
E l’articolo 4 che istituisce il tavolo tecnico ma “essendoci tra questi ultimi anche le forze di polizia, il Ministero sottolinea che si va oltre quelle finalità di carattere sociale ed educativo” ed è proprio in questo senso che anche l’articolo 4 andrebbe riscritto, altrimenti potrebbe scattare l’impugnativa.
Lazio Legge Regionale 24 Marzo 2016, n.2 Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo Articolo 2, comma 2 la legge promuove uno stile di vita familiare che sostenga lo sviluppo di un senso critico nel minore/adolescente e che riduca al minimo la loro esposizione a modelli che stimolano comportamenti violenti e aggressivi, in relazione all’abuso di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate.
- Campania Legge regionale 22 maggio 2017, n.11.
- Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania La norma risulta particolare rispetto alle altre in quanto all’a rt.2 definisce con il termine “bullismo” “i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima”.
La legge inoltre stabilisce che il termine “cyberbullismo” si intende ogni comportamento o atto rientrante nel comma 1 e messo in atto con l’utilizzo degli strumenti telematici o informatici. Per quanto riguarda la regione Toscana è stato fatto un accordo tra l’ufficio scolastico regionale per la Toscana e l’Università degli studi di Firenze dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI).
Inoltre in seguito alla legge nazionale il Miur in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (Scifopsi) dell’ Università degli Studi di Firenze ha realizzato ELISA (acronimo di formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), la piattaforma che doterà le scuole di strumenti per intervenire efficacemente sul tema, con un’area per il monitoraggio online del bullismo e cyberbullismo e con una sezione dedicata alla formazione attraverso moduli e-learning rivolti ai docenti referenti,
E’ fondamentale evidenziare che alcune regioni si sono dotate di una propria normativa prima ancora dell’entrata in vigore della legge 71/17. Per quanto riguarda inoltre le regioni Marche e Puglia la legge è in fase di approvazione mentre in Sardegna è stata presentata una proposta di legge ed è stato già avviato l’iter.
Per quanto riguarda la regione Sicilia in questi giorni è stata avanzata una proposta d’ipotesi di ddl. La Regione Veneto invece ha deliberato ad ottobre dello scorso anno un finanziamento per iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, realizzate dalle Aziende Ulss del territorio regionale in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore.
“La Regione del Veneto – si legge- promuovendo nell’ambito del proprio ordinamento legislativo e amministrativo, interventi a tutela e protezione dei minori (articolo 6, comma 1, lettera n dello Statuto del Veneto), nel rispetto dei principi costituzionali e in linea con il quadro normativo (legge 71/17), ha previsto nel dettato normativo della legge regionale 29 dicembre 2017, n.45, ” Collegato alla legge di stabilità regionale 2018″, l’introduzione dell’art.42 recante Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo ” La Regione Emilia Romagna invece si è impegnata nel 2016, in vista ad una serie di iniziative non solo di carattere legislativo, a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione.
La Regione Calabria inserisce la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo all’interno della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 ” Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza “.
Esattamente all’ articolo 2 (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo) nonostante l’esplicito richiamo alla ndrangheta si legge, infatti, al comma 1: “La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la ‘ndrangheta.” La Regione Basilicata si è dotata di una legge 30 novembre 2018, n.43 Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018 La Regione Liguria attraverso la legge regionale 28 dicembre 2017, n.29 apporta delle modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n.6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani )e tenendo conto della legge nazionale istituisce la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche.
Friuli Venezia Giulia Legge regionale 24 maggio 2017, n.17 Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n.5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo. La Regione inserisce all’interno della legge l’articolo 21 Bis “Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo” dove s’impegna a sostenere iniziative volte all’educazione alle relazione umane.
Marche Legge regionale 6 agosto 2018, n.32 concernente: Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia, La norma rappresenta essere innovativa in quanto inserisce fenomeni non citati all’interno delle altre leggi in materia.
Come riportato nella legge 71 del 2017 se si verifica un episodio di cyberbullismo è il dirigente scolastico ne viene a conoscenza ha l’obbligo?
Se il dirigente scolastico viene a conoscenza di episodi di cyberbullismo deve avvisare immediatamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni educative.
Quali sono gli atti di cyberbullismo?
2. Definizione e caratteristiche – La parola cyberbullismo è un neologismo coniato per identificare forme di ” bullismo virtuale, compiuto mediante la rete telematica “, Il termine ha recentemente trovato spazio anche in ambito giuridico, grazie all’espressa definizione fornita dalla L.71/2017, secondo cui per cyberbullismo deve intendersi ” qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo “.
Si tratta di una definizione estremamente ampia e minuziosa, e tuttavia necessaria per tentare di ricomprendere tutte le possibili e variegate modalità con le quali possono verificarsi forme di vessazione sul web, Sebbene le modalità di aggressione possano variare in base alle nuove possibilità di interazione che con l’evoluzione tecnologica via via si affacceranno sulla scena, la previsione normativa contempla una vasta schiera di condotte che vanno dai più diretti attacchi all’onore e alla reputazione della persona sino a più insidiose azioni connotate da intenti ingannatori e fraudolenti; nell’ambito del fenomeno vengono inoltre ricomprese varie ipotesi connesse all’indebito utilizzo di dati personali e alla loro diffusione online.
Per potersi propriamente parlare di cyberbullismo – escludendo così di trovarsi dinanzi ad isolate manifestazioni di mera aggressività “da tastiera”, verosimilmente riconducibili a maleducazione e inciviltà nell’uso degli strumenti di comunicazione – ciascuna delle menzionate condotte deve essere caratterizzata dal preciso scopo di isolare uno o più minori individuati come bersaglio ; sul piano degli effetti, tutto ciò deve tradursi in un serio pregiudizio alla persona, connotato cioè da una certa gravità, dovendosi quindi escludere dall’ambito del fenomeno episodi nei quali l’offesa presenti rilevanza minima.
Chi sono i soggetti del cyberbullismo?
Bullismo e cyberbullismo – Per capire cosa significa cyberbullismo, bisogna necessariamente analizzare i principali temi sul bullismo. Il fenomeno si manifesta prevalentemente in ambito scolastico. Consiste in azioni intimidatorie, che talvolta sfociano in violenze fisiche, esercitate da un singolo o da un gruppo di ‘bulli’ ai danni di una vittima.
I soggetti coinvolti sono adolescenti e bambini. Di solito l’elemento più debole e sensibile rappresenta il bersaglio ideale. Il cyberbullismo identifica ugualmente una molestia, ma con la differenza che essa viene perpetrata attraverso la rete. Per questo lo si definisce anche come bullismo su internet,
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Chi è Carolina Picchio?
Porta il nome di Carolina Picchio, una quattordicenne di Novara che ci ha lasciati nel 2013 dopo la diffusione di un video che la ritraeva incosciente ad una festa e alla mercé dei coetanei.
Chi si occupa del bullismo a scuola?
Page 2 – I docenti funzione strumentale (F.S.) coordinano con la loro attività aree dell’organizzazione scolastica di particolare rilevanza ed interesse per le quali si rende necessario ampliare le risorse, monitorare i processi e verificare i risultati, favorendo al contempo la formazione e l’innovazione.
- L’attività di ogni funzione concorre prioritariamente alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.Le aree di intervento vengono individuate dal Collegio dei Docenti in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
- Il Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo è una figura istituita a partire dal 2017 e si occupa del coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione del fenomeno.
Dal mese di maggio 2021 è stato istituito il team per il Bullismno e il Cyberbullismo e per l’emergenza. In allegato la nomina e le Nuove Linee Guida Nazionali per il contrasto al fenomeno.
DOCENTE | FUNZIONE | COMPITI |
Ins, Valeria AGOSTA | GESTIONE PTOF |
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Ins. Daniela BUCALO | VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE | Attività di Autovalutazione Istituto Coordin. RAV e P. di Miglioramento Organizzazione Prove Invalsi Partecipazione Nucleo Autovalutazione |
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INCLUSIONE (sostegno, dsa, svantaggio) |
Interazione EE.LL.
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Ins. Giuseppina MARINO | CONTINUITA’ |
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REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO: Ins. Viviana BALZAMONTI
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REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA: Ins.ti Viviana BALZAMONTI ( scuola primaria). : Funzioni strumentali e referente bullismo e cyberbullismo
Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all integrazione degli alunni con disabilità?
Alunni con disabilità – L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
Per l’anno scolastico 2019/20, con il Decreto scuola, sono state adottate misure straordinarie a favore degli alunni con disabilità. Nello specifico, i dirigenti, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, possono accogliere le richieste delle famiglie degli alunni con disabilità e consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso, dopo aver sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l’inclusione della loro scuola.
- Questo consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato.
- Il Provvedimento che recepisce queste indicazioni è disponibile al link di seguito indicato: Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità FAQ Chi è il docente per il sostegno? L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione.
Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.
- Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità? Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità.
- Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento.
Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.
Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità? È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.
Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.
Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità? Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica.
- Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).
- Quale è il ruolo degli enti locali? L’integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno).
Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli “operatori di assistenza” e “addetti alla comunicazione” sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato.
La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia.
Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam).
- Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.
- Cos’è il piano educativo individualizzato o PEI? Il PEI – Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione.
È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:
finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di valutazione; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica.
Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. In che modo il POF (Piano dell’Offerta Formativa) di una scuola tiene conto anche degli alunni con disabilità? Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con disabilità.
Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali.
In particolare deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva. Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro)? Anche in questi casi vale il principio della progettazione.
Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze.
Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.
La sorveglianza pertanto può essere affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.
- Cosa sono i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, GLHI e GLH? In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L.104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto.
- È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio.
Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti.
- Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili.
- Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo L’espressione GLH, Gruppo di Lavoro sull’Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l’insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell’Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.
Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole? Rete territoriale, pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie.
La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. Nata con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili.
Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri Territoriali di Supporto. Per sostenere i CTS, il Ministero prevede incontri di formazione e di discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli operatori dei singoli Centri.
Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai docenti stessi. Alunni disabili impossibilitati alla frequenza Ai minori con handicap soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.
A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.
- A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
- Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 1992, n.104, art.12 comma 9,
Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido? Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione. Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.
Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.
Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O M n.90/01 solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l’art 15 dell’O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media.
uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio; uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.
Cos’è la Programmazione Differenziata? Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.
Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.
Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.
- Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.
- Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.
- Cosa sono i DSA? La legge 8 ottobre 2010, n.170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.
Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.
Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare le Linee Guida del MIUR Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua? È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione).
- La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario.
- Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico).
Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:
Dati anagrafici Tipologia del disturbo Attività didattiche individualizzate Attività didattiche personalizzate Strumenti compensativi Misure dispensative Forme di verifica e valutazione personalizzata
Cosa sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA? Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.
Quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA? Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.
Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.
In quale articolo viene garantito il diritto all’istruzione?
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Cosa dice la legge 107 del 2015?
Legge 107 – Art. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Quali sono le sanzioni previste dalla legge per il cyberbullismo?
Aspetti legali
- Aspetti legali (Pisano, Saturno, 2007)
- Cyberbullismo (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione)
- Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
A – si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare in base all’art.7 del Codice della Privacy (D.L 196 del 2003), quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
- B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato:
- Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.
- Sanzioni Amministrative
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una: sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (art.161, DL 196 del 2003).
Procedimento di applicazione: L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il Garante. (artt.161,166. DL 196 del 2003). Illeciti Penali In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale, in altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
Ecco alcuni casi in cui è necessario segnalare all’Autorità Giudiziaria (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione):
- l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art.615 bis codice penale);
- l possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art.594 codice penale);
- le pubblicazioni oscene (art.528 codice penale);
- la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art.600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n.269)
Chi viene tutelato con la legge contro il cyberbullismo?
La legge italiana contro il Bullismo e il Cyberbullismo è la L.71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, In vigore da giugno, la legge porta il nome della prima firmataria, la Senatrice Elena Ferrara, insegnante di Carolina Picchio, studentessa di 14 anni vittima di bullismo sul web. Gli obiettivi della legge sul cyberbullismo Il testo normativo mira a combattere il bullismo sul web anche attraverso piani di prevenzione, educazione e informazione nei confronti tanto delle vittime quanto dei bulli. L’obiettivo – recita l’articolo 1 della legge, è di « contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche». Cos’è il Cyberbullismo secondo la legge italiana La normativa vigente descrive il Cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ». Cosa prevede la legge contro il Cyberbullismo. Segnalazione di illeciti online L’articolo 2 (Tutela della dignità del minore) prevede che qualunque minore di più di 14 anni vittima di cyberbullismo (o i genitori e chi ne esercita la responsabilità) possa difendersi dalla diffusione di contenuti illeciti nel web richiedendo al gestore del sito internet o del social network l’ oscuramento, il blocco o la rimozione dei contenuti illeciti pubblicati online, Il gestore del sito entro 24 ore deve dare comunicazione di aver preso in carico la richiesta e deve rimuovere contenuti illeciti e dati personali della vittima entro 48 ore, Qualora ciò non avvenga, la vittima può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale dovrà provvedere entro quarantotto ore alla rimozione. Inoltre, la normativa prevede anche una procedura di ammonimento, attuabile nel caso di illeciti su internet (commessi da minorenni di più di 14 anni nei confronti di altri minori) per i quali non sia ancora stata presentata querela o denuncia. In questo caso, il Questore è tenuto a convocare il colpevole insieme a un genitore e a registrare l’ammonimento, Piano di azione integrato contro il cyberbullismo ed educazione La legge prevede anche la stesura di un piano di azione integrato e di un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. La normativa intende promuovere il corretto comportamento in rete e l’uso consapevole di internet anche attraverso la prevenzione e l’educazione continua nelle scuole, secondo linee di orientamento per il contrasto del cyberbullismo diffuse dal Ministero. Progetti contro il bullismo a scuola Al fine di arginare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo, la legge prevede che gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti e azioni integrate di sul territorio, in modo da favorire l’educazione alla legalità valorizzando il coinvolgimento delle istituzioni, enti o associazioni nell’ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. Socialbook e i kit culturali contro il bullismo Il primo percorso bibliografico di Socialbook, Stop Bullismo, accoglie, oltre a bibliografie, sitografie e filmografie sul tema trattato, anche alcuni kit culturali dedicati a bambini e ragazzi e distinti per fascia d’età e grado di approfondimento e finalizzati alla sensibilizzazione e all’educazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, I kit culturali e i progetti contro il bullismo sono acquistabili tramite i riferimenti presenti sul sito e aperti alla collaborazione di bibliotecari, insegnanti, autori, editori e operatori culturali. >> Per saperne di più.