Istituto Statale Comprensivo

Suggerimenti | Consigli | Recensioni

Cosa Dice La Legge Bossi Fini?

Cosa Dice La Legge Bossi Fini
Caratteristiche – La legge in materia di immigrazione, entrata in vigore il 10 settembre, oltre ad avviare le procedure restrittive segna anche l’inizio delle procedure per la regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori non in regola. A questo proposito è necessario ricordare che in tutti gli uffici postali è possibile reperire la documentazione ufficiale: ogni cittadino extracomunitario che voglia regolarizzarsi deve far riferimento esclusivamente ai modelli ufficiali che vengono consegnati alle poste, per ragioni tecniche non risultano infatti validi quelli ripresi da giornali o stampati attraverso internet.

Espulsioni con accompagnamento alla frontiera; Permesso di soggiorno legato ad un lavoro effettivo; Inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani; Sanatoria per colf, assistenti ad anziani, malati e diversamente abili, lavoratori con contratto di lavoro di almeno 1 anno; Uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini.

Quale è la legge Bossi Fini?

189 (c.d. legge Bossi – Fini ). Viene introdotto l’obbligo della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici per lo straniero che chiede il permesso di soggiorno o il suo rinnovo. L’espulsione eseguita dal Questore mediante accompagnamento coattivo alla frontiera diviene la principale modalità di espulsione.

Come si chiama la legge che regola l’immigrazione?

Il decreto- legge n.130 del 2020 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, attraverso anche alcune modifiche ai precedenti decreti- legge n.113/2018 e 53/2019 – intervenuti nel medesimo ambito – approvati all’inizio della legislatura.

Che cos’è il testo unico sull’immigrazione?

Premessa, L’Italia è stata, per gran parte della sua storia, terra di emigrazione, e molte terre dalle quali prima si scappava dalla fame oggi sono fra le più potenti locomotive dello sviluppo italiano ed europeo. Tuttavia lo sviluppo della normativa italiana sull’immigrazione sembra sia rimasta fedele alla prima impostazione, quella dell’Italia come terra di emigranti: fino alla metà degli anni ’80 l’entrata di stranieri in Italia era regolata da leggi risalenti al periodo fascista.

Questo stato di cose si poneva in netta antitesi con i dettami costituzionali, espressi dall’articolo 10, comma 2, il quale recita che: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. La prima legge della Repubblica italiana in materia fu la legge n.943/1986, la quale affrontava il tema dell’immigrazione, peraltro solo in relazione alla tematica del lavoro, in maniera emergenziale e non organica.

Per avere la prima vera legge organica in materia immigrazione, anch’essa dettata da motivazioni emergenziali, si dovrà attendere il 1990 e la legge Martelli, la quale introduceva per la prima volta in Italia interventi di tipo sociale nei confronti degli immigrati e basa il sistema di entrata dei migranti sulla programmazione dei flussi d’ingresso mediante un sistema di previsione di quote massime.

Per quasi tutti gli anni ’90 si andò avanti con la struttura adottata dalla legge Martelli, fino al 1998, anno in cui venne approvata la legge n.40/1998 c.d. Turco – Napolitano : questa legge, la prima in Italia riguardante l’immigrazione e non approvata in situazione di emergenza, sebbene lontana dalla perfezione, si mostrò comunque come la più coerente ed organica legge d’immigrazione approvata fino ad allora.

Fra i punti positivi che è possibile ascrivergli ci fu la previsione di delega per l’approvazione del decreto legislativo che creò il cosiddetto Testo Unico sull’immigrazione, il quale riordinava la materia in tutte le sue componenti e che, nonostante le numerose modifiche intervenute a modificarlo negli anni, è ancora in vigore e rappresenta l’oggetto di analisi di questa scheda.

Il testo unico sull’immigrazione quale fonte primaria di riferimento, Il decreto legislativo n.286 del 1998 rappresenta, coadiuvato ed integrato dalla normativa europea e regionale di settore, la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano; esso ha introdotto importanti, e talvolta controverse, novità nel contesto della legislazione nazionale in tema di immigrazione, come ad esempio l’introduzione del sistema delle quote d’ingresso come momento d’incontro fra domanda ed offerta di manodopera straniera, mitigato dal c.d.

sistema dello sponsor, già introdotto dalla Turco – Napolitano, il quale permette al lavoratore straniero di entrare nel mercato del lavoro italiano tramite una chiamata diretta del datore di lavoro. Il T.U. inoltre ha previsto la possibilità del ricongiungimento familiare per gli stranieri regolarmente residenti prima che essa venisse legiferata a livello europeo ed in generale ha esteso agli stranieri una serie di diritti che prima non erano contemplati dal sistema normativo italiano.

Il T.U. è un articolato complesso di norme che si compone di 49 articoli, suddivisi in 6 Titoli. Il testo unico: principi generali, Il primo Titolo comprende l’articolo 1, sull’ambito di applicazione del Testo Unico e l’articolo 2 sui diritti e doveri dello straniero regolarmente soggiornante, il quale è equiparato al cittadino italiano sia per quanto riguarda i diritti civili (comma 2), sia per quanto riguarda i diritti lavoristici (comma 3).

Rispetto al testo originale, si segnala l’aggiunta di un articolo 2 bis, inserito ex art.2 della legge n.189/2002 (c.d. Bossi – Fini), il quale istituisce e regola il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio. Il I Titolo del testo Unico si chiude con l’importantissimo e controverso articolo 3 in materia di politiche migratorie: questo articolo prevede, sentiti il ministero del Lavoro e tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione internazionale concesse, una programmazione dei flussi in entrata su due livelli.

  1. Innanzitutto è prevista l’approvazione, a cadenza triennale, di un documento programmatico contente le linee generali di intervento, l’individuazione delle priorità e gli interventi statali; il secondo livello è costituito dal c.d.
  2. Decreto flussi, approvato annualmente, il quale determina, in accordo con il documento programmatico, la quota massima annuale di visti di ingresso e permessi di soggiorno erogabili da parte dello Stato.

È doveroso ricordare che tali quote devono tenere conto del mercato del lavoro italiano, della politica europea dei flussi, che sono passibili di aumenti in corso d’opera e che in tali quote non rientrano i cittadini UE. Il testo unico: norme in materia di ingresso, soggiorno ed allontanamento dal territorio dello Stato,

  1. Il Titolo II (art.4 – 20) ricopre una fondamentale importanza nell’economia del testo, è infatti il più lungo e strutturato di questo complesso normativo.
  2. Esso è a sua volta diviso in capi: il I Capo (art.4 – 9), disciplinante ingresso e soggiorno, si apre con l’articolo 4, il quale tratta sulle modalità di ingresso legale sul territorio italiano, il quale può avvenire tramite possesso di permesso di soggiorno o di passaporto munito di regolare visto; l’art.4 disciplina esclusivamente quest’ultimo caso.

Esistono diverse tipologie di visto, le quali a loro volta presentano ulteriori sottocategorie, in basa alla durata ed al motivo del soggiorno. Sono interdetti all’entrata coloro i quali sono stati espulsi, che costituiscano minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali, abbiano ricevuto la segnalazione di pericolosità da parte di altri Paesi nell’ambito di accordi bilaterali, la condanna, anche non definitiva, per reati gravi (ad esempio traffico stupefacenti, di esseri umani, ecc).

  • Recentemente il decreto legge Minniti ( legge n.46 del 2017 ) ha introdotto il comma 6 bis, in materia di prevenzione al terrorismo, nell’ambito di questo articolo.
  • Altro articolo fondamentale all’interno del Capo I è il 5, il quale regola la disciplina dei permessi di soggiorno ed è stato profondamente modificato dalla legge Bossi – Fini; esso è preceduto dal recente articolo 4 bis (introdotto dalla legge n.94/2009 nell’ambito del c.d.

pacchetto sicurezza), il quale inserisce nel sistema l’Accordo di integrazione e il permesso di soggiorno c.d. “a punto”, sulla falsariga della patente di guida italiana. Il successivo articolo 5 bis legifera a riguardo del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ponendo in capo al datore una serie di controlli talmente approfondito e pervasivo al punto da costituire un forte disincentivo alla stipula di contratti regolari per la manodopera straniera.

I successivi articoli 6, 7 e 8 elencano rispettivamente le varie facoltà ed obblighi in capo allo straniero con permesso di soggiorno, all’ospitante e al datore di lavoro ed infine le disposizioni particolari. Agli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio italiano da almeno 5 anni che abbiano una certa stabilità economica è concesso il permesso di soggiorno a tempo indeterminato (art.9), mentre i successivi articoli 9 bis e 9 ter (introdotti in osservanza delle direttive 2003/109/CE e 2009/50/CE ) regolano l’ingresso ed il soggiorno di coloro i quali abbiano ricevuto un permesso di soggiorno o una Carta Blu dell’UE da un altro Stato membro.

Il Capo II tratta invece delle ipotesi di controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione; in particolare l’articolo 10 si occupa del respingimento, il quale deve giocoforza avvenire in conformità con la tutela dei diritti umani, mentre il 10 bis regola le previsioni di ingresso e soggiorno illegale; l’articolo 10 ter, di recentissima istituzione ( legge n.46 del 2017 ), va invece a legiferare in materia di identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul suolo nazionale o soccorsi in mare.

  1. La gestione ed il coordinamento dei controlli alla frontiera sono demandati all’articolo 11, mentre l’articolo 12 legifera a proposito delle disposizioni nei riguardi di chi “promuove, dirige, organizza, finanzia od effettua” tratta di esseri umani.
  2. I successivi articoli (13 – 17) dispongono sui provvedimenti di espulsione: quella di carattere amministrativo, la quale, tramite decreto motivato immediatamente esecutivo, deroga un’ampia discrezionalità all’autorità amministrativa (artt.13 e 14), i programmi di rimpatrio (art.14 bis e ter), le espulsioni a titolo di misura di sicurezza (art.15) e di sanzione sostitutiva alla detenzione (art.16), il diritto dello straniero a difendersi da tali provvedimenti (art.17).

Il Titolo II si chiude infine con le disposizioni di carattere umanitario contenute nel capo III, relative al soggiorno per motivi di protezione sociale (art.18) e per le vittime di violenza domestica (art.18 bis, aggiunto con la recente legge n.119/2013 ), all’accoglienza per eventi eccezionali (art.20) ed infine il divieto assoluto di espulsione e respingimento per le categorie vulnerabili citate nell’articolo 19.

Il testo unico: la disciplina dei flussi, La caratterizzazione dei flussi quali variabile dipendente dalle necessità del mercato del lavoro interno emergono ampiamente dall’articolo 21, capofila dell’articolato disposto dal Titolo III. Esso contiene una degli architravi del Testo Unico, ovvero la determinazione dei flussi di ingresso, espressata poi nei documenti previsti dall’articolo 3.

I seguenti articoli si caratterizzano per la loro lunghezza ed articolazione, e vanno a regolamentare settori quali il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (artt.22 e 23), il lavoro stagionale (artt.24 e 25), il lavoro autonomo (art.26), i casi particolari (art.27), il volontariato (art.27 bis), la ricerca scientifica (art.27 ter), i lavoratori altamente qualificati (art.27 quater).

  • Il testo unico: altre disposizioni,
  • L’articolo 28 in materia di diritto all’unità familiare apre il breve Titolo IV dedicato, appunto, a tale diritto e alla tutela dei minori; seguono gli articoli dedicati al ricongiungimento familiare (29 e 29 bis, con quest’ultimo che estende tale diritto anche ai rifugiati ex d.

lgs.5/2007 ), al permesso di soggiorno per motivi familiari (30) ed il blocco di articoli riguardanti i minori: disposizioni generali (art.31), disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età (art.32) e sul comitato per i minori stranieri (art.33).

Il successivo Titolo V dispone riguardo l’erogazione di alcuni servizi e diritti essenziali: così, ad esempio, il Capo I (artt.34 – 36) è dedicato alle disposizioni in materia sanitaria, il successivo alle disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione (artt.37 – 39 bis), il Capo III (artt.40 – 41) dispone invece in materia di alloggio ed assistenza sociale ed infine il Titolo è chiuso dal Capo IV relativo alle disposizioni sull’integrazione sociale, sulle discriminazioni e l’istituzione del fondo per le politiche migratorie (artt.42 – 46).

L’ultimo Titolo, il VI, riguarda le disposizioni finali, le quali enunciano le leggi abrogate dal Testo Unico (art.47), la copertura finanziaria (art.48) e le disposizioni finali e transitorie (art.49). Considerazioni finali, Nonostante l’importanza dello strumento, e le moltissime modifiche (più di 30 dalla sua approvazione) continuano a permanere delle perplessità su molti aspetti del Testo Unico, a partire dall’ampio margine concesso all’autorità amministrativa in tema di espulsioni, all’importanza rivestita dai CIE, il che li rende spesso sovraffollati, per finire con la sua struttura che per sua intrinseca natura “crea” clandestini, i quali non usufruiscono delle facilitazioni concesse dalla normativa.

È sicuramente necessaria una revisione molto profonda, come non è mai stata effettuata, di questo strumento, il quale risulta superato per un Paese che è passato da 1,3 milioni di stranieri residenti nel 2001 ai 5 milioni del 2016, che ha riconosciuto la cittadinanza a quasi 180.000 immigrati nel 2015 a fronte dei 10.000 del 2001 e negli ultimi 3 anni, mediamente, ha accolto oltre 160.000 migranti l’anno.

( ultimo aggiornamento aprile 2017 ) ( a cura di Francesco Casella, Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata – anno 2016 – Università di Pisa )

See also:  Modificare Parti Comuni In Condominio: Ecco Cosa Dice La Legge?

Quali sono gli strumenti legislativi con i quali l’Italia disciplina il fenomeno dell’immigrazione?

Le fonti normative – Le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, fissate dalla legge 40/1998 (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

  • Successivamente, sono intervenute numerose modifiche – tra cui quelle apportate dalla legge 189/2002 (la cosiddetta “legge Bossi-Fini”) e, da ultimo, quelle disposte dal decreto-legge n.113 del 2018 – che hanno modificato il testo unico, pur non alterandone l’impianto complessivo.
  • Norme regolamentari, di attuazione del testo unico, sono contenute nel D.P.R.31 agosto 1999, n.394, come modificato dal D.P.R.18 ottobre 2004, n.334, emanato in attuazione della legge 189/2002.

Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell’immigrazione: il diritto dell’immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole; e il diritto dell’integrazione, che riguarda l’estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I princìpi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell’immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all’integrazione degli stranieri regolari (diritto dell’integrazione).

Il testo unico non interviene in materia di diritto di asilo la cui disciplina, in passato contenuta nel decreto-legge 416/1989 (la cosiddetta “legge Martelli”), ha avuto una regolamentazione dettagliata ad opera di provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria.

La condizione giuridica degli stranieri cittadini di stati membri dell’Unione europea è stata disciplinata con il decreto legislativo 30/2007 sempre di derivazione comunitaria (dir.2004/38/CE). La programmazione dei flussi migratori In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi.

Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale e il decreto annuale sui flussi.

  • Il documento programmatico sulla politica dell’immigrazione viene elaborato dal Governo ogni tre anni ed è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.
  • Esso contiene un’analisi del fenomeno migratorio e uno studio degli scenari futuri; gli interventi che lo Stato italiano intende attuare in materia di immigrazione; le linee generali per la definizione dei flussi d’ingresso; le misure di carattere economico e sociale per favorire l’integrazione degli stranieri regolari.

L’ultimo documento programmatico adottato è quello per il triennio 2004-2006 (D.P.R.13 maggio 2005). Il decreto sui flussi è lo strumento attuativo del documento programmatico, con cui il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, elaborati da un’anagrafe informatizzata tenuta dal Ministero del lavoro, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro.

In esso sono previste quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Il decreto è adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Una norma di salvaguardia prevede che qualora non sia possibile emanare il decreto (per esempio in assenza del documento programmatico triennale) il Presidente del Consiglio può adottare un decreto transitorio con una procedura più veloce e senza il parere delle Camere.

  1. Tale decreto, però, non può superare le quote stabilite nell’ultimo decreto (ordinario o transitorio) emanato (art.3 del testo unico del 1998).
  2. Il 17 gennaio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 recante la p rogrammazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022.

Il decreto flussi 2022 ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità. Il testo unico prevedeva un terzo strumento: il decreto annuale per l’accesso alle università italiane degli studenti stranieri.

  1. Il decreto-legge 145/2013 ha liberalizzato l’ingresso degli studenti residenti all’estero con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno.
  2. Ha, inoltre, previsto altre misure per agevolare l’ingresso e la permanenza di ricercatori e di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi.

Il contrasto all’immigrazione clandestina Il secondo principio su cui si fonda la disciplina dell’immigrazione è quello del contrasto all’immigrazione clandestina. L’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale è considerato un reato punibile con una ammenda o con l’espulsione.

Gli strumenti che l’ordinamento predispone per il contrasto all’immigrazione clandestina sono numerosi e vanno dalla repressione del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, al respingimento alla frontiera, dall’espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati, all’espulsione come sanzione sostitutiva.

Il principale di essi può tuttavia considerarsi l’ espulsione amministrativa, Essa può essere eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine, disposto dal prefetto in determinati casi (rischio di fuga, presentazione di domanda di permesso di soggiorno fraudolente ecc.).

  1. Qualora non ricorrano tali condizioni lo straniero, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
  2. Particolarmente severe sono le disposizioni volte a reprimere il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, punito con la reclusione fino a a quindici anni.

Le pene sono poi aumentate in presenza di circostanze aggravanti, quali l’avviamento alla prostituzione. Va inoltre ricordata, in proposito, la ridefinizione dei reati di riduzione in schiavitù e di tratta di persone operata dalla legge 228/2003. Una menzione spetta anche al permesso di soggiorno a fini investigativi, rilasciato in favore degli stranieri che prestino la loro collaborazione all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Si tratta di un nuovo strumento introdotto dal decreto-legge 144/2005, e che si inserisce nel solco della legislazione premiale in materia di immigrazione inaugurata dal permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che può essere rilasciato a immigrati clandestini che siano vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Quando l’espulsione non può essere immediata, gli stranieri devono essere trattenuti presso appositi centri di permanenza per i rimpatri (CPR) istituiti dal D.L.13/2017 in sostituzione dei centri di identificazione ed espulsione (i CIE, che a loro volta avevano sostituito i centri di permanenza temporanea ed assistenza – CPTA), per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione ed espulsione.

  • I CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione.
  • In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (art.14, co.2, D.Lgs.286/1998).
  • Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni.

In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni. Uno degli strumenti di contrasto all’immigrazione clandestina è stato la stipulazione, da parte del Governo italiano, di una serie di accordi bilaterali in materia di immigrazione.

Si tratta, innanzitutto, degli accordi di riammissione degli stranieri irregolari, previsti dal testo unico sull’immigrazione, volti ad ottenere la collaborazione delle autorità del Paese straniero nelle operazioni di rimpatrio dei migranti non regolari, espulsi dall’Italia o respinti al momento dell’attraversamento della frontiera.

Con alcuni Paesi, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, sono stati perfezionati pacchetti di intese di portata più ampia che prevedono non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, nonché accordi in materia di lavoro. si è intervenuti sulla normativa vigente in materia.

Cosa dice il decreto sicurezza?

Cosa prevedeva il decreto sicurezza – Il dl 113/2018, anche noto con il nome di “decreto sicurezza”, rappresenta la politica migratoria interna elaborata da Salvini quando era ministro dell’interno – insieme al “decreto sicurezza bis” ( dl 53/2019 ) che si occupava invece del fronte esterno, promuovendo una politica di chiusura delle frontiere.

Lo scopo dichiarato del decreto era appunto quello di garantire una maggiore “sicurezza”, contenendo gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, garantendo minori diritti e favorendo espulsioni e rimpatri. Il decreto ha abolito la protezione umanitaria. Sono state due le novità principali introdotte.

In primo luogo, l’abolizione della protezione umanitaria, una forma di protezione residuale che poteva essere offerta a chi non riceveva lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma che al contempo non poteva essere allontanato dall’Italia per ragioni oggettive.

Questo dispositivo è stato sostituito con la cosiddetta protezione “speciale”, che consisteva nella concessione di un permesso di soggiorno per casi considerati speciali, di grave stato di malattia, di contingenze di eccezionale calamità o per atti di particolare valore civile. Il decreto sicurezza abolisce la protezione umanitaria, una forma di protezione nazionale che era stata istituita dal testo unico sull’immigrazione nel 1998, introducendo la possibilità di concedere una forma di “protezione speciale”.

Vai a “Quali sono le forme di protezione per gli stranieri in Italia” Un’altra novità importante è stata lo smantellamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), Lo Sprar era il luogo della seconda accoglienza ed era maggiormente orientato verso l’inclusione rispetto alla prima accoglienza, per lo più assistenziale.

  • Lo Sprar è stato sostituito dal Siproimi.
  • Con il decreto sicurezza lo Sprar diventa il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi),
  • La principale differenza è che in questo secondo schema i richiedenti asilo erano costretti ad aspettare nei Cas l’esito della loro domanda.

Ragione per cui i Cas erano diventati una tappa obbligata, Oltre a essere centri di accoglienza straordinaria e quindi in teoria non pensati per un fenomeno strutturale e organico come i flussi migratori normali, i Cas sono anche strutture meno orientate all’inclusione.

  1. Con il passaggio da Sprar a Siproimi, la seconda accoglienza è divenuta prerogativa esclusiva di chi era già titolare dell’asilo,
  2. In altre parole il sistema ha escluso dai centri i richiedenti asilo.
  3. Da una parte quindi l’eliminazione di una delle principali forme di protezione per i richiedenti asilo e dall’altra lo smantellamento di una parte del sistema di accoglienza il cui scopo era maggiormente volto all’inclusione dei migranti ospitati.

Con conseguenze molto negative.

Chi ha diritto d’asilo in Italia?

‘Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’ asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge’. Parole dell’articolo 10 della Costituzione italiana.

Come si chiamano gli stranieri?

di Matteo Trebeschi – Foto Cavicchi Extracomunitario, forestiero, clandestino, profugo, richiedente asilo, nero, marocchino. Quante parole esistono per nominare lo straniero? Spesso vengono usate come sinonimi, ma non lo sono. E questo crea equivoci, errori, distorsioni. Tanto pi quando si parla di clandestini, che una condizione giuridica specifica, riferendola a tutti, in maniera indistinta, come se si volesse creare un’equivalenza tra la parola straniero e l’aggettivo illegale.

  • E c’ chi lo fa deliberatamente, non chiedendosi nemmeno quale status abbia il migrante.
  • Questa e altre riflessioni saranno al centro del dibattito Razzismo.
  • Un immaginario che produce violenza, organizzato dall’associazione culturale LibrAzioni.
  • Se ne parla venerd 15 maggio, alle 20.30, nell’aula convegni della Cgil (via F.lli Folonari, 20).

L’iniziativa, che gode del patrocinio del comune di Brescia, fa parte di un ciclo di incontri su un tema, quello dei profughi, che spesso viene affrontato in maniera superficiale. E invece, come sottolinea Alberto Doscioli di LibrAzioni, bisogna ragionare sul fatto che la violenza non solo nell’atto violento, ma pure nel linguaggio.

Quanto dura la protezione speciale?

Quanto dura il permesso per protezione speciale? 2 anni. La Questura, dopo aver fatto la domanda, rilascerà un permesso di soggiorno biennale.

Cos’è la legge 94?

94, recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’ è stata pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, ed entrerà in vigore dall’ 8 luglio 2009. La legge contiene restrizioni della condizione giuridica degli stranieri, con l’inserimento del reato di immigrazione clandestina.

See also:  Legge 104 Del 1992 Cosa Dice?

Chi può chiedere la carta di soggiorno?

Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Che differenza c’è tra l’emigrazione e l’immigrazione?

L’ immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno corrispondente opposto è l’ emigrazione.

Qual è la situazione degli immigrati in Italia?

Evoluzione –

Anno Stranieri residenti Naturalizzazioni
2001 1 334 889 10.401
2002 1 341 209 12 258
2003 1 464 663 17 183
2004 1 854 748 19 123
2005 2 210 478 28 643
2006 2 419 483 34 260
2007 2 592 950 45 459
2008 3 023 317 53 679
2009 3 402 435 59 362
2010 3 648 128 65 932
2011 3 879 224 56 147
2012 4 052 081 65 183
2013 4 387 721 100 712
2014 4 922 085 129 887
2015 5 014 437 178 035
2016 5 026 153 201 591
2017 5 047 028 146 605
2018 5 144 440 112 523
2019 4.996.158 127.001
2020 Istat 5.039.637 131.803
2021 5 171 894 121.457
2022 5 193 669

Secondo i dati Istat relativi al bilancio demografico nazionale, alla data del 31 dicembre 2020, risultavano regolarmente residenti in Italia 5.171.894 cittadini stranieri, pari all’8,45% della popolazione residente totale (59.641.488 individui), praticamente invariati rispetto all’anno precedente (+0,87%, pari a 43.479 individui).

L’incremento nel corso degli anni della popolazione straniera residente è dovuto sia a un saldo migratorio positivo tra immigrati ed emigrati, sia a un saldo naturale positivo tra nati e morti: per quanto riguarda il primo, i nuovi arrivi di immigrati stranieri dall’estero sono in calo da alcuni anni (da 530.456 nel corso del 2007 a 250.026 nel corso del 2015), ma continuano a superare gli stranieri emigrati (44.696 nel 2015); per quanto riguarda il saldo naturale, nel corso del 2015 ci sono stati 72.096 nati stranieri (il 14,8% dei nati, anch’essi in diminuzione rispetto ai due anni precedenti) contro 6.497 morti,

È da notare che il dato complessivo dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale è stato corretto al ribasso in seguito al censimento generale ISTAT del 2011 della popolazione italiana, secondo il quale risultavano presenti 4.029.145 stranieri (6,8% della popolazione) alla data del 9 ottobre 2011, valore triplicato rispetto a quello del precedente censimento dell’ottobre del 2001, quando i cittadini stranieri risultavano essere 1.334.889 (2,3%),

La differenza rispetto al dato proveniente dalle anagrafi, già riscontrata per tutti i dati demografici anche nei precedenti censimenti, dipende generalmente da errori o mancanze nell’aggiornamento delle anagrafi comunali nei dieci anni che intercorrono tra un censimento e l’altro, I dati sui cittadini stranieri residenti non includono gli stranieri naturalizzati italiani e i cittadini stranieri irregolari.

Secondo il censimento della popolazione del 2011, gli stranieri naturalizzati italiani erano 607.394, Le acquisizioni di cittadinanza sono in costante aumento, da 4.158 nel 1991, a 10.401 nel 2001, a 65.383 nel 2012, fino a 178.035 nel 2015 (+37% rispetto al 2014).

Quali sono le norme che regolano l’ingresso è il soggiorno degli immigrati in Italia?

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e /o turismo, per lavoro, per studio e /o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino

Quanto tempo ci vuole per avere il nulla osta di lavoro?

Le risposte alle domande più frequenti – In linea generale la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggia su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n.241 del 1990 e risponde a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini.

L’art.2 della legge 241 del 1990, nel disciplinare in linea generale la materia dei tempi e dei termini entro i quali l’amministrazione si deve pronunciare per iscritto, sottrae espressamente i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza anche al limite temporale massimo dei 180 giorni, non prevedendo neanche un espresso limite temporale.

ll comma 4 dell’art.2, infatti, non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi. Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al lavoro? Quanto bisogna aspettare? Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che il termine massimo per avere una risposta dopo l’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione di un lavoratore straniero sia di 60 giorni dalla presentazione della domanda in caso di lavoro subordinato non stagionale (art.22, al comma 5) e di 20 giorni in caso di lavoro subordinato stagionale (art.24, comma 2).

  1. Nei casi di irregolarita’ sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione della documentazione.
  2. In tale ipotesi, i termini sopra previsti, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell’avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Si tratta, tuttavia, di termini non perentori e, quindi, se per motivi organizzativi lo Sportello Unico non è in grado di rilasciare il nulla osta entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico. Il procedimento che porta al rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello Unico, si compone di due sub-procedimenti che coinvolgono: – la Questura, per la verifica sulla sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta ; – l’ITL (Ispettorato Territoriale al Lavoro) per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare, sulla capacità economica dell’impresa nonché sulla sussistenza di quote Non sono previsti termini per l’adozione di tali pareri né gli stessi sono autonomamente impugnabili.

La procedura prevede che lo Sportello Unico, solo dopo aver acquisito il parere dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro e dalla Questura convochi il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Quando il parere dell’Ispettorato o della Questura sono negativi, il dirigente dello Sportello Unico, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ai sensi dell’ art.10 bis L.241/90), procederà al rigetto della istanza. _ ATTENZIONE : Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n.73 (artt.42-45) sono state introdotte norme dirette a semplificare la procedura sopra descritta.

  • Valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022.
  • La nuova normativa prevede che le verifiche a carico dell’Ispettorato siano ora demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo sul possesso dei requisiti in questione, è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre insieme alla richiesta di nulla osta al lavoro, oppure, per le domande già proposte per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.Per le domande presentate nell’ambito del decreto flussi 2021 per le quali le quali l’Ispettorato Nazionale abbia già effettuato le verifiche di comeptenza (e risulti presente a sistema il parere positivo dell’ITL) i datori di lavoro non dovranno munirsi dell’asseverazione.

Quest’ultima non è, inoltre, necessaria con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dalla legge.

_ Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico? Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di lavoro stagionale, L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; • il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno” In questo caso non è prevista l’emissione del nulla osta; il visto d’ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale “verifica avanzamento domande online” la pratica sarà visualizzata nello stato di “richiesta di visto inoltrata”.

  • In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.
  • In tutti gli altri cas,i passato il periodo previsto dalla legge per il trattamento della pratica, il richiedete può sollecitarelo Sportello Unico ad avere una risposta in merito alla richiesta e qualora il sollecito non basti, provvedere con una diffida nella quale si invita lo stesso ufficio a velocizzare i tempi della pratica.

Nel caso il silenzio continui, l’unico rimedio resta la proposizione di un ‘ azione giudiziale di accertamento dell’obbligo di provvedere, con l’assegnazione da parte del giudice di un termine entro cui l’amministrazione deve rispondere. _ ATTENZIONE : Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n.73 (artt.42-45) sono state introdotte norme dirette ad accelerare la procedura prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro.

  • Valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022.
  • La nuova normativa prevede il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge.
  • Pertanto, per quanto riguarda le domande presentate nell’ambito del Decreto flussi 2021, qualora alla data del 22 luglio 2022 il nulla osta non fosse stato ancora rilasciato, lo Sportello Unico dovrà procedere al rilascio immediato, a prescindere delle verifiche da parte della questura.

Il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi dopo il rilascio del nulla osta comporta la revoca dello stesso. Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta dovrà essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda. Altra importante novità riguarda la possibilità di iniziare a svolgere attività lavorativa subito dopo il rilascio del nulla osta,

  • Il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.
  • Ll datore di lavoro potrà assumere da subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”.

Queste condizioni non devono essere accertate dal datore di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, solo successivamente all’assunzione, quando convocherà datore e lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Quanto si può stare in Italia senza permesso di soggiorno?

L’ingresso degli stranieri in Italia. Dal Immigrazione si riporta la new su:”I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro.L’ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione EuropeaÈ regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere.

Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione EuropeaLo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio.

Alcuni Stati sono esenti dall’obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno.

  1. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
  2. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.

La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.Studio.

Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.Ricongiungimento familiare.

Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.-Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all’estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi.-Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.Lo straniero già presente in Italia ad altro titoloPuò, in particolari circostanze e nell’ambito delle quote previste, svolgere un’attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.*Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l’autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente; attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l’ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.*Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l’anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.I minori stranieriAnche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.

L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

Chi può fare domanda per flussi 2022?

Firmato il decreto flussi 2021/2022 – E’ stato firmato il 21 dicembre 2021 il decreto flussi 2021/2022 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato. Nel 2022 saranno ammessi in Italia i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità,

Come si chiama il più importante decreto sulla sicurezza sul lavoro?

I riferimenti normativi riguardanti il Testo Unico di sicurezza sul lavoro – In Italia, la sicurezza sul lavoro, è regolamentata dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 noto anche come: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I (art.1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
  • Titolo II (art.62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni ;
  • Titolo III (art.69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
  • Titolo IV (art.88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
  • Titolo V (art.161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VI (art.167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VII (art.172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
  • Titolo VIII (art.180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
  • Titolo IX (art.221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;
  • Titolo X (art.266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
  • Titolo XI (art.287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
  • Titolo XII (art.298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
  • Titolo XIII (art.304-306) Disposizioni finali.

Come funziona il decreto?

Glossario – Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

  1. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
  2. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  3. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Qual è il decreto legislativo che governa la salute è la sicurezza sui luoghi di lavoro?

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss. mm.

Come è regolata l’immigrazione in Italia?

Le norme che regolano l’immigrazione in Italia Un migrante soccorso da una nave di Medici senza frontiere tra la Libia e la Sicilia, l’8 agosto 2015. (Darrin Zammit Lupi, Reuters/Contrasto)

Gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere un permesso di soggiorno, che può essere rilasciato per motivi di adozione, asilo politico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, missione, religiosi, protezione umanitaria, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio. Può richiedere asilo o protezione in Italia il cittadino straniero che teme di essere perseguitato nel paese di cui ha la cittadinanza o la cui vita è minacciata dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto. Le politiche migratorie e occupazionali per i cittadini stranieri sono regolate dalla legge Bossi-Fini (). Prende il nome dagli ex leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e della Lega nord Umberto Bossi (all’epoca rispettivamente vicepresidente del consiglio e ministro per le riforme istituzionali nel governo Berlusconi) e modifica e sostituisce la precedente legge Turco-Napolitano (la numero 40 del 6 marzo 1998).

Cosa prevede la legge per i migranti per motivi economici:

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso ha una durata fino a due anni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno negli altri casi. La legge prevede un permesso di soggiorno di un anno agli immigrati che perdono il lavoro e ha aumentato il numero degli anni (da cinque a sei) necessari per ottenere la carta di soggiorno (il requisito è stato successivamente riportato a cinque anni per l’adeguamento a una direttiva europea). Impronte digitali e restrizioni delle tutele. La Bossi-Fini ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre imposto restrizioni alla possibilità di tutela in caso di respingimento e ha innalzato da 30 a 60 giorni il tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea. Il tetto è stato stabilito fino ad un massimo di 180 giorni dal pacchetto sicurezza del 2009. Respingimenti in acque extraterritoriali e reato di favoreggiamento. La norma ammette i respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali tra Italia e paesi limitrofi. Chi aiuta i migranti a entrare nel paese rischia l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 15mila euro per ogni persona “favorita”. Espulsioni immediate con accompagnamento alla frontiera. Come la legge Turco-Napolitano, l’espulsione degli immigrati irregolari privi di permesso di soggiorno ma con validi documenti d’identità viene emessa in via amministrativa e deve essere immediatamente eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati irregolari ma privi di documenti di identità validi vengono portati in Centri di permanenza temporanea (istituiti dalla legge Turco-Napolitano e successivamente rinominati Centri di identificazione ed espulsione, Cie), al fine di essere identificati e poi respinti. Reato di clandestinità. La legge 15 luglio 2009 numero 94 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) aveva introdotto il reato di immigrazione clandestina, che prevedeva un’ammenda da cinquemila a diecimila euro per lo straniero che entra illegalmente nel territorio italiano. Il 9 ottobre 2013 la commissione giustizia del senato ha approvato un emendamento che, se confermato dalle camere, abolirebbe il reato di clandestinità. Il 2 aprile 2014 una legge delega approvata dal parlamento dava al governo 18 mesi per emanare un decreto legislativo che depenalizzasse l’ingresso e il soggiorno irregolare. Ma finora resta un vuoto normativo.

Vogliamo garantire un’informazione di qualità anche online. Con il tuo contributo potremo tenere il sito di Internazionale libero e accessibile a tutti. : Le norme che regolano l’immigrazione in Italia

Quale è la legge che in Italia stabilisce le regole della cittadinanza?

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n.91. La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.

Quali sono le norme che regolano l’ingresso è il soggiorno degli immigrati in Italia?

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e /o turismo, per lavoro, per studio e /o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino

Chi gestisce l’immigrazione?

I consigli territoriali per l’ immigrazione, istituiti in ogni prefettura (decreto presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1999), monitorano la presenza degli stranieri sul territorio e il livello di inserimento socio-lavorativo, per promuovere politiche di integrazione locali mirate, in collaborazione con le