Le principali misure – Clausole di salvaguardia – vengono rimossi i previsti aumenti dell’IVA e delle accise che sarebbero dovuti scattare all’inizio del 2016 (16,8 miliardi, circa 1 punto percentuale del PIL). Tasi e Imu – si abolisce la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari.
- Lo sgravio fiscale complessivo ammonta a circa 3,5 miliardi.
- Si elimina l’Imu sui terreni agricoli (405 milioni) e sui macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni).
- La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa.
- Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.
I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito. Irap – dal 2016 viene azzerata per i settori dell’agricoltura e della pesca. Accertamenti fiscali – sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.
- Si passa quindi dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contestata.
- Nel caso di dichiarazione IVA nulla i termini per l’accertamento diventano gli stessi di quelli già previsti per la mancata dichiarazione: l’accertamento può essere effettuato fino all’ottavo anno successivo.
Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario. Edilizia – per favorire il rilancio del settore delle costruzioni, vengono prorogate le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari (detrazione del 50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%).
Nella stessa direzione si muove la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare una parte degli avanzi di cassa per effettuare investimenti in deroga alla regola che impone loro il pareggio del bilancio. Nel complesso, si delinea un insieme di interventi che, congiuntamente all’azione di accelerazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti cofinanziati, dovrebbe porre termine alla stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle costruzioni.
Investimenti privati – si introduce il cosiddetto ‘superammortamento’, ossia una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) di nuovi beni strumentali, in modo da consentire l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati.
- Questa misura, immediatamente attiva e di semplice applicazione è direttamente mirata ad incentivare le imprese a crescere ed investire per il futuro.
- Sud – Il Governo ritiene che nel Mezzogiorno sia necessario migliorare l’implementazione delle politiche nazionali.
- In questo quadro, analogamente alla misura del Superammortamento valida sull’intero territorio nazionali, si introducono benefici fiscali aggiuntivi nella forma di un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Il tetto massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile è di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.
- La norma vale 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
- Sarà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità di richiesta del credito da parte dei soggetti interessati.
- A favore del Mezzogiorno sono anche le misure della Legge di Stabilità volte a superare il patto di stabilità interno e ad attivare meccanismi di gestione del bilancio che consentono di disporre complessivamente di risorse pari a 11 miliardi per investimenti pubblici, di cui più di 7 per il Sud.
Sono poi previsti specifici interventi per la Terra dei Fuochi e l’area di Bagnoli. Avviamento attività – Si stabiliscono incentivi alle aggregazioni aziendali per favorire la crescita della dimensione delle imprese, consentendo ai contribuenti di ridurre il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa da 10 a 5 quote.
- Ires – Il percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 anche attraverso la riduzione dell’aliquota d’imposta sui redditi delle società (IRES).
- Dal 1° gennaio 2017 quest’ultima viene ridotta dal 27,5 al 24%.
- Questo provvedimento, che fa seguito alla detassazione dal 2015 della componente del costo del lavoro assoggettata all’IRAP, mira a condurre il prelievo sui risultati di impresa verso i livelli medi europei.
Canone Rai – si riduce da 113,500 euro a 100 euro e si pagherà con la bolletta elettrica. Sgravi fiscali sulle assunzioni si agisce con la prosecuzione, in forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, che nel 2015 ha prodotto effetti importanti e ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del lavoro con il c.d.
Jobs act. A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività, volta a favorire la negoziazione salariale di secondo livello. Istruzione – La manovra di bilancio include importanti interventi per l’istruzione, la ricerca e il sistema della cultura. Si intende premiare il merito e accrescere il livello delle nostre università.
Questi interventi completano lo sforzo in favore della creazione di capitale umano effettuato con la Buona Scuola, operante dall’anno scolastico 2015-16. Pensioni – la legge di stabilità interviene per tutelare alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di disoccupazione.
In particolare, in chiave di flessibilità, si garantiscono misure di salvaguardia per una quota residua di ‘esodati’ e si prevedono misure agevolative per le donne che intendano lasciare il lavoro con 35 anni di contributo a fronte di una decurtazione del trattamento pensionistico (“opzione donna”).
Si introduce inoltre una misura volta a favorire il ricambio generazionale attraverso l’utilizzo della leva del part time per i lavoratori vicini al pensionamento. Va rilevato che non viene modificato l’assetto del sistema pensionistico e che le misure sono finanziate nell’ambito del sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni introdotto nel 2013.
In tema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici viene stabilito il principio secondo cui, nel caso si registrasse per un dato anno un tasso di inflazione negativo, comunque le prestazioni previdenziali e assistenziali in sede di adeguamento nell’anno successivo non potranno subire riduzioni.
No-tax area – per i pensionati viene anticipato al 2016 l’innalzamento della soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’Irpef. Nel dettaglio, per gli ultrasettantacinquenni la soglia sale da 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati sotto i 75 anni la soglia sale da 7.500 a 7.750 euro.
- Tutela lavoratori – viene prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata INPS (c.d.
- DIS-COLL), al fine di garantire una protezione in caso di perdita del lavoro per i giovani precari.
Infanzia – sono estese al 2016 le misure di congedo di paternità e il riconoscimento di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri per l’accesso a servizi per l’infanzia, con estensione della possibilità di beneficiare di voucher anche alle lavoratrici autonome.
- Sicurezza – sono stanziati 300 milioni di euro per l’ammodernamento delle strumentazioni e delle attrezzature dei comparti difesa e sicurezza e per gli investimenti volti ad adeguare le capacità di contrasto al terrorismo.
- Per rafforzare la cyber security è prevista una dotazione di 150 milioni.
- Al personale delle forze di polizia e delle forze armate, per il riconoscimento dell’impegno profuso per fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, viene corrisposto un contributo straordinario pari a 80 euro netti al mese.
Persegue l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini anche il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, per il quale sono stanziati 500 milioni- Il programma include anche lo sviluppo di pratiche per l’inclusione sociale, la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, l’adeguamento delle infrastrutture legate ai servizi sociali.
- Cultura – vengono resi immediatamente utilizzabili dai Comuni 500 milioni per interventi di edilizia scolastica.
- Ai giovani che nel 2016 compiono 18 anni si attribuisce una Carta elettronica di importo di 500 euro, da utilizzare per l’ingresso a musei, teatri, cinema, mostre.
- Viene inoltre incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per la concessione di borse di studio.
Carta famiglia – la card, istituita a partire dal 2016, è rivolta alle famiglie che ne fanno richiesta, costituite da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia con almeno tre figli minori a carico. La carta, emessa dai Comuni secondo criteri fissati con un successivo decreto ministeriale, viene erogata in base all’ISEE e consente l’accesso a sconti o tariffe agevolate per l’acquisto di beni e servizi.
Cosa prevede la legge di stabilità?
Descrizione – Con la legge di stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell’ indebitamento dello Stato, Deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre).
- Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre.
- Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all’art.81 c.2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell’arco di un anno solare, Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF).
Cosa contiene il programma di stabilità?
Programma di Stabilità (PS) – MEF Dipartimento del Tesoro Il Programma di Stabilità (PS) è un documento programmatico destinato all’Unione Europea, previsto dal, modificato nel giugno 2005 dai Regolamenti e, È richiesto ai fini della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione sui disavanzi pubblici eccessivi e della promozione del coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri.
- La all’art.7, comma 2, lettera g), ha esplicitamente indicato l’Aggiornamento al PS tra gli strumenti della programmazione finanziaria e previsto che il Governo presenti l’Aggiornamento del PS agli Organismi europei secondo il calendario concordato in sede europea.
- Il PS è presentato dal Governo alle Camere.
La stessa legge all’art.9 ha inoltre disposto che, in sede di predisposizione dell’Aggiornamento del PS, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, uno schema del PS.
- Tale schema di Aggiornamento del PS deve comprendere un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell’ambito dell’Unione europea, con l’indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.
- Il PS, basato sui documenti programmatici già presentati nel corso dell’anno descrive il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il risanamento finanziario.
Il Programma include un’analisi di sensitività delle finanze pubbliche a variazioni del quadro macroeconomico, nonché di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. Presentato entro il 1° dicembre alla Commissione Europea, viene poi discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri Finanziari (ECOFIN) entro il successivo mese di febbraio.
A quale documento di contabilità nazionale appartiene il programma di stabilità?
Programma di Stabilità – PS – Il Programma di Stabilità – PS è un documento programmatico destinato all’Unione Europea, previsto dal Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.1466/1997, modificato nel giugno 2005 dai Regolamenti n.1055/05 e n.n.1056/05,
È richiesto ai fini della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione sui disavanzi pubblici eccessivi e della promozione del coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri. Il PS, basato sui documenti programmatici già presentati nel corso dell’anno, descrive il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il risanamento finanziario.
Il Programma include un’analisi di sensitività delle finanze pubbliche a variazioni del quadro macroeconomico, nonché di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. Presentato entro il 1° dicembre alla Commissione Europea, viene poi discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri Finanziari (ECOFIN) entro il successivo mese di febbraio.
Cos’è il saldo netto da finanziare?
I conti di finanza pubblica differiscono per il perimetro di riferimento e per i criteri di contabilizzazione dei flussi rilevati. Si riportano di seguito le caratteristiche di alcuni dei saldi principali. Il quadro generale riassuntivo del Bilancio dello Stato fa riferimento ai seguenti risultati differenziali.
Il risparmio pubblico, ovvero il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extra-tributarie) e le spese correnti. L’indebitamento (o accreditamento) netto, cioè il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie.
Il saldo netto da finanziare (o da impiegare), che è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese). Il ricorso al mercato, che è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti).
Il Conto di cassa del settore statale origina dal consolidamento tra i flussi generati dal Bilancio dello Stato e quelli relativi alla gestione di tesoreria statale. La gestione di tesoreria rileva le movimentazioni (accrediti e prelievi) dei conti correnti e delle contabilità speciali intestati alle diverse Amministrazioni e alle strutture delegate.
Il saldo di riferimento è il fabbisogno (o disponibilità) del settore statale, che misura l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi (o il contrario) con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. Il Conto di cassa del settore pubblico è il risultato del consolidamento tra i conti di cassa dei diversi sottosettori (settore statale, regioni, sanità, comuni e province, enti di previdenza, altri enti).
Il saldo che sintetizza le informazioni contenute nel conto è il fabbisogno (o disponibilità) del settore pubblico, dato dalla differenza fra incassi finali e pagamenti finali, che rappresenta la principale componente della variazione annuale dello stock di debito pubblico. Il Conto economico delle Amministrazioni pubbliche è redatto secondo le regole stabilite nel manuale del Sistema Europeo dei conti.
Il principio di rilevazione adottato è quello della competenza economica, anche se per alcune voci è consentito, in quanto ritenuto più significativo, l’utilizzo dei valori di cassa. Il saldo differenziale che sintetizza il conto è l’indebitamento (o accreditamento) netto, dato dalla differenza fra il totale delle entrate e delle spese finali.
Quale legge costituzionale ha introdotto il vincolo del pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali?
La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile – in sostituzione del previgente patto di stabilità interno – mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l’ equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n.1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Questa, riformulando l’ articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto il principio dell’ equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo.
Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge “rinforzata” (in quanto modificabile solo con maggioranza assoluta) 24 dicembre 2013, n.243 sopradetta, la quale ha, tra l’altro, disciplinato l’applicazione del principio dell’equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle regioni e degli enti locali (articoli da 9 a 12).
La nuova regola, la cui applicazione è stata prevista a decorrere dal 2016, viene così a sostituire da tale anno il patto di stabilità interno, che nel corso del tempo aveva portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli.
Esso, va rammentato, aveva finora costituito, fin dalla sua introduzione nel 1999, lo strumento mediante cui sono stati stabiliti gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
L’impostazione del patto di stabilità interno è stata incentrata fino al 2014 per le regioni sul principio del contenimento delle spese finali e, per gli enti locali (fino al 2015), sul controllo dei saldi finanziari. Per gli enti locali, il vincolo al miglioramento dei saldi è risultato funzionale all’impegno di riconoscere agli enti territoriali una maggiore autonomia tributaria, responsabilizzandoli nella gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea., viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, Il 2016 costituisce quindi l’anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno: nell’introdurre la nuova regola si dispone infatti contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il patto, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, inclusa l’applicazione delle eventuali sanzioni., nel quale i saldi di riferimento erano quattro, vale a dire un saldo non negativo in termini sia di competenza che di cassa tra entrate finali e spese finali, ed un saldo non negativo in termini di competenza e cassa tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. l’articolo 9 della legge 243 medesima viene modificato, sostituendosi i quattro saldi di equilibrio ivi previsti con l’unico saldo di competenza tra entrate e spese finali già introdotto nella legislazione ordinaria dalla legge di stabilità 2016 (vedi ” Le modifiche alla legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio ” e il dossier ). La sostituzione del patto di stabilità interno con la disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova regola contabile per gli enti territoriali e quale modalità del concorso degli stessi alla sostenibilità delle finanze pubbliche, si realizza pertanto mediante un percorso che: a) è stato avviato con la legge di stabilità 2015, anticipando l’applicazione della normativa sul pareggio alle regioni a statuto ordinario ed alla Sardegna; – b) è poi proseguito con la legge di stabilità 2016 attraverso il definitivo superamento del patto anche per gli enti locali e la individuazione di un unico saldo di equilibrio per il 2016; – c) è continuato con il consolidamento ad opera della legge n.164/2016 del nuovo saldo di equilibrio nel testo della legge 243/2012 ( nonché con altre modifiche attinenti ai rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali); – d) si è infine concluso con la messa regime da parte della legge di bilancio 2017 ( legge n.232 del 2016 ) delle regole sul pareggio introdotte dalla precedente legge di stabilità come di seguito si illustra. In presenza della nuova regola rimangono ovviamente in corso, fino alla cessazione ove prevista, i contributi posti a carico delle regioni e degli enti locali dalle precedenti manovre di finanza pubblica. Il contenuto della nuova regola, che costituisce il modo mediante cui regioni e province autonome, comuni, province e città metropolitane concorrono al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica, è dettato in particolare dal comma 466 della legge di bilancio 2017 sopra citata, nel quale si stabilisce che tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Per gli enti territoriali la nuova golden rule risulta radicalmente diversa rispetto al previgente patto di stabilità, che, come prima rammentato, consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali – comprese dunque le spese in conto capitale – espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l’obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con le regole contabili europee).
I complessi meccanismi del patto sono ora sostituiti da un vincolo più lineare, costituito dal raggiungimento di un unico saldo. Questo è l’elemento centrale della nuova disciplina, ed il principale elemento migliorativo rispetto al patto. Ciò in quanto il nuovo saldo obiettivo, mediante cui gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, deve essere “non negativo”, vale a dire posto – come livello minimo – pari a zero, a differenza del saldo obiettivo del patto, posto sempre su valori positivi (doveva essere cioè un avanzo) in ragione del concorso alla finanza pubblica richiesto annualmente agli enti.
Inoltre il fatto che il saldo è richiesto solo in termini di competenza comporta il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendosi in tal modo agli enti locali che hanno liquidità di poter procedere ai pagamenti passivi di conto capitale, favorendosi così gli investimenti.
Il secondo rilevante elemento di novità è costituito dall’inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo di equilibrio. Questo è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
- Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale.
- Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
L’inserimento del Fondo nel saldo potrebbe quindi favorire una politica espansiva, soprattutto sul versante degli investimenti, per gli enti che vi fanno ricorso. Da sottolineare che tale inserimento viene disposto solo per il triennio 2017-2019, in quanto nell’articolo 9 della legge n.243 l’inclusione del Fondo è prevista a regime dal 2020.
Le nuove regole si riflettono inoltre positivamente sulle spese di parte capitale degli enti territoriali, sia, come sopra detto, per aver eliminato – prevedendo il risultato di bilancio in sola competenza – il vincolo di cassa alla spesa degli enti, sia per la possibile utilizzabilità dell’avanzo di amministrazione per gli investimenti: ciò risulta ora possibile mediante lo strumento dell’intesa regionale (si veda il tema sugli investimenti degli enti territoriali ) prevista dall’articolo 10 della legge n.243/2012 in questione, il quale consente di destinare in tal senso il risultato di amministrazione mantenendo nel contempo, mediante le procedure di richiesta e di cessione di spazi finanziari di bilancio tra enti locali di ciascuna regione, il vincolo di saldo per i complesso degli enti locali medesimi.
Le nuove regole contabili si riflettono anche sulla legislazione di finanza pubblica, e vengono conseguentemente considerate nell’ambito dei chiarimenti e nelle indicazioni rilasciate dalla Ragioneria generale dello Stato sulle leggi di bilancio annuali, da ultimo con riferimento alla legge di bilancio 2017 (L.n.232 del 2016) ed alla legge di bilancio 2018 (L.n.205 del 2017). Le procedure di monitoraggio del conseguimento del saldo di equilibrio vengono dettagliatamente disciplinate, prevedendosi che:
al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, da allegarsi anche alle successive variazioni di bilancio approvate dal Consiglio dell’ente territoriale ed, in caso di talune variazioni al bilancio medesime, approvate dalla Giunta ovvero operate dai responsabili della spesa o dal responsabile finanziario; ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, deve inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il suddetto termine costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio; se tuttavia effettuata entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo viene meno l’inadempimento, con applicazione però di alcune circoscritte sanzioni; decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ ente locale della certificazione si attribuisce all’organo di revisione economico-finanziaria il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l’assolvimento dell’adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di tale trasmissione sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento; relativamente alle Regioni e alle Province autonome, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; qualora la certificazione non dia conto della corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome.
La disciplina dell’equilibrio di bilancio è accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo. Per alcuni profili analoghe a quelle già previste per la previgente disciplina del patto di stabilità, i meccanismi di sanzione per il mancato conseguimento del saldo di equilibrio dispongono :
per gli enti locali, la riduzione (applicata in rate costanti nel triennio successivo e tali da assicurare il recupero del saldo) delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell’erario degli importi dovuti; nel caso delle regioni inadempienti, il versamento al bilancio statale, entro il 31 maggio ciascun anno del triennio successivo a quello dell’inadempienza dell’importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento è recuperato sulle giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale; il divieto per gli enti, nell’anno successivo all’inadempienza, di impegnare spese correnti (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in misura superiore all’importo, ridotto dell’1 per cento, dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, nonché il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti (con esclusione per le regioni dei mutui già autorizzati ma non ancora contratti); il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; il divieto di procedere nell’anno successivo all’inadempienza ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, salvo circoscritte eccezioni per talune funzioni essenziali, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati; l’obbligo di rideterminare, nell’anno successivo all’inadempienza, in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione.
Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento delle entrate finali il meccanismo sanzionatorio risulta più graduale, ad esempio circoscrivendo il divieto di assunzione solo a quelle di personale a tempo indeterminato, ovvero limitando al 10 per cento la riduzione delle indennità degli amministratori.
Viene inoltre affidata alla Corte dei conti, in sede di accertamento circa l’osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l’artificioso rispetto della complessiva nuova disciplina dettata dai commi 463-482 qui illustrata, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.
Per quanto concerne il meccanismo premiale, esso viene incentrato sul raggiungimento del saldo obiettivo, prevedendosi: a) per le regioni e città metropolitane che rispettano il saldo e che, inoltre, conseguono un saldo di cassa non negativo tra entrate finali e spese finali, l’ assegnazione delle eventuali risorse – da destinarsi ad investimenti – d erivanti dalle sanzioni economiche; b) per gli enti locali che rispettano i saldi suddetti negli stessi termini stabiliti per le regioni, si prevede l’ assegnazione delle eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale e dal fondo sperimentale di riequilibrio e dai versamenti e recuperi effettivamente incassati derivanti dall’applicazione dei meccanismi sanzionatori.
- Il sistema premiale affronta però anche il tema del pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli enti, con la finalità di premiare quelli in cui si riscontri un impiego efficiente delle risorse stesse.
- Si dispone pertanto che per le regioni e città metropolitane che rispettano il saldo di equilibrio, lasciando contestualmente spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti in entrata (vale a dire gli enti che utilizzano pressoché pienamente le proprie risorse) la spesa per rapporti di lavoro flessibile possa essere innalzata del 10 per cento rispetto a quanto prevede la disciplina in materia.
Nella stessa finalità, per i comuni che vengono a trovarsi nella medesima situazione quanto al rispetto del saldo ed agli spazi finanziari inutilizzati, si prevede che il turn over del proprio personale possa essere innalzato al 75 per cento, ricorrendo taluni requisiti in ordine al rapporto tra dipendenti e popolazione dell’ente interessato.
L’obbligo del concorso al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica mediante lo strumento del pareggio di bilancio vige anche per le autonomie speciali, per le quali tuttavia esso non è entrato in vigore per tutte nel medesimo anno ma ha trovato appplicazione nel corso di più anni, venendo infine a compimento, come regola generale per ciascuna delle regioni e province autonome, a decorrere dal 2018,
La disciplina del pareggio di bilancio ha trovato applicazione per prima nei confronti della Regione Sardegna, a decorrere dall’anno 2015, secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n.133/2014, art.42, commi 9-13, e dal comma 478-bis della l egge di stabilità 2015 poi, come successivamente confermato dalla legge di stabilità 2016 (comma 734 L.n.208/2015 ). E’ seguita indi la Regione Sicilia a decorrere dall’anno 2016, in attuazione dell’accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito – con alcune indicazioni quanto all’obiettivo di saldo per il medesimo anno – dall’articolo 11 del decreto-legge 113/2016; a decorrere dall’anno 2017 la nuova regola è stata poi estesa alla Regione Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dal comma 484 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) con il quale, stabilendosi espressamente che alla Valle d’Aosta non si applichino più le regole dettate dal previgente patto di staibità interno, ha comportato da tale anno l’applicazione alla Regione medesima delle norme sul pareggio di bilancio. della legge di bilancio 2018 ( L.n.205/2017) stabilisce che ad essa non si applicano, a decorrere dall’anno 2018, le norme sul patto di stabilità contenute nell’articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all’anno 2017 la disciplina del concorso alla finanza pubblica era basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile.
La disciplina generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza, erano contenute nelle disposizioni della legge di stabilità 2013, di cui il comma 815 suddetto stabilisce la disapplicazione. Con riguardo infine alla regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 era già stato a suo tempo stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L.190/2014, art.1, comma 407, lettera e) che ha modificato l’art.79 dello statuto (DPR 670/1972), in attuazione dell’accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.
L’implementazione delle nuove regole contabili è altresì ulteriormente definita ad opera del comma 828 della legge di bilancio 2018, mediante l’abrogazione del comma 483 della legge di bilancio 2017,il quale stabiliva che alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome (nonché al Friuli-Venezia Giulia) non si applicavano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali in relazione alla disciplina del pareggio di bilancio: sanzioni e misure che verranno ora anche esse ad applicarsi alle autonomie speciali in questione, per l’effetto dell’abrogazione di tale comma 48 A seguito di tali due disposizioni (commi 815 ed 828) della legge n.205/2017 viene pertanto a completarsi il definitivo passaggio dal 2018 alle regole del pareggio di bilancio per tutte le autonomie speciali. della finanza pubblica, come stabilito negli Accordi finora intervenuti tra le autonomie medesime ed il Governo.
Cosa sono i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria?
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I provvedimenti collegati, ai sensi della legge italiana, sono dei disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione di una manovra finanziaria tramite una legge finanziaria (ora legge di stabilità ).
Quando va approvato il DEF?
Definizione – Il Documento di economia e finanza (Def) è il principale dossier di programmazione finanziaria. Viene elaborato e presentato dal presidente del consiglio dei ministri e dal ministro dell’economia e delle finanze. Ogni anno, entro il 10 aprile, l’esecutivo trasmette il Def al parlamento per l’esame e l’approvazione tramite una risoluzione che impegna il governo alla presentazione di una legge di bilancio.
il Programma di stabilità (Ps), richiesto a fine di controllo da parte dell’Unione europea, che descrive il quadro macroeconomico dello stato, gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi e le strategie di bilancio per raggiungerli, tenendo in considerazione la sostenibilità nel lungo periodo; le analisi e le tendenze di finanza pubblica in cui sono riportati i risultati e le previsioni dei principali settori di spesa, del conto di cassa del settore pubblico e del bilancio statale, oltre alla programmazione delle risorse destinate alla coesione territoriale; il Programma nazionale di riforma (Pnr), anche questa una documentazione da presentare agli organismi di competenza dell’Unione europea, che contiene l’aggiornamento delle strategie di riforma in relazione al periodo storico-economico in corso.
I documenti programmatici hanno una loro valenza all’interno del ciclo di bilancio. La presentazione del Def rientra nella fase programmatica del ciclo di bilancio. In questo periodo, che si apre proprio con questo evento, vengono fissati degli obiettivi da parte del governo.
Per il loro raggiungimento, vengono adottate delle misure nella fase successiva della “sessione di bilancio”. Questi strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio assolvono inoltre alla funzione fondamentale di informazione e trasparenza delle azioni di politica economica ideate dal governo. I documenti programmatici sono previsti dalla legge 39/2011 che ha modificato la legge 196/2009 in seguito alle nuove regole adottate dall’Unione europea per la coordinazione delle politiche economiche dei singoli stati membri.
A livello comunitario, il regolamento Ue 473/2013 prevede l’elaborazione di strumenti di programmazione e definisce le disposizioni per il loro monitoraggio e la loro valutazione, oltre alle procedure per la correzione dei disavanzi eccessivi degli stati membri che hanno adottato l’euro.
Chi redige il DEF?
Guida al DEF: cos’è e a cosa serve il Documento di Economia e Finanza – Pictet per Te Il DEF comprende la documentazione stilata dal Governo con gli obiettivi di politica economica e le strategie per raggiungerli e deve essere presentato ogni anno entro il 10 aprile al Parlamento,
- Per stendere questo documento programmatico dello Stato italiano, il Governo deve tenere conto di molti scenari futuri come,, deficit, andamento economico italiano ed europeo, inflazione, mercato del lavoro, investimenti, fiducia dei consumatori e molto altro.
- È quindi un lavoro molto delicato e complesso, che però permette di capire quale direzione il Governo intende prendere per lo sviluppo del Paese,
Per tutti questi motivi, gli obiettivi del DEF abbracciano un orizzonte temporale di tre anni. Questo testo programmatico è stato introdotto in Italia dalla Legge 362 del 1988, per poi essere adeguato alle necessità dell’Unione Europea in termini temporali e di impegni.
- Va precisato che non si tratta di una legge, quindi non può essere applicato immediatamente e concretamente come avviene per le leggi, ma andrà a influenzare tutte le scelte economiche e finanziarie del Governo negli anni successivi.
- Ed è l’atto ufficiale che indica la strada e le aspettative sul breve e medio termine anche all’Unione Europea, alla comunità economico-finanziaria internazionale, ai creditori e ai partner commerciali del nostro Paese.
Il DEF si divide in tre diverse sezioni. La prima presenta il Programma di Stabilità, che precisa quali target bisogna raggiungere nel triennio successivo per abbassare il debito pubblico e assicurare lo sviluppo italiano. Contiene tuto ciò che serve all’Unione Europea per verificare che vengano rispettati i regolamenti e il Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e crescita.
Qui troviamo le previsioni economiche, dei tassi di crescita del PIL, dei tassi di interesse e i vari scenari sul debito. La seconda sezione del DEF approfondisce invece il conto economico della Pubblica Amministrazione nell’anno passato, includendo anche gli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici.
Sempre in questa sezione troviamo anche le previsioni sui conti dello Stato. Nella terza e ultima sezione del DEF infine è incluso lo schema del Programma Nazionale di Riforma, che presenta lo stato delle riforme con indicata l’eventuale differenza tra risultati attesi ed effettivamente raggiunti. Fonte infografica: Pictet AM Italia Il presente materiale di marketing è emesso da Pictet Asset Management (Europe) S.A. Esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l’utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, Stato, Paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari.
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Cosa contiene la legge di stabilità regionale?
Il nuovo Titolo III del d.lgs.118/2011 introdotto ad opera del d.lgs.126/2014, disciplina l’ ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, La necessità di disciplinare in maniera uniforme l’ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.
Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).
In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,
Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, Per consentire la comparazione dei bilanci, è predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. d.lgs.118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all’accertamento), l’esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.
- Gli organismi e enti strumentali di cui si avvale la Regione per conseguire i propri obiettivi, sono soggetti a specifiche norme relative ai sistemi contabili,
- L’ assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Gli art.52-60 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle uscite e dei residui, Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento.
I risultati della gestione sono dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, mentre per quanto attiene i rendiconti degli enti strumentali, lo statuto e l’ordinamento contabile regionale ne definiscono i termini.
Infine il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo. Le disposizioni finali del Titolo III disciplinano inoltre il servizio di Tesoreria, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, il collegio dei revisori dei conti e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni. d.lgs.118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi,
Riferimento normativo | Art.36-73, art.80 (comma 1) |
Principi generali | La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano, D ocumento di economia e finanza regionale (DEFR). Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) contiene le linee strategiche e le politiche in base alle quali le Regioni elaborano ogni anno il bilancio di previsione finanziario che viene adottato, con previsioni almeno triennali. Il DEFR è approvato con delibera del consiglio regionale. Il primo DEFR è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, mentre per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione la disciplina relativa a tale documentazione decorre dal 1° gennaio 2015. Legge di stabilità regionale, La Regione adotta una legge di stabilità regionale contenente esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari per il periodo compreso nel bilancio di previsione. |
Sistema contabile | Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali che consente la rendicontazione economica e patrimoniale. Le previsioni di competenza e di cassa e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l’articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche. |
Leggi regionali di spesa | Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo:
quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime oppure, nel caso non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell’onere annuo alla legge di bilancio. Nel caso di spese a carattere pluriennale, le leggi regionali indicano l’ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. Tale quota può essere annualmente rimodulata nella legge di stabilità regionale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa. |
Sistema di bilancio | Bilancio di previsione finanziario : approvato ogni anno con legge dal Consiglio regionale, rappresenta il quadro delle risorse della Regione, su base almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale, Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio. Documento tecnico di accompagnamento del bilancio : approvato ogni anno dalla Giunta, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio, è costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Bilancio finanziario gestionale : documento in base al quale la Giunta o il segretario generale provvedono alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Nella sito internet della Regione sono pubblicati:
il bilancio di previsione finanziario; il Documento tecnico di accompagnamento; il bilancio finanziario gestionale; le variazioni del bilancio di previsione; le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento; il bilancio di previsione assestato; il Documento tecnico di accompagnamento assestato; il bilancio gestionale assestato; |
Equilibrio di bilanci | Per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo, Le previsioni di competenza relative alle spese correnti più le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale più il saldo negativo delle partite finanziarie più le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio purché il disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio (nelle more dell’applicazione del capo IV della legge 243/2012 ). A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. |
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio : documento presentato dalla Regione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, al fine di consentire la comparazione dei bilanci. |
Risultato di amministrazione | Definizione : risultato di amministrazione = fondo di cassa + residui attivi – residui passivi Ripartizione : il risultato di amministrazione si distingue in:
fondi liberi fondi accantonati fondi destinati agli investimenti fondi vincolati Accertamento : il risultato di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio chiuso. Vengono inoltre disciplinati l’impiego dell’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituito da accantonamenti dell’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, le variazioni di bilancio in attesa dell’approvazione del consuntivo, il disavanzo di amministrazione accertato e presunto. |
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria | L’esercizio provvisorio è concesso per legge se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento. |
Classificazione delle entrate | Nel bilancio delle Regioni, le entrate sono classificate in:
titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione, le tipologie sono ripartite in categorie (cfr. allegato 13), in capitoli ed eventualmente in articoli. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. |
Classificazione delle spese | Nel bilancio delle Regioni, le spese del bilancio di previsione sono classificate in:
missioni per le funzioni principali e gli obiettivi strategici; programmi per gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. |
Fondo crediti di dubbia esigibilità | Classificazione, Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è collocato nella missione “Fondi e Accantonamenti”, Ammontare, L’ammontare del Fondo è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Altri fondi, Le Regioni hanno la facoltà di accantonare nel programma “Altri fondi” ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. |
Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione. | Per conseguire i propri obiettivi, la Regione si avvale di :
organismi strumentali, ossia articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale. Tali organismi adottano lo stesso sistema contabile della Regione. Il comma 3 dell’articolo 47 disciplina gli organismi pagatori dei fondi UE; enti strumentali, ossia le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica (art.11-ter). I bilanci degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della Regione. |
Fondi di riserva | Nel bilancio della Regione sono iscritti:
un Fondo di riserva per spese obbligatorie, nella parte corrente nel quale sono iscritte le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, e le altre spese obbligatorie per espressa disposizione normativa. I prelievi da questo Fondo sono disposti con decreto dirigenziale; un Fondo di riserva per spese impreviste, nella parte corrente, per eventuali deficienza delle assegnazioni di bilancio. I prelievi da questo Fondo sono disposti da delibere della giunta regionale; il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel bilancio di cassa. I prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale. |
Fondi speciali | Finalità, I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio. Tali fondi non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriversi in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che ne autorizzano la spesa, Struttura, I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. |
Assestamento di bilancio | Termini, Entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Finalità. La legge di assestamento da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio, Nota integrativa, Alla legge di assestamento del bilancio è allegata una nota integrativa con indicazioni sulla destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti di contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione, le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. |
Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale | Bilancio di previsione e documento tecnico di accompagnamento, Nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione. Le materie oggetto di variazione sono elencate nell’art.51, comma 2. Bilancio gestionale, L’ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni di bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. L’articolo 51 riporta inoltra la casistica delle possibili variazioni che possono essere e non essere effettuate, i termini entro cui approvare tali variazioni e l’iter con cui sono trasmesse al tesoriere. |
Gestione delle entrate | La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi di:
accertamento (art.53), con la registrazione nelle scritture contabili; riscossione (art.54), con il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d’incasso; versamento (art.55), con il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione. |
Gestione delle spese | La gestione delle spese si attua attraverso le fasi di:
impegno (art.56), con la registrazione nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Il comma 6 fornisce indicazioni per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi; liquidazione (art.57), con la registrazione contabile effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; ordinamento al pagamento dal tesoriere (art.58), con l’emissione di mandati di pagamento. L’art.59 disciplina le diverse forme di mandati di pagamento; pagamento delle spese (art.58), conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni. |
Gestione dei residui | I residui attivi sono costituiti dalle somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione. I residui passivi sono costituiti dalle somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell’esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, |
Fondi statali per interventi speciali | Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la Regione ha la facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dalla Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. |
Mutui e altre forme di indebitamento | Limiti posti dalla legislazione vigente in materia, Il ricorso al debito da parte delle Regioni, fatto salvo quanto previsto dall’art.40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all’art.3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n.350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243, Condizioni per l’autorizzazione di nuovo indebitamento, In merito l’autorizzazione di nuovo indebitamento :
è necessaria l’approvazione dal consiglio regionale dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui il nuovo bilancio si riferisce ; è concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del bilancio e decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, L’art.62 contiene inoltre indicazioni sull’accertamento delle entrate derivanti da operazioni di debito, sull’entità del nuovo debito, sull’incidenza dell’operazione sugli esercizi finanziari futuri e sul trattamento fiscale. |
Rendiconto generale | Il rendiconto generale annuale della Regione dimostra i risultati della gestione. Struttura, Il rendiconto generale è composto:
dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi; dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri; dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato. Allegati, L’art.63 disciplina anche gli allegati al rendiconto tra cui il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario, Approvazione, Il rendiconto generale è approvato con legge regionale il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, Pubblicazione, La versione integrale del rendiconto della gestione, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario, del rendiconto consolidato e del rendiconto semplificato per il cittadino è pubblicata nel sito internet della Regione. |
Inventari | Definizione, Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale. Criteri di valutazione, I beni sono valutati secondo le norma del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione del principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale. Ricognizione e rinnovo degli inventari, La Regione provvede alla ricognizione e al rinnovo degli inventari :
almeno ogni 5 anni per i beni mobili ; almeno ogni 10 anni per i beni immobili, |
Rendiconti degli enti strumentali della Regione | I rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione. |
Autonomia contabile del consiglio regionale | Le Regioni assicurano l’autonomia contabile del consiglio regionale, Sistema contabile, Il consiglio regionale adotta lo stesso sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione. Iter, La presidenza del consiglio regionale sottopone all’assemblea consiliare il rendiconto del consiglio regionale, che approva il rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le relative risultanze finali del rendiconto approvato confluiscono nel rendiconto consolidato. |
Bilancio consolidato | Gruppo della Regione, Il Gruppo della Regione è costituito dagli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate considerate nel bilancio consolidato (lo schema è contenuto all’allegato 11). Allegati, Sono allegati al bilancio consolidato:
la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; la relazione del collegio dei revisori dei conti. Termini di approvazione, Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione. |
Servizio di Tesoreria della Regione | Il servizio di tesoreria delle Regioni è affidato a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria. L’art.69 disciplina la convenzione, le modalità di espletamento del servizio, le indicazioni su eventuali anticipazioni di tesoreria. |
Cooperazione Stato-Regioni | La cooperazione Stato-Regione riguarda la fornitura di notizie utili allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia del d.lgs.118/2011 anche con l’utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione. |
Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obblighi di denunzia | Gli amministratori e i dipendenti della Regione sono responsabili verso l’ente, L’art.71 ribadisce inoltre la competenza della Corte dei Conti e i relativi obblighi di denuncia. |
Collegio dei revisori dei conti | Funzioni, Il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale se privo di organo di revisione, Principi, Nello svolgimento dell’attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’ art.2387 del codice civile, Diritti, Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Regione, I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Registro dei verbali, Il registro dei verbali è custodito presso la sede della Regione. Copia del verbale è inviata al presidente della Regione, al consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al responsabile finanziario della Regione. |
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni | Il consiglio regionale riconosce con legge la legittimità fuori bilancio derivanti da:
sentenze esecutive; copertura dei disavanzi derivanti da fatti di gestione di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione; ricapitalizzazioni nei limiti della legge, delle società controllate; procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. L’art.73 disciplina il pagamento dei debiti fuori bilancio, anche nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, e il riconoscimento della legittimità dei debiti. |
Entrata in vigore | Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni del Titolo III del d.lgs.118/2011 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi, |
Che cos’è la stabilità politica?
Secondo la scienza politica la stabilità consiste nell’assetto durevole di un sistema politico, o di una formula o di una compagine di governo.
Come viene applicata la legge?
Camera dei deputati La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per primala trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica ( gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati :
L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa, Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);L’esame da parte della Commissione in sede redigente, In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
- La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.
- Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
- Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate.
Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette ) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.