Se il cane abbaia troppo i vicini hanno diritto al risarcimento: lo dice la legge Articolo a cura dell’ Avvocato Salvatore Cappai Civilista, esperto in diritto degli animali La recentissima ordinanza della Cassazione n.23408/2022, depositata lo scorso 27 luglio, ha visto un uomo condannato al risarcimento del danno nei confronti di un vicino di casa per via degli “ululati e guaiti” continui emessi dai propri cani, tenuti sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato.
Questa pronuncia, in realtà, non ha fatto altro che confermare, una volta di più, un principio già ampiamente consolidato in giurisprudenza, ovvero che l’abbaiare di uno o più cani, ove eccessivo e prolungato, che sia fonte di disturbo per i vicini – in particolare nelle ore del riposo – da cui deriva il diritto dei danneggiati di richiedere il corrispondente risarcimento.
Nel caso di specie, ad esempio, il vicino è riuscito a dimostrare come i rumori eccessivi gli abbiano causato una perdita di capacità lavorativa tale da condurlo alla perdita del proprio posto di lavoro. Come si vedrà, inoltre, i rumori eccessivi degli animali (come qualsiasi altro rumore, del resto) possono anche integrare una fattispecie di reato a carico del loro pet mate.
- Il nostro Codice civile, all’articolo 844, stabilisce in via generale che “il proprietario di un fondo non può impedire () i rumori () derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”,
- Come si può evincere da una semplice lettura della norma, il legislatore non stabilisce un preciso limite al rumore che è consentito produrre; utilizza, diversamente, un criterio variabile ed adattabile dato dalla media e normale tollerabilità.
In sostanza dice ai vicini di casa che sono necessari rispetto e una minima elasticità, I rumori che rientrano in una tollerabilità media sono consentiti, quelli che la superano sono invece vietati. La Cassazione (si veda la sentenza n.28201 del 2018) ha anche spiegato che ” il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi “.
se non eccessivi e costanti, rappresentano la naturale e assolutamente lecita forma di espressione degli animali stessi; se ripetuti, costanti e fonte di disturbo in orari del riposo, possono rientrare tra i rumori che superano la normale tollerabilità e dunque costituire un danno risarcibile.
I versi “molesti” degli animali possono anche integrare il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” previsto all’articolo 659 del Codice penale, secondo cui: ” chiunque () non impedendo strepiti di animali disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 “.
Le condanne di custodi di animali per questo reato sono numerose e va chiarito come per la configurazione dello stesso non sia necessario che i rumori raggiungano effettivamente una pluralità di persone; è sufficiente, come dice la Cassazione penale nella sentenza n.36241 del 2004, la sola “potenzialità diffusiva” della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità dei soggetti che fossero attinti dai rumori.
Quanto detto sinora – con riguardo agli aspetti civilistici ma anche penalistici della questione – conduce alla conclusione che nei rapporti tra vicini, anche in tal caso, sono necessari una buona dose di tolleranza e un minimo di buonsenso. Gli animali hanno certamente diritto di esprimersi mediante l’emissione dei propri versi.
Cosa fare se il cane del vicino abbaia in continuazione?
Si può chiamare l’amministratore di condominio se il cane del vicino abbaia? – L’amministratore di condominio è tenuto a far rispettare il regolamento del condominio, Pertanto non è competente in merito alle liti tra condomini se non hanno ad oggetto, appunto, i servizi condominiali o l’uso delle parti comuni.
Cosa dice la legge se il cane abbaia?
Cane che abbaia: è considerato un reato? – Un cane che abbaia troppo può causare problemi al proprietario. Per la giurisprudenza, infatti, il padrone che non rimedia al continuo abbaiare dell’animale può essere colpevole del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, come previsto dall’ art.659 del codice penale : Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
L’arresto fino a tre mesi;O l’ammenda fino a 309 euro.
In sostanza viene tutelato il diritto di riposo delle persone, pertanto è necessario impedire al proprio animale di disturbare la quiete in orari non consoni. Va specificato, comunque, che il reato scatta soltanto se il cane che abbaia reca disturbo a più persone, ovvero il fastidio non deve essere limitato ai vicini di casa, ma il rumore deve essere esteso ad una parte consistente degli occupanti del condominio o di una zona.
- Deve esserci una diffusa attitudine offensiva e un disturbo della quiete pubblica, come precisato dalla sentenza n.23529 del 2014, della Cassazione.
- L’obiettivo del legislatore è quello di tutelare la pubblica quiete, per questo motivo il cane che abbaia deve essere sentito da un numero indeterminato di persone, per parlare di rearto, anche se solo alcune decidono di lamentarsi.
Leggi Anche: Animali in condominio: regole e obblighi da rispettare Volendo riassumere, il padrone di un cane che abbaia troppo, risponde penalmente quando:
I latrati sono eccessivi e molto rumorosi, in modo particolare durante le ore di riposo; Il rumore è tale da disturbare, anche potenzialmente, molte persone, ovvero la quiete pubblica.
Cosa succede se il cane abbaia troppo?
Eccessiva eccitazione – L’eccitazione eccessiva può rendere il tuo cane molto nervoso, Spesso è causata dalla presenza di persone nuove o da situazioni in cui l’animale si sente sopraffatto, Se il tuo cane abbaia troppo in casi come quelli descritti, dovresti evitare tali situazioni.
Cosa fare se un cane abbaia tutto il giorno?
Quando il cane abbaia perché sta male Ecco perché, prima di limitarsi ad impedire al proprio peloso di abbaiare, è meglio farlo visitare da un veterinario. Questo è l’unico modo per escludere al di là di ogni dubbio che ci siano motivi di salute, dietro al continuo abbaiare del tuo amico di zampa.
A cosa serve il collare Antiabbaio?
Cos’è il collare elettrico antiabbaio? – Il “collare antiabbaio” è un dispositivo utilizzato per l’addestramento dei cani e, in particolare, per impedire che questi emettano i propri versi. Mediante un comando a distanza (al netto di varianti che prevedono anche l’uso di spray e suoni) vengono prodotte sul collo del cane, o su altre parti del corpo, delle scosse di diversa intensità e dalla durata variabile.
Quanto può abbaiare un cane?
Quindi possono abbaiare a qualsiasi ora e non posso certamente programmare o vietare i passaggi delle persone. Non li chiudo in casa, perché loro preferiscono stare fuori e poi impediscono, specialmente la notte, che persone ‘poco gradite ‘ possano entrare in casa.
Quanto può abbaiare un cane in condominio?
Quanto può abbaiare un cane in condominio? – Nessuna norma fissa il monte ore in cui un cane possa abbaia senza arrecare un disturbo alla quiete pubblica, ma è facile immaginare che nelle – quindi prima delle 8 del mattino, tra le 13 e le 15 e dopo le 21 – la “soglia di tollerabilità” si abbassi.
- Se il cane abbaia in modo insopportabile, i condomini possono adire le vie legali e chiedere al padrone un risarcimento per compensare lo stress causato e il mancato riposo.
- Il limite della normale tollerabilità, tuttavia, va fissato caso per caso e dipende da diversi fattori: il tipo di animale, l’orario in cui abbaia, l’entità del rumore, il luogo in cui è situato il condominio e così via.
Se il rumore viene riconosciuto come eccessivo e intollerabile, il giudice innanzitutto ordinerà al padrone dell’animale di cercare di limitarlo e poi emetterà sentenza di risarcimento danni, che può comprendere il danno economico (ad esempio se non si riesce a lavorare a causa del rumore), morale e biologico, rimesso alla discrezionalità del giudice.
Cosa fare se un cane abbaia in un condominio?
I cani, i condomini, la convivenza civile – Il cane abbaia E’ chiaro che per una buona convivenza in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non causare disturbo, proprio come norma di convivenza civile. Se però il cane abbaia in maniera sporadica, il vicino non può pretendere che lo stesso stia sempre in silenzio, e questo certamente se accade di giorno. Come tutti quanti passano aspirapolveri, lucidatrici, centrifugano biancheria o piantano chiodi nei muri per appendere quadri o simili, anche gli abbai sporadici dei cani, di giorno, dovrebbero essere tollerati quali rumori che rientrano nella normalità della vita di un condominio. Per evitare che il vicino agisca per vie legali se si dovesse sentire oltremodo disturbato, se non vi può essere un accordo pacifico, (cosa che farebbe spendere inutilmente soldi, anche se alla fine si “potrebbe” vincere la causa) è necessario iniziare a vedere se si riesce a diminuire il rumore, ad esempio mettendo un paraspifferi sotto alla porta d’ingresso e apponendo un pesante tendone dietro alla porta. Normalmente il disturbo, per essere considerato disturbo della quiete pubblica, dovrebbe coinvolgere più persone, ovvero non basterebbero le lamentele di un solo condomino perchè il rumore si consideri disturbo della quiete pubblica: Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000) Se il cane abbaia non è disturbo della quiete Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone “,ma di solito per evitare questa cosa il condomino disturbato chiede ad altri vicini di dargli manforte, e se i vicini che si dichiarano disturbati sono più di un paio, allora sì, potrebbe valere il disturbo di quiete pubblica. Purtroppo però, non sempre viene applicato questo metro di giudizio, V. sotto. In ogni caso, un cane che abbaia difficilmente supera i decibel “consentiti” (V. sotto): ma questo può non essere sufficiente per alcuni Giudici. La pubblica quiete – definita dal MANZINI “elemento essenziale d`ogni ordinamento civile, nel quale la libertà individuale non può essere illimitata e devono venir garantite le condizioni necessarie perché la convivenza si svolga in modo soddisfacente per la popolazione” – è, dunque, l`interesse direttamente protetto dalla norma in esame, e la sua offesa si concreta nel disturbo arrecato alle persone, considerate non individualmente ma come collettività. La concreta determinazione del concetto di disturbo è stata lasciata dal legislatore alla discrezionalità del giudice. L`orientamento giurisprudenziale prevalente è, comunque, nel senso di ravvisarlo non in qualsiasi azione fastidiosa, ma soltanto allorquando si realizzi una sensibile alterazione della normale condizione di quiete. Non è necessario, peraltro, che il disturbo sia arrecato ad un elevato numero di persone, ma semplicemente ad un numero indeterminato di esse. Fonte: Tuttoambiente Ma attenzione: dopo varie sentenze emesse negli anni, che hanno fatto giurisprudenza e che hanno assolto l’amico umano del cane, tra le quali una che citava che “non si può negare al cane il diritto di abbaiare” (e questa ci pare senza alcun dubbio una sentenza molto civile) sia nel 2004 (V. sotto) che quest’anno, ve ne sono state che invece hanno visto condannare lo stesso, quindi possiamo dire che alla fin fine dipende dal giudice: è chiaro che se gli si porta la prova che è solo e solamente una persona a lamentarsi, e che il rumore non supera i decibel “consentiti”, e che è nella natura del cane il fatto di abbaiare, il Giudice potrà tenere conto di queste attenuanti, qualora lo vorrà fare. La norma dell’art.844 del Codice civile sui rumori molesti ha carattere dispositivo: Art.844 – Immissioni: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. (>> ) L’articolo non vieta quindi che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse, di solito dettate dal regolamento di condominio. Se il regolamento però vieta le attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità, anche l’abbaiare (ma dovrebbe essere continuo) di un cane può essere considerato intollerabile. La giurisprudenza ha dato anche una definizione del “rumore” in accordo con l’art.844, affermando che lo stesso può consistere in “qualunque stimolo sonoro non gradito all’orecchio umano, che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l’individuo”, (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n.11927). L’Art.844 in effetti tutela il cittadino da rumori molesti che possano arrecare danno alla salute, però. E’ patogeno l’abbaiare di un cane per un orecchio umano? Se si considera solamente l’orecchio certamente no. Se si considera il tutto come molestia a livello di stress, il Giudice potrebbe applicare la norma. Abbiamo trovato però un altro commento, discordante con quanto sopra: Come si evidenzia dal dato letterale della norma dell’Art.844, questa si riferisce ad immissioni che avvengono tra proprietari di fondi vicini e la stessa, quindi, non è volta a tutelare diritti diversi come quello alla salute. Quest’orientamento, quindi, ha negato l’applicazione di tale rimedio nel caso di inquinamento da rumore che incide sulla salute, stabilendo come unico mezzo quello apprestato dall’articolo 700 del codice di procedura civile. Per l’applicazione di quest’ultimo è necessario che si provi la sussistenza con alta probabilità di un pregiudizio imminente ed irreparabile, Per quest’ultimo orientamento la valutazione del grave pregiudizio, però, è legata (nonostante la sua inapplicabilità come rimedio tipico) all’articolo 844 del codice civile. Lo stesso, infatti, segnala un criterio per stabilire il limite oltre il quale il rumore si ritiene eccessivamente forte: l’intollerabilità delle immissioni. Per calcolarla la giurisprudenza utilizza dei metodi diversi. Alcuni si basano sul criterio “assoluto” che consiste nell’individuare la rumorosità ammissibile in una determinata zona fissando un limite rigido di tollerabilità, passato il quale i rumori sono ritenuti inquinanti. Viceversa il criterio “relativo o comparativo” raffronta la fonte sonora contestata con il valore medio del rumore di fondo. Valore, questo, da identificare con il “complesso di rumori di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta” (trib. di Catania ord.13 dic.2003) Da ricordare che nel 1991 (1 marzo) è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente all’esterno, stabilendo un limite di 3 db in periodo notturno e 5 db in periodo diurno, Questo decreto è in realtà attuativo della legge 833 del 1987, mirante a garantire l’uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale sotto il profilo dell’inquinamento della prevenzione e della ricerca clinica. Per la qual cosa, la giurisprudenza ha ritenuto l’inapplicabilità della stessa ai rapporti tra i privati perché la norma, come è chiaro, regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, visto l’interesse pubblico cui è finalizzata la stessa. Per la qual cosa intollerabili possono considerarsi anche le immissioni di rumore che non superano i limiti determinati dalla normativa richiamata. Fonte: autore Annamaria Daniele Bel problema eh ? Tutto, ed il contrario di tutto. Le vie legali secondo noi vanno viste quindi in ultimissima ipotesi, ovvero: se si riesce a comporre pacificamente il tutto, è meglio, sia per una civile convivenza, sia per un ovvio risparmio di energie e soldi, che ovviamente vanno ad essere impiegati in una causa civile, in genere lunga e asfissiante. Inoltre, durante la causa, che potrebbe durare anche tre anni, il vicino potrebbe continuare a tempestare di telefonate – abbiamo anche avuto notizie di ritorsioni – cosa che non permette il quieto vivere di chi ha un cane che effettivamente non fa altro che seguire la propria natura di “guardiano” del proprio territorio, dunque nulla di anormale nè di condannabile. Infine, con le vie legali, si rischia di dovere davvero pagare l’ammenda, se il Giudice è “cinofobo” – nel caso di più cani in un caso è stato richiesto persino l’allontanamento dei cani dall’abitazione in un ricorso: un bel guaio, ma il denunciante non è riuscito nel suo intento. E meno male. Consigliamo di tentare di mantenere un rapporto cordiale con il vicino, e nel contempo prendere precauzioni affinché il rumore che esce dall’appartamento sia il minimo possibile, così che il vicino, che si spera sia persona ragionevole, capisca che da parte di chi ha il cane c’è volontà di andargli incontro: spesso le cose si riescono a smussare senza finire in Tribunale, se c’è uno sforzo da entrambe le parti. Se il vicino è così cinofobo da rendervi la vita impossibile per un paio di abbai al giorno, cambiate casa o. Rendete la vita impossibile a lui con un aspirapolvere o altro, così che sia lui a cambiare casa. A mali estremi, estremi rimedi. Non accettate vessazioni. Sappiate che avete tutto il diritto di vivere con animali in casa. La cinofobia è una fobia appunto, che va curata. Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241 Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani è un solo vicino A fare scattare la responsabilità del proprietario dell’animale, infatti, non è ”l’effettivo raggiungimento di plurime persone”, ma la ”potenzialità’ diffusiva” dell’abbaiare dell’animale. Contravvenzione all’articolo 659 Cp – Latrato dei cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone (Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241) Cassazione Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241 Osserva Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che sia il denunciante Sxxxxxxxxx, sia il teste Lxxxxxx, avevano confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti che quindi integrava la contravvenzione contestata. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Sxxxxxxxx e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante. Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della tranquillità pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità. Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo. Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari. Ma. Sentenza Corte di Cassazione (sez.1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999 La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n.1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”. La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate () è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone () tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte () il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tuttalpiù un mero illecito civile () annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Come fare se il cane del vicino abbaia di notte?
Se il cane del vicino abbaia tutta la notte, il proprietario deve pagare un risarcimento, Il mancato riposo notturno, infatti, può provocare danni alla salute, A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui i giudici di Caltanissetta avevano riconosciuto il rimborso per i danni provocati dai continui guaiti di due cani lasciati tutte le notti nel terrazzo di un appartamento.
Lo si legge su Il Messaggero, Nella denuncia del caso di Caltanissetta un vicino era costretto a rinunciare al sonno per colpa dei latrati dei cani. Per questo ha fatto causa al suo dirimpettaio per “cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie delle ore notturne e di riposo”. La persona che ha intentato la causa ha riferito di aver subito conseguenze anche personali e professionali, al punto da essere licenziata perché non era più in grado di concentrarsi e di svolgere al meglio le sue mansioni.
In particolare, ha sostenuto di avere perso il lavoro a causa delle troppe assenze per malattia, provocate proprio dallo stress causato dal mancato riposo prolungato. Un punto, però, sul quale i proprietari dei cani hanno replicato, sottolineando che “non è possibile provare che l’uomo sia stato licenziato” per quella specifica ragione.
Ma i giudici, alla fine, hanno dato ragione alla vittima e i proprietari dei cani sono tenuti a risarcirla, Attraverso il confronto con altre sentenze della Cassazione sul tema, infatti, si evince che uno dei fattori fondamentali per poter arrivare a un risarcimento è che il fastidio provocato dal cane del vicino ” superi la normale tollerabilità “.
La norma, in particolare, stabilisce che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi, o con l’ ammenda fino a euro 309,
Quanti cani si possono tenere per legge?
La legge quindi non dice quanti cani si possono avere in casa, ma solo quali sono gli obblighi che vanno rispettati. Quindi, in teoria, se si tiene salubre la zona, si allontanano i cattivi odori e si evita che i cani facciano rumore soprattutto durante la notte se ne possono tenere più di uno, anche cinque o sei.
Quanti cani si possono tenere in una casa con giardino?
Animali in casa: cosa dice la legge sul numero massimo – Come detto, sempre più famiglie italiane possiedono un animale domestico in casa, soprattutto dopo il boom di adozioni dopo il lockdown del 2020. Ma spesso troppi animali domestici potrebbero disturbare la quiete dei vicini e del condominio, soprattutto se lasciati da soli per tutta la giornata.
Ma cosa dice la legge in merito? C’è davvero un limite massimo di animali domestici da poter tenere in casa ? Ad oggi, non esiste alcuna legge che ponga un numero massimo di animali che si possono tenere in un appartamento condominiale o in una villa. Il condominio, inoltre, non può fissare alcun limite massimo, salvo il consenso unanime di tutti i condomini del palazzo.
Ma anche in questo caso, la clausola potrebbe essere tranquillamente annullata da un giudice, in caso di pareri contrari. Perciò, non c’è un limite massimo di animali in casa, purché questi abbiano la possibilità di vivere in libertà e in spazi consoni al loro benessere.
- Nel caso il titolare non permetta ai suoi animali domestici di vivere in un ambiente adeguato, può essere condannato per maltrattamento di animali, poiché tenuti in condizioni di ” sovraffollamento “.
- La punizione può essere molto severa e può arrivare alla reclusione fino ad un anno e al pagamento di un’ammenda da 1000 a 10’000 euro, oltre alla confisca dell’animale domestico.
Animali che non si possono tenere in casa: cosa dice la legge.
Come funziona il fischietto Antiabbaio?
* Wangado – No products found. Il sistema antiabbaio Eyenimal Outdoor di Wangado è stato ideato proprio per funzionare in esterna, per tutti quei cani che, stando fuori in giardino, specie di notte, abbaiano eccessivamente disturbando non solo il vostro riposo, ma anche il sonno dei vicini di casa.
Si tratta di un dispositivo a forma di lanterna, dotato di un microfono integrato in grado di rilevare la presenza di un cane che abbaia, a vostra scelta, in un’area di 5, 10 o 15 metri, Non appena il sensore rileva l’abbaiare di un cane entra in funzione, emettendo onde ad ultrasuoni, che l’orecchio umano non riesce a percepire.
I cani invece si accorgeranno repentinamente di tale suono e smetteranno di abbaiare, interrompendo così anche il segnale ad ultrasuoni. Così l’effetto addestramento è assicurato, senza nuocere agli animali in maniera assolutamente soft. Questo apparecchio è resistente all’acqua e può venir appeso ad un muro, mediante l’anello presente, o ad un albero, tramite la maniglia di cui è datato alla sommità; oppure può venir appoggiato su una superficie piana.
Inoltre Eyenimal Outdoor di Wangado ha una doppia funzione, perché dispone di una luce a LED regolabile su due fasi, che potrà illuminare il vostro giardino durante la notte, rendendolo così non solo più silenzioso, ma al contempo anche più sicuro! Realizzata in plastica (ABS) nera, questa speciale lanterna, ha dimensioni contenute (11 cm di diametro di base per 19 cm d’altezza) e funziona con 4 pile da 1,5 V LR14,
Il costo di questo apparecchio è maggiore quello visto in precedenza, ma comunque non è eccessivo, soprattutto se pensate che fa tutto da solo, pertanto sicuramente vale la pena di provare!
Che cosa dà fastidio ai cani?
Non solo odori ma anche profumi – I profumi, con le loro diverse fragranze, ideali a rispecchiare la nostra personalità, sono alcuni tra gli odori che infastidiscono maggiormente il cane. Certe profumazioni, infatti, sono talmente forti che per il naso sviluppato dei nostri cani l’odore è semplicemente insopportabile.
Quali odori infastidiscono il cane? I primi sono gli odori degli agrumi. Gli agrumi, per noi delicati e profumatissimi frutti, infastidiscono molto i nostri cani. Gli oli essenziali di questi frutti, infatti, arrivano ai sensi del cane in maniera molto più forte rispetto che al nostro naso, rendendo l’odore semplicemente insopportabile.
Parlando di quali odori infastidiscono il cane, è da citare anche l’aceto. L’aceto di mele, tuttavia, è un grande alleato quando vogliamo scacciare gli odori forti del pelo del nostro cane. Quando utilizziamo l’aceto di mele dobbiamo ricordarci di sciacquare sempre minuziosamente il pelo di Fido, per non disturbare il suo naso raffinato.
Quali odori infastidiscono il cane? Anche alcol e solventi di ogni genere sono per lui estremamente pericolosi. La nocività di queste sostanze è molto alta per i nostri amici animali e, proprio per questo, vanno tenuti lontani dalla loro portata. Anche i profumi per il corpo e per la casa sono alcuni tra gli odori che infastidiscono il cane.
È capitato anche a voi che, una volta indossato un profumo, il vostro cane si rifiutasse di starvi accanto?
Come denunciare proprietario cane?
Come denunciare i padroni di cani? – Una volta identificata la fattispecie penale, e quindi il reato per cui procedere, è possibile sporgere la denuncia-querela, Lo si può fare oralmente o per iscritto rivolgendosi alla Polizia, ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.
Come funziona il fischietto Antiabbaio?
* Wangado – No products found. Il sistema antiabbaio Eyenimal Outdoor di Wangado è stato ideato proprio per funzionare in esterna, per tutti quei cani che, stando fuori in giardino, specie di notte, abbaiano eccessivamente disturbando non solo il vostro riposo, ma anche il sonno dei vicini di casa.
Si tratta di un dispositivo a forma di lanterna, dotato di un microfono integrato in grado di rilevare la presenza di un cane che abbaia, a vostra scelta, in un’area di 5, 10 o 15 metri, Non appena il sensore rileva l’abbaiare di un cane entra in funzione, emettendo onde ad ultrasuoni, che l’orecchio umano non riesce a percepire.
I cani invece si accorgeranno repentinamente di tale suono e smetteranno di abbaiare, interrompendo così anche il segnale ad ultrasuoni. Così l’effetto addestramento è assicurato, senza nuocere agli animali in maniera assolutamente soft. Questo apparecchio è resistente all’acqua e può venir appeso ad un muro, mediante l’anello presente, o ad un albero, tramite la maniglia di cui è datato alla sommità; oppure può venir appoggiato su una superficie piana.
Inoltre Eyenimal Outdoor di Wangado ha una doppia funzione, perché dispone di una luce a LED regolabile su due fasi, che potrà illuminare il vostro giardino durante la notte, rendendolo così non solo più silenzioso, ma al contempo anche più sicuro! Realizzata in plastica (ABS) nera, questa speciale lanterna, ha dimensioni contenute (11 cm di diametro di base per 19 cm d’altezza) e funziona con 4 pile da 1,5 V LR14,
Il costo di questo apparecchio è maggiore quello visto in precedenza, ma comunque non è eccessivo, soprattutto se pensate che fa tutto da solo, pertanto sicuramente vale la pena di provare!
Quanto può abbaiare un cane in condominio?
Quanto può abbaiare un cane in condominio? – Nessuna norma fissa il monte ore in cui un cane possa abbaia senza arrecare un disturbo alla quiete pubblica, ma è facile immaginare che nelle – quindi prima delle 8 del mattino, tra le 13 e le 15 e dopo le 21 – la “soglia di tollerabilità” si abbassi.
Se il cane abbaia in modo insopportabile, i condomini possono adire le vie legali e chiedere al padrone un risarcimento per compensare lo stress causato e il mancato riposo. Il limite della normale tollerabilità, tuttavia, va fissato caso per caso e dipende da diversi fattori: il tipo di animale, l’orario in cui abbaia, l’entità del rumore, il luogo in cui è situato il condominio e così via.
Se il rumore viene riconosciuto come eccessivo e intollerabile, il giudice innanzitutto ordinerà al padrone dell’animale di cercare di limitarlo e poi emetterà sentenza di risarcimento danni, che può comprendere il danno economico (ad esempio se non si riesce a lavorare a causa del rumore), morale e biologico, rimesso alla discrezionalità del giudice.
Cosa fare se il cane del vicino abbaia tutta la notte?
Il cane abbaia tutta la notte, il vicino non dorme e il proprietario deve risarcirlo. Lo ha deciso la Cassazione: “È un danno alla salute” Se il cane del vicino abbaia tutta la notte, il proprietario deve pagare un risarcimento, Il mancato riposo notturno, infatti, può provocare danni alla salute,
- A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui i giudici di Caltanissetta avevano riconosciuto il rimborso per i danni provocati dai continui guaiti di due cani lasciati tutte le notti nel terrazzo di un appartamento.
- Lo si legge su Il Messaggero,
- Nella denuncia del caso di Caltanissetta un vicino era costretto a rinunciare al sonno per colpa dei latrati dei cani.
Per questo ha fatto causa al suo dirimpettaio per “cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie delle ore notturne e di riposo”. La persona che ha intentato la causa ha riferito di aver subito conseguenze anche personali e professionali, al punto da essere licenziata perché non era più in grado di concentrarsi e di svolgere al meglio le sue mansioni.
In particolare, ha sostenuto di avere perso il lavoro a causa delle troppe assenze per malattia, provocate proprio dallo stress causato dal mancato riposo prolungato. Un punto, però, sul quale i proprietari dei cani hanno replicato, sottolineando che “non è possibile provare che l’uomo sia stato licenziato” per quella specifica ragione.
Ma i giudici, alla fine, hanno dato ragione alla vittima e i proprietari dei cani sono tenuti a risarcirla, Attraverso il confronto con altre sentenze della Cassazione sul tema, infatti, si evince che uno dei fattori fondamentali per poter arrivare a un risarcimento è che il fastidio provocato dal cane del vicino ” superi la normale tollerabilità “.
La norma, in particolare, stabilisce che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi, o con l’ ammenda fino a euro 309,
Da 103 euro può raggiungere i 516 se si “esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Nel caso di Caltanissetta, oltre al risarcimento, i proprietari dei due cani dovranno anche accollarsi le spese di giudizio, cioè altri 2.700 euro. : Il cane abbaia tutta la notte, il vicino non dorme e il proprietario deve risarcirlo. Lo ha deciso la Cassazione: “È un danno alla salute”
Cosa fare se un cane abbaia in un condominio?
I cani, i condomini, la convivenza civile – Il cane abbaia E’ chiaro che per una buona convivenza in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non causare disturbo, proprio come norma di convivenza civile. Se però il cane abbaia in maniera sporadica, il vicino non può pretendere che lo stesso stia sempre in silenzio, e questo certamente se accade di giorno. Come tutti quanti passano aspirapolveri, lucidatrici, centrifugano biancheria o piantano chiodi nei muri per appendere quadri o simili, anche gli abbai sporadici dei cani, di giorno, dovrebbero essere tollerati quali rumori che rientrano nella normalità della vita di un condominio. Per evitare che il vicino agisca per vie legali se si dovesse sentire oltremodo disturbato, se non vi può essere un accordo pacifico, (cosa che farebbe spendere inutilmente soldi, anche se alla fine si “potrebbe” vincere la causa) è necessario iniziare a vedere se si riesce a diminuire il rumore, ad esempio mettendo un paraspifferi sotto alla porta d’ingresso e apponendo un pesante tendone dietro alla porta. Normalmente il disturbo, per essere considerato disturbo della quiete pubblica, dovrebbe coinvolgere più persone, ovvero non basterebbero le lamentele di un solo condomino perchè il rumore si consideri disturbo della quiete pubblica: Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000) Se il cane abbaia non è disturbo della quiete Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone “,ma di solito per evitare questa cosa il condomino disturbato chiede ad altri vicini di dargli manforte, e se i vicini che si dichiarano disturbati sono più di un paio, allora sì, potrebbe valere il disturbo di quiete pubblica. Purtroppo però, non sempre viene applicato questo metro di giudizio, V. sotto. In ogni caso, un cane che abbaia difficilmente supera i decibel “consentiti” (V. sotto): ma questo può non essere sufficiente per alcuni Giudici. La pubblica quiete – definita dal MANZINI “elemento essenziale d`ogni ordinamento civile, nel quale la libertà individuale non può essere illimitata e devono venir garantite le condizioni necessarie perché la convivenza si svolga in modo soddisfacente per la popolazione” – è, dunque, l`interesse direttamente protetto dalla norma in esame, e la sua offesa si concreta nel disturbo arrecato alle persone, considerate non individualmente ma come collettività. La concreta determinazione del concetto di disturbo è stata lasciata dal legislatore alla discrezionalità del giudice. L`orientamento giurisprudenziale prevalente è, comunque, nel senso di ravvisarlo non in qualsiasi azione fastidiosa, ma soltanto allorquando si realizzi una sensibile alterazione della normale condizione di quiete. Non è necessario, peraltro, che il disturbo sia arrecato ad un elevato numero di persone, ma semplicemente ad un numero indeterminato di esse. Fonte: Tuttoambiente Ma attenzione: dopo varie sentenze emesse negli anni, che hanno fatto giurisprudenza e che hanno assolto l’amico umano del cane, tra le quali una che citava che “non si può negare al cane il diritto di abbaiare” (e questa ci pare senza alcun dubbio una sentenza molto civile) sia nel 2004 (V. sotto) che quest’anno, ve ne sono state che invece hanno visto condannare lo stesso, quindi possiamo dire che alla fin fine dipende dal giudice: è chiaro che se gli si porta la prova che è solo e solamente una persona a lamentarsi, e che il rumore non supera i decibel “consentiti”, e che è nella natura del cane il fatto di abbaiare, il Giudice potrà tenere conto di queste attenuanti, qualora lo vorrà fare. La norma dell’art.844 del Codice civile sui rumori molesti ha carattere dispositivo: Art.844 – Immissioni: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. (>> ) L’articolo non vieta quindi che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse, di solito dettate dal regolamento di condominio. Se il regolamento però vieta le attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità, anche l’abbaiare (ma dovrebbe essere continuo) di un cane può essere considerato intollerabile. La giurisprudenza ha dato anche una definizione del “rumore” in accordo con l’art.844, affermando che lo stesso può consistere in “qualunque stimolo sonoro non gradito all’orecchio umano, che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l’individuo”, (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n.11927). L’Art.844 in effetti tutela il cittadino da rumori molesti che possano arrecare danno alla salute, però. E’ patogeno l’abbaiare di un cane per un orecchio umano? Se si considera solamente l’orecchio certamente no. Se si considera il tutto come molestia a livello di stress, il Giudice potrebbe applicare la norma. Abbiamo trovato però un altro commento, discordante con quanto sopra: Come si evidenzia dal dato letterale della norma dell’Art.844, questa si riferisce ad immissioni che avvengono tra proprietari di fondi vicini e la stessa, quindi, non è volta a tutelare diritti diversi come quello alla salute. Quest’orientamento, quindi, ha negato l’applicazione di tale rimedio nel caso di inquinamento da rumore che incide sulla salute, stabilendo come unico mezzo quello apprestato dall’articolo 700 del codice di procedura civile. Per l’applicazione di quest’ultimo è necessario che si provi la sussistenza con alta probabilità di un pregiudizio imminente ed irreparabile, Per quest’ultimo orientamento la valutazione del grave pregiudizio, però, è legata (nonostante la sua inapplicabilità come rimedio tipico) all’articolo 844 del codice civile. Lo stesso, infatti, segnala un criterio per stabilire il limite oltre il quale il rumore si ritiene eccessivamente forte: l’intollerabilità delle immissioni. Per calcolarla la giurisprudenza utilizza dei metodi diversi. Alcuni si basano sul criterio “assoluto” che consiste nell’individuare la rumorosità ammissibile in una determinata zona fissando un limite rigido di tollerabilità, passato il quale i rumori sono ritenuti inquinanti. Viceversa il criterio “relativo o comparativo” raffronta la fonte sonora contestata con il valore medio del rumore di fondo. Valore, questo, da identificare con il “complesso di rumori di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta” (trib. di Catania ord.13 dic.2003) Da ricordare che nel 1991 (1 marzo) è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente all’esterno, stabilendo un limite di 3 db in periodo notturno e 5 db in periodo diurno, Questo decreto è in realtà attuativo della legge 833 del 1987, mirante a garantire l’uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale sotto il profilo dell’inquinamento della prevenzione e della ricerca clinica. Per la qual cosa, la giurisprudenza ha ritenuto l’inapplicabilità della stessa ai rapporti tra i privati perché la norma, come è chiaro, regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, visto l’interesse pubblico cui è finalizzata la stessa. Per la qual cosa intollerabili possono considerarsi anche le immissioni di rumore che non superano i limiti determinati dalla normativa richiamata. Fonte: autore Annamaria Daniele Bel problema eh ? Tutto, ed il contrario di tutto. Le vie legali secondo noi vanno viste quindi in ultimissima ipotesi, ovvero: se si riesce a comporre pacificamente il tutto, è meglio, sia per una civile convivenza, sia per un ovvio risparmio di energie e soldi, che ovviamente vanno ad essere impiegati in una causa civile, in genere lunga e asfissiante. Inoltre, durante la causa, che potrebbe durare anche tre anni, il vicino potrebbe continuare a tempestare di telefonate – abbiamo anche avuto notizie di ritorsioni – cosa che non permette il quieto vivere di chi ha un cane che effettivamente non fa altro che seguire la propria natura di “guardiano” del proprio territorio, dunque nulla di anormale nè di condannabile. Infine, con le vie legali, si rischia di dovere davvero pagare l’ammenda, se il Giudice è “cinofobo” – nel caso di più cani in un caso è stato richiesto persino l’allontanamento dei cani dall’abitazione in un ricorso: un bel guaio, ma il denunciante non è riuscito nel suo intento. E meno male. Consigliamo di tentare di mantenere un rapporto cordiale con il vicino, e nel contempo prendere precauzioni affinché il rumore che esce dall’appartamento sia il minimo possibile, così che il vicino, che si spera sia persona ragionevole, capisca che da parte di chi ha il cane c’è volontà di andargli incontro: spesso le cose si riescono a smussare senza finire in Tribunale, se c’è uno sforzo da entrambe le parti. Se il vicino è così cinofobo da rendervi la vita impossibile per un paio di abbai al giorno, cambiate casa o. Rendete la vita impossibile a lui con un aspirapolvere o altro, così che sia lui a cambiare casa. A mali estremi, estremi rimedi. Non accettate vessazioni. Sappiate che avete tutto il diritto di vivere con animali in casa. La cinofobia è una fobia appunto, che va curata. Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241 Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani è un solo vicino A fare scattare la responsabilità del proprietario dell’animale, infatti, non è ”l’effettivo raggiungimento di plurime persone”, ma la ”potenzialità’ diffusiva” dell’abbaiare dell’animale. Contravvenzione all’articolo 659 Cp – Latrato dei cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone (Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241) Cassazione Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n.36241 Osserva Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che sia il denunciante Sxxxxxxxxx, sia il teste Lxxxxxx, avevano confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti che quindi integrava la contravvenzione contestata. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Sxxxxxxxx e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante. Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della tranquillità pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità. Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo. Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari. Ma. Sentenza Corte di Cassazione (sez.1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999 La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n.1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”. La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate () è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone () tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte () il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tuttalpiù un mero illecito civile () annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.