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Cosa Prevede Il Disegno Di Legge Sulle Unioni Civili?

Cosa Prevede Il Disegno Di Legge Sulle Unioni Civili
Cosa prevede il disegno di legge sulle unioni civili Cosa Prevede Il Disegno Di Legge Sulle Unioni Civili La manifestazione a Roma a favore delle unioni civili, il 23 gennaio 2016. (Alberto Pizzoli, Afp) La manifestazione a Roma a favore delle unioni civili, il 23 gennaio 2016. (Alberto Pizzoli, Afp) Che cos’è? Il Cirinnà è una proposta che per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza.

La prima firmataria è la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, da cui il ddl prende il nome. A che punto è? Dopo un lungo dibattito in commissione, il testo arriva in aula al senato il 28 gennaio, accompagnato da seimila emendamenti. Il Partito democratico, che ha proposto la legge, è diviso così come altri gruppi parlamentari.

Matteo Renzi, premier e segretario del Pd, ha lasciato libertà di coscienza ai senatori: ognuno potrà scegliere come votare a ogni articolo ed emendamento. Il voto sarà segreto. Com’è fatto? Il disegno di legge è diviso in due capi e 23 articoli. Il primo capo inserisce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”, secondo quanto previsto dall’.

  • Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto, tra una donna e un uomo e tra due persone dello stesso sesso.
  • Cosa sono le unioni civili? La legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile, diverso dal matrimonio della costituzione, ma che si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti.

Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile. L’ufficiale provvede alla registrazione. Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o persone che tra loro sono parenti.

Cosa succede con l’unione civile? Le due persone che hanno contratto l’unione civile devono indicare che regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei beni), un indirizzo di residenza comune e possono assumere un cognome comune che può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile.

Quali sono i diritti e i doveri conseguenti all’unione civile? Come nel matrimonio, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

  1. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni”.
  2. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio.
  3. Emendamenti sul matrimonio Alcuni senatori cattolici, anche del Partito democratico, temono che le unioni civili siano troppo simili al matrimonio.
  4. Tra i presentati al testo che arriva in aula al senato il 28 gennaio, molti insistono su una chiara differenziazione tra i due istituti.

Per esempio alcune proposte di modifica vogliono escludere la possibilità della comunione dei beni o di assumere un cognome comune. Quali sono i diritti e i doveri verso i figli? Nell’articolo 5 del disegno di legge è prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge.

È la cosiddetta, letteralmente “adozione del figliastro”. Il disegno di legge non dà accesso all’adozione di bambini che non sono figli di uno dei due coniugi, né alla gestazione per altri. Questo punto è quello più controverso dell’intero ddl. Emendamenti sull’adozione Alcuni emendamenti vogliono stralciare questo articolo, sostituendolo con l’affido rinforzato, cioè un affido che duri fino al compimento della maggiore età del ragazzo o della ragazza, senza però dover essere rinnovato ogni due anni come succede per l’affido normale.

Ovviamente questa soluzione dà meno diritti e protezione al figlio nel caso, per esempio, di morte del genitore biologico. Altri considerano che consentire la stepchild adoption aprirebbe la strada alla gestazione per altri, che in Italia è illegale. C’è chi vuole aggiungere al ddl Cirinnà specifiche conseguenze penali anche per chi ricorre a questa procedura all’estero.

  • Gli emendamenti di mediazione presentati dal capogruppo della commissione giustizia Giuseppe Lumia (Pd) confermano la stepchild adoption, ma la vincolano al percorso previsto dalla legislazione sulle adozioni in generale, esplicitando l’esclusione di qualsiasi forma di automatismo.
  • I senatori del Movimento 5 stelle hanno dichiarato che se dal ddl sarà stralciata la stepchild adoption ritireranno il loro appoggio al progetto di legge in aula.

Che cos’è la convivenza di fatto? Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso. La convivenza di fatto è riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due. Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Se muore quello dei due che ha la proprietà della casa, il partner ha il diritto di restarci per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.

Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due chi sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. Il convivente superstite ha il diritto di succedere all’altro nel contratto d’affitto, se la casa non era di proprietà.

I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona e morte di uno dei contraenti.

In caso di scioglimento del contratto il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti in misura proporzionale alla durata della convivenza. Vogliamo garantire un’informazione di qualità anche online. Con il tuo contributo potremo tenere il sito di Internazionale libero e accessibile a tutti.

Cosa prevede la legge unione civile?

L’unione civile consiste nell’unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, alla quale lo Stato Italiano, grazie alla recente introduzione della Legge 20 maggio 2016, n.76 (c.d. Legge Cirinnà ), ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio. Cosa Prevede Il Disegno Di Legge Sulle Unioni Civili

Che differenza c’è tra coppie di fatto e unioni civili?

Unioni civili, coppie di fatto e convivenza La disciplina che regola l’ unione civile e la convivenza è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 20 maggio 2016, n.76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016. La legge disciplina distintamente:

le ” UNIONI CIVILI ” fra persone dello stesso sesso”;le ” CONVIVENZE DI FATTO “, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali.

La disciplina prevista per le “unioni civili” e quella prevista per le “convivenze di fatto” sono piuttosto diverse tra loro perché il legislatore, per le prime, ha sostanzialmente dettato una disciplina assimilabile al matrimonio, benchè riservata a persone dello stesso sesso; per le seconde, ha delineato una regolamentazione dei rapporti fra conviventi a prescindere dal fatto che questi siano o meno dello stesso sesso, purchè legati da “rapporti affettivi stabili”.

il matrimonio, che è ammesso solo fra persone di sesso diverso;le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.

Che cosa dice la Legge Cirinnà?

Diritti e doveri reciproci – La Legge Cirinnà stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, scegliendo se vogliono di assumere un cognome comune per la durata stessa dell’unione.

  1. L’atto di costituzione di quest’ultima viene registrato nell’archivio dello stato civile del Comune e porta con sé diritti e doveri specifici, come l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, e alla coabitazione.
  2. Inoltre entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni e a concordare l’indirizzo della vita familiare.

Infine, se le parti non optano per la separazione dei beni, il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è quello della comunione dei beni. Getty Images

Perché nelle unioni civili non c’è l’obbligo di fedeltà?

Che cosa implica l’infedeltà nelle unioni civili – Nel paragrafo precedente abbiamo visto che cosa non dice la legge in relazione alle unioni civili e all’obbligo di fedeltà. A questo proposito, ci si chiede che cosa potrebbe succedere se ci dovesse essere infedeltà da parte di uno dei partner,

Nel matrimonio, se i due coniugi non si separano, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà non implica particolari conseguenze. Se marito e moglie decidono di separarsi, il coniuge che ha subito l’infedeltà può chiedere che il giudice pronunci l’addebito a carico dell’altro coniuge, vale a dire, che gli venga attribuita la responsabilità del fallimento dell’unione.

Le conseguenze dell’addebito, per il coniuge nei confronti del quale è stato pronunciato, sono due. Perde il diritto a ottenere l’assegno di mantenimento, anche se dovesse essere in condizioni economiche svantaggiate rispetto all’altro coniuge. Perde il diritto a potere ereditare dall’altro coniuge, se lo stesso dovesse morire prima del divorzio.

  • Nel matrimonio l’obbligo di fedeltà e la sua eventuale violazione vengono presi in considerazione soltanto se i coniugi si separano.
  • A vedere meglio, questo può dare una spiegazione del motivo per il quale il legislatore non abbia stabilito un simile obbligo anche nelle unioni civili.
  • In caso di fallimento dell’unione civile la legge non prevede la procedura di separazione in tribunale, basta un’altra dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

Siccome non esiste un giudice che pronuncia la separazione, non ci può essere addebito, di conseguenza, la legge non avrebbe motivo di imporre l’obbligo di fedeltà ai due partner. In presenza di infedeltà di uno dei componenti della coppia non ci sono particolari conseguenze.

Quali sono i diritti dei conviventi?

Quali sono i diritti e doveri dei conviventi di fatto Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.

Quali sono i diritti delle coppie di fatto?

Diritto all’affidamento dei figli – A causa della fine della relazione, i figli della coppia hanno diritto di essere affidati ad entrambi i genitori ed ex conviventi. Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non hanno differenze tra coppie sposate e coppie che non hanno contratto il matrimonio.

A cosa si ha diritto dopo 5 anni di convivenza?

Quali sono i diritti dei Conviventi di fatto? – Il vantaggio della coppia di fatto che formalizza la sua convivenza in Comune consiste in determinati diritti che la legge riconosce in seguito alla registrazione all’ufficio anagrafe. Una volta registrata in Comune la convivenza, alla coppia sono riconosciuti i seguenti diritti: È possibile fare visita al convivente detenuto.

  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di acceso alle informazioni personali.
  • Ogni convivente di fatto può nominare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta l’incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, oppure in caso di morte, per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa. In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner sia dichiarato interdetto o inabilitato. In caso di decesso del convivente di fatto, che deriva da fatto illecito di un terzo, ad esempio incidente stradale, si ha diritto allo stesso risarcimento e spetta al coniuge superstite.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Che diritti ha la compagna?

I principali diritti di una compagna – Di seguito l’elenco dei principali diritti che spettano ad una compagna:

diritto di continuare a vivere nella casa del compagno anche al termine della relazione. Più nello specifico, se l’ abitazione in cui si è svolta la convivenza è di proprietà del compagno, al termine della relazione la donna non può essere mandata via su due piedi, ma ha diritto a permanere per il tempo necessario a trasferirsi in una nuova casa; diritto di subentrare nel contratto di locazione alla morte del compagno, fino alla sua naturale scadenza; diritto all’affidamento dei figli : i rapporti tra i genitori, sposati o conviventi che siano, non intacca i doveri nei confronti della prole; diritto al risarcimento del danno nel caso di morte del compagno, Se l’uomo muore per fatto illecito di un terzo (per esempio, a causa di un sinistro stradale o di un’aggressione), la compagna ha diritto ad essere risarcita, al pari di un coniuge o di un convivente di fatto. Perché si abbia effettivamente diritto al risarcimento, però, occorre dimostrare che la convivenza sia stata stabile e duratura nel tempo e che, se non fosse intervenuta l’altrui azione illecita, sarebbe proseguita. In pratica, mentre al coniuge o al convivente di fatto spetta solamente dimostrare, formalmente, che l’unione era ancora in essere, alla compagna spetta di dimostrare l’effettività della convivenza e della relazione sentimentale; diritto a trattenere i regali e il danaro ricevuto, Al termine della relazione, il compagno non può chiedere la restituzione di ciò che è stato regalato o comunque dato alla compagna in ragione della relazione oramai finita. Dunque, la donna potrà trattenere tutto ciò che ha ricevuto dal compagno: versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, l’adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. diritto al risarcimento dei danni nel caso di violazione degli obblighi familiari, La donna che sia maltrattata (al di fuori delle ipotesi penali, ovviamente) oppure privata della necessaria assistenza morale e materiale, può chiedere al giudice la liquidazione del risarcimento dei danni morali e materiali patiti. Pensa all’uomo che, dopo una lunga convivenza con la sua compagna la quale, peraltro, sta portando avanti una gravidanza difficile, decida all’improvviso di interrompere la relazione per intraprenderne un’altra, abbandonandola in precarie condizioni economiche. diritto al permesso di soggiorno, Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno rileva anche la convivenza stabile dello straniero che dimostri di trarre da tale tipo di rapporto mezzi leciti di sostentamento; diritto a non subire maltrattamenti, i quali non solo darebbero luogo al risarcimento dei danni, ma anche al reato di maltrattamenti in famiglia, il quale può configurarsi non soltanto nel caso di coppia sposata ma, più in generale, nel caso di ogni convivenza: il codice penale dice che chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

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Legge n.76/2016 del 20.05.2016 (legge Cirinnà). Art.572 cod. pen. Autore immagine: Pixabay.com : Diritti di una compagna

Dove sono legali le unioni civili?

Sondaggi – Indica che il paese ha legalizzato il matrimonio omosessuale a livello nazionale Indica che il paese ha legalizzato le unioni civili a livello nazionale Indica che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale in alcune parti del paese

Sondaggio d’opinione sul matrimonio omosessuale

Nazione Sondaggista Anno Favorevoli Contrari Non sa. Non risponde Fonti
Armenia Pew Research Center 2015 3% 96% 1%
Austria Pew Research Center 2017 72% 25% 3%
Belgio Pew Research Center 2017 82% 10% 8%
Bielorussia Pew Research Center 2015 16% 81% 3%
Bosnia ed Erzegovina Pew Research Center 2015–2016 13,5% 84% 3,5%
Bulgaria Pew Research Center 2015 18% 79% 3%
Cipro Eurobarometer 2015 37% 56% 7%
Croazia Pew Research Center 2016 31% 64% 5%
Danimarca Pew Research Center 2017 86% 9% 5%
Estonia Estonian Human Rights Center 2017 39% 52% 9%
Finlandia Pew Research Center 2017 64% 26% 10%
Francia Pew Research Center 2017 73% 23% 4%
Georgia Pew Research Center 2016 3% 95% 2%
Germania Pew Research Center 2017 75% 23% 2%
Grecia DiaNeosis 2017 50% 47% 3%
Irlanda Pew Research Center 2017 66% 27% 7%
Islanda Gallup 2004 87%
Italia Pew Research Center 2017 59% 38% 3%
Lettonia Pew Research Center 2016 16% 77% 7%
Lituania Pew Research Center 2015-16 11,5% 84,5% 4,5%
Lussemburgo Eurobarometer 2015 75% 20% 5%
Malta Business Leaders Malta 2016 61% 25% 14%
Moldavia Pew Research Center 2015 5% 92% 3%
Norvegia Pew Research Center 2017 72% 19% 9%
Paesi Bassi Pew Research Center 2017 86% 10% 4%
Polonia CBOS 2017 30% 64% 6%
Portogallo Pew Research Center 2017 59% 28% 13%
Regno Unito Ipsos 2018 73% 21% 6%
Rep. Ceca CVVM 2018 50% 45% 5%
Romania Pew Research Center 2015 25,5% 74% 0,5%
Russia Pew Research Center 2016 5% 90% 5%
Serbia Pew Research Center 2015 12,5% 83% 4,5%
Slovacchia FOCUS 2016 27,3% 68,7% 4%
Slovenia Ninamedia 2015 38,3% 49,5% 12,2%
Spagna Pew Research Center 2017 77% 13% 10%
Svezia Pew Research Center 2017 88% 7% 5%
Svizzera Pew Research Center 2017 75% 24% 1%
Ucraina Pew Research Center 2016 9% 85% 6%
Ungheria Pew Research Center 2015–2016 27% 64% 9%

In che modo la legge tutela i rapporti successori nelle unioni civili?

I principali diritti patrimoniali sui beni del compagno defunto – Le unioni civili sono del tutto parificate al matrimonio. Prima della legge 76/2016, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al superstite della coppia. Grazie al nuovo provvedimento legislativo, ora la persona unita civilmente dispone di tutti i diritti ereditari previsti in favore del coniuge.

  1. anche in assenza di testamento, il soggetto superstite dell’unione civile acquisisce lo status di successore legittimo. Quindi, acquisisce il diritto a conseguire una quota dell’eredità, nonché il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Ad esempio, in caso di concorso di una persona unita civilmente con il figlio dell’altra, a ciascuno di essi spetterà la metà del patrimonio del proprio unito civilmente/padre defunto. Mentre prima della legge, il figlio avrebbe ricevuto l’intero patrimonio.
  2. il componente superstite dell’unione civile avrà lo status di legittimario. Quindi, il diritto intangibile a una quota di eredità, la cd. riserva o legittima, con conseguente diritto di ottenerne la reintegra mediante la riduzione delle disposizioni lesive, Siano queste donazioni fatte in vita dal defunto ovvero contenute in un testamento.

Quando si diventa una coppia di fatto?

Coppia di fatto – Domande frequenti – Quando si è coppia di fatto? Il termine coppia di fatto indica dal punto di vista giuridico due soggetti che sono legati da un vincolo di tipo sentimentale, ma che hanno scelto di non rendere formale il loro rapporto attraverso il ricorso all’istituto del matrimonio o a quello dell’unione civile.

Come si fa a dimostrare la convivenza?

Come si formalizza una convivenza di fatto? – È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

La dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata tramite fax o per via telematica. I dichiaranti potranno in questo modo ottenere il certificato di stato di famiglia, Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

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Cosa cambia con la convivenza di fatto?

I diritti che scaturiscono con la convivenza di fatto – Con la convivenza di fatto scaturiscono alcuni diritti simili a ciò che avviene con il matrimonio tra cui:

La possibilità di designare il partner come rappresentante con potere decisionale in caso di interdizione di uno dei due o di malattia, ne consegue la capacità di decidere in caso di donazione di organi o di celebrazioni funerarie; La possibilità di fare visista al proprio partner in ospedale allo stesso modo in cui può farlo un familiare, Lo stesso avviene nel caso in cui il partner si trovi in carcere. In entrambi i casi il partner avrà diritto ad accedere alle informazioni personali dell’altro alla stregua di un marito o di una moglie ; La possibilità di subentrare al contratto di locazione ; La possibilità di essere nominato tutore nel caso di interdizione di uno dei due coniugi.

Come cambia la coppia nella convivenza?

Convivenza: se la coppia va in crisi? Come superarla ed evitare la rottura?

  1. Sempre più coppie decidono di provare a convivere prima del matrimonio: secondo i dati dell’Istat, le nozze sono in calo e comunque vengono posticipate in termini di età media degli sposi.
  2. La condivisione dei propri spazi può essere una prova non indifferente da sostenere: convivere significa far coesistere due mondi prima separati. Non è così immediato, anche se si è insieme alla propria !
  3. La coppia va in crisi a inizio convivenza, molto spesso, proprio perché non è facile cambiare abitudini: si può parlare, infatti, di un periodo di assestamento, dopo il quale le cose possono migliorare se c’è l’impegno di entrambi.
  4. Convivere significa uscire dalla propria, un processo a volte difficoltoso.
  5. Quando si va a convivere, si pensa che la relazione possa solo migliorare, e ci si sente spaesati di fronte alle prime difficoltà.
  6. Superare la crisi dopo una convivenza è possibile, se si mettono in chiaro alcune regole e soprattutto se entrambi i componenti della coppia sono pronti a mettersi in gioco.

Credits: Foto di Pexels | Alex Green La convivenza è sempre più comune tra le coppie, giovani e non: che ci si voglia sposare oppure no, andare a vivere insieme è visto ormai come uno step quasi necessario per “mettere alla prova” la relazione. Ma cosa succede se la coppia va in crisi ? Quando si è insieme a una persona e ognuno vive a casa propria, è facile condividere momenti belli e spensierati, mentre quando si va a convivere bisogna fare i conti con la quotidianità e i problemi di tutti i giorni.

Come si sciolgono le unioni civili?

Avvocato unioni civili e LGTB | Studio Legale Marzorati Lo scioglimento dell’unione civile consensuale prevede una procedura semplificata e tempi di svolgimento brevi. Cos’è lo scioglimento dell’unione civile consensuale? L’unione civile può essere sciolta congiuntamente quando i due partners decidono di comune accordo di sciogliere il loro legame dopo aver raggiunto l’accordo sulle condizioni da applicare, anche sulle controversie economiche e patrimoniali.

Lo scioglimento consensuale è molto più vantaggioso di quello giudiziale perché è più veloce ed economico ed inoltre permette alle parti di regolare le questioni personali e patrimoniali in modo personalizzato e connesso alle proprie esigenze. In particolare le parti potranno decidere come determinare il contributo al mantenimento del più debole ma, anche, l’ assegnazione della casa familiare e la suddivisione dei beni comuni (conti correnti, titoli, azioni, obbligazioni, immobili, beni di vario genere).

Come funziona lo scioglimento dell’unione civile consensuale e quanto dura La procedura di scioglimento consensuale in Tribunale, che di solito è quello dell’ultima residenza comune, si inizia con la dichiarazione di scioglimento da effettuare presso l’Ufficiale di stato civile del comune di residenza.

  • Dopo tre mesi si procede con il deposito di un ricorso, da parte di un Avvocato, che deve contenere l’indicazione dei motivi e delle condizioni che regolano lo scioglimento,
  • La durata è variabile a seconda della curia prescelta e del numero di cause gestite da ciascun ufficio giudiziario.
  • Tendenzialmente è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione personale in un tempo che va da uno a quattro mesi rispetto al deposito del ricorso.

Durante l’udienza dinanzi al Collegio, composto di norma da 3 giudici, le parti esprimono la volontà di divorziare e danno l’assenso alle condizioni personali e patrimoniali scritte a verbale, Successivamente verrà emessa una sentenza che riporta le concordate condizioni che sono state esaminate e approvate dal Tribunale e dal Pubblico Ministero.

A questo punto lo scioglimento è definitivo e viene trascritto sui registri dello stato civile, Se si sceglie la negoziazione assistita si procede con la scrittura dell’accordo presso lo Studio dell’Avvocato e si completa il procedimento dopo circa venti giorni, comprensivi della trascrizione sui registri del Comune dove è stata celebrata l’unione.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi all’Ufficiale di stato civile la tempistica varia a seconda del Comune di residenza, in merito, quindi, sarà necessario contattare gli uffici preposti. Anche in caso di ricorso consensuale è sempre consigliabile farsi assistere da un legale che abbia l’esperienza necessaria per accompagnare la coppia durante il percorso che porta allo scioglimento a partire dagli incontri tra i partners per individuare la situazione economica e reddituale fino all’assistenza durante la procedura dinanzi al Tribunale o a quella di negoziazione.

A seconda delle esigenze di ciascun nucleo familiare potrebbe essere utile che l’Avvocato sia coadiuvato da collaboratori, quali psicologi, psicoterapeuti o mediatori, commercialisti e notai che abbiano un’esperienza che permetta di garantire assistenza anche nel caso in cui lo scioglimento abbia profili internazionali.

Quale documentazione occorre per lo scioglimento consensuale dell’unione civile – Certificato di unione civile – stato di famiglia di entrambi gli uniti; – certificato di residenza di entrambe le parti (certificato di stato di famiglia e di residenza possono essere anche contestuali in unico certificato).

  1. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione; – Copia del documento di identità e del codice fiscale degli uniti; – Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi gli uniti.
  2. I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art.19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro.

Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi. © Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)

Cosa spetta al convivente in caso di morte?

Convivenza e successione | Notaio Paolo Tonalini La successione del convivente Nell’ambito dei rapporti di convivenza è particolarmente importante la pianificazione della successione, poiché la legge non prevede alcun diritto sull’eredità. Anche la legge Cirinnà non ha previsto diritti per i conviventi nell’ambito della successione a causa di morte, con la sola eccezione del diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario.Chi convive, anche se da molto tempo, non ha alcun diritto sulla successione del convivente, ma può essere nominato erede (per l’intero patrimonio o parte di esso), o ricevere un lascito, nell’ambito di un testamento, facendo attenzione a non violare i diritti degli eventuali legittimari.

E’ però possibile che ciascuno dei conviventi disponga a favore dell’altro con un testamento, nominandolo erede o lasciandogli un bene determinato, a titolo di legato.Può essere dunque opportuno provvedere in tal senso, soprattutto in relazione alla proprietà della casa di abitazione principale e all’eventuale conto corrente cointestato.Particolare attenzione è richiesta quando l’abitazione è cointestata a entrambi i conviventi, soprattutto in presenza di un mutuo.

In questo caso, infatti, il rapporto di comproprietà che si instaura con gli eredi legittimi del defunto può causare difficoltà al convivente superstite. In questo caso, dunque, è consigliabile la redazione di un testamento.Anche nell’ambito dei rapporti di convivenza è possibile utilizzare lo strumento della donazione, con o senza la riserva dell’usufrutto vitalizio, per regolare in anticipo la successione, ma bisogna tenere conto che le norme fiscali equiparano il convivente a un estraneo, che non gode di agevolazioni né di franchigie.In alcuni casi potrebbe essere conveniente stipulare una polizza assicurativa sulla vita (che non rientra nella successione), indicando quale beneficiario il convivente.

L’uso della casa di comune residenza dopo la morte del proprietario Altre informazioni:

La legge Cirinnà ha disciplinato direttamente il diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza dopo la morte del proprietario.In precedenza questo aspetto poteva essere gestito solo redigendo un testamento. Oggi, invece, la legge dispone che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art.1, comma 42, della legge 20 maggio 2016, n.76).Il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (art.1, comma 43, della legge 20 maggio 2016, n.76).E’ comunque fatto salvo quanto previsto dal codice civile in relazione all’attribuzione del godimento della casa familiare in presenza di figli minori, disabili, o economicamente non autosufficienti della coppia.

Ricordiamo infatti che in questo caso il giudice può attribuire il godimento della casa familiare in relazione all’affidamento degli stessi (art.337-sexies del codice civile).E’ inoltre previsto che in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art.1, comma 44, della legge 20 maggio 2016, n.76).

Quali sono i diritti negati alle coppie di fatto?

I diritti negati ai conviventi di fatto – Nonostante il rapporto di convivenza regolato dalla legge presenti molte analogie con il matrimonio, ci sono importanti divergenze che distinguono le due situazioni, Le differenze fondamentali rispetto al rapporto coniugale sono relative a determinati ambiti: Adozione Le persone unite in modo civilmente non possono adottare oppure ottenere in affidamento dei figli.

Il divieto si estende anche all’ipotesi di adozione del figlio del proprio compagno o della propria convivente. Obbligo di fedeltà Non è menzionato nella legge e non è valutato come vigente tra le parti della relazione. Rapporti ereditari Il convivente di fatto non è considerato erede legittimo del suo compagno e non ha diritto alla quota di riserva in caso di decesso.

Il legislatore consente alla parte superstite la possibilità di restare nella casa nella quale è stata fissata la residenza comune per un minimo di due anni e un massimo di cinque in assenza di figli e per un minimo di tre anni in presenza di figli minorenni;

Come tutelare il convivente in caso di morte?

Il testamento è il primo modo per proteggere il convivente di fatto – «Il modo più semplice per proteggere il proprio convivente in vista del proprio decesso è, prima di tutto, il testamento. Solo attraverso quest’atto che si può redigere in diverse forme presso un notaio o in forma privata attraverso il testamento olografo, è possibile secondo la legge italiana, disporre della cosiddetta ‘quota disponibile’ a favore di una persona non erede», spiega Alex D’Alessandro, consulente finanziario e patrimoniale.

Che differenza c’è tra matrimonio e convivenza?

Matrimonio o convivenza: cosa scegliere? Conseguenze per i figli e vantaggi fiscali Sono sempre di meno le coppie che si sposano: ci sono diversi motivi, infatti, per cui, specialmente i giovani, tra matrimonio e convivenza preferiscono quest’ultima soluzione anche nel caso in cui dalla loro unione siano nati dei figli.

Spesso, però, i genitori non sposati vengono rimproverati di non avere a cuore il futuro dei propri figli, Infatti, secondo alcuni il figlio nato da una coppia non sposata non ha gli stessi diritti rispetto a quello nato all’interno di un matrimonio. In realtà non è così e per questo è bene fare chiarezza sulla questione.

Dal 2012 in Italia non ci sono più differenze tra figli naturali nati fuori dal matrimonio e figli legittimi. Infatti, la legge 219/2012 e il D.lgs 154/2013 hanno equiparato lo stato dei figli di conviventi con quelli nati all’interno del matrimonio. Quindi, ad oggi, le uniche differenze tra matrimonio e convivenza riguardano esclusivamente i rapporti tra i due partner, mentre per i figli non cambia nulla.

Chi convive ha diritto alla pensione di reversibilità?

Pensione di reversibilità: spetta in caso di unione civile? – Differente è il discorso in caso di unione civile come previsto dalla nuova L.n.76/2016. In tal caso, infatti, la pensione si perde in quanto l’unione civile viene parificato al matrimonio. Quindi, possiamo affermare che:

in caso di nuovo matrimonio o unione civile, la pensione di reversibilità del coniuge superstite viene interrotto definitivamente; in caso di convivenza di fatto o contratto di convivenza, la pensione di reversibilità continua ad essere erogato al coniuge superstite.

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Cosa hanno in comune il matrimonio è l’unione civile?

Gli aspetti in comune – Non solo differenze tra matrimonio e unione civile ma anche diritti e doveri uguali. Il dovere di contribuire sia moralmente sia materialmente ai bisogni della famiglia rimane immutato in entrambi i vincoli, così come la scelta del regime patrimoniale da adottare.

Come si svolge l’unione civile?

Quando l’unione si costituisce a tutti gli effetti? – L’unione civile si forma entro 180 giorni dal termine delle verifiche delle dichiarazioni ricevute. In particolare, avviene alla presenza di due testimoni e davanti all’ufficiale dello stato civile che può essere:

il sindaco o il vicesindaco,un assessore o un consigliere comunale,un presidente di circoscrizione,il segretario comunale,un dipendente del Comune che ha superato un corso apposito,un cittadino italiano con i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte e comunicati prima all’Ufficiale dello stato civile). Le modalità e il luogo di celebrazione sono le stesse dei matrimoni.

Chi può accedere alle unioni civili?

Gli Articoli – – LA COPPIA che può avere accesso all’unione civile deve essere formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso secondo quanto disposto dall’art.1 comma 2 della Legge 76/2016. – LA RICHIESTA di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art.70-bis del DPR 396/2000.

La coppia può scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1). La richiesta va presentata congiuntamente da entrambi i componenti della coppia all’ufficiale dello stato civile. I comuni hanno già cambiato la dicitura degli uffici preposti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, in ogni caso è competente l’ufficio preposto a ricevere le richieste relative ai matrimoni.

Ciascun componente della coppia deve indicare nella richiesta: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, e deve dichiarare inoltre l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4 della legge 76/2016.

– IL PROCESSO VERBALE viene redatto dall’ufficiale dello stato civile al momento in cui riceve la richiesta della coppia dopo averne verificato i presupposti di legge indicandone l’ identità, la richiesta fatta, e le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Al termine il processo verbale è sottoscritto dall’ufficiale di stato civile unitamente alle persone richiedenti (art.70 bis comma 3).

Unioni civili e convivenze di fatto – la legge in 90 secondi

La redazione del processo verbale è fatta secondo la Formula 1 dell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016 (detto “formulario”). – LE VERIFICHE sulle dichiarazioni rese dalle parti devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale da parte dell’ufficiale di stato civile (art.70-ter comma 1). – LO STRANIERO deve presentare nella richiesta all’ufficiale di stato civile la documentazione prevista dall’art.116 primo comma del Codice Civile (art.1 comma 19 L.76/2016) cioè una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta all’unione civile.

– AI FINI DEL NULLA OSTA previsto dall’art.116 primo comma del Codice Civile non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora lo straniero sia cittadino di un paese che non riconosce le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e in ragione di questo non rilasci il nulla osta, esso viene sostituito da certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, oppure da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

In ogni caso salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia (art.32-ter comma 2 L.218/1995). Come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere del 21 luglio 2016 recepito dal Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n.7, il diritto di costituire un’unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (unione civile o matrimonio).

In presenza di questa situazione di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale l’ufficiale di stato civile procederà anche in assenza del nulla osta analogamente ai casi di discriminazioni per motivi religiosi nel matrimonio: il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione, ipotesi che, portate all’attenzione anche della Corte costituzionale con Ordinanza del 30 gennaio 2003, n.14 ( link » ), sono state chiarite dal Ministero dell’interno con con Circolare dell’ 11 settembre 2007, n.46 ( link » ) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – in quanto contraria all’ordine pubblico (art.16 L.218/1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio, allo stesso modo non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

– LA DATA DELLA CELEBRAZIONE E LA SALA sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle delibere e dei regolamenti per effetto dell’art.1, comma 20 della legge 76/2016.

  • La coppia può richiedere di costituire l’unione civile in un luogo già messo a disposizione dai regolamenti comunali vigenti per i matrimoni e alle stesse condizioni.
  • Qualsiasi atto amministrativo che dispone una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

– LA PERSONA CELEBRANTE è il sindaco, o l’ufficiale di stato civile delegato o altre persone delegate dal sindaco come consiglieri comunali o assessori o una persona scelta dalla coppia secondo quanto previsto dall’ art-1 comma 3 DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017. – LA CELEBRAZIONE dell’unione civile (che la legge chiama “costituzione”) consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un’unione civile di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni.

L’ufficiale di stato civile (o il suo delegato) deve indossare la fascia tricolore a tracolla secondo quanto disposto dall’art.70 comma 1 del DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017. Il celebrante procede all’identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme di legge che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall’unione civile e che sono contenute nei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge 76/2016 ( 70-quaterdecies DPR 396/2000).

Comma 11: ” Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni “. Comma 12: ” Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

” Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti se vogliano unirsi civilmente. Alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante dichiara che in nome della Legge dichiaro le parti sono unite civilmente.

  • L’ATTO DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE viene letto dal celebrante che procede secondo la Formula 4 del “formulario”.
  • Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile (art.70-octies DPR 396/2000).
  • LA PRASSI dello scambio degli anelli o il momento in cui il celebrante o le parti possano fare un discorso o riti analoghi non è regolamentata dalla legge allo stesso modo di quanto avviene per la celebrazione del matrimonio: per questi aspetti è possibile accordarsi liberamente con il celebrante.

Anche in questo caso qualsiasi atto o comportamento amministrativo che determina una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge. – IN CASO DI INFERMITÀ O ALTRO IMPEDIMENTO delle parti l’ufficiale dello stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la persona impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell’unione civile (art.70-novies DPR 396/2000) ricevendo la richiesta presentata congiuntamente dalle parti secondo la Formula 3 del “formulario”, e poi si procede secondo la Formula 7 del formulario.

  1. IN CASO DI IMMINENTE PERICOLO DI VITA di una delle parti, l’ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all’articolo 70-bis, comma 2 DPR 396/2000, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
  2. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di costituzione dell’unione il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all’articolo 70-novies del DPR 396/2000 (art.70-decies DPR 396/2000).

L’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di costituzione di unione civile secondo la Formula 8 del “formulario” e celebra immediatamente l’unione civile. – IL COGNOME COMUNE DELLA COPPIA è una scelta libera delle parti regolata dall’art.1, comma 10, L.76/2016. In caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare per il tempo della durata dell’unione civile occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile al momento della costituzione e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile (art.70-quaterdecies comma 2 primo periodo).

La parte interessata sceglie se anteporre o posporre il cognome comune al proprio cognome di nascita. L’aggiunta del cognome comune non determina una modifica anagrafica del cognome (non comporta quindi per esempio il cambiamento del codice fiscale per la parte che lo acquista) in analogia di quanto previsto dall’art.143-bis del Codice Civile in merito all’acquisizione del cognome della moglie.

Lo scioglimento dell’unione civile comporta la perdita del cognome comune. L’articolo 3, comma 1, lettera c), n.2) del D.Lgs 5/2017 aggiunge all’articolo 20 del DPR n.223 del 1989 una disposizione che chiarisce definitivamente che la scelta del cognome comune non determina alcuna variazione anagrafica colmando la lacuna creatasi con i decreti provvisori.

  • IL REGIME PATRIMONIALE scelto dalla coppia può essere dichiarato al momento della richiesta di costituzione dell’unione civile.
  • La scelta può essere tra comunione o separazione dei beni con gli stessi effetti legali previsti nel matrimonio.
  • In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.

In caso di scelta occorre farne dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile e la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di costituzione dell’unione civile. Allo stesso modo si procede in caso di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali delle parti operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato (art.70-quaterdecies comma 2 secondo periodo) – LO STATO CIVILE delle persone che costituiscono un’unione civile non è più libero al pari di quella coniugata.

  • Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”.
  • Nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come “libero” il proprio stato civile.
  • L’INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE da parte dell’ufficiale di stato civile integra il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art.328 del Codice Penale.

Come ricordato dal Consiglio di Stato è esclusa categoricamente (in quanto non previsto dalla legge) la possibilità di una cosiddetta “obiezione di coscienza” da parte del Sindaco o degli ufficiali di stato civile a procedere con la celebrazione dell’unione civile.

  1. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come non può essere messo in discussione ” il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile.
  2. I sindaci sono perciò obbligati a rendere operativo l’istituto dell’unione civile nei comuni che amministrano: “detti adempimenti,” – specifica il Consiglio di Stato – “trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico”.

– IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI previsti per le coppie sposate si estendono anche alle coppie unite civilmente. Lo straniero unito in Italia (con unione civile) o all’estero (con unione civile o matrimonio) con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante in Italia può ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti dal Testo Unico Immigrazione (D.

Lgs.n.286/1998) alle medesime condizioni previste per la coppia unita in matrimonio, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 20 della Legge 76/2016 e secondo quanto ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2016 n.3511. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare del partner straniero unito civilmente e non residente in Italia ai sensi dell’art.29 del Testo Unico Immigrazione.

Lo straniero presente sul territorio nazionale che contrae unione civile con cittadino italiano può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art.30 del Testo Unico Immigrazione. – IL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI è un registro tenuto negli archivi dello stato civile di ogni comune (insieme ai registri di di cittadinanza, di nascita; di matrimonio e di morte) è regolato dalll’art.134-bis del Regio Decreto 1238 del 1939 e in esso vengono iscritti nella prima parte gli atti relativi alla costituzione dell’unione civile avvenuti di fronte all’ufficiale di stato civile.

  • Non va confuso con i registri delle unioni civili o delle coppie di fatto comunali approvati dalle singole amministrazioni comunali a partire dal 1993 che è presente solo in alcune centinaia di comuni italiani.
  • I registri comunali, pur non determinando l’instaurazione di alcun vincolo legale tra i componenti della coppia, avevano un alto valore simbolico essendo registri pubblici e si era di fronte a un’ assenza di una legge nazionale.

Tali registri avevano una portata molto limitata, in quanto assicuravano alle coppie iscritte (eterosessuali o omosessuali) pari trattamento limitatamente all’erogazione dei servizi municipali previsti per le coppie sposate e non avevano alcuna efficacia al di fuori del comune in cui era avvenuta l’iscrizione. – IL MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana secondo quando dispone l’art.32-bis della L.218/1995 e lo stesso vale per le unioni civili o istituto analogo costituiti all’estero da cittadini italiani secondo quanto dispone l’art.32-quinquies della stessa legge.

Il comma 3 lettera a) dell’art.134-bis del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238 così come novellato dal D.Lgs 5/2017 dispone che le union civili e i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero debbano essere trascritti nella seconda parte del registro delle unioni civili. La coppia formata da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sia sposata (o unita civilmente) all’estero di fronte all’autorità locale non deve celebrare un’unione civile in Italia ma ha invece l’ onere di richiederne la trascrizione o tramite il Consolato italiano nel paese in cui è stato celebrato il matrimonio oppure direttamente all’ufficio di stato civile in Italia.

– PER LA TRASCRIZIONE del matrimonio celebrato all’estero occorre presentare una copia autenticata o l’atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato (a meno che le convenzioni stipulate tra Italia e stato estero in cui si è celebrato il matrimonio prevedano altre modalità, per ulteriori approfondimenti sulla traduzione e legalizzazione dei documenti si rimanda a questo link).

La Formula 24 del cosiddetto “formulario” prevede espressamente che per la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero il certificato di matrimonio possa essere consegnato direttamente agli uffici comunali in Italia dalla parte richiedente. Per effetto dell’art.1 comma 20 della legge 76/2016 e dei D.Lgs 5 e 7 del 2017 la procedura per ottenere la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso, e si applicano le medesime norme per la trascrizione dei matrimoni tra persone di sesso diverso con due sostanziali differenze: il matrimonio same sex contratto all’estero produce in Italia gli effetti dell’unione civile, e la trascrizione si effettua sul registro delle unioni civili.

– I DECRETI DEFINITIVI approvati dal Consiglio dei Ministri N.8 del 14 gennaio 2017, promulgati in Gazzetta Ufficiale n.22 del 27-1-2017 e in vigore dall’11 febbraio 2017 sostituiscono integralmente la normativa transitoria emanata successivamente all’entrata in vigore della Legge 76/2016.

In che modo la legge tutela i rapporti successori nelle unioni civili?

Art.581 (Concorso del coniuge con i figli): quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.