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Cosa Prevede La Legge 107 15?

Cosa Prevede La Legge 107 15
Legge 107 – Art. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Come stabilito dal comma 12 dell’art 1 della L 107 15 il piano triennale dell’offerta formativa contiene anche?

Piano triennale dell’offerta formativa – PTOF – Dettagli Visite: 12407 Modello di Piano triennale dell’offerta formativa da USR Emilia Romagna ” Al momento, circa la natura del futuro PTOF, abbiamo solo le indicazioni ricavabili dalla legge 107 ed è possibile compiere un confronto con il passato, cogliendo gli elementi di novità.1.

  1. Il piano (comma 1 dell’art.3) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
  2. Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento,

() Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R.275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 107 il piano è rivedibile annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.2.

Il comma 2 della legge 107 anticipa parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.

  • Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107).
  • Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93.

(comma 16 della legge 107). Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107).3.

  1. Nei Piani triennali dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107.
  2. Sempre nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado andranno inseriti le eventuali attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38 della legge 107).4.

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.5.

Il comma 2 dell’art.3 D.P.R.275 rimane identico nella parte in cui afferma che: ” il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità “; a quest’ultimo si aggiungeche il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il comma 3 dell’art.3 D.P.R.275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80 “.

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R.n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti.

Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano.6. O rgani collegiali nel PTOF ” Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa” (Comma 1 art.3) Il Comma 4 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “i l piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico,

Il piano è approvato dal consiglio d’istituto “. Prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. Leggendo il comma 4 si deduce che non si dovrebbe passare dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare.

  • Gli indirizzi così come le scelte, forniti dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2).
  • Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono ” le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare ” il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, Rimane salvo il comma 6 dell’art.25 del D.Lgs.n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione, Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.

” Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

  1. Ciò significa ” l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2).
  2. Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti.7.
  3. L’organico dell’autonomia La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche () I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5).

Più avanti è espressamente detto che ” le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” (comma 63 della legge 107); Per le finalità di cui sopra ” il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83).

I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.8.

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L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R.n.275 del 1999 il comma 5 ” il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: ” le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136.

Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”.

Quale decreto attuativo della Legge 107 2015 interviene in materia di valutazione?

Il decreto n.96/2019, di integrazione e correzione del D. lgs.66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in vigore il 12 settembre 2019.

Cosa riconosce la legge 107 del 2010?

Si stima che in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito siano 189 mila. Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito La Lega del Filo d’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti accendono i riflettori sulla Legge 107/2010, che riconosce la sordocecità come disabilità unica,

  1. Secondo le due associazioni, sebbene in Italia siano state riconosciute sia la sordocecità, che la Lis e la Lis Tattile, alcune incongruenze nel testo tagliano fuori molte persone che potrebbero essere riconosciute sordocieche, appunto,
  2. CHI SONO LE PERSONE SORDOCIECHE In Italia la definizione di persona sordocieca ha a che fare con le minorazioni della persona ma anche alla età della loro insorgenza.

Si definisce infatti sordocieca una persone che, oltre alla minorazione visiva (che può essere insorta durante tutto l’arco della vita) abbia anche una disabilità uditiva, purchè quest’ultima sia congenita o, se acquisita, insorga durante l’età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato,

  1. Ne deriva che non sono considerate sordocieche le persone che, pur non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, o coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti da sordocecità in età successiva ai dodici anni.
  2. Questi paletti lasciando quindi in un limbo normativo, e di conseguenza di diritti, moltissime persone che nel nostro paese aspettano un riconoscimento della loro condizione.

A denunciarlo, a pochi giorni dalla IV Giornata Nazionale delle persone sordocieche celebratasi il 27 giugno, la Lega del Filo d’Oro e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. SODOCIECITÀ E DISABILITÀ PLURIME La Legge 107/2010, riconosce la sordocecità come disabilità specifica unica (in precedenza si riferiva alla sommatoria delle due minorazioni, ndr), anche se le persone sordocieche spesso sperimentano ulteriori disabilità, anche gravi,

  • Secondo uno studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, si stima che in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito siano 189 mila,
  • Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai problemi di vista e udito.

Più del 55% dei disabili sensoriali sperimenta importanti restrizioni alla propria autonomia non potendo uscire di casa a causa di altre forme di disabilità che si sommano a quelle di vista e udito: la metà circa delle persone sordocieche (il 51,7% del totale) presenta anche una disabilità motoria,

Per 4 disabili su 10, invece, si riscontrano danni permanenti legati ad insufficienza mentale, mentre disturbi del comportamento e malattie mentali riguardano quasi un terzo dei sordociechi (il 32,5% dei casi). LA LEGGE 107/2010 Come detto, grazie alla Legge 107/2010, stesa sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, la sordocecità è stata riconosciuta come disabilità specifica unica.

Eppure, ricordano Lega del Filo d’oro e UICI, oggi appare inadeguata al fine di una tutela giuridica collettiva che includa tutte le persone con disabilità aggiuntive, È dunque, sempre secondo Lega del Filo d’Oro e UICI, necessario e urgente renderla più attuale, adattandola a un contesto sociale in evoluzione in cui i moderni strumenti di comunicazione e di conoscenza devono garantire un processo inclusivo, dando la possibilità a tutte le persone sordocieche di realizzare sé stesse e di accedere al mondo del lavoro.

Chi redige e approva il PTOF?

Chi approva il PTOF – Il Consiglio d’istituto, nell’ambito dei poteri a esso attribuiti, approva il documento elaborato dal collegio dei docenti entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e può essere rivisto ogni anno, entro il mese di ottobre, alla luce del RAV e del PDM.

Quale legge introduce il curricolo?

Il curricolo nella scuola dell’autonomia | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59

Capo III Curricolo dellíautonomia Art.8 (Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dellíarticolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attivitý costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d) líorario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilitý temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attivitý della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualitý del servizio; g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h) i criteri generali per líorganizzazione dei percorsi formativi finalizzati allíeducazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.2.

  • Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attivitý da esse liberamente scelte.
  • Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilitý previste dal comma 1, lettera e).3.

Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole Ë garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed Ë valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalitý della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.4.

La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessitý di garantire efficaci azioni di continuitý e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.

Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilitý di opzione.5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, puÚ essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.6.

L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte giý effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. Art.9 (Ampliamento dell’offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtý locali.

I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalitý, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attivitý facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.3.

  1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.4.
  2. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati.

Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che puÚ implicare una loro variazione e riduzione.5.

  • Nell’ambito delle attivitý in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
  • Art.10 (Verifiche e modelli di certificazione) 1.
  • Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualitý del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
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Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59.2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.3.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacitý acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attivitý realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art.11 (Iniziative finalizzate allíinnovazione) 1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualitý dell’istruzione, di una o pi˜ istituzioni scolastiche, di uno o pi˜ Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o pi˜ Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuitý e orientamento.

  • Riconosce altresÏ progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8.
  • Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.2.
  • I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all’articolo 8.

Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662.4.

E’ riconosciuta piena validitý agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificitý ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5ƒ del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

: Il curricolo nella scuola dell’autonomia |

Quali sono le leggi sull autonomia scolastica?

L’ autonomia delle singole scuole ( Legge n°59/97) si compone di: autonomia didattica autonomia organizzativa autonomia di ricerca (D.P.R. n°275/99) più alcuni elementi di autonomia finanziaria e gestionale. L’ autonomia didattica permette la formulazione dei curricoli a livello di scuole.

Quanti articoli contiene la legge 107?

Il testo della legge approvata in prima lettura al Senato si compone di 26 articoli.

Chi approva le griglie di valutazione?

Obbligo di valutare l’alunno con griglia approvata dal collegio dei docenti.

Qual è la legge 107?

Cosa prevede la Legge 107 Buona Scuola – La Legge 107/2015 della Buona Scuola, ha numerose parole chiave e una di esse è autonomia scolastica, La riforma dà alle scuole gli strumenti finanziari e operativi per dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione.

  1. L’istituzione dell’ organico di potenziamento assicura alle scuole la possibilità di realizzare i progetti previsti dal piano triennale per migliorare l’offerta formativa.
  2. Ma garantisce anche più risorse umane: ogni istituto ha in media 7 docenti in più per realizzare i propri progetti e per l’arricchimento dell’offerta.

Per la prima volta la legge 107 ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 3 miliardi a regime sul capitolo istruzione e un piano di assunzioni per la copertura delle cattedre vacanti e il potenziamento della didattica. I concorsi per gli insegnanti tornano ad essere banditi regolarmente.

  1. Le risorse stabili arrivano non solo per l’assunzione ma anche per la formazione in servizio dei docenti (40 milioni).
  2. Per gli studenti è prevista un’offerta formativa flessibile che guarda alla tradizione, più Musica e Arte, ma anche al futuro, ad esempio più lingue straniere, più economia e più competenze digitali.

Le scuole superiori potranno attivare materie opzionali per rispondere meglio alle esigenze educative dei ragazzi. L’offerta formativa sarà declinata in base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro.

Quando è obbligatorio fare il PDP?

Con il PDP (Piano Didattico Personalizzato) gli insegnanti sono chiamati a disegnare il profilo di una didattica individualizzata e inclusiva, pensata per gli alunni con difficoltà. Il PDP, introdotto dalla legge 170/2010 è obbligatorio per i DSA e facoltativo per i BES. Ecco una breve guida con le informazioni principali, pensata per supportare insegnanti e genitori.

Quale legge riconosce i DSA?

DSA Disturbi Specifici di Apprendimento – La Legge 8 ottobre 2010, n.170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati ” DSA”, Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.

  • Per saperne di più clicca qui,
  • FAQ Cosa sono i DSA? La legge 8 ottobre 2010, n.170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.

Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.

Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare le Linee Guida del MIUR qui, Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua? È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione).

Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario.

Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

Dati anagrafici Tipologia del disturbo Attività didattiche individualizzate Attività didattiche personalizzate Strumenti compensativi Misure dispensative Forme di verifica e valutazione personalizzata

Cosa sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA? Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA? Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.

Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole? Rete territoriale, pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie.

See also:  Di Cosa Parla La Legge Basaglia?

La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. Nata con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili.

Quali sono le novità introdotte dalla buona scuola?

La Buona Scuola, o legge 107/2015, è il progetto che riforma la scuola italiana voluto dal Governo Renzi. Le principali novità introdotte dalla Buona Scuola sono:

Offerta formativa più ricca e flessibile per gli studenti; Piano straordinario assunzioni per 100.000 insegnanti; Risorse stabili per la formazione e la valorizzazione dei docenti; Investimento per laboratori e digitale; Dirigente Scolastico diventa leader educativo; Introduzione Bonus Insegnanti 500 euro e Bonus Merito; School Bonus.

La Buona Scuola inoltre dà potere di delega al Governo per determinate discipline. A tal proposito nel febbraio del 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legislativi previsti dalla Buona Scuola, ma per la loro approvazione definitiva bisognerà attendere il parere, non vincolante, da parte delle commissioni parlamentari. I decreti legislativi sono i seguenti:

Reclutamento e formazione insegnanti; Riforma Scuola dell’Infanzia; Riforma del Sostegno; Riforma delle norme di valutazione; Disciplina scuole italiane all’estero; Diritto allo studio; Promozione della cultura umanistica; Revisione dei percorsi di istruzione professionale.

Per i testi dei decreti legislativi che completano l’impianto della Buona Scuola potete cliccare qui, Per tutte le novità della legge 10/2015, invece, vi consigliamo di leggere: La Buona scuola di Renzi, riforma in 12 punti: ecco le novità, Buona Scuola, ultimi articoli su Money.it

Cosa ha cambiato la riforma Gelmini?

LA RIFORMA GELMINI Con il termine riforma Gelmini si identificano tutti i provvedimenti scolastici voluti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini, iniziati ufficialmente con la legge 133/2008 e proseguiti con legge 169/2008, il cui scopo principale è quello di riformare il sistema scolastico italiano.

  1. La riforma è entrata in atto il 1° settembre 2009 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado bisognerà aspettare fino al 1º settembre 2010.
  2. Le novità principali riguardano l’introduzione di due nuovi licei (scienze umane e musicale e coreutico) e l’ampliamento del liceo artistico.

Gli indirizzi e le sperimentazioni vengono ridotte da più di 750 a 20 per riportare chiarezza, mentre gli istituti tecnici vengono a loro volta riformati per soddisfare le attuali esigenze del mondo del lavoro. L’insegnamento della lingua inglese viene reso obbligatorio per tutto il quinquennio, e l’insegnamento delle materie scientifiche viene potenziato.

Legge 133/2008 Il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), in seguito legge 6 agosto 2008, n.133′, è un atto normativo adottato il 25 giugno 2008 sotto il Governo Berlusconi IV.

Riguarda principalmente la finanza pubblica, ma sono presenti anche alcuni provvedimenti per il mondo universitario ed accademico. Legge 169/2008 Il decreto-legge 1º settembre 2008, n.137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), in seguito legge 30 ottobre 2008, n.169 è un atto normativo adottato il 30 ottobre 2008 che contiene una serie di modifiche inerenti al sistema della pubblica istruzione italiano.

  • Questo decreto, tuttavia, riguardò essenzialmente le scuole primarie (ex elementari) e secondarie (ex medie e superiori): le principali novità in materia di istruzione universitaria erano contenute nella finanziaria triennale (legge 133/2008) e nel successivo decreto sulle università.
  • AREE DI INTERVENTO INTERVENTI TRASVERSALI Questi interventi vanno ad applicarsi alla scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi).

Le ore scolastiche di 50 minuti ritorneranno ad essere ore effettive di 60 minuti. Reintrodotto lo studio dell’educazione civica nelle scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi), tramite la materia Cittadinanza e Costituzione. I libri di testo adottabili sono solo quelli per cui l’editore si impegnava a non pubblicare nuove edizioni prima di 5 anni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e 6 anni per la scuola secondaria di secondo grado, salvo dispense integrative che si rendessero necessarie per l’ampliamento della materia oggetto di studio.

SCUOLA DELL’INFANZIA Viene data alle famiglia la possibilità di anticipare l’iscrizione dei propri figli a 2 anni e mezzo. SCUOLA PRIMARIA Reintroduzione della figura del maestro unico, che a partire dall’anno scolastico 2009/2010 sostituirà nelle prime classi della primaria di primo grado i tre docenti per due classi precedentemente previsti per il modulo.

A causa della razionalizzazione della spesa della legge 133/2008, si stabilì che “le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”.

Introduzione della valutazione numerica decimale nella scuola primaria, accompagnata da un giudizio sul livello di maturazione raggiunto. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Reintroduzione della valutazione numerica decimale nella scuola secondaria di primo grado. Laddove desiderato, le famiglie potrebbero optare per un aumento di due ore settimanali per l’apprendimento di una lingua straniera: sarà possibile aumentare le ore settimanali di inglese (passando da 3 a 5) oppure utilizzare queste ore per corsi di italiano per studenti stranieri.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO La riforma sarà attivata per l’anno scolastico 2010-2011, ed entrerà in pieno regime per l’anno scolastico 2013. Il voto in condotta nelle scuole secondarie, mai abolito in precedenza, torna a fare media per concorrere a definire il giudizio finale dell’alunno in sede di promozione.

  • Qualora uno studente non raggiungesse i sei decimi, non potrà essere ammesso alla sezione successiva o al ciclo successivo.
  • Gli indirizzi (sperimentali e non) di licei ed istituti tecnici passeranno da più di 750 a 20.
  • L’insegnamento della lingua e letteratura inglese diventerà obbligatorio per tutto il quinquennio, in ogni istituto superiore.

L’insegnamento dello materie scientifiche verrà anch’esso potenziato in tutte le scuole. RIORDINO DEI LICEI I licei nati dalla conversione degli istituti magistrali (liceo socio-psico-pedagogico, scienze sociali e scienze della formazione) sono stati assimilati dal nuovo liceo delle scienze umane.

  1. Si studieranno due lingue straniere più il latino, e sarà presente anche un indirizzo economico-sociale.
  2. Gli indirizzi del liceo artistico sono stati invece rivisitati per trattare anche l’arte multimediale e scenografica.
  3. I licei musicali e quelli coreutici sono stati unificati nel liceo musicale e coreutico, che presenta due indirizzi, uno musicale e uno coreutico.

Nei due nuovi licei si studieranno due lingue straniere. Cosa Prevede La Legge 107 15 RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI Con il riordino degli istituti si passa da 10 settori e 39 indirizzi a due settori e 11 indirizzi. Le ore scolastiche passato da 36 (da 50 minuti) a 32 (da un’ora effettiva). Le ore di laboratorio sono aumentate, con 264 ore nel biennio e con 891 ore nel triennio.

  • L’insegnamento della lingua inglese e delle scienze integrate (biologia, fisica, chimica) è stato invece intensificato.
  • L’impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno la materie dell’indirizzo scelto.
  • L’ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili.

Il mondo scolastico e quello lavorativo sano messi in stretto contatto, offrendo la possibilità agli studenti di fare stage o tirocini, per introdurli al mondo del lavoro. Cosa Prevede La Legge 107 15 RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Gli istituti professionali erano suddivisi in 5 settori con 27 indirizzi, mentre con la riforma vengono suddivisi in due macrosettori con 6 indirizzi. Come per gli istituti tecnici le ore verranno ridotte a 32 per settimana.Rispetto agli istituti tecnici avranno però più autonomia, dal 25% al primo anno fino al 40% in quinta. Cosa Prevede La Legge 107 15 UNIVERSITA’ La laurea in scienze della formazione primaria diventa abilitante all’insegnamento. Vengono introdotti nuovi criteri di accesso alle scuole di specializzazione di medicina. SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Per la SSIS e il COBASLID venne introdotto un criterio di reinserimento in graduatoria.

  • DOCENTI E PROFESSORI A partire dal 2011 i docenti migliori potranno ricevere un bonus di massimo €7.000 come premio produttività.
  • REAZIONI Questo decreto, con le disposizioni inerenti alla scuola presenti in finanziaria, provocò un’ondata di manifestazioni di protesta sia da parte degli insegnanti, per quanto riguarda l’introduzione del maestro prevalente, sia da parte di molti studenti, che si oppongono al contenimento della spesa pubblica in materia di istruzione.

Il decreto legge 137/2008 non dispose tagli alla spesa (che sono contenuti nella 133/2008), ma ridisegnò il sistema scolastico in base alle sopravvenute diminuzioni delle risorse. Alle manifestazioni seguirono in alcuni casi occupazioni degli atenei e degli istituti scolastici.

Il 30 ottobre 2008 venne indetto uno sciopero generale del comparto scuola. Le contestazioni della cosiddetta Onda anomala studentesca furono sintetizzate dai partiti politici della maggioranza, che accusarono gli studenti di essere disinformati e gli insegnanti di voler instaurare una semplice difesa corporativista.

L’Italia dei Valori ed l’allora segretario del Partito Democratico Walter Veltroni annunciarono la propria intenzione di indire un referendum per l’abrogazione della legge. : LA RIFORMA GELMINI

Quale legge consente l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi normali?

La Legge del 5 febbraio 1992, n.104 ‘ Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate’ raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.