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Cosa Prevede La Legge Sul Biotestamento?

Cosa Prevede La Legge Sul Biotestamento
Cos’è il Testamento Biologico? Come si compila? Chi può redigerlo? Cosa prevede la legge? Nell’articolo che segue troverai risposta a tutte queste domande. Intro. – Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, quello che comunemente chiamiamo Testamento Biologico,

L’articolo 1 della legge 219 stabilisce un principio molto importante, già contenuto negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana, dichiarando che: “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.” L’approvazione del Testamento Biologico, quindi delle disposizioni anticipate di trattamento, rappresenta un passo in avanti importante per l’Italia, non solo dal punto di vista legislativo, ma anche sociale ed etico.

Vediamo insieme in cosa consiste questo Testamento Biologico, come si scrive e cosa fare dopo averlo compilato,

Come funziona il biotestamento?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Blu -Eutanasia legale Azzurro -Eutanasia passiva legale Rosso -Eutanasia illegale Grigio -Legalità non certa o chiara Incontro con Mina Welby (moglie di Piergiorgio Welby ) e Beppino Englaro (padre di Eluana Englaro ) Il testamento biologico, o biotestamento (in inglese living will ), è un documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità.

Chi può fare il testamento biologico?

Chi può fare il Testamento Biologico? – Il testamento biologico può essere redatto da tutte le persone maggiorenni che siano in pieno possesso delle proprie capacità d’intendere e di volere, I minorenni non possono redigere il testamento biologico.

Dove si va a fare il testamento biologico?

Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico? –

Dopo aver compilato il tuo biotestamento hai a disposizione due opzioni: 1, puoi consegnare personalmente il tuo testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza. L’ufficiale di stato civile, verificate la tua identità e residenza, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate; 2.

Cosa succede se un paziente rifiuta le cure?

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.

Come fare testamento senza figli?

Dettagli Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato Mia sorella e mio cognato, coniugi in comunione dei beni e cointestatari del patrimonio finanziario, sarebbero intenzionati a redigere un testamento nominando eredi una o più persone. Su questo aspetto devono decidere.

  1. La domanda è: come redigere il testamento in modo che gli eredi nominati possono beneficiare in futuro dei beni.
  2. Grazie RISPOSTA Come redigere un testamento, dal punto di vista della forma e della sostanza! Per quanto riguarda la forma, è possibile adottare la soluzione economica del testamento olografo, ai sensi dell’articolo 602 del codice civile, ossia il testamento scritto di pugno dal testatore.

Quali sono i tre requisiti fondamentali che garantiscono la validità di un testamento olografo? -l’autografia: scrittura ad opera del testatore, senza l’intervento di terzi o l’ausilio di mezzi meccanici; -l’indicazione del giorno-mese-anno di stesura; -la sottoscrizione, ovvero l’apposizione della firma in calce.

Art.602 del codice civile. Testamento olografo. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

  • Attenzione, ai sensi dell’articolo 606 del codice civile, il testamento olografo è nullo per difetto di forma, quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo.
  • E’ possibile recarsi dal notaio per adottare la soluzione del testamento notarile, pubblico o segreto ! Sostanzialmente non cambia nulla quindi consiglio la soluzione del testamento olografo ! Cosa devono scrivere i coniugi nel loro testamento ? Ciascun coniuge scriverà un testamento come il seguente: TESTAMENTO Il sottoscritto xxxxx nato a xxxxxxx, residente in xxxxxx, con codesto testamento istituisco erede il coniuge SIG./SIG.RA xxxxx ed il signor Tizio, mio caro amico.

Lascio al coniuge xxxxx, a cui spetta la quota di legittima pari al 50% dell’asse ereditario ai sensi dell’articolo 540 del codice civile, l’usufrutto di tutti i miei beni mobili ed immobili, oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare. Lascio in eredità al coerede signor Tizio, in conto quota disponibile, la nuda proprietà dei seguenti beni mobili ed immobili: 1) 2) 3) Nel caso in cui al momento della pubblicazione del presente testamento, mia moglie/mio marito xxxxx fosse già deceduto, lascio tutti i miei beni all’unico erede universale signor Tizio.

Chi si può escludere dal testamento?

Quanti tipi di testamento esistono? – Il testamento può assumere le seguenti forme:

olografo : scritto dal testatore di suo pugno; segreto : redatto dal testatore e consegnato personalmente al notaio; pubblico : redatto dal notaio alla presenza di due testimoni; speciale : in casi eccezionali, ad esempio se affetti da una malattia contagiosa, il testamento è valido anche se ricevuto da un ministro di culto alla presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni.

Come ti ho già anticipato in premessa, coloro che possono essere esclusi dal testamento sono i soggetti che non rientrano nella categoria degli eredi legittimi, ad esempio un fratello o una sorella del testatore. In tal caso, è possibile “punire l’erede” ed estrometterlo dalla successione inserendo una clausola del tipo «Intendo diseredare mia sorella Tizia», senza specificarne il motivo, con la conseguenza che i beni del defunto andranno a qualcun altro.

I soggetti che godono di una sorta di immunità, nel senso che non possono essere diseredati, sono appunto gli eredi legittimi, come ad esempio, i figli, il coniuge e i genitori del testatore che se esclusi dalla successione potrebbero impugnare il testamento e ottenere, con l’azione di riduzione, la restituzione di quanto dovuto.

Quindi, se il testatore volesse diseredare un familiare può farlo solo in relazione alla quota disponibile, cioè quella che non intacca la legittima neppure in minima parte. Tuttavia, la legge prevede determinate ipotesi in cui è possibile estromettere dalla successione anche un erede legittimo.

la commissione di reati nei confronti del testatore, dei suoi parenti o del coniuge (pensa, ad esempio, alla moglie che ha cercato di avvelenare il marito per ottenere la sua eredità);se l’erede ha indotto la persona, con dolo o violenza, a fare un testamento in suo favore, ha alterato quello già esistente oppure ne ha compilato di suo pugno uno falso;la perdita definitiva della responsabilità genitoriale sui figli senza che sia avvenuta la reintegrazione al momento dell’apertura della successione.

Nelle suddette ipotesi, l’esclusione dalla successione potrà avvenire solo a seguito di una sentenza del giudice che abbia accertato la sussistenza di una causa di indegnità. Si tratta, quindi, di una sanzione civile che si basa su un giudizio di riprovazione morale al punto che l’ indegno, per la condotta tenuta, non si considera meritevole di succedere al defunto.

Cosa viene definito con il termine biotestamento?

biotestamento in Vocabolario – Treccani biotestamento s.m. Documento con cui chi fa testamento esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o per traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso; testamento biologico, dichiarazione anticipata di trattamento.

Nell’Italia delle crociate sui casi Welby ed Englaro qualcosa forse si sta muovendo, e proprio sul fronte cristiano. A dare il buon esempio è la chiesa valdese di Milano che nel dicembre scorso ha aperto uno sportello pubblico per raccogliere i testamenti biologici dei fedeli. In sole 4 giornate di apertura (di 7-8 ore in tutto – perché lo sportello, animato da volontari, rimane aperto per 1-2 ore al massimo, ogni volta: più a lungo la domenica, prima e dopo il culto; un’ora nelle giornate infrasettimanali) sono stati raccolti quasi 200 biotestamenti, la maggior parte dei quali depositati da non valdesi: cittadini di confessioni e religioni diverse, oppure atei ed agnostici.

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(Riccardo Chiaberge, Sole 24 Ore.com, 18 gennaio 2010) • Il testamento biologico sarà discusso in aula alla Camera a maggio. A deciderlo la conferenza dei capigruppo che ha ravvisato la necessità di licenziare entro aprile il Documento di economia e finanza 2011, scavalcando quindi il disegno di legge sul biotestamento.

Immediate polemiche e scontri tra maggioranza e opposizione. ( Avvenire.it, 19 aprile 2011, Attualità) • Il Consiglio comunale si riunisce oggi. Fra gli argomenti all’ordine del giorno le delibere sull’istituzione del registro di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di fine vita e del relativo Regolamento, in pratica il «biotestamento».

( Giornale.it, 8 luglio 2013, Milano) • Era solo una questione di forma. Soprattutto dopo che ieri l’Aula aveva dato il via libera all’articolo 1, quello che contiene i capisaldi della legge. E infatti, come previsto, la Camera ha approvato il testo della proposta di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, meglio conosciute come biotestamento.

I sì sono stati 326 (Pd, M5s, Democratici e progressisti, Sinistra italiana, Alternativa libera, Psi, Civici e innovatori), i no 37 (Udc, Idea, Fratelli d’Italia, Lega, Alternativa popolare e Forza Italia, che ha comunque lasciato libertà di coscienza) e 4 astenuti. Ora il testo passa al Senato con gli oppositori che, in fondo in fondo, sperano si perda nei meandri di Palazzo Madama.

(Redazione, Foglio.it, 20 aprile 2017, Bioetica e Diritti). Composto dal confisso bio – 1 aggiunto al s.m. testamento, Già attestato nella Repubblica del 25 febbraio 2009, p.8, Politica interna, nella grafia bio-testamento (titolo di un articolo in cui si adopera soltanto la locuzione testamento biologico ); biotestamento compare nel titolo di un articolo di pochi giorni dopo, il 28 febbraio 2009, p.9, Politica interna.

Quando si vede il testamento?

Pubblicazione testamento | Notaio Paolo Tonalini La pubblicazione del testamento olografo Dopo la morte del testatore, il testamento deve essere pubblicato. La legge dispone infatti che chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (art.620 c.c.).Ricordiamo che se chi è in possesso del testamento, invece di chiederne la pubblicazione, lo distrugge, commette un reato (art.490 del codice penale), anche se si tratta dell’erede, il quale non ha il potere di disporre del testamento, ma è tenuto a renderlo pubblico appena ha notizia della morte del testatore (Cass.

penale, 5 luglio 1983).Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.La pubblicazione del testamento può essere richiesta da chiunque, pertanto non comporta l’accettazione tacita dell’eredità.

Chi ha chiesto la pubblicazione di un testamento nel quale egli viene nominato erede, dunque, potrà legittimamente decidere di non accettare l’eredità.La pubblicazione del testamento consiste in un atto notarile attraverso il quale il testamento viene reso conoscibile a chiunque.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale, nella forma di atto pubblico, nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio.

Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o la copia del provvedimento che ordina l’ apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).Quando il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).Contrariamente a quanto può far pensare il nome, dunque, la pubblicazione del testamento è un atto stipulato dal notaio in un unico contesto, e non richiede che il testamento venga esposto in un albo o qualcosa di simile, come è previsto, per esempio, per le pubblicazioni di matrimonio.

La pubblicità del testamento deriva dalla sua iscrizione nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale competente.Dopo la pubblicazione del testamento il notaio provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (comunicazione alla cancelleria del tribunale, registrazione, trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale), e può assistere gli eredi nella presentazione della dichiarazione di successione.Per procedere alla pubblicazione bisogna consegnare al notaio l’originale del testamento, insieme a un estratto dell’atto di morte (attenzione, non è sufficiente un certificato di morte, che è un documento diverso) in carta libera (cioè senza marche da bollo), rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso, che deve essere allegato al verbale di pubblicazione.Una volta eseguita la pubblicazione (oppure la registrazione), il testamento ha piena efficacia nei confronti di chiunque.Dopo la pubblicazione del testamento olografo, il notaio ne comunica l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art.623 del codice civile).Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’ autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale (art.620, sesto comma, del codice civile).

Questa disposizione viene utilizzata, in particolare, per evitare che siano diffuse affermazioni di carattere offensivo verso qualcuno.

La registrazione del testamento pubblico La pubblicazione del testamento segreto L’identificazione dei beni menzionati nel testamento La comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio comunica l’esistenza del testamento pubblico agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, appena gli è nota la morte del testatore (art.623 del codice civile).In molti casi, però, il notaio non è in grado di avere conoscenza della morte del testatore, quindi è importante che siano gli eredi o i legatari ad attivarsi per informarne il notaio.

A tal fine, è senz’altro opportuno che il testatore, mentre è ancora in vita, renda nota a qualcuno la presenza del testamento e chi è il notaio che lo ha ricevuto.Nel caso del testamento pubblico, dopo la morte del testatore non si procede alla pubblicazione ma semplicemente alla sua registrazione.

Questa richiede un atto notarile con il quale il testamento pubblico viene passato dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali. Al verbale deve essere allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore.Il notaio trasmette la copia autentica del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore (art.621 c.c.).Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’ apertura e la pubblicazione.Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura.

Il verbale è sottoscritto dalla persona che richiede la pubblicazione del testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o copia del provvedimento che ordina l’ apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).La legge non prevede particolari formalità per l’indicazione nel testamento dei beni oggetto di specifiche disposizioni.

Quando il testatore si limita a nominare gli eredi, non è necessario elencare i beni compresi nell’eredità, poiché l’istituzione di erede ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, in tutto o per quote astratte (un mezzo, un terzo, etc.).Se invece il testatore intende disporre, a favore di uno o più soggetti, di beni specificamente determinati, li può descrivere in qualsiasi modo, anche se ovviamente è necessario che i beni oggetto della disposizione possano essere individuati con certezza.

Ciò vale sia per le disposizioni a titolo di legato, sia per la divisione dei beni fatta dal testatore tra gli eredi, o le indicazioni che egli intende dare sulla composizione delle singole quote di eredità.Per esempio, trattandosi di titoli azionari o obbligazionari, oppure altri strumenti finanziari, è opportuno identificarli con la loro denominazione esatta, a meno che si intenda lasciare a un solo soggetto l’insieme degli strumenti finanziari esistenti presso un istituto di credito, perché in tal caso sarà sufficiente indicare il nome della banca e la filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.L’aspetto più delicato riguarda l’identificazione dei beni immobili, perché dopo la pubblicazione del testamento sarà necessario procedere all’intestazione formale in capo al beneficiario.

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Non è indispensabile indicare nel testamento i dati catastali (Comune, foglio, particella ed eventuale subalterno), che rappresentano il modo più preciso per identificare un bene immobili, e nella maggior parte dei casi è sufficiente indicare il Comune e, in presenza di più immobili nello stesso Comune, la via e il numero civico.

  1. Una maggiore precisione è richiesta, al fine di evitare dubbi, quando il testatore è proprietario di più beni immobili nello stesso luogo.
  2. Per fare un esempio, se il testatore possiede soltanto un appartamento a Milano e una villa a Santa Margherita Ligure, potrà semplicemente scrivere che lascia al figlio l’appartamento a Milano, e alla figlia la villa a Santa Margherita, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

Potrebbe anche dire che lascia alla figlia la casa al mare, e ciò sarebbe sufficiente per identificare l’immobile a cui egli intendeva fare riferimento, poiché non aveva altre proprietà in località balneari. Se invece il testatore possiede quattro appartamenti a Pavia in Corso Cavour, e ha deciso che ciascuno di essi deve andare a un soggetto diverso, è opportuno che li identifichi in modo più dettagliato, magari facendo riferimento al piano o alle dimensioni, se non addirittura ai dati catastali.

Dobbiamo poi fare attenzione alle autorimesse. Spesso chi scrive il testamento non ci pensa, e di solito dà per scontato che l’autorimessa, in quanto pertinenza dell’abitazione, ne segua le sorti. La mancata indicazione nel testamento, però, può essere causa di controversie dopo la morte del testatore, quindi è sempre consigliabile specificare che si intende lasciare a una certa persona la casa e l’autorimessa, oppure, più genericamente, la casa e tutte le sue pertinenze.In ogni caso, dopo la pubblicazione del testamento occorre identificare con precisione i beni immobili oggetto delle disposizioni specifiche, al fine della corretta indicazione nella dichiarazione di successione, e della loro voltura catastale.L’identificazione dei beni immobili avviene di solito in un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari), e può essere contenuta anche nello stesso atto di pubblicazione del testamento, se tutti gli interessati sono presenti in quel momento davanti al notaio.Nella maggior parte dei casi, chi è beneficiato da un testamento (come erede, oppure per un lascito avente per oggetto una cosa specifica, cioè come legatario) ne conosce l’esistenza, e può quindi provvedere, dopo la morte del testatore, a tutti gli adempimenti necessari per entrare in possesso di ciò che gli spetta, e ottemperare agli obblighi di natura fiscale.Il codice civile prevede comunque che il notaio, dopo aver pubblicato il testamento olografo o segreto, ne comunichi l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art.623 del codice civile).

Il notaio provvede di solito inviando una lettera raccomandata, nella quale informa dell’avvenuta pubblicazione del testamento, allegandone copia oppure avvisando della possibilità di ottenerne una copia presso il proprio studio.Nel caso del testamento pubblico, è previsto che il notaio ne comunichi l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza appena gli è nota la morte del testatore, quindi anche prima di aver provveduto alla sua registrazione (art.623 del codice civile).

  • Naturalmente il notaio non può comunicare l’esistenza del testamento ai soggetti che non sa dove reperire.
  • E’ dunque consigliabile, soprattutto quando nel testamento vengono beneficiati soggetti diversi dai parenti più stretti, lasciare anche le indicazioni necessarie per comunicare con loro, inserendole direttamente nel testamento oppure in un documento separato, che può essere conservato dal notaio insieme al testamento.

: Pubblicazione testamento | Notaio Paolo Tonalini

Cosa si deve inserire in un testamento?

Il testamento olografo – indice:

Cos’è I requisiti Le disposizioni I diritti dei legittimari La diseredazione Esempi corretti Il testamento pubblico

Agli articoli 601 e seguenti, il codice civile disciplina i cosiddetti “testamenti ordinari”. Fra questi sono annoverati il testamento olografo, quello pubblico o per atto notarile e quello segreto, Il testamento internazionale, seppur ordinario, non trova invece la propria fonte all’interno del codice civile, ma ha la propria compiuta normativa nella legge 387 del 1990.

L’ articolo 602 del codice civile costituisce la principale fonte del testamento olografo. L’articolo 602 stabilisce infatti: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

Quando si vede il testamento?

Pubblicazione testamento | Notaio Paolo Tonalini La pubblicazione del testamento olografo Dopo la morte del testatore, il testamento deve essere pubblicato. La legge dispone infatti che chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (art.620 c.c.).Ricordiamo che se chi è in possesso del testamento, invece di chiederne la pubblicazione, lo distrugge, commette un reato (art.490 del codice penale), anche se si tratta dell’erede, il quale non ha il potere di disporre del testamento, ma è tenuto a renderlo pubblico appena ha notizia della morte del testatore (Cass.

penale, 5 luglio 1983).Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.La pubblicazione del testamento può essere richiesta da chiunque, pertanto non comporta l’accettazione tacita dell’eredità.

Chi ha chiesto la pubblicazione di un testamento nel quale egli viene nominato erede, dunque, potrà legittimamente decidere di non accettare l’eredità.La pubblicazione del testamento consiste in un atto notarile attraverso il quale il testamento viene reso conoscibile a chiunque.

  1. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale, nella forma di atto pubblico, nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo.
  2. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio.

Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o la copia del provvedimento che ordina l’ apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).Quando il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).Contrariamente a quanto può far pensare il nome, dunque, la pubblicazione del testamento è un atto stipulato dal notaio in un unico contesto, e non richiede che il testamento venga esposto in un albo o qualcosa di simile, come è previsto, per esempio, per le pubblicazioni di matrimonio.

La pubblicità del testamento deriva dalla sua iscrizione nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale competente.Dopo la pubblicazione del testamento il notaio provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (comunicazione alla cancelleria del tribunale, registrazione, trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale), e può assistere gli eredi nella presentazione della dichiarazione di successione.Per procedere alla pubblicazione bisogna consegnare al notaio l’originale del testamento, insieme a un estratto dell’atto di morte (attenzione, non è sufficiente un certificato di morte, che è un documento diverso) in carta libera (cioè senza marche da bollo), rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso, che deve essere allegato al verbale di pubblicazione.Una volta eseguita la pubblicazione (oppure la registrazione), il testamento ha piena efficacia nei confronti di chiunque.Dopo la pubblicazione del testamento olografo, il notaio ne comunica l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art.623 del codice civile).Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’ autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale (art.620, sesto comma, del codice civile).

See also:  Cosa Significa Riserva Di Legge Rinforzata?

Questa disposizione viene utilizzata, in particolare, per evitare che siano diffuse affermazioni di carattere offensivo verso qualcuno.

La registrazione del testamento pubblico La pubblicazione del testamento segreto L’identificazione dei beni menzionati nel testamento La comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio comunica l’esistenza del testamento pubblico agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, appena gli è nota la morte del testatore (art.623 del codice civile).In molti casi, però, il notaio non è in grado di avere conoscenza della morte del testatore, quindi è importante che siano gli eredi o i legatari ad attivarsi per informarne il notaio.

A tal fine, è senz’altro opportuno che il testatore, mentre è ancora in vita, renda nota a qualcuno la presenza del testamento e chi è il notaio che lo ha ricevuto.Nel caso del testamento pubblico, dopo la morte del testatore non si procede alla pubblicazione ma semplicemente alla sua registrazione.

Questa richiede un atto notarile con il quale il testamento pubblico viene passato dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali. Al verbale deve essere allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore.Il notaio trasmette la copia autentica del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore (art.621 c.c.).Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’ apertura e la pubblicazione.Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura.

  1. Il verbale è sottoscritto dalla persona che richiede la pubblicazione del testamento, dai testimoni e dal notaio.
  2. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o copia del provvedimento che ordina l’ apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art.622 c.c.).La legge non prevede particolari formalità per l’indicazione nel testamento dei beni oggetto di specifiche disposizioni.

Quando il testatore si limita a nominare gli eredi, non è necessario elencare i beni compresi nell’eredità, poiché l’istituzione di erede ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, in tutto o per quote astratte (un mezzo, un terzo, etc.).Se invece il testatore intende disporre, a favore di uno o più soggetti, di beni specificamente determinati, li può descrivere in qualsiasi modo, anche se ovviamente è necessario che i beni oggetto della disposizione possano essere individuati con certezza.

Ciò vale sia per le disposizioni a titolo di legato, sia per la divisione dei beni fatta dal testatore tra gli eredi, o le indicazioni che egli intende dare sulla composizione delle singole quote di eredità.Per esempio, trattandosi di titoli azionari o obbligazionari, oppure altri strumenti finanziari, è opportuno identificarli con la loro denominazione esatta, a meno che si intenda lasciare a un solo soggetto l’insieme degli strumenti finanziari esistenti presso un istituto di credito, perché in tal caso sarà sufficiente indicare il nome della banca e la filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.L’aspetto più delicato riguarda l’identificazione dei beni immobili, perché dopo la pubblicazione del testamento sarà necessario procedere all’intestazione formale in capo al beneficiario.

Non è indispensabile indicare nel testamento i dati catastali (Comune, foglio, particella ed eventuale subalterno), che rappresentano il modo più preciso per identificare un bene immobili, e nella maggior parte dei casi è sufficiente indicare il Comune e, in presenza di più immobili nello stesso Comune, la via e il numero civico.

Una maggiore precisione è richiesta, al fine di evitare dubbi, quando il testatore è proprietario di più beni immobili nello stesso luogo. Per fare un esempio, se il testatore possiede soltanto un appartamento a Milano e una villa a Santa Margherita Ligure, potrà semplicemente scrivere che lascia al figlio l’appartamento a Milano, e alla figlia la villa a Santa Margherita, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

Potrebbe anche dire che lascia alla figlia la casa al mare, e ciò sarebbe sufficiente per identificare l’immobile a cui egli intendeva fare riferimento, poiché non aveva altre proprietà in località balneari. Se invece il testatore possiede quattro appartamenti a Pavia in Corso Cavour, e ha deciso che ciascuno di essi deve andare a un soggetto diverso, è opportuno che li identifichi in modo più dettagliato, magari facendo riferimento al piano o alle dimensioni, se non addirittura ai dati catastali.

  • Dobbiamo poi fare attenzione alle autorimesse.
  • Spesso chi scrive il testamento non ci pensa, e di solito dà per scontato che l’autorimessa, in quanto pertinenza dell’abitazione, ne segua le sorti.
  • La mancata indicazione nel testamento, però, può essere causa di controversie dopo la morte del testatore, quindi è sempre consigliabile specificare che si intende lasciare a una certa persona la casa e l’autorimessa, oppure, più genericamente, la casa e tutte le sue pertinenze.In ogni caso, dopo la pubblicazione del testamento occorre identificare con precisione i beni immobili oggetto delle disposizioni specifiche, al fine della corretta indicazione nella dichiarazione di successione, e della loro voltura catastale.L’identificazione dei beni immobili avviene di solito in un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari), e può essere contenuta anche nello stesso atto di pubblicazione del testamento, se tutti gli interessati sono presenti in quel momento davanti al notaio.Nella maggior parte dei casi, chi è beneficiato da un testamento (come erede, oppure per un lascito avente per oggetto una cosa specifica, cioè come legatario) ne conosce l’esistenza, e può quindi provvedere, dopo la morte del testatore, a tutti gli adempimenti necessari per entrare in possesso di ciò che gli spetta, e ottemperare agli obblighi di natura fiscale.Il codice civile prevede comunque che il notaio, dopo aver pubblicato il testamento olografo o segreto, ne comunichi l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art.623 del codice civile).

Il notaio provvede di solito inviando una lettera raccomandata, nella quale informa dell’avvenuta pubblicazione del testamento, allegandone copia oppure avvisando della possibilità di ottenerne una copia presso il proprio studio.Nel caso del testamento pubblico, è previsto che il notaio ne comunichi l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza appena gli è nota la morte del testatore, quindi anche prima di aver provveduto alla sua registrazione (art.623 del codice civile).

Naturalmente il notaio non può comunicare l’esistenza del testamento ai soggetti che non sa dove reperire. E’ dunque consigliabile, soprattutto quando nel testamento vengono beneficiati soggetti diversi dai parenti più stretti, lasciare anche le indicazioni necessarie per comunicare con loro, inserendole direttamente nel testamento oppure in un documento separato, che può essere conservato dal notaio insieme al testamento.

: Pubblicazione testamento | Notaio Paolo Tonalini

Come ufficializzare un testamento?

Come funziona la pubblicazione e chi è tenuto a farla – Ai sensi dell’articolo 620 del codice civile “Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”. Per quanto riguarda il testamento segreto, lo stesso è per legge depositato presso il notaio che ha redatto il verbale di ricezione.

Cosa posso mettere nel testamento?

Ad esclusione della parte del patrimonio riservata agli eredi legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza genitori) si possono destinare nel proprio testamento somme in denaro, azioni, fondi di investimento, beni mobili (come opere d’arte, gioielli, arredi) e beni immobili (come un appartamento, un terreno, un