Cyberbullismo, rimozione dei contenuti e garante privacy – La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete oggetto della pratica,
Cosa dice la legge sul bullismo e cyberbullismo?
Bullismo e Cyberbullismo: Riferimenti normativi – I fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in determinati casi, possono costituire violazione di diverse norme della Costituzione, del codice civile e del codice penale. Tra questi, a titolo esemplificativo vi sono il reato di percosse, lesioni, danneggiamento alle cose, ingiuria, diffamazione, molestia o disturbo alle persone.
Come viene punito il cyberbullismo in Italia?
Conseguenze penali del cyberbullismo Posted By: 10 Marzo 2021 Finalmente la Legge dà il giusto peso al fenomeno che ha trasformato in autentico incubo la vita di migliaia di adolescenti, a volte con epiloghi tragici. Vedremo qui di seguito quali siano le conseguenze penali del cyberbullismo a cominciare dalla sua definizione.
() per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Art.1 Comma 2 Legge 71/2017 ” Qualunque forma ” rivesta il comportamento del “cyberbullo”, il minore che ne sia vittima può finalmente contare su una serie di misure attuabili (e da attuare!) immediatamente per contenerne i danni, oltre che su pene tali da disincentivare certe condotte che, è bene ricordarlo, si applicheranno anche nel caso in cui il responsabile sia un minore dai 14 anni in su.
La prima misura di “contenimento” è all’interno della scuola dove, il personale che venga a conoscenza di un episodio di cyberbullismo, deve attivarsi immediatamente dandone comunicazione ai genitori. Seconda misura consiste nella richiesta diretta di cancellazione dei contenuti da inviare al sito / sistema dove siano stati pubblicati i contenuti.
Bisogna inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali (o al gestore) del sito / social un’istanza per l’ oscuramento, la rimozione e/o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso loro tramite, chiedendo la conservazione dei dati originali come prova.
Entro 24 ore dalla richiesta dovrà attivarsi ed entro 48 ore il contenuto segnalato dovrà essere stato rimosso. In caso contrario dovrà a propria volta assumersene le responsabilità e risarcire ulteriormente la vittima del cyberbullismo consumato. Parallelamente a quanto sopra, a giudizio di chi scrive bisognerebbe informare il Questore dell’accaduto e della richiesta inoltrata al sito / social.
Oltre ad avere autonomo potere d’impulso nell’aiutare la vittima, ha l’autorità di convocare il cyberbullo con i genitori per un ” ammonimento ” che resterà valido fino a quando non sarà perfezionata la denuncia del caso affinché il responsabile affronti le (giuste) conseguenze penali dei propri gesti.
Si comincia con l’ ingiuria, prevista dall’art.594 Codice penale e recentemente depenalizzata, si è però trasformata in illecito civile che costerà comunque al cyberbullo una sanzione pecuniaria, Si proseguirà poi con la diffamazione, che resta disciplinata dall’art.595 Codice penale e prevede fino a 1 anno di reclusione oltre a un’ulteriore ammenda Si terminerà quasi certamente quindi con la minaccia di cui all’art.612 Codice penale, la cui pena arriva a un ulteriore anno di reclusione,
A quanto sopra si aggiunga il costo dell’avvocato, anni di udienze, la reputazione rovinata, e sempre che non vi sia un epilogo più grave della vicenda. Non tutti hanno la forza di reagire, non tutti hanno a chi chiedere aiuto, e se la vittima di cyberbullismo dovesse suicidarsi oppure morire come conseguenza della persecuzione subita (magari nella concitazione di fuggire dal bullo) allora le conseguenze da affrontare sarebbero assolutamente più gravi, dovendo rispondere di istigazione al suicidio o perfino di omicidio preterintenzionale,
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo Il calcolo del termine di opposizione a decreto ingiuntivo è di vitale importanza per non perdere il diritto a far valere le proprie ragioni opponendosi a un decreto ingiuntivo ‘sbagliato’ nella sostanza o nella forma.
Nel valutare l’onerosità dell’acquisto di un immobile vanno considerate una serie di spese accessorie e sapere quando e come si calcola l’imposta di registro sulla prima casa può essere molto utile. La Corte costituzionale ha anticipato la sentenza con la quale ha dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale e ineludibile quindi l’obbligo di pagamento delle sanzioni senza possibilità di ricevere alcuna retribuzione per il periodo di sospensione.
Il costo dell’assicurazione proposta in occasione di un prestito o di un mutuo concorre a determinare la usurarietà del finanziamento e attribuisce al cliente il diritto di ottenere lo stralcio di ogni somma pattuita in conto interessi! Dall’inizio delle ostilità in Ucraina si è iniziato subito a parlare dell’articolo 5 NATO, sia da parte della Russia che dei Paesi confinanti le aree interessate.
Vediamo cos’è e cosa comporta concretamente. Chiunque abbia investito in FTX può giustamente sentire il sangue gelare nelle vene da quando la nota piattaforma ha dichiarato bancarotta e si sente parlare di una presunta truffa FTX dalle dimensioni colossali : Conseguenze penali del cyberbullismo
Quale legge tutela i ragazzi in materia di cyberbullismo?
4. Quali tutele offre l’ordinamento giuridico – Per attenuare le conseguenze dannose degli atti di bullismo in rete, il legislatore ha introdotto la Legge 29 maggio 2017, n.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,
l’oscuramento dei contenuti: ogni minore che abbia compiuto i 14 anni, oppure ogni genitore o soggetto esercente la responsabilità parentale, può inoltrare al gestore del sito internet un ‘ istanza per ottenere l’oscuramento e/o la rimozione del contenuto entro 48 ore. Nel caso dei social network come Facebook, è possibile contattare il servizio assistenza per segnalare l’abuso mediante l’apposita sezione. Qualora il gestore del sito non provveda all ‘ oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto entro 48 ore, l ‘ interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali (art.2, l.71/2017); l’ammonimento: per porre fine ad episodi di cyberbullismo, ci si può rivolgere anche al questore per chiedere un ammonimento, purché non sia già stata presentata una denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati. Il questore provvederà ad incontrare il minore bullo e ad ammonirlo affinché la diffusione del contenuto lesivo sia interrotta (art.7, l.71/2017); il ruolo delle scuole: in ogni scuola dovrà essere presente un docente con funzioni di coordinatore al fine di predisporre tutte le misure necessarie per prevenire il fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico. Inoltre, il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo non appena ne venga a conoscenza e, se necessario, dovrà convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, predisporre eventuali sanzioni disciplinari qualora ricorrano le condizioni e percorsi rieducativi per il minore bullo.
Oltre agli interventi espressamente previsti dalla legge del 2017, e poiché non esiste un reato di cyberbullismo ma questo può essere qualificato in fattispecie criminose distinte a seconda del comportamento posto in essere dal bullo, altre forme di tutela possono essere di natura penale.
In particolare, tra gli esempi principali, l’aggressione di un cyberbullo può integrare reati quali diffamazione ( art.595 c.p.), minacce ( art.612 c.p.), trattamento illecito dei dati personali ( art.167 del codice per la protezione dei dati personali ), violenza privata ( art.610 c.p.), estorsione ( art.629 c.p.), detenzione di materiale pornografico ( art.600-quater c.p.).
In questi casi, è possibile presentare una querela. Tuttavia, occorre precisare che un procedimento penale presso il tribunale per i minorenni può essere avviato solo nei confronti di un minore che abbia compiuto i 14 anni e sia capace d ‘ intendere e volere.
Cosa prevede la legge 71?
Cyberbullismo, la legge 71 – Telefono Azzurro Sai che contro il cyberbullismo esiste una legge, la numero 71 del 29 maggio 2017? Si tratta del primo strumento di legge che ha definito ed affrontato questo problema. Ecco i suoi punti salienti: 1. Questa legge punta a favorire una maggiore consapevolezza fra voi ragazzi dell’importanza di non assumere atteggiamenti persecutori e, per la prima volta, fornisce una definizione giuridica di “cyberbullismo” come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».2.
- Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete.
- Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.3.
Con la legge è nato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che oltre a redigere un piano di contrasto e prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.4.
Anche il Ministero dell’Istruzione è coinvolto, dovendo adottare delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.5. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.
I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.6. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ai genitori.
Perché è come è nata la legge sul cyberbullismo?
COME È NATA LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO – Proprio Carolina, allora 14enne, nella sua lettera d’addio il 5 gennaio 2013, auspicò che più nessuno potesse subire ciò che aveva coinvolto lei. Questa legge, dedicata a tutte le vittime di bullismo online, è nata da un’indagine conoscitiva in Commissione Diritti umani.
Quando il cyberbullismo è reato?
Bullismo e diritto penale: quando è reato? – E, sebbene ad oggi non esista un reato specifico di “bullismo”, le condotte poste in essere dal bullo o dal cyberbullo possono essere sussunte nei reati di:
– Percosse (art.581 c.p.); – Lesioni (art.582 e ss c.p.); – Danni alle cose, danneggiamento (art.635 c.p.); – Diffamazione (artt.594 e 595 c.p.); – Minacce (art.612 c.p.); – Molestia o disturbo alla persona (art.660 c.p.); – Violenza privata (art.610 c.p.) – Stalking (612 bis c.p.)
E così via.
Quando si può denunciare per cyberbullismo?
Cyberbullismo, denunciare si può. Ecco cosa fare E’ possibile denunciare un atto di cyberbullismo ? Si. In Italia, il cyberbullismo, non è ancora configurato con un reato autonomo, ma sia il codice penale che il codice civile permettono di punire il cyberbullo, anche se minorenne.
Con il termine cyberbullismo, infatti, s’intendono le offese o le minacce commesse attraverso la Rete, Considerato che la fascia d’età più coinvolta nel fenomeno, secondo diverse statiche, è l’ adolescenza e la pre-adolescenza e i canali di maggiore diffusione usati dal cyberbullo sono i social network, ad esempio Facebook, la vittima può difendersi dal punto di vista giuridico e soprattutto denunciare.
A spiegare in quale tipo di reato può configurarsi il cyberbullismo e quali violazioni di legge comporta è l’ avvocato Fabio Bognanni (nella foto), di Palermo. Se il fatto è commesso da un minore la pena è ridotta fino ad un terzo e non vuol dire che il reato non sussiste.
Quando è reato?
Reati, delitti e contravvenzioni – I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione, senza volere fare una distinzione netta. I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex art.39 c.p.) i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (ex art.17 c.p.).
I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali.
La loro peculiarità è che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell’elemento soggettivo. In altre parole, il giudice condannerà Tizio per guida in stato di ebbrezza, che è un reato contravvenzionale (ex art.186 codice della strada), senza dovere considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta posta in essere da Tizio stesso.
Il reato è un fatto umano (commissivo o omissivo) vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, al quale si ricollega una sanzione penale.Viene incriminato al fine di tutelare uno o più beni giuridici. Rientra nella più ampia categoria dell’illecito. In senso formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l’ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione.
In senso strutturale, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia) sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato.
Cosa rischia il cyberbullo a livello legale?
Cyberbullismo: quando è reato – Il cyberbullismo viene punito in modo diverso a seconda della condotta :
- i minorenni vengono in genere puniti con un’ammenda di 526 euro o con la reclusione fino a 6 mesi;
- per i maggiorenni le pene sono più gravi: si va d a un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 5 anni di reclusione, ai quali si aggiungono eventuali risarcimenti del danno procurato alla vittima in sede civile.
In particolare, tra le tipologie di cyberbullismo citate si ha che:
- denigration, flaming e impersonation possono rientrare rientrare nel reato di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del Codice Penale;
- flaming e impersonation possono anche rientrare nel reato di minaccia, disciplinato dall’articolo 612 del Codice Penale;
- il cyberstalking rientra nel reato di atti persecutori, disciplinato dall’articolo 612 bis del Codice Penale. Nei casi meno gravi, può prevedere una contravvenzione per molestie;
- il doxing viene sanzionato in base all’articolo 167 del D.lgs.196/2003;
- il cyberbashing può rientrare sia nelle percosse, sia nelle lesioni, ma nei casi di maggiore gravità può ricadere nel reato di omicidio preterintenzionale, disciplinato dall’articolo 584 del Codice Penale;
- l’harassment è un caso molto delicato da trattare, in quanto bisogna stabilire in base alla condotta l’entità del danno procurato. Nei casi peggiori si può rientrare nel reato di istigazione al suicidio, disciplinato dall’articolo 580 del Codice Penale.;
- il trickery non rappresenta di per sé un reato, ma potrebbe essere il punto di partenza di condotte che sono invece penalmente rilevanti.
Quali sanzioni si applicano al cyberbullo?
Aspetti legali
- Aspetti legali (Pisano, Saturno, 2007)
- Cyberbullismo (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione)
- Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
A – si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; i diritti di cui è titolare in base all’art.7 del Codice della Privacy (D.L 196 del 2003), quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
- B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato:
- Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.
- Sanzioni Amministrative
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una: sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (art.161, DL 196 del 2003).
Procedimento di applicazione: L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il Garante. (artt.161,166. DL 196 del 2003). Illeciti Penali In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale, in altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
Ecco alcuni casi in cui è necessario segnalare all’Autorità Giudiziaria (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione):
- l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art.615 bis codice penale);
- l possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art.594 codice penale);
- le pubblicazioni oscene (art.528 codice penale);
- la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art.600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n.269)
Qual è il compito delle scuole contro il cyberbullismo?
IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO.
- IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO
- In molti di questi casi la scuola in generale o gli insegnanti o si sentono impotenti o non ritengono sia compito loro occuparsi o preoccuparsi di questo problema dal momento che colpisce i ragazzi quando usano la rete o i cellulari.
- Sebbene la maggior parte degli insegnanti sia consapevole dei significativi effetti negativi del sugli studenti e mostrino preoccupazione per la diffusione di tale fenomeno, essi non ritengono sia compito della scuola occuparsene.
- Si tratta di una valutazione non corrispondente alla realtà perché se è vero che la maggior parte del tempo i ragazzi lo passano online quando sono a casa loro o da amici (nell’ipotesi che a scuola ci sia un reale ed efficace controllo e inibizione dell’uso della rete), i ragazzi usano il computer a scuola anche per comunicare online, o usano il loro smartphone.
È dunque compito della scuola fornire educazione e informazione, fare prevenzione e intervenire su pro blematiche che riguardano i ragazzi, per promuovere il loro benessere e diminuire il loro malessere.
- La scuola non è un ente e struttura educativa a sé stante, ma rappresenta la più moderna e contemporanea visione di ogni aspetto di crescita, educazione e cultura.
- IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO
- Gli insegnanti hanno quindi una duplice funzione :
- 1. quella di aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;
2, quella di sensibilizzare, di dare informazioni ai ragazzi ma an che ai genitori su quelli che sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati.
- Essere bulli, o usare la rete per denigrare qualcuno, per spiarlo, per controllarlo, non comporta stima e una considerazione vera da parte dei compagni.
- IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO
- I compagni vedono, sanno, leggono ma preferiscono non fare niente per pigrizia o perché divertiti, perché non vogliono subire ritorsioni o perché sottovalutano le conseguenze negative sulla vittima di questi comportamenti.
Lo studente che subisce bullismo online, in ogni sua forma, forse non si rende conto delle conseguenze che questo comporta, e ‘normalizza’ i comportamenti che subisce, o addirittura reagisce a sua volta attaccando in rete o con sms, innescando il ciclo della violenza.
- L’apparente distacco e lontananza facilitati dal mezzo informatico permettono una rapidità di pensiero-movimento-azione che non lascia tempo alla riflessione sul significato delle azioni e l’interazione sociale.
- Non avendo l’altro di fronte, il proprio comportamento non subisce condizionamenti legati alla reazione altrui: l’altro non si percepisce e non si vede nell’immediato dell’azione e per questo il si confonde con una forma normalizzata di comunicazione.
- L’ insegnante quindi deve essere per il ragazzo un punto di riferimento sia per poter chiedere consigli, sia per potersi rivolgere se ha un vero e proprio problema.
- IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO
Come? Niente stigmatizzazione,
- Gli studenti non si rivolgono agli adulti perché hanno paura di essere ‘puniti’, a casa vedendosi tolto il computer o lo smartphone, a scuola con una nota o nell’essere ridicolizzati davanti a tutti.
- I ragazzi devono sapere che l’insegnante conosce il fenomeno, sa che online possono accadere cose spiacevoli e a volte ne è vittima anche lui/lei.
- L’importante è sapere che c’è una risposta, e che far finta di niente o minimizzare quello che è successo non aiuta, ma può anzi solo peggiorare le cose.
- È anche importante che l’insegnante faccia capire ai ragazzi che alcuni comportamenti che loro mettono in atto sono considerati anche reati e che un ragazzo che ruba una foto e la mette online, commette due reati e rischia anche di essere perseguito dalla legge.
Il confine fra ciò che è lecito e ciò che non lo è, nell’uso della rete è spesso sottile.
- IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO
- I doveri del corpo insegnante.
- Normalmente gli insegnanti sono considerati de gli incaricati di pubblico servizio poiché non svolgono semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale, ma realizzano un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri decisionali tipici di quest’ultima ( ).
In quanto tali, ai sensi dell’ art.331 del codice di pro cedura penale, sono tenuti a denunciare alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero la notizia e cioè l’esistenza secondo gli elementi nella loro disponibilità di conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio della quale siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI NEL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO La condotta omissiva costituisce fattispecie di reato (art.362 c.p.). Sempre gli insegnanti sono investiti di un particolare ruolo che viene definito nell’ordinamento ” posizione di garanzia ” e che impone una serie di attività di intervento affinché i soggetti ” deboli ” a loro affidati, e cioè gli alunni durante lo svolgimento dell’attività scolastica o parascolastica, non siano messi in una situazione di pericolo dalla quale possano derivare situazioni dannose.
Ai sensi dell’. del codice penale ” non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo “.
- Occorre tuttavia ricordare come la posizione di garanzia in capo agli addetti del servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configuri diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che dalle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
- Fonte e approfondimento
- RISORSE CONSIGLIATE PER TE
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Come si divide il cyberbullismo?
Il cyber bullismo si divide in due categorie: il cyberbullismo diretto e quello indiretto. Nel cyberbullismo diretto il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es.
Chi si occupa del cyberbullismo a scuola?
Il Ministero dell’istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e più in generale, di ogni forma di violenza. Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.
Decreto prot.n.1176 del 18/05/2022 – Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021) Decreto assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo da destinare agli Uffici Scolastici Regionali la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale. la Legge 71 del 2017 ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. L’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.
Quando il bullismo diventa reato?
I fatti, la condotta prevaricatrice del bullo –
- Uno studente minorenne è stato condannato per atti di bullismo compiuti ai danni di un compagno di classe.
- Nello specifico, il bullo ha indotto la vittima a:
- – subire il furto di materiale scolastico;
- – subire a livello psicofisico la volgare simulazione di atti sessuali da dietro mentre il bullo si appoggiava sul suo corpo davanti ad altri compagni di scuola;
- – tollerare parolacce scritte sui libri, sputi in faccia, calci.
- Nei primi due gradi di giudizio, il bullo è stato condannato per violenza privata e lesioni personali ( Tribunale per i Minori di Bologna e Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni ).
- Successivamente, il minore bullo ha fatto ricorso in Cassazione contestando il fatto che la condotta era occasionale, considerando il modesto disvalore del fatto e l’incensuratezza dell’imputato.
La Cassazione, con la sentenza n.163/2021, ha respinto il ricorso condannando il bullo per il reato di violenza privata (ex art.610 c.p.) che ha lo scopo di tutelare la salute psichica dell’individuo, Questo reato dispone la reclusione fino a 4 anni per chiunque, con minaccia o violenza, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Quali differenze trovi tra bullismo e cyberbullismo?
Bullismo e Cyberbullismo_differenze – Valutazione attuale: 4 / 5 Bullismo e Cyberbullismo – differenze Dall’analisi delle diverse tipologie emerge chiaramente che, a differenza di quanto accade nel tradizionale bullismo, quasi sempre le azioni prevaricatorie digitali si configurano come comportamenti antigiuridici, azioni, cioè, che violano le norme contenute nel codice penale.
Tali categorie sebbene imparentate dalla presenza di un capostipite comune, l’aggressività, presentano, infatti, numerose area di divergenza : · mentre i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto conosciuti dalla vittima, i cyberbulli possono essere anonimi, fingersi anonimi e sollecitare l’inclusione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona spesso non è neanche a conoscenza dell’identità di coloro con i quali sta interagendo; · mentre le azioni bullistiche vengono generalmente raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti o ad amici frequentanti scuole limitrofe, restando, di fatto, abbastanza circoscritte nello spazio, il materiale cyberbullistico può essere diffuso in tutto il mondo; · mentre nel bullismo è facile riscontrare una media disinibizione sollecitata dalle dinamiche del gruppo classe e dai meccanismi di disimpegno morale, nel cyberbullismo si rileva un’alta disinibizione: i cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale; · mentre nel bullismo, il bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali è correlato alla inevitabile visibilità del bullo, il cyberprepotente può usare la presunta (ricordiamo, infatti, che ogni computer lascia delle “impronte” che possono essere identificate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni) invisibilità – “Tu non puoi vedere me!”- per esprimere, ugualmente, potere e dominio; · mentre nel bullismo riscontriamo una presenza di feedback tangibili da parte della vittima ai quali il bullo non presta sufficientemente attenzione, nel cyberbullismo, la mancanza di feedback tangibili sul proprio operato – “Io non posso vedere te”! – può maggiormente ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima; · mentre nel bullismo è facilmente riscontrabile la deresponsabilizzazione (“Stiamo scherzando”, “Non è colpa mia”), nel cyberbullismo è possibile rilevare anche processi di depersonalizzazione: le conseguenze delle proprie azioni possono essere, infatti, ascritte alla “personas” o “avatars” (alter ego virtuale) create; · mentre nel bullismo, solo il bullo, il gregario e il bullo-vittima (vittima provocatrice) agiscono prepotenze, nel cyberbullismo, chiunque, anche chi è vittima nella vita reale o ha un basso potere sociale, potrebbe diventare un cyberbullo;
· mentre nel bullismo gli spettatori, quasi sempre presenti, osservano i comportamenti prevaricatori dei bulli nei confronti di una vittima che conoscono, nel cyberbullismo gli spettatori possono essere assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità.
Quando sono presenti, possono, inoltre, assumere una funzione passiva (se si limitano a rilevare, nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o attiva (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano, diffondendolo). Il contributo attivo può essere fornito su sollecitazione del cyberbullo (reclutamento volontario) oppure, su spinta autonoma, senza, cioè, aver ricevuto specifiche ed espresse richieste (reclutamento involontario).
(fonte Helpis onlus) pubblicata il 26 ottobre 2017 : BULLISMO – CYBERBULLISMO
Che cos’è il cyberbullismo in breve?
Definizione di cyberbullismo – Per una maggiore comprensione del termine, riportiamo di seguito la definizione di cyberbullismo reperibile sul sito di Wikipedia: “Il cyberbullismo o ciberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.” Come è ormai chiaro, il cyberbullismo rappresenta quindi una forma di bullismo che avviene tramite Internet sotto forma di offese, minacce e molestie.
- Entrambi i comportamenti (bullismo e cyberbullismo) si sviluppano attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo.
- Ciò che cambia è il contesto nel quale avviene la molestia: i bulli agiscono nel mondo reale, i cyberbulli agiscono online.
- Ma cosa dice la legge italiana in merito? Naturalmente, trattandosi di reato, il cyberbullimo è punito dal nostro Stato.
La legge 29 maggio del 2017 si pone l’obiettivo di: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Qual è la legge del bullismo?
Il Ministero dell’istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e più in generale, di ogni forma di violenza. Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.
Decreto prot.n.1176 del 18/05/2022 – Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021) Decreto assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo da destinare agli Uffici Scolastici Regionali la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale. la Legge 71 del 2017 ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. L’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.
Cosa dice la Costituzione sul bullismo?
Articolo 2 Cost.: i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.
Quando il bullismo diventa reato?
I fatti, la condotta prevaricatrice del bullo –
- Uno studente minorenne è stato condannato per atti di bullismo compiuti ai danni di un compagno di classe.
- Nello specifico, il bullo ha indotto la vittima a:
- – subire il furto di materiale scolastico;
- – subire a livello psicofisico la volgare simulazione di atti sessuali da dietro mentre il bullo si appoggiava sul suo corpo davanti ad altri compagni di scuola;
- – tollerare parolacce scritte sui libri, sputi in faccia, calci.
- Nei primi due gradi di giudizio, il bullo è stato condannato per violenza privata e lesioni personali ( Tribunale per i Minori di Bologna e Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni ).
- Successivamente, il minore bullo ha fatto ricorso in Cassazione contestando il fatto che la condotta era occasionale, considerando il modesto disvalore del fatto e l’incensuratezza dell’imputato.
La Cassazione, con la sentenza n.163/2021, ha respinto il ricorso condannando il bullo per il reato di violenza privata (ex art.610 c.p.) che ha lo scopo di tutelare la salute psichica dell’individuo, Questo reato dispone la reclusione fino a 4 anni per chiunque, con minaccia o violenza, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Quali violazioni di legge comporta il bullismo e il cyberbullismo?
Violazione delle norme contenute nel Codice della privacy – L’articolo 167 del Codice della privacy rubricato “Trattamento illecito di dati” dispone: 1° comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.” 2° comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”