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Cosa Prevede La Nuova Legge Sulle Pensioni?

Cosa Prevede La Nuova Legge Sulle Pensioni
«Quota 103» – Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 si potrà accedere alla pensione con 41 anni di contributi unitamente a 62 anni di età anagrafica. La misura si rivolgerà a tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) e autonomi. Si tratterà di una «quota 103» destinata a superare l’attuale «quota 102» (64 anni e 38 di contributi) in scadenza a fine anno.

Non ci sarà alcuna penalizzazione circa il criterio di calcolo dell’assegno. Vale a dire che sarà preservato il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996, La nuova combinazione si aggiungerà agli altri previsti dalla legge Fornero. Cioè 67 anni e 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica ( pensione anticipata ).

Si rammenta, inoltre, che anche nel biennio 2023-2024 non si verificheranno adeguamenti alla speranza di vita ISTAT. Nelle intenzioni dell’esecutivo si tratterebbe di una misura «ponte» destinata ad evitare lo scalone per circa 50 mila lavoratori in attesa di una riforma della previdenza pubblica obbligatoria condivisa con le parti sociali il prossimo anno.

Quanti anni di contributi per andare in pensione nel 2024?

Pensioni di vecchiaia iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico – Anche per l’accesso ai trattamenti pensionistici del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, i requisiti per il 203-2024 non sono incrementati.

  1. – Ballo (ballerini e tersicorei);
  2. – Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.;
  3. – Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda;
  4. – Sportivi Professionisti.

1 – Gruppo Ballo

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 66 anni

Pensione di anzianità:

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 66 anni

Pensione di anzianità:

Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 41 anni

A questi casi continua ad applicarsi per la decorrenza del trattamento la disciplina della c.d. finestra mobile:

  • di 18 mesi la pensione di vecchiaia e
  • di 21 mesi per le pensioni di anzianità.

: Requisiti accesso a pensione 2023: probabile conferma fino al 2026

Quanti anni di contributi massimo per andare in pensione?

Trattamento Età Contributi
Pensione anticipata ordinaria 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne
Quota 102 64 anni 38 anni
Quota 100 62 anni 38 anni
Ape sociale 63 anni Minimo contributivo variabile di 36, 32 o 30 anni

Che pensione avrò con 25 anni di contributi?

In pensione con 25 anni di contributi: calcolo importo assegno – Entrando nel dettaglio dell’argomento, concentrandoci sull’aspetto economico, chi va in pensione con 25 anni di contributi non sarà destinatario di un assegno pensionistico di importo elevato, Cosa Prevede La Nuova Legge Sulle Pensioni Pensione con 25 anni di contributi: è possibile? Siccome l’ammontare del trattamento della pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contributi, con 25 anni di anzianità contributiva, il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione,

Nulla a che vedere con il 70% della retribuzione percepita da chi ha maturato almeno 35 anni di contributi o con l’80% che verrà erogato al lavoratore che va in pensione con 40 anni di contributi, A questo punto ci si domanda: come è possibile far crescere l’importo della pensione con 25 anni di contributi? Una possibilità è versare contributi volontari, ovvero aprire un fondo complementare.

Come abbiamo visto in precedenza, versare almeno 5 anni di contributi in un fondo complementare e maturarne almeno 20 in modo ordinario, dà la possibilità di andare in pensione con un assegno sicuramente più alto rispetto a quello che verrebbe percepito con soli 25 anni di contributi.

  • Contributi pensione minima: qual è il minimo da versare? ;
  • Pensione sociale o assegno sociale: quali differenze ;
  • Pensione di reversibilità con assegno di vedovanza: la guida ;
  • Pensione minima: può essere pignorata? ;
  • In pensione a 63 anni, vediamo con quali contributi ;
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Quando muoio la mia pensione a chi va?

Dettaglio Prestazione: Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

  • La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato ( pensione di reversibilità ) o dell’assicurato ( pensione indiretta ) in favore dei familiari superstiti.
  • La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa,
  • La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato ;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

Aliquote di reversibilità

Soggetti superstiti Percentuale
coniuge solo 60%
coniuge e un figlio 80%
coniuge e due o più figli 100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità

Soggetti superstiti Percentuale
un figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli 100%
un genitore 15%
due genitori 30%
un fratello o sorella 15%
due fratelli o sorelle 30%

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n.335. Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi 5 anni in base alla normativa in vigore.

TABELLA F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.355) Importi aggiornati in base alla circolare n.46 del 26.03.2020

ANNO Limite reddituale % di riduzione
2020 Fino € 20.107,62 Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70 50%
2019 Fino € 20.007,39 Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52 25%
Oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65 40%
Oltre € 33.345,65 50%
2018 Fino € 19.789,38 Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino € 26.385,84 25%
Oltre € 26.385,84 fino € 32.982,30 40%
Oltre € 32.982,30 50%
2017 Fino € 19.573,71 Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino € 26.098,28 25%
Oltre € 26.098,28 fino € 32.622,85 40%
Oltre € 32.622,85 50%
2016 Fino € 19.573,71 Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino € 26.098,28 25%
Oltre € 26.098,28 fino € 32.622,85 40%
Oltre € 32.622,85 50%

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Quando ci sarà la riforma pensioni 2023?

Diritto Cristallizzato – Chi ha i requisiti di 62 anni e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà esercitare il diritto ad andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Come per la «quota 100», infatti, il diritto si cristallizza e, pertanto, potrà essere utilizzato anche nel 2024 o nel 2025.

  1. Nessuna fretta.
  2. Quanto sopra è utile anche per precisare un altro aspetto.
  3. Nel 2023 resta confermato il diritto all’andata in pensione di chi ha i requisiti per la «quota 100» (62 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2021 o quota 102 (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022.
  4. Anche queste prestazioni, infatti, hanno beneficiato dell’effetto cristallizzazione.

Chi rientra in queste ipotesi, è bene ricordarlo, non incapperà nel tetto all’importo del trattamento previsto per la «pensione anticipata flessibile» a prescindere dall’eventuale maturazione dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.

Chi ha diritto all’ape sociale nel 2023?

In base alla L.n.234/2021, l’ Ape sociale è accessibile agli iscritti all ‘Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata, che abbiano compiuto 63 anni entro il 31 dicembre 2022.