3. L’identita’ di un minore straniero non accompagnato e’ accertata dalle autorita’ di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia’ nominato, solo dopo che e’ stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria.
Cosa stabilisce la legge 47 2017?
Con finalità di semplificazione, la legge n.47 / 2017 (art.10) prevede che i minori stranieri non accompagnati possano ricevere, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, due tipi di permesso di soggiorno: il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.
Cosa prevede la legge Zampa?
Roma, 2 marzo 2017 – Accogliamo con soddisfazione l’approvazione della proposta di legge sui minori stranieri non accompagnati in Senato. Ripetuti sono stati gli appelli delle associazioni alle forze politiche: ora l’auspicio è che l’iter non subisca ulteriori rallentamenti e si arrivi ad una rapida approvazione finale alla Camera,
una modifica al testo unico sull’immigrazione, che disciplina il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati alla frontiera un sistema organico di prima e seconda accoglienza in Italia, con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale l’armonizzazione delle procedure di accertamento dell’età, per evitare accertamenti medici invasivi, quando inutili e maggiori garanzie procedurali, tra cui la presenza di mediatori culturali, anche durante l’accertamento il rafforzamento degli istituti della tutela e dell’ affido familiare e maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, nonché per i diritti del minore durante i procedimenti amministrativi e giudiziari.
Quali sono i diritti dei minori stranieri non accompagnati?
La Convenzione contempla il diritto di non discriminazione, il diritto di protezione, il diritto di assistenza, il diritto allo sviluppo, il diritto all’unità familiare, il diritto al rispetto dell’identità culturale ed il diritto all’ascolto e alla partecipazione.
Cosa si intende per minore non accompagnato?
Attività e servizi – Per minore straniero non accompagnato si intende “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (Art.2, legge n.47/2017)”. Per accreditarsi la prima volta al Sistema Informativo Minori non accompagnati (SIM) è necessario c ollegarsi al sito https://servizi.lavoro.gov.it ed eseguire l’ accesso tramite SPID personale (di primo livello o superiore) o CIE. Quindi, scegliere tra le opzioni l’applicazione “SIM- Minori stranieri non accompagnati”, a ccedere alla pagina ” Richiesta credenziali ” e c ompilare la scheda di richiesta di registrazione nuova utenza.
Linee Guida Minori stranieri non accompagnati (edizione del 19 dicembre 2013) Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art.32, comma 1 bis del D.lgs.25 luglio 1998, n.286)” (27 febbraio 2017) Segnalazione minori non accompagnati FAQ Report statistici sulla presenza dei MSNA in Italia Rapporti di approfondimento sulla presenza dei MSNA in Italia
Per informazioni e quesiti, scrivere agli indirizzi m ail: [email protected] oppure [email protected] PEC: [email protected] oppure [email protected] Vai alla pagina dedicata sul Portale Integrazione Migranti
Chi paga i centri di accoglienza?
2. L’indennità di 35 euro al giorno – Gli annali della disinformazione annoverano diversi tentativi di attribuire ai migranti un potere straordinario: la capacità di percepire uno stipendio di 35 euro al giorno, più vitto e alloggio, senza svolgere alcun lavoro. Come si diceva, il sistema Sprar è finanziato al 95% dal ministero, che attinge le risorse dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo, devolvendo agli enti locali ( e non ai rifugiati ) delle somme in base alla stima che, per accogliere un migrante adulto, servano circa 35 euro al giorno (45 per i minori).
- La stessa cifra si ritrova nei bandi indetti per reperire posti Cas: le prefetture offrono la cifra massima di 35 euro a persona al giorno, riservandosi di aggiudicare i bandi col criterio del massimo ribasso (a parità del servizio, vince chi spende meno).
- Ma come sono spesi i 35 euro al giorno? Un esempio di bando offre indicazioni precise: servizi di ingresso (identificazione); servizi di pulizia personale e dell’ambiente; erogazione di pasti; fornitura di beni di prima necessità (lenzuola, vestiti ecc.); servizi di mediazione linguistica e culturale.
“Altri bandi prevedono anche servizi di assistenza sociale e legale alla persona.” Ai richiedenti protezione internazionale spetta il solo pocket money, ovvero 2,50 euro al giorno fino al un massimo di 7,50 euro a nucleo familiare, e una singola ricarica telefonica di 15 euro all’arrivo (su cui si veda il punto successivo): Per chi ancora non fosse convinto della necessità di spendere 35 euro al giorno in accoglienza, sarà utile analizzare il report del ministero dell’Interno sull’accoglienza di migranti e rifugiati, che analizza in concreto la ripartizione delle spese, evidenziando come oltre un terzo della cifra pagata nel 2014 sia rappresentata dal costo del personale.
Cos’è il prosieguo amministrativo?
Il prosieguo amministrativo – Si tratta della possibilità per i minori stranieri non accompagnati, che hanno un permesso di soggiorno per minore età e stanno per compiere 18 anni, di proseguire il proprio percorso di accoglienza ed integrazione in Italia, fino al compimento dei 21 anni.
Dove vengono accolti i MSNA?
Oltre al divieto di respingimento e di espulsione dal paese, ai msna viene garantita la possibilità di accedere ai diversi servizi territoriali di accoglienza, principalmente attraverso 2 fondi statali: il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e il fondo nazionale per l’accoglienza dei minori
Cosa si intende per seconda accoglienza dei MSNA?
– Seconda accoglienza : sono offerti al mi- nore servizi maggiormente specializza- ti e servizi di integrazione gestiti dalle autorità locali di concerto con lo SPRAR.
A quale procedura deve essere necessariamente sottoposto lo straniero per il quale vi sono dubbi sulla identità personale?
28197 del 25 settembre 2014 che stabilisce ‘ lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici prescindendo dalla puntuale identificazione sulla base dell’esibizione del documento di viaggio, se posseduto’ o anche ‘dall’inesistenza di motivi di dubbio sulla dichiarata identità.
Chi nomina il tutore volontario?
Chi sono i MSNA di cui si occupa il tutore volontario? Per minore straniero non accompagnato si intende il ” minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano ” (art.2 della legge 47/2017).
- La maggioranza di MSNA è di genere maschile e si colloca principalmente tra i 16 e i 17 anni.
- Informazioni aggiornate sulle fasce d’età dei MSNA presenti e censiti sul territorio regionale sono disponibili sul “Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia”, della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Div.
II (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), reperibile attraverso il link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx, Come si diventa tutore volontario di MSNA? Si diventa tutore volontario di MSNA presentando apposita domanda al Garante regionale dei diritti della persona (con le modalità espressamente stabilite ed utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile nella sezione “Come diventare Tutore” del sito istituzionale, al link: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Come-diventare-Tutore.html ), portando a termine con successo l’intero ciclo di formazione (frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ogni modulo formativo) e confermando, in sede di colloquio finale, la propria disponibilità ad assumere la funzione, nonché la preferenza territoriale, contestualmente autorizzando il Garante a comunicare il proprio nominativo ed i propri dati di riferimento al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
al Garante, al fine di comprendere la tipologia di candidati interessati a partecipare al corso formativo ed, eventualmente, a prestare la propria disponibilità all’esercizio della funzione tutoria; al Presidente del Tribunale per i Minorenni, in fase di nomina del tutore.
L’assenza di titoli, esperienze personali o formazioni specifiche, peraltro, non va intesa quale limitazione alla possibilità di candidarsi o di essere successivamente nominati tutori, una volta concluso positivamente il ciclo formativo e confermata la disponibilità all’esercizio della funzione.
svolge il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale; persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione; promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età; vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del MSNA; vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del MSNA; amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
Chi nomina il tutore volontario di MSNA? In seguito alla modifica introdotta dal decreto legislativo 220/2017, il tutore volontario di MSNA è nominato dal Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Il tutore può non presentarsi al giuramento? No, il tutore è tenuto a presentarsi nella data di convocazione relativa al giuramento comunicatagli dal Tribunale per i Minorenni.
Qual è il numero di tutele concretamente attribuibile? Attualmente la nuova formulazione dell’art.11 della legge 47/2017 prevede che il singolo tutore possa assumere ” la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni ” (modifica introdotta dal decreto legislativo 220/2017).
Qual è l’impegno richiesto in termini di tempo? Non risulta possibile dare una risposta univoca alla domanda, in quanto il tempo da dedicare alla funzione è strettamente connesso sia al numero di tutele effettivamente attribuite al singolo tutore, sia alle concrete necessità dei MSNA assegnati, sia al modo personale di intendere la funzione (ruolo di “genitorialità sociale” o ruolo puramente “amministrativo”).
L’incarico ovviamente richiede la disponibilità di tempo e di energie, come previsto anche nell’Avviso pubblico, quindi ogni aspirante tutore è chiamato ad assumere il ruolo con responsabilità, avendo ben presente la propria specifica situazione e nella consapevolezza che l’incarico va svolto nel superiore interesse del minore.
Il tutore volontario di MSNA viene retribuito? No. La tutela, come previsto dal codice civile, è esercitata a titolo gratuito (art.379 c.c.). Il tutore volontario di MSNA dispone di permessi di lavoro per esercitare la funzione e di rimborsi spese? Allo stato, purtroppo, la normativa non prevede la possibilità di avvalersi di specifici permessi di lavoro e di rimborsi spese.
- Tale criticità è stata rappresentata a livello nazionale nell’auspicio che il legislatore provveda a colmare la lacuna normativa.
- A tale proposito, si segnala la presentazione alla Camera, in data 27 settembre 2018, della proposta di legge nazionale n.1202, recante “Disposizioni in materia di permessi lavorativi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni di tutore di minori”, che risulterebbe essere stata assegnata alla XI Commissione Lavoro in sede Referente il 7 marzo 2019.
Si rappresenta, per completezza, che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, cd. Legge di stabilità 2020 – Finanziaria), all’art.1, co.882, ha stanziato una somma per le tre seguenti finalità:
interventi a favore dei tutori volontari di MSNA; rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per i permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di MSNA, fino a 60 ore per tutore, per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria; rimborso delle spese sostenute dai tutori per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.
Le modalità attuative sono rimesse ad un regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento, tuttavia, il decreto attuativo previsto non risulta essere stato ancora adottato.
Il tutore volontario di MSNA ottiene anche l’affidamento del MSNA? No. Tutela e affidamento sono istituti diversi. Per diventare affidatari è necessario rivolgersi ai Servizi sociali territorialmente competenti. I MSNA possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario.
In questo caso, affidatario e tutore devono collaborare nel reciproco rispetto delle proprie competenze e sempre nell’interesse del minore assistito. Quando cessa la tutela volontaria di MSNA? La tutela cessa al compimento della maggiore età del MSNA, salvo non sia disposto il cd.
prosieguo amministrativo (fino ai 21 anni); le relazioni affettive instaurate tra ex tutori e ragazzi, possono però proseguire nel tempo a prescindere dal termine dell’incarico. L’incarico è rinunciabile? No, l’incarico è obbligatorio e non è liberamente rinunciabile, fatte salve le ipotesi di dispensa su domanda e di esonero dall’ufficio, i cui presupposti sono tassativamente previsti dagli articoli 352, 353 e 383 del codice civile: la competenza nel merito appartiene al Tribunale per i Minorenni, formale detentore dell’elenco dei tutori volontari di MSNA.
In ogni caso, il tutore designato è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. In quali tipi di responsabilità incorre il tutore di MSNA? Il tutore volontario non risponde a titolo di responsabilità penale per reati commessi dal MSNA, poiché la responsabilità penale è personale (art.27 Cost.).
- Potrebbe invece essere ritenuto responsabile dei danni causati dal minore stesso solo nell’ipotesi in cui vi sia coabitazione.
- Quali sono le principali attività che deve svolgere un tutore di MSNA? Le attività del tutore sono molteplici e devono essere sempre volte al perseguimento del superiore interesse del MSNA.
Le più importanti sono:
costruzione e mantenimento di utili rapporti di rete con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di accoglienza e protezione del minore; conoscenza del minore ed instaurazione di un rapporto con lo stesso, nel suo preminente interesse; eventuale partecipazione alla fase di identificazione del minore e di accertamento dell’età; eventuale presentazione della richiesta di soggiorno per minore età; eventuale richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN); rappresentanza nell’ambito delle procedure scolastico/formative; supporto al minore rispetto alle scelte per la sua accoglienza e integrazione (compresa la possibilità di proporre eventuale istanza di “prosieguo amministrativo”, ove sussistano le condizioni, al Tribunale per i Minorenni); richiesta di protezione internazionale e accompagnamento durante la procedura di riconoscimento (attenzione: senza la presenza del tutore, il MSNA non può sostenere l’intervista presso la Commissione territoriale); eventuale avvio delle indagini familiari anche al fine del ricongiungimento familiare; richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta; rappresentanza legale e degli interessi del minore e accompagnamento nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano; dovere di essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario del MSNA; prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari e scelte di carattere “straordinario”.
Per approfondimenti, si vedano i contenuti del Quaderno dei diritti n.6/2020, “Orientamenti per il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA)”, pubblicazione edita nell’ambito della collana “I Quaderni dei Diritti”, curata dal Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Materiali di approfondimento”, al seguente link: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Materiali-di-approfondimento.html,
Comunità di accoglienza; MSNA assistito; Questura; TM; Servizi sociali; Famiglia affidataria; SSN; Istituti scolastici/formativi; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Quali sono le principali tipologie di permesso di soggiorno? Tenuto conto delle novità apportate alla materia a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 113/2018 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, c.d.
per minore età; per affidamento; per motivi familiari; per richiesta asilo; per asilo o protezione sussidiaria; per protezione speciale; per cure mediche; per calamità; per atti di particolare valore civile; per protezione sociale (casi speciali); per vittime di violenza domestica (casi speciali); per particolare sfruttamento lavorativo (casi speciali).
Per approfondimenti, si vedano i contenuti del Quaderno dei diritti n.7/2020, “I minori stranieri non accompagnati. Guida pratica alla normativa”, pubblicazione edita nell’ambito della collana “I Quaderni dei Diritti”, curata dal Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Materiali di approfondimento”, al seguente link: http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/TUTORI/Materiali-di-approfondimento.html,
- Il tutore può delegare la propria attività ad altro soggetto? La possibilità di delegare singoli atti da parte del tutore nominato parrebbe utilizzabile solo come extrema ratio,
- Ai sensi dell’art.357 c.c., infatti, “Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”,
L’incarico, si legge tra i commenti codicistici a tale norma, “è strettamente personale e non può essere conferito ad altri mediante mandato generale, essendo una funzione particolarmente delicata; potrà al limite essere conferita una gestione particolare di singoli atti giuridici senza la sostituzione soggettiva nell’amministrazione dei beni “.
Per tale motivo il Garante regionale ritiene che sia opportuno informare ed eventualmente concordare eventuali deleghe di atti singoli, per casi eccezionali, con il giudice che ha provveduto alla nomina (Presidente del Tribunale minorile ovvero Giudice Tutelare, ponendo come spartiacque l’entrata in vigore della legge 47/2017).
Quali sono i compiti del protutore? Il protutore non ha il compito di sostituirsi al tutore, in quanto esercita la sua funzione in caso di conflitto di interessi tra tutore nominato e pupillo. L’art.360 c.c. infatti dispone espressamente che ” Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore “.
- Qualora anche il protutore si trovi in opposizione d’interessi col minore, viene nominato un curatore speciale.
- Inoltre per la medesima norma ” Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio.
- Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione “.
L’azione giudiziaria è un atto di ordinaria amministrazione? No. L’azione giudiziaria va annoverata tra gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono necessariamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare e che non possono essere esercitati autonomamente dal tutore.
Quanto può durare la detenzione amministrativa?
Italia – Nell’ordinamento Italiano la detenzione amministrativa riguarda il controllo dell’immigrazione. Gli immigranti irregolari vengono trattenuti nei cosiddetti Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) che vengono utilizzati per identificare e deportare le persone straniere presenti sul territorio italiano prive di un permesso di soggiorno valido.
- Precedentemente questi centri erano noti come Centri di Permanenza Temporanea (CPT) e Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).
- Creati dalla legge Turco-Napoletano, nelle successive modifiche hanno visto aumentare in numero massimo di giorni di detenzione previsto da 30 giorni fino agli attuali 180 giorni introdotti dal decreto sicurezza firmato da Matteo Salvini.
Secondo l’ultimo rapporto del garante dei detenuti, le condizioni di vita nei CPR sono del tutto analoghe a quelli degli istituti di pena con sbarre alle finestre, cancelli e porte. I detenuti sono privati della libertà senza tutte le garanzie previste dall’ordinamento detentivo giudiziale o ordinario.
Chi è il tutore volontario?
Il tutore volontario è una figura introdotta dalla legge 47/2017 su ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.’ Si tratta di un privato/a cittadino/a che decide di svolgere il compito di rappresentanza legale del minore solo, facendo si che vengano riconosciuti i suoi
Chi può accedere al SAI?
2018 SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – Il D.L.4 ottobre 2018, n.113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n.132, rinomina il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,
Quanto danno per ospitare un ucraino?
Caf Cisl disponibile per fornire assistenza e informazioni Da pochi giorni possibile richiedere i contributi economici stanziati dal Governo a sostegno dei rifugiati ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, Si tratta di un sostegno economico per massimo di 3 mesi, pari a:
300 euro al mese per gli adulti 150 euro al mese per i minori
Per fare la domanda il richiedente deve aver trovato una sistemazione autonoma, anche presso parenti o famiglie ospitanti, per almeno dieci giorni nellarco di un mese. Non potranno accedere agli aiuti, invece, i rifugiati che al momento sono alloggiati presso strutture messe a disposizione dallo stato, come i Centri di assistenza straordinaria o le strutture per l’accoglienza diffusa.
Per avere diritto al contributo deve essere stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione dove viene assegnato il codice fiscale necessario per la compilazione della domanda. La domanda per il contributo va presentata entro il 30 settembre 2022 tramite il portale dedicato: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it Una volta presentata la domanda, verr inviato un sms di conferma da Poste Italiane e si potr ritirare il contributo presso un qualsiasi ufficio postale.
Molte persone ucraine che lavorano in Italia hanno ospitato, in questi difficili mesi, familiari in fuga dalla guerra. Per chi lavora come colf o badante o assistente familiare, CASSACOLF ha previsto un ulteriore contributo di 300 euro per le spese di sostenute.
Documenti identificativi del lavoratore e dei familiariPermesso di soggiorno per protezione temporanea dei familiariRicevute pagamento contributi Inps e Cassa COLF degli ultimi 2 trimestri (versamenti PagoPA) del lavoratoreScontrini delle spese sostenute (alimentari, mediche, farmaceutiche)IBAN per laccredito su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestata al richiedente
Contatta la tua sede Caf CISL per informazioni e assistenza © Riproduzione riservata – 11 Maggio 2022 Ti potrebbe interessare
6 Dic 2022 Nel 2023 il limite di spesa per il Bonus Mobili scender da 10.000 a 5.000 euro, e di conseguenza il rimborso fiscale passer da 5.000 a 2.500 euro. 2 Dic 2022 Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISEE elaborati nel 2022 e da gennaio sar possibile elaborare l’ISEE 2023.
Quanto costa ospitare un ucraino in Italia?
Profughi dall’Ucraina, per l’accoglienza 24 euro al giorno. L’allarme dei volontari: “Con questi fondi non si può fare” Ventiquattro euro al giorno per accogliere un profugo. Cifra che deve bastare per pagare i costi fissi della struttura e del personale, più tre pasti e – in teoria – anche la mediazione culturale, i corsi di lingua, l’intervento degli assistenti sociali, eventuale assistenza legale.
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: Profughi dall’Ucraina, per l’accoglienza 24 euro al giorno. L’allarme dei volontari: “Con questi fondi non si può fare”
Che cosa sono gli Sprar?
Lo sprar Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Caratteristiche principali Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:
il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello; la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”; le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
Quale testo legislativo definisce il sistema di accoglienza dei MSNA?
L’attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall’art.19 del decreto legislativo n.142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell’Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali.
Qual è l’obiettivo del progetto Pueri?
Presentazione Progetto “P.U.E.R.I. – Programmi di protezione dei minori stranieri” Lunedì 26 febbraio alle ore 17, presso il Teatro Duse in via Cartolerie 42 a Bologna, è in programma la presentazione del progetto P.U.E.R.I. dove sono coinvolti psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali.
Il progetto è gestito dalla Fondazione nazionale degli Assistenti sociali e dal Centro informazione ed educazione allo sviluppo (Cies) ed è finanziato dalla Commissione europea nell’ambito delle Emergency assistance Fami 2016. L’iniziativa, organizzata con il coordinamento del Ministero dell’Interno, ha l’obiettivo di favorire la presa in carico e l’accompagnamento nel percorso di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati, evitando che si allontanino dai centri che li ospitano o finiscano vittime della criminalità organizzata.
L’incontro si aprirà con la visione di un reportage realizzato dalla regista Chiara Sambuchi che ha documentato il viaggio di minori in fuga dai centri di ospitalità verso i paesi del Nord Europa. Per il CNOP sarà presente il Presidente Fulvio Giardina.
- All’evento parteciperà il Ministro dell’ Interno On.
- Marco Minniti, l’.
- On Sandra Zampa deputato PD e prima firmataria della Legge 47/2017, Elisabetta Gualmini Vice Presidente della Regione Emilia Romagna, Silvana Mordeglia Presidente della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali ed Elisabetta Melandri, Presidente del Centro Informazione Educazioni allo sviluppo.
: Presentazione Progetto “P.U.E.R.I. – Programmi di protezione dei minori stranieri”
Quando sussiste un dubbio circa l’età dichiarata?
Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.
Chi decide se avviare o meno le eventuali procedure socio sanitarie per l’accertamento multidisciplinare dell’età?
La legge non specifica quale giudice sia competente ad adottare il provvedimento di attribuzione dell ‘ età, ma è ragionevole ritenere che tale competenza sia del Tribunale per i minorenni, posto che l’ accertamento socio – sanitario è disposto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni.
Quale testo legislativo definisce il sistema di accoglienza dei MSNA?
Normativa e pubblicazioni – Minori stranieri non accompagnati
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – Ratificata e resa esecutiva con Legge n.176/1991; Convenzione Europea de l’Aja sul rimpatrio dei minori – Ratificata con Legge n.396 del 30 giugno 1975;Raccomandazione del Consiglio d’Europa 1969 (2011) sui minori stranieri non accompagnati; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Piano d’azione sui minori stranieri non accompagnati SEC (2010) 534 ; Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche Testo Unico sull’Immigrazione (TUI); Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999 – Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.535 del 9 dicembre 1999 – Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri;Codice Civile: articoli 330 e 333 – articoli 343, 402 e 403 ; Legge n.184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori; Legge n.977 del 17 ottobre 1967, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; Legge n.269 del 3 agosto 1998, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù; Legge n.91 del 5 febbraio 1992, Nuove norme sulla cittadinanza; Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2013, con cui il Direttore Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le Linee Guida ” Minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione “; Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, 10 luglio 2014; Decreto del Ministro dell’Interno del 29 luglio 2014 che istituisce, presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, una struttura di missione per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; Legge n.90 del 23 dicembre 2014 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi 181,182 e 183. Decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (GU Serie Generale n.214 del 15 settembre 2015). Gli articoli 18, 19 e 21 del nuovo decreto sono dedicati ai minori. Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 con cui il Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le “Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art.32, comma 1-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)”; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502” che sancisce l’obbligo di iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati in condizioni di parità con i cittadini italiani; Legge del 7 aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, c.d. legge Zampa, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori non accompagnati, al duplice scopo di rafforzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e di definire una disciplina organica della materia, uniformemente applicabile in tutto il territorio nazionale; Decreto legislativo del 22 dicembre 2017, n.220 recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.