Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale
1972 | 1989 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1972 Nasce il diritto all’obiezione di coscienza – Sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell’obiezione di coscienza, nel 1972 il Governo approva la legge n.772 “Norme in materia di obiezione di coscienza”, che sancisce il diritto all’obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.1989 La Sentenza della Corte Costituzionale parifica la durata dei due servizi, militare e civile, incrementando la domanda di adesione al servizio civile obbligatorio da parte di associazioni locali del terzo settore, comuni, università, unità sanitarie locali.1998 Nasce l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile – La legge n.230 del 1998 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” abroga la legge n.772 del 1972 e riconosce l’obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, istituisce la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ed il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ove confluiscono le risorse gestite fino ad allora dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private a scopo finalizzato.
La gestione del Servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa, ed è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).2000 La legge 331 del 2000 “Norma per la istituzione del servizio militare professionale” fissa al 1 gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che viene successivamente anticipata al 1 gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n.226).2001 Nasce il Servizio Civile nazionale – E’approvata la legge 64/01 che istituisce il Servizio Civile Nazionale: un servizio volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.
» Per saperne di più Torna su 2002 Con il D.Lgs 5 aprile 2002, n.77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell`articolo 2 della L.6 marzo 2001, n.64 vengono individuate le modalità organizzative ed operative del Servizio.2004 Si costituisce il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l’UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.
Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge 23 agosto 2004 n.226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.2005 Sospeso il servizio di leva – Il 1° gennaio 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n.230 del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01).
Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.2006 Un anno che segna la storia del SCN – Il 1° gennaio entrano in vigore le disposizioni del d.lgs 5 aprile 2002, n.77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome – tenute ad istituire l’albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell’UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma.
- Nello stesso anno nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta.
- Il regolamento prevede l’elettorato attivo e passivo, l’elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.
L’anno 2006 si chiude con la “Giornata Nazionale del Servizio Civile”, per festeggiare la promulgazione della prima legge in materia di obiezione di coscienza e la nascita del Servizio civile sostitutivo, legge 15 dicembre 1972, n.772. L’evento è celebrato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.2007 Con la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n.130, “Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n.230, in materia di obiezione di coscienza” agli obiettori è concesso di rinunciare al proprio status e quindi di accedere alle attività che gli erano state fino ad allora precluse.
- Torna su 2011 A dieci anni dalla legge – Primo decennale di approvazione della legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale su base esclusivamente volontaria ( legge n.64/2001 ).
- Si celebra l'”Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva” proclamato dal Consiglio dell’Unione Europea.2012 Con l’emanazione del DPCM 21 giugno 2012 che modifica il DPCM del 1 marzo 2011 viene istituito il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, integrando nella medesima struttura le funzioni proprie dell’ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dell’ex Dipartimento della Gioventù.2013 I Corpi Civili di Pace – La Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 253, prevede l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace,
Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio civile nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali.
L’iniziativa legislativa è molto significativa in quanto apre la strada a interventi civili non violenti nelle aree di conflitto e alla possibilità di prevedere ulteriori strumenti ordinari, per la gestione delle relazioni internazionali, alternativi alla guerra.2014 Al via il Disegno di legge delega – Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014.
L’articolo 1 prevede, tra l’altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale con l’istituzione di un servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.2015 L’apertura ai ragazzi stranieri – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L.6 marzo 2001, n.64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile.
Di conseguenza, in via amministrativa, il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il principio verrà poi normativamente sancito con la riforma.
Nello stesso anno, con decreto ministeriale, viene stabilita l’organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace ai sensi della L.147/2013 2016 La legge delega – Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 2016 la legge 6 giugno 2016, n.106 : Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
Il provvedimento entrerà in vigore il successivo 3 luglio. La legge delega definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati e sancisce, tra le altre cose, l’accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale che faceva riferimento ai residenti.2017 Il Servizio civile universale – E’ l’anno della riforma del Servizio civile che diventa, da nazionale, universale, con l’emanazione del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 : Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106.
- Il provvedimento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma.
- Torna su 2018 Sperimentazione per l’attuazione delle misure aggiuntive – Con l’emanazione dell’avviso presentazione progetti e del bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018, si attua la sperimentazione per l’attuazione delle nuove misure introdotte dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40,
Sono 1.236 i volontari avviati in servizio in 151 progetti “sperimentali”, da realizzarsi in Italia e all’estero, che prevedano “misure aggiuntive”, cioè favorire la partecipazione ai progetti di giovani con minori opportunità e, limitatamente ai progetti da realizzarsi in Italia, nella possibilità di svolgere un periodo di servizio, della durata massima di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea o, in alternativa, di usufruire, per lo stesso periodo, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.2019 Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale e Piano annuale 2020 – Il 4 novembre 2019 il Ministro Vincenzo Spadafora, firma il decreto di approvazione del primo Piano triennale 2020-2022 e del primo Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale.
Il percorso per la stesura dei Piani, con il coinvolgimento e il raccordo di tutti gli attori del sistema di servizio civile, fa fondato le sue radici nelle indicazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – dell’Assemblea Generale ONU, nei principi di rilevanza internazionale dettati dalla Dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea del 9 Aprile 2019, laddove si riconosce l’importanza della dimensione giovanile nell’Agenda 2030 e il ruolo chiave che i giovani possono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Ha tenuto conto, inoltre, delle linee programmatiche del Governo, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, dei programmi strategici delle Amministrazioni centrali competenti per i settori d’interesse del servizio civile, dei Piani sviluppo e dei programmi strategici delle Regioni e delle Province autonome.
Con la nuova programmazione del servizio civile universale gli enti, dunque, non presentano più singoli progetti ma programmi articolati in progetti, che hanno obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.
Un cambio di approccio importante, dunque, finalizzato a valorizzare il sistema del servizio civile.2020 L’anno del Covid-19, della nuova Consulta e della Giornata nazionale del Servizio civile universale, del Piano annuale 2021 e del bando per 56.000 operatori volontari – È l’anno in cui il Paese ed il mondo intero è segnato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Anche il Servizio civile universale deve adattarsi ad una situazione che non ha precedenti.
- I progetti, inizialmente sospesi, sono poi riattivati per la quasi totalità.
- Il sistema reagisce e trova il modo, reinventandosi, di riportare in servizio gli operatori volontari prevedendo anche nuove ed alternative soluzioni di gestione delle attività e dei progetti come l’utilizzo, laddove possibile, del “remoto” o la previsione di una rimodulazione dei progetti, od ancora della stipula di accordi di “gemellaggio” tra enti.
Ma l’attività del Servizio civile universale non si è mai realmente fermata: sono 3.200 i volontari che scelgono, fin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica, di rimanere in servizio sul campo nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per il contenimento della pandemia.
- Lo sforzo di tutto il sistema servizio civile porta ad una “normalizzazione” del numero di volontari impegnati nei progetti di servizio civile su valori pressoché coincidenti col dato di inizio.
- A partire dal 15 settembre la percentuale dei volontari in servizio è sempre maggiore del 99% (e con un trend crescente fino al 99,85% del 15 febbraio 2021).
Tutto questo rappresenta la capacità del sistema di saper reinterpretare i progetti di servizio civile, rendendoli “stabili” operativamente, continuando a fornire un contributo prezioso e ineludibile nella risposta, anche nell’emergenza, in termini di strumenti e azioni volte a garantire supporto quotidiano e assistenza alle comunità.29 luglio – Si svolge la prima riunione di insediamento della “Consulta nazionale per il servizio civile universale” costituita con il decreto del 21 luglio 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,
Nella stessa riunione, viene eletta Presidente, per la prima volta nella storia del Servizio civile, una giovane donna, Feliciana Farnese, rappresentante nazionale degli operatori volontari.15 dicembre – E’ indetta la “Giornata nazionale del servizio civile universale”, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2020.
Ogni anno il 15 dicembre si celebrerà l’alto valore del servizio civile. L’individuazione di tale data non è casuale. Il 15 dicembre 1972 venne promulgata nel nostro Paese la prima legge sull’obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n.772, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230), che ha istituito il servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare, consentendo l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria.16 dicembre – Firmato, dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con delega in materia di servizio civile universale, il decreto di approvazione del secondo Piano annuale della programmazione triennale 2020-2022 del Servizio civile universale.21 dicembre – Pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari, integrato successivamente con ulteriori 8.902 posti, arrivando ad un totale di quasi 56.000 posti per operatori volontari.
- E’ il più alto numero di volontari previsti da un bando nella storia del Servizio civile.
- Torna su 2021 Il Servizio civile compie 20 anni – Il Servizio civile compie 20 anni.
- Tanti ne sono passati da quel 6 marzo 2001 in cui, con la legge n.64, nasce il servizio civile nazionale.
- Qualche anno dopo, nel 2017, sempre il 6 marzo, il servizio civile, con il decreto legislativo n.40, si evolve in universale.
Il primo bando emanato nel 2001 prevedeva la selezione di 396 volontari; l’ultimo, vedrà in servizio, nel corso del 2021, quasi 56.000 operatori volontari. Torna su Per approfondimenti: ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Che cos’è la legge 64?
Dal Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale – Il Servizio Civile Nazionale Volontario è istituito con la Legge 64/01 che pone le basi normative per l’attuazione dei progetti di servizio civile, dà la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidale inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Cosa disciplina la legge 6 marzo 2001 n 64?
È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello
Quali sono i principi fondamentali richiamati nel servizio civile?
Il Servizio Civile Nazionale è una esperienza di volontariato ed è stato istituito con la Legge 6 marzo 2001 n.64 ‘Istituzione del servizio civile nazionale’. E’ fondato sui principi fondamentali della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale.
Cos’è il servizio civile riassunto?
Cos’è | Scelgo il servizio civile Il servizio civile è impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.
Il servizio civile nasceva nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare; era quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001, veniva istituito il servizio civile nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne.
Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del servizio civile su base volontaria. Nel 2017, con il decreto legislativo n.40, il servizio civile da nazionale diventa universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla.
- L’11 dicembre 2020 è stata istituita, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, la ” Giornata nazionale del Servizio civile universale”, fissata per il 15 dicembre di ogni anno, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del servizio civile universale, anche con riferimento al ruolo svolto per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite.
- In attuazione di quanto previsto dalla riforma del 2017, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unita e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.
- Sei una ragazza o un ragazzo tra i 18 e i 28 anni compiuti? Puoi partecipare al servizio civile se:
sei cittadino italiano o cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia;
non hai riportato condanna in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
In questo bando troverai programmi di intervento relativi al “Servizio civile ambientale” da realizzarsi in Italia, programmi di intervento relativi al “Servizio civile digitale” e un programma autofinanziato dal Comune di Latina. Fai attenzione però: per alcuni progetti possono essere richiesti specifici requisiti oltre a quelli già decritti, questo in relazione alla specificità di alcune azioni previste.
- nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, hai interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui eri impegnato è stato definitivamente interrotto dall’ente;
- hai interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- hai interrotto il Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- hai già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”. L’avvio in servizio per lo svolgimento del nuovo progetto è subordinato all’aver regolarmente concluso il progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”;
- hai già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- hai già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma;
- nel corso del 2021 sei stato avviato in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, escluso per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi.
Non puoi presentare domanda se:
- appartieni ai corpi militari e alle forze di polizia;
- hai interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendi nuovamente candidarti ad uno dei progetti contemplati nel presente bando;
- intrattieni, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure hai avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
Di seguito viene mostrata una tabella con la tipologia di progetti a cui potrai effettuare la domanda a seconda delle esperienze di Servizio civile già effettuate
Servizio effettuato | Progetti di Servizio civile digitale | Progetti di Servizio civile ambientale | Progetti SCU autofinanziato |
Nessuna esperienza di Servizio civile | SI | SI | SI |
Servizio civile universale | NO | NO | NO |
Servizio civile digitale | NO | NO | NO |
Garanzia Giovani | SI | SI | SI |
Corpi Civili di Pace | SI | SI | SI |
IVO4All | SI | SI | SI |
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: Cos’è | Scelgo il servizio civile
Quanti sono i livelli di classificazione degli impianti secondo la normativa 64-8?
CEI 64-8/3 Cap.37 Impianti a livelli – In allegato all’articolo il cap.37 della 64-8/3, la Tabella A con il dettaglio dei Livelli di prestazione e altra documentazione. La CEI 64-8/3 al Cap.37 Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto, ha introdotto specifiche prescrizioni, ai fini delle prestazioni, da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.
Le prescrizioni del Cap.37 si applicano: – ai nuovi impianti; e – ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare. Le prescrizioni del Cap.37 non si applicano: – agli impianti nelle unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al “; – alle parti comuni degli edifici residenziali.
La CEI 64/3 apporta una serie di importanti vantaggi sia per l’installatore che per l’utente finale: – l’installatore può “certificare” il livello di qualità e di prestazione della propria soluzione impiantistica; – l’utente finale può avere dei parametri prestazionali di riferimento del proprio impianto, sia in fase di acquisto dell’immobile che di ristrutturazione.
La Norma CEI 64-8/3 del 2012 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali) al Cap.37 contiene il testo dell’Allegato A “Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto”, con le modifiche concordate al termine dell’Inchiesta Pubblica del, della Variante 3 alla sesta edizione della Norma CEI 64-8, Variante pubblicata nel febbraio 2011.
Dichiarazione di Conformità CEI 64-8/3 Cap 37 Il Cap 37 è normativo, dal 1 settembre 2011 è obbligatorio eseguire gli impianti elettrici nelle unità immobiliari almeno con le dotazioni previste almeno dal livello uno, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale non è consentito scendere.
- Tuttavia, trattandosi di aspetti prestazionali, e non relativi alla sicurezza dell’impianto, è possibile che in casi particolari il committente, per motivi vari, richieda dotazioni diverse che possono essere anche inferiori a quelle del livello 1.
- In questo caso è però necessario un patto scritto fra le parti da allegare alla, in cui il committente dovrà richiedere espressamente per iscritto, assumendosene la responsabilità, di non eseguire l’impianto con le dotazioni previste dal Cap.37.
La Commissione Capitolati Tecnici ha recentemente aggiornato la, presente sin dalle prime fasi di sviluppo del, ed inizialmente dedicata all’impianto elettrico per unità abitativa.
- L’attuale versione della scheda, che riguarda gli ed il capitolo 37 della Norma CEI 64-8/3, oltre alla nuova denominazione “Ambienti residenziali – Impianti a livelli”, supera l’elencazione delle prescrizioni generali per gli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale, fornendo criteri di scelta delle dotazioni per la protezione e la fruibilità degli impianti elettrici in ambienti residenziali in funzione delle esigenze del committente,
- La struttura della scheda è stata dunque adattata per conformare la consueta metodologia checkbox, ampiamente consolidata all’interno del Capitolato, ai tre livelli prestazionali e di fruibilità della parte 3, capitolo 37, della Norma CEI 64-8, ovvero:
- Livello 1 : livello base o minimo;
- Livello 2 : livello standard, per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti;
- Livello 3 : livello domotico, per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica).
- Attraverso le apposite tabelle, progettista o installatore potranno indicare le dotazioni e il dimensionamento dell’impianto secondo i livelli, garantendo quindi, rispetto alla precedente versione della scheda, un’adeguata visibilità anche ai livelli 2 e 3 che, oltre ad un ulteriore aumento delle dotazioni, introducono la domotica a beneficio del risparmio energetico all’interno dell’abitazione.
- I capitolati tecnici sono uno strumento inteso per mettere a disposizione di tutta la filiera elettrica, dal committente all’installatore attraverso il progettista, in ambito sia pubblico sia privato, un documento aggiornato dal punto di vista tecnico e normativo, per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti e, al tempo stesso, garantire la trasparenza nella gestione degli appalti.
- Le schede contengono i riferimenti normativi (tecnici e legislativi) sia per i prodotti sia per gli impianti, permettendo così di realizzare dei capitolati tecnici che indirizzano i progettisti al rispetto delle norme CEI: non solo la norma impianti CEI 64-8, ma anche tutte le norme per gli impianti speciali e per i prodotti da utilizzare.
- Le schede sono raggruppate in tre parti:
- Parte 1 – Componenti : riporta le principali caratteristiche e le modalità di scelta dei componenti elettrici da utilizzarsi nell’impianto in tutte le strutture qui considerate;
- Parte 2 – Impianti : riporta le più significative indicazioni di buona tecnica per la realizzazione degli impianti elettrici, elettronici ed ausiliari di rilevante importanza in tutte le strutture qui considerate;
- Parte 3 – Criteri di scelta delle schede per la realizzazione di capitolati per impianti elettrici ed elettronici per edifici schede delle strutture specifiche : contiene i riferimenti particolari alle schede riportate nelle parti 1 e 2 da utilizzare per la realizzazione degli impianti elettrici trattati in questo documento.
In particolare la parte impianti è suddivisa in 7 sezioni per considerare tutti gli aspetti dell’impianto:1. Distribuzione generale2. Impianti elettrici e di sicurezza in ambienti specifici3. Impianti ausiliari4. Impianti ascensori5. Impianti fotovoltaici6. Verifiche 7. Efficienza energetica degli impianti.
- Questa parte contiene schede che coprono tutte le esigenze specifiche degli impianti, come, ad esempio, le centrali termiche ed idriche, l’illuminazione, le cucine, i laboratori, le palestre, arrivando infine ai sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, recentemente inseriti.
- Recente è anche l’ultima sezione sull’efficienza energetica, che introduce i criteri di progettazione basati sulla Norma EN 15232 che definisce quattro diverse classi di efficienza per i sistemi di automazione di edificio, valide sia per le applicazioni di tipo residenziale sia per le applicazioni di tipo non residenziale.
- Uno dei punti di forza della collaborazione con ITACA è rappresentato dal riferimento al capitolato ANIE-ITACA che oggi 12 Regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) riportano nei loro siti istituzionali, per le gare di appalto dell’impiantistica elettrica, elettronica ed ausiliaria.
Il risultato di questa sinergia tra Federazione ANIE e la Pubblica Amministrazione è ben rappresentato dagli 11.250 iscritti alla newsletter informativa e, soprattutto, dai 10 mila download delle schede effettuati in media ogni anno. Tra le schede tecniche maggiormente scaricate vi sono ovviamente quelle riguardanti le nuove tecnologie (ad esempio i sistemi di accumulo, l’efficienza energetica e i sistemi di automazione e controllo degli edifici).
- Ogni mese viene, infatti, pubblicata una scheda che può essere nuova oppure l’aggiornamento di una scheda esistente; ogni sei mesi viene invece pubblicata una versione consolidata dell’intero Capitolato comprendente tutte le schede riviste in precedenza.
- Per il futuro si sta già lavorando a edizioni del Capitolato che possano includere ulteriori schede dedicate all’efficienza energetica, alla e-mobility e alle fonti rinnovabili e si sta valutando la possibile correlazione con nuovi strumenti, tra cui quello di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni (BIM), avvalendosi della collaborazione di Università e professionisti esperti.
- Fonte CEI
La nuova norma CEI 64-8, al Capitolo 37, adotta una classificazione degli impianti elettrici in tre livelli, con regole da applicarsi agli impianti di unità immobiliari a uso residenziale.Questa classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo.L’utente finale potrà d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di livello 1, 2 o 3, dove il livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma.
- I 3 livelli sono personalizzabili in base alle esigenze di dotazione e garantiscono il rispetto degli standard di qualità, efficienza e sicurezza. Nel dettaglio:
- Livello 1
- è il livello minimo per cui un impianto possa essere considerato a norma e prevede:- un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento;- un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento;
- – almeno 2 interruttori differenziali al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio
- Livello 2
- – rispetto al livello 1, prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che l’installazione di dispositivi per la protezione e la sicurezza della casa quali il videocitofono e l’anti-intrusione.
- Livello 3
– oltre a un ulteriore aumento delle dotazioni, introduce la domotica a beneficio del risparmio energetico all’interno dell’abitazione. L’impianto per essere considerato domotico deve gestire almeno quattro funzioni domotiche, tra cui: anti-intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.
Qual è la normativa di riferimento per gli impianti elettrici?
La norma CEI 64-8 – La norma CEI è il principale riferimento normativo, ad oggi infclusiva della sua variante V3. Questa si riferisce agli impianti elettrici in bassa tensione a corrente continua e alternata (non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua). L’integrazione della norma ha definito una nuova classificazione di impianto elettrico (per il settore residenziale), Si è trattato di un importante passo verso la definizione di uno standard di qualità degli immobili, in cui tutte le componenti (impianto elettrico compreso), devono soddisfare certi criteri di sicurezza, sostenibilità ambientale, usabilità e fruibilità.
Cosa è la difesa civile non armata e nonviolenta?
FAQ – Risposte a domande frequenti versione 3.0 – giugno 2020 Perché una Petizione costituzionale? L’articolo 50 della Costituzione dice che “tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, è un esercizio di democrazia diretta.
- Nella XVII legislatura avevamo presentato una Proposta di Legge di iniziativa popolare, raccogliendo oltre 50.000 firme autenticate, poi fatta propria da un gruppo di deputati, che fu assegnata alle competenti commissioni, e incardinata proprio quando la legislatura si interruppe.
- Lo strumento della Petizione, che abbiamo rivolto sia al Senato che alla Camera, ci ha permesso di riconsegnare lo stesso testo di Legge, elaborato dalle sei Reti promotrici, alle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa, in modo che il progetto possa andare avanti nella XVIII legislatura proprio da dove era rimasto.
Perché una proposta di Legge di iniziativa popolare, nella prima fase della Campagna? L’articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Una delle due forme di “democrazia diretta” previste dal nostro ordinamento è la Legge d’iniziativa popolare (l’altra è il Referendum).
Siamo riusciti a raccogliere le almeno 50.000 firme autenticate sfruttando la raccolta delle firme, che dura 6 mesi, come momento importante di dibattito e discussioni sui contenuti della Legge. Che cosa s’intende per “difesa civile, non armata e nonviolenta”? Sul piano normativo la formula è esplicitata nella legge n.230 del 1998, che richiama precedenti sentenze della Corte costituzionale, e definisce “una modalità di difesa della Patria alternativa a quella militare” che prevede la preparazione della guerra.
La difesa civile, non armata e nonviolenta parte da un concetto di Patria più ampio rispetto ai soli confini e interessi nazionali, prevedendo una difesa delle istituzioni democratiche e dei diritti fondamentali dei cittadini, senza l’uso della violenza ma con strumenti nonviolenti, come sperimentato in alcuni contesti storici internazionali (in India con Gandhi, negli Usa con M.L.
Ing, in Sudafrica con Mandela, ecc.). Perché è necessario uno specifico Dipartimento? La difesa civile, non armata e nonviolenta, per essere efficace, deve essere preparata, organizzata, sviluppata, finanziata. Non può essere lasciata alla sola buona volontà di gruppi di base che già attualmente intervengono con modalità nonviolente in contesti conflittuali.
Il Dipartimento garantirebbe una dignità istituzionale ed una dimensione strutturale alla “difesa civile”, in coerenza con gli artt.11 e 52 della Costituzione italiana. Perché collocare il Dipartimento alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Perché la difesa civile è di tipo trasversale, vuole difendere i cittadini dalle reali minacce alle proprie sicurezze e anche fornendo al Paese la possibilità di intervenire nelle controversie internazionali, con mezzi non armati.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri è luogo di sintesi delle politiche pubbliche, interne e internazionali.
- Non risponderebbe a criteri di miglior razionalizzazione delle risorse umane ed economiche una collocazione nell’ambito di uno dei dipartimenti già istituiti, con una semplice riorganizzazione di dinamiche e competenze? I dipartimenti già istituiti, ai quali la proposta di legge fa riferimento (Servizio civile e Protezione civile), hanno specifiche competenze e strutture organizzative ad esse funzionali che, pur essendo parte integrante della “difesa civile, non armata e nonviolenta”, non la ricomprendono nel suo insieme.
Con l’istituzione del Dipartimento per la difesa civile s’intende dare fondamento istituzionale e autonomia organizzativa al principio fondante della legge, che vuole il pieno riconoscimento repubblicano di difesa alternativa a quella militare. Il necessario raccordo tra i dipartimenti avverrà all’interno del “Consiglio Nazionale della difesa civile, non armata e nonviolenta”, analogo al “Consiglio supremo di difesa” per quanto riguarda la difesa armata.
Allo scopo di attuare i fini prefissi, quali sono le professionalità che possono essere inserite nelle strutture? Nei diversi corsi di scienze della pace delle università italiane ed europee sono stati qualificati negli anni molti giovani competenti sui temi della difesa civile; diverse organizzazioni non governative hanno personale che ha fatto esperienza diretta in progetti di interposizione, mediazione e riconciliazione in luoghi di conflitto; i volontari in servizio civile, infine, rappresentano – per definizione – i “difensori civili della Patria”, sia nel loro impegno sociale in Italia che nei progetti di servizio all’estero.
Insomma le competenze ci sono già, ma vanno organizzate e valorizzate in una stretta collaborazione tra dimensione istituzionale e impegno associativo. Chi garantisce la formazione del personale? La formazione del personale sarebbe assicurata dall’Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo, di cui si chiede l’istituzione con apposita Legge successiva.
Inoltre buone competenze formative – alle quali lo stesso Istituto di ricerca potrà attingere – sono presenti nei Centri studi e ricerche che il mondo associativo e quello universitario hanno già costituito. Quanto costerà il Dipartimento? La “difesa civile non armata e nonviolenta” avrà una dotazione annua di 100 milioni di euro, di cui solo il 10% (ossia 10 milioni) sarà utilizzabile per le spese di funzionamento interno.
Il resto andrà ai servizi e progetti di difesa civile previsti dalla proposta di legge. Non si spenderà un solo euro in più: la proposta di legge chiede che siano fondi trasferiti dalla riduzione di spese della difesa miliare. Questi fondi saranno poi incrementati dalla scelta dei cittadini che vorranno fare l’opzione del 6 per 1000 a beneficio della difesa civile, in sede di dichiarazione dei redditi.
- Perché il 6×1000 dell’IRPEF? Per consentire ai cittadini di contribuire direttamente a questa forma di difesa costituzionale, finora trascurata dai governi che hanno sempre privilegiato la difesa militare.
- La quota del 6×1000 è stata indicata perché non si tratta di una religione (8×1000) né di una associazione (5×1000) né di un partito (2×1000).
Cosa è accaduto dopo aver raccolto le almeno 50.000 firme necessarie? Le abbiamo consegnate sia tecnicamente che “politicamente” nelle mani della Presidente della Camera, con la richiesta che la proposta di legge venga messa al più presto in discussione in Aula.
Cosa sostituisce il servizio civile?
Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale
1972 | 1989 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1972 Nasce il diritto all’obiezione di coscienza – Sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell’obiezione di coscienza, nel 1972 il Governo approva la legge n.772 “Norme in materia di obiezione di coscienza”, che sancisce il diritto all’obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.1989 La Sentenza della Corte Costituzionale parifica la durata dei due servizi, militare e civile, incrementando la domanda di adesione al servizio civile obbligatorio da parte di associazioni locali del terzo settore, comuni, università, unità sanitarie locali.1998 Nasce l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile – La legge n.230 del 1998 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” abroga la legge n.772 del 1972 e riconosce l’obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, istituisce la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ed il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ove confluiscono le risorse gestite fino ad allora dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private a scopo finalizzato.
La gestione del Servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa, ed è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).2000 La legge 331 del 2000 “Norma per la istituzione del servizio militare professionale” fissa al 1 gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che viene successivamente anticipata al 1 gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n.226).2001 Nasce il Servizio Civile nazionale – E’approvata la legge 64/01 che istituisce il Servizio Civile Nazionale: un servizio volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.
» Per saperne di più Torna su 2002 Con il D.Lgs 5 aprile 2002, n.77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell`articolo 2 della L.6 marzo 2001, n.64 vengono individuate le modalità organizzative ed operative del Servizio.2004 Si costituisce il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l’UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.
Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge 23 agosto 2004 n.226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.2005 Sospeso il servizio di leva – Il 1° gennaio 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n.230 del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01).
Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.2006 Un anno che segna la storia del SCN – Il 1° gennaio entrano in vigore le disposizioni del d.lgs 5 aprile 2002, n.77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome – tenute ad istituire l’albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell’UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma.
- Nello stesso anno nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta.
- Il regolamento prevede l’elettorato attivo e passivo, l’elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.
L’anno 2006 si chiude con la “Giornata Nazionale del Servizio Civile”, per festeggiare la promulgazione della prima legge in materia di obiezione di coscienza e la nascita del Servizio civile sostitutivo, legge 15 dicembre 1972, n.772. L’evento è celebrato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.2007 Con la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n.130, “Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n.230, in materia di obiezione di coscienza” agli obiettori è concesso di rinunciare al proprio status e quindi di accedere alle attività che gli erano state fino ad allora precluse.
Torna su 2011 A dieci anni dalla legge – Primo decennale di approvazione della legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale su base esclusivamente volontaria ( legge n.64/2001 ). Si celebra l'”Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva” proclamato dal Consiglio dell’Unione Europea.2012 Con l’emanazione del DPCM 21 giugno 2012 che modifica il DPCM del 1 marzo 2011 viene istituito il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, integrando nella medesima struttura le funzioni proprie dell’ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dell’ex Dipartimento della Gioventù.2013 I Corpi Civili di Pace – La Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 253, prevede l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace,
Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio civile nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali.
L’iniziativa legislativa è molto significativa in quanto apre la strada a interventi civili non violenti nelle aree di conflitto e alla possibilità di prevedere ulteriori strumenti ordinari, per la gestione delle relazioni internazionali, alternativi alla guerra.2014 Al via il Disegno di legge delega – Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014.
L’articolo 1 prevede, tra l’altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale con l’istituzione di un servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.2015 L’apertura ai ragazzi stranieri – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L.6 marzo 2001, n.64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile.
Di conseguenza, in via amministrativa, il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il principio verrà poi normativamente sancito con la riforma.
Nello stesso anno, con decreto ministeriale, viene stabilita l’organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace ai sensi della L.147/2013 2016 La legge delega – Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 2016 la legge 6 giugno 2016, n.106 : Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
Il provvedimento entrerà in vigore il successivo 3 luglio. La legge delega definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati e sancisce, tra le altre cose, l’accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale che faceva riferimento ai residenti.2017 Il Servizio civile universale – E’ l’anno della riforma del Servizio civile che diventa, da nazionale, universale, con l’emanazione del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 : Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106.
- Il provvedimento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma.
- Torna su 2018 Sperimentazione per l’attuazione delle misure aggiuntive – Con l’emanazione dell’avviso presentazione progetti e del bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018, si attua la sperimentazione per l’attuazione delle nuove misure introdotte dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40,
Sono 1.236 i volontari avviati in servizio in 151 progetti “sperimentali”, da realizzarsi in Italia e all’estero, che prevedano “misure aggiuntive”, cioè favorire la partecipazione ai progetti di giovani con minori opportunità e, limitatamente ai progetti da realizzarsi in Italia, nella possibilità di svolgere un periodo di servizio, della durata massima di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea o, in alternativa, di usufruire, per lo stesso periodo, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.2019 Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale e Piano annuale 2020 – Il 4 novembre 2019 il Ministro Vincenzo Spadafora, firma il decreto di approvazione del primo Piano triennale 2020-2022 e del primo Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale.
Il percorso per la stesura dei Piani, con il coinvolgimento e il raccordo di tutti gli attori del sistema di servizio civile, fa fondato le sue radici nelle indicazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – dell’Assemblea Generale ONU, nei principi di rilevanza internazionale dettati dalla Dichiarazione del Consiglio dell’Unione Europea del 9 Aprile 2019, laddove si riconosce l’importanza della dimensione giovanile nell’Agenda 2030 e il ruolo chiave che i giovani possono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Ha tenuto conto, inoltre, delle linee programmatiche del Governo, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, dei programmi strategici delle Amministrazioni centrali competenti per i settori d’interesse del servizio civile, dei Piani sviluppo e dei programmi strategici delle Regioni e delle Province autonome.
Con la nuova programmazione del servizio civile universale gli enti, dunque, non presentano più singoli progetti ma programmi articolati in progetti, che hanno obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.
Un cambio di approccio importante, dunque, finalizzato a valorizzare il sistema del servizio civile.2020 L’anno del Covid-19, della nuova Consulta e della Giornata nazionale del Servizio civile universale, del Piano annuale 2021 e del bando per 56.000 operatori volontari – È l’anno in cui il Paese ed il mondo intero è segnato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Anche il Servizio civile universale deve adattarsi ad una situazione che non ha precedenti.
- I progetti, inizialmente sospesi, sono poi riattivati per la quasi totalità.
- Il sistema reagisce e trova il modo, reinventandosi, di riportare in servizio gli operatori volontari prevedendo anche nuove ed alternative soluzioni di gestione delle attività e dei progetti come l’utilizzo, laddove possibile, del “remoto” o la previsione di una rimodulazione dei progetti, od ancora della stipula di accordi di “gemellaggio” tra enti.
Ma l’attività del Servizio civile universale non si è mai realmente fermata: sono 3.200 i volontari che scelgono, fin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica, di rimanere in servizio sul campo nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per il contenimento della pandemia.
- Lo sforzo di tutto il sistema servizio civile porta ad una “normalizzazione” del numero di volontari impegnati nei progetti di servizio civile su valori pressoché coincidenti col dato di inizio.
- A partire dal 15 settembre la percentuale dei volontari in servizio è sempre maggiore del 99% (e con un trend crescente fino al 99,85% del 15 febbraio 2021).
Tutto questo rappresenta la capacità del sistema di saper reinterpretare i progetti di servizio civile, rendendoli “stabili” operativamente, continuando a fornire un contributo prezioso e ineludibile nella risposta, anche nell’emergenza, in termini di strumenti e azioni volte a garantire supporto quotidiano e assistenza alle comunità.29 luglio – Si svolge la prima riunione di insediamento della “Consulta nazionale per il servizio civile universale” costituita con il decreto del 21 luglio 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,
Nella stessa riunione, viene eletta Presidente, per la prima volta nella storia del Servizio civile, una giovane donna, Feliciana Farnese, rappresentante nazionale degli operatori volontari.15 dicembre – E’ indetta la “Giornata nazionale del servizio civile universale”, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2020.
Ogni anno il 15 dicembre si celebrerà l’alto valore del servizio civile. L’individuazione di tale data non è casuale. Il 15 dicembre 1972 venne promulgata nel nostro Paese la prima legge sull’obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n.772, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230), che ha istituito il servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare, consentendo l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria.16 dicembre – Firmato, dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con delega in materia di servizio civile universale, il decreto di approvazione del secondo Piano annuale della programmazione triennale 2020-2022 del Servizio civile universale.21 dicembre – Pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari, integrato successivamente con ulteriori 8.902 posti, arrivando ad un totale di quasi 56.000 posti per operatori volontari.
- E’ il più alto numero di volontari previsti da un bando nella storia del Servizio civile.
- Torna su 2021 Il Servizio civile compie 20 anni – Il Servizio civile compie 20 anni.
- Tanti ne sono passati da quel 6 marzo 2001 in cui, con la legge n.64, nasce il servizio civile nazionale.
- Qualche anno dopo, nel 2017, sempre il 6 marzo, il servizio civile, con il decreto legislativo n.40, si evolve in universale.
Il primo bando emanato nel 2001 prevedeva la selezione di 396 volontari; l’ultimo, vedrà in servizio, nel corso del 2021, quasi 56.000 operatori volontari. Torna su Per approfondimenti: ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile