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Cosa Si Intende Per Decreto Legge?

Cosa Si Intende Per Decreto Legge
Glossario – Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Che cosa è un decreto legge?

Rappresenta uno dei 3 strumenti in mano al governo per legiferare. Nasce per risolvere situazione straordinarie e urgenti, ma sempre più spesso viene utilizzato per implementare l’agenda di governo e bypassare il dibattito parlamentare. Aggiornato martedì 22 Novembre 2022

Cosa cambia tra decreto e legge?

Legge, decreto legge, decreto legislativo: differenze In Italia è il Parlamento che emana le leggi: i decreti legge e i decreti legislativi hanno lo stesso valore della legge, ma servono in particolari circostanze. Spesso non sono chiare la differenze tra legge, decreto legge e decreto legislativo,

Ebbene, si tratta di atti normativi che hanno la stessa forza (sono inferiori solo alla Costituzione). La differenza riguarda le ragioni per cui sono posti in essere. La legge è lo strumento ordinario, la cui emanazione può richiedere però molto tempo. Se si devono fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, quindi, viene emanato il decreto legge, uno strumento più rapido perché elaborato dal Governo.

Ancora, se le materie da regolare sono molto tecniche, si fa uso del decreto legislativo, Esaminiamo con chiarezza tutti i dettagli.

Chi emana un decreto legge?

Perché i decreti legge sono provvedimenti provvisori? – Abbiamo detto che i decreti leggi sono provvedimenti provvisori. Questo non significa che possono dettare legge solo entro un certo periodo. La provvisorietà dei decreti legge consiste nel fatto che hanno una durata massima di 60 giorni.

  1. La conversione viene operata dal Parlamento approvando un disegno di legge presentato dal governo che solitamente consiste in un solo articolo con il quale si dichiara che il decreto è convertito in legge.
  2. Tuttavia può accadere anche che il Parlamento colga l’occasione per inserire nella legge di conversione uno o più articoli che modificano parte del decreto-legge.
  3. Grazie alla legge di conversione del decreto legge, il Parlamento torna ad esercitare – sebbene ormai più formalmente che sostanzialmente – la sua funzione legislativa e di controllo sul Governo.
  4. La forza di legge attribuita ai decreti legge consiste nel fatto che essi hanno stesso grado delle leggi ordinarie e quindi possono anche modificarne il contenuto abrogandole.

Come si fa un decreto legge?

Quando produce effetti? – Il decreto legge è immediatamente efficace, tuttavia la Costituzione stabilisce un preciso iter da seguire: il Governo deve presentarlo alle Camere il giorno stesso della sua pubblicazione, le quali devono procedere a convertirlo in una legge ordinaria entro il termine tassativo di 60 giorni,

Quando il decreto diventa legge?

Glossario – Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto dura un decreto legge?

Guida minima ai provvedimenti che ci riguardano – 04 novembre 2022 In questo periodo più che mai abbiamo sentito parlare di leggi, ma soprattutto di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti? Proviamo qui sotto a fare una sintesi. La legge E la fonte primaria tipica dell’ordinamento giuridico italiano.

  • Entra tipicamente in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  • I suoi effetti possono anche non avere un termine, e durare finché una nuova legge non prevede diversamente.
  • Il DL o Decreto Legge Il decreto-legge è un atto che ha valore di legge previsto dalla Costituzione, che il Governo può adottare “in casi straordinari di necessità e urgenza”, e che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ha però un effetto limitato per definizione: i decreti-legge, perdono tutti gli effetti (anche quelli iniziali) se il Parlamento non provvede a convertirli in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il DPCM o Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) è invece una fonte normativa secondaria in forma di atto amministrativo.

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Così come i DM (Decreti Ministeriali), è adottato per mettere in pratica cose previste in norme precedenti, o per varare regolamenti attuativi. Il Dlgs o Decreto Legislativo E’ un atto emanato dal Governo come il DL, ma solo dopo che il Parlamento lo ha “delegato” con una specifica legge Delega definendo materia, tempi e limiti su cui predisporre il provvedimento.

Il Ddl o Disegno di legge E’ una proposta di legge che viene rimessa alla valutazione e approvazione del Parlamento. L’Ordinanza E’ un atto emanato da un Organo della Pubblica amministrazione: ad esempio il Governatore della Regione o il Sindaco, solitamente per disporre uno o più comportamenti specifici.

  1. La legge regionale e la delibera Sono gli atti normativi tipici rispettivamente del Consiglio Regionale e del Consiglio comunale.
  2. DL, Dpcm, Ordinanze: chi conta di più? In questo periodo abbiamo assistito ad una fitta serie di provvedimenti di questo tipo, emanati a livello nazionale, regionale e comunale.

La fonte primaria per eccellenza in Italia è la Costituzione: seguono le leggi e gli atti equiparati come i Decreti legge o legislativi. Le fonti secondarie sono i Dpcm, i regolamenti e, quindi, le ordinanze. E le FAQ? In tempo di emergenza è cresciuto l’utilizzo delle cosiddette FAQ (Frequently asked questions), ovvero precisazioni sull’interpretazione delle norme in forma di domande e risposte.

  1. In realtà, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato (sezione prima, 20.07.2021, n.1275), le Faq non sono espressamente riconosciute dall’ordinamento giuridico : non sono contemperate dal Codice civile, non possono essere assimilate alle circolari, né sono fonte di interpretazione autentica.
  2. Siccome però sono abitualmente pubblicate su siti istituzionali e provengono da fonti qualificate, secondo il Consiglio di Stato l’amministrazione che le pubblica non può discostarsene, se non sulla base di elementi “nuovi e decisivi”.

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Che forza ha un decreto legge?

Il decreto – legge, al pari del decreto legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge, sia come capacità di innovare nell’ambito dell’ ordinamento giuridico (c.d. vis abrogans ), che come resistenza all’ abrogazione da parte di fonti subordinate.

Pur non essendo esplicitamente previsto dallo Statuto albertino ed anzi avversato da parte della dottrina per contrasto con gli artt.3, 6 e 82, il decreto-legge apparve e si affermò nella prassi come atto normativo del Governo sin dai primi anni dell’esperienza statutaria (secondo alcuni studiosi, il primo decreto-legge sarebbe stato il R.d.n.1603/1853), anche se il nomen iuris di decreto-legge comparve solo nel primo decennio del secolo nuovo.

È a partire dalla c.d. crisi di fine secolo che i decreti-legge crebbero la loro importanza: basti pensare al R.d.n.227/1899, presentato dal Governo Pelloux, le cui disposizioni furono avversate da parte della stessa Corte di cassazione, che le considerò prive di ogni efficacia in quanto non ancora convertite in legge.

La prima disciplina legislativa del decreto-legge si è avuta solo con la l.n.100/1926, che conferiva al Governo la facoltà di adottare norme aventi forza di legge in casi straordinari, nei quali lo richiedessero ragioni di urgente ed assoluta necessità, Era, inoltre, previsto che i decreti-legge fossero presentati alle Camere per la loro conversione in legge non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione e che cessassero di avere vigore se non convertiti in legge entro due anni dalla loro pubblicazione.

La cessazione di efficacia era immediata in caso di esplicito rifiuto di conversione da parte di una delle Camere. Il decreto-legge nell’esperienza repubblicana. – Con la Costituzione repubblicana ( Costituzione italiana ), il decreto-legge ha avuto un’esplicita sanzione, ma al tempo stesso è stato configurato con una disciplina più rigorosa: l’art.77 Cost.

  • Ha stabilito che il Governo, sotto la sua responsabilità, possa adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza.
  • Il decreto-legge è immediatamente efficace, ma deve essere presentato lo stesso giorno alle Camere per essere convertito in legge ( Procedimento legislativo ): se le Camere non lo convertono in legge nel termine perentorio di sessanta giorni, esso perde efficacia fin dall’inizio ( ex tunc ).

Per evitare che i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge successivamente non convertito possano trovarsi senza disciplina legislativa, le Camere possono comunque approvare una legge che ne faccia salvi gli effetti (art.77, co.3, Cost.).

  1. Non vi è dubbio che questa puntuale disciplina sia stata distorta da una prassi divergente, che ha portato parte della dottrina a parlare di un vero e proprio «abuso» del decreto-legge.
  2. Al riguardo, va segnalata la prassi della c.d.
  3. Iterazione e reiterazione del decreto-legge: il Governo, alla scadenza dei sessanta giorni, riproduceva – talvolta anche introducendo modifiche più o meno incisive – le disposizioni di un decreto-legge non (ancora) convertito in un nuovo decreto-legge, in modo da fare scattare nuovamente il termine di sessanta giorni per la sua conversione.

Questa pratica era stata esplicitamente vietata dalla l.n.400/1988, ma, poiché queste disposizioni erano contenute in una legge ordinaria, erano suscettibili di deroga da parte delle leggi successive ( Criteri di risoluzione delle antinomie ): nel corso degli anni novanta del Novecento, si era così arrivati alla situazione di decreti-legge giunti alla ventesima o alla trentesima reiterazione, senza che fossero mai stati convertiti in legge dal Parlamento,

  1. Un ulteriore abuso del decreto-legge era costituito dalla mancanza, in alcuni casi, dei presupposti di necessità ed urgenza.
  2. Non diversamente da quanto verificatosi in età prerepubblicana, il decreto-legge veniva, infatti, utilizzato in luogo dei d.d.l.
  3. Governativi, senza alcun reale controllo da parte dell’organo parlamentare sull’effettiva sussistenza di questi requisiti: in questo modo, il decreto-legge finiva per essere un vero e proprio strumento ordinario di legislazione e il Governo veniva ad assumere stabilmente poteri legislativi, in violazione del testo costituzionale, che qualifica il Parlamento come unico titolare della funzione legislativa (art.70 Cost.; Procedimento legislativo ).
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Un fondamentale ruolo nella riconduzione del decreto-legge nell’alveo costituzionale è stato svolto dalla Corte costituzionale, che, seppur tardivamente, ha posto un deciso argine a queste prassi illegittime: nel 1996 è stata dichiarata l’incostituzionalità di un decreto-legge che reiterava le disposizioni di un decreto-legge non convertito; nel 2007 è stata dichiarata, sulla scia di quanto affermato dalla stessa Corte già un decennio prima, l’incostituzionalità di un decreto-legge privo di «evidenti» presupposti di necessità e urgenza, con l’ulteriore precisazione che l’eventuale conversione in legge non avrebbe sanato il vizio ab origine ed anzi si sarebbe riverberato sulla legge di conversione, configurandosi come vizio in procedendo,

Come faccio a sapere se un decreto è stato convertito in legge?

Su sito del Parlamento italiano, gestito in collaborazione con la Camera dei deputati, sono disponibili i testi degli atti normativi di rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) a partire dal 1996. Di ciascuna legge sono indicati gli estremi identificativi (numero e data) con il link al testo contenuto nella banca dati Normattiva, il titolo, la materia, gli estremi di pubblicazione, e una tabella riassuntiva del relativo iter parlamentare, da cui è possibile accedere ai testi dei lavori preparatori (disegni di legge e relazioni, discussioni in Assemblea e nelle Commissioni).

  • Per le leggi di delega al Governo è inoltre presente una tabella di dettaglio contenente l’elenco delle singole disposizioni di delega e dei relativi decreti di attuazione.
  • L’elenco delle Leggi maggiormente richieste contiene una selezione, aggiornata periodicamente, dei testi legislativi più significativi e più richiesti dai cittadini ai servizi informativi parlamentari.

Dagli Indici delle Leggi si accede invece ai testi di leggi e decreti-legge, raggruppati in ordine cronologico, per anno e mese di promulgazione, ovvero per tipologia di legge (leggi costituzionali, di conversione di decreti-legge, di bilancio, di delega al Governo, di ratifica di trattati, altre leggi ordinarie).

In alternativa è possibile consultare l’elenco delle Leggi per area tematica, che raggruppa le leggi per materia. Sono inoltre separatamente elencati i testi dei Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati, cioè i testi dei progetti di legge approvati definitivamente dal Parlamento, ma non ancora promulgati dal Presidente della Repubblica o pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nonché i testi degli Ultimi Decreti-Legge esaminati dalle Camere per la conversione in legge.

Infine sono disponibili i testi dei Decreti legislativi emanati a partire dal 1996, elencati in ordine cronologico per tipologia (decreti legislativi attuativi di leggi delega, di direttive comunitarie, di statuti speciali). Per questi atti è possibile effettuare ricerche per parole contenute nel titolo o nel testo.

Chi può modificare un decreto legge?

Come funziona la conversione del decreto legge? – Il decreto legge ha un’immediata efficacia e pertanto è subito vincolante da quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cosa che di solito avviene il giorno dopo la sua approvazione o l’altro giorno successivo).

  1. Tuttavia, si tratta di un’efficacia provvisoria e limitata temporalmente a 60 giorni,
  2. Difatti, il decreto legge deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni, scaduti i quali esso perde efficacia e non ha più alcun valore, con effetto retroattivo, salvo i rapporti già “consumatisi”.
  3. La conversione viene fatta dal Parlamento con una legge che “recepisce” il contenuto del decreto legge.

Si chiama legge di conversione e si limita a riproporre il testo originario del decreto legge, eventualmente con modifiche.

Che valore ha il DPCM?

Conclusioni – Rebus sic stantibus, i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza di emergenza sanitaria, da provvedimenti aventi natura meramente amministrativo-regolamentare, sarebbero stati (irrazionalmente) elevati, di fatto, al rango di atti legislativi con forza di legge, pur trattandosi, appunto, di semplici atti normativi secondari, come tali sottratti al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, per di più insindacabili ex post, in quanto sfuggono anche all’eventuale controllo successivo della Corte costituzionale.

Ciononostante, tali decreti hanno inciso e incidono tuttora in maniera rilevante su diritti inviolabili e libertà fondamentali dell’individuo, fino a giungere a comprimerli completamente. E a poco rileva la copertura operata dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n.6, se si considera che tale “scudo” si risolve, alla fine, nella mera previsione astratta di una facoltà sic et simpliciter demandata, mentre l’applicazione delle misure limitative delle libertà e delle relative sanzioni è in concreto attuata, appunto, per il tramite dei DD.P.C.M.

In considerazione delle riflessioni appena esposte, la decisione di ricorrere ai DD.P.C.M. è stata ‒ con riferimento specifico alle parti in cui essi prevedono pesanti compressioni dell’esercizio di certe libertà fondamentali e costituzionalmente garantite ‒ una scelta che ben può esser definita irrazionale (giacché costituzionalmente tutt’altro che orientata) quanto agli aspetti giuridico-formali, discutibile sotto il profilo dell’opportunità giuridica (giacché il Governo avrebbe potuto ricorrere ai “più sicuri” decreti-legge) sicuramente infelice dal punto di vista politico.

Se si adottasse, poi, la soluzione interpretativa in base alla quale i DD.P.C.M. in parola avrebbero violato anche il principio della riserva di legge in materia penale, non si andrebbe molto lontano dal vero se per essi si usasse l’aggettivo “abnormi”. Anche se il tiro, come dicevamo, è stato in seguito corretto ‒ si è posto rimedio, infatti, alle “manchevolezze” sostanziali dei DD.P.C.M con la cancellazione delle sanzioni penali e, sotto il profilo formale, “scudandoli” con un decreto-legge ‒ non si può negare lo stupore suscitato dal silenzio, in origine e ancora persistente (almeno fino al momento in cui si scrive), della comunità giuridica: se si è sollevata solo qualche voce a sostegno delle scelte dell’Esecutivo ‒ quasi che si fosse formato un tacito pensiero dominante, una sorta di silente monopolio giuridico-culturale –, risultano parimenti inesistenti (a parte quella del costituzionalista Ainis, e di cui alla nota n.2 “) prese di posizioni nette da parte dei costituzionalisti volte a rimarcare quanto meno l’irritualità e l’inopportunità delle scelte operate dal Governo, e segnatamente del Presidente del Consiglio.

Volume consigliato Note Per espressa previsione dell’articolo 134 della Costituzione, infatti, la Corte costituzionale giudica, fra l’altro, “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forzi di legge, dello Stato e delle Regioni”.

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E considerando la prevalenza dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 134, sono sindacabili dalla Corte soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge, come peraltro confermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n.427 del 2000, su cui si veda la nota di Antonio IANNUZZI ( Regolamenti in delegificazione e sindacato di costituzionalità: la Corte indica la via, in Giurisprudenza italiana, 2002, n.1, pagg.26 ss.).

E’ l’opinione del costituzionalista Michele AINIS, tratta da: Paolo MOLINARI, I decreti del presidente del consiglio sono deboli. Serve il parlamento, in https://www.agi.it/politica/news/2020-03-21/coronavirus-costituzione-parlamento- Articolo 4, comma 1, Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti esso prevede che le misure di contrasto e contenimento pandemico “sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” e, inoltre, che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto una o più misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 “, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale o parti di esso (Art.1, Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19).

Massimo LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n.2, 2020, pare non ravvisare alcuna anomalia, sul rilievo che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri trovino legittimazione nel Codice della protezione civile, in particolare nelle parti in cui esso individua nel Presidente del Consiglio l’autorità nazionale di protezione civile e il titolare delle politiche in materia (art.3, comma 1, lett.

a ) e gli affida “poteri di ordinanza in materia di protezione civile” (art.5, comma 1), ordinanze che possono essere adottate “in deroga a ogni disposizione di legge, pur nei limiti e con le modalità indicate nella deliberazione dello stato d’emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea” (art.25, comma 1); l’ipotesi interpretativa in parola trova conforto, secondo l’Autore, anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., Sent.n.277 del 2008, che, in riferimento a ordinanze analoghe previste dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile e che possono essere emesse a seguito della dichiarazione di emergenza, e per far fronte ad essa, dal Presidente del Consiglio, afferma che “per l’attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell’ordinamento giuridico “).

Come si elimina un decreto legge?

Questo è il caso dell’ordinamento italiano, nel quale le norme di legge, statali e regionali, e di atti aventi forza di legge ( decreti legislativi e decreti – legge ) possono essere annullate dalla Corte costituzionale.

A cosa serve il DPCM?

Il DPCM è un decreto ministeriale emanato dal presidente del Consiglio dei ministri. È un atto amministrativo e, come tale, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria. Il decreto serve per dare attuazione a leggi o varare regolamenti.

Come faccio a sapere se un decreto è Stato convertito in legge?

Su sito del Parlamento italiano, gestito in collaborazione con la Camera dei deputati, sono disponibili i testi degli atti normativi di rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) a partire dal 1996. Di ciascuna legge sono indicati gli estremi identificativi (numero e data) con il link al testo contenuto nella banca dati Normattiva, il titolo, la materia, gli estremi di pubblicazione, e una tabella riassuntiva del relativo iter parlamentare, da cui è possibile accedere ai testi dei lavori preparatori (disegni di legge e relazioni, discussioni in Assemblea e nelle Commissioni).

  1. Per le leggi di delega al Governo è inoltre presente una tabella di dettaglio contenente l’elenco delle singole disposizioni di delega e dei relativi decreti di attuazione.
  2. L’elenco delle Leggi maggiormente richieste contiene una selezione, aggiornata periodicamente, dei testi legislativi più significativi e più richiesti dai cittadini ai servizi informativi parlamentari.

Dagli Indici delle Leggi si accede invece ai testi di leggi e decreti-legge, raggruppati in ordine cronologico, per anno e mese di promulgazione, ovvero per tipologia di legge (leggi costituzionali, di conversione di decreti-legge, di bilancio, di delega al Governo, di ratifica di trattati, altre leggi ordinarie).

  1. In alternativa è possibile consultare l’elenco delle Leggi per area tematica, che raggruppa le leggi per materia.
  2. Sono inoltre separatamente elencati i testi dei Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati, cioè i testi dei progetti di legge approvati definitivamente dal Parlamento, ma non ancora promulgati dal Presidente della Repubblica o pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nonché i testi degli Ultimi Decreti-Legge esaminati dalle Camere per la conversione in legge.

Infine sono disponibili i testi dei Decreti legislativi emanati a partire dal 1996, elencati in ordine cronologico per tipologia (decreti legislativi attuativi di leggi delega, di direttive comunitarie, di statuti speciali). Per questi atti è possibile effettuare ricerche per parole contenute nel titolo o nel testo.

Come si elimina un decreto legge?

Questo è il caso dell’ordinamento italiano, nel quale le norme di legge, statali e regionali, e di atti aventi forza di legge ( decreti legislativi e decreti – legge ) possono essere annullate dalla Corte costituzionale.