Permessi Legge 104, se non goduti non si possono recuperare – I lavoratori che assistono un familiare con handicap possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile o 1 o 2 ore di riposo giornaliero per la loro assistenza. La normativa attualmente in vigore prevede che i permessi non goduti nel mese non possano essere recuperati in un periodo successivo, ma si perdano,
- Inoltre se il lavoratore deve fornire assistenza a 2 familiari disabili, ha diritto al cumulo dei permessi, ma l’attività di accudimento deve avvenire in tempi diversi.
- Ricordiamo che alcune settimane fa è stato presentato il disegno di legge sul riconoscimento ufficiale del Caregiver.
- Quest’ultimo prevede che all’interno di ogni nucleo familiare solo un membro ricopra il ruolo e la responsabilità di assistente, facendo però perdere i permessi della legge 104 agli altri componenti.
Sui permessi relativi alla Legge 104 nelle scorse settimane l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha proposto l’obbligatorietà di un preavviso di 3 giorni per i dipendenti pubblici per una migliore organizzativa e del funzionamento degli uffici.
Quando si perdono i permessi 104?
Permessi 104, dal referente unico alla possibilità per più familiari di farne richiesta, nel limite dei tre giorni al mese: è il messaggio INPS n.3096 a fare il punto delle novità che saranno operative dal 13 agosto 2022, data a partire dalla quale sarà possibile fare domanda sulla base delle novità previste dal decreto legislativo n.105 del 30 giugno.
Come avvengono i controlli sulla 104?
I controlli in questa fase possono essere disposti sia dall’Inps che dal datore di lavoro, anche mediante agenzie di investigazione nei limiti stabiliti dalla legge 300/1970. L’abuso c’è quando il dipendente durante il periodo di assenza invece di assistere i familiari disabili svolge altre attività.
Chi controlla i permessi legge 104?
Chi fa i controlli sulla 104? – Chi fa i controlli sulla 104? Come hai potuto notare, i controlli sulla 104 comprendono due fasi principali: quella sanitaria e quella “amministrativa” se coì vogliamo chiamarla. Per i controlli sanitari la responsabilità di verificare che lo stato di handicap sia in regola è di competenza della Commissione medica dell’Asl.
- verbale con esito di conferma : lo stato di disabilità grave è stato accertato e non occorre fare una nuova domanda, a meno che non si inizi un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda, oppure sia variata la modalità lavorativa (da full time a part time o viceversa);
- verbale con esito di mancata conferma : la situazione di disabilità grave non viene più certificata. L’Inps informa l’interessato e il datore di lavoro per cessare il riconoscimento dei permessi;
- assenza a visita di revisione : se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione e non dà una giustificazione per l’ assenza entro 60 giorni dalla data di notifica della visita, scatta la revoca di tutti i benefici.
Una volta conclusi i controlli per il requisito sanitario, si passa alle verifiche per controllare che non ci siano abusi legge 104 da parte della persona che ne beneficia. Chi fa i controlli sulla 104 a questo scopo? I controlli sugli usi e abusi dei permessi della legge 104 possono essere eseguiti sia dall’Inps sia dal datore di lavoro, anche affidandosi ad agenzie di investigazione nei limiti dalla legge 300/1970.
Dopo aver incaricato l ‘investigatore privato per controllare i movimenti della persona sospetta procurare prove tramite foto, video e altri strumenti utili per una testimonianza valida, il datore di lavoro può segnalare l’abuso ai Carabinieri. Invece, per quanto riguarda l’Inps, può procedere a una segnalazione alla Procura della Repubblica la quale poi è tenuta a portare avanti le indagini.
A questo punto, dopo aver “smascherato” il caregiver disonesto, non resta che pagarne le conseguenze. Continua a leggere per sapere quali sono. Leggi anche questo approfondimento di Invalidità e Diritti su come segnalare gli abusi 104.
Cosa cambia nel 2022 legge 104?
Permessi legge 104: da agosto 2022 cambiano le regole sulla fruizione dei permessi e congedo straordinario biennale
- Con l’emanzione del, cambia la normativa legata ai permessi della Legge 104 e al congedo straordinario, con una serie di novità in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- Per fornire utili chiarimenti delle nuove disposizioni, l’INPS è intervenuta con i e del, il quale rispetto a tutte innovazioni previste dal decreto, si concentra su quelle che riguardano i permessi mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 e il congedo biennale previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001.
- Il nuovo articolo 33 prevede infatti che, fermo restando ” il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti ” i quali possono fruirne ” in alternativa tra loro “.
- Di conseguenza, precisa l’INPS, a far dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno chiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave, ma sempre nel limite di 3 giorni di permesso al mese.
- Ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 3 comma 3, i tre giorni di permesso mensile spettano (previa domanda da trasmettere all’INPS) a: – Coniuge;
- – Parte dell’unione civile;
- – Convivente di fatto;
- – Parenti o affini entro il secondo grado.
- Ricordiamo che la possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado (bisnonni; zio e zia; nipoti, ovvero figli di fratelli; bisnipoti) nel caso in cui genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
- Una volta accolta la domanda, l’INPS segnala l’esito positivo all’interessato, il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.
- A decorrere dalla data indicata nella comunicazione di accoglimento dei permessi, il lavoratore ha il diritto di assentarsi, con retribuzione a carico dell’Istituto, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
- Anche sui congedi il nuovo decreto prevede un paio di adeguamenti formali, il primo dei quali sicuramente atteso.
Viene espressamente contemplato il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo biennale retribuito, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
- Ciò comporta che, dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo secondo il consueto ordine di priorità così aggiornato:
- -il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
- – il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
- -uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- – uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- – un parente o affine entro il terzo grado (vedasi elenco sopra) convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il messaggio INPS precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, è necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016) con il disabile da assistere.
L’altro adeguamento formale riguarda l’obbligo di convivenza che riguarda tutti i potenziali beneficiari ad esclusione dei genitori. Il decreto formalizza che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
L’indicazione deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n.232/2018 che si era pronunciata in questo senso e su cui già INPS aveva dato applicazione (circolare 5 aprile 2019, n.49). Il messaggio INPS n.3096, riprende l’indicazione del decreto precisando che “nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n.445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.” Come detto il diritto al congedo è subordinato per il coniuge e la parte dell’unione civile o della coppia di fatto, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado alla convivenza con il congiunto da assistere.
- Questo requisito è soddisfatto principalmente quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza cioè della coabitazione (art.4 del DPR n.223 del 1989).
- La prima eccezione favorevole è che tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore e del familiare da assistere siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.
La condizione della convivenza è soddisfatta anche nel caso di dimora temporanea, ossia quando la persona è formalmente iscritta nello schedario della popolazione temporanea (art.32 del DPR n.223/1989) presso il Comune di riferimento. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da chi dimora da almeno 4 mesi in quel Comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza che, se supera i 12 mesi, non può più essere considerata temporanea.
- La redazione CoinaNews TS
- Fonti:
- Normattiva.it
- Inps.it
- leggioggi.it
- agenziaiura.it
: Permessi legge 104: da agosto 2022 cambiano le regole sulla fruizione dei permessi e congedo straordinario biennale
Come di può interrompere il congedo familiare 104?
(*) Il Ministero del lavoro, con la nota numero 95 del 1 giugno 2006, chiarisce che la richiesta di congedo straordinario deve essere presentata all’INPS antecedentemente alla fruizione del congedo o, al massimo, entro la data di inizio dello stesso.
- La copia della domanda, restituita dall’INPS per ricevuta, va presentata al datore di lavoro per avere diritto al congedo e all’indennità, che sarà legittimamente portata a conguaglio coi contributi dal datore di lavoro.
- Il modello di domanda predisposto dall’INPS precisa che il datore è autorizzato al pagamento solo in presenza del timbro datario firmato dall’addetto dell’Istituto.
Il termine prescrizionale di un anno, entro il quale il lavoratore può richiedere l’indennità spettante, è pertanto riferito all’indennità dovuta a seguito della regolare presentazione della domanda e decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale è ripresa l’attività lavorativa.
- a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap in stato di gravità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- figlio non coniugato o non convivente con il coniuge;
- coniuge del figlio senza attività lavorativa nè lavoratore autonomo;
- coniuge del figlio rinunciatario al godimento per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame
- c) fratelli o sorelle –alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti condizioni:
- 1) fratello portatore di handicap in stato di gravità non coniugato o non convivente col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge rinunciatario al godimento per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- 2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (non è sufficiente che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parziali) con inabilità comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (civile, di guerra, per lavoro, ecc.) come da circolare INPS numero 107 del 29 settembre 2005 ;
- 1) fratello portatore di handicap in stato di gravità non coniugato o non convivente col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, qualora:
- 1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- 2) il genitore portatore di disabilità in stato di gravità non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
- 3) il portatore di disabilità in stato di gravità non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove conviva con un fratello, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
- 4) entrambi i genitori del disabile in stato di gravità siano deceduti o totalmente inabili.
- 1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge:
- e) parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata con la sentenza della Corte costituzionale n.203/2013 (vedi anche INPS Circolare n.159/2013 ).
- f) convivente more uxorio ( Corte Costituzionale sent.213/2016 ), in precedenza non spettava in quanto non legittimato a fruire del diritto ( Ministero del Lavoro interpello n.23 del 15 settembre 2014 ).
Con la circolare n.38/2017 l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n.104/92 e del congedo straordinario ex art.42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 e alla sentenza della Corte Costituzionale n.213/2016,
In particolare: – la parte di un’ unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di: • permessi ex lege n.104/92, • congedo straordinario ex art.42, comma 5, D.Lgs.151/2001 – il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art.1, della legge n.76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di: • permessi ex lege n.104/92,
Il congedo straordinario ( Circolare INPS n.90/2007 punto 1 ) poteva essere concesso anche se nel nucleo familiare del disabile grave ci fossero familiari non lavoratori conviventi in grado di dare assistenza, potendo il disabile scegliere la persona che gli doveva prestare assistenza nell’ambito degli aventi diritto ( Circolare INPS n.90/2007 punto 2 ).
L’articolo 4 del D.Lgs.119/2011 riscrivendo il comma 5 dell’ articolo 42 del D.Lgs.151/2001 ha ridefinito i soggetti legittimati: il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto al congedo straordinario; in casi di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La Corte Costituzionale con la sentenza 203 del 3 luglio 2013 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 prevede che in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati possono chiedere il congedo straordinario i parenti o affini entro il terzo grado purchè conviventi.
In particolare, mentre se i -permessi- possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile e la distanza stradale è superiore a 150 chilometri il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito va attestato con titolo di viaggio o altra documentazione idonea ( D.Lgs.119/2011 articolo 6 che modifica l’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992 ), nel caso di congedo straordinario sarebbe invece necessario il requisito di residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno cioè nello stesso appartamento ( sentenza 19/2009 della Corte Costituzionale, lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 3884/2010, messaggio dell’INPS numero 6512/2010 e circolare dell’INPDAP numero 22/2011 ).
La sentenza della Corte costituzionale 203 del 3 luglio 2013, ampliando la categoria dei soggetti aventi diritto del congedo straordinario colla estensione al parente o affine di terzo grado, ha uniformato la platea dei lavoratori che possono fruire del congedo straordinario con quelli titolari dei permessi previsti dalla legge 104/1992, fermo restando però l’ordine di priorità (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, parente o affine di terzo grado).
Con la sentenza 213/2016 la Corte costituzionale allarga la possibilità anche al convivente more uxorio. Per il congedo straordinario, al contrario dei requisiti previsti per il referente unico che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 che non la prevedono, necessita la convivenza. Riassumendo: soggetti aventi diritto del congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti degli altro soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente del disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di malattie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o effetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- il convivente more uxorio (non convivente di fatto) col disabile in situazione di gravità.
In particolare, i benefici (escluso il congedo straordinario) possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile. INCOMPATIBILITÀ e ALTRE CONDIZIONI
CUMULO CONGEDO STRAORDINARIO e ALTRI CONGEDI | ||
---|---|---|
congedo straordinario | permessi giornalieri fino a due ore | incompatibili |
congedo straordinario | congedo di maternità o congedo parentale | compatibili |
congedo straordinario | prolungamento dell’astensione facoltativa | incompatibili |
congedo straordinario | permessi mensili di tre giorni | incompatibili |
Durante il periodo di congedo straordinario entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’ art.33 della legge n.104/92 (art.42, comma 5, TU): se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l’altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.
- Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro.
- Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda.
In passato c’erano due casi in cui per l’accesso ai congedi retribuiti venivano richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza:
- nel caso in cui il figlio fosse maggiorenne e non convivente con i genitori;
- nel caso in cui i congedi venissero richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali.
Il requisito della convivenza veniva richiesto nel caso in cui il congedo retribuito venisse richiesto dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave. Ricordiamo che la norma che prevedeva la convivenza con il soggetto affetto da handicap da almeno cinque anni è stata abrogata dall’ art.3 comma 106 della Finanziaria 2004 (legge 350/03).
Per il congedo straordinario con la lettera circolare n.3884 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene invece puntualizzato la necessità del requisito di residenza nello stesso stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento). FRAZIONAMENTO DEL PERIODO DEL CONGEDO STRAORDINARIO I due anni di congedo straordinario possono essere fruiti in modo continuativo oppure frazionato o alternato ( articolo 42 comma 5 del D.Lgs.151/2001 ), a giorni interi (non è possibile il frazionamento a ore).
Per il settore della dipendenza privata l’INPS con la circolare numero 64 del 15 marzo 2001 precisa che in caso di frazionamento del periodo di congedo, tra un periodo e l’altro è necessario riprendere l’attività lavorativa, chiarendo che non possono essere scomputati dal periodo di congedo i giorni festivi, i sabati, le domeniche e le ferie: “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”.
- Anche nel settore della dipendenza pubblica può essere fruito in modo frazionato e, in tal caso, è necessaria, come nel settore della dipendenza privata, l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa tra i periodi di assenza ( INPDAP circolare 12 maggio 2004, n.31 ).
- RIPARAMETRAZIONE IN CASO DI PART TIME VERTICALE Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot.
DFP n.0036667 del 12 settembre 2012 chiarisce che per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per l’assistenza a persone con disabilità grave ( articolo 42, comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 ), va conteggiata in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell’anno e per tutto il periodo del part-time, non essendovi deroga specifica.
- In caso di ritorno alla prestazione a tempo pieno, il congedo già fruito andrà nuovamente riproporzionato e detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora spetta al lavoratore per tale titolo.
- ASPETTI ECONOMICI Retribuzione Il congedo è retribuito con un corrispettivo e precisamente con una indennità (che ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dall’attività lavorativa se non fosse stato impedito dalla necessità di assistere un portatore di handicap, comprensivo di indennità economica ed accredito figurativo) corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo sino ad un tetto ivi compresa una contribuzione figurativa ( articolo 42, comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 ).
Il tetto limite omnicomprensivo (anno 2001) è di lire70 milioni (€ 36.151,98) annui indicizzati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ripartito tra indennità e conomica e accredito figurativo della contribuzione.
Per il 2010 il tetto massimo è stato di € 43.576,06 ( circolare INPS n.37/2010 ), mentre per il 2011 è di € 44.279,33 ( messaggio INPS n.13013/2011, messaggio n.14568/2011 e circolare INPDAP n.22/2011 ). Per il 2012 in base alla svalutazione pari al 2,7 il tetto massimo è di euro 45.468,66. Per il 2013 l’importo complessivo annuo e di € 46.472,15 con un importo massimo di 34.941 euro ( circolare INPS n.47/2013 ) poi rettificato con circolare INPS 59/2013 : importo complessivo annuo € 46.835,93 con un importo massimo di 35.215 euro, per il 2014 la retribuzione annua massima per il congedo straordinario ex articolo 42 comma 5 del DLgs 151/2010 è di € 47.351,00 ( circolare INPS n.20/2014 punto 19 e n.44/2014 ) e per il 2015 di € 47,446,00 ( circolare INPS n.11/2015 punto 12.3 ).
Per il 2016 poiché la variazione dell’indice Istat è stato pari a -0,1 non c’è stata alcuna variazione rispetto al 2015. Gli stessi dati anche per il 2017 ( circolare INPS n.19/2017 punto 12.3 ). Per il 2018 ( circolare INPS n.13 del 26.01.2018 punto 12.3 ), considerando che nel 2017 la variazione Istat è stata pari all’1,1% i limiti degli importi accreditabili sono:
- 98,54 euro, per l’indennità giornaliera e per la retribuzione figurativa massima giornaliera (per l’accredito dei contributi);
- 689,78 euro, per la retribuzione figurativa massima settimanale;
- 36.066 euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;
- 47.968 euro, quale importo complessivo annuo.
Il tetto massimo del contributo figurativo è di 11.901,78 euro (ossia il 33% dell’indennità massima, corrispondente all’aliquota contributiva). Per assenze di durata inferiore il massimo indennizzabile viene proporzionatamente ridotto, rapportato a mesi e giorni.
Per il calcolo di scorporo per il calcolo dei contributi va fatto riferimento alla aliquota previdenziale del 32,70% ( INPS cir.14/2007 ). Nel settore della dipendenza privata ( INPS circolare 15 marzo 2001 n.64 ) l’indennità viene corrisposta nella misura di quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.).
Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo. In caso di contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato e la retribuzione giornaliera va raffrontata con il limite massimo giornaliero rapportato al limite del tetto annuo previsto per legge.
- Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
- Per il settore della pubblica dipendenza l’INPDAP ( circolare 10 gennaio 2001 n.2 ) chiarisce che l’indennità, nel periodo cui il richiedente ha diritto, va calcolata sulla retribuzione del mese precedente il congedo purché sia inferiore o pari al limite complessivo (indennità comprensiva dei contributi figurativi) previsto dal tetto stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Tredicesima mensilità La tredicesima mensilità è riassorbita nell’indennità ed erogata anticipatamente mensilmente e non come rateo a parte a dicembre. Infatti l’indennità per il congedo va calcolata ( art.42 comma 5 D.Lgs.151/2001 ) nella misura dell’ultima retribuzione ricevuta (ultimo mese di lavoro precedente l’assenza per il congedo straordinario) comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
- INPS circolare 15 marzo 2001 n.64 punto 4 e INPDAP circolare 10 gennaio 2002 n.2 ).
- FERIE In mancanza di norme espresse durante il congedo straordinario non si maturano ferie.
- A questo proposito l’INPDAP ( circolare del 12 maggio 2004, n.31 ) precisa che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni di maggior favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L’INPS, da parte sua, non dà indicazioni in proposito. Peraltro, l’articolo 4 del D.Lgs.119/2011, riscrivendo l’articolo 42 del D.Lgs.151/2001 al punto 5-quinquies precisa che il congedo straordinario non fa maturare le ferie. INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO E TFR Il congedo straordinario non è valutabile ai fini del TFR e del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita – circolare n.11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali INPDAP, messaggio n.13013 del 17 giugno 2011 dell’INPS, corretto con messaggio n.14568 del 13 luglio 2011 e circolare INPDAP n.22/2011 ).
- Peraltro, l’articolo 4 del D.Lgs.119/2011 riscrivendo l’articolo 42 del D.Lgs.151/2001 al punto 5-quinquies precisa che il congedo straordinario non fa maturare né l’indennità di fine servizio né il Tfr.
- TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Il congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO Con circolare 2285/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il Congedo Straordinario mentre per il solo settore privato (nel settore pubblico la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) è utile ai fini dell’anzianità per il diritto alla pensione e la sua misura (periodi con contribuzione figurativa), non fa invece maturare l’anzianità di servizio e la connessa progressione economica in quanto va presupposta una attività lavorativa effettivamente svolta.
CONGEDO PER L’ASSISTENZA FAMIGLIARI CON HANDICAP Legge 23 dicembre 2000 numero 388 (Finanziaria 2001) art.80 comma 2 | |
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A CHI SPETTA | 1. coniuge se convivente; 2. genitori, naturali, adottivi o affidatari (qualora il figlio non sia coniugato o,se coniugato non conviva col coniuge, se convivente con coniuge questi non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure se il coniuge è convivente e lavoratore questi abbia rinunciato a godere del congedo straordinario); 3. fratelli o sorelle -alternativamente- conviventi (qualora il fratello o la sorella con handicap non siano coniugati o,se coniugati non convivano col coniuge, se convivente con coniuge questi non prestino attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure se il coniuge è convivente e lavoratore questi abbia rinunciato a godere del congedo straordinario oppure qualora entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili: invalidità totale civile, di guerra, per lavoro, ecc.); 4. figlio convivente ; se non è convivente i congedi spettano se l’assistenza è prestata in via esclusiva e continuativa (norma abrogata dall’articolo 24 della legge 183/2010) e se nel nucleo famigliare sono presenti altre persone che non lavorano in grado di prestare assistenza. Eccezione quando nel nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo famigliare affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona di età superiore ai 70 anni ( circolare INPS 133/2000 paragrafo 2.5 e Ministero del Lavoro interpello 4582/2006 ). Col D.Lgs.119/2011 all’articolo 4 così si precisa la titolarità al congedo straordinario: Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Coll’ articolo 6 viene precisato che al coniuge o al genitore della persona con handicap con oltre 65 anni può subentrare parente o affine entro il secondo grado.5. parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata nella sentenza della Corte costituzionale n.203/2013 e INPS Circolare n.159/2013,6. convivente more uxorio ( Corte Costituzionale sent.213/2016 ), in precedenza non spettava in quanto non legittimato a fruire del diritto ( Ministero del Lavoro interpello n.23 del 15 settembre 2014 ). |
QUANDO SPETTA | Per assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità, ossia affetti da minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, accertata dalle apposite commissioni istituite presso le ASL. |
LE CONDIZIONI | Con la lettera circolare n.3884/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ripresa con il messaggio INPS n.6512/2010 e con la circolare INPDAP n.22/2011 è necessario il requisito di residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno cioè nello stesso appartamento. Se il figlio minorenne è convivente spetta al genitore (o all’avente titolo) che lavora anche se l’altro non lavora. Si esula dal requisito della convivenza nel caso dei genitori ( circolare n.1 del 3 marzo 2012 punto 3 lett. a) della Funzione Pubblica ). Tuttavia se non c’è convivenza i congedi spettano se l’assistenza è prestata coi caratteri della sistematicità e della adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità. |
QUANTO DURA | Due anni complessivamente (tra tutti i soggetti fruitori). come specificato nella circolare INPS numero 28/2012 punto 1.3 lett a), Vedi anche Finanziaria 2007 comma 1266 e commi 789 e 790 e art.42 del D.Lgs.151/2001 comma 5-bis come modificato dall’art.4 del D.Lgs.119/2011, |
QUANDO SI FRUISCE | Entro 60 giorni dalla richiesta. |
TRATTAMENTO ECONOMICO | Il congedo è retribuito con una indennità (che ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dall’attività lavorativa se non fosse stato impedito dalla necessità di assistere un portatore di handicap) corrispondente all’ultima retribuzione ed è coperta per la pensione con contribuzione figurativa. Il tetto limite omnicomprensivo (anno 2001) è di lire70 milioni (€ 36.151,98) annui indicizzati annualmente all’ISTAT. Per assenze di durata inferiore il massimo indennizzabile viene proporzionatamente ridotto. Per il calcolo di scorporo per la contribuzione previdenziale va fatto riferimento al contributo previdenziale del 32,70% ( INPS cir.14/2007 ). |
ASPETTI NORMATIVI | Solo i permessi per l’assistenza ai disabili non incidono sulle ferie e tredicesima ( Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005 numero 208, lettera circolare del Ministero del lavoro 6 febbraio 2006, messaggio INPS 6 marzo 2006 numero 7014 e Informativa INPDAP numero 30/03 ). Infatti l’indennità per il congedo straordinario non essendo una retribuzione non ha effetto per l’erogazione di una tredicesima mensilità, non incide sulle ferie e neppure sul trattamento di fine servizio o fine rapporto ( art.4 punto 5-quinquies D.Lgs.119/2001 ) e neppure sulla anzianità di servizio, fatta esclusione quella ai fini pensionistici però limitatamente al settore privato. In caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario va conteggiata in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate a part time durante l’anno ( Dipartimento della Funzione Pubblica nota 36667 del 12 settembre 2012 ). |
INCOMPATIBILITA’ | Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’ art.33 della legge n.104/92 (art.42, comma 5, TU). Il congedo straordinario e i permessi previsti dalla legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona ( art.4 punto 5-quinquies D.Lgs.119/2001 ). Il congedo straordinario non può essere interrotto da altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro. Solo in caso di malattia o maternità il lavoratore può scegliere se interrompere la fruizione del congedo straordinario; in tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo del congedo straordinario, è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda. Il diritto alla fruizione del congedo straordinario non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo di congedo, attività lavorativa ( Ministero del Lavoro – Interpello n.30 del 6 luglio 2010 ). |
ASPETTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI | Il periodo è coperto ai fini del trattamento di quiescenza da contribuzione figurativa nei limiti previsti dei 70 milioni di lire di indennità indicizzata annualmente ( INPS circ.14/2007 ). Non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR ( Circolare n.11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali ). Vedi anche Finanziaria 2007 commi 789 e 790, nota operativa 37/2007, circolare 6 dell’ 8 aprile 2008 dell’INPDAP e art.4 punto 5-quinquies D.Lgs.119/2001, |
ANZIANITA’ DI SERVIZIO | Con circolare 2285/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il Congedo Straordinario mentre per il settore privato è utile ai fini dell’anzianità per il diritto alla pensione e la sua misura (periodi con contribuzione figurativa) al contrario del settore pubblico ove la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro, non fa invece maturare l’anzianità di servizio e la connessa progressione economica in quanto va presupposta una attività lavorativa effettivamente svolta. |
Secondo la Corte dei conti della Lombardia ( parere numero 463 depositato il 18 luglio 2011 ) il diritto del lavoratore dipendente da pubblica amministrazione ad assistere un famigliare disabile, in presenza dei requisiti richiesti, non può essere limitato o legato da vincoli in materia di spese per il personale.
Essendo il lavoratore titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l’assistenza a famigliare disabile, si deve prescindere dal fatto che gli oneri ricadano sulla pubblica amministrazione: i soggetti legittimati hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta, prescindendo dal piano contabilistico.
L’Amministrazione è tenuta solamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la concessione del congedo. CONGEDO STRAORDINARIO – CONCETTO DI CONVIVENZA e DI COABITAZIONE In tema di assistenza al familiare portatore di handicap « il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l’assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo.
- Conseguentemente, non può ritenersi di per sé falsa, ai fini che qui interessano, l’indicazione del R.
- Di essere convivente con la madre, in quanto non necessariamente incompatibile con la diversa dimora del predetto con moglie e figli, né con la legittima fruizione del congedo di cui all’art.42 comma 5 del D.Lgs.151/2001, giacché quel che rileva è, comunque, la prestazione di un’assistenza assidua e continuativa alla portatrice di handicap».
Corte di Cassazione penale – sentenza n.24470 del 17 maggio 2017 CONGEDO STRAORDINARO e INDENNITA’ DI MATERNITA’ La Corte Costituzionale con la sentenza 23 maggio 2018 numero 158 ha dichiarato illegittimo dell’articolo 24 comma 3 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art.42, comma 5, d.lgs.n.151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Chi ha la 104 ha esenzione ticket?
Esenzione ticket sanitario per Legge 104: quali prestazioni e come chiederla > > > Esenzione ticket sanitario per Legge 104: quali prestazioni e come chiederla Essere titolari della significa poter ottenere tutta una serie di benefici, per sé e per i propri familiari disabili, tra cui proprio l’esenzione ticket sanitario. È conosciuta ormai con questo nome e a volte si dà per scontato che tutti siano consapevoli di cosa sia di cosa comporti. Ma non sempre è così. Prima di scendere in dettaglio anticipiamo che la Legge 104 è un provvedimento legislativo introdotto in Italia nel 1992, per facilitare il reinserimento socio-lavorativo delle persone affette da forme di disabilità e non autonome. Le facilitazioni avvengono sottoforma di prestazioni e agevolazioni fiscali e sul lavoro. Ma ottenerle non è automatico, si deve fare apposita richiesta e, dopo una serie di verifiche, si può accedere ai benefici connessi. Vediamo ora in dettaglio come diventare titolari di legge 104 e se, una volta ottenuto il riconoscimento, si può accedere all’esenzione ticket sanitario e accedere alle prestazioni mediche e sanitarie fornite dal nostro Sistema sanitario nazionale.
Chi ha la 104 può uscire?
Cosa non si può fare durante i permessi 104? – Durante i permessi previsti dalla legge 104 non si può stare a casa propria, magari a riposarsi, ma si deve andare presso il disabile. Non è richiesto di dormire con lui, così come non è necessario rimanervi fino a mezzanotte, ossia fino al termine della giornata, anche se, non molto tempo fa, la Cassazione ritenne legittimo il licenziamento del dipendente sorpreso, in ora notturna, ma durante uno dei giorni di permesso, a partecipare a una serata in discoteca (leggi ).
Durante i giorni di permesso 104 non si possono svolgere attività ludiche (andare al bar con gli amici, fare un allenamento in palestra, fare una gita). Certo il giorno di permesso non è una prigionia: non si può impedire al caregiver di uscire di casa, magari per farsi quattro passi e prendere una boccata d’aria.
Ma è legittimo ritenere che non vi sia alcun abuso se ciò avviene nei paraggi della casa del disabile e non dall’altro capo della città. Il tempo dedicato alle attività extra, comunque, deve essere ridotto e non deve compromettere la qualità dell’assistenza: evidentemente, andare al mare o dedicarsi allo svago serale non rientra in questa logica.
Come possono essere fruiti i permessi legge 104?
I TRE GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104 /92 POSSONO ESSERE FRUITI ANCHE IN MODO FRAZIONATO. I tre giorni di permesso legge 104 /92, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Chi paga la legge 104 INPS o datore di lavoro?
Indennità – I periodi di assenza del lavoratore in permesso Legge 104 sono economicamente coperti dall’INPS, attraverso un’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Quest’ultimo potrà successivamente recuperare quanto a carico dell’Istituto, riducendo i contributi da versare con modello F24.
Quando si perdono i permessi?
Quando i permessi non goduti si perdono – C’è un caso però in cui i Rol non goduti vengono persi, ovvero una volta scaduti i termini della prescrizione ( 10 anni ). Tuttavia mentre i 10 anni cominciano a decorrere dal momento in cui il relativo permesso non viene pagato, il diritto al pagamento degli stessi può essere rivendicato dal dipendente solamente una volta che il rapporto di lavoro è concluso, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10341 del 2011.
Cosa comporta prendere un permesso non retribuito?
Cosa sono i permessi non retribuiti ? Quali sono le informazioni più importanti per le aziende? La legge italiana permette al dipendente di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo limitato attraverso l’uso dei permessi di lavoro, Alcuni di questi permessi non danno diritto al lavoratore di percepire alcuna retribuzione, ma comunque di essere adibito alle medesime mansioni una volta rientrato al lavoro.
Quando scadono i permessi?
Le ore di ferie e permessi non hanno una scadenza e non possono essere ‘cancellate’ dopo un certo periodo.
Come funziona la 104 per 2 anni?
Congedo biennale figlio con 104, spettano 2 anni a ciascun genitore? Il congedo straordinario per assistenza di familiari disabili può essere fruito per due anni dal padre e per due anni dalla madre? Per ogni disabile possono essere fruiti 2 anni di congedo straordinario complessivi.
Questo vale anche nelle ipotesi in cui il disabile sia figlio del lavoratore che chiede l’aspettativa: non è infatti possibile che ciascuno dei genitori si assenti per 2 anni, in quanto le assenze per congedo straordinario da entrambi richieste per assistere il figlio portatore di handicap non possono superare i 2 anni in totale.
A favore dei genitori che richiedono il congedo Legge 104 per assistere il figlio disabile, ad ogni modo, sono previste alcune disposizioni più favorevoli rispetto a quanto stabilito per la generalità dei lavoratori in congedo straordinario. Ma procediamo per ordine e vediamo, innanzitutto, che cos’è e come funziona il congedo straordinario, per poi capire quale tutela è prevista a favore dei genitori con figli disabili.
- Indice 1. Come funziona il congedo straordinario 2.
- Chi ha diritto al congedo straordinario 3.
- Congedo straordinario per assistere figli disabili 4.
- Congedo straordinario e permessi legge 104 per l’assistenza del figlio disabile 5.
- Congedo straordinario e congedo di maternità 6.
- Durata del congedo straordinario per assistere figli disabili 1.
Come funziona il congedo straordinario. Il congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili, anche detto congedo straordinario Legge 104, è previsto dal Testo Unico Maternità Paternità : consiste in un’astensione dal lavoro, della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa, che può essere fruita dal lavoratore che assista un familiare portatore di handicap grave secondo la Legge 104,
L’astensione è frazionabile anche a giorni (non a ore), è retribuita con un’indennità che corrisponde alle voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio e dà diritto all’accredito dei contributi figurativi ai fini della pensione.2. Chi ha diritto al congedo straordinario. Per stabilire chi ha diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito si deve seguire un determinato ordine, tra i familiari del disabile: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, altri parenti e affini, conviventi, sino al terzo grado (nel caso in cui siano assenti, o in una situazione giuridica assimilabile all’assenza, i familiari più prossimi).
Un disabile non può essere, poi, assistito contemporaneamente da due lavoratori e, come anticipato, per ogni disabile sono concessi due anni di congedo complessivi: ad esempio, due figli non possono fruire di due anni d’assenza ciascuno per assistere lo stesso genitore portatore di handicap, ma solo di due anni in totale, fermo restando che i due anni sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente, nell’intero arco della vita lavorativa Peraltro, il congedo straordinario, così come avviene per i permessi Legge 104, è riconosciuto a un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave.
- Di conseguenza, se esiste già un referente unico titolare di permessi per l’assistenza al disabile, un eventuale periodo di congedo straordinario può essere autorizzato solo in favore dello stesso referente (salvo limitate eccezioni).
- Sono comunque previste specifiche deroghe per i genitori del disabile: in particolare, padre e madre possono fruire alternativamente sia del congedo straordinario che dei permessi 104 per lo stesso figlio, fermo restando che nel giorno in cui un genitore beneficia dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.3.
Congedo straordinario per assistere figli disabili. Il congedo straordinario per l’assistenza del figlio disabile spetta al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto, ad esempio perché casalingo, disoccupato o lavoratore autonomo.
- Se, invece, entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre.4.
- Congedo straordinario e permessi legge 104 per l’assistenza del figlio disabile.
- Se il congedo è fruito alternativamente da entrambi i genitori, essi non possono contemporaneamente fruire di altri benefici previsti dalla legge per i genitori dei soggetti disabili, come i permessi retribuiti Legge 104, ad eccezione dei seguenti benefici: • la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; • il diritto a non essere trasferito ad altra sede di lavoro senza consenso.
Il divieto di fruire in contemporanea del congedo e dei permessi riguarda, ad ogni modo, l’ipotesi in cui si richiedano per lo stesso figlio disabile i due benefici nelle stesse giornate; nessun divieto è invece previsto per la fruizione dei benefici nello stesso mese ma in giornate diverse,5.
Congedo straordinario e congedo di maternità. Il congedo straordinario può essere concesso a un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisce del congedo di maternità o dell’astensione facoltativa (congedo parentale) per lo stesso figlio. Non è ammesso il cumulo dell’astensione facoltativa con il congedo straordinario.6.
Durata del congedo straordinario per assistere figli disabili. Il congedo, che può essere goduto in via continuativa o frazionata, ha una durata massima complessiva di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Come anticipato, questo limite costituisce anche quello complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona disabile.
- Inoltre, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore (2 anni di assenza anche non retribuita) per gravi e documentati motivi familiari.
- Facciamo un esempio per capire meglio: ipotizziamo che la lavoratrice madre, nell’arco della vita lavorativa, si sia assentata per gravi motivi familiari (con un’aspettativa non retribuita, anche per motivi non riguardanti l’assistenza di un disabile in situazione di gravità), per un totale di 1 anno e 6 mesi.
Potrà dunque chiedere il congedo straordinario per assistere il figlio portatore di handicap grave per non più di 6 mesi complessivi (due anni meno un anno e 6 mesi già fruiti). Sarà dunque il padre (nel caso non abbia già fruito di congedo straordinario o aspettativa per gravi motivi familiari) a poter fruire del rimanente periodo di 1 anno e 6 mesi di congedo straordinario per il figlio disabile.
- In caso di più figli disabili il beneficio spetta per ciascuno di essi, fermo restando il limite complessivo di assenza di 2 anni in capo a ciascun genitore.
- Tuttavia è sempre necessario che con accertamento sanitario si riconosca l’impossibilità di assistere ambedue i figli usufruendo di un unico congedo straordinario.
di Noemi Secci : Congedo biennale figlio con 104, spettano 2 anni a ciascun genitore?
Quando si possono prendere i 3 giorni della 104?
Cosa sono i permessi legge 104? – I permessi legge 104 sono dei riposi mensili retribuiti, che spettano di diritto ai lavoratori che assistono un familiare portatore di un grave handicap, e quindi non autosufficiente. Si tratta di 3 giorni al mese che si possono anche frazionare a ore.
La situazione di gravità deve essere riconosciuta da una commissione medica, infatti, come vedremo a breve è necessario inviare una richiesta specifica per potere usufruire di tali benefici. La legge 104/1992 è il punto di riferimento per quanto riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.
E’ importante sapere che possono usufruire dei permessi retribuiti sia il lavoratore disabile che i familiari. Leggi Anche: Legge 104: le agevolazioni per i disabili La giurisprudenza ha previsto delle condizioni particolari per i suddetti lavoratori, considerando le varie difficoltà che devono affrontare, sia di apprendimento, che di relazione e di integrazione nei contesti aziendali.
E’ evidente, infatti, il rischio di emarginazione e di svantaggio sociale. Di fatto chi ha la necessità di assistere un figlio, o un parente entro il terzo grado che si trova in una grave situazione di handicap, ha il diritto di usufruire di 3 giorni di permessi legge 104, retribuiti. Tali giornate sono pagate dall’Inps, anche se inizialmente anticipate dall’azienda.
Va sottolineato che il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta del dipendente, anche se può chiedere che le assenze vengano programmate con un certo preavviso, per potere organizzare la meglio le attività lavorative. Leggi Anche: Legge 104: requisiti ed eccezioni Ad ogni modo i 3 giorni di permessi legge 104 devono essere fruiti tutti nel corso del mese, dato che non si possono accumulare in seguito.
Chi ha la 104 può continuare a lavorare?
9 ‘ di lettura Chi ha la 104 può lavorare? Si può svolgere attività lavorativa dopo il riconoscimento di un handicap? Qual è la differenza tra handicap e invalidità e quali sono le agevolazioni che spettano? ( entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104,
Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi). Chi ha la 104 può lavorare? Lo stato di handicap, diversamente dall’invalidità o dall’inabilità, è compatibile con l’attività lavorativa, anche se il portatore di handicap ha diritto alle agevolazioni previste dalla legge 104 per compensare la sua situazione che, comunque, è di svantaggio.
Solo nel caso un cui il lavoratore, oltre all’handicap, ha un’abilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro, non può lavorare e in questo caso, nel rispetto dei requisiti contributivi e/o reddituali, ha diritto alla pensione di inabilità o di invalidità civile,
- Chi ha la 104 può lavorare: differenza tra handicap e invalidità
- Chi ha la 104 può lavorare: cos’è la 104
- Chi ha la 104 può lavorare: iter di richiesta della legge 104
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- Chi ha la 104 può lavorare: il collocamento mirato e le categorie protette
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Quanti permessi si possono prendere con la 104?
Chi ha diritto ai permessi previsti dalla legge 104? Sono tre i giorni riconosciuti ai lavoratori che prestano assistenza a familiari con disabilità grave e di seguito vediamo quali sono i requisiti per richiederli e le regole per l’utilizzo. – I tre giorni di permessi retribuiti sono una delle misure previste dalla legge 104 a tutela dei soggetti con disabilita grave,
- Chi ne ha diritto? Sia il disabile che il familiare (coniuge, genitori, figli e parenti entro il 3° grado) possono fruire delle giornate aggiuntive di permesso, le cui regole sono disciplinate dall’ articolo 33 della legge 104/1992,
- Tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato hanno diritto, in caso di accertamento di disabilità grave ai sensi dell’ art.3, comma 3 della legge 104, ai permessi retribuiti che, oltre ad essere fruiti a giorni, possono essere anche richiesti ad ore,
Dopo esserci occupati delle agevolazioni previste dalla legge 104 per disabili e familiari, il focus del presente approfondimento riguarderà nello specifico i tre giorni di permesso. Vediamo come funzionano e a chi spettano di diritto.
Quante 104 si possono prendere?
Si possono avere due leggi 104 con due disabili: come funziona – L’assistenza non può essere contemporanea se deve essere assicurata in tempi e modi diversi. Anche perché, è bene ricordarlo, la Legge 104 impone che l’assistenza debba essere esclusiva e continua per ciascun disabile.
In particolare quando la cura di entrambi contemporaneamente può risultare non adeguata. Ci sono anche altri casi in cui è possibile cumulare i permessi con la Legge 104. In particolare quando il lavoratore fruisce di 3 giorni di permesso in quanto disabile e in aggiunta si occupa di un familiare con handicap grave (può quindi aggiungerne altri 3).
Quando il lavoratore assiste due disabili deve presentare altrettante domande, Bisogna poi allegare le certificazioni mediche relative all’handicap e una dichiarazione di responsabilità per motivare le necessità dell’assistenza disgiunta. Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità.
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