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Cosa Tutela La Legge 675 96?

Cosa Tutela La Legge 675 96
Legge n.675 del 31 dicembre 1996 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Legge abrogata ai sensi dell´articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia dei dati personali Legge n.675 del 31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (testo consolidato con il d.lg.28 dicembre 2001, n.467) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell´8 gennaio 1997 – Suppl.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art.1. Finalita´ e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all´identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.2. Ai fini della presente legge si intende: a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l´ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione, l´elaborazione, la modificazione, la selezione, l´estrazione, il raffronto, l´utilizzo, l´interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l´ente o l´associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall´interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per “Garante”, l´autorità istituita ai sensi dell´articolo 30.
Art.2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell´Unione europea,1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´Unione europea deve designare ai fini dell´applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato,
1 Commi aggiunti dall´art.1, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all´articolo 15, nonché l´articolo 18,
2 Comma così modificato dall´art.2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui all´articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, come modificato dall´articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell´accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.388; b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell´articolo 12 della medesima legge; c) nell´ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n.778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell´ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; d) in attuazione dell´articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.5. Trattamento di dati svolto senza l´ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l´ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l´ausilio di tali mezzi.
Art.6. Trattamento di dati detenuti all´estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all´estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell´articolo 28.
CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.7. Notificazione 3
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all´articolo 33, comma 3,2.5 La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l´effettuazione della variazione.3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.4. La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l´ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all´Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare l´adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g) l´indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l´eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale; h) 6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all´articolo 13 ; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la qualità e la legittimazione del notificante.5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all´articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all´articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all´articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all´articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato: a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; b) nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell´articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente senza l´ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all´organizzazione interna dell´attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24; c-bis) 8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31.5-ter.7 Fuori dei casi di cui all´articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando: a) è necessario per l´assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24; b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all´articolo 20, comma 1, lettera b); c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all´articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all´organizzazione di appartenenza; d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d´ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all´articolo 13, comma 1, lettera e); e) è finalizzato unicamente all´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all´adempimento medesimo; f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all´adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all´articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell´attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime; h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti; i) è effettuato per esclusive finalità dell´ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l´associazione, la fondazione, il comitato o l´organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all´articolo 25; o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell´autorità giudiziaria o di altre autorità; p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d´iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; q) è finalizzato unicamente all´amministrazione dei condomini di cui all´articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l´amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti; q-bis) 9 è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31.5-quater.7 Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell´esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché: a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate; b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato; c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall´articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.5-quinquies.7 Il titolare che si avvale dell´esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l´art.3, comma 4, d.lg.28 dicembre 2001, n.467, prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui all´articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n.675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all´articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.”
4 Comma così modificato dall´art.3, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
5 Comma così modificato dall´art.3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n.467.
6 Lettera così modificata dall´art.3, comma 3, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. In base all´art.24, comma 1, di quest´ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall´art.1, comma 1, d.lg.28 luglio 1997, n.255.
8 Lettera inserita dall´art.2, comma 1, lett. a), d.lg.30 luglio 1999, n.281.
9 Lettera inserita dall´art.2, comma 1, lett. b), d.lg.30 luglio 1999, n.281.
Art.8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art.9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.1-bis,10 Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall´art.3, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
Art.10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11 L´interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all´articolo 13; f) 12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all´articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l´elenco aggiornato dei responsabili,2. L´informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l´espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l´interessato, l´informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all´atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l´informativa all´interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
11 Comma così modificato dall´art.1, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
12 Lettera così modificata dall´art.4, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. In base all´art.24, comma 1, di quest´ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
13 Comma così modificato dall´art.19, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione II – DIRITTI DELL´INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art.11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell´interessato.2. Il consenso può riguardare l´intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all´interessato le informazioni di cui all´articolo 10.
Art.12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) 14 è necessario per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato o per l´esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest´ultimo, ovvero per l´adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) 15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31 ; e) 16 è effettuato nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all´articolo 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell´articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell´incolumità fisica dell´interessato o di un terzo, nel caso in cui l´interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d´intendere o di volere; h) 17 è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h-bis) 18 è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato.
14 Lettera così modificata dall´art.5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n.467.
15 Lettera così sostituita dall´art.4, comma 1, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
16 Lettera così modificata dall´art.12, comma 1, d.lg.13 maggio 1998, n.171.
17 Lettera così modificata dall´art.19, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
18 Lettera inserita dall´art.5, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. Ai sensi dell´art.24, comma 2, di quest´ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.”
Art.13. Diritti dell´interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l´interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all´articolo 31, comma 1, lettera a), l´esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all´articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l´esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l´integrazione dei dati; 4) l´attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all´interessato, ove non risulti confermata l´esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all´articolo 33, comma 3.3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.4. Nell´esercizio dei diritti di cui al comma 1 l´interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.14. Limiti all´esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all´articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, e successive modificazioni; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.72, e successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari d´inchiesta istituite ai sensi dell´articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell´articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l´esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h); e-bis) 19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397.2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell´interessato ai sensi dell´articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all´articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l´attuazione.
19 Lettera inserita dall´art.6, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA´ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art.15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l´adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell´articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all´evoluzione tecnica del settore e all´esperienza maturata.4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all´articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l´osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; c-bis) 20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31.3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell´articolo 39, comma 1.
20 Lettera inserita dall´art.5, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
Art.17. Limiti all´utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell´interessato.2. L´interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell´articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell´esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell´interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art.18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell´articolo 2050 del codice civile.
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art.19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art.20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso dell´interessato; a-bis) 21 qualora siano necessarie per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato o per l´esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest´ultimo ; b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d) 22 nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all´articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell´incolumità fisica dell´interessato o di un terzo, nel caso in cui l´interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d´intendere o di volere; g) 23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell´ambito dei gruppi bancari di cui all´articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell´articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell´articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti; h-bis) 24 limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato.2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell´articolo 27.
21 Lettera inserita dall´art.7, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
22 Lettera così modificata dall´art.12, comma 2, d.lg.13 maggio 1998, n.171.
23 Lettera così modificata dall´art.19, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
24 Lettera inserita dall´art.7, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all´articolo 7.2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell´articolo 9, comma 1, lettera e).3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell´articolo 29, commi 6 e 7.4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) 25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all´articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l´osservanza delle norme che regolano la materia.
25 Lettera così sostituita dall´art.4, comma 2, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
CAPO IV – TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art.22. Dati sensibili 26
1. I dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante.1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l´adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell´interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l´individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l´associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l´ente, l´associazione o l´organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati; b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell´incolumità fisica dell´interessato o di un terzo, nel caso in cui l´interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d´intendere o di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell´interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all´articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall´articolo 43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l´attenzione sul disposto dell´Articolo 17 (“Tutela della salute”) del d.lg.11 maggio 1999, n.135, recante “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”.
27 Comma inserito dall´art.5, comma 1, d.lg.11 maggio 1999, n.135.
28 Comma inserito dall´art.8, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
29 Comma così sostituito dall´art.5, comma 2, d.lg.11 maggio 1999, n.135.
30 Comma inserito dall´art.5, comma 3, d.lg.11 maggio 1999, n.135.
31 Comma così sostituito dall´art.8, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto previsto dall´art.24, comma 3, d.lg.28 dicembre 2001, n.467: “In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell´articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.675, introdotta dall´articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall´associazione, dall´ente o dall´organismo entro il 30 giugno 2002.”
Art.23. Dati inerenti alla salute 32
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l´autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell´incolumità fisica e della salute dell´interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell´interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all´articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall´interessato, per conto di più titolari di trattamento; b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell´articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento; c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l´informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione; d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti; e) previsione di misure volte ad assicurare che nell´organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all´articolo 1.1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall´articolo 22, comma 3-bis, della legge.1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare.3. L´autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E´ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l´autorizzazione.4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l´osservanza delle norme che regolano la materia.
32 Si richiama l´attenzione sul disposto dell´art.17 (“Tutela della salute”) del d.lg.11 maggio 1999, n.135, recante “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”.
33 Commi inseriti dall´art.2, comma 1, d.lg.30 luglio 1999, n.282.
34 Comma così modificato dall´art.2, comma 2, d.lg.30 luglio 1999, n.282.
Art.24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all´articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art.24-bis. Altri dati particolari 35
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell´interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell´interessato, ove prescritti.2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell´ambito di una verifica preliminare all´inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall´art.9, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. Ai sensi dell´art.24, comma 2, di quest´ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.”
Art.25. Trattamento di dati particolari nell´esercizio della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso dell´interessato e all´autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall´articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall´interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all´articolo 31, comma 1, lettera h), l´adozione, da parte del Consiglio nazionale dell´ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell´esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell´articolo 31, comma 1, lettera l).4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all´articolo 10.4-bis,39 Le disposizioni della presente legge che attengono all´esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell´elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
36 Comma così sostituito dall´art.12, comma 3, d.lg.13 maggio 1998, n.171.
37 Comma così modificato dall´art.12, comma 4, d.lg.13 maggio 1998, n.171.
38 Comma così modificato dall´art.2, comma 1, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
39 Comma aggiunto dall´art.2, comma 2, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
Art.26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell´articolo 28.
CAPO V – TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all´articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.28. Trasferimento di dati personali all´estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all´Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell´articolo 7, comma 1,2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.3.41 Il trasferimento è vietato qualora l´ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: a) l´interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta; b) 42 sia necessario per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato o per l´esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest´ultimo, ovvero per la conclusione o per l´esecuzione di un contratto stipulato a favore dell´interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d) 43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell´incolumità fisica dell´interessato o di un terzo, nel caso in cui l´interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d´intendere o di volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l´osservanza delle norme che regolano la materia; g) 44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell´interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n.95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 ; g-bis) 45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell´articolo 31.5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell´articolo 29, commi 6 e 7.6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità.7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell´articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall´articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall´articolo 7.
40 Comma così modificato dall´art.10, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
41 Comma così modificato dall´art.10, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467, che ha soppresso in fine le parole “ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall´ordinamento italiano.”
42 Lettera così modificata dall´art.10, comma 3, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
43 Lettera così modificata dall´art.19, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
44 Lettera così modificata dall´art.10, comma 4, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
45 Lettera inserita dall´art.4, comma 3, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.29. Tutela
1. I diritti di cui all´articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all´autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria.2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un´ulteriore domanda dinanzi all´autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l´interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d´ufficio, l´espletamento di perizie.4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell´interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell´ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta 46 giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l´immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l´interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento.6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l´inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l´adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all´articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l´esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell´autorizzazione di cui all´articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l´applicazione della presente legge, sono di competenza dell´autorità giudiziaria ordinaria.9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell´articolo 9.
46 Parola così sostituita dall´art.13, comma 1, lett. a), d.lg.30 luglio 1999, n.281
47 Comma inserito dall´art.13, comma 1, lett. b), d.lg.30 luglio 1999, n.281.
CAPO VII – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 48
Art.30. Istituzione del Garante
1.49 E´ istituito il Garante per la protezione dei dati personali,2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell´informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell´incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.5. All´atto dell´accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell´articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un´indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all´articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall´art.3, comma 1, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
Art.31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute; b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione; c) 50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell´articolo 29; e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d´ufficio, dei quali viene a conoscenza nell´esercizio o a causa delle sue funzioni; h) promuovere nell´ambito delle categorie interessate, nell´osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l´esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all´articolo 15; l) 51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; m) segnalare al Governo l´opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall´evoluzione del settore; n) predisporre annualmente una relazione sull´attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell´anno successivo a quello cui si riferisce; o) curare l´attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n.108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell´articolo 13 della Convenzione medesima; p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all´articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell´interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all´atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all´articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell´ambito dell´ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all´articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell´articolo 29, commi 6 e 7.5. Il Garante e l´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell´altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all´ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all´altro organo.6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l´editoria.
50 Lettera così modificata dall´art.11, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
51 Lettera così modificata dall´art.11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n.467.
Art.32. Accertamenti e controlli
1. Per l´espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all´interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell´accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all´articolo 33, comma 3.4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.5. Resta fermo quanto previsto dall´articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l´attuazione. Se l´accertamento è stato richiesto dall´interessato, a quest´ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all´articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n.121, come sostituito dall´articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell´articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell´organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all´articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art.33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, 52 da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi,53 1-bis,54 E´ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l´ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall´articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni; b) le modalità dell´inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell´entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall´articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n.29, come sostituito dall´articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l´ottanta per cento del trattamento economico del personale dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l´8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l´indennità di cui all´articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.1-ter.54 L´ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell´articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall´amministrazione o dall´ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all´articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.231.1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce l´organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l´organizzazione, il funzionamento dell´ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall´8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.1-quinquies,55 In aggiunta al personale di ruolo, l´ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.1-sexies,55 All´ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l´autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l´individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.2. Le spese di funzionamento dell´ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.3.56 In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l´organizzazione ed il funzionamento dell´ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell´interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all´articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all´articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 13, nonché della notificazione di cui all´articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.57 3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell´opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.5. Per l´espletamento dei propri compiti, l´ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.6. Il personale addetto all´ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell´esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.6-bis,60 Il personale dell´ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all´articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria,
52 Parole inserite dall´art.1, comma 1, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
53 Parole aggiunte dall´art.3, comma 2, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
54 Commi aggiunti dall´art.1, comma 2, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
55 Commi aggiunti dall´art.2, comma 1, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
56 Comma così modificato dall´art.2, comma 2, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
57 L´art.5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n.123, prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all´articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.675, per la gestione delle spese dell´ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n.769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 2 aprile 1995.”
58 Comma inserito dall´art.2, comma 3, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
59 Comma così modificato dall´art.2, comma 4, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
60 Comma aggiunto dall´art.2, comma 5, d.lg.26 febbraio 1999, n.51.
CAPO VIII -SANZIONI
Art.34. Omessa o incompleta notificazione 61
1.61bis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall´art.12, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto dell´art.12, comma 2, d. lg.28 dicembre 2001, n.467: “Alle violazioni dell´articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n.675, commesse prima dell´entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507.”
Art.35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all´articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall´art.13, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 63
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell´articolo 15, è punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni,2. All´autore del reato, all´atto dell´accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l´oggettiva difficoltà dell´adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l´adempimento alla prescrizione, l´autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell´ammenda stabilita per la contravvenzione. L´adempimento e il pagamento estinguono il reato. L´organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, in quanto applicabili,
63 Articolo così sostituito dall´art.14, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467. L´art.14, comma 2, di quest´ultimo d.lg. prevede, inoltre, che “Per i procedimenti penali per il reato di cui all´articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n.675 in corso, entro quaranta giorni dall´entrata in vigore del presente decreto l´autore del reato può fare richiesta all´autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all´articolo 36, comma 2, della medesima legge n.675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L´Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2”.
Art.37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell´articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato dall´art.15, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante 65
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
65 Articolo inserito dall´art.16, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
Art.38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art.39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.2.67 La violazione delle disposizioni di cui all´articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all´articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.3.68 L´organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo 69 è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all´articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l´esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
66 Comma così modificato dall´art.17, comma 1, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
67 Comma così sostituito dall´art.14, comma 2, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
68 Comma così modificato dall´art.14, d.lg.30 luglio 1999, n.281.
69 Parole così sostituite dall´art.14, comma 3, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art.40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall´autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n.547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.41. Disposizioni transitorie
1.70 Fermo restando l´esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell´interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l´applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003,2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all´articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all´articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.3. Le misure minime di sicurezza di cui all´articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all´articolo 15, comma 1.4. Le misure di cui all´articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all´articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all´articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell´articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l´esame dei ricorsi di cui all´articolo 29.7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono un´autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all´articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
70 Comma così modificato dall´art.18, d.lg.28 dicembre 2001, n.467.
71 Comma così sostituito dall´art.2, d.lg.28 luglio 1997, n.255.
72 Comma da ultimo così modificato dall´art.1, comma 1, d.lg.6 novembre 1998, n.389.
73 Comma così sostituito dall´art.4, comma 1, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
74 Comma aggiunto dall´art.4, comma 2, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
Art.42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L´articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n.121, è sostituito dal seguente: “Art.10. – (Controlli) 1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l´acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell´articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall´articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l´erroneità o l´incompletezza dei dati e delle informazioni, o l´illegittimità del loro trattamento, l´autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all´ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell´articolo 5 la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l´ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L´ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali,5. Chiunque viene a conoscenza dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l´integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”.2. Il comma 1 dell´articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è sostituito dal seguente: “1. E´ istituita l´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.”.3. Il comma 1 dell´articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è sostituito dal seguente: “1. Le norme concernenti l´organizzazione ed il funzionamento dell´Autorità, l´istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l´ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell´Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l´editoria e la radiodiffusione ovvero dell´organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.”.4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.388, le parole: “Garante per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: ” Garante per la protezione dei dati personali “.
75 Commi così modificati dall´art.5, comma 1, d.lg.9 maggio 1997, n.123.
Art.43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell´articolo 8 ed il quarto comma dell´articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n.121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all´articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell´interno trasferisce all´ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n.121 del 1981.2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.3. Per i trattamenti di cui all´articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l´obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all´articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.121.
CAPO X – COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.44. Copertura finanziaria
1. All´onere derivante dall´attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l´anno 1997, all´uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l´accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l´accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell´accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell´accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Per i trattamenti svolti senza l´ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall´articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell´accordo di cui all´articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi
n.467 del 28 dicembre 2001 n.282 del 30 luglio 1999 n.281 del 30 luglio 1999 n.135 dell´11 maggio 1999 n.51 del 26 febbraio 1999 n.389 del 06 novembre 1998 n.171 del 13 maggio 1998 n.135 dello 08 maggio 1998 n.255 del 28 luglio 1997 n.123 del 09 maggio 1997
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Qual è la legge che tutela la privacy?

Legge 675/1996 – Legge sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in attuazione alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo. A questa, si affiancano presto ulteriori leggi che ampliano, chiariscono e dettagliano le modalità di trattamento dati, in particolar modo dato il crescente utilizzo degli strumenti web.

Cosa tutela la legge 196 2003?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Codice in materia di protezione dei dati personali
Titolo esteso Codice in materia di protezione dei dati personali
Tipo legge Testo Unico
Date fondamentali
Promulgazione 1º gennaio 2004
Testo
Rimando al testo Normattiva

Il codice in materia di protezione dei dati personali (informalmente noto anche come codice della privacy ), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in vigore dal 1º gennaio 2004, contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali.

Quali sono i dati sensibili di un paziente?

Privacy, cos’è e come garantirla – Cosa Tutela La Legge 675 96 Il concetto di privacy assume connotazioni diverse, specie se si tratta di ambito giornalistico e mediatico. In sanità, la privacy comprende la protezione dei dati personali della persona riguardanti il suo stato di salute e la modalità di trattamento.

Ogni cittadino che accede ad una struttura sanitaria per visite, esami o ricoveri necessita infatti che gli venga garantita l’assoluta riservatezza, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. Le leggi sulla privacy sono contenute nel codice sulla privacy approvato dal decreto legislativo 196/2003, che al suo interno contiene tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, già in vigore nelle leggi precedenti.

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Il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

  • dati personali : qualunque informazione relativa a una persona fisica
  • dati sensibili : i dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In ambito sanitario, per dati personali si intendono quelli che fanno riferimento allo stato di salute e alla vita sessuale, ovvero tutte le informazioni sulle condizioni psico – fisiche della persona. Comprendono anche i dati genetici, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo e le fotografie scattate durante un intervento chirurgico.

  • la riservatezza durante i colloqui
  • la distanza di cortesia
  • che le notizie al o nei reparti (sulla presenza o meno di una persona) vengano date solamente a persone legittimate (es. famigliari e conoscenti) previo accordo con l’interessato
  • il rispetto durante le chiamate in sala d’attesa: di norma non si dovrebbero chiamare le persone per nome, ma attraverso un numero ad esempio.

Queste sono situazioni in cui vi è un alto rischio di violare la privacy e l’operatore sanitario può essere per questo punito.

Quali sono i dati personali per la privacy?

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

  • Particolarmente importanti sono: • i dati che permettono l’identificazione diretta – come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.
  • E i dati che permettono l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa); • i dati rientranti in particolari categorie : si tratta dei dati c.d.
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“sensibili”, cioè quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’ orientamento sessuale ; • i dati relativi a condanne penali e reati : si tratta dei dati c.d.

“giudiziari”, cioè quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.

  • LE PARTI IN GIOCO Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.
  • Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l’indirizzo, il codice fiscale, ecc.
  • Di Mario Rossi, questa persona è l”interessato” (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679 ); Titolare è la persona fisica, l’autorità pubblica, l’impresa, l’ente pubblico o privato, l’associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679 ); Responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679 ).

Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. “sub-responsabile” (articolo 28, paragrafo 2). * (Scheda di sintesi redatta dall’Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo.

Qual è la differenza tra dati sensibili e dati personali?

Quali dati personali sono considerati dati sensibili? I dati sensibili rientrano nel concetto più generale di dati personali e, poiché riguardano la sfera più intima del soggetto a cui si riferiscono, esigono un trattamento più rigoroso, che ne assicuri la massima protezione e riservatezza dei dati personali.

Quale legge regolamenta i dati sensibili?

I dati sensibili secondo la 196 lgs 196/2003: il codice sulla privacy.

Cosa si intende per GDPR?

Risorse – Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in formato PDF Commissione europea: Protezione dei dati personali Paesi “adeguati” secondo il GDPR Information Commissioner’s Office (ICO) britannico: riforma della protezione dei dati nel Regno Unito (in inglese) Privacy by Design: i 7 principi fondamentali (in inglese) Norme dell’UE sulla protezione dei dati – Riforma del 2018 Infografica “Protezione dei dati – Norme migliori per le piccole imprese

Chi può conoscere i dati sanitari?

Massime tratte dai volumi: “Massimario 1997 – 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività” | “Massimario 2002” | “Massimario 2003” di Fabrizia Garri *, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale
| Indice generale 1997 – 2003 |

SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Comunicazione dei dati all´interessato Ai sensi dell´art.23, comma 2, della legge n.675/1996, spetta al titolare del trattamento la nomina del medico tramite il quale comunicare all´interessato i dati relativi allo stato di salute, qualora questi dichiari di non volervi provvedere.

Garante 13 febbraio 2001, in Bollettino n.17, pag.19

Nell´ipotesi in cui l´interessato, nella richiesta d´accesso inoltrata ai sensi dell´art.13 della legge n.675/1996, abbia specificamente indicato il nominativo di un medico fiduciario, la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute dev´essere effettuata dal titolare del trattamento solo per il tramite di detto medico.

Garante 8 maggio 2001, in Bollettino n.20, pag.26

Ai sensi dell´art.23, comma 2, della legge n.675/1996, la comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può avvenire solo per il tramite di un medico designato dallo stesso interessato o dal titolare del trattamento. Ne consegue che non è conforme alla legge la comunicazione di detti dati ove effettuata direttamente all´interessato presso il domicilio eletto.

Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n.23, pag.33

La comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può avvenire esclusivamente per il tramite di un medico nominato dall´interessato o, in mancanza, dal titolare del trattamento. Ne consegue che non è conforme alla legge la messa a disposizione, da parte di una compagnia di assicurazioni, dei dati, anche sensibili, contenuti in una perizia medico legale espletata sull´interessato, attraverso il deposito dell´elaborato presso una sede della società (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n.25, pag.10

Costituisce corretto adempimento alla richiesta di accedere ai dati idonei a rivelare lo stato di salute la comunicazione degli stessi per il tramite di un medico nominato dal titolare del trattamento, ove l´interessato non abbia provveduto a tale incombente (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n.25, pag.12

I dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n.26, pag.5 Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n.26, pag.7

I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, ove contenuti in una perizia redatta da un medico fiduciario di una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico designato dall´interessato o, in difetto, dallo stesso titolare (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n.28, pag.13

I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, contenuti in una perizia medico legale redatta da un medico incaricato da una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico nominato dal titolare del trattamento, ove l´interessato non abbia provveduto alla indicazione di un proprio sanitario (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n.29, pag.3

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in una perizia medico legale e detenuti da una compagnia di assicurazione, devono essere comunicati per il tramite di un medico di fiducia allo scopo nominato dal titolare o dall´interessato.

Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n.30, pag.16

I dati personali riferiti allo stato di salute, detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico legale, possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003)

Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n.30, pag.71

I dati personali riferiti allo stato di salute e contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati esclusivamente per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003 e relativa ad una richiesta di accesso ai dati sanitari detenuti da una società di servizi assicurativi e contenuti in una perizia medica).

Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n.32, pag.37 Garante 21 ottobre 2002, in Bollettino n.32, pag.45 Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n.32, pag.32

I dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale debbono essere comunicati all´interessato attraverso il medico di fiducia da questi precedentemente indicato (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 25 novembre 2002

I dati personali relativi allo stato di salute possono essere resi noti all´interessato solo per il tramite di un medico di fiducia designato dall´interessato o dal titolare del trattamento (richiesta di accesso ai dati relativamente ad alcune pratiche di rimborso di spese sanitarie da parte di un fondo integrativo per i dipendenti) (principio antecedente all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 22 gennaio 2003

Adempie correttamente agli obblighi imposti dalla normativa posta a protezione di dati personali (segnatamente dall´art.23, comma 2, della legge n.675/1996) la società di assicurazioni che, richiesta dall´interessato di conoscere le informazioni che lo riguardano, relative ad un incidente di cui era rimasto vittima, contenute nella perizia medico legale redatta dal sanitario della compagnia, trasmetta copia dell´elaborato mediante il proprio medico fiduciario (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.

Garante 22 ottobre 2003 Garante 29 ottobre 2003 Garante 30 dicembre 2003

L´invio da parte di una società di assicurazioni dei dati contenuti in una perizia medico legale, redatta dal proprio sanitario di fiducia, direttamente all´interessato che li abbia richiesti, senza il tramite del medico, comporta violazione degli obblighi imposti dalla normativa posta a protezione di dati personali (segnatamente dall´art.23, comma 2, della legge n.675/1996), ed espone la compagnia all´eventuale contestazione da parte del Garante della relativa sanzione amministrativa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.

Garante 29 ottobre 2003 Garante 29 ottobre 2003

I dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in una perizia medico-legale redatta dalla resistente in occasione della richiesta di liquidazione di un sinistro occorso all´interessato devono essere comunicati, ove ne abbia fatto esplicita richiesta sia nell´istanza di accesso che nel successivo ricorso, per il tramite del medico designato dallo stesso interessato ovvero, in mancanza di una designazione, dal titolare del trattamento (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg.n.196/2003).

Garante 26 novembre 2003

Chi può vedere i miei dati sanitari?

Faq – Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, “FSE”) è “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito” (art.12, comma 1, d.l.n.179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private.

  1. Il FSE è stato previsto dall´art.12, del d.l.n.179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M.n.178/2015 e dall’ art.11 d.l.19.05.2020 n.34.
  2. Molte utili informazioni sullo stato di realizzazione del FSE nelle diverse regioni italiane sono disponibili sul portale www.fascicolosanitario.gov.it.
  3. Il FSE persegue tre finalità: 1) finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione); 2) finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico); 3) finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria).

L’informativa deve essere formulata con linguaggio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall’art.13 del Regolamento (titolare, finalità del trattamento, etc.), che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso dell’interessato.

L’informativa deve, inoltre, indicare il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE. Una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE.

La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso. Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all’interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.

  • A prescindere dal consenso dell’assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es.
  • Programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).
  • Il personale amministrativo può, in qualità di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio, il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa).

Sì. Il fascicolo può essere consultato da tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l’interessato. Il MMG/PLS ha poi il compito specifico di redigere il profilo sanitario sintetico (il cosiddetto patient summary).

Il patient summary, o profilo sanitario sintetico, è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia clinica dell’interessato, al fine di facilitare la continuità di cura mediante il rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto con il servizio sanitario nazionale (SSN).

– L’assistito, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia. – Con il consenso dell’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell’assistito, compreso il medico di base, cui compete anche il compito di redigere il patient summary (profilo sanitario sintetico).

  • Le Regioni e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell’assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza).
  • I periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque i terzi non autorizzati non possono accedere al FSE.

Sì. L’interessato ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del FSE sia successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti.

  • L’oscuramento deve avvenire con modalità tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all’accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati “oscurati”.
  • L’assistito può decidere di revocare in ogni momento l’oscuramento.

Sì. L’interessato può inserire informazioni personali e documenti relativi ai propri percorsi di cura nel “taccuino personale dell’assistito”, che è una sezione riservata del FSE. Sì. L’interessato può accedere al proprio FSE in forma protetta e riservata e può anche consultare l’elenco degli accessi che sono stati eseguiti sul proprio fascicolo.

La disciplina legislativa sull’HIV (l.n.135/90) prevede che la comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l’infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. Spetta pertanto alla struttura sanitaria individuare le modalità più corrette per assicurare la prevista intermediazione tra medico e paziente in merito al significato diagnostico di questi referti, così come richiesta dalla disciplina di settore.

Una volta soddisfatta tale intermediazione, il referto sull’HIV, al pari di ogni altro referto, può essere reso disponibile all’interessato tramite il FSE. Resta fermo, inoltre, che il risultato del test HIV può essere reso accessibile al personale che ha in cura l’interessato solo previo consenso informato dello stesso interessato.

Chi ha il compito di vigilare sulla privacy?

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy ( legge 31 dicembre 1996, n.675 ), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( d.lg.30 giugno 2003 n.196 ), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101,

Cosa succede se si viola la privacy di una persona?

Violazione della privacy, sanzioni – La violazione della privacy è un reato che si verifica quando si utilizzano in modo illecito i dati personali altrui, oppure quando:

  • viene notificato il falso al Garante per la privacy ;
  • non si adottano le misure necessarie per tutelare i dati sensibili ;
  • non vengono rispettati i provvedimenti stabiliti dal Garante per la privacy,

Le sanzioni previste possono essere:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso di trattamento illecito dei dati personali al fine di trarre un profitto o di recare danno a un soggetto terzo;
  • la r eclusione da 6 mesi a 3 anni per chi dichiara o attesta il falso, anche attraverso la produzione di documenti falsi che vengono esibiti dinanzi al Garante per la privacy;
  • la reclusione da 3 mesi a 2 anni per il mancato rispetto dei provvedimenti del Garante della Privacy;
  • l’arresto fino a 2 anni o l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui non vengano messe in atto le misure di sicurezza per la protezione della privacy.

In questa ipotesi, si hanno a disposizione 6 mesi di tempo di prescrizione per mettersi in regola. Se entro il termine di prescrizione il reo risulta adempiente, pagherà soltanto un quarto della somma massima prevista dal reato, che una volta pagato sarà considerato estinto. Leggi anche: ” Cosa sono i reati di opinione “.

Dove non viene rispettato il diritto alla privacy?

Chi resta fuori da questo panorama appartiene soprattutto all’area geografica dell’Africa con alcune eccezioni di rilievo come l’Afghanistan, la Mongolia e l’Honduras.

Chi quantifica danno violazione privacy?

Danno e risarcimento del danno – L’articolo 82 del GDPR stabilisce che ” chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento “.

L’espressione utilizzata è riferita al danno patrimoniale e non patrimoniale. Il soggetto danneggiato (cioè l’ interessato ) a seguito di un trattamento dei suoi dati in violazione delle norme del GDPR (nonché degli atti delegati e di esecuzione del GDPR, e delle norme nazionali di adattamento) può ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli (anche se la lesione è marginale), sia a seguito di condotta del titolare (ed eventuali contitolari) che del responsabile del trattamento,

Il titolare risponde per il danno causato dal trattamento in violazione del regolamento, mentre il responsabile solo del danno causato dal non corretto adempimento dei suoi obblighi specifici, o se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del titolare.

  1. Eventuali sub-responsabili, invece, rispondono solo internamente, verso il responsabile, non verso gli interessati.
  2. In sintesi si configura in capo al titolare ed eventuali responsabili una responsabilità oggettiva per contrarietà ai precetti del GDPR.
  3. Il concetto di danno è precisato nel Considerando 146: ” Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile,

Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell’Unione o degli Stati membri.

  • Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento.
  • Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito,

Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell’interessato che ha subito il danno.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l’intero risarcimento del danno può successivamente proporre un’azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento “. Si applica il principio del cumulo tra i vari soggetti (art.82.

par.4), in modo che i danneggiati ottengano sempre l’intero risarcimento del danno, potendo agire per l’intero danno indifferentemente contro uno qualsiasi dei soggetti tenuti solidalmente al risarcimento, indipendentemente da eventuali ripartizioni interne tra i danneggianti.

Eventuali clausole contrattuali di ripartizione del danno valgono solo nei rapporti interni tra i danneggianti, per cui il soggetto che ha provveduto a risarcire il danno potrà agire in regresso contro gli altri soggetti per le quote di responsabilità. In assenza di accordi interni occorrerà un accertamento giudiziale per la ripartizione interna per quote.

Eventuali delegati del titolare e autorizzati, invece, rispondono solo nella misura dell’effettivo concorso alla causazione del danno, in base all’art.2043 c.c., sempre limitatamente nei rapporti interni con i soggetti tenuti al risarcimento. Si delinea un regime differenziato.

Le persone fisiche, giuridiche o altri enti che trattano dati per attività di impresa o professionale sono soggette al regime speciale agevolato per l’interessato al trattamento tipizzato dall’art.82 GDPR, con risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. Le persone fisiche, invece, che trattano dati per scopi domestici o personali, sono soggette al regime ordinario di responsabilità aquiliana (art.2043 c.c.).

In quest’ultimo caso il risarcimento del danno non patrimoniale consegue solo alla prova che il trattamento configuri un reato (art.2059 c.c.) oppure il danneggiato sia in grado di dimostrare la lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dall’art.2 Cost.

Qual è la differenza tra privacy e trattamento dei dati?

La differenza tra privacy e protezione del dato personale – Privacy e protezione del dato non sono la stessa cosa, perché quando parliamo di privacy e di riservatezza intendiamo la tutela della sfera privata secondo la tradizione americana, mentre la protezione del dato riguarda tutte le informazioni su una persona,

  • Facciamo un esempio – Se Antonio a casa sua gira in mutande, con la cuffia da doccia rosa in testa e la giarrettiera, sono fatti suoi, è la sua privacy.
  • Se per lavoro Antonio deve comprare un biglietto del treno per andare da Reggio Emilia a Milano, dove sopra c’è scritto come si chiama, a che ora parte e qual è il suo posto a sedere, è un trattamento di dati personali.

È una differenza sottile, ma importante. Perché nel testo del GDPR non si parla mai di privacy, Bene. Ad un certo punto, questo concetto di privacy e di tutela della sfera privata delle persone arriva anche in Europa. Ma qui il contesto è molto diverso.

Quali sono i dati sensibili che non si possono pubblicare?

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Particolarmente importanti sono: • i dati che permettono l’identificazione diretta – come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. – e i dati che permettono l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa); • i dati rientranti in particolari categorie : si tratta dei dati c.d.

“sensibili”, cioè quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’ orientamento sessuale ; • i dati relativi a condanne penali e reati : si tratta dei dati c.d.

“giudiziari”, cioè quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.

LE PARTI IN GIOCO Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l’indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l”interessato” (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679 ); Titolare è la persona fisica, l’autorità pubblica, l’impresa, l’ente pubblico o privato, l’associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679 ); Responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679 ).

Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. “sub-responsabile” (articolo 28, paragrafo 2). * (Scheda di sintesi redatta dall’Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo.

Chi può controllare i dati sensibili?

Ogni Stato membro dell’Unione europea ha la sua Autorità di controllo, L’autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami ad essa proposti o per eventuali violazioni del regolamento europeo e delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, ma solo se l’oggetto riguarda uno stabilimento nel territorio dello Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ( Garante Privacy ) è l’autorità di controllo nazionale italiana, un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n.675), in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE, Oggi è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003 n.196).

La sua sede è a Piazza di Monte Citorio n.121 in Roma, Il Garante si occupa di: – verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere ai titolari le misure da adottare; – esaminare i reclami ; – limitare, sospendere o vietare i trattamenti in violazione delle norme; – adottare le autorizzazioni generali; – promuovere codici di deontologia e condotta (es.

in materia di giornalismo ); – partecipare alle attività comunitarie e internazionali (anche quale componente dell’ EDPB ); – irrogare sanzioni correttive, Con riferimento alle competenze del Garante, occorre ricordare che non può sindacare il ricorso dell’autorità giudiziaria a mezzi di prova consentiti dal codice di procedura penale, come ad esempio le intercettazioni telefoniche, né può intervenire laddove le notizie diffuse dai media, e tratte da atti giudiziari, abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, fermo restando il rispetto del principio di essenzialità e non eccedenza del’informazione.

Allo stesso modo non rientra tra le competenze del Garante verificare la veridicità delle notizie diffuse dalla stampa, relativamente alle quali si possono attivare gli appositi strumenti di tutela presso il giudice ordinario, in sede sia civile che penale.

Che cosa sono i Considerando privacy?

Ma cosa sono i “Considerando” del GDPR? – Si tratta di indicazioni di fondamentale importanza che aiutano a capire meglio il testo del GDPR ; pertanto, per comprendere come adeguarsi al regolamento europeo è necessaria una lettura integrata e ragionata dei Considerando e degli articoli.