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Cosa si intende per valore di legge?
Che cosa significa ” Legge o atto avente valore di legge “? – Si tratta delle leggi ordinarie, promulgate e pubblicate nella forma prevista dalla Costituzione una volta approvate dal Parlamento; oppure degli atti normativi di rango primario emanati dal Governo, nelle forme di cui agli artt.76 e 77,
Chi emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti?
Il decreto legge è un provvedimento con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Di seguito, la guida riepilogativa sul ” Decreto Legge tratta (e rielaborata per Altalex) da Le fonti di diritto Italiano, un manuale autorevole e completo, aggiornato alle ultime novità, Acquistalo qui!
Cosa vuol dire atto normativo?
2. Un po’ di chiarezza nella terminologia – Finora abbiamo usato una terminologia molto varia. Cerchiamo di fare chiarezza, tramite un piccolissimo vocabolario che parte dal concetto più astratto e arriva al concetto più concreto: Norma : precetto giuridico, la regola, ciò che deve essere fatto o non fatto.
Alla fine dei conti, si tratta di ciò che cerca l’utente generico: vuole sapere cosa deve fare, o cosa può fare, qual’è il comando a cui deve attenersi o quali sono le possibilità giuridiche che ha in una certa situazione. Atto normativo : atto giuridico, cioè espressione di una volontà giuridica da parte di determinati soggetti, secondo determinati procedimenti, contenente disposizioni (cioè enunciati linguistici) che interpretate e inserite in un determinato ordinamento giuridico possono dare vita a norme.
Gli atti normativi sono in pratica le fonti del diritto, cioè le fonti delle norme o fonti normative : leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, regolamenti, ecc. Disposizione : Enunciato linguistico che esprime un precetto, una regola.
- La disposizione, poiché rappresenta l’aspetto testuale della fonte normativa (cioè dell’atto normativo) deve essere interpretata.
- Dall’interpretazione nasce la norma.
- Disposizione + Interpretazione = Norma Un esempio: l’art.64 della Costituzione.
- Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.” Questa disposizione è stata interpretata in modo diverso dalla Camera e dal Senato.
Alla Camera il regolamento dice che “sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario”. Al Senato invece si parla di “maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione” e coloro che si astengono sono considerati partecipanti,
Ne deriva che se su 100 presenti 20 si astengono, alla Camera la maggioranza sarà 41 (cioè la metà di 100, meno 20 astenuti, più uno); al Senato sarà 51 (cioè la metà di 100, astenuti compresi, più uno). Per questo motivo, al Senato, quando ci vuole astenere senza alzare il quorum ci si allontana dall’aula.
In alcuni casi, l’interpretazione è fortemente creativa, cioè giunge alla individuazione di una norma basandosi su disposizioni generiche dalle quali il cittadino non sarebbe in grado di dedurre i propri diritti, doveri, facoltà, ecc. Ad esempio la risarcibilità del danno biologico, cioè del danno non patrimoniale è, in gran parte, di natura giurisprudenziale: cioè la giurisprudenza ha riconosciuto un significato più ampio al termine patrimonio: il patrimonio di una persona non è fatto solo di beni economici ma anche delle sue stesse potenzialità fisiche e psichiche.
Un altro esempio, che riguarda una materia che genera molta litigiosità, è quello della ripartizione delle spese nel condominio degli edifici (art.1123 del Codice civile) dove l’interpretazione della giurisprudenza – sia pure incerta e oscillante – è assolutamente indispensabile per capire – in concreto – come devono essere ripartite le spese relative a particolari interventi (frontalini dei balconi, ringhiere e parapetti, elementi decorativi della facciata, ballatoi, ecc.).
Documento normativo : Rappresentazione dell’atto normativo in un testo redatto e riproducibile su vari supporti. Da un punto di vista documentario possiamo parlare di documenti con un grado di formalizzazione più o meno ampio. I documenti più formalizzati sono ovviamente le leggi e gli atti con forza di legge: essi presentano caratteristiche formali stabilite da altre norme e hanno un regime di pubblicità specifico.
Ad esempio, la legge 400 del 1988 stabilisce, all’art.14.1 che « I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione »,
Questo piccolo vocabolario ci conferma la complessità della ricerca normativa. Essa infatti opera sul lato delle disposizioni cioè degli enunciati in lingua naturale presenti nei documenti normativi, ma risulterebbe sterile e fuorviante se non tenesse conto dell’atto giuridico che ha prodotto tale documento (e che fa sì ad esempio che una certa disposizione contenuta nel documento “x” prevalga sulla disposizione contenuta nel documento “y”).
- Il vero obiettivo della ricerca (facile a dirsi.) è la norma sostanziale, qualunque sia l’atto che la contiene, ovvero il comando giuridico qualunque sia l’insieme di enunciati linguistici da cui esso deriva.
- Anzi, la ricerca della norma sostanziale non può fermarsi all’individuazione e al confronto dei documenti pertinenti: essa dovrà tener conto dell’applicazione giurisprudenziale, dell’applicazione in via di prassi, dell’opinione degli studiosi, cioè, in pratica, di tutte le possibili interpretazioni degli enunciati normativi.
Naturalmente il compito del bibliotecario non potrà che fermarsi al livello di documento normativo o di documento che riassume ed enuncia le interpretazioni che derivano da una determinata norma.
Quali sono gli atti con forza di legge?
Ordinamento italiano – La Costituzione italiana contempla due atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto-legge e il decreto legislativo. Il decreto-legge (d.l.) è disciplinato dall’art.77 della Costituzione. È approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica,
Può essere adottato in casi straordinari di necessità e d’urgenza e perde ogni efficacia se non è convertito in legge dal Parlamento nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione. Il decreto legislativo (d.lgs.), detto anche decreto delegato, è disciplinato dall’art.76 della Costituzione. Anch’esso è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica.
Può essere adottato solo a seguito di delega del Parlamento, data con legge che specifichi l’oggetto della disciplina, i principi e criteri direttivi da seguire e il termine entro il quale deve essere emanato. Rimangono inoltre in vigore alcuni atti aventi forza di legge, analoghi ai suddetti, risalenti al Regno d’Italia e denominati regio decreto legge e regio decreto legislativo, se emanati dal Re, o decreto legislativo luogotenenziale, se emanati dal Luogotenente del Regno,
Quale provvedimento ha forza di legge?
La definizione di legge-provvedimento – Fornire le basi per comprendere a pieno la nozione di legge-provvedimento è un compito non semplice. Infatti, per dare una definizione esaustiva dell’atto in questione, è necessario considerarne, congiuntamente, tanto la sostanza quanto la forma.
Inoltre, le difficoltà si acuiscono per il fatto che la nozione di legge provvedimento impone, a monte, l’introduzione della dicotomia tra atti aventi natura normativa e atti aventi natura provvedimentale. Il contenuto della legge-provvedimento a) Gli atti normativi Per quanto concerne la componente sostanziale, come anticipato, le leggi provvedimento presentano un contenuto provvedimentale.
Gli atti provvedimentali sono quelli teoricamente contrapposti agli atti di natura normativa. Si parla di atti aventi natura normativa o, più semplicemente, atti normativi, per indicare quegli atti che contengono una norma giuridica. A riguardo, è ancora oggi prevalente l’insegnamento per cui è norma giuridica quella prescrizione che presenta due caratteristiche fondamentali: la generalità e l’astrattezza.
- Più precisamente, con generalità ci si riferisce alla ” indeterminabilità dei soggetti ai quali la norma si indirizza ” mentre con astrattezza si fa riferimento alla ” situazione ideale tipizzata alla quale è possibile ricondurre ogni ipotetico caso reale da regolamentare “,
- Così, una norma può dirsi giuridica quando, indirizzandosi ad una categoria genericamente determinata di soggetti, preveda o vieti un comportamento solo idealmente configurato.
In definitiva, un atto è considerato normativo qualora contenga una norma giuridica e cioè un comando generale e astratto tanto a livello soggettivo che situazionale. Al fine di individuare un riferimento pratico, si pensi alla legge penale. Invero, ogni imperio proprio del diritto penale, e quindi ogni norma che introduce una fattispecie penalmente rilevante, è caratterizzato da generalità ed astrattezza.
Ed infatti, ogni comando penale impone un divieto indirizzato a soggetti solo genericamente individuati e riguardante situazioni ripetibili; proprio per questo la legge penale è considerata un atto dal tenore spiccatamente normativo. b) Gli atti provvedimentali In modo contrapposto rispetto agli atti normativi, un atto ha natura provvedimentale quando non si riferisce a soggetti e situazioni generali e astratte ma, al contrario, è indirizzato a soggetti e situazioni rispettivamente particolari e concrete.
La legge provvedimento si presenta proprio come atto provvedimentale. Più nel dettaglio, la caratteristica che permette di considerare un atto come provvedimentale è la sua portata regolatrice di un interesse concreto. Invero, come efficacemente affermato, la legge provvedimento, proprio come ogni atto provvedimentale, non ” prevede ” un comportamento consentito o vietato ma, diversamente, ” provvede ” immediatamente alla cura di un determinato interesse,
Gli atti che, per eccellenza, sono ritenuti provvedimentali sono quelli adottati, nell’esercizio della potestà esecutiva, dalle Amministrazioni. Si pensi, volendo fare qualche esempio, a un provvedimento di esproprio, a un atto di controllo amministrativo posto in essere successivamente ad una s.c.i.a., all’atto amministrativo di aggiudicazione emesso all’esito di una procedura di evidenza pubblica o, continuando in quest’ambito, a un atto di esclusione da una procedura di evidenza pubblica.
A riguardo, si consideri che, come si vedrà meglio in seguito, uno dei punti nevralgici del dibattito sull’ammissibilità ha riguardato il fatto che la legge provvedimento presenta il contenuto tipico degli atti di amministrazione, e quindi di Governo, pur promanando dal legislatore.
La forma della legge-provvedimento Passando agli aspetti formalistici, è la terminologia attribuita all’atto in questione a essere emblematica. Non a caso, infatti, con “legge” provvedimento si fa riferimento a un atto avente veste formale di atto legislativo. In altre parole, la legge provvedimento ha la forma di un atto avente forza di legge e cioè assume quel vestimentum prescritto costituzionalmente agli artt.70 e ss.
della Carta Fondamentale. Sicché, la forma della legge provvedimento è quella che deriva dall’ iter di formazione degli atti aventi forza di legge. Pertanto, non si esaurisce con la legge, tecnicamente intesa, ogni forma potenzialmente acquisibile dagli atti in questione.
- Per vero, posto che è legge provvedimento ogni atto avente forza di legge, anche ogni altro atto provvedimentale diverso dalla legge, ma con la medesima forza, può considerarsi legge provvedimento.
- In questi ultimi casi, si può parlare, ad esempio, di decreti-legge provvedimento, di decreti legislativi provvedimento, di leggi regionali provvedimento o, complessivamente, di leggi provvedimento in senso lato,
Una definizione di legge-provvedimento Alla luce della forma e del contenuto propri dalla legge provvedimento, è possibile giungere ad una sua consapevole definizione. Può definirsi legge provvedimento ogni atto che ha genesi attraverso la procedura di formazione tipica di un atto avente forza di legge e che, congiuntamente, presenta il contenuto tipico di un atto provvedimentale.
Al fine di avvalorare questa nozione, appare opportuno segnalare che la definizione fornita pare del tutto analoga a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel 2013. Invero, nel menzionato arresto la Consulta non ha mancato di chiarire come ” rientrano nella categoria di leggi-provvedimento le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto “,
Volendo fornire qualche riferimento concreto, si pensi alla L.310/1988 recante un “intervento straordinario per la riparazione di una gru nel porto di Ancona” ovvero la L.n.455/94 la quale individua “una nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate” in Roma,
Qual è la legge più importante?
La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato, sul rispetto della quale si svolge la convivenza civile degli italiani e sul rispetto della quale devono ispirarsi tutte le leggi dello Stato.
Che differenza c’è tra legge e DPR?
Decreto Legislativo: legge delega e funzioni di Governo e Parlamento – A differenza del Decreto Legge, nel quale il Parlamento ha potere successivo all’emanazione dell’atto avente forza di legge ordinaria, con il Decreto Legislativo è lo stesso Parlamento che demanda al Governo l’emanazione di leggi.
- Con il Decreto Legislativo il Parlamento, attraverso la legge delega, chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici.
- Con la legge delega che precede l’emanazione del Decreto Legislativo il Parlamento, nel rispetto della funzione legislativa attribuita dalla Costituzione, disciplina materia, tempi di emanazione e limiti della potestà legislativa del Governo.
La differenza principale tra Decreto Legge e Decreto Legislativo sta nel fatto che il percorso nell’emanazione della legge è inverso: mentre nel primo caso il Governo ha totale autonomia e solo successivamente l’atto è sottoposto al voto del Parlamento, il Decreto Legislativo parte dalla legge delega, emanata dal Parlamento nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri,
Qual è la fonte più importante del diritto?
Rapporti tra le fonti – La pluralità di fonti, e comunque l’inesauribilità della fonte singolarmente considerata, comporta la necessità che i rapporti tra le fonti siano regolati. I principi regolatori di questi rapporti sono:
- l’abrogabilità;
- l’irretroattività.
Il principio dell’abrogabilità delle fonti comporta che una norma prodotta da una fonte non può essere dichiarata sottratta all’abrogazione a opera delle future manifestazioni della stessa fonte, essendo impossibile per un potere attribuirsi un’efficacia che esso originariamente non possiede.
- Al principio di abrogabilità fanno eccezione le norme poste da poteri normativi conclusi e non rinnovabili, ossia, per il nostro ordinamento, la forma repubblicana, derivante dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, e la Costituzione nel suo complesso, derivante dal potere costituente,
- A questo riguardo si deve però sottolineare come siano immodificabili, appunto per esaurimento della fonte, le determinazioni fondamentali ed essenziali, mentre il potere costituito di revisione costituzionale può modificare le regole applicative di queste determinazioni.
L’abrogazione può essere espressa, tacita o implicita e, in quanto «frammento di norma», i suoi effetti consistono nel circoscrivere nel tempo l’efficacia regolativa della norma abrogata dal momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice. Per il principio di irretroattività, la norma non dispone che per l’avvenire (art.11 delle preleggi ).
- Questo principio, pur non essendo costituzionalizzato ed essendo quindi derogabile da parte del legislatore ordinario, costituisce comunque, ad avviso della Corte costituzionale, un principio generale dell’ordinamento, le cui deroghe sono quindi sottoposte a un sindacato di ragionevolezza.
- La Costituzione rappresenta la fonte normativa più importante, tutte le altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti.
Per descrivere la Costituzione si utilizza una particolare espressione, ossia si dice che è “Legge delle Leggi”, proprio per sottolineare che i suoi principi devono essere rispettati da tutte le altre leggi.
Quando un atto e inefficace?
L’ atto è dunque inefficace perché dichiarato nullo o annullabile. L’ atto nullo, ai sensi dell’art.21-septies, è inefficace ab origine e non sanabile.
Qual è la differenza tra norma e legge?
Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall’interpretazione delle fonti del diritto. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento)
Quando l’atto è perfetto?
Guida a Open Graph Gli atti a forma vincolata costituiscono la regola. Atto perfetto è quindi solo quello che riproduce esattamente lo schema predisposto in astratto dal legislatore. Di questo atto, proprio perché si conforme alle prescrizioni normative, si dovrà dire che è valido e sicuramente efficace.Il sistema però non si spinge fino a decretare l’invalidità e l’inefficacia di ogni atto difforme dal modello predisposto in astratto: i vizi invalidanti l’atto processuale obbediscono al principio di tassatività.
Il vizio formale dunque non approda sempre all’invalidità, potendosi fermare alla mera irregolarità, la quale non inciderà in alcun modo sulla efficacia dell’atto, pur costituendo fonte per eventuali sanzioni disciplinari a carico dell’autore (ex art.124).Non ogni atto invalido è, per ciò stesso, inefficace; si vuole sottolineare la tendenza dell’ordinamento a ricollegare, in via precaria, agli atti invalidi gli stessi effetti dell’atto valido.
Perché cessi tale stato di precarietà bisognerà aspettare l’immancabile arrivo o della dichiarazione di invalidità o della sanatoria: cioè di un fatto successivo al compimento dell’atto che, rispettivamente, comporterà l’eliminazione ex tunc degli effetti precari, oppure la normalizzazione ex tunc di questi effetti.Le specie d’invalidità conosciute dal cpp, esclusa la decadenza, si riducono alla nullità e alla inammissibilità.
Come si può annullare un decreto legge?
Questo è il caso dell’ordinamento italiano, nel quale le norme di legge, statali e regionali, e di atti aventi forza di legge ( decreti legislativi e decreti – legge ) possono essere annullate dalla Corte costituzionale.
Come opporsi a una legge?
Il referendum – Il secondo modo per cancellare una legge ingiusta è promuovere un referendum abrogativo volto a chiedere l’abrogazione totale o parziale di una legge. A tal fine, sono necessarie cinquecentomila firme. Se il referendum ha un esito positivo, la norma oggetto della consultazione popolare sarà eliminata.
il referendum costituzionale con cui il popolo è chiamato a “confermare” una legge costituzionale, entro 3 mesi dall’avvenuta pubblicazione; il referendum territoriale, con cui si decide sulla possibilità di fusione di Regioni o di creazione di nuove Regioni oppure del passaggio di Province e Comuni da una Regione all’altra.
In verità, esiste poi il referendum consultivo che non è vincolante: il cittadino è chiamato solo ad esprimere un parere su una determinata questione di cui il legislatore può tenere conto o meno. Nel nostro ordinamento, non esiste un referendum propositivo, con cui gli elettori possano scegliere se adottare o meno una legge, saltando il Parlamento o il Governo. La ragione è semplice: se il popolo potesse scegliere liberamente le leggi che più gli aggradano potrebbero usare questo strumento in modo inopportuno, ad esempio cancellando le tasse o alcuni reati.
Peraltro, non tutti gli aventi diritto al voto hanno le competenze tecniche per esprimersi su determinati temi e potrebbero decidere semplicemente in base all’istinto o al proprio tornaconto personale. Dall’altro lato, però, è anche vero che neanche ai piani alti ci sono più le competenze di un tempo. Bisognerebbe allora prevedere un referendum propositivo solo per determinate materie.
Che valore ha un decreto ministeriale?
(fonte wikipedia ) Un decreto ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro della Repubblica Italiana nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).
- Quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale, avente il medesimo valore normativo.
- Esso non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento.
Il decreto ministeriale è di solito generale e astratto, in quanto pone norme tecniche di dettaglio, o generiche ma relative ad uno specifico argomento, finalizzate all’attuazione di una data norma di legge. Talvolta riveste però carattere particolare e discrezionale, come nel caso delle nomine dirigenziali, rientrando così nella categoria degli atti di alta amministrazione.
- È sempre prescritto dalla legge, che dopo aver delineato i principi fondamentali di una data materia (ad esempio, la classificazione delle strade), ne affida l’esatta definizione tecnica ed attuazione al ministro competente, che la effettua con proprio decreto.
- Sotto questo aspetto, il decreto ministeriale non va però confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge di delega parlamentare.
Materie oggetto di decretazione ministeriale possono essere, ad esempio, la nomina di dirigenti ministeriali o di enti pubblici, la predisposizione di un regolamento sanitario, modifiche ed integrazioni di dettaglio in materia di economia e finanza pubbliche, la classificazione di determinati beni o prodotti, l’organizzazione e le procedure amministrative, e così via.
A cosa serve un decreto legge?
Il decreto – legge, al pari del decreto legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge, sia come capacità di innovare nell’ambito dell’ ordinamento giuridico (c.d. vis abrogans ), che come resistenza all’ abrogazione da parte di fonti subordinate.
Pur non essendo esplicitamente previsto dallo Statuto albertino ed anzi avversato da parte della dottrina per contrasto con gli artt.3, 6 e 82, il decreto-legge apparve e si affermò nella prassi come atto normativo del Governo sin dai primi anni dell’esperienza statutaria (secondo alcuni studiosi, il primo decreto-legge sarebbe stato il R.d.n.1603/1853), anche se il nomen iuris di decreto-legge comparve solo nel primo decennio del secolo nuovo.
È a partire dalla c.d. crisi di fine secolo che i decreti-legge crebbero la loro importanza: basti pensare al R.d.n.227/1899, presentato dal Governo Pelloux, le cui disposizioni furono avversate da parte della stessa Corte di cassazione, che le considerò prive di ogni efficacia in quanto non ancora convertite in legge.
- La prima disciplina legislativa del decreto-legge si è avuta solo con la l.n.100/1926, che conferiva al Governo la facoltà di adottare norme aventi forza di legge in casi straordinari, nei quali lo richiedessero ragioni di urgente ed assoluta necessità,
- Era, inoltre, previsto che i decreti-legge fossero presentati alle Camere per la loro conversione in legge non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione e che cessassero di avere vigore se non convertiti in legge entro due anni dalla loro pubblicazione.
La cessazione di efficacia era immediata in caso di esplicito rifiuto di conversione da parte di una delle Camere. Il decreto-legge nell’esperienza repubblicana. – Con la Costituzione repubblicana ( Costituzione italiana ), il decreto-legge ha avuto un’esplicita sanzione, ma al tempo stesso è stato configurato con una disciplina più rigorosa: l’art.77 Cost.
- Ha stabilito che il Governo, sotto la sua responsabilità, possa adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza.
- Il decreto-legge è immediatamente efficace, ma deve essere presentato lo stesso giorno alle Camere per essere convertito in legge ( Procedimento legislativo ): se le Camere non lo convertono in legge nel termine perentorio di sessanta giorni, esso perde efficacia fin dall’inizio ( ex tunc ).
Per evitare che i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge successivamente non convertito possano trovarsi senza disciplina legislativa, le Camere possono comunque approvare una legge che ne faccia salvi gli effetti (art.77, co.3, Cost.).
Non vi è dubbio che questa puntuale disciplina sia stata distorta da una prassi divergente, che ha portato parte della dottrina a parlare di un vero e proprio «abuso» del decreto-legge. Al riguardo, va segnalata la prassi della c.d. iterazione e reiterazione del decreto-legge: il Governo, alla scadenza dei sessanta giorni, riproduceva – talvolta anche introducendo modifiche più o meno incisive – le disposizioni di un decreto-legge non (ancora) convertito in un nuovo decreto-legge, in modo da fare scattare nuovamente il termine di sessanta giorni per la sua conversione.
Questa pratica era stata esplicitamente vietata dalla l.n.400/1988, ma, poiché queste disposizioni erano contenute in una legge ordinaria, erano suscettibili di deroga da parte delle leggi successive ( Criteri di risoluzione delle antinomie ): nel corso degli anni novanta del Novecento, si era così arrivati alla situazione di decreti-legge giunti alla ventesima o alla trentesima reiterazione, senza che fossero mai stati convertiti in legge dal Parlamento,
- Un ulteriore abuso del decreto-legge era costituito dalla mancanza, in alcuni casi, dei presupposti di necessità ed urgenza.
- Non diversamente da quanto verificatosi in età prerepubblicana, il decreto-legge veniva, infatti, utilizzato in luogo dei d.d.l.
- Governativi, senza alcun reale controllo da parte dell’organo parlamentare sull’effettiva sussistenza di questi requisiti: in questo modo, il decreto-legge finiva per essere un vero e proprio strumento ordinario di legislazione e il Governo veniva ad assumere stabilmente poteri legislativi, in violazione del testo costituzionale, che qualifica il Parlamento come unico titolare della funzione legislativa (art.70 Cost.; Procedimento legislativo ).
Un fondamentale ruolo nella riconduzione del decreto-legge nell’alveo costituzionale è stato svolto dalla Corte costituzionale, che, seppur tardivamente, ha posto un deciso argine a queste prassi illegittime: nel 1996 è stata dichiarata l’incostituzionalità di un decreto-legge che reiterava le disposizioni di un decreto-legge non convertito; nel 2007 è stata dichiarata, sulla scia di quanto affermato dalla stessa Corte già un decennio prima, l’incostituzionalità di un decreto-legge privo di «evidenti» presupposti di necessità e urgenza, con l’ulteriore precisazione che l’eventuale conversione in legge non avrebbe sanato il vizio ab origine ed anzi si sarebbe riverberato sulla legge di conversione, configurandosi come vizio in procedendo,
Quanto tempo passa dal decreto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?
Modalità di pubblicazione di “concorsi pubblici” sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale – “Concorsi ed esami” – Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” di bandi di concorso pubblici da parte della Pubblica Amministrazione, occorre seguire la seguente procedura, obbligatoria nelle due modalità :
inviare a mezzo posta (raccomandata AR, raccomandata 1 o corriere) n°2 copie dell’avviso (estratto del bando integrale), in carta semplice e senza marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata a MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI, VIA ARENULA 70, 00186, ROMA. inoltre: inviare lo stesso testo dell’avviso, in formato word, all’indirizzo di posta elettronica : [email protected] ;
La pubblicazione è gratuita. I tempi di lavorazione, puramente indicativi, decorrono dal momento in cui gli avvisi (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti, e variano tra i 15 e i 20 giorni lavorativi (sab. e dom. esclusi), compatibilmente con il carico di lavoro.
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- Dalle 9.00 alle 12.00) per conoscere la data di pubblicazione dell’avviso dando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.
- La 4a Serie speciale della Gazzetta Ufficiale viene pubblicata ogni martedì e venerdì non festivi.
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