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Cosa Vuol Dire Promulgazione Della Legge?

Cosa Vuol Dire Promulgazione Della Legge
Promulgatio -onis]. – 1. (polit.) ≈ emanazione.

Che cos’è la promulgazione di una legge?

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ci significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il cos detto iter ) si articola perci in fasi successive:

la presentazione del progetto (iniziativa legislativa) l’approvazione della Camera a cui stato presentato per prima la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finch non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione ( la cos detta navette ) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che pu rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Iniziativa legislativa Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o pi articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.

Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge, Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge, I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all’Assemblea, stampati e distribuiti nel pi breve tempo possibile.

Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto. L’esame e l’approvazione della Camera Il procedimento ordinario si articola in due fasi:

esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ci viene detta Commissione in sede referente ); discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.

Nella sua attivit istruttoria, la Commissione pu stabilire di trattare insieme due o pi progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo all’Assemblea. A tal fine pu scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o pu procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.

  • Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza.
  • I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera.

Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza,

La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente. La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall’intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi.

Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovr essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.

il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa ) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione: essa provvede insieme all’esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalit previste per l’Aula; il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.

Esame dei progetti approvati dal Senato Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell’altro ramo del Parlamento sar perci stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguir tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa.

  • Se per si tratta di un progetto gi approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perch il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarder le sole parti modificate.
  • Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.

La promulgazione e la pubblicazione La promulgazione l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge.

  • Ma il Presidente della Repubblica pu rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.
  • Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.
  • Subito dopo la promulgazione, la legge pubblicata.

La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cosa succede dopo la promulgazione?

Una volta approvata dalle due camere del parlamento, la legge deve essere promulgata entro un mese dal presidente della repubblica. Come stabilito dall’articolo 73, qualora le camere ne dichiarino l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel tempo da essa stabilita.

L’articolo 74 stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Tale funzione è definita «potere di rinvio legislativo» e consente al presidente della repubblica, in casi specifici, di svolgere il suo ruolo di garante della costituzione,

Quando una proposta di legge viene posta nuovamente all’attenzione dell’assemblea, quest’ultima ha il compito di riesaminare esclusivamente le parti su cui il presidente ha manifestato dei dubbi. L’atto con cui il capo dello Stato può rinviare una proposta di legge alle camere è un «messaggio motivato»: il presidente deve quindi spiegare espressamente le ragioni (motivazioni) che lo hanno indotto a riproporre il testo alle camere.

Fino ad oggi, la funzione di rinvio è stata attuata diverse volte, ma nel corso di alcuni mandati presidenziali essa non è stata mai utilizzata. Come sancito dall’articolo 74, nel caso in cui l’assemblea approvi la proposta di legge anche nella seconda delibera, il presidente dovrà necessariamente promulgarla.

L’imposizione di tale obbligo al presidente trova, secondo molti studiosi, dei limiti impliciti. Qualora una legge sia palesemente incostituzionale, il presidente può definitivamente rifiutare la promulgazione. Poiché tale procedimento è estremamente delicato, il presidente, invece di riproporre la legge alle camere con messaggio motivato, talvolta può scegliere di accompagnare la pubblicazione con un decreto che ne spieghi le implicazioni e chiarisca il motivo per cui la legge è stata pubblicata.5.

  • Pubblicazione.
  • Dopo quindici giorni dalla sua promulgazione (vacatio legis) la legge entra in vigore, acquisendo quindi efficacia.
  • Se le leggi stabiliscono, senza alcun tipo di maggioranza qualificata, un lasso di tempo diverso, la vacatio legis può subire modificazioni.
  • L’unico argomento su cui la costituzione non è chiara è l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la promulgazione di una legge e la sua pubblicazione.
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L’articolo 73, infatti, sancisce che le leggi debbano essere pubblicate «subito dopo la promulgazione». Il compito di provvedere alla pubblicazione di una legge ufficiale spetta al ministro della giustizia, il quale coordina e sovrintende la pubblicazione di una legge sulla gazzetta ufficiale.

Tale onere trova le sue origini nell’epoca delle monarchie: in passato, il ministro della giustizia era colui che aveva il compito di attestare che il sigillo apposto dal re su una legge fosse autentico. Esistono alcune leggi la cui pubblicazione è periodica. Ne costituisce un esempio la legge di bilancio (che deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ogni anno).

Esistono altre leggi che per scelta del parlamento hanno una loro ciclicità, come ad esempio la legge europea e la legge di delegazione europea, con cui la repubblica italiana recepisce le direttive dell’Ue, al fine di consentire allo Stato di adempiere agli obblighi internazionali.

Chi promulga la legge?

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Come si promulga una legge?

Camera dei deputati La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per primala trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:

un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati ) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica ( gli emendamenti ) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.

Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati :

L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa, Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);L’esame da parte della Commissione in sede redigente, In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.

La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.

La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.

  1. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
  2. Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate.
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Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette ) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.

Cosa vuole dire promulgare?

promulgare in Vocabolario promulgare v. tr. ( io promulgo, tu promulghi, ecc.). – 1. Pubblicare e rendere esecutiva una legge, da parte del capo dello stato (v. promulgazione ). Con senso più generico: p, un decreto, un editto e sim.; per estens., p, un dogma, proclamarlo; p,

Cosa succede se il Presidente della Repubblica non promulga una legge?

Si parla in questo caso di ‘rinvio’ o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il Presidente della Repubblica Italiana partecipa all’atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla all’esame delle camere.

Quando il Presidente può rifiutarsi di promulgare una legge?

I poteri del presidente della Repubblica sulle leggi – In tempi piuttosto recenti, Sergio Mattarella, in qualità di presidente della Repubblica, disse ad un gruppo di studenti: «C’è un caso in cui posso, anzi devo, non firmare : quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione.

Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee: ho l’obbligo di firmare». Un’affermazione che sembra collocarsi tra il dovere istituzionale di difendere la Costituzione (peraltro, questo è il suo compito principale) e il dovere di rassegnarsi. Il fatto è che il Capo dello Stato non ha la facoltà di scrivere le leggi, poiché la funzione legislativa compete al Parlamento.

Quello che, invece, può fare è rispedire una legge al mittente se ritiene che ci sia discordanza tra il contenuto del provvedimento e la Costituzione. Il Capo dello Stato, però, dovrà motivare la sua decisione con un atto in cui espone quelli che, a suo giudizio, sono gli elementi in grado di impedire la promulgazione del testo, in quanto si tratta di vizi di legittimità costituzionale,

  1. Con questo messaggio motivato, dunque, il Parlamento viene invitato a rivedere la legge e a farne una nuova deliberazione.
  2. Si può concludere che il Presidente non esercita i suoi poteri soltanto quando promulga una legge ma anche quando non lo fa.
  3. Ovviamente, il Capo dello Stato può respingere una legge sulla base di eventuali discostamenti dalla Costituzione e mai perché il testo non coincide con le sue idee politiche: il suo è e deve sempre rimanere un ruolo super partes,

Ciò significa che non può apportare delle modifiche per conto suo ma deve chiedere al Parlamento di farlo. L’ultima parola sulla coerenza di una legge con i princìpi della Costituzione ce l’ha, ad ogni modo, la Consulta, cioè la Corte costituzionale.

Quando entra in vigore una nuova legge?

Glossario – Atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge. Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Quale potere promulga le leggi?

Art.96 Art.96 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi)

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Contenuto Promulgazione (comma primo) La Commissione ha disciplinato, al primo comma dell’articolo in esame, la promulgazione delle leggi. L’articolo, pur muovendosi all’interno della logica che presiede alla normativa costituzionale vigente in materia, ha apportato alcune innovazioni:

potere di promulgazione, La promulgazione delle leggi resta attribuita, come avviene ai sensi dell’art.73, primo comma, della Costituzione vigente, al Presidente della Repubblica. Si segnala tuttavia che, nel testo approvato dalla Commissione, non è menzionato il potere presidenziale di rinvio delle leggi, disciplinato attualmente dall’art.74 della Costituzione vigente. Tale facoltà è stata peraltro ricompresa all’interno dell’elenco dei poteri del Presidente della Repubblica, all’art.66, primo comma, lettera f), tempi per la promulgazione, Questa deve aver luogo entro un mese dall’approvazione della legge, ovvero entro il termine più breve, stabilito dalla legge stessa. In proposito, si osserva che il testo del primo comma dell’art.96 non richiede alcuna speciale maggioranza per la definizione di un più breve termine di promulgazione; al contrario, il secondo comma dell’attuale art.73 Cost. prevede l’abbreviazione del termine soltanto in caso di dichiarazione d’urgenza da parte delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Pubblicazione (comma secondo) Il secondo comma riproduce esattamente il terzo comma dell’art.73 della Costituzione vigente, che disciplina la pubblicazione delle leggi e la loro entrata in vigore (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione).

Art.96

Qual è il sinonimo di promulgare?

≈ emanare, emettere, pronunciare. ‖ ratificare, varare.

Che differenza c’è tra promulgare e emanare?

Promulgare può riferirsi solo a leggi. L’ emanazione significa ‘fare’ una legge ed è un compito del Parlamento.

A cosa serve una legge?

Legge in senso materiale – Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.

È generale la norma giuridica che si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti ; astratta quella che è applicabile a una pluralità indeterminata di casi. Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto ; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione, Negli attuali ordinamenti statali è presente una pluralità di atti normativi, diversamente denominati e con diversa collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto; tra questi vi sono le leggi in senso formale, di cui si tratterà nella sezione successiva.

Legge fondamentale è, invece, detta la costituzione ; in qualche ordinamento (ad esempio, in Germania ) questa è anche la sua denominazione ufficiale.

Chi conferma le leggi?

Il procedimento legislativo Con questa espressione indichiamo il percorso, stabilito dalla Costituzione, per far nascere una nuova legge; in altre parole andiamo a vedere in che modo lavora il Parlamento, Possiamo suddividere il procedimento legislativo in varie fasi: 1^ fase – la proposta La fase della proposta è caratterizzata dalla preparazione del testo legislativo.

Secondo la Costituzione possono avanzare proposte di leggi i seguenti soggetti: 1. Ciascun Parlamentare; 2. Il Governo ; 3. I cittadini, Quando la proposta è popolare, cioè è presentata dai cittadini, occorre che sia sostenuta dalla raccolta di 50.000 firme.2^ fase – la discussione – l’approvazione La Camera che riceve la proposta di legge la esamina, la discute, la modifica eventualmente, infine la mette ai voti per l’eventuale approvazione.

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Specifichiamo che ciascun Parlamentare può proporre modifiche al testo. Finito il lavoro in una Camera, il testo di legge passa nell’altra camera dove esso viene esaminato, discusso, eventualmente modificato, infine messo ai voti. Se ci sono modifiche, il testo di legge deve ritornare alla prima Camera affinché queste modifiche siano approvate da tutte e due le Camere.3^ fase – la promulgazione In questa fase è competente il Presidente della Repubblica.

  • Infatti la Costituzione gli affida il potere di promulgare le leggi dopo che sono state approvate dal Parlamento.
  • Quindi una nuova legge approvata dalle Camere viene mandata al Presidente della Repubblica.
  • La promulgazione consiste nel controllo sul rispetto della Costituzione: se il Presidente ritiene che la nuova legge rispetti la Costituzione, allora la promulga, cioè la firma; altrimenti lo rinvia al Parlamento, rifiutando la promulgazione.

Il Parlamento che vede ritornare la legge, è libero sia di modificare, accogliendo i suggerimenti del capo dello Stato, sia di confermare la legge esattamente come era prima. Il Presidente della Repubblica, quando gli viene riproposta la legge così com’era prima, è obbligato a firmarla.

  1. Tutto ciò ci fa capire che il potere di promulgazione del Presidente è un controllo sulla Costituzionalità delle leggi.
  2. Tuttavia esso non può impedire l’entrata in vigore di una legge, sia perché il Presidente non ha il potere legislativo, sia perché, dopo l’entrata in vigore della legge, può sempre intervenire la Corte Costituzionale ad eliminarla, nel caso sia incostituzionale.4^ fase – la pubblicazione (l’ultima fase) Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, un giornale che riporta le nuove leggi.

La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione ( vacatio legis ). Tutto questo serve a far conoscere la nuova legge ai cittadini, in quanto vige il principio per cui la legge non ammette ignoranza. Dalla descrizione del procedimento legislativo capiamo che esso è abbastanza complesso e che corrono tempi medio-lunghi per avere una nuova legge.

  • Per questo motivo la Costituzione ha previsto che, in casi di urgenza e di necessità, il Governo può eccezionalmente esercitare il potere legislativo, sostituendosi al Parlamento.
  • Vengono fuori così i decreti legge che contengono norme di 1°grado e che, però devono essere convertiti dal Parlamento.
  • Inoltre, per disciplinare materie tecniche, che magari richiederebbero lunghe sedute parlamentari, il Parlamento si limita ad approvare una legge dai contorni generali sulla materia (legge delega) in base alla quale, sarà poi il Governo a stabilire i dettagli tecnici attraverso il decreto legislativo,

Durata di una legge Gli eventi che pongono fine ad una legge sono i seguenti: 1. Abrogazione e sostituzione con nuove norme legislative (legge o decreto); 2. Referendum abrogativo; 3. Eliminazione da parte della Corte Costituzionale. Il referendum abrogativo Esso consiste in una consultazione elettorale nella quale i cittadini sono chiamati a scegliere tra il mantenimento in rigore di una legge o la sua abrogazione.

Se il popolo si esprime per l’abrogazione, la legge viene eliminata. Questo del referendum è l’unico tipo, insieme alla proposta legislativa popolare, di intervento da parte dei cittadini sul sistema legislativo. In altre Democrazie è ammesso anche il referendum propositivo, cioè i cittadini sono chiamati a decidere sull’entrata in rigore di una legge.

In Italia il referendum propositivo non è ammesso, tranne in un caso: una nuova legge Costituzionale che modifica la Costituzione.

Dove vengono pubblicate le leggi italiane?

Pubblicazioni necessarie e non necessarie – Si distinguono pubblicazioni necessarie, cioè che si pongono come presupposto dell’entrata in vigore dell’atto che hanno ad oggetto, e pubblicazioni non necessarie, che rispondono ad altre finalità. Tra queste ultime, alcune sono tali per loro qualità intrinseca, altre invece sarebbero astrattamente idonee ad essere necessarie ma l’ordinamento per scelta non ricollega alla loro pubblicazione l’efficacia dell’attopio quella che avviene nelle raccolte ufficiali di usi curate dalle camere di commercio secondo l’articolo 9 delle Disposizioni preliminari al Codice civile,

Alla seconda categoria invece appartengono le pubblicazioni notiziali endoprocedimentali, come ad esempio quella della legge costituzionale che abbia ottenuto solo la maggioranza assoluta in seconda votazione e debba attendere per entrare in vigore tre mesi nell’eventualità della richiesta di referendum confermativo ex art.138 comma 2 della Costituzione italiana, oppure quella degli Statuti regionali ordinari e delle leggi statutarie delle Regioni e Province a Statuto speciale in attesa del decorso di 3 mesi nell’eventualità della richiesta di analogo referendum confermativo ex 123 Cost.

Anche la ripubblicazione di testi normativi già sottoposti ad una pubblicazione necessaria si qualifica come pubblicazione non necessaria: ad es. nel caso di testi unici meramente compilativi, di ripubblicazioni di atti normativi e regolamentari regionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o viceversa di atti normativi e regolamentari statali nei bollettini ufficiali regionali o provinciali, oppure nel caso di decreti legge convertiti con emendamenti o di testi normativi molto lunghi ripubblicati con l’ausilio di note a margine.

Cosa vuol dire entrare in vigore?

Che cosa significa ” Entrata in vigore “? – Momento successivo ai 15 giorni di vacatio legis (che decorrono dalla pubblicazione), oltre il quale la legge si considera conosciuta e rispettata da tutti i destinatari.

Chi dichiara lo stato di guerra Presidente della Repubblica?

Art.87. –

  1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
  2. Può inviare messaggi alle Camere.
  3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
  5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
  6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
  9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  11. Può concedere grazia e commutare le pene.
  12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Quanto tempo passa tra promulgazione e pubblicazione?

Che cosa significa ” Pubblicazione delle leggi “? – È l’atto obbligatorio con cui la legge diviene efficace perché conoscibile ufficialmente dai consociati. Essa deve avvenire entro 30 giorni dalla promulgazione (art.6 del d.P.R.1092/1985), ed il testo dovrà essere corredato da note sintetiche ed esplicative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chi controfirma la promulgazione delle leggi?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. La controfirma ministeriale è un istituto della repubblica italiana che negli atti Presidenziali determina l’attribuzione della responsabilità giuridica al Ministro ; è contenuto nell’ articolo 89 della Costituzione: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Quando avviene l’entrata in vigore di una legge?

Cos’è la vacatio legis? – La vacatio legis è il periodo di tempo, che di solito è di 15 giorni (come vedremo può anche essere superiore), che deve passare dopo la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale affinché questa diventi obbligatoria.