Differenza tra Decreto Legge e Decreto Legislativo Il Decreto Legge e il Decreto Legislativo sono due atti aventi forza di legge emanati dal Governo. Nonostante vengano emanati dallo stesso organo dello Stato presentano importanti differenze, In Italia, è bene ricordare, il potere legislativo è affidato al Parlamento che emana le leggi ordinarie.
- Nonostante ciò, in casi particolari di necessità o per materie particolarmente complesse e tecniche è previsto l’intervento del Governo.
- Con il Decreto Legge e il Decreto Legislativo al Governo viene affidato il potere legislativo, ovvero la possibilità di emanare atti aventi forza di legge ordinaria che, tuttavia, devono essere convertiti e approvati dal Parlamento entro tempi ben precisi o devono partire proprio dall’iniziativa parlamentare.
Quali sono i casi in cui il Governo, avente potere esecutivo, può emanare Decreti Legge e Decreti Legislativi e qual è la differenza tra i due atti aventi forza di legge ?
A cosa serve un decreto legislativo?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d. lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall’organo costituzionale che ha il potere esecutivo ( Governo ) per delega espressa e formale dell’organo costituzionale che ha il potere legislativo ( Parlamento ).
Quando un decreto legislativo diventa legge?
6. Conseguenze delle mancata conversione – La costituzione ricollega alla mancata conversione del decreto nei sessanta giorni dalla pubblicazione la sua perdita di efficacia «sin dall’inizio», mentre consente alle camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.
Al riguardo dispone il comma 6 dell’art.15 della legge n.400 del 1988 che il «Ministro di grazia e giustizia (oggi: della giustizia) cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale».
Dal momento di detta pubblicazione il decreto perde quindi retroattivamente efficacia, così come sancito dal comma 3 dell’art.77 cost. Dal disposto dell’art.77 discende, dunque, che, in caso di mancata conversione, vengono meno gli effetti del decreto, mentre perdono fondamento giuridico i rapporti che, sulla sua base, sono sorti.
In difetto di apposita disciplina legislativa, detti rapporti andranno qualificati alla stregua delle norme preesistenti e diverranno invalidi, se con esse contrastanti. Non si avrà, in altri termini, un’automatica decadenza degli atti emanati e dei rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti, ma essi potranno essere rimossi alle condizioni previste in via generale per ogni tipo di atto.
Ciò significa che, se sulla base del decreto-legge siano stati adottati provvedimenti amministrativi, o decisioni di natura giurisdizionale, o siano stati posti in essere negozi giuridici privati, questi non vengono meno ope constitutionis, ma occorre che gli interessati ne provochino la rimozione dal circuito giuridico, attraverso i normali mezzi di impugnazione.
Questa conclusione può creare problemi di certezza giuridica, se, ammettendosi con l’opinione prevalente che il decreto-legge debba ricevere applicazione giudiziaria, questa si verifichi prima della notizia della mancata conversione e non vi siano rimedi contro la decisione che abbia applicato il decreto non convertito.
La mancata conversione autorizza, comunque, le camere a disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, consentendo loro di superare i limiti alla retroattività della legge e, soprattutto, di derogare al principio della decadenza retroattiva dei decreti stessi, facendo salvi rapporti che quella decadenza renderebbe invalidi.
Detta disciplina potrebbe anche prevedere rimedi straordinari per l’ipotesi, sopra adombrata, di intervenuta decadenza dall’impugnazione di sentenze che abbiano fatto applicazione di un decreto non convertito. Nella prassi il legislatore fa uso di tale potere con una formula generale di sanatoria di tutti gli atti e rapporti conseguenti al decreto non convertito: ciò che equivale ad una conferma del decreto per il periodo in cui esso è stato in vigore, con tutte le conseguenze che ne possono discendere in sede applicativa.
Tuttavia il legislatore stesso potrebbe, nella sua discrezionalità, mantenere alcuni e non altri rapporti, come pure potrebbe dettarne una speciale disciplina. Se, nei suoi contenuti e nel suo funzionamento abituali, la legge di sanatoria sembra realizzare una parziale conversione del decreto, essa però è specificamente basata sul presupposto della mancata conversione e non elimina di per sé la responsabilità governativa.
Chi detiene il potere legislativo?
Organizzazione generale – Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri : il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall’esecutivo e dal potere legislativo, esercita invece il potere giudiziario ; il presidente della repubblica è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l’unità.
La legge fondamentale della Repubblica è la Costituzione, ossia il codice che indica i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e ne fissa l’ordinamento. Il potere legislativo statale spetta al Parlamento ai sensi dell’art.70 della Costituzione, suddiviso in due camere : il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
Tutte le leggi, in ultima istanza, devono essere promulgate dal presidente della Repubblica, che può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione (il cosiddetto veto sospensivo ). Se però le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Che differenza c’è tra DPCM e decreto-legge?
Decreto legge e decreto legislativo: le differenze – Non è raro confondere il decreto legge con il decreto legislativo (abbreviato D. Lgs.) soprattutto per via del nome molto simile. Il primo è un atto del Governo successivamente convertito in legge ordinaria, secondo tempi e modi previsti dalla Costituzione; il secondo è sempre un atto governativo ma emanato dietro l’impulso del Parlamento che ne stabilisce l’ ambito di applicazione e le linee generali nella legge delega,
nel decreto legge l’iniziativa è del Governo, salvo poi chiedere la conversione in legge a pena di inefficacia retroattiva;
nel decreto legislativo il Parlamento demanda al Governo il potere di legiferare sulla base di precise indicazioni e linee guida (contenute nella “legge delega” ).
In pratica il decreto legislativo serve a disciplinare materie che richiedono competenze tecniche o scientifiche per le quali serve il coinvolgimento di esperti poiché deputati e sanatori non sono sufficientemente competenti. Il Governo e i tecnici incaricati dovranno redigere il testo rispettando contenuto e scadenze indicati nella legge delega.
Cosa hanno in comune decreto-legge e decreto legislativo?
Il decreto legislativo, al pari del decreto – legge, è un atto avente forza di legge adottato dal Governo.
Quanto dura un decreto-legge?
Abuso della decretazione d’urgenza – L’abuso della decretazione d’urgenza, specialmente dagli anni Settanta in avanti, produsse il fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, consistente, come già detto, nella riproduzione delle norme di un decreto-legge, non convertito in legge, in altro decreto-legge, adottato alla scadenza del termine di decadenza di quello precedente.
In effetti si ebbero decreti reiterati per decine di volte (il record fu 29 volte con il decreto Milleproroghe ), prima che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.360 del 1996, sancisse il divieto di reiterazione, cioè di riprodurre lo stesso identico decreto allo scopo di protrarne l’efficacia nel tempo: prassi che aveva trasformato di fatto la decretazione d’urgenza in modo ordinario di produzione normativa primaria.
La Corte affermò che una simile prassi contrastava con elementari principi costituzionali: la straordinarietà delle necessità e urgenza, la provvisoria efficacia del decreto legge, la separazione delle funzioni tra Parlamento e governo. Nello stesso tempo la Corte ritenne legittimo ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o se caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi.
L’abuso si verifica anche in sede di conversione, quando il Parlamento aggiunge al testo del decreto contenuti eterogenei per accelerare l’approvazione di proposte da troppo tempo pendenti in Parlamento: anche su questo tipo di abuso va maturando una giurisprudenza severa della Corte costituzionale,
La sentenza n.220/2013 sulla riforma delle province varata dal Governo Monti ha tipizzato una fattispecie di abuso della decretazione d’urgenza nell’introduzione mediante questo strumento di modifiche a norme ordinamentali di “intelaiatura. per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore”,
Quanti tipi di leggi ci sono?
Nell’ordinamento giuridico italiano si possono distinguere i decreti aventi forza di legge, i decreti emanati dall’autorità amministrativa e i decreti del giudice.
Quali sono i 3 poteri dello Stato?
I tre poteri sovrani tradizionalmente identificati sono quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Essi spettano rispettivamente al parlamento, al governo e alla magistratura.
Chi è il capo di Stato?
Sergio Mattarella ( Palermo, 23 luglio 1941 ) è un politico e giurista italiano, 12º presidente della Repubblica Italiana dal 3 febbraio 2015. Dal 1983 al 2008 è stato deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico,
- Ha ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), di ministro della pubblica istruzione (1989-1990), di vicepresidente del Consiglio (1998-1999), di ministro della difesa (1999-2001) e infine di giudice costituzionale (2011-2015).
- Fu eletto presidente della Repubblica Italiana il 31 gennaio 2015, al quarto scrutinio con 665 voti, poco meno dei due terzi dell’assemblea elettiva.
Giurò il successivo 3 febbraio, diventando il primo siciliano a ricoprire tale carica. È stato rieletto il 29 gennaio 2022, all’ottavo scrutinio, con 759 voti, divenendo dunque il secondo Presidente della Repubblica, dopo Giorgio Napolitano, a essere riconfermato per un secondo mandato, oltreché il secondo più votato di sempre dopo Sandro Pertini,
- Come Capo dello Stato ha finora conferito l’incarico a quattro presidenti del Consiglio dei ministri : Paolo Gentiloni (2016-2018), Giuseppe Conte (2018-2021), Mario Draghi (2021-2022) e Giorgia Meloni (dal 2022).
- Inoltre ha nominato Liliana Segre (2018) senatrice a vita e Francesco Viganò (2018), Emanuela Navarretta (2020) e Marco D’Alberti (2022) giudici della Corte costituzionale,
Ha inoltre favorito la firma del trattato del Quirinale assieme al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e al governo Draghi, sulla cooperazione franco-italiana, sui temi della politica di sicurezza e di difesa comune e sulla partnership economica riguardo al commercio e al libero scambio tra i due Paesi.
Come si chiama il capo dello Stato?
Presidente della Repubblica Italiana | |
---|---|
Stendardo presidenziale italiano | |
Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica Italiana | |
Sigla | PdR |
Stato | Italia |