Istituto Statale Comprensivo

Suggerimenti | Consigli | Recensioni

Doppi Benefici Di Legge Cosa Significa?

Doppi Benefici Di Legge Cosa Significa
Che cosa significa ” Benefici di legge “? – * espressione che si riferisce agli istituti della sospensione condizionale della pena ( artt.163 – 168 ) e della non menzione della condanna ( art.175 ), benefici che possono essere concessi a un soggetto condannato, qualora il giudice ritenga che lo stesso non commetterà altri reati.

Quante pene sospese si possono avere?

Art.164 – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  • Cass. pen.n.42737/2016 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art.133 cod.
  • Pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva motivato la mancata concessione del beneficio facendo riferimento all’idoneità della prosecuzione dello stato detentivo a favorire un percorso di revisione critica della pregressa condotta criminale).

Cass. pen.n.47512/2011 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale esso viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all’art.164, comma secondo, n.1 c.p.

Cass. pen.n.41478/2011 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta.

Cass. pen.n.29865/2011 Ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.164 c.p., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

Cass. pen.n.998/2009 Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art.164, comma quarto, c.p., il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.

Cass. pen.n.6313/2008 È illegittima, in assenza di richiesta dell’imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell’erroneo convincimento del favor rei in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius.

Cass. pen.n.30885/2005 In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell’art.163 c.p.

  1. Introdotta con la L.11 giugno 2004, n.145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l’imputato — in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva.
  2. Ne deriva che, anche nell’ipotesi di cumulo ex art.164 c.p., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria — rectius dell’equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall’art.135 c.p.

— ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione. Cass. pen.n.605/2005 Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art.163, comma primo, c.p., anche nel caso previsto dall’art.168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.

Cass. pen.n.29021/2003 Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna procedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art.164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art.168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga ex lege revocata Cass.

pen.n.11823/2003 Non è revocabile in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che l’abbia disposta, la sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto dell’art.164, comma quarto, c.p., in quanto il relativo potere, di natura discrezionale, non appartiene al giudice dell’esecuzione.

(Principio enunciato con riferimento a reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n.128, modificativa sia dell’art.168 c.p., sia dell’art.674 c.p.p.). Cass. pen.n.12388/2001 La condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale per reato commesso entro il quinqennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa condizionalmente impone al giudice dell’esecuzione la revoca del benficio non disposta dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti dall’art.163 c.p.

Cass. pen.n.4316/2001 Una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché opera il disposto dell’art.168, comma 1, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art.164 stesso codice.

  1. Principio enunciato con riferimento a problema di revoca della sospensione condizionale insorto in sede esecutiva). Cass.
  2. Pen.n.10815/2000 La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell’ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

Cass. pen.n.635/2000 Il disposto dell’art.168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art.164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.164 c.p.

  1. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.674 c.p.p. Cass.
  2. Pen.n.5384/2000 Non contravviene al divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

Cass. pen.n.13494/1999 La reiterazione della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi abbia usufruito del beneficio già due volte, né assume rilievo la circostanza che i reati per cui sono intervenute le precedenti condanne siano stati unificati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva.

Cass. pen.n.2967/1999 In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall’art.168 comma 1 c.p., a seguito della decadenza, operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato.

Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l’illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt.163 e 164 c.p., non è emendabile né in sede di esecuzione, né in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato.

Cass. pen.n.2828/1999 Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell’istituto.

Cass. pen.n.1783/1999 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

Cass. pen.n.802/1999 La legge 24 novembre 1981, n.689 non ha dettato norme particolari sui rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: dalla disposizione dell’art.57, comma terzo, della legge citata, la quale stabilisce che i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione sostitutiva si applicano “anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena” emerge la volontà del legislatore di lasciare immutati i criteri di concessione (o di diniego) della sospensione condizionale anche in caso di applicazione di sanzioni sostitutive, criteri che rimangono quelli fissati nell’art.164 c.p.

senza che la particolare natura della sanzione sostitutiva consenta al giudice di ampliare la gamma di tali parametri (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che nell’applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata aveva negato la sospensione condizionale della pena, motivando nel senso che la concessione del beneficio avrebbe svuotato “la sanzione di ogni contenuto e deterrenza”).

Cass. pen.n.3041/1997 Poiché, a norma dell’art.164, comma quarto, c.p., la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena può essere ordinata non più di due volte, la concessione del beneficio per la terza volta risulta illegittima, in quanto effettuata in violazione di legge. Ne consegue che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., la quale abbia recepito il negozio processuale che prevede la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

Cass. pen.n.3377/1997 Il divieto, stabilito dall’art.164 c.p., di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti per i quali tali condanne furono emesse siano divenuti estranei alla sfera dell’illecito penale.

(Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, conseguente alla depenalizzazione di una norma, non può in alcun modo influire sulla prognosi negativa di ravvedimento effettuata presuntivamente dalla legge, osservando ancora che se un soggetto ha violato più volte i precetti penali è poco plausibile la previsione che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, e ciò se pur il legislatore, in epoca successiva, abbia abrogato le norme di legge in base alle quali era stata pronunciata condanna).

Cass. pen.n.8833/1994 L’art.164, ultimo comma, c.p., che prevede e disciplina in via di eccezione («tuttavia») la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale, in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna», concerne esclusivamente l’ipotesi, come rivelato dall’uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere.

Devesi, pertanto, escludere che la norma del detto ultimo comma possa trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie.

(Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell’affermare il principio sopra enunciato, ha tra l’altro sottolineato che l’irrogazione di ulteriori condanne, dopo quella sospesa, esclude la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell’imputato).

Cass. pen.n.222/1994 In relazione al divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non possono incidere sfavorevolmente per l’imputato condanne precedenti per le quali sia stato accordato il predetto beneficio qualora, per successiva disposizione di legge, il reato cui si riferiscono sia stato depenalizzato; ciò in quanto tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

Cass. pen.n.3631/1993 Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo di continuazione tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, non può revocare il beneficio con riferimento alla pena unitaria, più favorevolmente determinata e rientrante nel limite massimo di cui all’art.163 c.p., in quanto il reato continuato, nell’ontologia legislativa, si atteggia in maniera unitaria sul piano sanzionatorio, formando, per una specie di fictio iuris, un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell’ultimo comma dell’art.154 c.p., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate.

(In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che dal punto di vista normativo, la situazione di chi ha riportato una sola condanna a pena sospesa per più fatti in continuazione non presenta elementi differenziali da quella di colui che venga dichiarato colpevole di un unico reato continuato con separate sentenze e condannato a pene tutte condizionalmente sospese, aggiungendo che diverso sarebbe il caso di unificazione in executivis di distinte condanne delle quali una o alcune soltanto sospese che impone al giudice, in esito a una valutazione globale della condotta del colpevole, di stabilire se il beneficio concesso per alcune possa essere esteso alle altre e, quindi, alla pena complessiva nella misura determinata, o se debba, invece, essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge).

Cass. pen.n.2153/1993 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne.

Ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

Cass. pen.n.9796/1992 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.164 c.p. sollevata con riferimento all’art.3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo stato condannato con una sola sentenza per più reati potrebbe ottenere la reiterazione del beneficio e chi, essendo stato condannato con più di una sentenza a modeste pene detentive, verrebbe escluso dalla reiterazione del beneficio, in quanto la legge consente — ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della continuazione — a chiunque ne abbia interesse la concreta facoltà di attivarsi per ottenere l’unificazione dei reati in tempi utili e perfino in fase esecutiva, sì che l’eventuale difformità di trattamento non deriverebbe da una carenza legislativa ma da una leggerezza del condannato.

Cass. pen.n.10322/1990 È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione.

Cass. pen.n.1718/1984 Il beneficio della sospensione ex art.163 c.p., che costituisce un’eccezione al principio dell’inderogabilità della sanzione, ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orientamenti normativi ed in particolare nella L.7 giugno 1974, n.220.

Ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s’invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell’art.163 c.p.

Corte cost.n.95/1976 È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l’art.3 Cost. — l’art.164 ultimo comma c.p., così come modificato dall’art.12 del D.L.11 aprile 1974, n.99, convertito in L.7 giugno 1974, n.220, nella parte in cui non consente la sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una recente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi i limiti stabiliti dall’art.163 c.p.

Quante volte si può usufruire della condizionale?

Art.164 codice penale – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena Cass. pen.n.43095/2021 Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art.445, comma 2, cod.

  • Proc. pen., l’estinzione del reato cui essa si riferisce.
  • Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/02/2021) () Cass.
  • Pen.n.34658/2021 In tema di sospensione condizionale della pena, non adempie all’obbligo della motivazione il giudice che neghi all’imputato la concessione del beneficio in base alla sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, in quanto essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all’intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica.

(Conforme Sez.3, n.2966 del 16/01/1984, Rv.163413-01). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 23/01/2020) – In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base della ritenuta non convenienza per l’imputato, essendo una tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest’ultimo.

(Fattispecie in cui il diniego era stato motivato dal giudice con l’asserito interesse dell’imputato a non usufruire del beneficio a fronte della sanzione da infliggere esclusivamente di tipo pecuniario). (Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 09/07/2020) () Cass. pen.n.29586/2021 La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l’espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l’attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l’applicazione della misura di sicurezza.

(Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 28/05/2020) () Cass. pen.n.20323/2021 Nei confronti del condannato per associazione a delinquere al quale sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non può essere applicata una misura di sicurezza personale, ai sensi dell’art.417 cod.

Pen., poiché, trattandosi di misura che può essere disposta discrezionalmente, previo scrutinio della effettiva pericolosità sociale del condannato, rientra tra quelle inapplicabili ex art.164, comma terzo, cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 23/07/2020) () Cass. pen.n.18386/2021 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell’imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall’art.133, comma secondo, cod.

pen. (Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI VENEZIA, 07/02/2020) () Cass. pen.n.23928/2021 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l’estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce.

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/02/2020) () Cass. pen.n.36764/2020 In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio ad un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l’incensuratezza costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l’individuazione di uno o più elementi di segno contrario.

(Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/12/2019) () Cass. pen.n.34947/2020 L’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva.

  1. Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 02/07/2019) () Cass.
  2. Pen.n.35185/2020 In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell’ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti.

(Vedi Sez.1, n.1327 del 1990, Rv.186293). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019) () Cass. pen.n.17953/2020 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art.133 cod.

pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2019) () Cass. pen.n.17232/2020 In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato che neghi ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio.

(Conf.n.4459/1989, Rv.18087201). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/01/2019) () Cass. pen.n.42365/2019 Ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

  1. Cass. pen.n.30710/2019 È legittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art.164, comma quarto, cod. pen.
  2. In presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice di primo grado che ha concesso il beneficio, ma note al giudice di appello che, non investito della impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale sollecitazione di quest’ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare, atteso che la preclusione che impedisce al giudice dell’esecuzione di rilevare la causa ostativa non opera qualora la revoca non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione.
See also:  Legge 104 Cosa Cambia Nel 2017?

(In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di revoca del beneficio fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione da parte del giudice dell’esecuzione dei fascicoli processuali relativi ai giudizi di cognizione).

  1. Cass. pen.n.42737/2016 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art.133 cod.
  2. Pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva motivato la mancata concessione del beneficio facendo riferimento all’idoneità della prosecuzione dello stato detentivo a favorire un percorso di revisione critica della pregressa condotta criminale).

() Cass. pen.n.35809/2016 Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell’obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla mera presa d’atto dell’inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell’esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all’esito positivo della stessa, valutare l’eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l’obbligo cui sia stato subordinato il beneficio.

(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di revoca della sospensione condizionale, avendo il Tribunale accertato che il Comune aveva più volte inviato corrispondenza al condannato per stabilire ed avviare il programma di attività in proprio favore, che lo stesso non si era mai curato di ritirare).

Cass. pen.n.12277/2013 L’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista obbligatoriamente dall’art.300 del d.P.R.23 gennaio 1973, n.43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilità tra pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.

() Cass. pen.n.47512/2011 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale esso viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all’art.164, comma secondo, n.1 c.p.

() Cass. pen.n.41478/2011 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta.

() Cass. pen.n.29865/2011 Ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.164 c.p., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

() Cass. pen.n.19652/2010 In tema di sospensione condizionale della pena, la irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è di per sé indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva considerato lo stato di incensuratezza di un soggetto straniero, ancorché irregolarmente presente in Italia, sicuro indice di un giudizio prognostico favorevole).

() Cass. pen.n.9915/2010 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell’imputato desumendola anche dai precedenti giudiziari, sebbene non definitivi.

() Cass. pen.n.4853/2010 In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell’art.135 c.p., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell’art.163 c.p.

ad opera della L.n.145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l’esecuzione di quella pecuniaria. () Cass. pen.n.23061/2009 L’applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di cura e di custodia impedisce la concessione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

(In motivazione, la Corte ha chiarito che la possibilità di sostituire in taluni casi la misura del ricovero con quella della libertà vigilata non fa venir meno l’obbligatorietà – che sorge nel momento in cui risulti che l’imputato è persona socialmente pericolosa – dell’applicazione della misura stessa) () Cass.

pen.n.17625/2009 E’ illegittima la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il giudizio relativo alla prognosi sfavorevole in ordine al futuro comportamento dell’imputato condannato sia stato fondato soltanto sull’omesso risarcimento del danno arrecato alla vittima del reato.

La Corte ha anche evidenziato che, nella specie, era presente un responsabile civile condannato in solido con l’imputato al risarcimento del danno). () Cass. pen.n.14380/2009 L’accertamento della pericolosità sociale impedisce la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena.

(Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente desunta tale pericolosità sulla base della detenzione, da parte dell’imputato, poco più che sedicenne, di 510 grammi di cocaina, ed in assenza di elementi di segno contrario). () Cass. pen.n.998/2009 Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art.164, comma quarto, c.p., il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.

Cass. pen.n.6313/2008 È illegittima, in assenza di richiesta dell’imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell’erroneo convincimento del favor rei in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius.

() Cass. pen.n.11583/2006 Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, tra le quali solo alcune condizionalmente sospese, qualora ridetermini la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensione, può compiere quella valutazione richiesta dall’art.164, primo comma, c.p.

  • In relazione agli elementi acquisiti al momento in cui formula il giudizio prognostico. () Cass.
  • Pen.n.44281/2005 Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l’imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

() Cass. pen.n.30885/2005 In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell’art.163 c.p.

Introdotta con la L.11 giugno 2004, n.145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l’imputato — in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell’ipotesi di cumulo ex art.164 c.p., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria — rectius dell’equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall’art.135 c.p.

— ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione. () Cass. pen.n.605/2005 Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art.163, comma primo, c.p., anche nel caso previsto dall’art.168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.

Cass. pen.n.15018/2004 In tema di sospensione condizionale della pena, le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio, che può essere riconosciuto anche dal giudice di legittimità, il quale deve esaminare la ostatività dei precedenti penali alla quale i giudici di appello si sono richiamati nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.

() Cass. pen.n.29021/2003 Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna procedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art.164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art.168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga ex lege revocata () Cass.

pen.n.11823/2003 Non è revocabile in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che l’abbia disposta, la sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto dell’art.164, comma quarto, c.p., in quanto il relativo potere, di natura discrezionale, non appartiene al giudice dell’esecuzione.

(Principio enunciato con riferimento a reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n.128, modificativa sia dell’art.168 c.p., sia dell’art.674 c.p.p.). () Cass. pen.n.24335/2001 La disposizione dell’ultimo comma, seconda parte, dell’art.164 c.p.

è applicabile esclusivamente nel caso in cui, tra la prima condanna sospesa e quella per la quale dovrebbe procedersi ad ulteriore condanna o applicazione di pena, non si sia inserita altra condanna o applicazione di pena perché, diversamente, verrebbe meno la possibilità di formulare una prognosi favorevole essendosi, il condannato, dimostrato immeritevole della fiducia in lui riposta.

(Mass. redaz.). () Cass. pen.n.12388/2001 La condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa condizionalmente impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio non disposta dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti dall’art.163 c.p.

() Cass. pen.n.4316/2001 Una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché opera il disposto dell’art.168, comma 1, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art.164 stesso codice.

(Principio enunciato con riferimento a problema di revoca della sospensione condizionale insorto in sede esecutiva). () Cass. pen.n.10815/2000 La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell’ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

Cass. pen.n.635/2000 Il disposto dell’art.168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art.164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.164 c.p.

In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.674 c.p.p. () Cass. pen.n.5384/2000 Non contravviene al divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

Cass. pen.n.13494/1999 La reiterazione della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi abbia usufruito del beneficio già due volte, né assume rilievo la circostanza che i reati per cui sono intervenute le precedenti condanne siano stati unificati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva.

() Cass. pen.n.2967/1999 In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall’art.168 comma 1 c.p., a seguito della decadenza, operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato.

Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l’illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt.163 e 164 c.p., non è emendabile né in sede di esecuzione, né in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato. () Cass.

pen.n.2828/1999 Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell’istituto.

Cass. pen.n.8676/1999 L’interesse all’impugnazione del provvedimento di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — condizionante l’ammissibilità del ricorso — si configura tutte le volte in cui detto provvedimento sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del ricorrente e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.

Detta lesione, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato.

In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che possa assumere rilievo giuridico l’opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne più gravi, trattandosi di valutazione del tutto soggettiva e in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale prevista dall’art.164, comma 1, c.p.

per la concessione del predetto beneficio). () Cass. pen.n.7582/1999 In tema di sospensione condizionale della pena, appare congruamente motivato il provvedimento che neghi la concessione di tale beneficio, evidenziando i precedenti penali relativi a reati della stessa specie e della stessa indole, a nulla rilevando il fatto che, essendo stato consumato il reato con abuso di poteri inerenti una professione, l’imputato, prima della condanna, si sia ritirato dall’esercizio della stessa.

Fattispecie in tema di falso ideologico addebitato ad un notaio). () Cass. pen.n.1783/1999 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

() Cass. pen.n.802/1999 La legge 24 novembre 1981, n.689 non ha dettato norme particolari sui rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: dalla disposizione dell’art.57, comma terzo, della legge citata, la quale stabilisce che i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione sostitutiva si applicano “anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena” emerge la volontà del legislatore di lasciare immutati i criteri di concessione (o di diniego) della sospensione condizionale anche in caso di applicazione di sanzioni sostitutive, criteri che rimangono quelli fissati nell’art.164 c.p.

senza che la particolare natura della sanzione sostitutiva consenta al giudice di ampliare la gamma di tali parametri (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che nell’applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata aveva negato la sospensione condizionale della pena, motivando nel senso che la concessione del beneficio avrebbe svuotato “la sanzione di ogni contenuto e deterrenza”).

() Cass. pen.n.9170/1998 In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di due precedenti condanne, l’eventuale revoca (con una terza sentenza) del beneficio a suo tempo concesso non ripristina la posizione dell’imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell’art.164 c.p.

Cass. pen.n.10494/1997 È solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell’art.164, primo comma, c.p., essendo sotto tale profilo insufficiente l’incensuratezza dell’imputato.

A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual è quello dell’assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo.

Cass. pen.n.3041/1997 Poiché, a norma dell’art.164, comma quarto, c.p., la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena può essere ordinata non più di due volte, la concessione del beneficio per la terza volta risulta illegittima, in quanto effettuata in violazione di legge. Ne consegue che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., la quale abbia recepito il negozio processuale che prevede la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

() Cass. pen.n.3377/1997 Il divieto, stabilito dall’art.164 c.p., di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti per i quali tali condanne furono emesse siano divenuti estranei alla sfera dell’illecito penale.

(Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, conseguente alla depenalizzazione di una norma, non può in alcun modo influire sulla prognosi negativa di ravvedimento effettuata presuntivamente dalla legge, osservando ancora che se un soggetto ha violato più volte i precetti penali è poco plausibile la previsione che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, e ciò se pur il legislatore, in epoca successiva, abbia abrogato le norme di legge in base alle quali era stata pronunciata condanna).

() Cass. pen.n.8167/1996 Per ciò che concerne i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) la possibilità di concedere ulteriormente il beneficio in parola in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna» concerne esclusivamente l’ipotesi, come rivelato dall’uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere, escludendo, la irrogazione di condanna intermedia, la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell’imputato.

Cass. pen.n.4073/1996 Legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall’imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all’art.133 c.p. Il giudizio prognostico ex art.164, comma 1, c.p., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall’art.163 c.p.

che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi. () Cass. pen.n.3541/1995 In tema di sospensione condizionale della pena la mera considerazione di incensuratezza nei confronti di uno straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, e per di più non compiutamente identificato, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell’art.164, primo comma, c.p., deve essere particolarmente basato sulla personalità dell’imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza.

Cass. pen.n.4949/1995 L’ultimo comma dell’art.164 c.p., quando descrive il potere di disporre la sospensione della pena, nei confronti di chi ne abbia già altre volte fruito, ovvero di disporla nei confronti di chi abbia già riportato una condanna, per delitto, a pena detentiva non sospesa, contiene un preciso — e perciò tassativo — riferimento alla «precedente condanna», sicché sembra indubbio che la sospensione della pena potrà concedersi — in ognuno dei casi suddetti — solo se il giudicabile risulti condannato una sola volta.

Per converso, il beneficio dovrà negarsi, nell’opposto caso di pluralità di precedenti condanne, anche se solo in relazione alla seconda di esse (o a quella ulteriore) la pena fosse stata sospesa; non occorrendo, perciò l’operatività dell’impedimento alla nuova concessione, che la condanna non sospesa sia intervenuta successivamente ad altra, rispetto alla quale il condannato avesse, invece, fruito della sospensione.

Cass. pen.n.2380/1994 L’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena non costituisce ragione ostativa dell’applicazione delle misure cautelari, facendo riferimento il comma 2, dell’art.273 c.p.p. alla «sussistenza» di cause di estinzione del reato, termine che all’evidenza postula la ricorrenza attuale di tale causa, mentre la sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico di prevenzione ed il ravvedimento susseguente al giudizio (art.167 c.p.).

() Cass. pen.n.8833/1994 L’art.164, ultimo comma, c.p., che prevede e disciplina in via di eccezione («tuttavia») la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale, in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna», concerne esclusivamente l’ipotesi, come rivelato dall’uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere.

Devesi, pertanto, escludere che la norma del detto ultimo comma possa trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie.

See also:  Cosa Dice La Legge 71 Del 2017?

(Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell’affermare il principio sopra enunciato, ha tra l’altro sottolineato che l’irrogazione di ulteriori condanne, dopo quella sospesa, esclude la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell’imputato).

Cass. pen.n.1287/1994 La previsione dell’art.164, terzo comma, c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca, deve intendersi limitata, oltre che alle misure di sicurezza patrimoniali diverse dalla confisca, alle misure personali, la cui applicazione sia consentita discrezionalmente.

Una diversa interpretazione del suddetto disposto, con cui si ritenesse estesa la suddetta inapplicabilità alle ipotesi di misure personali obbligatorie, sarebbe in contrasto sia con il dettato dell’art.164, secondo comma, n.2 c.p. (in virtù del quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando alla pena inflitta vada aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa), sul quale non ha inciso la soppressione della presunzione della qualità di persona socialmente pericolosa ex art.31 della L.10 ottobre 1986, n.663, sia col fondamentale precetto dell’art.164, primo comma c.p., che eleva a condizione di legittimità di concessione del beneficio la presunzione di ravvedimento del colpevole.

  • Fattispecie nella quale la S.C.
  • Ha annullato la decisione del giudice di merito che, pur dando atto della prova della pericolosità sociale dell’imputato, condannato per il delitto di lesioni volontarie gravi a pena diminuita per vizio parziale di mente, non aveva fatto luogo all’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art.219 c.p., sulla scorta dell’interpretazione, sopra censurata, dell’art.164, terzo comma, c.p.).

– Il dettato dell’art.164, terzo comma c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca, deve intendersi limitato, oltre che alle misure di sicurezza patrimoniali diverse dalla confisca, alle misure personali, la cui applicazione sia consentita discrezionalmente.

Conseguentemente, non può farsi luogo alla concessione del beneficio suddetto in presenza della previsione normativa di cui all’art.219, terzo comma, c.p. (assegnazione ad una casa di cura e di custodia), dal momento che la possibilità di sostituire in taluni casi alla misura del ricovero quella della libertà vigilata non fa venir meno l’obbligatorietà — che sorge nel momento in cui risulti che l’imputato è persona socialmente pericolosa — dell’applicazione di quest’ultima specie di misura.

() Cass. pen.n.222/1994 In relazione al divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non possono incidere sfavorevolmente per l’imputato condanne precedenti per le quali sia stato accordato il predetto beneficio qualora, per successiva disposizione di legge, il reato cui si riferiscono sia stato depenalizzato; ciò in quanto tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

() Cass. pen.n.3937/1993 Qualora il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di applicazione della pena avanzata dall’imputato in conseguenza della ritenuta non concedibilità della chiesta sospensione condizionale della pena, posta come condizione subordinante dell’efficacia della richiesta stessa, non sussiste incompatibilità a procedere o partecipare al giudizio di tale giudice il quale, senza compiere valutazione di merito né in tema di responsabilità o di accertamento della presenza delle condizioni di applicabilità dell’art.129 c.p.p.

né in ordine all’accoglibilità della richiesta né in merito alla prognosi condizionante la concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p., si è limitato ad esaminare, solo ed esclusivamente, alcuni dati particolari di natura oggettiva emergenti da documenti fidefacienti, quali il certificato penale dell’imputato e il provvedimento di custodia cautelare, dei quali ha ricavato, con metodo induttivo, il giudizio positivo circa la pericolosità sociale del prevenuto.

Tale giudizio sulla personalità dell’imputato non può ritenersi incluso tra «i fatti oggetto dell’imputazione» sicché con riferimento ad esso non è ravvisabile una ragione di ricusazione del giudice ai sensi dell’art.37, lett. b), c.p.p. () Cass. pen.n.3631/1993 Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo di continuazione tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, non può revocare il beneficio con riferimento alla pena unitaria, più favorevolmente determinata e rientrante nel limite massimo di cui all’art.163 c.p., in quanto il reato continuato, nell’ontologia legislativa, si atteggia in maniera unitaria sul piano sanzionatorio, formando, per una specie di fictio iuris, un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell’ultimo comma dell’art.154 c.p., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate.

(In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che dal punto di vista normativo, la situazione di chi ha riportato una sola condanna a pena sospesa per più fatti in continuazione non presenta elementi differenziali da quella di colui che venga dichiarato colpevole di un unico reato continuato con separate sentenze e condannato a pene tutte condizionalmente sospese, aggiungendo che diverso sarebbe il caso di unificazione in executivis di distinte condanne delle quali una o alcune soltanto sospese che impone al giudice, in esito a una valutazione globale della condotta del colpevole, di stabilire se il beneficio concesso per alcune possa essere esteso alle altre e, quindi, alla pena complessiva nella misura determinata, o se debba, invece, essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge).

Cass. pen.n.9540/1993 Ai fini della concessione o del diniego della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art.133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli che egli ritiene prevalenti. () Cass. pen.n.2153/1993 La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne.

Ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

  1. Cass. pen.n.4154/1993 Ai sensi dell’art.164, comma primo, c.p.
  2. La sospensione condizionale della pena è concessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’art.135 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che il giudizio prognostico deve necessariamente essere vincolato alla valutazione delle circostanze indicate dall’art.133 c.p.

tra cui l’esame della capacità a delinquere desunte, tra l’altro, dai precedenti penali e giudiziari. (Nella specie il giudice aveva concesso il beneficio ad imputato gravato da numerosi precedenti affermando solo apoditticamente che lo stesso si sarebbe presumibilmente astenuto dal commettere ulteriori reati.

La Corte ha annullato, con rinvio, detta pronuncia enunciando il principio di diritto sopra riportato). () Cass. pen.n.4136/1993 In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all’art.164 comma primo c.p., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art.133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio.

Ne consegue che non è di per sé ostativo alla detta concessione il fatto che, in presenza di altri elementi considerati prevalenti, la condotta dell’imputato susseguente al reato sia stata connotata da una reiterazione del medesimo illecito. (Nella specie l’imputato, cui era addebitato un reato di diserzione, risultava essere stato nuovamente denunciato per analogo reato commesso successivamente).

  • Cass. pen.n.10009/1992 È illegittima la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il giudizio relativo alla prognosi non favorevole per il futuro sia stato fondato soltanto sul comportamento post factum dell’imputato.
  • Nella specie questa Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva preso in considerazione, ai fini del diniego, soltanto «l’ostinata negativa e la mancata collaborazione con la giustizia», ma non anche l’effettuazione della denuncia dell’incidente all’ente assicuratore, che avrebbe potuto far trasparire l’intenzione del denunciante di ridurre, se non di eliminare, i disagi economici patiti dalla persona investita e, quindi, una minore capacità a commettere per l’avvenire azioni criminose).

() Cass. pen.n.9796/1992 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.164 c.p. sollevata con riferimento all’art.3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo stato condannato con una sola sentenza per più reati potrebbe ottenere la reiterazione del beneficio e chi, essendo stato condannato con più di una sentenza a modeste pene detentive, verrebbe escluso dalla reiterazione del beneficio, in quanto la legge consente — ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della continuazione — a chiunque ne abbia interesse la concreta facoltà di attivarsi per ottenere l’unificazione dei reati in tempi utili e perfino in fase esecutiva, sì che l’eventuale difformità di trattamento non deriverebbe da una carenza legislativa ma da una leggerezza del condannato.

() Cass. pen.n.4686/1992 Il giudizio prognostico di cui all’art.164, primo comma, c.p. può essere fondato unicamente sulle circostanze di cui all’art.133 dello stesso codice, tra le quali non può farsi rientrare quella costituita dai convincimenti religiosi del colpevole. (Fattispecie in tema di sospensione condizionale concessa a soggetto aderente al movimento dei «Testimoni di Geova», resosi responsabile del reato di cui all’art.8, secondo comma della L.15 luglio 1972, n.772, come modificato dall’art.2 della L.24 dicembre 1974, n.695).

() Cass. pen.n.1219/1991 Il fatto che le precedenti condanne non costituiscono un ostacolo normativo alla reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non esclude che di esse il giudice di merito, possa tener conto come indici rivelatori della personalità del reo proprio al fine di stabilire se costui si asterrà o meno per l’avvenire dal commettere ulteriori reati.

  • Fattispecie relativa a diniego del beneficio). () Cass.
  • Pen.n.1327/1991 Non esiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato e la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura.

() Cass. pen.n.383/1991 La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell’esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi di ravvedimento di cui all’art.164, comma primo, c.p.; ne consegue che il diniego del beneficio, motivato in base ad una ragione estranea all’ordinamento dell’istituto è arbitrario.

  • Lo stesso discorso vale per la non menzione della condanna, che è collegata alla valutazione, positiva o negativa, delle circostanze indicate nell’art.133 c.p., secondo quanto stabilito dall’art.175 del medesimo codice.
  • Nella specie la Cassazione ha ritenuto il difetto di motivazione dell’impugnata sentenza per aver giustificato il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna con la opportunità «che permangano le tracce del reato nel casellario giudiziale»).

() Cass. pen.n.12199/1990 La sospensione condizionale della pena non può essere applicata, quando l’imputato non è stato identificato con certezza, in ordine alle sue generalità. In tal caso infatti non potendosi verificare se i dati dichiarati corrispondono con quelli reali, è impossibile verificare se il beneficio già sia stato goduto e se l’interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.

() Cass. pen.n.10322/1990 È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione.

() Cass. pen.n.8050/1990 Il condannato ha il diritto o l’interesse di rifiutare o far revocare la sospensione condizionale concessa per condanna a pena non ostativa alla reiterazione del beneficio, e ciò sia perché in tal modo egli conserva la possibilità di ottenere per due volte la sospensione (specie con riferimento a due condanne a pene detentive, eventuali, ma pur sempre possibili soprattutto per reati non dolosi), sia in considerazione dell’interesse, tanto generale quanto particolare, di sottrarre al carcere il condannato, ove sussistano le condizioni previste dall’art.164 c.p.

() Cass. pen.n.1703/1990 Se è vero che la sentenza penale straniera, non avente efficacia giuridica in Italia perché non formalmente riconosciuta, non può assumere rilievo quale precedente penale ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è altresì vero che il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, di negare o concedere il predetto beneficio, deve valutare la capacità a delinquere del reo, desumendola da tutti gli elementi indicativi della condotta da questi tenuta prima del reato: tra tali elementi non possono non essere considerate — per il loro valore negativo — le sentenze di condanna pronunziate all’estero.

() Cass. pen.n.1718/1984 Il beneficio della sospensione ex art.163 c.p., che costituisce un’eccezione al principio dell’inderogabilità della sanzione, ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orientamenti normativi ed in particolare nella L.7 giugno 1974, n.220.

Ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s’invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell’art.163 c.p.

() Corte cost.n.95/1976 È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l’art.3 Cost. — l’art.164 ultimo comma c.p., così come modificato dall’art.12 del D.L.11 aprile 1974, n.99, convertito in L.7 giugno 1974, n.220, nella parte in cui non consente la sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una recente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi i limiti stabiliti dall’art.163 c.p.

Quanti anni sono di condizionale?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico, disciplinato, nell’ordinamento italiano, dagli artt.163-168 del codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione, viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti ) o per due anni (in caso di contravvenzioni ).

  • Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l’esecuzione della condanna neppure per quel che concerne le pene accessorie,
  • La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti).

Viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall’articolo 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. Può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi ( risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza ex art.36 c.p.).

Quando decade una condanna penale?

Dispositivo dell’art.172 Codice Penale. La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni ( 1 ). La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quanti sono gli anni per non andare in galera?

103/2017 (Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario) che ha previsto di fissare, in ogni caso, in quattro anni, il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione.

Quanti anni di condanna per andare in galera?

Se la condanna è superiore ai quattro anni o relativa a reato ostativi cosa accade? Se, invece, la tua condanna è superiore ai quattro anni di reclusione oppure è relativa ad un reato ostativo, a seguito dell’ordine di esecuzione verrai direttamente portato in carcere.

Cosa vuol dire 5 anni di condizionale?

In pratica, la sospensione condizionale si traduce nel ‘blocco’ dell’esecuzione della pena: la condanna c’ è, ma resta sospesa per cinque anni se è stato commesso un delitto, due anni se si tratta di contravvenzione.

Che significa 3 anni di reclusione?

Reclusione: Definizione e significato 1 Permanenza in prigione, detenzione: breve, lunga r. ; fig., dimora in un luogo chiuso o appartato: la malattia mi ha costretto a una r. forzata 2 dir. Pena detentiva inflitta per i delitti SIN carcere : condanna a tre anni di r. Vedi i sinonimi di : Reclusione: Definizione e significato

Cosa succede alla prima condanna?

La prima condanna dell’incensurato. La fedina penale – Come anticipato, è difficile che un incensurato conosca il carcere alla prima condanna; questa, però, comporta comunque degli effetti ben precisi. Innanzitutto, la condanna, una volta divenuta definitiva (cioè, quando sono esauriti i gradi di giudizio) viene riporta sul certificato del casellario giudiziale, cioè su quella che, diversamente, viene definita fedina penale,

  • Da questo momento in poi, il condannato non è più incensurato, bensì pregiudicato,
  • È una parola un po’ brutta, non propriamente giuridica, ma rende bene l’idea.
  • Con la fedina penale non più immacolata, al condannato potrebbero derivare alcuni svantaggi, per lo più lavorativi: infatti, i datori di lavoro (e soprattutto le pubbliche amministrazioni) potrebbero trovare da ridire sul precedente.

Anzi, nel pubblico impiego il precedente potrebbe addirittura impedire l’assunzione. Lo stesso dicasi per la partecipazione ai concorsi pubblici, ove spesso viene richiesta l’assoluta incensuratezza. Questo problema può essere parzialmente risolto con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,

Secondo il codice penale, se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, il giudice, avuto riguardo anche alle circostanze del reato, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale,

In altre parole, quando la pena inflitta non supera i due anni, il condannato può chiedere questo particolare beneficio che gli consente di preservare la sua fedina penale. La condanna, tuttavia, resterà visibile alle pubbliche amministrazioni e all’autorità giudiziaria, le quali ne terranno conto, rispettivamente, per l’assunzione alle proprie dipendenze e per la verifica di precedenti penali (ad esempio, ai fini di una recidiva).

Quanti anni è l’ergastolo?

Cos’è l’ergastolo? – L’ergastolo rappresenta la pena più severa prevista dal nostro ordinamento e corrisponde alla reclusione a vita in carcere. E’ disciplinato dall’ art.22 del codice penale, che afferma: La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

  • Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto Si tratta di un istituto controverso, che è da sempre oggetto di accesi dibattiti nel nostro Paese e in Europa.
  • In particolare l’idea di rinchiudere un soggetto a vita in un carcere si scontra con il principio della risocializzazione del reo, presente nella Costituzione.

Per questo motivo, nonostante la condanna perpetua, sono previsti che alcuni benefici, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, se si presentano determinati requisiti. Non sempre, perciò, un ergastolano deve trascorrere tutta la vita dentro un carcere, ma è necessario fare una distinzione tra ergastolo: Leggi Anche: Fermo e arresto: quali sono le differenze?

semplice : che prevede il riconoscimento di misure premiali ostativo : che non prevede nulla

Quando viene sospesa la pena?

Reato commesso da una persona di età compresa tra i 18 e i 21 anni o superiore ai 70 – Sempre ai sensi dell’articolo 163 c.p. “Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

Quando si può patteggiare la pena?

Come funziona il patteggiamento? – Momento centrale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è l’accordo tra l’imputato e il P.M., che avrà come oggetto il quantum della pena da applicare per il fatto descritto nell’ imputazione, Tuttavia, sebbene sia una condizione necessaria, l’accordo non è condizione sufficiente: occorre infatti che il giudice verifichi i presupposti di applicabilità dell’accordo.

  1. La richiesta di patteggiamento può essere formulata già durante lo svolgimento delle indagini preliminari e, quindi, anche prima dell’azione penale (art.447 c.p.p.).
  2. Essa, tuttavia, non può intervenire dopo la chiusura dell’udienza preliminare, che funge da cd.
  3. Sbarramento finale (art.446 c.p.p.).
  4. Leggi Anche: Cosa cambia con la Riforma della Giustizia Cartabia? Tuttavia, se il P.M.

attiva unilateralmente altri riti, la richiesta di patteggiamento resta ammissibile, purché formulata tempestivamente. Di conseguenza, sono previsti termini diversi se la richiesta avviene nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all’apertura del dibattimento), del giudizio immediato (nel qual caso potrà essere formulata entro 15 giorni dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o del procedimento per decreto penale (nel qual caso potrà essere formulata con l’opposizione).

Per il solo patteggiamento ristretto, ovvero per i reati meno gravi, è inoltre prevista la liberazione dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, e l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (tranne la confisca). Leggi Anche: Fermo e arresto: quali sono le differenze? Ancora, è prevista la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale e, se la pena concordata non comporta oltre 2 anni di detenzione, può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può evolversi in una declaratoria di estinzione del reato se nei 5 anni successivi alla sentenza l’imputato non commette altro delitto, o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo.

Anche per l’accusa il patteggiamento comporta diverse rinunce. In particolare, l’accusa dovrà privarsi della possibilità di controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione. Leggi Anche: Udienza preliminare: come si svolge? Tuttavia numerosi sono i vantaggi anche per l’accusa, come ad esempio il notevole significativo risparmio di risorse,

Quali sono i reati che non vanno in prescrizione?

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

Chi patteggia e colpevole?

Chi patteggia é colpevole? – Considerato che la richiesta di patteggiamento serve a ridurre la pena alla quale l’imputato potrebbe essere condannato al termine del processo penale, in genere viene richiesta dai colpevoli. Tale richiesta diventa irrevocabile nel momento in cui viene presentata al giudice, Dopo la richiesta di patteggiamento, possono verificarsi 5 differenti ipotesi :

  • se il PM presta il consenso, il giudice procede con l’ applicazione della pena richiesta con il patteggiamento : in questo caso la sentenza è ricorribile solo in Cassazione;
  • se il PM non presta il consenso, il giudice avrà comunque facoltà di applicare la pena richiesta con il patteggiamento nel caso in cui la ritenesse opportuna ;
  • il giudice ritiene non congrua la pena che è stata proposta e rigetta l’istanza ;
  • il giudice ritiene che la qualificazione giuridica del reato sia sbagliata e rigetta l’istanza ;
  • il giudice ritiene che la prova del fatto di cui all’imputazione non sia sufficiente,
See also:  Cosa Enuncia La Legge Di Lavoisier?

Quanto costa ripulire la fedina penale?

Quanto costa il certificato dei carichi pendenti ? – Ad oggi, 10 aprile 2019, per chiedere il certificato dei carichi pendenti dovrai acquistare:

  • per la richiesta normale, senza urgenza occorre una marca da bollo di euro 3,87 + una marca da bollo di euro 16,00 = totale euro 19,87, Il certificato dei carichi pendenti ti verrà rilasciato dopo cinque giorni lavorativi.
  • con urgenza, occorre una marca da bollo di euro 7,74 + una marca da bollo di euro 16,00 = euro 23,74. Il certificato dei carichi pendenti ti verrà consegnato dopo due ore dalla richiesta.

Cliccando al seguente link potrai scaricare il modello per chiedere il certificato dei carichi pendenti con tanto di delega, Puoi andare personalmente a chiedere il certificato dei carichi pendenti a Napoli, oppure puoi ordinarlo con urgenza online cliccando qui.

Cosa si paga per uscire di galera?

Esiste la cauzione per la prigione in Italia? Si può pagare per non andare in carcere secondo leggi 2022? La legge italiana prevede il pagamento di una cauzione per non andare in prigione, intesa come versamento di una somma di denaro per aspettare il processo fuori dal carcere e la somma viene stabilita dal giudice a seconda della gravità del reato.

Esiste la cauzione per no andare in prigione in Italia? Nel sistema giudiziario americano esiste la cauzione, istituto che permette, tramite pagamento di una somma di denaro, di annullare la carcerazione preventiva in attesa di giudizio. I soldi che vengono pagati per la cosiddetta cauzione servono a garantire che l’imputato, anche per gravi reati, si presenti sempre in tribunale per tutta la durata del processo di giustizia penale, senza la necessità di tenerli in custodia per tutto il tempo.

Ma vediamo di seguito se anche in Italia si può pagare per non andare in carcere.

Cauzione per la prigione in Italia esiste o no Chi decide per la cauzione in Italia

Secondo le leggi 2022, in Italia la cauzione per non andare in prigione esiste ed è prevista dal codice penale italiano, Si tratta di una misura di sicurezza di tipo patrimoniale che prevede il versamento di una somma di denaro che viene restituita se durante il periodo in cui vige la misura non viene commesso alcun delitto.

In caso contrario, la somma viene devoluta alla cassa per le ammende. Se l’imputato non ha soldi, qualcun altro può pagare la cauzione per conto dell’imputato. Spetta al giudice competente decidere se permettere o meno il pagamento della cauzione per non andare in carcere e relativo importo. Il magistrato applica la cauzione valutando l’eventuale pericolosità sociale del soggetto.

La cauzione viene generalmente negata se sussiste un grave pericolo di fuga o per i reati per i quali è esclusa dalla legge, per esempio per terrorismo o tradimento, e il giudice ne stabilisce l’importo in base alla gravità del reato e al pericolo di fuga, quasi mai considerando capacità contributiva dell’imputato.

Quanto costa un anno di galera?

di Maghdi Abo Abia www.giornalettismo.com, 15 luglio 2013 Secondo le analisi del dipartimento di Polizia Penitenziaria in Italia un carcerato costa mediamente 3.511 euro al mese. Di questi soldi però solo 255 euro vengono spesi per le esigenze del detenuto.

  • Il resto serve ad alimentare il sistema penitenziario.
  • E la pena di morte non fa risparmiare, anzi.
  • Quanto costa un detenuto nelle carceri italiane? Lo Stato quanto paga ogni mese per mantenere un galeotto nelle patrie galere? È una domanda che torna ciclica ma che spesso non riesce ad ottenere una risposta chiara e definita, ovvero 3.511 euro e 80 centesimi.

Dati discordanti L’analisi è stata sviluppata dopo la decisione di Papa Francesco di abolire l’ergastolo e la nascita di un certo dibattito legato ai costi della detenzione a carico della popolazione. La dimostrazione della confusione sui numeri è data dal numero di risultati sempre diversi che compaiono su Google appena si pone la questione.

  • Vengono proposte cifre di ogni genere, che vanno dai 70 mila euro l’anno ai 7500 euro al mese, per 225 euro al giorno.
  • Per Pianeta Carcere a Rimini un detenuto costa ogni anno 3.384 euro al mese.
  • Per l’Osapp, sindacato autonomo polizia penitenziaria, ripreso dal Consap Lucca, un carcerato costa quanto un deputato, ovvero 12 mila euro al mese.

È evidente che questi numeri contrastano tra di loro ed impediscono all’opinione pubblica di rendersi conto di quanto effettivamente costa il carcere. A questo punto abbiamo provato a fare chiarezza avvalendoci dello studio prodotto dal Dap, il dipartimento di polizia penitenziaria che ha pubblicato dati e cifre sul numero di ottobre 2012 della sua rivista “le due città”.

  • Il valore della pena di morte Successivamente ci preoccuperemo di capire quanto vale negli Stati Uniti la pena di morte.
  • Perché una delle domande che non ci si pone mai è quella di sapere quanto allo Stato a stelle e strisce costa un processo che si conclude con la pena capitale, anche per smentire posizioni come quella del professor Riccardo Pazzaglia che, nel film “così parlò Bellavista”, per combattere la criminalità richiedeva un metodo “come all’Ayatollah, zac!”.

Intanto è opportuno ricordare che nella spesa per i detenuti non c’è solo il vitto e l’alloggio del condannato. La cifra ricopre anche lo stipendio delle guardie, la manutenzione delle utenze, la spesa dei veicoli, il costo del personale civile e della mensa.3.104 euro per il sistema Questo significa che la somma complessiva per detenuto spesa dall’amministrazione penitenziaria nel 2012 è stata di 3.511 euro al mese.

Di questi soldi, 3.104 sono serviti al pagamento del personale di polizia e civile, mentre il resto copre il vitto e la gestione delle strutture. Dividiamo bene la cifra e spieghiamo meglio cosa c’è nei 3.104 euro a detenuto.2.638,92 euro servono per pagare la Polizia Penitenziaria. Il personale civile assorbe 393,58 euro.

Per il vestiario e l’armamento si usano 21,97 euro, per la mensa ed i buoni pasto 39,27 euro, per le missioni ed i trasferimenti 9,03 euro.0,57 euro servono per la formazione del personale, 0,56 euro per l’asilo nido dei figli dei dipendenti e 0,41 euro servono per gli accertamenti sanitari.

  • Ai detenuti 255,14 euro al mese Per quanto riguarda invece i detenuti, la spesa media è di 255,14 euro mensili.
  • Oltre la metà di questi soldi, ovvero 137,84 euro, serve a pagare vitto e materiale igienico.67,71 euro servono a pagare il lavoro dietro le sbarre, 6,83 euro sono per le attività trattamentali, 41 centesimi servono agli asili nido per i figli mentre il servizio sanitario per i detenuti assorbe a persona 22,81 euro, con il trasporto che costa 19,81 euro.

Dei 3.511 euro spesi al mese, 150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura.110,28 euro servono per le utenze. La manutenzione ordinaria invece costa 8,18 euro con la straordinaria che ne richiede 12,53. Le locazioni valgono 4 euro e 50 mentre le manutenzioni di automezzi 2,51 con l’esercizio che costa 2,52 euro per detenuto.

Il sistema informativo costa 2,28 euro, il laboratorio Dna 2,86 e le altre spese d’ufficio invece valgono 4,38 euro. Per le assicurazioni si spendono 49 centesimi per detenuto al mese, per gli esborsi da contenzioso 1,25 e per le altre spese 2,11. Le commissioni di concorso costano 2 centesimi a detenuto, le cerimonie 3, i servizi cinofili ed a cavallo 14 centesimi mentre i sussidi al personale valgono 17 centesimi.

Ed il totale fa appunto 3.511,80 centesimi. Lo stanziamento complessivo del governo per il 2012, come dimostrato dal ministero della Giustizia, è di 2.802.417.287 euro, in discesa rispetto al 2011 ma più di quanto non stanziato nel 2010.66.271 detenuti Per il 2013 invece, come spiega il Senato, lo stanziamento è rimasto pressoché invariato, a 2.802.7 miliardi di euro.

Questi numeri ci fanno capire quale sia la realtà della vita carceraria. La maggior parte dei soldi spesi serve a tenere in vita l’amministrazione mentre in sé, il detenuto, non influenza molto i costi. Parliamo, come spiega Redattore Sociale che riprende dati del Dap secondo i quali, ad agosto 2012, i detenuti nelle 206 carceri nazionali erano 66.271, comprensivi dei detenuti in regime di semilibertà.

E le loro condizioni non sono poi da “Grand Hotel”. Urla dal silenzio ci propone una testimonianza di un uomo detenuto nel carcere milanese di Opera, al momento della lettera scritta il 20 novembre 2012. Quanto costa un pasto a Milano-Opera L’uomo si chiama Giovanni Lentini ed in poche righe ha cercato di spiegare quale sia la vita al di là della finestra sbarrata.

Per mangiare ogni giorno lo stato spende 3 euro per detenuto, comprensivo di colazione, pranzo e cena. Calcolando 1.000 persone recluse ad Opera, si capisce che al giorno si spendono 3.000 euro. Ogni mese si sale a 90.000 ed in un anno lo Stato, solo ad Opera, spende 1.080.000 euro per dare da mangiare a 1.000 persone.

Moltiplicando questa media per 66,271, aggiungiamo noi, esce fuori che solo di pasti in Italia ogni anno vengono spesi 71.572.680 euro. Un numero che può impressionare ma che in effetti non sembra poi così alto se pensiamo che con questi soldi si dà da mangiare a più di 66 mila persone l’anno.

La spesa in Norvegia Segno che forse in Italia, nonostante le accuse e la voglia di giustizialismo che ogni tanto fa capolino dai palazzi del potere, la spesa per detenuto non è poi così alta. Per farci capire meglio quale sia il nostro confronto con il resto d’Europa, il Dap ha analizzato il costo medio per detenuto in alcuni stati del vecchio continente.

La Norvegia stanzia ogni anno circa 2 miliardi di euro – cifra inferiore alla nostra – che vengono divisi per i vari istituti di pena. La ridotta popolazione ed il numero esiguo dei carcerati fa sì che ogni mese si spendano, a recluso, 12.118 euro, cifra che rappresenta la media dell’istituto di pena di Halden, dov’è rinchiuso l’attentatore di Utoya, Anders Breivik.

Nel resto d’Europa Al secondo posto nella classifica europea c’è il Regno Unito con una media di 4.600 euro mensili per ogni detenuto. Poco sotto l’Italia c’è la Francia, che spende 3.100 euro al mese per carcerato. Il ministero della Giustizia dell’Esagono ha calcolato che per i detenuti rinchiusi nei 190 istituti di pena del Paese ogni francese versi 40 euro l’anno.

In Italia invece ogni cittadino nel 2012 ha “donato” alla causa 46,95 euro. Basta dividere la popolazione per lo stanziamento. In Spagna lo Stato spende 1650 euro al mese per detenuto, una cifra che appare superiore a quella impiegata dagli Usa, dove per ogni galeotto viene speso in media ogni mese 1433 euro.

  1. Il caso Usa Gli Usa hanno la popolazione penitenziaria più numerosa del pianeta, con oltre 2 milioni di detenuti.
  2. La somma degli stanziamenti previsti dai governi dei 50 Stati e da Washington è di 75 miliardi di dollari l’anno.
  3. Solo che la maggior parte di questi soldi serve per mantenere alti gli standard di sicurezza.

Ai detenuti restano quindi le briciole. Nel caso di carcerati condannati alla prigione a vita senza possibilità di godere della libertà vigilata, si va a spendere poco più di un milione di euro. In Italia invece l’ergastolo, con queste cifre, viene a costare allo Stato 1.236.960 euro, calcolando una reclusione di 30 anni.

Negli Usa però le cose cambiano a seconda degli Stati. Il rapporto 1:1 in Argentina In California, ad esempio, lo Stato spende a detenuto 3.000 euro al mese, ma di questi soldi molti vengono impiegati nel pagamento delle assicurazioni mediche, che costano 10.000 euro l’anno per 40.000 detenuti. A New York un detenuto costa annualmente 40.000 dollari.

In Canada una persona in galera costa 7000 dollari al mese mentre in Argentina la cifra precipita a 1.036 euro ogni 30 giorni. Qui però ci sono 9 mila detenuti e 9.800 agenti. Ci sono più guardie che ladri, quindi. Ed a proposito di casi particolari, segnaliamo Guantánamo dove ogni carcerato costa 30 euro al giorno.

  1. Le spese sono quindi tante e forse eccessive ad un occhio poco attento.
  2. La pena di morte costa di più C’è di più.
  3. Sono in molti a considerare il mantenimento dei carcerati uno spreco e specialmente negli Stati Uniti, nel caso di pene particolarmente gravi, la pena di morte viene vista sia come una punizione adeguata sia come un modo per evitare che il malfattore pesi sulle casse della società.

È pur vero che, numeri alla mano, i singoli detenuti non fanno differenza visto il costo della macchina carceraria, ma se analizzassimo i dati relativi ai costi sostenuti dall’amministrazione Usa in caso di pena di morte ci renderemmo conto che l’assioma “boia – risparmio” non sta in piedi.

  • Anzi, un condannato alla pena capitale costa allo stato americano mediamente due terzi in più rispetto all’uomo condannato al carcere a vita senza “parole”.
  • Gli altri personaggi Spieghiamoci meglio.
  • In una lettera inviata nel 2009 al New York Times da Natasha Minsker, “policy director” della pena capitale nel nord della California, i residenti per ogni esecuzione pagano in tasse più di 137 milioni di dollari.

Un processo che si conclude con la pena capitale costa più di 10 milioni di dollari e 20 mila ore di dibattito in aula. Uno studio dell’università di Duke ha invece dimostrato che gli Usa spendono per ogni detenuto ucciso 2.160.000 dollari in più di quanto non verrebbe speso per una carcerazione a vita.

Inoltre essendo i condannati a morte per lo più poveri e nullatenenti, lo Stato si fa carico anche delle loro spese consistenti in due avvocati per il processo. Poi ci sono tutti i soggetti implicati nel processo, gli esperti di pene sostitutive, psicologi, stenografi, costi maggiorati per via delle celle singole.

Insomma, ecco molte più voci di quante non si possa sospettare. Vari processi e tanti soldi In California, dal 1982 al 2000, sono stati spesi 200 milioni di dollari. In Florida ogni esecuzione costa 24 milioni. L’avvocato della difesa per ogni processo che contempla la pena capitale riceve 360 mila dollari, 200 mila in più di quanto non otterrebbe in un processo normale.

  • Le indagini della difesa costano tra le 5000 ed i 48 mila dollari.
  • Il procuratore invece è pagato dai 320 mila ai 772 mila dollari, il doppio della difesa.
  • La Corte invece costa 506.000 dollari, mentre normalmente varrebbe 82 mila.
  • Un condannato a morte costa 137 mila dollari l’anno mentre un detenuto condannato normale arriva fino a 55 mila.

E non dimentichiamo poi che le cifre del processo vanno moltiplicate per il numero di dibattimenti. Se i processi sono tre, moltiplicate tutto per tre. Il carcere come miseria I calcoli effettuati da Aldo Forbice nel suo libro “I signori della morte”, anno 2002, dimostrano che anche uccidere -o giustiziare, fate voi- un uomo o una donna ha un suo costo.

  1. A confermarlo la valutazione datata 2009 di Natasha Minsker.
  2. Papa Francesco ha abolito il carcere perché lo riteneva inumano mentre sono molti i critici che pensano come la reclusione rappresenti un atto di comodità.
  3. Ma se questo fosse vero un detenuto che vita può passare quando con tre euro si paga colazione, pranzo e cena, mentre la vita in cella costa mensilmente 140 euro? La situazione difficile delle carceri di tutto il mondo passa anche dalle condizioni di vita.

Certo, 3.511 euro a persona al mese sembra una cifra importante. Se la si spoglia si capisce la gravità della situazione e quanto effettivamente non si spenda per i detenuti, non solo in Italia. Peggio ancora va negli Usa con una spesa risibile gravata dal costo delle assicurazioni sanitarie.

Qual è la differenza tra prigione e galera?

Caratteristiche del termine – Il termine carcere o prigione indica, nell’uso corrente, sia il luogo dove deve viene eseguita una pena, sia una particolare tipologia edilizia destinata all’esecuzione della pena stessa. Nella terminologia tecnico-giuridica spesso si usano solo i termini carcere e istituto, abbreviazione di istituto di pena,

  1. Per definire la condizione di un condannato o di una persona comunque trattenuta si usa il termine detenuto, talvolta con la specificazione intramurario, se all’interno di un carcere, o extramurario se fuori dal carcere, per esempio per una pena alternativa.
  2. Si parla altresì di periodo intramurario ed extramurario o di trattamento intramurario o extramurario.

Altre espressioni, anche relative alla pena, meno comunemente usate, sono bagno penale, segrete, reclusione, ai lavori forzati e, con tono colloquiale, andare al fresco e in gattabuia, Il termine prigione deriva dal latino prehensio, che indica l’azione di prendere nel senso di catturare.

Il termine carcere secondo alcuni deriverebbe dal latino coercere (cioè costringere), secondo altri dall’ aramaico carcar che significa «tumulare»,riferendosi alla prassi di trattenere i prigionieri in cisterne sotterranee allo scopo di una più facile vigilanza: a questo fa riferimento anche l’episodio biblico di Giuseppe, usanza ripresa in epoca medioevale con i locali allora definiti segrete,

Il primo significato di carcere fu quello di “recinto” e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, dalle quali erompevano i carri partecipanti alle corse; solo in un secondo tempo, assunse quello di prigione, intesa come costrizione o comunque luogo in cui rinchiudere soggetti privati della libertà personale.

Quanto costa la galera a un detenuto?

Un detenuto costa allo Stato italiano circa 137 euro; questo l’ho già detto.

Quanto prende un carcerato al mese?

Quanto guadagna un detenuto che lavora per il penitenziario? – Come ci dicono i dati, la stragrande maggioranza dei detenuti che lavorano in carcere sono alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, Le attività richieste permettono di guadagnare qualcosa e di pagare qualche spesa, ma non possono essere considerate attività professionali perché i lavori proposti sono semplicemente quelli che servono per far andare avanti la struttura e sono indicati con dei nomignoli ufficiali, come quello già citato dello spesino.

  1. I detenuti vengono pagati direttamente dall’amministrazione penitenziaria, e fino a pochi anni fa queste persone guadagnavano cifre davvero irrisorie; circa 30 euro al mese.
  2. Poi c’è stata una serie di ricorsi e riforme e il compenso è aumentato, ma oggi siamo nell’ordine dei 150/200 euro al mese (anche se ci sono strutture che arrivano a 600 euro), mentre il carcere costa al detenuto circa 150 euro al mese (in media 3,5 euro al giorno, ma dipende dagli istituti carcerari).

C’è lo spesino, c’è lo scopino, c’è quello che scrive le domandine (domande da compilare) per gli analfabeti, c’è il cuciniere. Il punto è che sono professioni che al di fuori del carcere non esistono, e quindi non hanno nessuna spendibilità all’esterno.

Quanto vale l’ergastolo in Italia?

L’ ergastolo è la pena più severa prevista dall’ordinamento giuridico italiano e, nella sua definizione, equivale alla reclusione in carcere a vita. Questo però non significa che la detenuta o il detenuto vengano privati di tutti i diritti previsti dalla legge per i carcerati e non possano più vedere la luce del sole.

Che cos’è l’ergastolo? Quanti tipi di ergastolo esistono in Italia? Cos’è l’ergastolo semplice? Cos’è l’ergastolo ostativo?

L’ergastolo è previsto e regolato dall’ articolo 22 del codice penale, ed è definito come una pena definitiva perpetua, cioè per l’intera durata della vita restante al condannato o alla condannata. Per la sua durezza viene inflitta solo a coloro che commettono delitti molto gravi, che denotano una particolare pericolosità sociale, come l’omicidio, delitti legati alla criminalità organizzata, e nel caso in cui la stessa persona si imputata a più delitti dei quali la pena minima sia di 24 anni.

  1. Quanti tipi di ergastolo esistono in Italia? Secondo l’ordinamento giuridico italiano l’ergastolo può essere di due tipi: semplice o ostativo,
  2. Il primo tipo viene assegnato a tutte le persone che abbiano compiuto delitti gravi come l’ omicidio o nel caso la stessa persona sia imputata a più delitti dei quali la pena minima sia 24 anni,

Il secondo tipo viene invece assegnato ai condannati per gravi reati come l’ associazione mafiosa, il terrorismo e altri reati che comportino un’alta pericolosità sociale. Cos’è l’ergastolo semplice? L’ergastolo semplice, pur prevedendo una detenzione a vita, concede al condannato o alla condannata la possibilità di usufruire dei benefici e di alcune libertà concesse dalla legge, nel caso mantengano una buona condotta, diventino collaboratori di giustizia e non risultino pericolosi per la società.

  1. Gli ergastolani possono infatti lavorare all’esterno del carcere e ricevere permessi premio non superiori ai 15 giorni, ma solo se hanno già espiato almeno dieci anni di pena e per non più di 45 giorni all’anno.
  2. Inoltre, i detenuti possono anche accedere a misure alternative alla detenzione, all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, sempre dopo i primi dieci anni di pena e nel caso di buona condotta.

Cos’è l’ergastolo ostativo? L’ergastolo ostativo priva la detenuta o il detenuto di tutti i benefici elencati per l’ergastolo semplice e può essere assegnato solo in caso di reati considerati particolarmente efferati. Tra questi rientrano l’ associazione mafiosa, il terrorismo, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico di droga e altri reati che comportano un’ alta pericolosità sociale della persona.

  • Una volta condannati all’ergastolo ostativo, si potrà scontare la pena unicamente in carcere e non si potrà avere nessun beneficio penitenziario.
  • L’unica eccezione concessa dall’ordinamento riguarda gli ergastolani che decidono di diventare collaboratori di giustizia, aiutando quindi le autorità a riparare ai crimini da loro commessi o a loro connessi.

Un esempio di ergastolo ostativo, mai commutato a semplice per la mancata volontà del detenuto a collaborare con la giustizia, è quello assegnato al mafioso Salvatore Riina, condannato per terrorismo, stragi e associazione mafiosa, Deceduto nel 2017 nel reparto detenuti dell’ospedale Maggiore di Parma, non ha mai ricevuto permessi o concessioni di libertà, nemmeno nei suoi ultimi mesi di vita, quando gli avvocati chiesto la detenzione domiciliare per le sue condizioni di salute.

Quanti anni è l’ergastolo?

Cos’è l’ergastolo? – L’ergastolo rappresenta la pena più severa prevista dal nostro ordinamento e corrisponde alla reclusione a vita in carcere. E’ disciplinato dall’ art.22 del codice penale, che afferma: La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto Si tratta di un istituto controverso, che è da sempre oggetto di accesi dibattiti nel nostro Paese e in Europa. In particolare l’idea di rinchiudere un soggetto a vita in un carcere si scontra con il principio della risocializzazione del reo, presente nella Costituzione.

Per questo motivo, nonostante la condanna perpetua, sono previsti che alcuni benefici, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, se si presentano determinati requisiti. Non sempre, perciò, un ergastolano deve trascorrere tutta la vita dentro un carcere, ma è necessario fare una distinzione tra ergastolo: Leggi Anche: Fermo e arresto: quali sono le differenze?

semplice : che prevede il riconoscimento di misure premiali ostativo : che non prevede nulla

Qual è la differenza tra multa e ammenda?

Si veda il codice penale agli articoli 17, 18, 24 e 26: multa è la pena pecuniaria che si paga per un delitto, quella che si paga per una contravvenzione è ammenda.

Come si applica l’indulto?

L’ indulto estingue solamente la pena principale, ma non le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, a meno che la stessa legge non disponga diversamente. In ogni caso non cessano invece le misure di sicurezza di cui all’art.205 n.