E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive, e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia la relativa autorizzazione.
Quanti anni danno per detenzione di arma da fuoco?
La durata del porto d’ armi La validità del porto d’ armi è differente a seconda della tipologia: difesa personale: annuale; uso sportivo: 5 anni ; uso venatorio: 6 anni.
Cosa ci vuole per la detenzione armi?
Due contrassegni telematici da 16,00 euro, uno per richiesta e uno per licenza. Certificazione idoneità psico-fisica da ASL o uffici medico-legali e strutture sanitarie militari o di polizia; ad eccezione della licenza d’ armi antiche, va ripresentata ogni 5 anni ai sensi del d.l.104/2018.
Quanto dura la detenzione armi?
L’attestato ha una validità di cinque anni dopo i quali si dovrà procedere a un rinnovo.
Cosa dice la legge italiana sulle armi?
Le armi ad aria compressa – Secondo la legge italiana, le armi ad aria compressa sono di libera vendita ai soggetti di maggiore età, come stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n.526, e non si richiede la denuncia, ma solo se di potenza sia inferiore a 7,5 joule e possono essere solo a colpo singolo o con fuoco semiautomatico,
Come funziona la detenzione?
Che differenza c’è tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare? – Nonostante sia molto semplice fare confusione far i due termini, arresti domiciliari e detenzione domiciliare non sono affatto la stessa cosa, Nello specifico:
- gli arresti domiciliari sono una misura cautelare;
- la detenzione domiciliare è una forma di espiazione di una pena.
Nella pratica, la detenzione domiciliare consiste nella possibilità, concessa al condannato, di scontare una pena o una parte di essa presso la propria abitazione, o un altro idoneo luogo di provato dimora, o un luogo pubblico di cura e assistenza.
Cosa succede se ti beccano con una pistola a salve?
È legale uscire con una pistola scacciacani? – Se la pistola scacciacani si limita a produrre soltanto effetti sonori, sparando a salve, la sua detenzione è legittima: non è necessario avere il porto d’armi. Tuttavia, è possibile uscire con essa solo a patto che ve ne sia una giustificata ragione,
- Ragione che chiaramente deve essere ricondotta proprio alla finalità stessa per cui viene realizzato tale strumento: allontanare i randagi.
- Chi se ne serve per intimorire la gente, facendo credere che si tratti di una pistola vera, risponde del reato di minaccia aggravato dall’uso dell’arma.
- In buona sostanza, è lecito uscire con una scacciacani, senza bisogno del porto d’armi, solo se, in caso di controllo della polizia, si sia in grado di dimostrare la necessità dell’uso della stessa, circostanza resa evidente dalla presenza di cani nelle adiacenze dei luoghi in cui ci si trovi o ci si sta recando.
Inoltre la scacciacani, in tali casi, deve essere munita di tappo rosso, in modo da poter essere facilmente riconoscibile come arma giocattolo o a salve. Chi esce di casa con una scacciacani senza ragione e/o senza il tappo rosso risponde di un reato punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Quanto dura il nulla osta per la detenzione di un’arma?
Chiarimenti in tema di certificazioni di armi ed esplosivi. Individuazione delle figure professionali. – SIMCE Società Italiana Medicina Certificativa L’attività certificativa nel settore della pubblica sicurezza è in attesa del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204; anche a seguito della Circolare 557/PAS/U/005452/10900/(27)9 del 19.4.2021, sono pervenuti quesiti a questa Società relativi:
- alla tipologia di certificazione che può essere rilasciata;
- alle figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni in oggetto;
- alla modulistica da adottare;
Tipologia di certificazioni inerenti e modulistica da adottare Le certificazioni individuate sono 12,
Nulla osta per detenzione o acquisto di armi (1° rilascio)
Il nulla osta per la detenzione o acquisto di armi è disciplinato dall’art.35 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931; può associarsi alla detenzione di munizioni, ed è richiesto nei seguenti casi:
- Detenzione di armi bianche
- Detenzione di armi per collezionismo (ex. armi artistiche, rare o antiche)
- Detenzione per uso scenico
Il “maestro di armi” uso scenico deve essere titolare di licenza ex art.28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con l limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico. La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per il tempo necessario alle riprese, per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse, preventivamente autorizzate dalla Questura; il maestro di armi deve dare avviso di trasporto, ex art.34 T.U.L.P.S.
- detenzione arma bianca
- detenzione per trasporto
- nulla osta per collezione armi artistiche, rare od antiche
- detenzione di armi senza munizioni
- rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi
Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art.6 comma 2 del D.Lgs.n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art.35 del TULPS.
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
- Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
L’idoneità viene rilasciata dai Tiro a Segno Nazionali; tale certificazione è richiesta ai sensi dell’art.8 Legge 110/1975 comma 6, L.n.110/1975 come modificato dal D.Lgs.n.204/2010: ” Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi “.
- Tale disposizione è stata chiarita dalla Circ. Min.
- Interno nr.557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011 (pag.8) secondo cui ” Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’art.8, sesto comma, della legge n.110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi.
Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armadi dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
- In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale “.
- Dalla lettura in combinato disposto della suddetta norma e della circolare esplicativa (quando la circolare fa riferimento al requisito temporale dei 10 anni, lo ricollega esclusivamente allo status di chi ha svolto servizio nelle Forze armate etc.
e non anche a chi abbia a suo tempo conseguito il certificato di maneggio armi presso un TSN e poi gli sia scaduto il porto d’armi da oltre 10 anni) si ricava che il titolare di porto d’armi scaduto da oltre 10 anni deve acquisire l’idoneità al maneggio armi presso un TSN solo nel caso in cui, al momento del primo rilascio, fosse stato esonerato dal maneggio al TSN in quanto in servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario.
- Non siano ancora decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi e/o dalla cessazione dal servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario;
- Siano decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi, ma il titolare aveva acquisito l’idoneità al maneggio armi presso un TSN già al momento del primo rilascio, poiché tale tipo di idoneità dura ad vitam,
- Riepilogo
- Autorità che rilascia l’abilitazione al maneggio: Tiro Sportivo Nazionale
- Requisiti: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità attestazione: per tutta la vita
- Figure preposte al rilascio: non chiaramente indicati, tuttavia si suggerisce che siano le medesime figure preposte per il rilascio del porto d’armi tiro al volo sportivo.
Modulistica: non presente. Si suggerisce di adottare quella prevista per il porto d’armi tiro al volo.
Rinnovo detenzione di armi
Tale certificazione è disciplinata dall’art.38 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931 È richiesto idoneità al maneggio delle armi tranne nei seguenti casi:
rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi
Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art.6 comma 2 del D.Lgs.n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art.35 del TULPS.
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
- Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
Nulla osta per esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie / attività armaiolo
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.55 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Valutazione funzionalità degli arti. Validità nulla osta: non specificata, verosimilmente quinquennale.
Licenza per trasporto di armi
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.36 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia licenza: Questori delle Province interessate
- Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi
- Validità licenza: quinquennale.
- Figure preposte al rilascio: si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
Vidimazione carta di riconoscimento
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.76 RD 635 06 maggio 1940
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia carta verde: rilasciate dalle Sezioni di Tiro e vidimate dai questori delle Province interessate
- Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi
- Validità vidimazione: non specificata, verosimilmente quinquennale.
- Figure preposte al rilascio: non specificate, si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
Porto d’armi per uso venatorio
Tale certificazione è prevista dall’art.22 commi 8 e 9 Legge 157 11 febbraio 1992; è disciplinata dall’ art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti porto d’armi: art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per uso tiro al volo
Tale certificazione è prevista dalla Legge 18 giugno 1969 n.323 – articolo unico; è disciplinata dall’ art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti porto d’armi: art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per uso difesa personale
Tale certificazione è prevista dall’art.42 RG 18 giugno 1931 n.773; è disciplinata dall’ art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore per armi lunghe da fuoco / Prefetto per rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 cm
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per guardie ittico-venatorie / guardie zoofile
Tale certificazione è prevista dagli articoli 42 e 133 RG 18 giugno 1931 n.773; e dall’art.6 della Legge 189 20 luglio 2004 per le guardie zoofile I Servizi di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e le GEV, altrimenti denominati “Guardie Ittico-Venatorie”, sono stati istituiti dalle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Calabria.
- Gruppi e/o Associazioni riconosciuti e convenzionati con Province/Città metropolitane/Comuni (in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Molise)
- Province, Enti parco nazionali e regionali e gestori di aree protette, Associazioni (Campania)
- Regione (Basilicata e Calabria)
- Parchi regionali e/o Province e/o Comuni (capoluogo di provincia e raggruppamenti di Comuni), Città metropolitane
- Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal Prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi.
- Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla Provincia.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Prefetto
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per Guardie Particolari Giurate
Tale certificazione è prevista dall’art.138 TULPS RD 773 1931 e dall’art.71 R.D.6 maggio 1940, n.635
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto
- Requisiti porto d’armi: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
Validità porto d’armi: biennale per licenza porto d’armi e decreto art.138 TULPS; per il libretto cinque anni ai sensi art.71 R.D.6 maggio 1940, n.635 Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Porto d’armi per polizia municipale e Polizia Provinciale
I riferimenti normativi che disciplinano il possesso delle armi per gli appartenenti dei Corpi di Polizia Locale sono rispettivamente: art.5 Legge 65 del 7 marzo 1986: ” Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio” art.6 comma 3 DM 145 del 4 marzo 1987: ” Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Sindaco / Presidente Provincia
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Sindaco / Presidente Provincia
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Modulistica: non presente. Si suggerisce di utilizzare quella del D.M.28 aprile 1998. Le figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni Considerato l’art.12 commi 2 e 3 D. Lgs.104/2020
- Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
- Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Si sono configurate le seguenti categorie professionali:
- Medico militare
- Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio / Medico Polizia di Stato / Medico dei Vigili del Fuoco
- Medici in servizio presso uffici medico-legali ASL
- Medici in servizio presso i distretti sanitari
Medico militare: figura che può operare sia in servizio che in quiescenza (ausiliaria o riserva), purché non sia posto in congedo assoluto. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni. Si segnala tuttavia l’opportunità nel NON procedere al rilascio di tale certificazione qualora sia necessaria l’idoneità al maneggio delle armi.
Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni e porto d’armi. Medico Polizia di Stato o Medico dei Vigili del Fuoco : figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura.
Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi. Medici in servizio in servizio presso gli uffici medico-legali ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi.
I medici che operano presso tali strutture hanno assorbito le funzioni una volta dell’ufficiale sanitario / medico provinciale. Medici in servizio in servizio presso i distretti sanitari ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono rilasciare essere rilasciate: porto d’armi, non detenzioni.
Art.22 Legge 110/1975 e Circolare N.50.302/10.C.N.C.77 del 7 luglio 2011 Art.3 Legge 21 febbraio 1990 n.36 Per effettuare il download della Circolare 19 aprile 2021 clicca qui: Per effettuare il download dello specchio riepilogativo delle certificazioni in tema di armi clicca qui: : Chiarimenti in tema di certificazioni di armi ed esplosivi.
Dove tenere le armi in casa?
COME TENERE LE ARMI IN CASA: SENTENZA 11334/2021 DELLA CASSAZIONE – Con la sentenza n.11334 – 24 marzo 2021 della Corte di Cassazione I Sez. penale un proprietario legittimo di tre pistole, fucili e munizioni è stato condannato al pagamento di un’ammenda di 200 euro ed alla confisca delle proprie armi.
Durante un controllo da parte dei Carabinieri, al soggetto veniva contestata la mancata diligenza nella custodia delle armi tenute presso la propria abitazione. Erano nell’immediata disponibilità del proprietario e, potenzialmente, accessibili a chiunque. Nell’abitazione non c’era un impianto di allarme ma, in compenso c’erano porte con serratura e la porta di ingresso dotata di sbarra che, secondo il soggetto, impediva l’accesso a persone non autorizzate, nonché inferriate alle finestre.
Vivendo da solo, la casa era frequentata all’epoca dei fatti solo dai figli maggiorenni e titolari di licenza di porto d’armi, quindi non inesperti. In questo modo, secondo lui avrebbe adottato le dovute misure per una corretta custodia delle armi. Risposta sbagliata.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Durante il controllo delle Forze dell’Ordine, le armi in questione erano riposte dietro la porta d’ingresso della camera da letto, su mensole, al lato del letto, in un comodino e in un cassetto della cucina senza alcun sistema di chiusura, neanche una serratura.
Non basta adottare sistemi antifurto per adempiere pienamente al dovere di diligenza nella custodia di armi e munizioni anche se i sistemi di sicurezza sono obbligatori per certe categorie come collezionisti di armi o rivenditori autorizzati. Occorre impedire l’appropriazione e l’accesso indebito non solo da parte di malintenzionati ma anche di familiari, amici ed abituali frequentatori della casa.
- Nel caso preso in esame, secondo il tribunale adottare cancelli con serratura, sbarre e catenacci alle porte non è sufficiente ad evitare il pericolo di accesso alle armi da parte di terzi inesperti.
- La Cassazione ritiene custodite diligentemente le armi risposte in un luogo nascosto, non individuabile da altre persone, in un luogo chiuso all’interno dell’abitazione che non permette l’accesso indiscriminato a chiunque frequenti la casa.
Le armi, per legge, devono essere chiuse in una cassaforte costruita nel pieno rispetto delle normative vigenti, posizionata in un luogo che non consenta tentativi di scasso o di asporto della stessa.
Chi non può detenere armi?
Il divieto di detenzione delle armi si può disporre solo in presenza di determinati comportamenti o fatti di reato, posti in essere direttamente dal titolare, che rivelino un rischio di abuso o una sua non sufficiente affidabilità. Non si può, invece, disporre, in tutti gli altri casi.
Il divieto di detenzione armi I limiti alla discrezionalità del Prefetto Articolo 11 T.U.L.P.S. Articolo 43 T.U.L.P.S. Articolo 39 T.U.L.P.S. Quando non può essere disposto il divieto Un caso pratico Il divieto di detenzione armi Quando parliamo di divieto detenzione armi pensiamo immediatamente alla discrezionalità dell’amministrazione e, per conseguenza, al vasto potere rimesso dalla Legge nelle sue mani per arrivare a stabilire se una persona non è più affidabile.
I limiti alla discrezionalità del Prefetto Eppure, questo vasto potere discrezionale non è indefinito, ma incontra dei limiti. Sappiamo che alcune sentenze ci ripetono che il divieto, tipico provvedimento di pubblica sicurezza, può essere adottato anche quando il pericolo di abuso delle armi non sia determinato personalmente dal loro proprietario, ma per esempio da una persona convivente.
Tuttavia, affinché tali criteri si possano applicare, è necessario che il titolare dell’autorizzazione di polizia non sia effettivamente in grado di offrire garanzie in ordine alla corretta custodia dell’arma, o in ordine al rischio di utilizzo della stessa da parte dei familiari o delle persone con lui conviventi.
Articolo 11 T.U.L.P.S. Sono le stesse norme del T.U.L.P.S. a svelarci queste considerazioni. Vediamo di quali regole parliamo. L’articolo 11 T.U.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere revocate nell’ipotesi in cui il titolare abbia commesso una serie di reati, sia stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Tale norma precisa altresì che le ” autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione “.
Articolo 43 T.U.L.P.S. L’articolo 43 T.U.L.P.S. inoltre sancisce che ” oltre a quanto è stabilito dall’art.11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi “. Articolo 39 T.U.L.P.S. L’articolo 39 T.U.L.P.S., infine, prevede che il prefetto possa vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Quando non può essere disposto il divieto Da questo quadro normativo risulta che il divieto di detenzione delle armi può essere disposto solo in presenza di determinati comportamenti o fatti di reato, posti in essere direttamente dal titolare, che rivelino un rischio di abuso o una sua non sufficiente affidabilità.
Non può essere, invece, disposto, quando la vicenda sottostante riguarda fatti riferiti a un soggetto diverso rispetto alla persona interessata. Se questo accade, la Prefettura avrà violato il quadro normativo sopra ricostruito e il divieto potrà essere annullato dal Tar. Come abbiamo detto in precedenza, alcune sentenze ci ripetono che il divieto, tipico provvedimento di pubblica sicurezza, può essere adottato anche quando il pericolo di abuso delle armi non sia determinato personalmente dal loro proprietario, ma per esempio da una persona convivente: ma rimane pur sempre necessario che il titolare dell’autorizzazione di polizia non sia effettivamente in grado di offrire garanzie in ordine alla corretta custodia dell’arma, o in ordine al rischio di utilizzo della stessa da parte dei familiari o delle persone con lui conviventi.
Si tratta di criteri normativi lineari; stupisce che in molte occasioni l’Amministrazione, invece, li trascuri. Un caso pratico Ad esempio, in un caso trattato di recente dal Tar Campobasso con la sentenza n.251/2020, pubblicata in data 01.10.2020, è stato proprio ribadito questo concetto: il Collegio ha accolto la domanda di annullamento del divieto, in quanto la Prefettura aveva fatto derivare, non dimostrando niente, il divieto detenzione armi da fatti attribuibili o comunque riferibili al convivente dell’interessato.
- In definitiva: l’Autorità non è mai esonerata dall’onere di spiegare con cura i motivi per i quali ritiene che la persona in questione sia divenuta inaffidabile sulla custodia delle armi o su altri fatti.
- Se trascura tale onere, il suo provvedimento sarà annullato dai giudici, i quali con ogni probabilità la condanneranno anche alle spese.
Altre informazioni? Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cosa succede se non si denuncia l’arma entro le 72 ore?
Così, un cittadino al quale è stato contestato di non aver rispettato il termine di 72 ore nella presentazione della denuncia in seguito all’acquisto di un’ arma comune e di aver (temporaneamente) superato il limite di armi comuni detenibili, si è visto notificare il divieto di detenzione di armi ex art.
Chi non ha diritto al porto d’armi?
La disposizione normativa censurata –
La disposizione di cui all’art.43 TULPS, a tenore della quale «non può essere conceduta la licenza di portare armi», tra l’altro, «a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione», è stata, nel tempo, oggetto di due interpretazioni contrastanti da parte del Consiglio di Stato,
In base al primo e più risalente orientamento, qualora per il reato ostativo al rilascio del titolo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 del codice penale, l’ automatismo preclusivo posto dalla disposizione censurata verrebbe meno, aprendosi così la possibilità di un « apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell’Amministrazione », sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di «ogni altro fatto utile a tale scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall’interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità dell’interessato medesimo, compresa la riabilitazione» (cfr.
sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n.1072; 10 luglio 2013, n.3719; 12 febbraio 2013, n.822). Tale indirizzo, tuttavia, è stato successivamente superato da un più recente orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 11 luglio 2016, n.1620; sezione terza, sentenza 9 novembre 2016, n.4660), in base al quale la licenza di porto d’armi non potrebbe essere concessa – e, se già rilasciata, andrebbe ritirata – nel caso di condanna per uno dei reati elencati all’art.43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione,
- Quest’ultima avrebbe, infatti, esclusivamente l’effetto di estinguere strictu sensu “le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”, e non si estenderebbe anche alle ipotesi speciali di rilascio della “licenza di portare armi” di cui all’art.43 in esame.
- Di contro, per il legislatore, nell’ambito delle leggi di pubblica sicurezza, la riabilitazione assume rilievo solo per le generiche “autorizzazioni di polizia” di cui all’art.11 del TULPS, avendo queste ultime ad oggetto delle mere attività lavorative che non influenzano significativamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Successivamente al deposito delle prefate ordinanze, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi».
In forza dell’art.3, lettera e), del citato decreto legislativo, l’art.43, secondo comma, del TULPS, è stato modificato nel senso che «la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione» ex art.178 c.p., aprendosi così la possibilità di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell’Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di ogni altro fatto utile a tale scopo (cfr.
sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n.1072; 10 luglio 2013, n.3719; 12 febbraio 2013, n.822). Il vigente art.43 TULPS, dunque, così recita: “Oltre a quanto è stabilito dall’art.11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata (( ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione)), ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.” La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto con la sentenza in commento che lo ius superveniens recato dal d.lgs.n.104 del 2018, non sarebbe potuto essere applicato nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum, a mente del quale una normativa sopravvenuta rispetto all’adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (cfr.
sentenze n.7 del 2019, n.49 del 2016, n.30 del 2016, n.151 del 2014 e n.90 del 2013; ordinanza n.76 del 2018).
- Leggi Anche: Rinnovo porto d’armi: quali sono le condizioni? La Nato agisce in blocco e concretamente: le azioni militari avvengono in comune, secondo la regola “uno per tutti, tutti per uno”,
- L’art.5 del Trattato sancisce, infatti, che un attacco armato contro uno Stato membro è da considerare come un attacco indirizzato anche a tutti gli altri Stati appartenenti all’Alleanza.
- Il porto d’armi ad uso personale è rilasciato, su richiesta, ai cittadini maggiorenni e può essere rinnovato soltanto dimostrando il persistere della situazione di pericolo.
- Tale autorizzazione permette di portare la pistola fuori dalla propria abitazione e di usarla per,
- Al contrario, non può mai girare in città con pistola o fucile chi è in possesso del porto d’armi ad uso sportivo o venatorio,
- Abbiamo detto che soltanto chi può provare valide ragioni per temere per la propria incolumità possa chiedere il porto d’armi per difesa personale.
- Quali sono, nello specifico, queste motivazioni? La decisione spetta al Prefetto del luogo di residenza che ha ampia discrezionalità nel valutare chi possa detenere una pistola e circolare armato.
- A differenza delle altre licenze, tale tipologia di porto d’armi dura un anno e non 5.
- Il richiedente deve, trascorsi 365 giorni dal rilascio, dimostrare la permanenza dello stato di pericolo; il solo fatto di essere stati rapinati in passato o minacciati non giustifica di per sé il permesso di girare armati.
- Secondo la ricostruzione operata in sentenza, B.
- In data 9 dicembre 2019, alle ore 20.35, si trovava all’interno del parcheggio antistante una farmacia di Udine e veniva sottoposto a controllo su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale che, dopo averlo notato, aveva avvisato la polizia temendo che egli avesse l’intenzione di entrare furtivamente nel locale.
- Ha negato che la mail prodotta dalla difesa e trasmessa dal liquidatore dell’azienda produttrice della pistola giocattolo con la quale è stato attestato che l’eventuale utilizzo dell’oggetto come arma da sparo ne avrebbe determinato la certa esplosione, potesse avere una qualsiasi efficacia liberatoria per l’imputato.
- Il giudicante ha evidenziato come la mancanza del tappo rosso, a prescindere da ulteriori caratteristiche dell’oggetto, rendesse l’arma utilizzabile a scopi intimidatori con conseguente punibilità del relativo porto.
- Nè ha trovato accoglimento l’ulteriore deduzione difensiva secondo cui la perquisizione non sarebbe avvenuta in luogo pubblico ma nel parcheggio privato della farmacia, atteso che la norma incriminatrice sanziona la condotta di porto in luoghi esterni all’abitazione o alle sue appartenenze, a prescindere che ciò avvenga in luoghi privati o pubblici.
- Riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, il giudicante ha escluso la possibilità di concedere “ulteriori attenuanti” per essere stato, l’imputato, sottoposto a controllo nei pressi di un esercizio commerciale, oltre che per i precedenti penali.
- Il contenuto della missiva avrebbe potuto essere agevolmente verificato dal giudicante attivando i poteri integrativi ai sensi dell’art.507 c.p.p.3.4.
- Il quarto motivo riguarda il vizio di motivazione per l’omessa valutazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con la sentenza di cui al primo motivo di ricorso.3.5.
- Correttamente il giudice di merito ha ritenuto la punibilità della condotta a prescindere dalla effettiva idoneità dell’arma giocattolo a surrogare completamente l’arma vera.
- L’eventuale esplosione dell’arma in caso di utilizzo improprio è stata congruamente ritenuta inidonea a scriminare la condotta in quanto, oltre a non escludere l’utilizzabilità dell’arma quale strumento di intimidazione, finisce con il confermare il giudizio di pericolosità della stessa.
- L’adozione di tale motivazione non tradisce alcun travisamento, nè un qualsiasi vizio di manifesta illogicità essendo del tutto lineare.
- Ne deriva che “non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata” (Sez.5, n.6746 del 13/12/2018, Currò, Rv.275500).4.2.
- A fronte dell’orientamento descritto, deve anche considerarsi come, con altri arresti, sia stato sostenuto che “il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire “implicita” motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art.131 bis c.p., comma 1, hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena)”.
- È evidente che, pur non essendo stata menzionata apertamente la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p., il riferimento ora riprodotto deve ritenersi certamente comprensivo della stessa.5.
- Da quanto sin qui esposto discendono il rigetto, nel suo complesso, del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.
- Professione, esposizione mediatica o politica) possa dimostrare di avere bisogno di girare armato.
- Negli ultimi anni i criteri per il rilascio del porto d’armi per difesa personale sono diventati molto restrittivi, motivo per cui attualmente ve ne sono meno di 18mila in corso di validità.
- Una specifica licenza di porto d’armi per difesa personale viene rilasciata alle guardie particolari giurate (GPG).
- Art.42 T.U.L.P.S.L.18 giugno 1969, n.323 Che differenza c’è tra porto e trasporto? Il porto consiste nell’avere la disponibilità immediata dell’arma, mentre il trasporto consiste nel mero trasferimento dell’arma e delle munizioni come oggetti inerti (ad es.
- In un contenitore chiuso, scarica e con munizioni imballate a parte).
- Nei poligoni e sui campi di tiro, purché non siano aperti al pubblico, chiunque può portare armi di ogni tipologia anche senza specifica licenza, per cui il titolare di porto di fucile può tranquillamente usare armi corte.
- Art.35 T.U.L.P.S.
- Artt.4 e 7 L.2 ottobre 1967, n.895 L.18 giugno 1969, n.323 Circ.
- La denuncia è esente da bollo e deve indicare le generalità del detentore ed il luogo in cui le armi sono detenute, con indicazione precisa delle caratteristiche delle armi (produttore, modello, calibro, matricola.).
- Si presenta in doppia copia, di cui una deve essere rilasciata immediatamente per ricevuta dall’ufficio a cui viene presentata.
- NOTA: stando alla lettera della legge non si capisce se per le munizioni per fucile non da caccia (ad es.
- Cal.8 e 10 oppure cal.
- 22 Long Rifle o 5,45mmx39) occorra la licenza di deposito rilasciata dal Prefetto; per convenzione si accomunano alle munizioni per armi corte, ma è prassi senza dubbio errata.
- Art.38 T.U.L.P.S.
- Artt.20 e 20-bis L.18 aprile 1975, n.110 Armi bianche e strumenti da taglio I coltelli e i pugnali sono armi? I coltelli ed i pugnali sono oggetti distinti trattati diversamente dalla legge.
- I coltelli infatti, caratterizzati da un solo filo, sono assimilati agli strumenti (come le roncole, le asce, i falcetti) e possono essere portati solo con giustificato motivo; i pugnali al contrario, essendo caratterizzati dal due fili, sono considerati armi proprie e, non esistendo una specifica licenza di porto, non ne è mai consentito il porto.
- Di conseguenza anch’essi vanno acquistati con titolo autorizzativo, devono essere denunciati e non possono mai essere portati fuori dall’abitazione.
- Art.30 T.U.L.P.S.
- Art.699 C.P.
- Artt.45 e 80 Reg.T.U.L.P.S.
- Art.4 L.18 aprile 1975, n.110 Varie ed eventuali Posso sparare al poligono senza avere un porto d’armi? Nei poligoni del TSN o privati (che non si possano considerare luoghi aperti al pubblico!) chiunque può portare armi o sparare, per cui anche chi non è titolare di porto d’armi può usare armi ricevute in prestito da altri tiratori (che se ne assumono la responsabilità) o in locazione dalla struttura stessa.
- Art.703 C.P.
- Artt.4 e 7 L.2 ottobre 1967, n.895 Art.20-bis L.18 aprile 1975, n.110 Posso detenere armi senza avere un porto d’armi? La detenzione di armi non è legata alla titolarità di una licenza di porto, la quale autorizza solo a portare e trasportare armi (e ad acquistarle), e la detenzione di armi non è soggetta ad autorizzazione.
- Art.20 L.18 aprile 1975, n.110 Posso vendere un’arma ad un privato? La vendita, in senso proprio, di armi e munizioni è riservata agli operatori commerciali con licenza art.31.
- I privati possono invece cedere le proprie armi a soggetti autorizzati.
- La cessione deve essere comunicata all’Autorità di P.S.
- NOTA: non è necessario che il cedente sia titolare di licenza di porto d’armi o di n.o.
- All’acquisto, l’unico per cui è richiesta l’autorizzazione è il cessionario.
- Quando si tratta di armi da sparo antiche o armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente che il cessionario sia titolare di licenza di collezione per armi antiche.
- E’ consigliabile, ma non obbligatorio, che il comodato sia definito con scrittura privata (vedi il modello consigliato ) di modo da poter dimostrare prontamente la provenienza lecita delle armi in caso di controllo.
- Quando il comodato supera la durata di 72 ore il comodatario deve denunciare all’Autorità di PS di detenere le armi in oggetto.
- alla tipologia di certificazione che può essere rilasciata;
- alle figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni in oggetto;
- alla modulistica da adottare;
- Detenzione di armi bianche
- Detenzione di armi per collezionismo (ex. armi artistiche, rare o antiche)
- Detenzione per uso scenico
- detenzione arma bianca
- detenzione per trasporto
- nulla osta per collezione armi artistiche, rare od antiche
- detenzione di armi senza munizioni
- rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
- Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
- Tale disposizione è stata chiarita dalla Circ. Min.
- Interno nr.557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011 (pag.8) secondo cui ” Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’art.8, sesto comma, della legge n.110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi.
- Non siano ancora decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi e/o dalla cessazione dal servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario;
- Siano decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi, ma il titolare aveva acquisito l’idoneità al maneggio armi presso un TSN già al momento del primo rilascio, poiché tale tipo di idoneità dura ad vitam,
- Riepilogo
- Autorità che rilascia l’abilitazione al maneggio: Tiro Sportivo Nazionale
- Requisiti: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità attestazione: per tutta la vita
- Figure preposte al rilascio: non chiaramente indicati, tuttavia si suggerisce che siano le medesime figure preposte per il rilascio del porto d’armi tiro al volo sportivo.
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
- Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.55 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.36 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia licenza: Questori delle Province interessate
- Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi
- Validità licenza: quinquennale.
- Figure preposte al rilascio: si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
- Tale certificazione è disciplinata dall’art.76 RD 635 06 maggio 1940
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia carta verde: rilasciate dalle Sezioni di Tiro e vidimate dai questori delle Province interessate
- Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi
- Validità vidimazione: non specificata, verosimilmente quinquennale.
- Figure preposte al rilascio: non specificate, si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Modulistica: non presente.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti porto d’armi: art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore
- Requisiti porto d’armi: art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore per armi lunghe da fuoco / Prefetto per rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 cm
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Gruppi e/o Associazioni riconosciuti e convenzionati con Province/Città metropolitane/Comuni (in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Molise)
- Province, Enti parco nazionali e regionali e gestori di aree protette, Associazioni (Campania)
- Regione (Basilicata e Calabria)
- Parchi regionali e/o Province e/o Comuni (capoluogo di provincia e raggruppamenti di Comuni), Città metropolitane
- Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal Prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi.
- Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla Provincia.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Prefetto
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto
- Requisiti porto d’armi: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco
- Riepilogo
- Autorità che rilascia il porto d’armi: Sindaco / Presidente Provincia
- Requisiti porto d’armi: art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998
- Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Sindaco / Presidente Provincia
- Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
- Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
- Medico militare
- Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio / Medico Polizia di Stato / Medico dei Vigili del Fuoco
- Medici in servizio presso uffici medico-legali ASL
- Medici in servizio presso i distretti sanitari
- Sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità scatta anche nei confronti di chi non vuole rispondere al poliziotto in borghese che però, considerato il fatto di essere in servizio permanente, è intervenuto perché era stato commesso un crimine.
- Insomma: un poliziotto può portare la pistola quando formalmente non è in servizio per il semplice fatto che, per la legge, le forze dell’ordine sono sempre in servizio,
Quali armi non vanno denunciate?
Tutte le armi bianche vanno denunciate? – Tutti gli strumenti riconducibili alla categoria delle armi bianche vanno denunciate alle autorità. Non vanno invece denunciate le armi bianche che non hanno le caratteristiche della naturale destinazione all’offesa.
Ad esempio, i coltelli sprovvisti di lama acuminata e taglienti su un solo lato sono armi improprie che, pertanto, possono essere acquistati e conservati liberamente, ma non trasportati all’esterno della propria abitazione senza giustificato motivo. In pratica, tutte le volte che un’arma non ha punta né filo, non è un’arma bianca ma un’arma impropria.
Si pensi alle numerose spade o katane ornamentali ispirate al mondo fantasy o all’estremo oriente. Questi strumenti non vanno dunque denunciati. Art.4, l.n.110/75. Autore immagine: : Quali armi bianche vanno denunciate
Chi può venire chiamato alle armi?
Q uando la Nato può far entrare in guerra l’Italia – In quest’epoca di globalizzazione, l’Italia non decide se entrare in guerra da sola, La chiamata alle armi viene stabilita con le organizzazioni sovranazionali di cui il nostro Paese fa parte: prime tra tutte, la Nato e l’Unione Europea.
Di conseguenza, ciascuno dei Paesi membri è tenuto ad agire a sostegno reciproco e, in particolare, è possibile che si decida di ricorrere alla forza armata. In definitiva, tutti possono dichiarare guerra all’aggressore di qualsiasi Stato facente parte della Nato.
Inoltre, l’attacco armato che potrebbe scatenare il conflitto non è necessario che avvenga sul territorio nazionale di uno degli Stati coinvolti, potrebbe anche realizzarsi, come previsto dall’art.6 del Trattato, «contro le forze, le navi e gli aeromobili che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa o nel mare Mediterraneo».
Leggi Anche: Armi ereditate: che cosa fare? Parlando di attualità, conseguentemente all’invasione armata dell’Ucraina, l’Italia non è stata coinvolta direttamente nella sua difesa, proprio perchè la prima non fa parte della Nato. Ciò non vuol dire,però, che è stata lasciata da sola a risolvere il proprio conflitto.
Chi può andare in giro armato?
Chi ha il porto d’armi per difesa personale può girare con una pistola? – Chi è in possesso del porto d’armi per difesa personale può legittimamente uscire dalla propria abitazione armato. Questa tipologia di licenza, infatti, viene rilasciata dalla Prefettura a chi ha valide motivazioni per temere per la propria vita, ad esempio imprenditori presi di mira dalla criminalità organizzata o gioiellieri che hanno subito frequenti rapine.
Nel primo caso l’arma può essere utilizzata soltanto all’interno di apposite strutture dove esercitarsi nel tiro a segno e a volo; nel secondo il fucile può essere utilizzato esclusivamente per la caccia, nei periodi di apertura della stagione venatoria.
A titolo esemplificativo, questo viene rilasciato a chi rischia di essere vittima di furti, sequestri o ritorsioni, come nel caso degli Ufficiali giudiziari, ai parenti dei mafiosi pentiti, a chi è sotto scorta, a tabaccai e gioiellieri, a imprenditori che, per motivi di lavoro, trasportano ingenti somme di denaro o beni di lusso.
: Si può girare con una pistola con il porto d’armi?
Quali sono i due tipi di detenzione?
1. Tra evoluzione normativa ed applicazione della misura – La legge n.354 del 26 luglio 1975 prevedeva, nella sua originaria formulazione e nel titolo dedicato alle misure alternative alla pena detentiva, soltanto la liberazione anticipata, l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e non, invece, la detenzione domiciliare,
Quanto costa un giorno di detenzione?
Veniamo al dato nudo e crudo: un detenuto costa allo Stato circa 137 euro al giorno.
Quando si ha la detenzione?
Diritto di detenzione. – Il citato articolo 1140 afferma che si può possedere direttamente un bene o “per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. Spieghiamo quindi cosa si intenda per detenzione di un bene, concetto diverso tanto dal possesso, quanto dalla proprietà.
Si definisce detentore di un bene colui che detiene in forza un titolo valido che riconosce il bene come appartenente al proprietario. Ovvero, colui che ha la disponibilità della cosa, potendola utilizzare a proprio piacimento, pur sapendo che appartiene ad altri. Sembra un concetto complesso, ma non lo è: stiamo parlando dei normali contratti di locazione, comodato o di deposito (anche definita “detenzione qualificata”).
Esistono anche casi in cui la detenzione è tenuta nell’interesse altrui, come per ragioni di servizio o in forza di un contratto di lavoro. In caso di affitto, ad esempio: il proprietario, che non è il detentore dell’immobile poiché consegna ad altri le chiavi dell’appartamento, continua a mantenerne il possesso, esercitando tale diritto tramite la riscossione del canone mensile.
Cosa succede se mi trovano una pistola a salve senza tappo rosso?
ud.10 gennaio 2022 (dep.4 marzo 2022), n.7911 – Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 21 giugno 2021 il Tribunale di Udine ha dichiarato B.G. responsabile del reato di cui alla L.18 aprile 1975, n.110, art.4, commi 2 e 3, in relazione all’art.5, comma 4, della stessa legge, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, e lo ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda.2.
Sottoposto a perquisizione, nella disponibilità di B. veniva rinvenuta una pistola giocattolo in metallo, con impugnatura in simil legno, priva del tappo rosso. Il Tribunale, sulla base della ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie, anche in ragione delle modifiche introdotte con il D.Lgs.26 ottobre 2010, n.204, art.5, ha ritenuto integrato il reato contestato.
3. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv.M.B., articolando cinque motivi.3.1. Con il primo ha denunciato, in relazione all’art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione della legge penale.
A tale scopo ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n.3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv.189520 con la quale è stato affermato che il semplice porto fuori dalla propria abitazione di una pistola priva del tappo rosso non è previsto dalla legge come reato, assumendo rilevanza penale, invece, solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto dell’arma rappresentino elemento costitutivo.3.2.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di illogicità della motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva depositata con la quale era stata richiesta l’applicazione dell’istituto di cui all’art.131-bis c.p.3.3. Con il terzo motivo la difesa ha eccepito l’illogicità della motivazione per travisamento della prova nella parte in cui il giudice di primo grado ha svalutato il contenuto della mai/ trasmessa dalla casa produttrice della pistola con la quale era stata dimostrata l’impossibilità di utilizzare il giocattolo.
Con il quinto motivo è stata eccepita violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre ad omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art.131 bis c.p.4. Il Procuratore Generale ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto 1. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.2. Sono manifestamente infondati il primo ed il quarto motivo, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per avere il Tribunale fatto malgoverno del principio di diritto elaborato dalla sentenza delle Sezioni Unite Ferlotti indicata in ricorso e secondo la quale il semplice porto fuori dalla propria abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso non integra una condotta di rilievo penale.
Infatti, la fattispecie ascritta all’imputato, dopo le modifiche apportate alla L.18 aprile 1975, n.110, art.4, dal D.Lgs.26 ottobre 2010, n.204, art.5, è sanzionata penalmente. In tal senso si è espressa la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, la quale (v.
Sez.2, n.2922 del 10/12/2019, dep.2020, Musolino, Rv.277966) ha affermato che ” il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui alla L.18 aprile 1975, n.110, art.4, comma 2, come modificato dal D.Lgs.26 ottobre 2010, n.204, art.5, in relazione all’art.5, comma 4, della predetta legge “.
In motivazione è stato spiegato che la L.n.110 del 1975, art.4, comma 2, così come modificato dalla norma citata a decorrere dall’I. luglio 2011, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, “gli strumenti di cui all’art.5, comma 4,” della medesima legge, ovvero le riproduzioni in metallo di armi (pistole giocattolo), comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve (cosiddetta pistola “scacciacani”), che devono avere la canna occlusa con un tappo rosso la cui mancanza comporta la configurabilità della contravvenzione per la quale si procede.
Nello stesso senso (v. Sez.7, n.38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv.264446) si è ribadito ch e “il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui alla L.18 aprile 1975, n.110, art.4, (nel testo modificato dal D.Lgs.26 ottobre 2010, n.204, art.5), in relazione all’art.5, comma 4, della predetta legge “.
In adesione a tale pacifico orientamento, i motivi primo e quarto vanno ritenuti inammissibili in quanto manifestamente infondati.3. È inammissibile il motivo relativo alla mail sulla cui portata probatoria il Tribunale ha motivato in termini non manifestamente illogici.
Inoltre, non si vede quale altro profilo, a fronte di tale percorso argomentativo, avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore approfondimento anche attraverso gli strumenti officiosi di cui all’art.507 c.p.p.4. Il secondo ed il quinto motivo, vertendo entrambi sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis c.p., possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
Risulta dagli atti che l’applicazione della predetta causa di non punibilità è stata richiesta nell’interesse dell’imputato con la memoria difensiva ex art.121 c.p.p., del 18 giugno 2021 depositata per l’udienza del 21 giungo 2021 davanti al Tribunale di Udine, ma non hanno fondamento le censure per non avere motivato sulla richiesta e sull’istituto di cui all’art.131 bis c.p.4.1.
Secondo l’orientamento qui condiviso, “la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis c.p., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità” (Sez.3, n.43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.282097).
Nello stesso senso è stato deciso che, “in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art.133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez.n.15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv.275635; ammettono la possibilità di una motivazione implicita, espressamente, anche Sez.5, n.24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.270033; Sez.3, n.48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.268499).
Tale orientamento si pone in termini di stretta coerenza con quello elaborato in punto di diniego delle attenuanti generiche la cui richiesta può essere ritenuta disattesa quando vi sia una adeguata motivazione di rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su analoghi motivi.
Più in generale, “il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez.2, n.38818 del 07/06/2019, M., Rv.277091; Sez.4, n.4491 del 17/10/2012, dep.2013, Spezzacatena, Rv.255096; Sez.5, n.8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv.191487).
L’indirizzo al quale si aderisce, richiama, inoltre il costante arresto secondo cui “la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez.4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900 e Sez.6, n.20092 del 04/05/2011, Schowk, Rv.250105).
(Sez.5, Sentenza n.45533 del 22/07/2016 Ud. (dep.28/10/2016) Rv.268307). Inoltre, è stato anche specificato che “il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’art.131 bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo”.
(Sez.3, n.35757 del 23/11/2016, dep.2017, Sacco, Rv.270948) e che “il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art.131 bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole” (Sez.6, n.605 del 03/12/2019, dep.2020, Alberto, Rv.278095).4.3.
A ben vedere, tuttavia, tali arresti non si pongono in effettivo contrasto con quelli prima richiamati in senso adesivo, atteso che, nelle corrispondenti fattispecie, l’esclusione della motivazione implicita è stata affermata per la presenza di un riferimento ad indici di natura esclusivamente soggettiva (diniego delle attenuanti generiche, presenza di precedenti penali), laddove la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p., è legata a parametri di valutazione di natura oggettiva.4.4.
Nel caso in esame, pur avendo riconosciuto il Tribunale la ricorrenza dell’ipotesi di lieve entità del fatto, tenuto conto della limitata efficacia lesiva dell’oggetto nella disponibilità dell’imputato, la pena non è stata determinata nel minimo edittale, anche perché il giudice di merito ha valorizzato (oltre ai precedenti dell’imputato) il contesto in cui lo stesso è stato trovato nella disponibilità dell’arma.
In particolare, è stata segnalata la sua presenza all’esterno di un esercizio commerciale per le conseguenti connotazioni allarmanti della sua complessiva condotta nella commissione del reato. Ciò ha indotto il Tribunale a escludere in modo espresso e non illogico che, oltre al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui si è detto, militassero ulteriori circostanze per “ridimensionare ulteriormente il disvalore del fatto”.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. : Reato portare pistola giocattolo fuori casa senza tappo rosso (Cass.7911/22)
Quante pistole si possono detenere in casa?
Sia tra i possessori di armi che tra i neofiti che tra gli aspiranti armigeri vi sono delle domande ricorrenti a cui spesso ci si sente dare risposte ambigue o contraddittorie. Di seguito troverete le risposte con tutti i riferimenti normativi del caso.
Come si acquista un’arma da fuoco? Posso acquistare un’arma da un privato? Posso acquistare un’arma su internet?
Licenze di porto d’armi
Come si ottiene il porto d’armi? Chi può richiedere il porto d’armi per difesa personale? Col porto d’armi sportivo posso girare armato? Che differenza c’è tra porto e trasporto? Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?
Detenzione e denuncia di armi e munizioni
Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere? Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni? Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia? Devo denunciare i caricatori? Quante armi e munizioni si possono detenere? Come devo detenere le mie armi? Devo denunciare le munizioni che sparo? Posso detenere le mie armi in posto diverso dalla mia residenza/domicilio?
Armi bianche e strumenti da taglio
I coltelli e i pugnali sono armi? Posso portare un coltello per difesa personale? Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale?
Varie ed eventuali
Posso sparare al poligono senza avere un porto d’armi? Posso detenere armi senza avere un porto d’armi? Cosa devo fare se trovo o eredito un’arma? Posso vendere un’arma ad un privato? Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente?
Acquisto di armi Come si acquista un’arma da fuoco? L’acquisto di armi da fuoco (così come ogni altra arma propria detenibile dai cittadini) è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi possono quindi essere acquistate da titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto di armi e/o munizioni rilasciato dal Questore.
Art.35 T.U.L.P.S. Posso acquistare un’arma da un privato? Il titolare di porto d’armi o nulla osta del Questore può acquistare armi e munizioni da privati. E’ consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato ) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia della denuncia di detenzione del cedente al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.
I titolari di licenza di collezione per armi antiche possono acquistare armi da sparo antiche ed armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 anche se sprovvisti di porto d’armi o nulla osta del Questore. Artt.31 e 35 T.U.L.P.S.
Art.58 Reg.T.U.L.P.S. Art.11 D.M.14 aprile 1982 Posso acquistare un’arma su internet? Da settembre 2018 non è più consentito acquistare armi per corrispondenza (in precedenza occorreva un n.o. del Prefetto), attualmente l’acquisto di armi se non avviene di persona deve essere “mediato” da un armaiolo autorizzato che provvederà a consegnare l’arma all’acquirente, verificandone l’identità e il titolo autorizzativo.
Quanto sopra non è richiesto nel caso di armi acquistate all’estero con licenza di importazione o accordo preventivo, anche se spedite direttamente all’acquirente. Art.17 L.18 aprile 1975, n.110 Licenze di porto d’armi Come si ottiene il porto d’armi? La licenza di porto d’armi deve essere richiesta al Prefetto o al Questore di residenza o domicilio, anche tramite gli sportelli periferici (commissariati di P.S.
o stazioni CC). Nello specifico il Prefetto rilascia il porto di pistola mentre il Questore rilascia il porto di fucile, che sia per uso di caccia, per l’esercizio del tiro a volo (anche detto “sportivo”) o per difesa personale. La richiesta è in bollo (16 euro) e deve essere accompagnata da fototessera, certificato di idoneità al maneggio delle armi (non richiesto per coloro che sono stati congedati dalle FFAA da meno di dieci anni), certificazione medica rilasciata dalla ASL o da un ufficiale medico e ricevuta di versamento del costo del libretto.
A seconda della specifica licenza possono essere richiesti ulteriori documenti o versamenti. Art.42 T.U.L.P.S. Art.8 L.18 aprile 1975, n.110 Chi può richiedere il porto d’armi per difesa personale? Il porto d’armi per difesa personale può essere richiesto esclusivamente da chi, per la propria condizione personale (ad es.
Artt.42 e 138 T.U.L.P.S. Col porto d’armi sportivo posso girare armato? La licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo non consente il porto delle armi, ma esclusivamente il loro trasporto senza limiti di luogo o orario. Solo le licenze per difesa personale o per uso venatorio consentono di portare l’arma oggetto di licenza.
NOTA: si considera porto anche quello dell’arma scarica, in quanto può comunque essere usata per minacciare o intimidire. Inoltre sarebbe troppo facile liberarsi delle munizioni e sostenere che l’arma era solo trasportata. Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole? Tutte le licenze di porto d’armi consentono l’acquisto ed il trasporto di tutte le tipologie di armi proprie detenibili dai privati, incluse le armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) e le armi antiche.
Min. Int.14 febbraio 1998 Detenzione e denuncia di armi e munizioni Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere? I privati possono detenere tutte le armi proprie e le munizioni ad esclusione di quelle da guerra. Tra quelle consentite vi sono le armi comuni da sparo, le armi antiche e le armi bianche.
Le munizioni consentite sono invece quelle per armi comuni e/o antiche, in particolare quelle per fucili e spingarde a canna liscia (anche se non utilizzabili a caccia) e quelle per fucile a canna rigata di calibro non superiore a 12,7mm, purché non assemblate con palle perforanti, incendiarie, traccianti, incendiarie o ad espansione.
Artt.2 e 10 L.18 aprile 1975, n.110 Artt.1 e 2 L.9 luglio 1990, n.185 Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni? Le armi, le munizioni e le sostanze esplodenti per le quali è previsto vanno denunciati alla Questura, anche tramite gli sportelli periferici.
Nella denuncia di armi devono essere ri-elencate tutte le armi già detenute dal denunciante, anche se detenute in luoghi diversi. La denuncia delle armi può essere inviata anche via PEC alla Questura, al Commissariato o al Comando dei Carabinieri competente per territorio.
NOTA: è illegittimo e vessatorio rifiutarsi di accettare denunce redatte dal denunciante per imporre di presentare denuncia solo se compilata dall’ufficio che la deve ricevere, o imporre di riconsegnare le vecchie denunce per rilasciarne in seguito una “aggiornata”. Entrambe queste consuetudini illegali possono essere molto rischiose per il denunciante in caso di errori commessi dall’ufficio che compila o sostituisce la denuncia, in quanto la responsabilità di quanto scritto è sempre ed esclusivamente del denunciante.
Art.38 T.U.L.P.S. Artt.15 e 58 Reg.T.U.L.P.S. Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia? Le armi e le munizioni devono essere sempre denunciate presso la Questura competente per il territorio in cui sono detenute, quindi ogni volta che le armi vengono detenute in luoghi diversi da quelli in cui sono denunciate occorre presentare una nuova denuncia.
Comunicare il trasferimento della residenza non implica che anche le armi siano state trasferite. Se la detenzione delle armi e/o delle munizioni in un luogo diverso non supera le 72 ore non è necessario denunciarne lo spostamento Art.38 T.U.L.P.S. Devo denunciare i caricatori? I caricatori per armi comuni da sparo devono essere denunciati solo se di capacità superiore a 10 colpi (per arma lunga) o a 20 colpi (per arma corta).
NOTA: Le lastrine di caricamento, che non sono propriamente caricatori, ed i serbatoi fissi non si considerano da denunciare. Art.38 T.U.L.P.S. Art.697 C.P. Art.2 L.18 aprile 1975, n.110 Quante armi e munizioni si possono detenere? Ogni cittadino può detenere complessivamente: tre armi comuni da sparo, dodici armi comuni da sparo riconosciute “sportive”, illimitate armi comuni da sparo da caccia e otto armi antiche.
Non vi è limite per le altre armi proprie. Possono tenersi in deposito senza licenza fino a 200 munizioni cariche per armi corte e 1500 munizioni cariche per fucile da caccia o 5kg di polveri di I categoria. Non vi è limite per le componenti di munizioni diverse dalle polveri, compresi gli inneschi ed i bossoli innescati.
Le munizioni spezzate per fucile da caccia possono essere detenute senza denuncia nel limite di 1000 da chi già detenga legalmente armi, ma sono comunque conteggiate tra le 1500 munizioni per fucile da caccia. La polvere contenuta nelle munizioni per fucile e le polveri di I categoria non possono superare complessivamente i 5kg.
Art.50 T.U.L.P.S. Art.97 Reg.T.U.L.P.S. Artt.10 e 26 L.18 aprile 1975, n.110 Devo denunciare le munizioni che sparo? Poiché non si denuncia l’acquisto ma la detenzione, la denuncia delle munizioni è obbligatoria solo per quelle effettivamente detenute al momento in cui la denuncia viene presentata.
Per questo motivo le munizioni acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono soggette all’obbligo di denuncia. In ogni caso rimangono validi i limiti al deposito senza licenza ed al trasporto di munizioni. Allo stesso modo non vi è l’obbligo di denunciare il consumo delle munizioni già denunciate e successivamente consumate.
NOTA: denunciare la detenzione di munizioni già consumate al momento della denuncia (quindi non più detenute) può essere considerato un illecito amministrativo e penale. Art.38 T.U.L.P.S. Come devo detenere le mie armi e munizioni? La legge non impone misure di sicurezza precise, si richiama genericamente alla diligente custodia.
I Questori possono imporre misure di sicurezza particolari ai collezionisti (armadi blindati, allarmi, protezioni passive). La giurisprudenza costante ha chiarito che il detentore non collezionista non ha l’obbligo di armadio blindato o cassaforte né altri particolari, purché sia prevenuto in generale il furto o l’impossessamento da parte di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.
Artt.20 e 20-bis L.18 aprile 1975, n.110 Posso detenere le mie armi in posti diversi dalla mia residenza/domicilio? Le armi e le munizioni possono essere detenute ovunque, purché siano denunciate all’Autorità di PS e il luogo in cui sono detenute offra adeguate garanzie di sicurezza contro il furto e contro l’impossessamento di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.
Da ciò consegue che, mentre i coltelli e gli strumenti non sono da denunciarsi e possono essere acquistati liberamente, i pugnali si possono acquistare solo con licenza e vanno denunciati come le altre armi proprie non da sparo (spade, baionette, mazze ferrate, manganelli et cetera.) NOTA: a differenza delle armi comuni da sparo, per cui il porto è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, il porto delle altre armi proprie è vietato più genericamente al di fuori dell’abitazione e delle sue appartenenze.
Art.30 T.U.L.P.S. art.699 C.P. artt.45 e 80 Reg.T.U.L.P.S. art.4 L.18 aprile 1975, n.110 Posso portare un coltello per difesa personale? Pur non essendo esplicitamente scritto nella legge, la difesa personale non è mai considerata un motivo valido al fine di giustificare il porto di coltelli. Ciò è comprensibile, poiché nei (rarissimi) casi in cui la necessità di difendersi viene ritenuta sussistente lo Stato consente direttamente il porto della pistola.
Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale? I manganelli e gli storditori elettrici sono considerati in tutto e per tutto armi proprie, come anche i tirapugni (o noccoliere) ed i coltelli a scatto, essendo destinati primariamente all’offesa della persona.
NOTA: per questioni di sicurezza ed assicurative alcuni poligoni non permettono di sparare a chi non sia titolare di porto d’armi o non abbia almeno conseguito il certificato di idoneità al maneggio delle armi, per cui è buona norma informarsi sempre dal proprietario/gestore della struttura.
Per questo motivo chiunque ha acquistato legittimamente armi può detenerle senza necessità di richiede ulteriori autorizzazioni, anche quando la licenza di porto d’armi sia scaduta. Al contrario il Prefetto può, quando lo ritenga necessario per la Pubblica Sicurezza, emettere un decreto di divieto alla detenzione di armi e munizioni a carico di specifici individui.
I detentori di armi che non sono titolari di licenza di porto d’armi devono però presentare ogni cinque anni un certificato medico rilasciato dalla ASL o da un u fficiale medico, in caso contrario l’Autorità di PS può emettere una diffida e, dopo 60 giorni, avviare un procedimento volto all’emissione di un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Art.39 T.U.L.P.S. Cosa devo fare se trovo o eredito un’arma? Chiunque rinviene armi deve fare immediatamente denuncia di rinvenimento all’Autorità di P.S. e, se non si individuano i legittimi proprietari o comunque non risultino oggetto di reati commessi con esse, può richiedere di diventarne proprietario.
Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di licenza di porto d’armi deve richiedere un nulla osta al Questore. Lo stesso vale per le armi appartenute a persone decedute. Nel caso in cui nessuno degli eredi sia titolare di licenza di porto le armi possono inoltre essere cedute (definitivamente o solo in custodia) ad un terzo titolato.
NOTA: le questioni civilistiche inerenti la successione non sono di competenza dell’Autorità di P.S., la quale deve esclusivamente assicurarsi che ad ogni arma corrisponda un soggetto responsabile per la sua custodia. Richieste di dichiarazioni di tutti gli eredi, o analoghe, sono del tutto illegittime.
con le stesse modalità della denuncia di detenzione. E’ consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato ) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia del titolo autorizzativo del cessionario al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.
Artt.31 e 35 T.U.L.P.S. Art.58 Reg.T.U.L.P.S. Art.11 D.M.14 aprile 1982 Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente? Le armi da caccia o sportive possono essere date in comodato a terzi, purché possiedano i titoli autorizzativi all’acquisto di armi (nulla osta o porto d’armi).
Per la locazione si osservano le stesse regole e prescrizioni. Per le armi antiche o bianche non si rinvengono specifici divieti. NOTA: il prestito di armi a caccia o al poligono non rientra nel concetto di comodato, purché il proprietario sia presente e possa esercitare continuativamente il controllo sulle armi prestate.
Cosa si rischia a portare un coltello?
Quali coltelli sono vietati? – Va precisato che ci sono dei tipi di coltello, come quello a scatto (la cosiddetta “molletta”), il cui porto è vietato in modo assoluto, in quanto per questi tipi di arma bianca – a differenza dei coltelli a serramanico manuali e con lama tagliente da un solo lato – non è ammessa alcuna licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza: in questi casi, la violazione è più grave di quella che abbiamo descritto nel paragrafo precedente: costituisce a tutti gli effetti un «porto abusivo di armi».
Cosa succede se ti trovano con una pistola?
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258. Art. prec.
Quanto dura il nulla osta per la detenzione di un’arma?
Chiarimenti in tema di certificazioni di armi ed esplosivi. Individuazione delle figure professionali. – SIMCE Società Italiana Medicina Certificativa L’attività certificativa nel settore della pubblica sicurezza è in attesa del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204; anche a seguito della Circolare 557/PAS/U/005452/10900/(27)9 del 19.4.2021, sono pervenuti quesiti a questa Società relativi:
Tipologia di certificazioni inerenti e modulistica da adottare Le certificazioni individuate sono 12,
Nulla osta per detenzione o acquisto di armi (1° rilascio)
Il nulla osta per la detenzione o acquisto di armi è disciplinato dall’art.35 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931; può associarsi alla detenzione di munizioni, ed è richiesto nei seguenti casi:
Il “maestro di armi” uso scenico deve essere titolare di licenza ex art.28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con l limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico. La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per il tempo necessario alle riprese, per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse, preventivamente autorizzate dalla Questura; il maestro di armi deve dare avviso di trasporto, ex art.34 T.U.L.P.S.
Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art.6 comma 2 del D.Lgs.n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art.35 del TULPS.
L’idoneità viene rilasciata dai Tiro a Segno Nazionali; tale certificazione è richiesta ai sensi dell’art.8 Legge 110/1975 comma 6, L.n.110/1975 come modificato dal D.Lgs.n.204/2010: ” Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi “.
Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armadi dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale “. Dalla lettura in combinato disposto della suddetta norma e della circolare esplicativa (quando la circolare fa riferimento al requisito temporale dei 10 anni, lo ricollega esclusivamente allo status di chi ha svolto servizio nelle Forze armate etc.
e non anche a chi abbia a suo tempo conseguito il certificato di maneggio armi presso un TSN e poi gli sia scaduto il porto d’armi da oltre 10 anni) si ricava che il titolare di porto d’armi scaduto da oltre 10 anni deve acquisire l’idoneità al maneggio armi presso un TSN solo nel caso in cui, al momento del primo rilascio, fosse stato esonerato dal maneggio al TSN in quanto in servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario.
Modulistica: non presente. Si suggerisce di adottare quella prevista per il porto d’armi tiro al volo.
Rinnovo detenzione di armi
Tale certificazione è disciplinata dall’art.38 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931 È richiesto idoneità al maneggio delle armi tranne nei seguenti casi:
rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi
Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art.6 comma 2 del D.Lgs.n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art.35 del TULPS.
Nulla osta per esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie / attività armaiolo
Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Valutazione funzionalità degli arti. Validità nulla osta: non specificata, verosimilmente quinquennale.
Licenza per trasporto di armi
Vidimazione carta di riconoscimento
Porto d’armi per uso venatorio
Tale certificazione è prevista dall’art.22 commi 8 e 9 Legge 157 11 febbraio 1992; è disciplinata dall’ art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per uso tiro al volo
Tale certificazione è prevista dalla Legge 18 giugno 1969 n.323 – articolo unico; è disciplinata dall’ art.1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per uso difesa personale
Tale certificazione è prevista dall’art.42 RG 18 giugno 1931 n.773; è disciplinata dall’ art.2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per guardie ittico-venatorie / guardie zoofile
Tale certificazione è prevista dagli articoli 42 e 133 RG 18 giugno 1931 n.773; e dall’art.6 della Legge 189 20 luglio 2004 per le guardie zoofile I Servizi di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e le GEV, altrimenti denominati “Guardie Ittico-Venatorie”, sono stati istituiti dalle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Calabria.
Modulistica: D.M.28 aprile 1998.
Porto d’armi per Guardie Particolari Giurate
Tale certificazione è prevista dall’art.138 TULPS RD 773 1931 e dall’art.71 R.D.6 maggio 1940, n.635
Validità porto d’armi: biennale per licenza porto d’armi e decreto art.138 TULPS; per il libretto cinque anni ai sensi art.71 R.D.6 maggio 1940, n.635 Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Porto d’armi per polizia municipale e Polizia Provinciale
I riferimenti normativi che disciplinano il possesso delle armi per gli appartenenti dei Corpi di Polizia Locale sono rispettivamente: art.5 Legge 65 del 7 marzo 1986: ” Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio” art.6 comma 3 DM 145 del 4 marzo 1987: ” Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.
Modulistica: non presente. Si suggerisce di utilizzare quella del D.M.28 aprile 1998. Le figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni Considerato l’art.12 commi 2 e 3 D. Lgs.104/2020
Si sono configurate le seguenti categorie professionali:
Medico militare: figura che può operare sia in servizio che in quiescenza (ausiliaria o riserva), purché non sia posto in congedo assoluto. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni. Si segnala tuttavia l’opportunità nel NON procedere al rilascio di tale certificazione qualora sia necessaria l’idoneità al maneggio delle armi.
Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni e porto d’armi. Medico Polizia di Stato o Medico dei Vigili del Fuoco : figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura.
Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi. Medici in servizio in servizio presso gli uffici medico-legali ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi.
I medici che operano presso tali strutture hanno assorbito le funzioni una volta dell’ufficiale sanitario / medico provinciale. Medici in servizio in servizio presso i distretti sanitari ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono rilasciare essere rilasciate: porto d’armi, non detenzioni.
Art.22 Legge 110/1975 e Circolare N.50.302/10.C.N.C.77 del 7 luglio 2011 Art.3 Legge 21 febbraio 1990 n.36 Per effettuare il download della Circolare 19 aprile 2021 clicca qui: Per effettuare il download dello specchio riepilogativo delle certificazioni in tema di armi clicca qui: : Chiarimenti in tema di certificazioni di armi ed esplosivi.
Quando un poliziotto può estrarre la pistola?
Servizio permanente delle forze dell’ordine: cos’è? – La Corte di Cassazione ha più volte ricordato come «Gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio », con la conseguenza che, in qualsiasi momento, possono fare una multa a un automobilista indisciplinato.
Ciò significa che, se un poliziotto non in divisa assiste a un crimine, è comunque tenuto a intervenire o a segnalare il reato alle autorità. Essere in servizio permanente, però, non significa esercitare sempre le proprie funzioni, E così, il poliziotto potrà estrarre la pistola solo nel caso in cui sia assolutamente indispensabile, ad esempio per sventare una rapina.
Tutte le forze dell’ordine possono portare fuori servizio l’arma in dotazione individuale, cioè una pistola Beretta 92 FS, anche nota come pistola di ordinanza. Art.52 cod. pen. Art.53 cod. pen. Art.16, l.n.121/1981 (con riguardo all’Arma dei carabinieri). Cass., ordin.n.20529 del 29.09.2020. Cass., sent.n.14811 del 10 aprile 2015.
Art.651 cod. pen. Cass., sent.n.21730 del 28 maggio 2001. Autore immagine: : Un poliziotto può portare la pistola fuori servizio?
Quante armi da fuoco si possono detenere?
E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive, e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia la relativa autorizzazione.