Legge 104 scuola: novità del 2019 per l’inserimento professionale – Una delle più importanti novità della legge 104 scuola per il 2019 riguarda le misure a favore dell’inserimento professionale dei disabili. In particolare l’art.19 parla del collocamento obbligatorio dei soggetti disabili aventi diritto, sulla base della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non basandosi solamente sulla minorazione fisica o psichica.
Tale capacità lavorativa viene accertata da apposite commissioni. L’art.20 prevede, invece, che nelle prove d’esame per i concorsi pubblici e per l’abilitazione delle professioni il disabile possa contare sull’ausilio di specifici strumenti e di tempi aggiuntivi. Non possiamo non citare, in termine di rapporto tra disabilità, scuola e lavoro la legge 68/99, che parla del diritto del lavoro per i disabili.
Obiettivo è “l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato.”
Cosa prevede la legge 104 a scuola?
Alunni con disabilità Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
- La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita.
- Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt.12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt.18, 19, 20, 21 e 22).
- Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle ” Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità “, diramate con nota del 4 agosto 2009.
- Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità. A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l’integrazione degli handicappati”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario).
Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità. Certificazione della disabilità La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione.
Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 23/02/2006 n.185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289”, all’art.1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.
Da sottolineare inoltre l’art.2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia. Organico dei docenti per le attività di sostegno L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione.
Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L.517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.
L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.
L’ art.40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L.296/2006 e la L.244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
Cosa spetta con la legge 104 comma 1?
Le agevolazioni per gli invalidi con comma 1 – Sicuramente tra le prime differenze riguardo le agevolazioni economiche figurano le provvidenze. Per i disabili non gravi non vie è diritto a pensioni specifiche che invece sono dovute agli invalidi civili, o ai soggetti ciechi o sordomuti.
Però è possibile detrarre nella misura del 19% i contributi previdenziali e assistenziali che si versano a tutto il personale assistenziale come babysitter, badanti, assistenti personali e familiari. Inoltre si possono dedurre le spese effettuate per le prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica specifica, sia fatta direttamente sulla persona invalida sia sui familiari che li hanno a carico fiscalmente.
Per l’acquisto di ausili medici destinati all’uso del soggetto invalido con 104 comma 1 l’IVA applicata è al 4% e la spesa si può detrarre del 19% in dichiarazione dei redditi (730 annuale). Rientrano inoltre nelle detrazioni al 19% anche altre spese come il trasporto in ambulanza, l’acquisto di arti artificiali, l’acquisto di strumentazione tecnico/informatiche e mezzi per deambulare. Anche gli invalidi comma 1 possono accedere ai bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in casa, per installare ascensori e montacarichi, fino ad un massimo del 36% da calcolare su una spesa di 48mila euro. Tale agevolazione va a sostituire l’acquisto con IVA al 4% per i mezzi di sollevamento.
Chi può usufruire della legge 104 nella scuola?
Legge 104/92: fruizione permessi e documentazione da presentare al Dirigente. Le FAQ di Orizzonte Scuola Quali dipendenti possono fruire dei permessi? La condizione di handicap deve essere grave? Quale grado di parentela? La documentazione necessaria.
- QUALI SONO I DIPENDENTI CHE POSSONO FRUIRE DEI PERMESSI LEGGE 104/92? Tutti i dipendenti della scuola.
- I permessi spettano anche ai lavoratori a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
- PER FRUIRE DEI PERMESSI LA CONDIZIONE DI HANDICAP DEVE ESSERE GRAVE? L’art.3, comma 3, della legge 104/92, si riferisce alla condizione di handicap con connotazione di gravità accertata da parte della apposita Commissione.
La condizione di gravità è il requisito inderogabile perché siano riconosciuti i permessi. Non basta quindi che sia stato riconosciuto l’art 3 comma 1 della stessa legge anche se accompagnato da un’invalidità del 100%. Per i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 della legge 5.2.1992, n.104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”.
Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.” ESISTE UNA DIFFERENZA NELLA FRUIZIONE DEI PERMESSI TRA DIPENDENTE CON DISABILITÀ PERSONALE E DIPENDENTE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE? L’art 33 comma 3 della legge 104/92 dispone che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Tale diritto è richiamato dall’art.15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, che prevede che i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/92. Tali permessi sono retribuiti, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità, invece, potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art.33, comma 6 della legge n.104/1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Ciò in virtù anche del comma 7 dell’art.15 sopra citato il quale dispone il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Se si opta per la fruizione in ore, essendo queste equiparate a quelle per l’allattamento (circolari INPDAP n.49 del 2000 e n.33 del 2002 e circolare INPS n.139 del 2002), la distribuzione avverrà considerando l’orario giornaliero di servizio del dipendente: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
PER POTER FRUIRE DEI PERMESSI PER L’ASSISTENZA AL FAMILIARE ESISTE UN VINCOLO RISPETTO AL GRADO DI PARENTELA? La legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall’altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.
Data la regola generale, la legge ha però previsto un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado (si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell’assenza, dell’età anagrafica o delle patologie).
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
PER OTTENERE I PERMESSI BISOGNA ESSERE CONVIVENTI CON IL DISABILE DA ASSISTERE O DIMOSTRARE CHE EVENTUALI ALTRI PARENTI SIANO IMPOSSIBILITATI ALL’ASSISTENZA DEL MEDESIMO? L’art.24 della legge 183/2010 non ha menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia, fermo restando che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità (l’unica eccezione è per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, per cui il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente).
- Non è menzionato il requisito della convivenza (condizione invece inderogabile se trattasi di fruizione del congedo biennale).
- L’unico limite in tal senso è quando il dipendente lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave è residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,
In questo caso il lavoratore deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. A titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.
- Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
- Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo.
L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. Non è menzionato altresì l’onere in capo al dipendente di dover dimostrare che altri familiari non possano prestare assistenza al disabile.
Su quest’ultimo punto sappiamo bene che molte scuole non applicano la normativa nel modo corretto chiedendo al dipendente la presentazione di documentazione o di autocertificazione di altri familiari conviventi o meno con il familiare da assistere atte a dimostrare la non possibilità degli stessi di occuparsi del familiare.
È bene ricordare alle scuole e ai dirigenti che ai fini della fruizione dei 3 gg. mensili tali documentazioni o autodichiarazioni non sono assolutamente previste dalla legge, e facciamo notare altresì che la fruizione dei 3 gg. in questione è cosa ben diversa dalla mobilità (trasferimenti/assegnazioni) o dai requisiti richiesti per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Funzione Pubblica parere n.13/2008
“si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati).
Consiglio di Stato sentenza del 19.01.1998, n.394/97
non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.
- “a nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;la persona con disabilità in situazione di gravità può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge”.
- QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO?
- Per usufruire dei diritti i familiari devono far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:
- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art.3, 3° comma, della L.104/92;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
- dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
Deroghe a familiare disabile ricoverato a tempo pieno
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
- Nota bene
- Nel caso si tratti di parente o affine di terzo grado un’attestazione da cui si evinca chiaramente che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla legge (genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti).
- Inoltre, a corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:
- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabile;
- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
A seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell’amministrazione.
Chi ha la 104 può essere bocciato?
La legge quindi vieta la bocciatura, nel caso il disabile abbia un PEI personalizzato, in qualsiasi ordine di studio, e poi, soprattutto alle superiori, dopo i 18 anni, come ben sapete, i nostri figli non sono più autistici per lo Stato, di conseguenza perdono automaticamente il docente di sostegno, l’assistenza
Quale classificazione viene per la certificazione di disabilità scolastica?
Certificazione di disabilità: il compito resta all’Inps
Ascolta la versione audio dell’articolo Il Dlgs 66/2017 prevede che anche le certificazioni per l’accertamento della disabilità e l’accesso al sostegno debbano seguire una nuova procedura, con documenti di nuova introduzione; la recente nota ministeriale 40 del 13 gennaio 2021 ha tuttavia confermato che, in attesa delle Linee guida della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi oggi previste. Le regole attuali
Le famiglie di alunni in situazione di handicap, per le iscrizioni, dovranno produrre alla scuola i seguenti documenti: la certificazione di disabilità ex lege 104/92, la diagnosi funzionale valida per il corrente anno scolastico, il profilo dinamico funzionale.
- Su questa base l’istituto potrà richiedere l’assegnazione dell’organico di sostegno.
- Ma andiamo in ordine.
- Per ottenere il riconoscimento della disabilità dell’alunno, il pediatra trasmette all’Inps idonea richiesta in modo che i genitori possano prenotare la visita attraverso il portale Inps, o usufruendo dei servizi di patronati o Caf.
L’Inps inoltra le domande alle Asl e, successivamente, una apposita commissione sottoporrà a visita l’alunno. Alla certificazione ex lege 104/92, seguirà la diagnosi funzionale la cui elaborazione spetta ad un’unità multidisciplinare composta da un medico specialista nella patologia segnalata, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione e gli operatori sociali.
- Dopo la diagnosi funzionale, l’unità multidisciplinare insieme ai docenti redigeranno il profilo dinamico funzionale che descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
- È importante ricordare che il diritto al docente di sostegno, ricompreso nell’organico dell’autonomia, è assicurato in presenza di certificazione in base all’articolo 3 della legge 104; si sottolinea a tal proposito che la certificazione di invalidità civile (rilasciata con riferimento alla legge 102/2009) non dà accesso, da sola, a tale diritto.
Vi sono altre figure di supporto allo studente diversamente abile, la cui individuazione non compete alla scuola bensì all’ente locale: si tratta degli educatori professionali, il cui intervento viene richiesto dalla famiglia ai servizi sociali. L’assegnazione delle risorse è fatta generalmente dal Comune di residenza dell’alunno e, a differenza del prof di sostegno che è assegnato allo studente ma è docente contitolare della classe, l’educatore è attribuito ad personam, sebbene sia chiamato ad interagire con il consiglio di classe e con tutto il contesto classe.
Come avere la 104 a scuola?
Come avere la 104 a scuola: insegnante di sostegno – Come avere la 104 a scuola. La Legge 104 a scuola non si limita ai permessi lavorativi, ma anche all’assegnazione di un insegnante di sostegno che aiuti lo studente disabile comprendere meglio le lezioni e a integrarsi dentro e fuori la classe.
Questa figura professionale spetta agli alunni con handicap (articolo 3, comma 1) e con handicap grave (articolo 3, comma 3) che presentano i requisiti previsti dalla Legge 104. Di conseguenza è necessario essere in possesso della certificazione medica che attesti lo status di handicap, rilasciata dalla commissione medica dell’Asl competente, in seguito a visita di controllo.
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Quante 104 si possono avere in una classe?
Il tribunale di Milano risponde al quesito se nella stessa classe possono esserci più alunni con disabilità con una sentenza degna di nota. – Grazie alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo. La vicenda ha inizio nel dicembre 2017 quando i genitori di un bambino con disabilità (in particolare si parla di disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e livello cognitivo borderline), decidono di presentare domanda di pre-iscrizione alla prima elementare presso lo stesso istituto della scuola materna proprio per garantire al piccolo la possibilità di un percorso continuo e integrato tra la scuola d’infanzia e la scuola primaria.
- A dicembre dello stesso anno ai genitori viene comunicato che l’iscrizione non poteva essere accolta.
- Secondo la cooperativa sociale che gestiva la scuola paritaria (con classi della scuola d’infanzia e della primaria), non era possibile ” accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione” di prima elementare, in ragione “delle difficoltà dei minori accertate in sede di pre-iscrizione “.
Circostanza che, sempre a detta della cooperativa, avrebbe ” messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni “. La famiglia si è trovata quindi costretta ad iscrivere il bambino presso altra scuola, fatto che ha determinato, come è ovvio, grave disagio al piccolo che si è trovato costretto a ricostruire il rapporto relazionale con nuovi compagni. nella stessa classe possono esserci più alunni con disabilità? Il Tribunale, con l’ ordinanza del 20.02.2020, ha in primo luogo chiarito che l’obbligo di accoglienza degli studenti con disabilità nelle scuole statali (e in quelle paritarie) non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito.
Se è vero che di norma le classi che accolgono alunni con disabilità sono costituite – di norma – da un numero di non più di 20 alunni, è anche vero che tale previsione non impedisce l’inserimento di più alunni disabili nella stessa classe, né preclude il superamento del limite di 20 (cfr. art.5 del D.P.R.81/09 ).
Del resto, la stessa scuola ha dichiarato di aver composto classi anche di 26 alunni ospitanti alunni con disabilità e di aver accolto 13 bambini con disabilità certificata su 10 classi. Perché non derogare, se di deroga si deve parlare, anche nella fattispecie in esame? Secondo i giudici non è possibile comprendere, neanche a titolo comparativo, cosa abbia fatto prediligere come scelta quella di escludere dalla frequenza della scuola il minore che, quindi, risulta essere stato escluso, di fatto, per la sua condizione di disabilità. Del resto la normativa nazionale e non, è chiarissima nell’affermare che l’inclusione scolastica non è soggetta a limitazioni. Si leggano ad esempio: ” Non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità ” ( Legge n.67/2006, art.2); ” E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie ” ( Legge n.104/1992, art.12); ” Le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria di qualità e libera ed all’istruzione secondaria,” ( Convenzione Onu del 13.12.2006, art.24).
Chi sono gli alunni con 104?
Cosa prevede la Legge 104/92 – La legge 104/92 mira a garantire il pieno rispetto della dignità della persona in condizione di disabilità, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società.
Cosa prevede il comma 1 art 3?
LA CONDIZIONE RICONOSCIUTA – La voce più rilevante per capire di quali benefici si ha diritto è la valutazione proposta, Nei precedenti verbali questa voce veniva indicata con la dizione “il richiedente è riconosciuto:” Nei verbali più recenti, rilasciati dopo la convalida dell’INPS, viene indicata una delle seguenti condizioni.
“Persona con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992)” : indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, che dà diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, mentre non è sufficiente per altri, primo fra tutti l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi. “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)” : riconosce che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, perciò la situazione assume connotazione di gravità. Solo questo riconoscimento consente l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativ i per la persona disabile o per il familiare che la assiste. “Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (articolo 21, Legge 104/1992)” : dà diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per le persone assunte presso gli Enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo. Non consente invece di accedere a permessi e congedi lavorativi.
Quando si ha diritto al sostegno a scuola?
Insegnante di sostegno per DSA: ne hanno diritto? Insegnante di sostegno per DSA ? La figura dell’ insegnante di sostegno a scuola è stata prevista dalla Legge n.104 del 1992, che garantisce tale figura per tutti i bambini che hanno un handicap fisico, sensoriale o psichico (incluso il ritardo cognitivo), tale da rappresentare una disabilità.
In questi casi, dunque l’Istituzione scolastica, garantisce attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. La risposta a tale domanda è No. Il DSA non essendo un handicap di per sé, ma un Disturbo Specifico in cui il bambino presenta un’intelligenza nella norma, non rientrano in questa categoria e per tale ragione non hanno diritto all’insegnante di sostegno.
Gli alunni con DSA sono tenuti dunque a seguire le lezioni insieme ai loro compagni di classe. I sono regolamentati da un’altra legge: la Legge n.170 del 2010. La Legge 170, garantisce misure ” compensative ” e ” dispensative ” che gli insegnanti di classe devono fornire e la personalizzazione del piano di studi.
- L’utilizzo di tali sistemi, serve a regolamentare e tutelare il diritto allo studio degli alunni con DSA,
- Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici volti a facilitare l’esecuzione di attività che richiedono specifiche abilità o competenze, che risultano difficili per l’alunno.
Sono rappresentati da:
Sintesi vocale (per ascoltare i brani anziché leggerli); Registratore (per evitare di scrivere gli appunti delle lezioni); Programmi di videoscrittura con correttore ortografico; Calcolatrice; Tabelle, formulari, mappe concettuali.
Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di evitare alcune prestazioni che risultano particolarmente difficoltose per lui a causa del disturbo e si mostrano quindi inutili per il suo apprendimento. Esempi sono rappresentati da:
Lettura a voce alta in classe; Lettura di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; Verifiche e di valutazioni personalizzate, coerenti con gli obiettivi previsti.
Il sostegno a scuola per i bambini con DSA, viene assegnato esclusivamente nei caso di comorbilità (compresenza) di DSA con altri disturbi e di un quadro funzionale particolarmente grave che ha comportato una certificazione ai sensi della Legge n.104/1992. : Insegnante di sostegno per DSA: ne hanno diritto?
Quando si richiede il sostegno a scuola?
Documenti da presentare – Alla domanda per richiedere l’attivazione dell’insegnante di sostegno, è necessario allegare: -certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n.104/1992); -diagnosi funzionale. : Insegnante di sostegno: chi è, cosa fa, come richiederlo