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Legge 104 Cosa Spetta Al Lavoratore?

Legge 104 Cosa Spetta Al Lavoratore
Legge 104: assegno, pensione di invalidità e inabilità – La legge 104 riconosce, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato, Si parla di assegno di invalidità, per riconosciuta riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento in presenza di almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

  1. La pensione di invalidità (o assegno d’invalidità civile ) è invece riconosciuta nel caso invalidità superiore al 74 per cento.
  2. L’invalidità è, in questo caso, subordinata alla prova dei mezzi, cioè al rispetto di determinati limiti di reddito.
  3. La pensione di inabilità, invece, è riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps al lavoratore privato al quale è riconosciuta l’inabilità totale al lavoro.

Per ottenerla, quindi, al lavoratore deve esser riconosciuta la totale inabilità allo svolgimento di lavoro e, anche in questo caso, la prestazione è garantita soltanto con il versamento di almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 anni. La legge 104/92 prevede, però, importanti misure non soltanto per l’assistenza e la cura: nella legge, tra i principi generali è menzionata l’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione, da attuare attraverso la diagnosi precoce e le terapie prenatali per prevenire e rimuovere le situazioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e il raggiungimento dell’autonomia.

Chi ha la 104 prende dei soldi?

Quanti soldi si prendono con la 104? Sussidi economici per invalidità – Entrando nel vivo della domanda quanti soldi si prendono con la 104, possiamo dire che oltre alle agevolazioni sopra elencate, il titolare della Legge 104 può richiedere un sussidio economico, ma solo se rispetta determinati requisiti,

  • Il sussidio economico spetta nel caso in cui il richiedente è stato riconosciuto anche invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 100%,
  • Al di sotto del 74% non spetta alcun contributo economico da parte dell’INPS, ma solo una serie di agevolazioni di natura lavorativa, sanitaria e fiscale.

Con una percentuale compresa tra il 74 e il 99% spetta l’assegno mensile di invalidità, pari a 291,69 euro al mese, per 13 mensilità, ma solo se il reddito annuo personale del richiedente non supera i 5.010,20 euro. Legge 104 Cosa Spetta Al Lavoratore Quanti soldi si prendono con la 104? Se si è riconosciuti invalidi totali si ha diritto a ricevere la pensione di inabilità, pari a 291,69 euro al mese, per 13 mensilità, ma solo se il reddito annuo personale del richiedente non supera i 17.050,42 euro.

  • Invalidità civile e codice 048: le esenzioni ;
  • Benefici invalidità civile c03: le esenzioni ;
  • Tutte le tabelle per l’invalidità civile suddivise per patologie con relative percentuali ;
  • Invalidità civile 50%: lista con le agevolazioni ;
  • Invalidità civile 75%: tutte le agevolazioni,

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Come funziona la 104 per un dipendente?

Per i lavoratori dipendenti che devono seguire i propri familiari in età avanzata o disabili esiste la possibilità di avere permessi speciali per lunghi periodi come previsto dalla legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

  1. 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese).
  2. 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata,
  3. il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino)

I permessi giornalieri o frazionati e il congedo straordinario danno diritto alla retribuzione piena, a carico dell’Inps ma anticipata dal datore di lavoro, che poi compensa tramite credito contributivo nel Flusso Uniemens. Vedi nell’articolo “Legge 104 permessi retribuiti : come richiederli ” maggiori dettagli su i requisiti, le caratteristiche dei permessi Legge 104/92 e le modalità per la domanda.

Vediamo di seguito alcuni casi particolari nell’utilizzo dei permessi che sono stati regolati spesso dalla giurisprudenza in casi non chiariti dalla normativa. DIRITTO ALLA L.104/92 DEL LAVORATORE CON CONTRATTO PART TIME Il diritto a fruire dei permessi di tre giorni al mese previsti dalla legge n.104/1992, che ha il primario obiettivo di tutelare la salute psico-fisica del disabile, non è comprimibile in ragione dell’orario di lavoro part-time di colui che assiste il familiare con handicap grave.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.4069 del 20 febbraio 2018, La lavoratrice aveva lamentato davanti al Tribunale che il datore di lavoro aveva riproporzionato, in considerazione del part-time verticale da essa osservato, da tre a due il numero di giorni di permesso mensili spettanti, sebbene già con precedente sentenza, passata in giudicato, il Tribunale avesse riconosciuto il suo diritto a fruire di tre giorni.

Quanti soldi si fanno con la 104?

Per il 2022, l’importo mensile riconosciuto per l’indennità di accompagnamento è pari € 525,17 per 12 mensilità.

Quanti giorni di 104 spettano al mese nel 2022?

Permessi legge 104: da agosto 2022 cambiano le regole sulla fruizione dei permessi e congedo straordinario biennale

  • Con l’emanzione del, cambia la normativa legata ai permessi della Legge 104 e al congedo straordinario, con una serie di novità in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • Per fornire utili chiarimenti delle nuove disposizioni, l’INPS è intervenuta con i e del, il quale rispetto a tutte innovazioni previste dal decreto, si concentra su quelle che riguardano i permessi mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 e il congedo biennale previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001.
  • Il nuovo articolo 33 prevede infatti che, fermo restando ” il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti ” i quali possono fruirne ” in alternativa tra loro “.
  • Di conseguenza, precisa l’INPS, a far dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno chiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave, ma sempre nel limite di 3 giorni di permesso al mese.
  • Ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 3 comma 3, i tre giorni di permesso mensile spettano (previa domanda da trasmettere all’INPS) a: – Coniuge;
  • – Parte dell’unione civile;
  • – Convivente di fatto;
  • – Parenti o affini entro il secondo grado.
  • Ricordiamo che la possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado (bisnonni; zio e zia; nipoti, ovvero figli di fratelli; bisnipoti) nel caso in cui genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
  • Una volta accolta la domanda, l’INPS segnala l’esito positivo all’interessato, il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.
  • A decorrere dalla data indicata nella comunicazione di accoglimento dei permessi, il lavoratore ha il diritto di assentarsi, con retribuzione a carico dell’Istituto, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
  • Anche sui congedi il nuovo decreto prevede un paio di adeguamenti formali, il primo dei quali sicuramente atteso.
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Viene espressamente contemplato il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo biennale retribuito, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

  1. Ciò comporta che, dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo secondo il consueto ordine di priorità così aggiornato:
  2. -il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
  3. – il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
  4. -uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. – uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. – un parente o affine entro il terzo grado (vedasi elenco sopra) convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il messaggio INPS precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, è necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n.76/2016) con il disabile da assistere.

  • L’altro adeguamento formale riguarda l’obbligo di convivenza che riguarda tutti i potenziali beneficiari ad esclusione dei genitori.
  • Il decreto formalizza che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

L’indicazione deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n.232/2018 che si era pronunciata in questo senso e su cui già INPS aveva dato applicazione (circolare 5 aprile 2019, n.49). Il messaggio INPS n.3096, riprende l’indicazione del decreto precisando che “nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n.445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.” Come detto il diritto al congedo è subordinato per il coniuge e la parte dell’unione civile o della coppia di fatto, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado alla convivenza con il congiunto da assistere.

Questo requisito è soddisfatto principalmente quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza cioè della coabitazione (art.4 del DPR n.223 del 1989). La prima eccezione favorevole è che tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore e del familiare da assistere siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

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La condizione della convivenza è soddisfatta anche nel caso di dimora temporanea, ossia quando la persona è formalmente iscritta nello schedario della popolazione temporanea (art.32 del DPR n.223/1989) presso il Comune di riferimento. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da chi dimora da almeno 4 mesi in quel Comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza che, se supera i 12 mesi, non può più essere considerata temporanea.

  • La redazione CoinaNews TS
  • Fonti:
  • Normattiva.it
  • Inps.it
  • leggioggi.it
  • agenziaiura.it

: Permessi legge 104: da agosto 2022 cambiano le regole sulla fruizione dei permessi e congedo straordinario biennale

Come ricevere sconti sulle bollette di luce e gas con la legge 104?

Requisiti per richiedere l’agevolazione – Al fine di ottenere il bonus caro bollette 2022 se in possesso della Legge 104, è necessario dimostrare di essere una persona con disabilità o disagio fisico riconosciuto dalla ASL di riferimento e di avere bisogno del supporto di apparecchiature elettroniche, mediche o di supporto motorio. Le attrezzature mediche previste comprendono:

Macchinari di supporto alla funzione cardio-respiratoria (ventilatori polmonari, polmoni d’acciaio, concentratori di ossigeno, ecc);Macchinari di supporto alla funzione renale (apparecchiature per dialisi, emodialisi, ecc.);Macchinari destinanti alla funzione alimentare e attività di somministrazione (pompe d’infusione, nutripompe, ecc.);Mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento delle persone disabili (ad esempio carrozzine elettriche, sollevatori mobili, sollevamenti fissi, ecc.);Dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito.

Per quanto riguarda il Bonus luce, il certificato ASL dovrà includere:

La situazione di grave condizione di salute;La necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;Il tipo di apparecchiatura elettronica utilizzata, nonché le ore di utilizzo giornaliero;L’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura elettronica è installata.

Per il gas, invece, sarà necessario appartenere ad una determinata fascia ISEE che non superi 8.107,5 euro, Nel caso di nuclei familiari numerosi con più di 3 figli a carico, questa soglia sale a 20.000 euro, Leggi anche: Caro Bollette: soluzioni su cosa fare per risparmiare Fonte: Pilat666 by Envato

Quando comunicare la 104 al datore di lavoro?

Permessi 104. Quanti giorni di preavviso bisogna dare al datore di lavoro per poterne usufruire? – Infermieristicamente – Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche Alcuni contratti della pubblica amministrazione hanno introdotto novità in relazione alla programmazione dei permessi legge 104/92.

  1. In linea di massima le novità sono le medesime nei differenti comparti, si dispone sostanzialmente una programmazione e una comunicazione più stringente, precedentemente non prevista ma valevole solo per i lavoratori che assistono il familiare con grave disabilità.
  2. La legge 104/92 non disciplina tale aspetto che, in passato è stato affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica che richiedevano, al momento della domanda, di comunicare al datore i giorni di assenza.

La novità introdotta nei nuovi contratti prevede invece che, il lavoratore dipendente che assiste il familiare con grave disabilità, predisponga una programmazione mensile e, solo in caso di urgenza, potrà presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di fruizione.

  • Al momento l’innovazione contrattuale riguarda i comparti: funzioni centrali, locali, Istruzione e ricerca, Sanità.
  • Per i comparti sopra indicati i commi inseriti nei contratti sono, come detto, i medesimi, li riportiamo: 1.
  • I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.3.

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. Il primo comma fa esplicito riferimento ai dipendenti che hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e, questo articolo, si riferisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità.

Pertanto tale disposizione non riguarda i lavoratori con disabilità che fruiscono per se stessi dei permessi (ad ore o a giorni) legge 104/92. Al momento non ci risultano disposizioni né chiarimenti ulteriori. Diverse le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno affrontato questo aspetto, ultima per data è la circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 7 specifica, ” Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa “.

Precedentemente la questione è stata affrontata nel Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – n.13 del 18 febbraio 2008, nel quale si legge “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.

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A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”,

  • Le scarne indicazioni sul tema spesso sono causa di contenziosi,
  • A questo proposito comunque, non possiamo non rilevare che, in alcuni particolari contesti lavorativi, ad esempio trasporti, sia opportuno, se non necessario, un accordo che tenga conto della complessiva organizzazione del lavoro e dei servizi che si devono espletare.

Molti enti comunque, hanno adottato regolamenti interni per la fruizione dei permessi. In ogni caso, nessuna giustificazione o informazione deve essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze ;

fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del familiare con disabilità, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Come usufruire dei 12 giorni di 104?

Legge 104, ulteriori 12 giorni di permessi: come fare domanda INPS Legge 104, 18 giorni complessivi di permessi per i mesi di marzo ed aprile: ai 3 giorni previsti in via ordinaria se ne aggiungono 12. Le istruzioni operative per richiederli sono contenute nella circolare INPS n.45 del 25 marzo.

  1. Dovrà fare domanda solo chi non ha ancora un provvedimento di autorizzazione in corso.
  2. Nello specifico, è l’articolo 24 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 a stabilire che: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.2.

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.” I 12 giorni di permessi legge 104 in più sono da considerarsi cumulativi per il mese di marzo ed aprile.

genitori di figli con disabilità grave; parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave; lavoratori con disabilità grave (La novità è contenuta nella circolare INPS n.45 del 25 marzo).

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Con le novità contenute nel documento pubblicato dall’INPS viene inoltre confermata la possibilità di cumulare più permessi per lo stesso lavoratore,

Nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n.104/1992.

La domanda per i permessi aggiuntivi della Legge 104 dovrà essere presentata solo dai lavoratori che non hanno un provvedimento autorizzativo in corso. Chi già fruisce dei 3 giorni di permesso mensile potrà invece fruire degli ulteriori 12 giorni senza inviare alcuna domanda.

  1. Sono queste le istruzioni fornite con la circolare n.45 del 25 marzo, che conferma inoltre la possibilità di beneficiare dei,
  2. L’aumento dei giorni dei permessi 104 è previsto attualmente per due mesi, ma non si esclude un nuovo provvedimento per la proroga delle misure previste dal primo decreto legge economico per l’ emergenza Covid-19,

L’INPS, in particolare, con la spiega che:

il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi; il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Per richiedere i permessi 104 la domanda, qualora richiesta, dovrà essere presentata all’INPS nelle seguenti modalità:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”; Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Per quel che riguarda i DIPENDENTI PUBBLICI, la domanda non dovrà essere presentata all’INPS ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. : Legge 104, ulteriori 12 giorni di permessi: come fare domanda INPS

Come ottenere i 3 giorni legge 104?

Legge 104 INPS: richiesta permessi – La domanda può essere inviata all’INPS:

  • direttamente dall’interessato tramite i Servizi online per il cittadino, facendo l’accesso con SPID, CIE o CNS;
  • tramite Contact Center INPS numero 803.164;
  • tramite patronato.