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Legge 208 Del 2015 Cosa Disciplina?

Legge 208 Del 2015 Cosa Disciplina
Prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale debbano applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture.

Che cos’è la legge 208?

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).

Chi disciplina il finanziamento delle ASL?

Descrizione e caratteristiche – Attraverso esso viene data attuazione all’art.32 della Costituzione italiana che sancisce il “diritto alla salute” di tutti gli individui. Si pone dunque come un sistema pubblico di carattere “universalistico”, tipico di uno stato sociale, che garantisce l’ assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso ticket sanitari (cioè delle quote con cui l’assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.

Esso è costituito sostanzialmente dai vari servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire l’ assistenza sanitaria ovvero la tutela o salvaguardia della salute dei cittadini, qualificato dalla legge italiana come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Secondo una ricerca dell’ OMS, risalente al 2000, l’ Italia aveva il secondo sistema sanitario migliore del mondo in termini di efficienza di spesa e accesso alle cure pubbliche per i cittadini, dopo la Francia, Nel 2014 secondo una classifica elaborata da Bloomberg risultava terza nel mondo per efficienza della spesa.

In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: livello centrale – lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); livello regionale – le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese.

Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.

Quando sono stati introdotti i LEA?

Informazioni generali – I Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. I Lea sono stati definiti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” (pdf 7 kb), entrato in vigore il 23 febbraio 2002.

prevenzione collettiva e sanità pubblica assistenza distrettuale assistenza ospedaliera.

Oltre alle prestazioni incluse nei Lea, è previsto che le singole Regioni possano stabilire ulteriori prestazioni da erogare con stanziamenti propri. Aprile 2008: i nuovi Lea In base all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto sulla salute”, e alla Legge 296 del 27 dicembre 2006, i Lea sono stati ridefiniti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 (pdf 100 kb), che sostituisce integralmente il Decreto del 2001.

  1. Il nuovo Decreto ha revisionato le prestazioni, arrivando a un totale di oltre 5700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
  2. I commenti degli operatori Le novità dei nuovi Lea sono sia nel merito delle singole prestazioni, sia nell’impostazione generale.
  3. I commenti degli operatori di sanità pubblica, a livello locale e nazionale, spiegano quali sono i principali cambiamenti nelle diverse aree, quali le motivazioni che stanno dietro queste scelte e cosa si potrebbe ancora migliorare.
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Le novità nelle varie aree Le novità introdotte, fra cui l’aggiornamento degli elenchi delle malattie rare e croniche per cui sono previste un’assistenza specifica e l’esenzione dal ticket, riguardano tutti e tre i settori in cui sono organizzati i Lea.

Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, le principali novità sono l’incentivazione dell’analgesia epidurale nel corso del travaglio e del parto naturale e l’inclusione della diagnosi neonatale della sordità congenita e della cataratta congenita. Inoltre vengono aumentati da 43 a 108 gli interventi ospedalieri da effettuare preferibilmente in regime di day hospital anziché in ricovero ordinario.

Per quanto riguarda la prevenzione collettiva e la sanità pubblica, la novità più rilevante è l’introduzione della vaccinazione anti papilloma virus umano ( Hpv ), il virus responsabile del cancro alla cervice uterina, per tutte le ragazze tra l’undicesimo e il dodicesimo anno di età (circa 280 mila ogni anno).

Fra le novità relative all’assistenza distrettuale, infine, ci sono l’introduzione di diverse prestazioni per la diagnosi o il monitoraggio di malattie rare, una nuova definizione delle visite specialistiche definite per ciascuna branca, l’introduzione di nuovi ausili informatici per i portatori di gravi disabilità e una nuova articolazione per le cure domiciliari e l’assistenza distrettuale semiresidenziale e residenziale.

Leggi l’ approfondimento e la sintesi delle principali novità sul sito del ministero della Salute. Scarica il testo integrale del Decreto (pdf 100 kb) o gli allegati che descrivono le prestazioni:

Allegato 1 – Prevenzione collettiva e sanità pubblica (pdf 56 kb) Allegato 2 – Dispositivi medici monouso (pdf 62 kb) Allegato 2A – Principi generali per l’erogazione dei dispositivi medici monouso (pdf 25 kb) Allegato 3 – Presidi per persone affette da patologia diabetica (pdf 100 kb) Allegato 4 – Specialistica ambulatoriale – Nomenclatore con branche (xls 58 kb) Allegato 4 – Specialistica ambulatoriale – Nomenclatore senza branche (xls 57 kb) Allegato 4 – Specialistica ambulatoriale – Legenda (pdf 100 kb) Allegato 4 – Specialistica ambulatoriale – Note di laboratorio (xls 100 b) Allegato 4A – Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea (pdf 60 kb) Allegato 4B – Condizioni per l’erogazione della chirurgia refrattiva (pdf 78 kb) Allegato 4C – Criteri di erogazione delle prestazioni odontoiatriche (pdf 58 b) Allegato 5 – Elenco 1 – Ausili su misura (pdf 160 kb) Allegato 5 – Elenchi: 2A Ausili di serie – 2B Ausili pronti per l’uso – 2C Prestazioni professionali (pdf 71 kb) Allegato 6A – Elenco drg ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria (pdf 25 kb) Allegato 6B – Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery – trasferibili in regime ambulatoriale (pdf 100 kb) Allegato 7 – Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo (pdf 52 kb) Allegato 8 – Elenco malattie croniche esentate dalla partecipazione al costo (xls 53 kb).

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Chi individua i LEA?

DPCM 2001 e norme collegate –

DPCM 29 novembre 2001 (“Definizione dei Livelli essenziali di assistenza ” ), sostituito integralmente dal DPCM 12 gennaio 2017, Elenca, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni. In dettaglio:

allegato 1 : riporta le prestazioni erogate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, dell'”Assistenza distrettuale” e dell'”Assistenza ospedaliera” allegato 2 : l’allegato 2A elenca le prestazioni escluse dai Lea, gli allegati 2 B e 2 C le prestazioni erogabili in particolari condizioni allegato 3 : fornisce indicazioni particolari per l’applicazione dei Lea allegato 4 : descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea allegato 5 : riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero

DM 22 luglio 1996 (“Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”) DM 10 settembre 1998 (Esenzioni per Gravidanza) DM 28 maggio 1999, n.329 (“Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti”) DM 27 agosto 1999 n.332 (“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita’ di erogazione e tariffe”) DM 18 maggio 2001, n.279 (“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”) DM 12 dicembre 2001 (“Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”). Definisce un insieme di indicatori, riferiti ai diversi livelli di assistenza, attraverso i quali, partendo da dati di base, è possibile ottenere informazioni sintetiche sull’attività svolta dalle aziende sanitarie locali, la diffusione dei servizi, le risorse impiegate, i costi, i risultati ottenuti DPCM 16 aprile 2002 : ha inserito nel DPCM 29 novembre 2001 l’allegato 5 sulle liste di attesa DPCM 28 novembre 2003 : modifica il decreto sui Lea, inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge finanziaria 2003): l’art.54 specifica la procedura per modificare i Lea. Legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge finanziaria 2005): il comma 169 affida al Ministro della Salute il compito di fissare “gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza”, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei Lea siano uniformi sul territorio nazionale Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 : prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale. DM 21 novembre 2005 : istituisce il Comitato permanente di verifica dei Lea DPCM del 5 marzo 2007 : modifica alcuni parti del DPCM 29 novembre 2001,con particolare riferimento alla non autosufficienza DM 23 novembre 2012 : definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

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Chi garantisce i LEA?

Livelli di assistenza “ulteriori” – Tutte le Regioni devono garantire ai propri assistiti le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Inoltre, ciascuna Regione, a condizione che si trovi in condizioni di equilibrio economico finanziario, può decidere di ampliare l’assistenza garantita ai propri cittadini residenti destinando ulteriori risorse ai cosiddetti “livelli ulteriori”, che vanno ad aggiungersi ai livelli essenziali.

Cosa dice la legge Bindi?

Il decreto legislativo, aggiunge la Bindi sparandola grossa, ‘rafforza il servizio sanitario nazionale, conferma il suo carattere universalistico e garantisce a tutti i cittadini uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari e livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale’.

Quale legge istituì la Usl?

Legge 833/78, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Normativa Pubblicato il 29.07.20 di Aggiornato il 29.07.20

Con la Legge 23 dicembre 1978, n.833 è stato istituito il servizio sanitario nazionale ; con essa viene sancito il concetto di salute inteso come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Ma la nascita del servizio sanitario nazionale oltre che servizi essenziali e alla portata di tutti, ha prodotto anche complicanze negative, eppure quel 1978 permise davvero di elevare il concetto di salute verso obiettivi alti e raggiungibili da tutti i cittadini, italiani e non solo.

Chi è il risk manager in sanità?

Rischio clinico e qualità dell’assistenza: la figura del risk manager – Legge 208 Del 2015 Cosa Disciplina La gestione del rischio clinico può essere letta come la faccia pragmatica della qualità dell’assistenza, Così Francesco Venneri, clinical risk manager della Usl Toscana Centro, spiega perchè, nel 2000, sia stata “importata” in Italia, dagli Stati Uniti, la figura del risk manager,

Nelle organizzazioni sanitarie è un professionista che ha il compito di analizzare, attraverso metodi e strumenti ad hoc, ciò che andato male nella presa in carico di un paziente, negli aspetti clinici ed assistenziali nonché formativi ed organizzativi, Dunque esamina errori ed eventi avversi, ma non solo.

Strumenti come l’audit clinico e le morbidity and mortality review, le rassegne di casi clinici – precisa Venneri – permettono di analizzare i punti di forza e di debolezza di un percorso clinico assistenziale. La figura del risk manager (di qualsiasi ambito sanitario esso sia) è colui che promuove questi metodi e questi strumenti,

Come è strutturata l’organizzazione interna delle aziende sanitarie?

Sono organi dell’ ASL il direttore generale; il direttore sanitario ; il consiglio dei sanitari; il collegio sindacale; il collegio di direzione. Le Asl sono dunque organizzate in distretti sanitari di base, dipartimenti di prevenzione e presidi ospedalieri.

Qual è la legge nazionale di riferimento che norma il diritto all’assistenza sanitaria degli stranieri?

Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30.