Legge di Bilancio 2021 Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef La Legge di Bilancio 2021 conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella dell’Irpef, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan ).
La manovra del 2021 – Un Paese più equo e più forte.40 miliardi per far ripartire l’Italia Una manovra, quindi, fortemente espansiva, da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle risorse previste dal programma Next Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica.
Un ampio pacchetto di misure all’interno di una strategia di politica economica che tiene conto dell’attuale evoluzione della pandemia da Covid-19 e che vuole offrire al Paese una cassetta degli attrezzi ben fornita per superare la crisi: investimenti, istruzione, welfare, sanità, lavoro con l’obiettivo di rilanciare la crescita, assorbendo l’impatto economico e sociale provocato dall’emergenza sanitaria, ma anche avviare la trasformazione del Paese, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione e dell’equità,
Per rendere ancora più efficace il Servizio Sanitario Nazionale, nel 2021 ci saranno ulteriori miliardi di euro per avere più medici e infermieri, e interventi a sostegno delle azioni necessarie a ristrutturare l’offerta sanitaria degli ospedali e del territorio, un fondo da 400 milioni di euro per acquistare le scorte di vaccini e farmaci necessarie e verrà cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, su tamponi e test.
- Vengono stanziate risorse per realizzare la riforma fiscale e viene messo a regime il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, entrato in vigore nel 2020.
- A luglio partirà l’assegno unico per i figli, e dal 2022 la riforma dell’Irpef.
- Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza e rafforzato il Fondo indigenti.
Per quanto riguarda il lavoro, chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente pagati dallo stato, così come per l’assunzione delle donne, senza limiti di età. Con ulteriori 5 miliardi circa viene finanziata e messa a regime la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori nel Mezzogiorno.
- Un nuovo ammortizzatore sociale, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), allargherà le tutele a favore delle Partite Iva iscritte alla gestione separata.
- In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021, e rafforzato l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, estesa anche alle medie imprese fino a 499 dipendenti.
Si potenzia e si prolunga per due anni il programma ‘Transizione 4.0′ e si rifinanzia la “nuova Sabatini” per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi complessivi, le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
Il superbonus al 110% viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per i lavori già intrapresi, e interesserà anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la scuola, viene finanziata con circa 1 miliardo a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno, viene avviato un piano di assunzioni per gli asili nido complementare al piano di costruzione di nuovi asili che sarà finanziato con il Next Generation Eu e alla gratuità per la maggioranza delle famiglie finanziata con la scorsa legge di bilancio.
Sul fronte degli investimenti, nell’ottica della coesione territoriale, viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per ulteriori complessivi 50 miliardi per il periodo 2021-2030,
Vengono inoltre definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle quelle del Centro-Nord.
Ecco, nel dettaglio, le principali misure. Indice delle principali misure
Cosa prevede la nuova legge di bilancio 2021?
Legge di Bilancio 2021, le novità su lavoro, famiglia e politiche sociali – È il Titolo VI della Legge di Bilancio 2021 uno dei punti centrali della Manovra, relativo alle novità in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali, C’è la proroga della cassa integrazione Covid-19,
La Legge di Bilancio 2021 prevede ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali, da fruire entro il 31 marzo 2021. Stesso limite anche per il divieto di licenziamento così come per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione.
Con le novità inserite grazie agli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, viene istituita in maniera sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata.
- È questa inoltre la sezione che contiene la nuova mini riforma delle pensioni 2021,
- Il testo della Legge di Bilancio proroga Opzione donna e l’Ape sociale, estende l’ isopensione di 7 anni fino al 2023 e prevede la nona salvaguardia per i lavoratori esodati,
- Passando alle novità per le famiglie, viene prorogato di un anno il bonus bebè, così come il congedo di paternità che sale a 10 giorni.
Ulteriori risorse vengono infine stanziate per il reddito di cittadinanza che, nonostante i disaccordi interni alla Maggioranza sul funzionamento della misura, non è intaccato dall’attuale versione della Legge di Bilancio 2021.
Quando entrerà in vigore la legge di bilancio 2022?
La legge di Bilancio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta il 31 dicembre, ultimo giorno utile. Approvata il 29 dicembre 2021, dopo il voto di fiducia con 414 voti favorevoli e 47 contrari e il si definitivo della Camera, la Legge Bilancio 2022 diventa legge portando misure per più di 36 miliardi di euro. Per una panoramica delle novita’ abbiamo preparato
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La Legge di Bilancio 2022, con interventi mirati, punta a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. La Legge che entra in vigore il 1° gennaio contiene tante novità per le imprese, tra queste:
Rifinanziamento della Nuova Sabatini Stop per altri 12 mesi della Plastic e della Sugar Tax,Prolungamento dei bonus legati a Transizione 4.0, Proroga delle detrazioni per Bonus e Superbonus edilizi (Leggi Bonus edilizi 2022: il calendario delle proroghe )Nuove aliquote IRPEF per la tassazione dei redditi (Leggi IRPEF 2022: ecco le nuove aliquote e le detrazioni per categoria di reddito )Abolizione Irap per imprese individuali e professionisti ( Leggi Partite IVA: abolizione dell’Irap dal 2022 in Legge di Bilancio )Un fondo aggiuntivo per contrastare il caro-bollette, pari a 3,8 miliardi e tanto altro
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Quando verrà fatta la legge di bilancio 2023?
Legge di bilancio 2023, quando viene approvata – Il 25 novembre Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Documento programmatico di bilancio per il 2023 (DPB) inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Il testo della manovra, della legge di bilancio, composto da 155 articoli, è arrivato alla Camera il 28 novembre.
Si è così avviato l’iter di approvazione che dovrebbe concludersi entro il prossimo 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. I provvedimenti partono dal riferimento del quadro programmatico già definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e le misure contenute nella manovra di bilancio ammontano a quasi 35 miliardi di euro,
Robot intelligenti: i vantaggi nei progetti di automazione nell’Industry4.0 Come nella Nota di aggiornamento ritroviamo nella legge di bilancio i 21 miliardi di deficit aggiuntivo, dal 3,4% del pil previsto al 4,5% definitivo. Quasi tutto l’extra deficit sarà utilizzato per far fronte al caro energia, con l’intento di aiutare di più chi è stato maggiormente colpito dall’aumento dei costi.
Cosa prevede la legge 234 del 2021?
INPS – Legge n.234/2021 – Riforma della normativa in materia di ammortizzatori sociali – Aspetti contributivi – Assimpredil Ance Suggerimento n.488/86 del 22 luglio 2022 Come noto (v. nostri Suggerimenti e ), la legge 30 dicembre 2021, n.234 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”) ha disciplinato, tra l’altro, una serie di interventi diretti a garantire la universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare le instabilità del mercato e supportare le transizioni occupazionali.
- CONTRATTO DI APPRENDISTATO
- Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari sia delle integrazioni salariali ordinarie che straordinarie i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore (apprendistato di primo livello), quelli con contratto di apprendistato professionalizzante (apprendistato di secondo livello) e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).
- A fronte di tale modifica normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia,
- L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
- APPRENDISTA MANTENUTO IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
Come noto, i benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
L’Istituto ha previsto che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione relativa alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista. A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento, anche per loro, della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale,
La misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti, assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio, Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.
- Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento di regolarizzazione per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
- Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.
- INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
- Il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie è rimasto invariato.
- La legge di Bilancio per l’anno 2022 ha, invece, ampliato la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ricomprendendo, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) che nel semestre precedente alla presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti,
- Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda (dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti di tutte le tipologie, dipendenti part-time in proporzione all’orario svolto, dipendenti assunti con contratto a termine, ecc).
Per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.
Pertanto, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO -FIS).
Tali modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all’aliquota ordinaria sia in relazione a quanto disposto all’articolo 1, comma 220, della legge n.234/2021 (come di seguito specificato).
4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
- Come sopra evidenziato, tali aliquote si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, dal 1° gennaio 2022.
- CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
- Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, come sopra individuati, è confermata l’ aliquota del contributo ordinario di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenzial i, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
- L’aliquota contributiva CIGS, come sopra indicata, si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 220, della legge n.234/2021, p er il solo anno 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, che rientrano nel campo di applicazione del FIS,
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite nel quinquennio mobile;
12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate tra le 53 e le 104 settimane fruite nel quinquennio mobile;
15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
L’Istituto ricorda che il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
- COMPILAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS
- Periodi correnti
- A decorrere dal periodo di competenza “luglio 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del C.A.
- Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.
- Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022
- CIGO
- Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, per la qualifica di apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di,,, i seguenti elementi:
nell’elemento dovrà essere inserito il valore già in uso, ” M026 “, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
nell’elemento dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
nell’elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.
La valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi ( dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022 ), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022. Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n.148/2015 (cfr. il messaggio n.24/2016, par.3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).
CIGS Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di,,, i seguenti elementi:
nell’elemento dovrà essere inserito il valore ” M032 “, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
nell’elemento dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
nell’elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
nell’elemento dovrà essere indicato per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi ( dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022 ), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022. Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Quando viene varata la legge di bilancio 2021?
Il disegno di legge, infatti, dovrà essere approvato in via definitiva da deputati e senatori entro la fine dell’anno, per entrare in vigore dal primo gennaio 2021 come legge dello Stato. Iscriviti ora!
Cosa prevede il Def 2022?
Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC),
Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell’UE, il cd. Semestre europeo. Tuttavia, il semestre europeo avrà anche quest’anno natura particolare ed eccezionale, in virtù delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 e della risposta dell’UE alla crisi.
L’operatività della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita europeo (c.d. general escape clause – GEC), infatti, è stata mantenuta anche per il 2022, a seguito della Comunicazione della Commissione sulla analisi annuale della crescita sostenibile 2022 del 24 novembre 2021.
La Commissione Europea ha deciso l’applicazione della clausola di salvaguardia al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19.
L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, ma non sospende l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale.
- La Commissione, inoltre, si è riservata di estendere l’applicazione della general escape clause anche al 2023, sulla base delle previsioni economiche di primavera 2022.
- Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati.
Dopo il passaggio parlamentare, il documento va inviato al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile. Unitamente al DEF 2022 il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell’ articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, la Relazione che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine ( OMT ) per la finanza pubblica, che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.
Con la Relazione, in particolare, il Governo chiede l’autorizzazione a modificare leggermente il percorso di convergenza verso l’ OMT rispetto a quanto programmato nella NADEF 2021, al fine di utilizzare il margine di bilancio, pari 0,5 punti percentuali di PIL per quest’anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025, per misure espansive che saranno oggetto di un decreto-legge da approvare nelle prossime settimane.
Il quadro macroeconomico Per quanto concerne le prospettive dell’economia italiana, il DEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l’altro programmatico. Il quadro macroeconomico tendenziale, validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 24 marzo 2022, riflette un quadro economico di forte incertezza, sia per quanto riguarda l’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, sia in riferimento ai connessi aumenti dei prezzi delle materie prime e alle oscillazioni dei mercati finanziari.
- Il quadro tendenziale evidenzia, anzitutto, un rallentamento del ritmo di crescita del PIL già nella seconda metà del 2021, dopo la notevole ripresa nei primi due trimestri, a causa della quarta ondata pandemica e dell’avvio del rialzo dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica.
- Le tensioni internazionali deflagrate all’inizio del 2022 hanno ulteriormente aggravato il fenomeno, determinando una crescita tendenziale dei prezzi al consumo a marzo 2022 del 6,7 per cento su base annua, trainata soprattutto dall’accelerazione dei prezzi dei beni energetici e alimentari.
L’inflazione di fondo, invece – calcolata al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi – ha raggiunto il 2 per cento. In base alle previsioni del DEF, l’inflazione dovrebbe attestarsi su valori pari al 3 per cento nell’anno in corso, per poi ridursi al 2,1 per cento nel 2023 e all’1,8 per cento nel biennio 2024-2025.
Sul fronte del mercato del lavoro, il DEF prevede che entro la fine del 2022 l’occupazione si attesti sui valori pre-pandemici e che il tasso di disoccupazione si riduca dal valore medio del 9,5 per cento registrato nel 2021 all’8,7 per cento nel 2022, per poi attestarsi all’8 per cento alla fine del triennio 2023-2025.
Si prevede, d’altro canto, un aumento delle retribuzioni e dei redditi da lavoro più moderato rispetto a quello dell’inflazione. Gli andamenti congiunturali legati alla pandemia e al conflitto in corso rendono dunque le prospettive di crescita dell’economia italiana deboli e incerte.
La previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali nel 2022 è fissata al 2,9 per cento (-1,8 per cento rispetto al dato contenuto nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre 2021). Per il 2023 la previsione di crescita del PIL scende, rispetto alla NADEF 2021, dal 2,8 al 2,3 per cento; per il 2024, dall’1,9 all’1,8 per cento.
Per il 2025, infine, la previsione di crescita è dell’1,5 per cento. Per quanto concerne il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022 e successivi, il Governo conferma gli obiettivi della NADEF 2021 del deficit al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024, mentre l’ obiettivo di deficit per il 2025 è fissato al 2,8 per cento del PIL.
In conseguenza delle proiezioni più favorevoli del rapporto deficit/PIL a legislazione vigente per il 2022 (5,1 per cento), il Governo dispone di un margine di 0,5 punti percentuali che dichiara di voler utilizzare per finanziare un nuovo decreto-legge, da adottare nel mese di aprile, finalizzato in primo luogo al ripristino dei fondi di bilancio utilizzati a parziale copertura del decreto-legge n.17/2022 (riguardante misure per il contenimento dei costi dell’energia e del gas naturale).
Le restanti risorse saranno dedicate a interventi per il contenimento dei prezzi dei carburanti e del costo dell’energia, per l’assistenza ai profughi ucraini, per il contenimento dell’impatto economico del conflitto sulle aziende italiane e per il sostegno al sistema sanitario e ai settori maggiormente colpiti dalla pandemia.
Il DEF prevede, in conseguenza di tale intervento, una crescita del PIL reale al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, mentre le previsioni di crescita per il 2024 e il 2025 rimangono sostanzialmente invariate. La finanza pubblica Con riferimento ai dati di consuntivo 2021 si segnala, innanzitutto, che l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2021 è stato pari, in valore assoluto, a 128,3 miliardi, corrispondente al 7,2 per cento del Pil.
Il dato evidenzia un miglioramento sia rispetto all’anno 2020 (esercizio nel quale l’indebitamento netto è, infatti, risultato pari a 159 miliardi, corrispondente al 9,6 per cento del Pil), sia rispetto all’obiettivo programmatico per il 2021, aggiornato in chiave migliorativa dalla NADEF 2021, che prevedeva un indebitamento netto pari al 9,4 per cento del PIL.
- Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano nel 2021 una crescita tendenziale del +9,2 per cento rispetto al 2020, portandosi a 857,6 miliardi di euro.
- In rapporto al Pil, le entrate totali registrano un incremento al 48,3 per cento rispetto al 47,4 per cento del 2020.
- La pressione fiscale si attesta, nel 2021, al 43,5 per cento rispetto al 42,8 per cento dell’anno precedente (+0,7 punti percentuali).
La “pressione fiscale effettiva”, che considera riduzioni di entrata anziché maggiori spese gli effetti delle agevolazioni fiscali e contributive, è stimata al 41,7 per cento nel 2021 (rispetto a 41,4 per cento nel 2020). Le spese finali si attestano nel 2021 a 986 miliardi, in aumento del 4,4 per cento rispetto al dato 2020.
- In termini relativi, invece, le spese finali diminuiscono, dal momento che la loro incidenza rispetto al Pil passa dal 57 per cento del 2020 al 55,5 per cento del 2021.
- Per quanto riguarda le previsioni tendenziali, il DEF prevede per il 2022 un indebitamento netto pari al 5,1 per cento del Pil (95,2 miliardi).
Per gli anni successivi, si stima un decremento dell’indebitamento netto in rapporto al Pil al -3,7 per cento nel 2023, al -3,2 per cento nel 2024, al -2,7 per cento nel 2025. Il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali in termini assoluti per tutto il periodo di previsione 2022-2025 (da 857,6 miliardi nel 2021 a 913,6 miliardi nel 2022 a 987,3 miliardi nel 2025).
- In termini di incidenza sul Pil, le stime relative alle entrate totali registrano un trend di crescita fino al 2023, quando si prevede raggiungano il 48,8 per cento nel 2023, a cui segue una riduzione fino al 46,9 per cento nel 2025.
- Le entrate comprendono, alle voci “altre entrate correnti” e “entrate in conto capitale non tributarie”, le sovvenzioni legate al programma Next Generation EU.
Tali voci sono previste in forte crescita fino al 2023 (fino a raggiungere rispettivamente il 4,8 e l’1,2 per cento del Pil), per poi contrarsi negli anni seguenti (rispettivamente al 4,1 e allo 0,5 per cento del Pil) La pressione fiscale scende dal 43,5 per cento del 2021 al 43,1 per cento nel 2022, al 42,8 per cento nel 2023, al 42,3 per cento nel 2024 fino ad attestarsi al 42,2 per cento nel 2025.
Per quanto concerne le spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2022 al 2025 sono rispettivamente pari a 1.008,8 miliardi, 1.032,3 miliardi, 1.028,2 miliardi e 1.045,2 miliardi; il valore annuo stimato aumenta (rispetto all’esercizio precedente) del 2,3 per cento nel 2022 e nel 2023 (rispettivamente +22,8 miliardi e +23,5 miliardi), si riduce dello 0,4 per cento nel 2024 (-4,1 miliardi) per poi incrementarsi dell’1,7 per cento nel 2025 (+17 miliardi).
L’incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 2 punti percentuali nel 2022 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 53,6 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 1,1 punti percentuali nel 2023, di 2 punti percentuali nel 2024 e di 0,9 punti percentuali nel 2025, anno in cui l’incidenza sul PIL si attesta al 49,6 per cento.
La riduzione del rapporto che si registra è da porre in relazione soprattutto con l’incremento della previsione relativa al PIL al denominatore (+330,2 miliardi nel quadriennio 2022-2025). Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che l’incidenza delle spese correnti al netto degli interessi rispetto al PIL diminuisce di circa 1 punto percentuale nel 2022, raggiungendo il 45,0 per cento per poi ulteriormente ripiegare al 44,1 per cento nel 2023, al 42,8 per cento nel 2024 e al 42,0 per cento nel 2025.
L’incidenza della spesa in conto capitale rispetto al PIL si riduce, invece, di circa 0,9 punti percentuali nel 2022 arrivando al 5,1 per cento per poi aumentare al 5,3 per cento nel 2023 e ripiegare al 4,7 per cento nel biennio 2024-25. Per quanto riguarda lo scenario programmatico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato ridursi al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024 e al 2,8 per cento nel 2025, in linea con quanto previsto dal NADEF 2021, ma a livelli più alti rispetto ai dati tendenziali.
Cosa contiene la prima sezione della legge di bilancio?
Legge di Bilancio (LB) – Il bilancio di previsione dello Stato è un atto con forma di legge, predisposto su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, col quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l’esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato e rappresenta il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato.
- A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto delle modifiche normative intervenute ( Legge rinforzata n.243 del 2012 e Legge n.163 del 2016 ) viene eliminata la legge di stabilità e contestualmente la legge di bilancio assume natura di legge sostanziale.
- La legge di bilancio si compone di due sezioni: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, definisce il quadro di riferimento finanziario e contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF); La Sezione II espone, per l’entrata e per la spesa, le unità di voto parlamentare e riporta le variazioni non determinate da innovazioni normative (ad es., rimodulazioni compensative verticali – tra capitoli di spesa – ed orizzontali – su uno stesso capitolo di spesa, nonché rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti).
La manovra di finanza pubblica, ovvero l’insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente, si compone degli interventi previsti dalla legge di bilancio nella Sezione I e nella Sezione II. In particolare, quest’ultima, deve esporre gli stanziamenti complessivi ottenuti dall’integrazione delle due sezioni, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente previsti.
Cosa contiene la seconda sezione della legge di bilancio?
La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita da: lo stato di previsione dell’entrata; gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio; il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.
Quali sono le funzioni del bilancio dello Stato?
A cosa serve il bilancio dello Stato? – Il Bilancio dello Stato è un documento contabile, approvato ogni anno dal Parlamento, che autorizza le spese e la riscossione delle entrate, necessarie ad attuare le scelte politiche del Governo. Per chi conosce l’oggetto questa definizione risulta chiara, ma per chi non lo conosce può risultare difficile ricondurre a tale oggetto le tante sollecitazioni che provengono dal dibattito pubblico.
Perché la legge di bilancio è definita legge formale?
Legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato. La legge di bilancio è una legge formale che non può apportare modifiche alla legislazione materiale in vigore e non può introdurre nuovi tributi e nuove altre entrate e spese. Il Governo presenta la legge di Bilancio al Parlamento entro il 30 ottobre.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 81 della Costituzione, “ogni anno, le Camere approvano i bilanci e il rendiconto finale dei conti presentati dal Governo”. Oltre a stabilire che il bilancio sia annuale, questo comma costituzionale suddivide chiaramente le competenze del Governo e del Parlamento, autorizza quest’ultimo ad approvare il bilancio, mentre si attribuisce al primo, e a nessun altro organismo, il potere (dovere) di presentare il bilancio.
Dal punto di vista economico finanziario, le decisioni riguardo alla legge di Bilancio, sono collegate alla legge Finanziaria (sostituita dalla legge di Stabilità ) che attua gli obiettivi programmatici delineati nel documento di programmazione economico finanziaria -DPEF (sostituito dalla Decisione di Finanza Pubblica -DFP ).