Legge Di Stabilità Che Cosa È?

Legge Di Stabilità Che Cosa È
Descrizione tecnica – La legge finanziaria (detta spesso genericamente anche manovra economica) è una legge ordinaria della Repubblica Italiana, pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale, recante nel proprio titolo, secondo una formula ricorrente, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

  1. A partire dal 2009 è stata sostituita dalla legge di stabilità.
  2. La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica.

Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest’ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti. Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre), un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica.

La modifica dei termini di presentazione dei due documenti tende ad avvicinare il momento della programmazione a quello di definizione della manovra di finanza pubblica. Ciò consente di disporre di un quadro macroeconomico e di bilancio più stabile, ma richiede anche che i contenuti della manovra siano maggiormente dettagliati nel corso della definizione del documento di programmazione.

Cosa prevede la legge di stabilità 2015?

Risulta, infatti, più breve lo spazio che intercorre tra la data di approvazione della DFP e quella di presentazione della legge di stabilità, con una compressione del lasso temporale entro il quale definire puntualmente le misure che dovranno far parte della manovra di fine anno.

Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie “omnibus” – la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli interventi carattere localistico o microsettoriale.

Il proposito del Legislatore è stato di restringere, rispetto alla preesistente legge finanziaria, il contenuto proprio della legge di stabilità, al fine di configurare un sistema che individuasse invece nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica la sede propria di definizione degli interventi, anche di carattere ordinamentale, di attuazione del Programma nazionale di riforma e di rilancio e sviluppo dell’economia, lasciando alla legge di stabilità il compito di definire, nell’ambito della sessione di bilancio, il quadro macroeconomico e le questioni di carattere generale di maggiore rilievo.

La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

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Al ridimensionamento del contenuto tradizionale della legge è peraltro corrisposto un ampliamento della portata decisionale del disegno di legge di bilancio, attraverso la previsione della possibilità di rimodulare, entro certi limiti, le risorse inerenti alle missioni e ai programmi di spesa.

  1. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno del bilancio pluriennale;
  2. le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sul quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa deve indicare altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione; è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n.42/2009);
  3. gli importi dei fondi speciali, iscritti in bilancio, contenenti le risorse, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale;
  4. tre distinte tabelle, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
  • gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie;
  • gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e missione, con analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. Al riguardo, il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
  • gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione
  • l’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego;
  • le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
  • aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
  • le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
  • le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno.

Le disposizioni della legge di stabilità devono, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata, nonché l’indicazione dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio per far fronte agli effetti finanziari derivanti da leggi la cui attuazione sia risultata recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché le ulteriori misure correttive da adottare.

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Che cosa è la legge di stabilità?

La Legge di stabilità Nella Legge di stabilità (LS) sono contenute le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Def. Il relativo disegno di legge è presentato al Parlamento dal Governo su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 15 ottobre.

La Legge di stabilità fornisce ogni anno il quadro di riferimento finanziario per tutto il periodo considerato nel bilancio pluriennale; per ciascuno degli anni in esso compresi provvede a regolare gli aspetti quantitativi delle leggi vigenti affinché le loro conseguenze finanziarie siano adeguate agli obiettivi della manovra.

Le disposizioni della legge di stabilità devono essere volte esclusivamente a realizzare effetti finanziari. Sono quindi espressamente escluse le norme di delega e quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, e così pure gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

Anche gli interventi per lo sviluppo dell’ economia di regola non sono inseriti nella legge di stabilità ma sono oggetto di appositi disegni di legge collegati con la manovra. La legge di stabilità fissa anzitutto il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato: così si pone come elemento di raccordo fra gli obiettivi programmati e la quantità massima di risorse che può essere assorbita dalla finanza pubblica,

Determina inoltre: • le variazioni di aliquote, detrazioni, scaglioni e altri elementi quantitativi dei tributi in vigore; gli importi dei fondi speciali di bilancio; • l’importo massimo da destinare in ciascun anno al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; • gli importi destinati al finanziamento delle spese pluriennali in conto capitale; • le misure correttive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti; • altre regolazioni di carattere quantitativo; • le norme eventualmente necessarie a garantire l’osservanza del Patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali In coerenza con la struttura del bilancio, le disposizioni riguardanti la spesa sono articolate per missioni e programmi.

Per le spese pluriennali e per quelle permanenti, la Legge di stabilità indica la quota da imputare a ciascuno degli anni considerati: in tal modo le previsioni di spesa a lungo termine vengono a ricollegarsi con le risorse disponibili in ogni singolo anno, La Legge di stabilità può disporre riduzioni di spese o aumenti di entrate; può anche disporre nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrate, ma solo nei limiti in cui la loro copertura finanziaria sia assicurata da nuove o maggiori entrate o da riduzioni permanenti di spesa corrente.

La Legge di stabilità è accompagnata da una Nota tecnico-illustrativa che espone il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle Amministrazioni pubbliche, i contenuti della manovra e i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e sui principali settori di intervento.

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Quando nasce la legge di stabilità?

legge di stabilità in “Dizionario di Economia e Finanza” legge di stabilita Luca Rizzuto legge di stabilità In Italia è il principale strumento della manovra di finanza pubblica insieme alla legge di bilancio (➔). È stata introdotta nel sistema contabile con la l.468/1978 con il nome di legge finanziaria.

La nuova denominazione di l. di s. deriva dalla riforma della l. di contabilità 196/2009. Essa introduce variazioni alle entrate e alle spese delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nel documento di programmazione (➔ DEF). Tale l. è lo strumento contabile per superare il limite costituzionale di cui all’art.81, 3° co., che vieta alla l.

di bilancio di introdurre nuovi tributi o maggiori spese. Le variazioni introdotte con la l. di s. vengono immesse nella l. di bilancio con un ulteriore strumento: la nota di variazioni.

Chi approva la legge di bilancio?

La legge di bilancio – Dopo l’approvazione della risoluzione sulla Nadef si entra nella sessione di bilancio vera e propria, la fase del ciclo di bilancio detta “semestre nazionale”. Fino a pochi anni fa, secondo quanto previsto dalla legge 196/2009, il governo presentava due testi: la legge di bilancio, contenente un bilancio di previsione a legislazione vigente, e la legge di stabilità (prima ancora chiamata legge finanziaria), contenente le riforme.

  • A partire dal 2016, al fine di semplificare la procedura, si presenta un unico testo, la legge di bilancio,
  • La nuova legge, trasmessa ogni anno entro il 20 ottobre, si riferisce ai tre anni successivi ed è articolata in due sezioni, che corrispondono sostanzialmente alle due leggi precedenti.
  • Per prassi si presenta il testo alternando tra camera e senato.

L’esame in prima lettura ha una durata massima di quarantacinque giorni alla camera ( articolo 119, comma 2 del regolamento ) e di trentacinque giorni al senato ( articolo 126, comma 9 del regolamento ). Nel periodo in cui si esamina la legge di bilancio, salvo alcune eccezioni, le commissioni parlamentari si limitano all’analisi degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

  1. Le legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno.
  2. La legge di bilancio deve essere tassativamente approvata dal parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, pena il passaggio all’esercizio provvisorio,
  3. L’intero ciclo si conclude definitivamente entro il mese di gennaio, con la presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra.

Qualora fossero successivamente necessarie rettifiche degli stanziamenti inizialmente previsti, il governo approva decreti di variazione nel corso della gestione dell’esercizio finanziario.