Cosa prevede la legge sul Dopo di Noi 112/2016? – La Legge sul Dopo Di Noi è entrata in vigore il 25 giugno 2016 e, oltre a soluzioni di natura fiscale, prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità gravi (come definite dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 ).
- Tale normativa è stata introdotta per far fronte a situazioni in cui una persona con disabilità grave non può più contare sull’aiuto dei propri genitori o dei familiari più prossimi, e dunque è stato necessario promulgare una normativa che garantisse un presente e un futuro a queste persone.
- La legge è composta da 10 articoli, alcuni dei quali spiegano come funziona tale normativa,
Ad esempio, all’articolo 3 è prevista l’Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è di 90 milioni di euro l’anno nel 2016, di 38,3 milioni nel 2017 e di 56,1 milioni nel 2018.
attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave;realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
All’articolo 5 invece viene spiegata la detrazione delle spese sostenute per le polizze assicurative alla tutela delle persone con disabilità gravi, La normativa infatti eleva da 530 a 750 euro il limite di detrazione da Irpef per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate esclusivamente a persone con disabilità grave.
All’articolo 6 si parla di costituzione di trust (esenzione totale dall’imposta di successione e donazione per beni e diritti conferiti appunto in trust), di vincoli di destinazione (articolo 2645-terdel codice civile) e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Le esenzioni producono effetti se il negozio giuridico :
persegue come finalità esclusiva – da indicare espressamente nell’atto – l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.viene stipulato per atto pubblico;identifica in modo univoco i soggetti coinvolti e i relativi compiti, descrive le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità grave in favore delle quali il negozio è istituito;indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di tali soggetti;individua gli obblighi di gestione e le modalità di rendicontazione del trust (o del gestore o del fiduciario);indica come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;destina i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali;determina il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee (o del gestore o del fiduciario);stabilisce il termine del trust del vincolo di destinazione o del fondo speciale, che deve coincidere con la data di morte del beneficiario e definisce le finalità del patrimonio residuo.
Ci sono comunque casi diversi da quelli resi noti finora che possono riguardare il trust.
Nel caso in cui muoia prima il beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico: i trasferimenti di beni e di diritti reali in favore di tali soggetti godranno anch’essi dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione e dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;Invece se i beni e diritti sono trasferiti a soggetti diversi da quelli che hanno istituito il negozio: le imposte saranno dovute in misura piena e la base imponibile dovrà essere calcolata facendo riferimento all’eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
È prevista l’ esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust (o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione).
Coerentemente all’impostazione della legge, sono deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica) le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, posti in essere nei confronti dei trust dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato fino e di 100 mila euro l’anno.
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Cosa dice la legge 112?
Per approfondire – Fonti e documenti relativi alla L.112/2016 sul “Durante e Dopo di Noi” Legge 112/16. Linee guida Anffas Legge 22 giugno 2016 n.112 «Disposizioni, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare».
Chi viene dopo di noi?
Il Programma “DopoDiNoi” è un percorso di “emancipazione” dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità. Previsto dalla Legge 22 giugno 2016, n.112 relativo a:”Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”, l’obiettivo principale è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro, per esempio, di continuare a vivere anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro, in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di progressivo allontanamento dalle strutture specializzate.
Per rafforzare la prospettiva e le competenze necessarie alla piena attuazione del Programma “DopoDiNoi”, Regione Lombardia nel 2020 ha deliberato, con la DGR XI/3972 del 2 dicembre 2020, un investimento di risorse proprie per euro 400.000,00, introducendo un’importante azione formativa e informativa destinata agli operatori di ATS, ASST, Uffici di Piano, amministratori locali e alle stesse persone con disabilità, alle loro famiglie e associazioni.
Nel 2021, con DGR XI/ 4749 del 24 maggio 2021, Regione Lombardia ha approvato il Programma operativo regionale delle risorse del Fondo “DopoDiNoi 2020” con uno stanziamento complessivo di euro 13.323.860,00 interamente trasferito alle ATS per interventi di carattere infrastrutturale e gestionale,
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) assegnano le risorse attraverso gli Ambiti territoriali/Comuni, a seguito di una valutazione multidimensionale che porta alla predisposizione del Progetto Individuale, condiviso e sottoscritto dalla persona disabile e/o dalla famiglia e con l’individuazione del Case Manager,
Operatori Famiglie
Il Dopo di Noi viene raccontato alle persone con disabilità, alle famiglie e alla cittadinanza generale attraverso una serie di 8 video, ciascuno dei quali affronta un aspetto del tema. I video sono anticipati da un’intervista all’Assessore Locatelli che è uguale per tutti.
Di seguito i temi e la collana completa dei video sul Dopo di Noi: 1. Il bisogno e il percorso per l’autonomia abitativa (ATS Città Metropolitana di Milano) 2. La famiglia al centro del percorso per l’autonomia (ATS Insubria) 3. Progetto di vita e case manager (ATS Montagna) 4. Progettare un housing/co-housing sociale (ATS Brianza) 5.
Tra privato e privacy (ATS Pavia) 6. La casa adatta (ATS Brescia) 7. Trust e aspetti giuridici (ATS Bergamo) 8. La comunità supportiva (ATS Valpadana) Qui sotto la palylist con i video. Programma Dopo di noi (Testo in Easy to read) In fondo alla pagina è possibile scaricare un documento in formato PDF dove questo testo è stato scritto in linguaggio facile da leggere e da capire (Easy to read).
Cosa sono i progetti di vita indipendente?
Vita Indipendente è il progetto regionale nato per garantire a persone con disabilità grave la possibilità di vivere in casa propria, senza dover ricorrere alle strutture protette e di avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. Il progetto, avviato come fase sperimentale nel 2004 in 5 zone distretto, dal 2012 è esteso a tutte le 28 zone distretto.
I d estinatari sono persone con disabilità capaci di esprimere la propria volontà, con età superiore ai 18 anni e in possesso della certificazione di gravità (legge 104 del 1992) che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale. I beneficiari del progetto, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento socio-lavorativo, e assumere autonomamente l’assistente personale, nonché acquisire le tecnologie domotiche per l’allestimento e la fruizione dell’ambiente domestico e lavorativo, hanno l’opportunità di decidere in prima persona l’agire quotidiano che va dalla cura della persona, alla mobilità in casa e a lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire l’autonomia e l’inclusione sociale.
I richiedenti sono valutati dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (UVMD), La stessa inoltre verifica l’appropriatezza e la congruità del progetto presentato. Successivamente le zone distretto/Società della Salute, sulla base delle condizioni valutate, possono attribuire un assegno mensile che varia da 800 a 1.800 euro,
Cosa dice la legge 118?
La legge 118 del ’71 definisce invalidi civili ‘quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite () che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo’.
Cosa dice la legge 114?
114 /2014, ha introdotto importanti novità nell’ambito dell’accertamento di revisione allo scopo di semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi previsti per la concessione dei benefici, prestazioni ed agevolazioni a favore delle persone con handicap/disabilità.
Come richiedere la misura B2?
Per accedere ai sostegni della Misura B2, all’apertura del bando pubblicato dall’Ambito Territoriale, occorre rivolgersi al Servizio sociale del proprio Comune di residenza per inoltrare richiesta.
Qual è la legge definita dopo di noi che è stata emanata per favorire il benessere la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave?
Articolo 3 –
Regioni | Quota di popolazione in condizione di disabilità grave(18-64anni) | Risorse (€) |
---|---|---|
Abruzzo | 2,2% | 1.980.000 |
Basilicata | 1,0% | 900.000 |
Calabria | 3,4% | 3.060.000 |
Campania | 10,1% | 9.090.000 |
Emilia Romagna | 7,3% | 6.570.000 |
Friuli Venezia Giulia | 2,0% | 1.800.000 |
Lazio | 10,1% | 9.090.000 |
Liguria | 2,5% | 2.250.000 |
Lombardia | 16,7% | 15.030.000 |
Marche | 2,6% | 2.340.000 |
Molise | 0,5% | 450.000 |
Piemonte | 7,2% | 6.480.000 |
Puglia | 6,9% | 6.210.000 |
Sardegna | 2,9% | 2.610.000 |
Sicilia | 8,6% | 7.740.000 |
Toscana | 6,1% | 5.490.000 |
Umbria | 1,5% | 1.350.000 |
Valle d’Aosta | 0,2% | 180.000 |
Veneto | 8,2% | 7.380.000 |
Totale | 100,0% | 90.000.000 |
Viene istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; la dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Le risorse sono state suddivise dai decreti attuativi rispetto alla quota di popolazione regionale in condizione di disabilità grave. Si precisa che, al 31 dicembre 2018, risultano dodici le regioni ad aver inviato i dati sui beneficiari. In particolare, la popolazione di età 18-64 anni coperta dalla rilevazione è pari al 69% di quella complessiva.
Incidenza che sale ad un valore prossimo al 100% nel Nord (dove manca la sola Valle d’Aosta, al netto comunque delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che non partecipano al riparto del Fondo) e scende sotto la metà nel Centro e nel Mezzogiorno, dove la popolazione coperta dalla rilevazione è rispettivamente pari al 43 e al 46%.
Come tutelare un figlio disabile?
Tutelare un figlio disabile quando si muore, cosa fare? Per tutelare un figlio disabile quando si muore è possibile stipulare polizze di assicurazione, trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario, attraverso regimi fiscali agevolati.
Cosa prevede la legge 162?
Cosa è? La Legge Nazionale 162 /1998 prevede l’attuazione di Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave con la finalità di promuovere l’autonomia e fornire sostegno alla famiglia in cui è presente la persona con grave disabilità.
Cosa prevede il Progetto di vita?
Il combinato disposto della Convenzione ONU, come guida, e della classificazione ICF, come strumento per strutturare la valutazione, ci permette di superare la concezione di progetto personalizzato quale mero schema di offerta rigida e poco modificabile di prestazioni o contributi da erogare e di avviare un percorso di definizione del Progetto di vita.
La L.R.66/2008 e la L.R.60/2017 ribadiscono la centralità della persona con disabilità, attraverso il Progetto di vita. In particolare, l’art.9 della L.R.60/2017, sottolinea quali sono gli obiettivi da assicurare attraverso tale strumento. Il Progetto di vita è il documento che, a partire dal profilo funzionale della persona, dai bisogni e dalle legittime aspettative e nel rispetto della propria autonomia e capacità di autodeterminazione, individua quale è il ventaglio di possibilità, servizi, supporti e sostegni, formali (istituzionali) e informali, che possono permettere alla stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter partecipare alla vita sociale, avere laddove possibile una vita indipendente e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.
Il Progetto di vita della persona diventa dunque la sede nella quale riunificare le risposte, in termini di obiettivi, sostegni e opportunità, offerte dai sistemi sanitario e sociale, previdenziale e scolastico, lavorativo, ambientale/ domestico e socio-relazionale, scelte in accordo con la persona e/o con i familiari.
In esso devono confluire programmi e progetti individualizzati e personalizzati di cui sono titolari enti e soggetti diversi (PAP, PEI, PARG, PRI, ecc.), sotto la regia di un unico soggetto, la UVM disabilità. Tale strumento deve essere dinamico, impostato e gestito in modo da seguire l’evoluzione dei bisogni e delle risposte per l’intero ciclo di vita della persona, adeguatamente differenziato a seconda delle diverse fasi evolutive ma anche delle diverse esigenze tra chi è capace di autodeterminarsi e avere una vita indipendente e chi necessita di un maggiore accompagnamento e supporto da parte della rete familiare, sociale e dei servizi.
Il Progetto di vita si configura pertanto non solo come la concreta realizzazione della capacità di autodeterminazione delle persone con disabilità, ma anche come uno strumento capace di accrescere, attraverso i supporti forniti, le potenzialità e la capacità di autodeterminazione di quelle maggiormente fragili.
In tale ottica il Progetto di vita, anche a garanzia di una sua sostenibilità nel tempo, presuppone da un lato un forte coordinamento e una piena integrazione tra soggetti diversi, dall’altro un approccio di rete che colloca servizi, obiettivi, azioni, strumenti e indicatori, in spazi e tempi più ampi, al fine di costruire opportunità e abilità, di supportare i cambiamenti e di accrescere possibilità di sviluppo, capacità di autodeterminazione e di scelta di ciò che la persona con disabilità vuole essere e di ciò che vuole fare.
Questo approccio, delle cosiddette capability, richiede sia al sistema pubblico che alle persone, un cambiamento culturale importante: le persone e le loro famiglie non sono più destinatarie passive di politiche e servizi ma devono essere soggetti attivi del cambiamento.
- Il Progetto di vita per essere realizzabile necessita di uno strumento contabile di tipo preventivo che definisca le risorse economiche, strumentali, professionali e umane, sia pubbliche che private, necessarie : il Budget di salute,
- Esso costituisce il paniere di possibilità che la UVM disabilità ha a disposizione per la realizzazione del Progetto di vita della persona e deve ricomprendere tra le altre, le risorse previste a livello previdenziale, quelle previste dai percorsi riabilitativi e assistenziali garantite dai LEA, nonché i pacchetti assistenziali aggiuntivi; tutte le risorse costituite dall’apporto della famiglia adeguatamente sensibilizzata, informata e specificamente formata; le risorse del privato sociale, del volontariato e di tutte le associazioni attrezzate per affrontare le numerosissime forme di disabilità anche a bassa o bassissima incidenza; nonché tutte le risorse che la UVM disabilità può ricercare per il miglioramento delle performance ambientali.
Con la L.328/2000 è stato indicato, in modo esplicito, il diritto della persona con disabilità di poter disporre di uno strumento che riunisca in un unico ambito progettuale le indicazioni diagnostiche e i piani di intervento riferiti sia agli aspetti sanitari che a quelli sociali e sociosanitari.
La decisione di Giunta Regionale n.11 del 7 aprile 2015 ha dato indirizzi agli uffici regionali in merito a una serie di azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi sociosanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità, inserendo, tra le priorità evidenziate in sede di prima Conferenza regionale per i diritti delle persone con disabilità, la necessità di riorganizzare il percorso di presa in carico della persona con disabilità a partire dal sistema dell’accesso e determinando regole chiare e condivise.
La fase di revisione dell’assetto organizzativo e territoriale dei servizi sociosanitari toscani è stata sicuramente un momento di trasformazione del sistema di risposta ai bisogni dei cittadini, che ha offerto l’opportunità di rendere il modello di presa in carico più omogeneo ed equo sul territorio regionale.
Un primo step di lavoro è stato l’approvazione della Delibera GRT n.1449/2017 che ha portato a sintesi i principali obiettivi di lavoro, descrivendo le principali tappe del Percorso di presa in carico della persona con disabilità, le aree di intervento e le fasi operative, con l’indicazione, per ciascuna di esse, delle azioni e degli strumenti concreti da attivare per la loro realizzazione e la relativa tempistica, per l’attuazione di un modello regionale che possa garantire al cittadino equità e omogeneità di risposte, pur nel rispetto delle specificità di ciascun territorio.
La delibera ha dato l’avvio a tavoli di confronto, che attraverso la conoscenza approfondita dei modelli esistenti, hanno avuto il mandato di definire livelli e strumenti di programmazione e governo, organizzativi e gestionali comuni ed efficaci, da implementare gradualmente e/o attraverso sperimentazione su alcuni territori.
Chi fa il Progetto di vita?
Si parla e si sente spesso parlare del Progetto di vita, nonché di Progetto individuale e della loro importanza: di cosa si tratta? La L.n.328/00, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevede che per ottenere piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, venga predisposto un progetto individuale per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
- La sua finalità è creare percorsi personalizzati in cui gli eterogenei interventi siano coordinati in maniera mirata, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.
- All’art.14 della legge 328 si specifica che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Il Progetto Individuale Il Comune d’intesa con la A.S.L, deve predisporre un Progetto Individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui necessita la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione,
Si tratta di un approccio che guarda alla persona con disabilità non come ad un utente di diversi servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi interessi e le sue potenzialità, Si tratta perciò di un progetto che si articola nel tempo ed ha la finalità di creare le condizioni affinché i servizi e gli interventi si possano realmente attuare e concretizzare in piena sinergia.
Tale progetto si inquadra come diritto soggettivo esigibile e può essere identificato come strumento per l’esercizio del diritto alla vita indipendente ed all’inclusione nella comunità per tutte le persone con disabilità, come previsto anche Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
Più recentemente tutto ciò è stato ulteriormente ribadito dalla L.n.112/16, che individua il progetto individuale quale punto di partenza per l’attivazione dei percorsi in essa previsti. In essa si specifica che il Progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità,
Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, Tale documento non è dunque automatico, ma va appositamente richiesto dalle famiglie, La sua redazione poi verrà effettuata con la partecipazione dell’istituzione scolastica coinvolta, la quale certamente ha un ruolo significativo, data la sua centralità nella predisposizione ed attuazione del PEI, parte integrante di un percorso progettuale che deve procedere in direzione delle massime autonomie possibili.
Il Progetto di vita Il Progetto di vita, invece, non è un documento da predisporre, ma si riferisce piuttosto all’idea che gli apprendimenti siano funzionali all’autonomia e alla vita futura. Come sottolinea il Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIS), infatti, il Progetto di Vita non è un documento a sé, bensì l’impostazione che, attraverso la pianificazione degli interventi coordinati e concordati fra le diverse agenzie (famiglia, scuola, sociale, sanitaria), dà vita ad azioni volte alla formazione globale dell’alunno con disabilità.
Per questo è importante che fra le Agenzie vi sia un dialogo aperto e un’attiva collaborazione. Si potrebbe allora affermare che il Progetto di Vita è la finalità di un lavoro sinergico e coeso. Di fatto è ciò verso cui si tende, al fine di garantire e promuovere nella persona con disabilità capacità, conoscenze, abilità e, in una parola, competenze utili per una Vita di Qualità APPROFONDIMENTI Progetto individuale e progetto di vita In disabili.com Progetti di vita indipendente Tina Naccarato
Quanto prende di pensione un invalido al 100 %?
Per la pensione di invalidità civile il reddito del coniuge conta solo per l’integrazione al milione ma non per il diritto all’importo base. Con la sentenza 152 del 2020 La corte costituzionale ha dichiarato inadeguato l’assegno mensile per gli invalidi totali.
Proprio da luglio del 2020 quindi assegno di invalidità civile totale ha subito un incremento da 286,81 euro a 651,51 euro. Incremento al milione però, e questo va sottolineato, non spetta a tutti gli invalidi al 100% visto che hai richiesto il rispetto di determinati requisiti reddituali. Rispondiamo la domanda di non ho fretta dice che ci chiede: Buona sera, a dicembre mi sono sposata e mio marito è disabile al 100% pertanto percepisce la pensione di invalido civile e l’indennità di accompagnamento.
La mia domanda è: Se lo dichiaro fiscalmente a carico, cosa che posso perché non ha altri redditi solo pensione e accompagnamento, possono diminuirgli la pensione visto che io ho un reddito? Nel mese di aprile gli hanno abbassato la pensione dopo che dal 1/1/2021 gli era stata aumentata.Ci è arrivata una lettera dove hanno ricalcolato tutto, dal 01/01/2021 al 30/04/2022, per via della ride terminazione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Cosa dice la legge 102?
REQUISITI PENSIONE QUOTA 102 – Con la pensione Quota 102 hanno diritto ad andare in pensione anticipata i lavoratori subordinati e autonomi del settore pubblico e del settore privato che hanno almeno:
64 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2022; 38 anni di contributi maturati sempre entro il 31 dicembre 2022.
In pratica con Quota 102 possono andare in pensione le persone nate entro il 1958, che raggiungono tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi. Il diritto di accesso al prepensionamento di quota 102 può essere esercitato anche successivamente al 2022, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2022.
Cos’è la misura 4?
La misura si caratterizza per l’offerta di interventi di na- tura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a suppor- tare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anzianità di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza.
Come viene pagata la misura B1?
Misura B1 – Contributo per Disabili gravissimi Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza annualità 2021: MISURA B1 Regione Lombardia con D.G.R. N°XI/5791 del 21.12.2021 ha ridefinito il “Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2021 esercizio 2022”,
IN COSA CONSISTE LA MISURA B1 La Misura B1 è un sostegno alla persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, e al suo caregiver familiare. Si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico mensile ed eventuale voucher sociosanitario, per promuovere il benessere e la qualità di vita, per favorire la domiciliarità e l’inclusione sociale.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA B1 La Misura B1 è destinata alle persone di qualsiasi età che si trovino in:
- condizione di disabilità gravissima, Le persone con disabilità gravissima sono coloro che si trovano in una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art 2, comma 2, lettere da a) ad i), riconfermate all’art 2, comma 2 del D.P.C.M.21/11/2019:
- assistite a domicilio;
- beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla l.n.18/1980 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M.n.159/2013;
- residenti in Lombardia;
- con ISEE sociosanitario fino a € 50.000 per adulti/anziani e con ISEE ordinario fino a € 65.000,00 se minori.
STRUMENTI PREVISTI PER I DESTINATARI DELLA MISURA B1 Gli strumenti sono rappresentati dal contributo economico (buono) erogato dall’ATS e da contributo in prestazioni/servizi (voucher socio-sanitario) erogati da Enti accreditati sociosanitari o sociali a contratto con l’ATS.
Buono B1 (contributo economico) : Il buono mensile varia in base alla tipologia del bisogno e alla presenza o meno del personale di assistenza impiegato, secondo lo schema sottoriportato.
- Disabili gravissimi e assistenza garantita da caregiver familiare: contributo mensile di € 650,00 per un massimo annuale sino ad € 7.800,00;
- disabili gravissimi che frequentano scuola e assistenza garantita da caregiver familiare : contributo mensile di € 700,00 per un massimo annuale sino ad € 8.400,00;
- disabili gravissimi di cui alla lettera g e assistenza garantita da caregiver familiare contributo: mensile di € 750,00 per un massimo annuale sino ad € 9.000,00;
- disabili gravissimi con bisogni complessi di curi alle lettere a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure stato di Minima Coscienza, b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa ed i) persona in condizioni di dipendenza vitale e assistenza garantita solo da caregiver familiare: contributo mensile di € 900,00 per un massimo annuale sino ad € 10.800,00;
- disabili gravissimi e assistenza garantita anche da personale d’assistenza regolarmente impiegato (da 10 ore/settimana) contributo mensile di € 900,00 per un massimo annuale sino ad € 10.800,00;
- disabili gravissimi e assistenza garantita anche da personale d’assistenza regolarmente impiegato (con contratto part-time) contributo mensile di € 1.000,00 per un massimo annuale sino ad € 12.000,00
- disabili gravissimi e assistenza garantita anche da personale d’assistenza regolarmente impiegato (con contratto tempo pieno) contributo mensile di € 1.200,00 per un massimo annuale sino ad € 14.400,00
- disabili gravissimi con bisogni complessi in a), b), i) e assistenza garantita da caregiver familiare e personale di assistenza regolarmente impiegato (con contratto a tempo pieno o due contratti part-time); contributo mensile di € 1.300,00 per un massimo annuale sino ad € 15.600,00.
Assegno di autonomia : si tratta di una quota aggiuntiva al buono fino ad un importo massimo di € 800,00, riconosciuto al beneficiario della Misura B1 (di norma maggiorenni, con ISEE sociosanitario fino a € 30.000,00 senza supporto del caregiver familiare ma con ausilio di un assistente familiare autonomamente scelto) che attiva una progettualità di vita indipendente per contribuire alle spese sostenute per il personale di assistenza regolarmente assunto.
Voucher B1 (prestazioni fornite da enti erogatori a contratto con ATS) : Può essere riconosciuto al disabile in seguito a specifico progetto redatto dall’ASST. Si distingue in:
- voucher sociosanitari adulti/anziani fino ad un massimo di € 460,00 per il miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie;
- voucher sociosanitari minori: fino ad un massimo di € 600,00 per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie;
- voucher sociosanitario rafforzamento ADI a scuola fino ad un massimo di € 350,00 a favore di studenti minorenni o maggiorenni frequentanti fino alla scuola secondaria di secondo grado a rafforzamento degli interventi già attivi con l’ADI.
- voucher sociosanitario alto profilo fino ad un massimo di € 1.650,00, Per questa tipologia di beneficiari è possibile riconoscere oltre al contributo mensile di cui al punto 1 e 2 un voucher per l’acquisto di prestazioni di natura tutelare fino ad un massimo di 20 ore settimanali.
A CHI RIVOLGERSI PER LA MISURA B1 Per ottenere i contributi (buono/voucher) previsti dalla misura B1 occorre presentare formale domanda presso la propria ASST di residenza utilizzando l’apposita modulistica. Le domande devono essere presentate sia dalle persone già riconosciute con gravissima disabilità Misura B1 e in carico al 31.12.2021, sia dalle persone di nuovo accesso.
Le domande verranno indirizzate dall’ASST a una équipe di operatori esperti, che previa valutazione multidimensionale delle condizioni della persona, anche effettuata presso il domicilio, predisporrà il Progetto Individuale di Assistenza, che prevede la descrizione degli interventi da sostenere con i buoni e i voucher previsti dalla Misura B1.
L’erogazione dei contributi e dei voucher avviene da parte dell’ATS Val Padana, a fronte del Progetto definito dall’ASST e previa verifica del mantenimento dei requisiti dei beneficiari. DURATA DEL PROGRAMMA E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il programma operativo ha validità annuale con scadenza al 31.12.2022,
L’erogazione dei benefici avverrà fino al 31.12.2022 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione alle ATS, che provvederanno all’erogazione dei contributi in base alla predisposizione di elenchi trimestrali eventualmente distinti per fasce d’età (minori, adulti, anziani) ed ordinati per valore ISEE.
Per le persone già in carico per Misura B1 al 31.12.2021 la domanda va presentata, in forma semplificata, entro marzo 2022.
- Tutte le domande per nuovi accessi possono essere presentate dal 01/01/2022 al 31/10/2022.
- L’argomento può essere approfondito consultando,
- INFORMAZIONI E CONTATTI Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla Misura B1 possono essere chieste alla:
- ASST: riferimenti Area territoriale di ASST Mantova
- ASST: riferimenti Area territoriale di ASST Cremona
- ASST: riferimenti Area territoriale di ASST Crema
- ATS: Responsabile Misura B1: U.O. Percorsi sulla cronicità Dr. Salvatore Speciale – e-mail: – tel: 0376 334547 – 0376 334474
: Misura B1 – Contributo per Disabili gravissimi
Che cosa dice la legge 102?
REQUISITI PENSIONE QUOTA 102 – Con la pensione Quota 102 hanno diritto ad andare in pensione anticipata i lavoratori subordinati e autonomi del settore pubblico e del settore privato che hanno almeno:
64 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2022; 38 anni di contributi maturati sempre entro il 31 dicembre 2022.
In pratica con Quota 102 possono andare in pensione le persone nate entro il 1958, che raggiungono tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi. Il diritto di accesso al prepensionamento di quota 102 può essere esercitato anche successivamente al 2022, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2022.
Cosa vuol dire legge 102?
Che cos’è la Quota 102 e quali sono le condizioni per accedere nel 2022? Quota 102, ecco requisiti e condizioni per il 2022: i chiarimenti in un documento dell’INPS che recepisce la novella apportata dalla legge n.234/2021. Ecco in sintesi cosa delinea l’INPS nella Circolare n.38/2022 con cui illustra la novella introdotta dall’articolo 1, co.87 della ( ).
- L’articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e),della legge in esame riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
- Questo comma coordina la previgente disciplina della pensione ” quota 100 “, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.
- Ma cosa si intende per Quota 102 ?
- La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Cosa prevede la legge 114 del 2014?
L’articolo 25 comma 8 della Legge 114 / 2014 modifica il testo della Legge garantendo che l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le persone con disabilità stabilizzata e non reversibile, anche se non titolari di indennità di accompagnamento (quindi a prescindere dalla gravità) o di comunicazione.
Cosa dice la legge 18 del 2009?
Con la Legge 3 marzo 2009, n.18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007. La Convenzione, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti.
In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.
Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intende piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.
- Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità.
- A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all’esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.
Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso sottoscritto e ratificato dall’Italia. La Convenzione dispone che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.
La legge italiana di ratifica della Convenzione ha contestualmente istituito l’ Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che ha, tra gli altri, il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’art.35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU).
A seguito dell’approvazione del testo da parte dell’Osservatorio, l’Italia ha dunque trasmesso a fine novembre 2012 il primo Rapporto alle Nazioni Unite per il tramite del CIDU del Ministero degli Esteri.