Legge Sul Testamento Biologico Cosa Prevede?

Legge Sul Testamento Biologico Cosa Prevede
Testamento Biologico: cos’è e cosa prevede – Il Testamento Biologico è un documento al cui interno il cittadino può indicare le Disposizioni anticipate di trattamento, ovvero a quali trattamenti sanitari intende essere sottoposto nel caso in cui non fosse più in grado di comunicarle ai medici.

  • Come probabilmente sai già, prima di qualunque intervento chirurgico al paziente viene sottoposto il documento per il consenso informato, che è un diritto dell’individuo, oltre che un obbligo da parte delle strutture sanitarie,
  • All’interno del documento viene spiegato come si svolgerà l’intervento e tutte le possibili conseguenze dello stesso.

Se non si è nelle condizioni di poter fornire il proprio consenso, quindi non si è autosufficienti, a scegliere sarà qualcun altro, magari un coniuge o un parente. Quindi, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età puoi redigere il tuo biotestamento, indicando i trattamenti ai quali intendi e non intendi essere sottoposto.

Cosa prevede la legge 219?

Nomina del fiduciario e ruolo del medico – La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.

le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Legge 22 dicembre 2017, n.219 DM 10 dicembre 2019, n.168

Data di ultimo aggiornamento 11 febbraio 2020

Quale legge regola il testamento biologico?

In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n.219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018). Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Cosa bisogna fare per non avere accanimento terapeutico?

Il rifiuto o la revoca del consenso a un accertamento o a un trattamento, devono essere documentati in forma scritta o, nei casi in cui la persona malata si trovi impossibilitata ad esprimersi in questa forma, attraverso videoregistrazione o dispositivi che le consentano di comunicare.

Come redarre un testamento biologico?

Come fare il Testamento Biologico – La legge 219 ha previsto un iter semplificato per redigere le proprie DAT. Esistono, in analogia al testamento tradizionale, due forme di redazione: – atto pubblico ; – scrittura privata autenticata, Nella forma privata occorre che il disponente consegni personalmente il proprio testamento biologico presso l’ufficio dello stato civile del comune dove risiede, i cui funzionari provvederanno poi all’annotazione in un apposito registro, se istituito.

In alternativa, può essere depositato presso le strutture sanitarie qualora vi siano i presupposti previsti all’ art.4 comma 7 : Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio Sanitario Nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

In entrambe le forme, pubblica o privata, è opportuno che chi redige il testamento biologico indichi una persona di sua fiducia, detta fiduciario, che faccia le sue veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Che differenza c’è tra testamento biologico e DAT?

In questo caso è consigliabile avere testimoni, presenti nell’inquadratura della videoregistrazione. Che differenza c’è tra DAT e testamento biologico? DAT, Biotestamento, Testamento biologico e Disposizioni Anticipate di Trattamento sono tutti sinonimi.

Quanto costa fare il testamento biologico?

Quanto costa fare il Testamento Biologico? Il testamento biologico è esente da qualsiasi imposta, tassa o tributo di diritto, inclusa l’imposta di bollo.

Dove si registra il testamento biologico?

Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico? –

Dopo aver compilato il tuo biotestamento hai a disposizione due opzioni: 1, puoi consegnare personalmente il tuo testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza. L’ufficiale di stato civile, verificate la tua identità e residenza, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate; 2.

Quando è stata approvata la nuova legge sul testamento biologico?

Italia. Il 14 dicembre 2017, durante il Governo Gentiloni, è stata approvata in via definitiva al Senato, con 180 voti favorevoli (PD, M5S, LeU), 71 contrari (FI, Lega) e 6 astenuti, la legge sul biotestamento ( legge 22 dicembre n.219), entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018.

Quali sono i tipi di testamento previsti dalla legge?

Tipi di testamento : olografo, pubblico, segreto, speciale.

Quando diventa accanimento?

Legge Sul Testamento Biologico Cosa Prevede L’ accanimento terapeutico si verifica quando ci si ostina in modo irragionevole a ricorrere a trattamenti inutili o sproporzionati, e cioè a trattamenti che non possono determinare alcun reale beneficio per il paziente, o i cui effetti collaterali superano di gran lunga i benefici attesi.

Quando il paziente può rifiutare il trattamento?

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

Cosa ne pensa la Chiesa della accanimento terapeutico?

Per la Chiesa cattolica il paziente può rinunciare all’ accanimento terapeutico, che va distinto dall’eutanasia passiva, la quale al contrario non è mai ammessa.

Perché si fa il testamento biologico?

Cosa si può accettare o rifiutare? – Compilando il testamento biologico, una persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia. Rianimazione, somministrazione di oppiacei e antidolorifici, intubazione, sedazione profonda : questi i trattamenti a cui una persona potrà eventualmente decidere di non sottoporsi.

Come fare testamento e dove conservarlo?

Come fare testamento e dove conservarlo Per molti la morte é qualcosa di impronunciabile a cui non si deve pensare. Altri invece la considerano un normale processo della vita e la attendono senza timore. Nel corso della nostra esistenza, siamo chiamati ad a prendere scelte molto importanti, una di queste é sicuramente quella di fare un testamento. Legge Sul Testamento Biologico Cosa Prevede Testamento olografo, ovvero senza notaio È la forma più semplice di testamento: è sufficiente redigere su un qualunque foglio, le proprie disposizioni di ultima volontà. Gli elementi necessari del testamento sono tre: l’autografia (il testamento olografo si deve scrivere necessariamente a mano e non al computer), la data e la nostra firma.

Se il testamento occupa più fogli é necessario che ogni foglio sia datato e firmato. Ovviamente, affinchè un testamento sia valido, deve anche indicare chiaramente il beneficiario o i beneficiari. Dove conservarlo? Il testamento olografo é la forma più diffusa, per la sua semplicità. Ci sono però dei contro da considerare.

Se non viene conservato da un notaio, dobbiamo occuparci noi di conservarlo nel modo e nel posto più opportuno affinchè non venga sottratto, perso o distrutto. Il testamento olografo può essere fatto senza notaio, ma possiamo comunque decidere di conservarlo presso un ufficio notarile.

Quindi redatto senza notaio, ma conservato presso notaio. Testamento con notaio Il notaio viene designato come persona di fiducia: é il metodo più opportuno di fare testamento qualora la propria situazione patrimoniale sia complessa e ci siano vari eredi. Il testamento sarà depositato presso il notaio e alla morte verrà certamente reso pubblico (pubblicazione del testamento).

: Come fare testamento e dove conservarlo

Dove si conservano le DAT?

Le DAT, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, introdotte dalla Legge n.219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

  1. La persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che esprime una DAT.
  2. È una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
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La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi. Sì, con atto scritto comunicato al disponente. Sì, con un atto di revoca del precedente fiduciario e la nomina del nuovo oppure con una nuova DAT in cui nomina il nuovo fiduciario.

  1. dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
  2. presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
  3. presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
  4. presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es.

nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare esclusivamente nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di predisporre DAT per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

  • Durata massima del video: 5 minuti ;
  • Formato del file: mp4 (MPEG-4 Part 14);
  • Il file video deve essere codificato utilizzando uno dei seguenti codec: H264/H265 ;
  • La lunghezza minima del lato corto del frame deve essere maggiore o uguale ai 240 pixels ;
  • La lunghezza massima del lato lungo del frame non deve eccedere gli 800 pixels ;
  • L’area del frame (calcolata lato lungo x lato corto) deve essere compresa tra 76800 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 320px x 240px) e 480000 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 800px x 600px);
  • Il rapporto di aspetto (RATIO) del frame video deve essere compreso tra 4/3 e 21/9 ;
  • Il video deve essere riproducibile a 24 FPS (frames per seconds);
  • Il bitrate del file video deve essere compreso tra i 100 kbps e i 1000 kbps,

Nel caso di DAT videoregistate inviate dai Comuni attraverso il modulo on line la dimensione massima del file è: 50 mega byte, Nel caso di DAT videoregistrate trasmesse da parte dei notai e delle regioni attraverso servizi di cooperazione applicativa: la dimensione massima del file è: 150 mega byte.

Alcune caratteristiche del file, quali la risoluzione, l’algoritmo di codifica, la dimensione del file, il bitrate ed il FPS, potrebbero essere alterate dal sistema per permettere la corretta acquisizione del file all’interno della Banca Dati Nazionale. Il disponente dovrà procedere alla verifica della integrità del video trasmesso accedendo al portale di consultazione ( https://dat.salute.gov.it/portale-dat/ ).

È la banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, in cui tutte le DAT espresse sono registrate e tempestivamente aggiornate in caso di rinnovo, modifica o revoca. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

  • gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati
  • i notai e i capi degli Uffici consolari italiani all’estero nell’esercizio delle funzioni notarili
  • i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
  • il medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi
  • il disponente
  • il fiduciario, eventualmente da lui nominato.

L’accesso alla banca dati avviene attraverso un’autenticazione digitale tramite SPID o CNS. Dal 1 febbraio 2020 quando è entrato in vigore il decreto ministeriale n.168 del 10 dicembre 2019 che ne regolamenta il funzionamento. Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020, anche raccolte prima dell’entrata in vigore della Legge 219/2017, dovranno essere acquisite entro il 31 luglio 2020 nella banca dati nazionale, allegando copia delle DAT, e, entro il 31 marzo 2020, dovranno comunque essere acquisiti nella banca dati i nominativi delle persone che hanno depositato una DAT prima del 1 febbraio 2020 con l’indicazione del luogo in cui è conservata.

Ove le DAT raccolte prima del 1 febbraio vengano tutte trasmesse alla Banca dati nazionale entro il 31 marzo 2020 può non essere trasmesso il relativo elenco nominativo. Devono essere trasmesse anche eventuali DAT di disponenti poi deceduti in quanto le stesse comunque concorrono alle statistiche sull’attuazione della Legge 219.

Per le DAT pregresse non sarà necessario acquisire il consenso dell’interessato alla trasmissione di copia delle DAT alla banca dati nazionale in quanto sarebbe troppo oneroso per i soggetti alimentanti ricontattare tutti i disponenti. È comunque diritto degli interessati, nel caso, richiederne la cancellazione dalla banca dati nazionale direttamente al Ministero della salute come indicato nella relativa informativa.

Non è necessaria alcuna registrazione alla Banca dati nazionale DAT da parte dei Comuni se la trasmissione delle DAT avviene attraverso la compilazione dei moduli on line disponibile dal portale del Ministero e la trasmissione dalla PEC del Comune, registrata sull’IPA (Indice delle PEC della Pubblica Amministrazione), dei file cifrati generati dal modulo online.

La legge prevede la nomina di un solo fiduciario che dovrà essere registrato nei dati della DAT. Ove il disponente avesse indicato anche un secondo fiduciario (fiduciario supplente) i riferimenti di quest’ultimo, se indicati nella DAT, saranno visibili al medico nella DAT.

  • Su richiesta di alcuni Comuni, che hanno raccolto e digitalizzato più di 1000 DAT, il Ministero ha previsto la possibilità di trasmettere l’elenco nominativo delle DAT pregresse secondo uno specificato formato in XML.
  • Le specifiche, insieme alla funzionalità per cifrare l’elenco e trasmetterlo poi via PEC, sono pubblicate sul portale del Ministero nelle Disposizioni anticipate di trattamento,

La numerazione delle DAT presso i Comuni è uno strumento gestito in autonomia dal Comuni. La numerazione delle DAT nella Banca dati nazionale non è collegata a quella dei Comuni ed è univoca a livello nazionale. Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle.

Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale. Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 da Comuni oggi soppressi e confluiti in un nuovo Comune vanno trasmesse dal nuovo Comune indicando nel modulo online, come Comune inviante, quello esistente alla data di consegna della DAT.

Ove più Comuni fossero confluiti in un nuovo Comune gli elenchi delle DAT pregresse andranno inviati con elenchi distinti, trasmessi con PEC distinte, uno per ognuno dei precedenti Comuni. No, l’indirizzo da indicare (obbligatorio nel caso il disponente non abbia dato il consenso alla trasmissione di cpia della DAT alla banca dati nazionale) deve essere quello della sede del Comune dove è conservato l’originale consegnato all’Ufficiale di stato civile.

  1. No, se il disponente ha dato il consenso alla notifica via email dell’avvenuta registrazione nella banca dati DAT riceverà direttamente dalla banca dati comunicazione via email dell’avvenuta registrazione e del numero di DAT assegnato.
  2. Potrà anche consultare la propria DAT accedendo alla Banca dati DAT autenticandosi via SPID, CNS o CIE.

Si, è da considerare la residenza del disponente al momento della deposizione delle DAT presso il comune Sì, la validità dei documenti del disponente o del fiduciario deve sussistere al momento della deposizione della DAT. Per questo motivo nel Modulo online per l’invio delle DAT da parte degli uffici di stato civile dei Comuni occorre inserire sia la Data di consegna della DAT sia le date di scadenza dei documenti (del disponente e del fiduciario, se è stato nominato ed ha accettato).

Il sistema verifica automaticamente che i documenti erano validi alla data della deposizione della DAT. Sì. Nel precisare che il termine del 31 marzo 2020 per la trasmissione da parte dei Comuni dell’elenco nominativo delle DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 è un temine ordinatorio e non prevede alcuna sanzione per l’ente locale, ove la contingente situazione di emergenza impedisse il rispetto di tale termine, detti elenchi potranno essere trasmessi anche successivamente alla data del 31 marzo, cercando di effettuare tale trasmissione sollecitamente, appena le condizioni operative lo consentiranno.

Sì. Nel caso un soggetto alimentante si accorga che la trasmissione che ha effettuato presenta errori nei dati o nel file delle DAT (ad esempio il documento scansionato non è leggibile) può chiedere di cancellare quanto trasmesso inviando una richiesta di cancellazione all’indirizzo PEC:, riportando in oggetto “Richiesta di cancellazione DAT” e allegando la richiesta su carta intestata con l’indicazione del numero della DAT trasmessa, della data della trasmissione e di un riferimento da contattare per comunicare l’avvenuta cancellazione.

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Si. Il disponente può nominare un fiduciario residente all’estero. Tuttavia, qualora il fiduciario residente all’estero non abbia un codice fiscale attivo, la designazione è possibile solo con l’accettazione contestuale dello stesso. In tal caso inoltre il fiduciario non potrà accedere al servizio di consultazione on line delle DAT registrate alla Banca dati nazionale perchè i sistemi di autenticazione previsti per tale servizio (SPID, CNS o CIE) richiedono il codice fiscale.

Se un disponente non vuole che la copia della sua DAT sia consultabile nella banca dati nazionale può richiederne la cancellazione al Ministero dalla salute con le modalità indicate al punto 7 lettera c) della informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale, resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.

Per effettuare questa cancellazione nella banca dati nazionale deve comunque essere indicato dove la DAT è reperibile in quanto la DAT resta valida e, nei casi previsti dalla legge, deve essere consultabile presso il soggetto presso cui era stata depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria).

Se invece il disponente vuole definitivamente annullare una DAT deve chiedere la revoca della DAT presso il soggetto presso cui è stata precedentemente depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria) il quale provvederà a selezionare nel modulo online nel campo Tipologia atto la voce “Revoca DAT” e a trasmettere detta revoca al Ministero dalla salute con le stesse modalità con cui è stata trasmessa precedentemente la copia della DAT.

In tal caso il soggetto presso cui la DAT è stata precedentemente depositata (Comune, Ufficio consolare, Notaio, struttura sanitaria) dovrà anche restituire al disponente la DAT precedentemente depositata. No. Il disponente che cambi residenza in un comune diverso da quello in cui ha depositato le DAT non deve depositare nuovamente le proprie DAT nel nuovo comune, a meno che non intenda modificare la disposizione.

Infatti la copia delle DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane registrata e disponibile per essere consultata, come previsto dalla legge, da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

Che cosa si intende per fine vita?

Fine vita, eutanasia, suicidio assistito e cure palliative sono sinonimi? – Assolutamente no, si tratta di termini che attengono a processi, definizioni e contesti molto differenti. Il fine vita è solitamente un periodo che caratterizza l’esperienza di malattia di un paziente nel quale le aspettative di vita sono ridotte per effetto di una patologia inguaribile e progressiva.

Le cure palliative sono descritte attraverso definizioni ufficiali che evolvono con il tempo. L’Hospice di Abbiategrasso ha identificato la seguente come particolarmente vicina alla propria mission: Le cure palliative sono la cura olistica, attiva, rivolta alle persone di tutte le età, con sofferenze di salute, causate da una malattia grave, specialmente alla fine della vita.

Hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie.2 Questo tipo di cure sono pertanto la risposta più adeguata ai bisogni delle persone che affrontano una condizione di fine vita e sono il presupposto affinché possa essere esercitato a pieno il diritto alla autodeterminazione e al consenso informato.

  • Eutanasia e suicidio assistito sono pratiche che rientrano nell’area della morte medicalmente assistita.
  • Entrambi i processi prevedono l’atto del porre fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante la somministrazione di dosi letali di farmaci da parte di una figura terza (eutanasia) o da parte del soggetto malato che viene appunto assistito da un medico o da altra figura (suicidio assistito).

Pur condividendo il contesto temporale di “fine vita”, entrambe le pratiche sono estranee alla disciplina e ai metodi delle cure palliative e non vanno in alcun modo confuse con la sospensione delle cure e la sedazione palliativa,3 L’Hospice di Abbiategrasso ha coltivato in questi 25 anni un forte rapporto con i cittadini del territorio e visto crescere una forte sensibilità, conoscenza e attenzione nei confronti dei temi del fine vita,

Siamo convinti che sarà possibile affrontare le difficili sfide che le tematiche di bioetica ci proporranno nei prossimi tempi con grande rispetto per le diverse sensibilità ma soprattutto con forte attenzione per la sofferenza delle persone malate e delle loro famiglie. __ 1: L’approvazione della legge sul fine vita (n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è avvenuta il 22 dicembre 2017 e la sua entrata in vigore è datata il 31 gennaio 2018.

Il testo di legge è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg 2: IAHPC (International Association for Hospice and Palliative Care) 3: La legge 219/2017 ha definitivamente descritto la sedazione profonda e la sospensione delle cure come atti medici coerenti con le cure palliative e come diritto giuridicamente tutelato per i malati che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta.

Dove vengono conservate le DAT?

Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) – Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”.

– Accertamenti diagnostici. – Scelte terapeutiche (in generale). – Singoli trattamenti sanitari (in particolare).

Come esprimere le DAT?

– In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio. – In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio. – In forma di scrittura non autenticata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.

Chi può farlo? Ogni persona maggiorenne, residente nel Comune di SISTEMAPA, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Chi è il fiduciario? Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e in grado di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l’incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedervi.

  • Dove? Il servizio viene svolto in questo Comune presso i Servizi Demografici – ufficio di stato civile previa prenotazione.
  • Come avviare la procedura? Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e per la consegna delle DAT occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 099 970 22 214\215\216 oppure tramite email [email protected] o tramite PEC [email protected] Gli appuntamenti sono fissati unicamente nei seguenti giorni e orari: martedì ore 12 e giovedì ore 16.

Come depositare una DAT? Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa. Non è possibile presentare la DAT in busta chiusa.

  • Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la “richiesta di deposito” (Mod.1).
  • Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente, può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” (Mod.2) e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario” (Mod.3).

A tal fine il fiduciario, previo appuntamento, dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l’ “accettazione della nomina di fiduciario”. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.

– Atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia; – documento d’identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso; – tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia della stessa.

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Da parte del fiduciario :

– documento d’identità in corso di validità, qualora debba accettare la nomina di fiduciario.

La Banca dati nazionale delle DAT Il decreto n.168 del 10.12.2019, disciplina le modalità di registrazione delle Dat nella banca dati nazionale. A partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, conseguentemente gli ufficiali di stato civile devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della Dat, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso.

Le copie delle Dat depositate prima del 1° febbraio 2020, da acquisire alla banca dati nazionale entro il 31.7.2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall’informativa rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella banca dati nazionale per le Dat.

Altre indicazioni utili sulle DAT

– Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza. – Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento. – Nel caso non fosse possibile rendere una disposizione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione. – L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia. – Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Costi Nessuno

Come fare un testamento senza andare dal notaio?

Testamento: cosa scrivere e quando è valido – Scrivere un testamento valido è semplicissimo. Occorre però tenere sempre presenti i requisiti di validità stabiliti dalla legge, Tali requisiti sono tre e devono essere tutti e tre presenti nella disposizione testamentaria.

  1. Il testamento senza notaio deve essere olografo: scritto personalmente dal testatore con la propria grafia, ovvero di proprio pugno (non è quindi ammesso il testamento redatto a macchina, scritto al computer o con altri mezzi meccanici, né quello scritto da un terzo, neppure sotto dettatura del testatore). La funzione della autografia nel testamento senza notaio è quella di assicurare che la volontà del testatore si sia compiuta liberamente, senza forzature o costrizioni. La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, pennarello colorato, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla. Il testamento olografo può, se indispensabili e inseriti in un contesto chiaro, contenere segni geometrici, diagrammi, ecc. Può essere scritto in dialetto o in una delle cosiddette lingue morte (latino, greco antico, ecc.) purché conosciute dall’autore. Può anche assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore. In assenza di autografia il testamento è nullo. Pertanto si considera come se non fosse mai stato scritto e non produrrà alcuno degli effetti desiderati;
  2. Il testamento senza notaio deve essere sempre datato. La funzione della data è quella di indicare esattamente il momento in cui l’atto si è formato. La data in cui il testamento è scritto deve riportare, il giorno, il mese e l’anno. Sono valide anche indicazioni diverse, purché inequivocabili (es.: “Natale 2018” non può che riferirsi al 25 dicembre 2018). La data può essere apposta in alto, alla fine del testamento, o su ogni pagina, purché sia sempre autografa. In assenza di data, o con data non veritiera, il testamento è annullabile;
  3. Il testamento senza notaio deve essere sottoscritto alla fine o, se non vi è più lo spazio, sul margine del foglio. La funzione della sottoscrizione del testamento redatto senza il notaio, è quello di identificare con certezza l’autore. Deve quindi riportare la firma leggibile di chi lo ha scritto. Oltre al nome e cognome, sono ammessi i soprannomi, gli pseudonomi e altre formule equipollenti,tali da permettere di identificare con certezza assoluta il soggetto testatore (ad esempio nel caso di testamento contenuto in una lettera indirizzata ad un figlio è inequivocabile l’espressione “Tua madre”). L’assenza di sottoscrizione produce la nullità del testamento, con le conseguenze già viste per l’assenza di autografia.

Come fare testamento per i figli?

Se ci sono più figli senza coniuge – Se non viene fatto testamento i figli, cui siano morti entrambi i genitori, diventano eredi universali e dividono l’eredità in parti uguali. Se si intende fare testamento, ai figli devono essere lasciati i due terzi dell’eredità divisi in parti uguali.

Chi legge i testamenti?

Come avviene la lettura di un testamento pubblico – Il testamento pubblico è, per sua stessa definizione, già un documento ufficiale a tutti gli effetti. La sua ratifica avviene alla presenza di un notaio e di due testimoni. Il testatore si deve quindi recare presso lo studio notarile.

Qui detterà le sue volontà al pubblico ufficiale che le trascriverà. Il documento deve riportare la data e l’ora della trascrizione. Infine, viene firmato in calce dal de cuius, dai due testimoni e dal notaio, dopo che quest’ultimo ha provveduto a rileggere l’atto ai presenti. Se il de cuius non può firmare per qualche impedimento fisico, deve dichiararne i motivi al notaio che li scriverà nel verbale di ricevimento del testamento.

Una volta trascritto, il documento viene conservato presso il suo ufficio. La particolarità di questo testamento è che non avviene una vera e propria lettura. Il notaio, non appena è venuto a conoscenza del trapasso del testatore, provvede a consegnare il documento in suo possesso presso la cancelleria del tribunale dove è morto il de cuius e avvisa gli eredi di cui conosce la residenza, dell’esistenza delle sue ultime volontà.

Chi legge il testamento?

Chi deve essere presente alla lettura del testamento? – Ai fini della pubblicazione del testamento olografo non è necessario che tutti gli eredi siano presenti alla pubblicazione del testamento, è sufficiente la presenza anche di un solo richiedente, persona anche terza, rispetto ai chiamati all’eredità del defunto.

Dove si legge un testamento?

Registro generale dei testamenti – Una volta ricevuto dal notaio, il testamento è inserito nel Registro generale dei testamenti, Il Registro ha sede presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia. Esso è attivo dal 1° gennaio 1989 e contiene i dati relativi ai seguenti atti:

  • dal 1°gennaio 1980 al 31 dicembre 1988, testamenti ricevuti da un notaio o formalmente depositati presso un notaio e non pubblicati alla data del 30 aprile 1995;
  • dal 1°gennaio 1989 a oggi tutti i tipi di testamenti depositati formalmente presso un notaio, atti di ultima volontà rogati all’estero, tutti i tipi di pubblicazione, compresi i testamenti olografi fiduciari, e le vicende successive di tali atti (come ad esempio ritiri, revoche, revoche di revoche, dichiarazioni di nullità).
  • In particolare, nel registro generale dei testamenti sono iscritti i seguenti atti:
  • 1) testamenti pubblici;
  • 2) testamenti segreti;
  • 3) testamenti speciali;
  • 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
  • 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
  • 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.
  • Il notaio, o colui il quale è esercente temporaneamente funzioni notarili, è tenuto, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di un atto di ultima volontà, a chiederne l’iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all’archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
  • forma dell’atto, data dello stesso o del suo deposito;
  • numero di repertorio;
  • nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
  • nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell’atto.

Il registro generale dei testamenti dà quindi al testatore la garanzia dell’esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca del testamento, Le iscrizioni devono rimanere segrete fino alla morte del testatore. Art.2669 cod. civ. Art.620 cod. civ.L.n.307/1981. : Dove viene reso pubblico un testamento?

Che cos’è il testamento biologico?

Compilando il testamento biologico, una persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia.