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Nuova Legge Legittima Difesa Cosa Prevede?

Nuova Legge Legittima Difesa Cosa Prevede
Legittima difesa nel caso di intrusione –

  1. La legge sulla legittima difesa, così come modificata nel 2019, prevede un’ulteriore, particolare ipotesi nel caso in cui ci si voglia difendere da un’ intrusione violenta,
  2. Nello specifico, la nuova legge sulla legittima difesa prevede che, nei casi di violazione di domicilio, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
  3. Questo non significa, però, che si sia legittimati a fare fuoco in ogni circostanza: continua ad essere reato sparare alle spalle colui che si sta dando alla fuga, così come è sempre reato utilizzare armi quando non vi sia nessun pericolo per la propria incolumità.

Cosa cambia con la nuova legge sulla legittima difesa?

La nuova legge sulla legittima difesa n.36 del 26 aprile 2019 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la nuova figura della legittima difesa domiciliare, L’art.1 della legge modifica l’ articolo 52 del codice penale, che ora diventa art.52 “difesa legittima”, il quale stabilisce che: 1) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.2) Nei casi previsti dall’ articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione,3) Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.4) Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.- La nuova legge statuisce che «chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere» nel proprio domicilio, «agisce sempre in stato di legittima difesa», essendo «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa,

Sinteticamente, l’ articolo 2, esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, «trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità».

L’ articolo 3, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Quindi, quando si è aggrediti nel proprio domicilio la legittima difesa è sempre proporzionata all’offesa. Con dichiarazione accompagnatoria alla promulgazione della Legge, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rimarcato che il nuovo provvedimento «si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta» considerato che il « fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità ».

  • Relativamente al “rilievo decisivo” attribuito allo stato di «grave turbamento», «è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta».
  • Perché la difesa sia legittima deve continuare a sussistere la necessità di difendersi da un pericolo attuale (ossia in atto, contemporaneo) di un’offesa ingiusta.

L’introduzione del concetto di «grave turbamento» non può essere invocato “soggettivamente” da chi ha sparato. Se fosse una scriminante sempre e comunque ognuno che ha sparato potrebbe dire di essere stato in stato di grave turbamento per evitare il processo per eccesso di legittima difesa.

Bisogna invece che questo stato di cose venga riconosciuto in maniera obiettiva. A ben guardare, dopo la riforma e fuori dal proprio domicilio, in tema di legittima difesa ed eccesso colposo, l’ accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo continua ad essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, tramite una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione, anche in relazione a quelli che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgere dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione.

Sez.4, Sentenza n.24084 del 28/02/2018 Ud. (dep.29/05/2018) Rv.273401; In senso conforme Sez.1, Sentenza n.3148 del 19/02/2013 Ud. (dep.23/01/2014) Rv.258408; Sez.1, Sentenza n.13370 del 05/03/2013 Ud. (dep.21/03/2013) Rv.255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del Giudice non possano avere ingresso gli stati d’animo e i timori personali,

Abbiamo visto invece che così non è se l’aggressione avviene nel proprio domicilio, dove invece rileva lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, con la conseguenza che viene scriminato chi commette un fatto in reazione ad un’aggressione ingiusta all’interno del proprio domicilio, per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Fuori dal domicilio, la scriminante della legittima difesa va esclusa non solo e non tanto per l’assenza di proporzione tra l’offesa e la reazione, ma soprattutto per la carenza del presupposto dell’ingiustizia dell’offesa che non ricorre se l’azione criminosa è posta in essere ad esempio nell’ambito di un contesto di violenta contesa tra due gruppi.

Così la legittima difesa non può essere invocata, quando il soggetto che si assume bisognevole di difesa si sia posto volontariamente con la sua stessa condotta in una posizione di pericolo per la sua incolumità, come nel caso di Tizio, che partecipa alla colluttazione fuori del locale con Caio e ne accetta la sfida.

Nel caso in esame non è ravvisabile alcun errore scusabile della prevenuta sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la legittima difesa, non può essere ravvisato neppure l’ eccesso colposo, che può essere fondatamente invocato solo quando ricorrano i presupposti di effettiva sussistenza della scriminante di cui si eccedano colposamente i limiti.

Ciò perché la norma dell’art.55 cod. pen. presuppone la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della scriminante (giurisprudenza di legittimità costante: da ultimo Sez.1, n.18926 del 10/04/2013 – dep.30/04/2013, Paoletti ed altro, Rv.256017). Si è, infatti, ripetutamente affermato che l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione (da ultimo, Sez.3, n.30910 del 27/04/2018 – dep.09/07/2018, P.G.

in proc. L, Rv.273731). «I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti quindi da un’ aggressione ingiusta e da una reazione legittima : mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa,

L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’ eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art.55 cod.

pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante» (Sez.1, n.45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv.233352; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez.4, n.33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv.267473).

Nemmeno è possibile, proprio in conseguenza della dinamica dell’azione criminosa, ritenere sussistenti i presupposti della legittima difesa putativa, alla luce dei parametri ermeneutici elaborati dalla Corte di legittimità, secondo la quale: «la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta ; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente» (Sez.1, n.3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv.207736; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez.2, n.6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv.266199).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude quindi la sussistenza di un atteggiamento difensivo, ancorché putativo, sulla base di una ricostruzione corretta della dinamica dell’azione criminosa, osservando che tale esclusione discendeva dall’assenza di elementi dimostrativi di una reazione legittima dell’imputato conseguente all’aggressione ingiusta della persona offesa (Sez.1, n.26878 del 25/05/2012, Inturri, Rv.253068; Sez.1, n.45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv.233352). La nuova soluzione digitale nata per rendere il tuo lavoro ancora più efficiente e produttivo. Il futuro al servizio di avvocati, magistrati, giuristi d’impresa, notai. (Altalex, 14 giugno 2019)

Come si dimostra la legittima difesa?

Presupposti – I presupposti essenziali della legittima difesa sono l’ insorgenza del pericolo, di solito determinato da un’aggressione ingiusta, e una reazione difensiva. L’aggressione ingiusta si deve concretare nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene subito neutralizzata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge.

  1. La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non potere evitare il pericolo e deve sussistere una proporzione tra difesa ed offesa,
  2. La relazione al diritto proprio o altrui esclude che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge.

La difesa è legittima quando il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone in relazione al tempo nell’immediata prossimità dell’offesa oppure nella contestualità dell’immediata successione della difesa. L’offesa ingiusta si determina con una minaccia o un’omissione contraria alle regole del diritto.

La reazione difensiva si reputa necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni nelle quali si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione della persona aggredita, in proporzione alla difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e utilizzati, ma alla stregua dei beni in gioco e dello squilibrio dei comportamenti posti in essere.

Sul punto:”Differenza tra scriminante putativa ed eccesso colposo”

Quando si può sparare per legittima difesa?

A tal riguardo, la disposizione oggi prevede che ‘nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone’.

Cosa dice la Chiesa sulla legittima difesa?

Più avanti, il Catechismo recita: «Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale.

Che cos’è l’eccesso colposo?

L’ eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza.

Come si dimostra la qualità di erede?

Salta al contenuto La Cassazione ha spiegato che il solo certificato di morte non è sufficiente per dimostrare di essere eredi di una persona: l’atto accerta il solo avvenuto decesso della persona, ma nulla dice circa quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato.

Come provare di essere eredi? Nella stessa sentenza i giudici sembrano indicare una soluzione: il certificato di morte unito ad uno stato di famiglia (in caso di successione legittima) o a un testamento (nel caso di successione testamentaria) potrebbero essere sufficienti a provare la qualità di erede.

Vi è poi un ulteriore aspetto non considerato dalla Cassazione: e la dichiarazione di successione, la quale è obbligatoria entro un anno dall’apertura della successione stessa, è sufficiente a provare di essere eredi? Un’altra pronuncia della Cassazione ha, al contrario, stabilito che la qualità di erede non si dimostra attraverso la sola esibizione della denuncia di successione; questa, però, può comunque avere un valore indiziario (Cass., civ., 16.01.2017, n.868).

L’ autocertificazione per dimostrare lo status del soggetto è efficace solo nei confronti della Pubblica Amministrazione; nei confronti dei soggetti privati, come può essere una banca, l’autocertificazione ha valore solo se accettata dal soggetto stesso. Riassumendo, la qualità di erede in un processo civile può essere provata con: l’accettazione dell’eredità; il certificato di morte unito allo stato di famiglia o, se presente, al testamento; la dichiarazione di successione, solo nei confronti della PA.

Cassazione civile, ordinanza 4 dicembre 2019, n.31695,

Cosa significa offesa ingiusta?

Che cosa significa ” Offesa ingiusta “? – Trattasi di uno degli elementi essenziali della legittima difesa ex art.52, consistente in un’aggressione ingiusta, ovvero contraria a precetti dell’ordinamento giuridico o da questo comunque non espressamente autorizzata, e tale da legittimare la reazione all’aggressione.

Chi può detenere una pistola?

Sia tra i possessori di armi che tra i neofiti che tra gli aspiranti armigeri vi sono delle domande ricorrenti a cui spesso ci si sente dare risposte ambigue o contraddittorie. Di seguito troverete le risposte con tutti i riferimenti normativi del caso.

Come si acquista un’arma da fuoco? Posso acquistare un’arma da un privato? Posso acquistare un’arma su internet?

​ Licenze di porto d’armi

Come si ottiene il porto d’armi? Chi può richiedere il porto d’armi per difesa personale? Col porto d’armi sportivo posso girare armato? Che differenza c’è tra porto e trasporto? Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?

​ Detenzione e denuncia di armi e munizioni

Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere? Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni? Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia? Devo denunciare i caricatori? Quante armi e munizioni si possono detenere? Come devo detenere le mie armi? Devo denunciare le munizioni che sparo? Posso detenere le mie armi in posto diverso dalla mia residenza/domicilio?

Armi bianche e strumenti da taglio

I coltelli e i pugnali sono armi? Posso portare un coltello per difesa personale? Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale?

Varie ed eventuali

Posso sparare al poligono senza avere un porto d’armi? Posso detenere armi senza avere un porto d’armi? Cosa devo fare se trovo o eredito un’arma? Posso vendere un’arma ad un privato? Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente?

​ ​ Acquisto di armi ​ Come si acquista un’arma da fuoco? L’acquisto di armi da fuoco (così come ogni altra arma propria detenibile dai cittadini) è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi possono quindi essere acquistate da titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto di armi e/o munizioni rilasciato dal Questore.

Art.35 T.U.L.P.S. ​ ​ Posso acquistare un’arma da un privato? Il titolare di porto d’armi o nulla osta del Questore può acquistare armi e munizioni da privati. E’ consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato ) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia della denuncia di detenzione del cedente al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.

I titolari di licenza di collezione per armi antiche possono acquistare armi da sparo antiche ed armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 anche se sprovvisti di porto d’armi o nulla osta del Questore. Artt.31 e 35 T.U.L.P.S.

  • Art.58 Reg.T.U.L.P.S.
  • Art.11 D.M.14 aprile 1982 ​ Posso acquistare un’arma su internet? Da settembre 2018 non è più consentito acquistare armi per corrispondenza (in precedenza occorreva un n.o.
  • Del Prefetto), attualmente l’acquisto di armi se non avviene di persona deve essere “mediato” da un armaiolo autorizzato che provvederà a consegnare l’arma all’acquirente, verificandone l’identità e il titolo autorizzativo.

Quanto sopra non è richiesto nel caso di armi acquistate all’estero con licenza di importazione o accordo preventivo, anche se spedite direttamente all’acquirente. Art.17 L.18 aprile 1975, n.110 ​ ​ ​ Licenze di porto d’armi Come si ottiene il porto d’armi? La licenza di porto d’armi deve essere richiesta al Prefetto o al Questore di residenza o domicilio, anche tramite gli sportelli periferici (commissariati di P.S.

  1. O stazioni CC).
  2. Nello specifico il Prefetto rilascia il porto di pistola mentre il Questore rilascia il porto di fucile, che sia per uso di caccia, per l’esercizio del tiro a volo (anche detto “sportivo”) o per difesa personale.
  3. La richiesta è in bollo (16 euro) e deve essere accompagnata da fototessera, certificato di idoneità al maneggio delle armi (non richiesto per coloro che sono stati congedati dalle FFAA da meno di dieci anni), certificazione medica rilasciata dalla ASL o da un ufficiale medico e ricevuta di versamento del costo del libretto.

A seconda della specifica licenza possono essere richiesti ulteriori documenti o versamenti. Art.42 T.U.L.P.S. Art.8 L.18 aprile 1975, n.110 ​ Chi può richiedere il porto d’armi per difesa personale? Il porto d’armi per difesa personale può essere richiesto esclusivamente da chi, per la propria condizione personale (ad es.

professione, esposizione mediatica o politica) possa dimostrare di avere bisogno di girare armato. Negli ultimi anni i criteri per il rilascio del porto d’armi per difesa personale sono diventati molto restrittivi, motivo per cui attualmente ve ne sono meno di 18mila in corso di validità. Una specifica licenza di porto d’armi per difesa personale viene rilasciata alle guardie particolari giurate (GPG).

Legittima difesa: ecco cosa prevede la nuova legge

Artt.42 e 138 T.U.L.P.S. ​ Col porto d’armi sportivo posso girare armato? La licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo non consente il porto delle armi, ma esclusivamente il loro trasporto senza limiti di luogo o orario. Solo le licenze per difesa personale o per uso venatorio consentono di portare l’arma oggetto di licenza.

  • Art.42 T.U.L.P.S.L.18 giugno 1969, n.323 ​ Che differenza c’è tra porto e trasporto? Il porto consiste nell’avere la disponibilità immediata dell’arma, mentre il trasporto consiste nel mero trasferimento dell’arma e delle munizioni come oggetti inerti (ad es.
  • In un contenitore chiuso, scarica e con munizioni imballate a parte).
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NOTA: si considera porto anche quello dell’arma scarica, in quanto può comunque essere usata per minacciare o intimidire. Inoltre sarebbe troppo facile liberarsi delle munizioni e sostenere che l’arma era solo trasportata. ​ ​ Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole? Tutte le licenze di porto d’armi consentono l’acquisto ed il trasporto di tutte le tipologie di armi proprie detenibili dai privati, incluse le armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) e le armi antiche.

  1. Nei poligoni e sui campi di tiro, purché non siano aperti al pubblico, chiunque può portare armi di ogni tipologia anche senza specifica licenza, per cui il titolare di porto di fucile può tranquillamente usare armi corte.
  2. Art.35 T.U.L.P.S.
  3. Artt.4 e 7 L.2 ottobre 1967, n.895 L.18 giugno 1969, n.323 Circ.

Min. Int.14 febbraio 1998 ​ Detenzione e denuncia di armi e munizioni Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere? I privati possono detenere tutte le armi proprie e le munizioni ad esclusione di quelle da guerra. Tra quelle consentite vi sono le armi comuni da sparo, le armi antiche e le armi bianche.

Le munizioni consentite sono invece quelle per armi comuni e/o antiche, in particolare quelle per fucili e spingarde a canna liscia (anche se non utilizzabili a caccia) e quelle per fucile a canna rigata di calibro non superiore a 12,7mm, purché non assemblate con palle perforanti, incendiarie, traccianti, incendiarie o ad espansione.

Artt.2 e 10 L.18 aprile 1975, n.110 Artt.1 e 2 L.9 luglio 1990, n.185 ​ ​ Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni? Le armi, le munizioni e le sostanze esplodenti per le quali è previsto vanno denunciati alla Questura, anche tramite gli sportelli periferici.

  1. La denuncia è esente da bollo e deve indicare le generalità del detentore ed il luogo in cui le armi sono detenute, con indicazione precisa delle caratteristiche delle armi (produttore, modello, calibro, matricola.).
  2. Si presenta in doppia copia, di cui una deve essere rilasciata immediatamente per ricevuta dall’ufficio a cui viene presentata.

Nella denuncia di armi devono essere ri-elencate tutte le armi già detenute dal denunciante, anche se detenute in luoghi diversi. La denuncia delle armi può essere inviata anche via PEC alla Questura, al Commissariato o al Comando dei Carabinieri competente per territorio.

NOTA: è illegittimo e vessatorio rifiutarsi di accettare denunce redatte dal denunciante per imporre di presentare denuncia solo se compilata dall’ufficio che la deve ricevere, o imporre di riconsegnare le vecchie denunce per rilasciarne in seguito una “aggiornata”. Entrambe queste consuetudini illegali possono essere molto rischiose per il denunciante in caso di errori commessi dall’ufficio che compila o sostituisce la denuncia, in quanto la responsabilità di quanto scritto è sempre ed esclusivamente del denunciante.

Art.38 T.U.L.P.S. Artt.15 e 58 Reg.T.U.L.P.S. Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia? Le armi e le munizioni devono essere sempre denunciate presso la Questura competente per il territorio in cui sono detenute, quindi ogni volta che le armi vengono detenute in luoghi diversi da quelli in cui sono denunciate occorre presentare una nuova denuncia.

Comunicare il trasferimento della residenza non implica che anche le armi siano state trasferite. Se la detenzione delle armi e/o delle munizioni in un luogo diverso non supera le 72 ore non è necessario denunciarne lo spostamento Art.38 T.U.L.P.S. Devo denunciare i caricatori? I caricatori per armi comuni da sparo devono essere denunciati solo se di capacità superiore a 10 colpi (per arma lunga) o a 20 colpi (per arma corta).

NOTA: Le lastrine di caricamento, che non sono propriamente caricatori, ed i serbatoi fissi non si considerano da denunciare. Art.38 T.U.L.P.S. Art.697 C.P. Art.2 L.18 aprile 1975, n.110 ​ Quante armi e munizioni si possono detenere? Ogni cittadino può detenere complessivamente: tre armi comuni da sparo, dodici armi comuni da sparo riconosciute “sportive”, illimitate armi comuni da sparo da caccia e otto armi antiche.

Non vi è limite per le altre armi proprie. Possono tenersi in deposito senza licenza fino a 200 munizioni cariche per armi corte e 1500 munizioni cariche per fucile da caccia o 5kg di polveri di I categoria. Non vi è limite per le componenti di munizioni diverse dalle polveri, compresi gli inneschi ed i bossoli innescati.

Le munizioni spezzate per fucile da caccia possono essere detenute senza denuncia nel limite di 1000 da chi già detenga legalmente armi, ma sono comunque conteggiate tra le 1500 munizioni per fucile da caccia. La polvere contenuta nelle munizioni per fucile e le polveri di I categoria non possono superare complessivamente i 5kg.

NOTA: stando alla lettera della legge non si capisce se per le munizioni per fucile non da caccia (ad es. cal.8 e 10 oppure cal.,22 Long Rifle o 5,45mmx39) occorra la licenza di deposito rilasciata dal Prefetto; per convenzione si accomunano alle munizioni per armi corte, ma è prassi senza dubbio errata.

Art.50 T.U.L.P.S. Art.97 Reg.T.U.L.P.S. Artt.10 e 26 L.18 aprile 1975, n.110 ​ Devo denunciare le munizioni che sparo? Poiché non si denuncia l’acquisto ma la detenzione, la denuncia delle munizioni è obbligatoria solo per quelle effettivamente detenute al momento in cui la denuncia viene presentata.

  • Per questo motivo le munizioni acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono soggette all’obbligo di denuncia.
  • In ogni caso rimangono validi i limiti al deposito senza licenza ed al trasporto di munizioni.
  • Allo stesso modo non vi è l’obbligo di denunciare il consumo delle munizioni già denunciate e successivamente consumate.

NOTA: denunciare la detenzione di munizioni già consumate al momento della denuncia (quindi non più detenute) può essere considerato un illecito amministrativo e penale. Art.38 T.U.L.P.S. ​ ​ Come devo detenere le mie armi e munizioni? La legge non impone misure di sicurezza precise, si richiama genericamente alla diligente custodia.

I Questori possono imporre misure di sicurezza particolari ai collezionisti (armadi blindati, allarmi, protezioni passive). La giurisprudenza costante ha chiarito che il detentore non collezionista non ha l’obbligo di armadio blindato o cassaforte né altri particolari, purché sia prevenuto in generale il furto o l’impossessamento da parte di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.

Artt.20 e 20-bis L.18 aprile 1975, n.110 ​ Posso detenere le mie armi in posti diversi dalla mia residenza/domicilio? Le armi e le munizioni possono essere detenute ovunque, purché siano denunciate all’Autorità di PS e il luogo in cui sono detenute offra adeguate garanzie di sicurezza contro il furto e contro l’impossessamento di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.

  • Art.38 T.U.L.P.S.
  • Artt.20 e 20-bis L.18 aprile 1975, n.110 ​ ​ ​ Armi bianche e strumenti da taglio ​ I coltelli e i pugnali sono armi? I coltelli ed i pugnali sono oggetti distinti trattati diversamente dalla legge.
  • I coltelli infatti, caratterizzati da un solo filo, sono assimilati agli strumenti (come le roncole, le asce, i falcetti) e possono essere portati solo con giustificato motivo; i pugnali al contrario, essendo caratterizzati dal due fili, sono considerati armi proprie e, non esistendo una specifica licenza di porto, non ne è mai consentito il porto.

Da ciò consegue che, mentre i coltelli e gli strumenti non sono da denunciarsi e possono essere acquistati liberamente, i pugnali si possono acquistare solo con licenza e vanno denunciati come le altre armi proprie non da sparo (spade, baionette, mazze ferrate, manganelli et cetera.) NOTA: a differenza delle armi comuni da sparo, per cui il porto è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, il porto delle altre armi proprie è vietato più genericamente al di fuori dell’abitazione e delle sue appartenenze.

  • Art.30 T.U.L.P.S.
  • Art.699 C.P.
  • Artt.45 e 80 Reg.T.U.L.P.S.
  • Art.4 L.18 aprile 1975, n.110 ​ ​ Posso portare un coltello per difesa personale? Pur non essendo esplicitamente scritto nella legge, la difesa personale non è mai considerata un motivo valido al fine di giustificare il porto di coltelli.
  • Ciò è comprensibile, poiché nei (rarissimi) casi in cui la necessità di difendersi viene ritenuta sussistente lo Stato consente direttamente il porto della pistola.

Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale? I manganelli e gli storditori elettrici sono considerati in tutto e per tutto armi proprie, come anche i tirapugni (o noccoliere) ed i coltelli a scatto, essendo destinati primariamente all’offesa della persona.

Di conseguenza anch’essi vanno acquistati con titolo autorizzativo, devono essere denunciati e non possono mai essere portati fuori dall’abitazione. art.30 T.U.L.P.S. art.699 C.P. artt.45 e 80 Reg.T.U.L.P.S. art.4 L.18 aprile 1975, n.110 ​ ​ ​ Varie ed eventuali Posso sparare al poligono senza avere un porto d’armi? Nei poligoni del TSN o privati (che non si possano considerare luoghi aperti al pubblico!) chiunque può portare armi o sparare, per cui anche chi non è titolare di porto d’armi può usare armi ricevute in prestito da altri tiratori (che se ne assumono la responsabilità) o in locazione dalla struttura stessa.

NOTA: per questioni di sicurezza ed assicurative alcuni poligoni non permettono di sparare a chi non sia titolare di porto d’armi o non abbia almeno conseguito il certificato di idoneità al maneggio delle armi, per cui è buona norma informarsi sempre dal proprietario/gestore della struttura.

  1. Art.703 C.P.
  2. Artt.4 e 7 L.2 ottobre 1967, n.895 Art.20-bis L.18 aprile 1975, n.110 ​ ​ Posso detenere armi senza avere un porto d’armi? La detenzione di armi non è legata alla titolarità di una licenza di porto, la quale autorizza solo a portare e trasportare armi (e ad acquistarle), e la detenzione di armi non è soggetta ad autorizzazione.

Per questo motivo chiunque ha acquistato legittimamente armi può detenerle senza necessità di richiede ulteriori autorizzazioni, anche quando la licenza di porto d’armi sia scaduta. Al contrario il Prefetto può, quando lo ritenga necessario per la Pubblica Sicurezza, emettere un decreto di divieto alla detenzione di armi e munizioni a carico di specifici individui.

I detentori di armi che non sono titolari di licenza di porto d’armi devono però presentare ogni cinque anni un certificato medico rilasciato dalla ASL o da un u fficiale medico, in caso contrario l’Autorità di PS può emettere una diffida e, dopo 60 giorni, avviare un procedimento volto all’emissione di un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni.

Art.39 T.U.L.P.S. ​ Cosa devo fare se trovo o eredito un’arma? Chiunque rinviene armi deve fare immediatamente denuncia di rinvenimento all’Autorità di P.S. e, se non si individuano i legittimi proprietari o comunque non risultino oggetto di reati commessi con esse, può richiedere di diventarne proprietario.

Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di licenza di porto d’armi deve richiedere un nulla osta al Questore. Lo stesso vale per le armi appartenute a persone decedute. Nel caso in cui nessuno degli eredi sia titolare di licenza di porto le armi possono inoltre essere cedute (definitivamente o solo in custodia) ad un terzo titolato.

NOTA: le questioni civilistiche inerenti la successione non sono di competenza dell’Autorità di P.S., la quale deve esclusivamente assicurarsi che ad ogni arma corrisponda un soggetto responsabile per la sua custodia. Richieste di dichiarazioni di tutti gli eredi, o analoghe, sono del tutto illegittime.

  1. Art.20 L.18 aprile 1975, n.110 Posso vendere un’arma ad un privato? La vendita, in senso proprio, di armi e munizioni è riservata agli operatori commerciali con licenza art.31.
  2. I privati possono invece cedere le proprie armi a soggetti autorizzati.
  3. La cessione deve essere comunicata all’Autorità di P.S.

con le stesse modalità della denuncia di detenzione. E’ consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato ) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia del titolo autorizzativo del cessionario al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.

NOTA: non è necessario che il cedente sia titolare di licenza di porto d’armi o di n.o. all’acquisto, l’unico per cui è richiesta l’autorizzazione è il cessionario. Quando si tratta di armi da sparo antiche o armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente che il cessionario sia titolare di licenza di collezione per armi antiche.

Artt.31 e 35 T.U.L.P.S. Art.58 Reg.T.U.L.P.S. Art.11 D.M.14 aprile 1982 ​ Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente? Le armi da caccia o sportive possono essere date in comodato a terzi, purché possiedano i titoli autorizzativi all’acquisto di armi (nulla osta o porto d’armi).

  • E’ consigliabile, ma non obbligatorio, che il comodato sia definito con scrittura privata (vedi il modello consigliato ) di modo da poter dimostrare prontamente la provenienza lecita delle armi in caso di controllo.
  • Quando il comodato supera la durata di 72 ore il comodatario deve denunciare all’Autorità di PS di detenere le armi in oggetto.

Per la locazione si osservano le stesse regole e prescrizioni. Per le armi antiche o bianche non si rinvengono specifici divieti. NOTA: il prestito di armi a caccia o al poligono non rientra nel concetto di comodato, purché il proprietario sia presente e possa esercitare continuativamente il controllo sulle armi prestate.

Qual è il sesto comandamento?

Catechismo della Chiesa Cattolica – Il sesto comandamento

  • PARTE TERZA LA VITA IN CRISTO
  • SEZIONE SECONDA I DIECI COMANDAMENTI
  • CAPITOLO SECONDO«AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO»
  • ARTICOLO 6 IL SESTO COMANDAMENTO

« Non commettere adulterio » ( Es 20,14).217 « Avete inteso che fu detto: “Non commettere adulterio”; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore » ( Mt 5,27-28).2331 « Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione e di amore.

Creandola a sua immagine Dio iscrive nell’umanità dell’uomo e della donna la vocazione, e quindi la capacità e la responsabilità dell’amore e della comunione ».218 « Dio creò l’uomo a sua immagine; maschio e femmina li creò » ( Gn 1,27); « Siate fecondi e moltiplicatevi » ( Gn 1,28); « Quando Dio creò l’uomo, lo fece a somiglianza di Dio; maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati » ( Gn 5,1-2).2332 La sessualità esercita un’influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell’unità del suo corpo e della sua anima.

Essa concerne particolarmente l’affettività, la capacità di amare e di procreare, e, in un modo più generale, l’attitudine ad intrecciare rapporti di comunione con altri.2333 Spetta a ciascuno, uomo o donna, riconoscere ed accettare la propria identità sessuale.

La differenza e la complementarità fisiche, morali e spirituali sono orientate ai beni del matrimonio e allo sviluppo della vita familiare. L’armonia della coppia e della società dipende in parte dal modo in cui si vivono tra i sessi la complementarità, il bisogno vicendevole e il reciproco aiuto.2334 « Creando l’uomo “maschio e femmina”, Dio dona la dignità personale in egual modo all’uomo e alla donna ».219 « L’uomo è una persona, in eguale misura l’uomo e la donna: ambedue infatti sono stati creati ad immagine e somiglianza del Dio personale ».220 2335 Ciascuno dei due sessi, con eguale dignità, anche se in modo differente, è immagine della potenza e della tenerezza di Dio.

L’ unione dell’uomo e della donna nel matrimonio è una maniera di imitare, nella carne, la generosità e la fecondità del Creatore: « L’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne » ( Gn 2,24). Da tale unione derivano tutte le generazioni umane.221 2336 Gesù è venuto a restaurare la creazione nella purezza delle sue origini.

Nel discorso della montagna dà un’interpretazione rigorosa del progetto di Dio: « Avete inteso che fu detto: “Non commettere adulterio”; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore » ( Mt 5,27-28). L’uomo non deve separare quello che Dio ha congiunto.222 La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l’insieme della sessualità umana.2337 La castità esprime la raggiunta integrazione della sessualità nella persona e conseguentemente l’unità interiore dell’uomo nel suo essere corporeo e spirituale.

La sessualità, nella quale si manifesta l’appartenenza dell’uomo al mondo materiale e biologico, diventa personale e veramente umana allorché è integrata nella relazione da persona a persona, nel dono reciproco, totale e illimitato nel tempo, dell’uomo e della donna.

  • La virtù della castità, quindi, comporta l’integrità della persona e l’integralità del dono.
  • L’integrità della persona 2338 La persona casta conserva l’integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei.
  • Tale integrità assicura l’unità della persona e si oppone a ogni comportamento che la ferirebbe.

Non tollera né doppiezza di vita, né doppiezza di linguaggio.223 2339 La castità richiede l’ acquisizione del dominio di sé, che è pedagogia per la libertà umana. L’alternativa è evidente: o l’uomo comanda alle sue passioni e consegue la pace, oppure si lascia asservire da esse e diventa infelice.224 « La dignità dell’uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso o per mera coazione esterna.

Ma l’uomo ottiene tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù delle passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti ».225 2340 Colui che vuole restare fedele alle promesse del suo Battesimo e resistere alle tentazioni, avrà cura di valersi dei mezzi corrispondenti: la conoscenza di sé, la pratica di un’ascesi adatta alle situazioni in cui viene a trovarsi, l’obbedienza ai divini comandamenti, l’esercizio delle virtù morali e la fedeltà alla preghiera.

« La continenza in verità ci raccoglie e ci riconduce a quell’unità, che abbiamo perduto disperdendoci nel molteplice ».226 2341 La virtù della castità è strettamente dipendente dalla virtù cardinale della temperanza, che mira a far condurre dalla ragione le passioni e gli appetiti della sensibilità umana.2342 Il dominio di sé è un’ opera di lungo respiro,

  1. Non lo si potrà mai ritenere acquisito una volta per tutte.
  2. Suppone un impegno da ricominciare ad ogni età della vita.227 Lo sforzo richiesto può essere maggiore in certi periodi, quelli, per esempio, in cui si forma la personalità, l’infanzia e l’adolescenza.2343 La castità conosce leggi di crescita, la quale passa attraverso tappe segnate dall’imperfezione e assai spesso dal peccato.
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L’uomo virtuoso e casto « si costruisce giorno per giorno, con le sue numerose libere scelte: per questo egli conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di crescita ».228 2344 La castità rappresenta un impegno eminentemente personale; implica anche uno sforzo culturale, poiché « il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della stessa società tra loro interdipendenti ».229 La castità suppone il rispetto dei diritti della persona, in particolare quello di ricevere un’informazione ed un’educazione che rispettino le dimensioni morali e spirituali della vita umana.2345 La castità è una virtù morale.

Essa è anche un dono di Dio, una grazia, un frutto dello Spirito.230 Lo Spirito Santo dona di imitare la purezza di Cristo 231 a colui che è stato rigenerato dall’acqua del Battesimo. L’integralità del dono di sé 2346 La carità è la forma di tutte le virtù. Sotto il suo influsso, la castità appare come una scuola del dono della persona.

La padronanza di sé è ordinata al dono di sé. La castità rende colui che la pratica un testimone, presso il prossimo, della fedeltà e della tenerezza di Dio.2347 La virtù della castità si dispiega nell’ amicizia, Indica al discepolo come seguire ed imitare colui che ci ha scelti come suoi amici, 232 si è totalmente donato a noi e ci ha reso partecipi della sua condizione divina.

La castità è promessa di immortalità. La castità si esprime particolarmente nell’ amicizia per il prossimo, Coltivata tra persone del medesimo sesso o di sesso diverso, l’amicizia costituisce un gran bene per tutti. Conduce alla comunione spirituale. Le diverse forme della castità 2348 Ogni battezzato è chiamato alla castità.

Il cristiano si è rivestito di Cristo, 233 modello di ogni castità. Tutti i credenti in Cristo sono chiamati a condurre una vita casta secondo il loro particolare stato di vita. Al momento del Battesimo il cristiano si è impegnato a vivere la sua affettività nella castità.

« La castità deve distinguere le persone nei loro differenti stati di vita: le une nella verginità o nel celibato consacrato, un modo eminente di dedicarsi più facilmente a Dio solo, con cuore indiviso; le altre, nella maniera quale è determinata per tutti dalla legge morale e secondo che siano sposate o celibi ».234 Le persone sposate sono chiamate a vivere la castità coniugale; le altre praticano la castità nella continenza: « Ci sono tre forme della virtù di castità: quella degli sposi, quella della vedovanza, infine quella della verginità.

Non lodiamo l’una escludendo le altre. Sotto questo aspetto, la disciplina della Chiesa è ricca ».235 2350 I fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza. Messi così alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, si alleneranno alla fedeltà e alla speranza di riceversi l’un l’altro da Dio.

Riserveranno al tempo del matrimonio le manifestazioni di tenerezza proprie dell’amore coniugale. Si aiuteranno vicendevolmente a crescere nella castità. Le offese alla castità 2351 La lussuria è un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. Il piacere sessuale è moralmente disordinato quando è ricercato per se stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione.2352 Per masturbazione si deve intendere l’eccitazione volontaria degli organi genitali, al fine di trarne un piacere venereo.

« Sia il Magistero della Chiesa – nella linea di una tradizione costante – sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato ». « Qualunque ne sia il motivo, l’uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità ».

Il godimento sessuale vi è ricercato al di fuori della « relazione sessuale richiesta dall’ordine morale, quella che realizza, in un contesto di vero amore, l’integro senso della mutua donazione e della procreazione umana ».236 Al fine di formulare un equo giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti e per orientare l’azione pastorale, si terrà conto dell’immaturità affettiva, della forza delle abitudini contratte, dello stato d’angoscia o degli altri fattori psichici o sociali che possono attenuare, se non addirittura ridurre al minimo, la colpevolezza morale.2353 La fornicazione è l’unione carnale tra un uomo e una donna liberi, al di fuori del matrimonio.

Essa è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana naturalmente ordinata sia al bene degli sposi, sia alla generazione e all’educazione dei figli. Inoltre è un grave scandalo quando vi sia corruzione dei giovani.2354 La pornografia consiste nel sottrarre all’intimità dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone.

  • Offende la castità perché snatura l’atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi.
  • Lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano (attori, commercianti, pubblico), poiché l’uno diventa per l’altro oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno.
  • Immerge gli uni e gli altri nell’illusione di un mondo irreale.

È una colpa grave. Le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici.2355 La prostituzione offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al piacere venereo che procura. Colui che paga pecca gravemente contro se stesso: viola la castità, alla quale lo impegna il Battesimo e macchia il suo corpo, tempio dello Spirito Santo.237 La prostituzione costituisce una piaga sociale.

  1. Normalmente colpisce donne, ma anche uomini, bambini o adolescenti (in questi due ultimi casi il peccato è, al tempo stesso, anche uno scandalo).
  2. Il darsi alla prostituzione è sempre gravemente peccaminoso, tuttavia l’imputabilità della colpa può essere attenuata dalla miseria, dal ricatto e dalla pressione sociale.2356 Lo stupro indica l’entrata con forza, mediante violenza, nell’intimità sessuale di una persona.

Esso viola la giustizia e la carità. Lo stupro lede profondamente il diritto di ciascuno al rispetto, alla libertà, all’integrità fisica e morale. Arreca un grave danno, che può segnare la vittima per tutta la vita. È sempre un atto intrinsecamente cattivo.

  • Ancora più grave è lo stupro commesso da parte di parenti stretti (incesto) o di educatori ai danni degli allievi che sono loro affidati.
  • Castità e omosessualità 2357 L’omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso.

Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, 238 la Tradizione ha sempre dichiarato che « gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati ».239 Sono contrari alla legge naturale.

  • Precludono all’atto sessuale il dono della vita.
  • Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale.
  • In nessun caso possono essere approvati.2358 Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate.
  • Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova.

Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione.2359 Le persone omosessuali sono chiamate alla castità.

Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un’amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana.2360 La sessualità è ordinata all’amore coniugale dell’uomo e della donna.

Nel matrimonio l’intimità corporale degli sposi diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Tra i battezzati, i legami del matrimonio sono santificati dal sacramento.2361 « La sessualità, mediante la quale l’uomo e la donna si donano l’uno all’altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l’intimo nucleo della persona umana come tale.

  • Essa si realizza in modo veramente umano solo se è parte integrante dell’amore con cui l’uomo e la donna si impegnano totalmente l’uno verso l’altra fino alla morte »: 240 « Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza”.
  • Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri,

Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui. Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione.

  1. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”.
  2. E dissero insieme: “Amen, amen!”.
  3. Poi dormirono per tutta la notte » ( Tb 8,4-9).2362 « Gli atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità, sono onorevoli e degni, e, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano, ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi ».241 La sessualità è sorgente di gioia e di piacere: « Il Creatore stesso ha stabilito che nella reciproca donazione fisica totale gli sposi provino un piacere e una soddisfazione sia del corpo sia dello spirito.

Quindi, gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere e godendone. Accettano ciò che il Creatore ha voluto per loro. Tuttavia gli sposi devono saper restare nei limiti di una giusta moderazione ».242 2363 Mediante l’unione degli sposi si realizza il duplice fine del matrimonio: il bene degli stessi sposi e la trasmissione della vita.

  1. Non si possono disgiungere questi due significati o valori del matrimonio, senza alterare la vita spirituale della coppia e compromettere i beni del matrimonio e l’avvenire della famiglia.
  2. L’amore coniugale dell’uomo e della donna è così posto sotto la duplice esigenza della fedeltà e della fecondità.

La fedeltà coniugale La coppia coniugale forma una « intima comunità di vita e di amore, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall’irrevocabile consenso personale ».243 Gli sposi si donano definitivamente e totalmente l’uno all’altro.

  1. Non sono più due, ma ormai formano una carne sola.
  2. L’alleanza stipulata liberamente dai coniugi impone loro l’obbligo di conservarne l’unità e l’indissolubilità.244 « L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto » ( Mc 10,9).245 2365 La fedeltà esprime la costanza nel mantenere la parola data.
  3. Dio è fedele.

Il sacramento del Matrimonio fa entrare l’uomo e la donna nella fedeltà di Cristo alla sua Chiesa. Mediante la castità coniugale, essi rendono testimonianza a questo mistero di fronte al mondo. San Giovanni Crisostomo suggerisce ai giovani sposi di fare questo discorso alla loro sposa: « Ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco alla mia stessa vita.

  1. Infatti l’esistenza presente è un soffio, e il mio desiderio più vivo è di trascorrerla con te in modo tale da avere la certezza che non saremo separati in quella futura.
  2. Metto l’amore per te al di sopra di tutto e nulla sarebbe per me più penoso che il non essere sempre in sintonia con te ».246 La fecondità del matrimonio 2366 La fecondità è un dono, un fine del matrimonio ; infatti l’amore coniugale tende per sua natura ad essere fecondo.

Il figlio non viene ad aggiungersi dall’esterno al reciproco amore degli sposi; sboccia nel cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è frutto e compimento. Perciò la Chiesa, che « sta dalla parte della vita », 247 insegna che « qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto per sé alla trasmissione della vita ».248 « Tale dottrina, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo ».249 2367 Chiamati a donare la vita, gli sposi partecipano della potenza creatrice e della paternità di Dio.250 « Nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerato come la loro propria missione, i coniugi sanno di essere cooperatori dell’amore di Dio Creatore e come suoi interpreti.

E perciò adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità ».251 2368 Un aspetto particolare di tale responsabilità riguarda la regolazione della procreazione, Per validi motivi 252 gli sposi possono voler distanziare le nascite dei loro figli. Devono però verificare che il loro desiderio non sia frutto di egoismo, ma sia conforme alla giusta generosità di una paternità responsabile.

Inoltre regoleranno il loro comportamento secondo i criteri oggettivi della moralità: « Quando si tratta di comporre l’amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti, criteri che rispettano, in un contesto di vero amore, l’integro senso della mutua donazione e della procreazione umana; e tutto ciò non sarà possibile se non venga coltivata con sincero animo la virtù della castità coniugale ».253 2369 « Salvaguardando ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore e il suo ordinamento all’altissima vocazione dell’uomo alla paternità ».254 2370 La continenza periodica, i metodi di regolazione delle nascite basati sull’auto-osservazione e il ricorso ai periodi infecondi 255 sono conformi ai criteri oggettivi della moralità.

  • Tali metodi rispettano il corpo degli sposi, incoraggiano tra loro la tenerezza e favoriscono l’educazione ad una libertà autentica.
  • Al contrario, è intrinsecamente cattiva « ogni azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione ».256 « Al linguaggio nativo che esprime la reciproca donazione totale dei coniugi, la contraccezione impone un linguaggio oggettivamente contraddittorio, quello cioè del non donarsi all’altro in totalità: ne deriva non soltanto il positivo rifiuto all’apertura alla vita, ma anche una falsificazione dell’interiore verità dell’amore coniugale, chiamato a donarsi in totalità personale.

La differenza antropologica e al tempo stesso morale, che esiste tra la contraccezione e il ricorso ai ritmi temporali, coinvolge in ultima analisi due concezioni della persona e della sessualità umana tra loro irriducibili ».257 2371 « Sia chiaro a tutti che la vita dell’uomo e il compito di trasmetterla non sono limitati solo a questo tempo e non si possono commisurare e capire in questo mondo soltanto, ma riguardano sempre il destino eterno degli uomini ».258 2372 Lo Stato è responsabile del benessere dei cittadini.

È legittimo che, a questo titolo, prenda iniziative al fine di orientare l’incremento della popolazione. Può farlo con un’informazione obiettiva e rispettosa, mai però con imposizioni autoritarie e cogenti. Non può legittimamente sostituirsi all’iniziativa degli sposi, primi responsabili della procreazione e dell’educazione dei propri figli.259 In questo campo non è autorizzato a intervenire con mezzi contrari alla legge morale.

Il dono del figlio 2373 La Sacra Scrittura e la pratica tradizionale della Chiesa vedono nelle famiglie numerose un segno della benedizione divina e della generosità dei genitori.260 2374 Grande è la sofferenza delle coppie che si scoprono sterili. « Che mi darai? », chiede Abramo a Dio.

« Io me ne vado senza figli. » ( Gn 15,2). « Dammi dei figli, se no io muoio! », grida Rachele al marito Giacobbe ( Gn 30,1).2375 Le ricerche finalizzate a ridurre la sterilità umana sono da incoraggiare, a condizione che si pongano « al servizio della persona umana, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale, secondo il progetto e la volontà di Dio ».261 2376 Le tecniche che provocano una dissociazione dei genitori, per l’intervento di una persona estranea alla coppia (dono di sperma o di ovocita, prestito dell’utero) sono gravemente disoneste.

Tali tecniche (inseminazione e fecondazione artificiali eterologhe) ledono il diritto del figlio a nascere da un padre e da una madre conosciuti da lui e tra loro legati dal matrimonio. Tradiscono « il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro ».262 2377 Praticate in seno alla coppia, tali tecniche (inseminazione e fecondazione artificiali omologhe) sono, forse, meno pregiudizievoli, ma rimangono moralmente inaccettabili.

Dissociano l’atto sessuale dall’atto procreatore. L’atto che fonda l’esistenza del figlio non è più un atto con il quale due persone si donano l’una all’altra, bensì un atto che « affida la vita e l’identità dell’embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull’origine e sul destino della persona umana.

Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all’uguaglianza che dev’essere comune a genitori e figli ».263 « La procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell’atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell’unione degli sposi ; soltanto il rispetto del legame che esiste tra i significati dell’atto coniugale e il rispetto dell’unità dell’essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona ».264 2378 Il figlio non è qualcosa di dovuto, ma un dono,

Il « dono più grande del matrimonio » è una persona umana. Il figlio non può essere considerato come oggetto di proprietà: a ciò condurrebbe il riconoscimento di un preteso « diritto al figlio ». In questo campo, soltanto il figlio ha veri diritti: quello « di essere il frutto dell’atto specifico dell’amore coniugale dei suoi genitori e anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento ».265 2379 Il Vangelo mostra che la sterilità fisica non è un male assoluto.

Gli sposi che, dopo aver esaurito i legittimi ricorsi alla medicina, soffrono di sterilità, si uniranno alla croce del Signore, sorgente di ogni fecondità spirituale. Essi possono mostrare la loro generosità adottando bambini abbandonati oppure compiendo servizi significativi a favore del prossimo.2380 L’ adulterio,

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Questa parola designa l’infedeltà coniugale. Quando due persone, di cui almeno una è sposata, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l’adulterio anche se consumato con il semplice desiderio.266 Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l’adulterio in modo assoluto.267 I profeti ne denunciano la gravità.

Nell’adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria.268 2381 L’adulterio è un’ingiustizia. Chi lo commette viene meno agli impegni assunti. Ferisce quel segno dell’Alleanza che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell’altro coniuge e attenta all’istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda.

  1. Tra i battezzati « il Matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte ».271
  2. La separazione degli sposi, con la permanenza del vincolo matrimoniale, può essere legittima in certi casi contemplati dal diritto canonico.272
  3. Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.

Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto, liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno.

Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente: « Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un’altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un’altra ».273 2385 Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società.

Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale. Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale.

C’è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un Matrimonio canonicamente valido.274 Altre offese alla dignità del matrimonio 2387 Si comprende il dramma di chi, desideroso di convertirsi al Vangelo, si vede obbligato a ripudiare una o più donne con cui ha condiviso anni di vita coniugale.

Tuttavia la poligamia è in contrasto con la legge morale. Contraddice radicalmente la comunione coniugale; essa, « infatti, nega in modo diretto il disegno di Dio quale ci viene rivelato alle origini, perché è contraria alla pari dignità personale dell’uomo e della donna, che nel matrimonio si donano con un amore totale e perciò stesso unico ed esclusivo ».275 Il cristiano che prima era poligamo, per giustizia, ha il grave dovere di rispettare gli obblighi contratti nei confronti delle donne che erano sue mogli e dei suoi figli.2388 L’ incesto consiste in relazioni intime tra parenti o affini, in un grado che impedisce tra loro il matrimonio.276 San Paolo stigmatizza questa colpa particolarmente grave: « Si sente da per tutto parlare d’immoralità tra voi al punto che uno convive con la moglie di suo padre! Nel nome del Signore nostro Gesù, questo individuo sia dato in balia di Satana per la rovina della sua carne.

  • » ( 1 Cor 5,1.3-5).
  • L’incesto corrompe le relazioni familiari e segna un regresso verso l’animalità.2389 Si possono collegare all’incesto gli abusi sessuali commessi da adulti su fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia.
  • In tal caso la colpa è, al tempo stesso, uno scandaloso attentato all’integrità fisica e morale dei ragazzi, i quali ne resteranno segnati per tutta la loro vita, ed è altresì una violazione della responsabilità educativa.2390 Si ha una libera unione quando l’uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l’intimità sessuale.

L’espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l’una nei confronti dell’altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell’altro, in se stessi o nell’avvenire? L’espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità di legarsi con impegni a lungo termine.277 Tutte queste situazioni costituiscono un’offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l’idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà.

Sono contrarie alla legge morale: l’atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale.2391 Molti attualmente reclamano una specie di « diritto alla prova » quando c’è intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti « non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci ».278 L’unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l’uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva.

L’amore umano non ammette la « prova ». Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro.279 2392 « L’amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano ».280 2393 Creando l’essere umano uomo e donna, Dio dona all’uno e all’altra, in modo uguale, la dignità personale.

  • Spetta a ciascuno, uomo e donna, riconoscere e accettare la propria identità sessuale.2394 Cristo è il modello della castità.
  • Ogni battezzato è chiamato a condurre una vita casta, ciascuno secondo lo stato di vita che gli è proprio.2395 La castità significa l’integrazione della sessualità nella persona.

Richiede che si acquisisca la padronanza della persona.2396 Tra i peccati gravemente contrari alla castità, vanno citati la masturbazione, la fornicazione, la pornografia e le pratiche omosessuali.2397 L’alleanza liberamente contratta dagli sposi implica un amore fedele.

Essa impone loro l’obbligo di conservare l’indissolubilità del loro Matrimonio.2398 La fecondità è un bene, un dono, un fine del matrimonio. Donando la vita, gli sposi partecipano della paternità di Dio.2399 La regolazione delle nascite rappresenta uno degli aspetti della paternità e della maternità responsabili.

La legittimità delle intenzioni degli sposi non giustifica il ricorso a mezzi moralmente inaccettabili (per esempio, la sterilizzazione diretta o la contraccezione). L’adulterio e il divorzio, la poligamia e la libera unione costituiscono gravi offese alla dignità del matrimonio.

  • 217) Cf Dt 5,18.
  • 218) Giovanni Paolo II, Esort. ap.
  • Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 91-92.
  • 219) Giovanni Paolo II, Esort. ap.
  • Familiaris consortio, 22: AAS 74 (1982) 107; cf Concilio Vaticano II, Cost. past.
  • Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070.
  • 220) Giovanni Paolo II, Lett. ap.
  • Mulieris dignitatem, 6: AAS 80 (1988) 1663.

(221) Cf Gn 4,1-2.25-26; 5,1.

  • (222) Cf Mt 19,6.
  • (223) Cf Mt 5,37.
  • (224) Cf Sir 1,22.

(225) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037-1038. (226) Sant’Agostino, Confessiones, 10, 29, 40: CCL 27, 176 (PL 32, 796). (227) Cf Tt 2,1-6. (228) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 34: AAS 74 (1982) 123. (229) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045.

  1. (230) Cf Gal 5,22-23.
  2. (231) Cf 1 Gv 3,3.
  3. (232) Cf Gv 15,15.
  4. (233) Cf Gal 3,27.

(234) Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 11: AAS 68 (1976) 90-91. (235) Sant’Ambrogio, De viduis 23: Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera, v.141 (Milano-Roma 1989) p.266 (PL 16, 241-242). (236) Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich.

Persona humana, 9: AAS 68 (1976) 86. (237) Cf 1 Cor 6,15-20. (238) Cf Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10. (239) Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 8: AAS 68 (1976) 85. (240) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 92. (241) Concilio Vaticano II, Cost.

past. Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. (242) Pio XII, Discorso ai partecipanti al Convegno dell’Unione Cattolica Italiana delle Ostetriche (29 ottobre 1951): AAS 43 (1951) 851. (243) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067.

  • (244) Cf CIC canone 1056.
  • (245) Cf Mt 19,1-12; 1 Cor 7,10-11.
  • (246) San Giovanni Crisostomo, In epistulam ad Ephesios, homilia 20, 8: PG 62, 146-147.

(247) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 30: AAS 74 (1982) 116. (248) Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 11: AAS 60 (1968) 488. (249) Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 12: AAS 60 (1968) 488; cf Pio XI, Lett. enc. Casti connubii : DS 3717.

  1. 250) Cf Ef 3,14-15; Mt 23,9.
  2. 251) Concilio Vaticano II, Cost. past.
  3. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071.
  4. 252) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past.
  5. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071.
  6. 253) Concilio Vaticano II, Cost. past.
  7. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072.
  8. 254) Paolo VI, Lett. enc.
  9. Humanae vitae, 12: AAS 60 (1968) 489.

(255) Cf Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491-492. (256) Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490. (257) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 119-120. (258) Concilio Vaticano II, Cost. past.

  • Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1073.
  • 259) Cf Paolo VI, Lett. enc.
  • Populorum progressio, 37: AAS 59 (1967) 275-276; Id., Lett. enc.
  • Humanae vitae, 23: AAS 60 (1968) 497-498.
  • 260) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past.
  • Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1071.
  • 261) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr.

Donum vitae, Introductio, 2: AAS 80 (1988) 73. (262) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 2, 1: AAS 80 (1988) 87. (263) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 2, 5: AAS 80 (1988) 93. (264) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr.

  1. (266) Cf Mt 5,27-28.
  2. (267) Cf Mt 5,32; 19,6; Mc 10,11-12; 1 Cor 6,9-10.
  3. (268) Cf Os 2,7; Ger 5,7; 13,27.
  4. (269) Cf Mt 5,31-32; 19,3-9; Mc 10,9; Lc 16,18; 1 Cor 7,10-11.
  5. (270) Cf Mt 19,7-9.
  6. (271) CIC canone 1141.
  7. (272) Cf CIC canoni 1151-1155.
  8. (273) San Basilio Magno, Moralia, regula 73: PG 31, 852.

(274) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84: AAS 74 (1982) 185. (275) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102; cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966) 1067. (276) Cf Lv 18,7-20.

  • 277) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap.
  • Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 181-182.
  • 278) Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich.
  • Persona humana, 7: AAS 68 (1976) 82.
  • 279) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap.
  • Familiaris consortio, 80: AAS 74 (1982) 180-181.
  • 280) Giovanni Paolo II, Esort. ap.

Familiaris consortio, 11: AAS 74 (1982) 92. : Catechismo della Chiesa Cattolica – Il sesto comandamento

Qual è il peccato mortale?

Dottrina cattolica – Nella teologia della chiesa Cattolica romana, il peccato mortale, a differenza del peccato veniale, deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  1. il suo oggetto deve essere una materia grave, precisata dai dieci comandamenti ;
  2. deve essere compiuto con piena consapevolezza o piena avvertenza;
  3. deve essere compiuto con deliberato consenso,

Nel tardo XX secolo, dopo il Concilio Vaticano II, l’insegnamento cattolico-romano sul peccato mortale è stato oggetto di dubbi, in risposta ai quali papa Giovanni Paolo II ha ribadito l’insegnamento tradizionale con l’ enciclica Veritatis Splendor, Nell’attuale Catechismo della Chiesa Cattolica si afferma:

«Il peccato mortale è una possibilità radicale della libertà umana, come lo stesso amore, Ha come conseguenza la perdita della carità e la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia, Se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l’esclusione dal regno di Cristo e la morte eterna dell’ inferno ; infatti la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive, irreversibili. Tuttavia, anche se possiamo giudicare che un atto è in sé una colpa grave, dobbiamo però lasciare il giudizio sulle persone alla giustizia e alla misericordia di Dio.»
( N° 1861 )

e che

«Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi.»
( N° 1035 )

I peccati mortali, anche se rappresentano la morte dell’anima e quindi una interruzione della relazione di grazia con Dio, possono essere perdonati solo ed esclusivamente se confessati in vero spirito di penitenza e solo se ricevono l’assoluzione sacramentale (cioè il sacramento della Riconciliazione ).

Cosa succede se si fa eccesso di legittima difesa?

Le ulteriori revisioni introdotte dalla L.36/2019 – La Legge n.36/2019 ha introdotto, oltre alla mentovata novella dell’ art.52 c.p., anche una serie di revisioni apportate a norme codicistiche ed extra-codicistiche. Di seguito, brevemente, le principali rivisitazioni normative:

  1. Reato di furto in abitazione ( art.624 bis c.p.): per tale reato è stato introdotto un inasprimento di pena, salita da 3 a 4 anni nel minimo edittale e da 6 a 7 anni nel massimo. La riforma ha inoltre statuito che, in caso di condanna per tale reato, il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere concesso solo previa dimostrazione dell’avvenuto risarcimento, in forma integrale, del danno a favore della persona offesa;
  2. Reato di furto aggravato ( art.625 c.p.): anche per tale reato è stato previsto un aumento di pena, salita da 4 a 5 anni nel minimo edittale e multa da 927 a 1.000 euro. Rispetto al massimo edittale, la pena detentiva è rimasta ad anni 10, mentre è stato disposto un aumento della pena pecuniaria, salita da 2.000 euro a 2.500 euro;
  3. Reato di rapina ( art.628 c.p.): la pena detentiva è stata elevata da 4 a 5 anni nel minimo, fermi i 10 anni di reclusione nel massimo edittale; per la rapina aggravata, la pena minima è salita da 5 a 6 anni, fermi i 20 anni di reclusione nel massimo edittale. Anche per questo reato è stato previsto un aumento di pena pecuniaria (dai 1.290-3.098 inizialmente previsti a 2.000-4.000 euro attuali);
  4. Reato di violazione di domicilio ( art.614 c.p.): la pena minima è stata raddoppiata (passando da 6 mesi ad 1 anno di reclusione), mentre rispetto alla pena massima è stato previsto un aumento da 3 a 5 anni di reclusione. Nell’ipotesi aggravata, la pena minima è salita da 1 a 2 anni, mentre la massima da 5 a 6 anni di reclusione;
  5. Eccesso colposo ( art.55 c.p.): la riforma ha ampliato l’ambito di operatività di tale scriminante. Il nuovo secondo comma stabilisce, infatti, che, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non sarà comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.
  6. Revisione dell’art.2044 cod. civ.: alla disposizione (che stabilisce: “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”), sono state aggiunte due previsioni collegate alla nuova disciplina penale. In particolare, il Legislatore ha inteso escludere la responsabilità civilistica di chi ha compiuto il fatto in una delle condizioni di legittima difesa previste dai nuovi commi 2, 3 e 4 dell’ art.52 c.p., prevedendo altresì che in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, il danneggiato ha diritto ad un’indennità che il Giudice dovrà calcolare con equo apprezzamento tenendo conto ” della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato “.
  7. La riforma è infine intervenuta in materia di Patrocinio a spese dello Stato, introducendo l’ art.115 bis al D.P.R.115/2002, al fine di estendere le norme in materia di gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento (anche con sentenza di non luogo a procedere) per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

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Quali comportamenti possono essere considerati colposi?

È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ( 3 ).

Quali sono i reati dolosi?

Cosa sono i reati non colposi o dolosi – Innanzitutto, è importante tenere in considerazione che i tre tipi di delitti vengono delineati con riferimento all’elemento psicologico: il dolo o l’intenzione, elemento essenziale utile per qualificare i vari tipi di reato, si connette ad uno stato psicologico, ed è pertanto di tipo soggettivo.

Più precisamente, nell’ordinamento giuridico italiano il dolo indica la volontà cosciente di una persona caratterizzata dall’arrecare danno altrui. Pertanto, quali sono i reati dolosi ? Nel Codice Penale si fa riferimento al reato doloso, distinguendolo dai delitti preterintenzionali o colposi, nell’articolo 43 con le testuali parole: “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

In altre parole, il dolo sussiste nel momento in cui il soggetto è consapevole dell’evento,

Cosa non si trasmette agli eredi?

Quindi i debiti non trasmissibili ai figli in qualità di eredi sono i debiti caduti in prescrizione, le obbligazioni naturali, le sanzioni, le multe, le pene pecuniarie. Mentre i debiti trasmissibili sono il mutuo, le bollette relative alle utenze e condominio e le imposte.