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Pensione Senza Riduzione Legge 335 Cosa Significa?

Pensione Senza Riduzione Legge 335 Cosa Significa
Pensione inabilità dipendente pubblico – Nel caso il cui la cessazione del servizio sia dovuta ad infermità che non dipende dalla causa di servizio e nel caso che il dipendente pubblico si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è riconosciuta una pensione di inabilità che decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa regolata dalla legge 335 del 1995. Si tratta di una pensione vitalizia che cessa, quindi, solo con la morte del beneficiario ed è una prestazione, tra l’altro, reversibile anche ai familiari superstiti che rientrano nel diritto.

Tale prestazione, così come previsto dall’articolo 2, comma 12 della legge 335/1995, prevede una sorta di bonus per il beneficiario che vedrà calcolare l’importo spettante o come se avesse compiuto i 60 anni di età o, in alternativa, come se avesse lavorato fino al 40esimo anno di servizio (e questo secondo dovrebbe essere il suo caso).

  • Ricordiamo, tra l’altro, che la prestazione è incompatibile con qualsiasi forma di attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la revoca del trattamento.
  • Al compimento dei 67 anni, quindi, non è necessario presentare ulteriore domanda di pensione visto che la pensione di inabilità continua ad essere erogata anche dopo il compimento dei 67 anni.

In ogni caso richiedere la pensione di vecchiaia non sarebbe conveniente visto che la prestazione che riceve è incentivata da un bonus che permette al suo importo di essere più alto, cosa che non accadrebbe con la pensione di vecchiaia. Consulenza fiscale Invia il tuo quesito a I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all’originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.

Quali sono i benefici della legge 335 95?

Dettaglio Prestazione: Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12) Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità,

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’ articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Sono destinatari della pensione d’inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’ Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

  1. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.
  2. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
  3. Il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità.
  4. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell’eventuale revisione dello stato inabilitante.

Come ottenere la legge 335?

Presentazione della domanda – Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n.335 è necessario presentare domanda all’amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, utilizzando la modulistica fornita dall’ufficio, oppure con raccomandata.Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

  • Sarà cura dell’ammnistrazione pubblica affidare la verifica dello stato di inabilità alle commissioni mediche preposte.
  • Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.
  • L’Ufficio preposto alla liquidazione dei trattamenti emette il provvedimento di attribuzione della pensione di inabilità.
  • Una volta accertata l’inabilità da parte della commissione medica di verifica, si potrà presentare domanda di pensione di invalidità/inabilità all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

: Pensione inabilità Assoluta e Permanente per lavoratori del Pubblico impiego

Quanto è l’importo della pensione di inabilità?

Quanto spetta Per l’anno 2021 l’ importo della pensione è di 287,09 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 16.982,49 euro.

Quando la pensione di inabilità diventa pensione di vecchiaia?

Trasformazione in pensione di vecchiaia – Premettendo che mai la pensione rispecchia l’ultimo stipendio e che con almeno 40/42 anni di contributi si riesce a percepire un assegno che arriva al 70/75% dell’ultimo stipendio, cercherò di rispondere alla sua domanda.

  • I criteri di calcolo della pensione di inabilità sono gli stessi che si utilizzano per la pensione ordinaria.
  • Nella trasformazione di vecchiaia, quindi, non dovrebbe trovare grossi aumenti.
  • L’unica differenza è rappresentata dall’età di accesso alla prestazione: la quota contributiva della pensione di inabilità, infatti, è stata calcolata applicando un coefficiente di trasformazione riferito ai 64 anni, mentre quella di vecchiaia sarà calcolata applicando il coefficiente relativo ai 67 anni, leggermente più conveniente.

Ma non da determinare un aumento sostanziale del trattamento. Durante il periodo di percezione della pensione di inabilità, infatti, non sono riconosciuti contributi figurativi che possano, in qualche modo, influire sulla successiva pensione di vecchiaia.

E se nel periodo in questione non si è svolto lavoro, quindi, la contribuzione resta pressoché invariata. Al compimento dei 67 anni, in ogni caso, deve presentare apposita domanda per trasformare la pensione di inabilità in pensione di vecchiaia poiché il cambio, a differenza di quello che accade con la pensione di invalidità civile, non avviene in automatico.

Consulenza fiscale Invia il tuo quesito a I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all’originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.

Chi ha diritto al ss3?

Chi può richiedere il certificato medico ss3 –

  1. Per quanto riguarda la richiesta di questo documento, i soggetti che possono effettuare la richiesta sono tutti coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa dell’almeno 67 percento.
  2. Bisogna precisare che la condizione di salute che viene ridotta non necessita di una particolare spiegazione e questo significa che un lavoratore può perdere la mobilità oppure uno dei sensi fondamentali.
  3. Un dipendente che perde improvvisamente la vista, quindi, può richiedere questo tipo di certificato.
  4. La domanda deve essere inoltrata al proprio medico curante nel momento in cui il lavoratore stesso si accorge di aver contratto una problematica tale che per lui è divenuto quasi impossibile lavorare al 100 percento delle sue potenzialità.

A quale soggetti è riconosciuto l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa per inabilità L 222 1984 )?

A chi è rivolto – L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa può essere richiesto dai titolari di pensione di inabilità che si trovano nell ‘impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di assistenza continua.

Chi percepisce la pensione di inabilità può lavorare?

Il riconoscimento di invalidità totale non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo. Il problema Il riconoscimento di invalidità totale ( 100% e 100% con diritto all’indennità di accompagnamento ) non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo,

Ad oggi, molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’ inserimento lavorativo, Al proposito riteniamo che sia fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile,

In passato, infatti con il riconoscimento di invalidità civile, purtroppo ancora in attesa di riforma, venivano valutate anche le potenzialità lavorative della persona disabile ed il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M.5 febbraio 1992 e successive modificazioni).

Infatti, sul verbale di invalidità, a fronte dell’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce ” totale e permanente inabilità lavorativa “. Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagno che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo,

Ad oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l’ accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 e l’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 N° 68” La storia Per affrontare questo tema è indispensabile un piccolo excursus storico per evidenziare come, già molti anni fa, e ancor prima della legge 68/99, la normativa aveva affrontato il problema dell ‘inserimento lavorativo di persone con invalidità totale e con il diritto all’indennità di accompagno,

Infatti la Circolare del Ministero Lavoro n.5/88 richiama l’orientamento già espresso nella circ.n.6/13966/A del 28.10.1969 secondo cui “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”.

La circolare n.5/88 precisa altresì che:

tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli quesiti; che le tabelle in base alle quali viene attribuita la percentuale di invalidità sono state predisposte, non solo per accertare la residua capacità ma anche e prevalentemente al fine di stabilire il diritto alla percezione di pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.); che non si può in via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono una invalidità del 100%, non possono permanere in capo all’invalido effettive residue capacità lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta; qualora gli invalidi in possesso di certificazioni di invalidità nella misura del 100% richiedono l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, gli uffici stessi l’inviteranno a rivolgersi all’organo sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità lavorative. Solo in presenza di tale dichiarazione gli uffici Provinciali del Lavoro potranno, pertanto procedere all’iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra.

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In seguito la legge n.508/88 all’art.1 – comma 3 affronta esplicitamente il problema affermando che l’ indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. L’attualità Tornando all’attualità è necessario riferirsi alla legge 68/99,

  • Infatti, un aspetto di centrale importanza di questa legge è il collocamento mirato che prevede, attraverso l’azione svolta dai servizi per l’ inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze delle imprese.
  • Per c ollocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Il D.P.C.M.13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art.1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68” regola l’attività della commissione operante presso l’azienda U.S.L. e competente ad accertare le condizioni di disabilità per l’accesso al collocamento delle persone disabili,

L’ accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile, pertanto, l’attività della commissione di cui all’articolo 4 della legge 104/92 è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile,

Dall’entrata in vigore della legge 68/99 le commissioni per l’ accertamento dell’invalidità non possono più procedere alla valutazione delle capacità lavorative definendo la collocabilità o non collocabilità della persona disabile in quanto non più competenti.

La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’art.1 – comma 4 della legge 68/99 e perciò deve essere effettuata dalle commissioni per l’accertamento dell’invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall’articolo 4 della legge 104/92,

Per completezza di informazione vogliamo fare un ultimo cenno al problema del collocamento al lavoro dei disabili psichici, L’art.5 della legge 2 aprile 1968, n.482 non contemplava fra i destinatari della legge sul collocamento obbligatorio gli invalidi psichici.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.50 del 2 febbraio 1990 ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale; successivamente l’art.19 della legge 5 febbraio 1992, n.104, estendeva l’applicazione della legge n.482 del 1968 anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili.

L’art.9 – comma 4 della legge 68/99 fa espresso riferimento ai disabili psichici prevedendo che “I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13”.

  • Anche per tali disabili, definiti nei verbali di invalidità “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, le commissioni delle Aziende U.S.L.
  • E gli esperti dei Comitati tecnici dovranno indicare le residue capacità lavorative, le abilità, le inclinazioni e le attitudini lavorative.
  • In conclusione Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100% ) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.

Non ci nascondiamo che, in alcuni casi, l’ accertamento della disabilità ai fini del collocamento al lavoro possa dare esito negativo, ma, a nostro avviso, la valutazione deve essere eseguita situazione per situazione ed in ogni caso l’incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore non può costituire un impedimento a priori.

Circolare Ministero Lavoro e Previdenza sociale 15 gennaio 1988, n.5 : “Iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio anche dei soggetti con invalidità del 100%”; Legge 21 novembre 1988, n.508 : “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”; Legge 12 marzo 1999 n.68 : “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 : “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999;

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Quanto ammonta la pensione di invalidità nel 2022?

Pensioni, assegni, indennità: gli importi definitivi per il 2022

Provvidenza Importo Limite di reddito
Pensione ciechi civili parziali 287,09 17.050,42
Pensione invalidi civili totali 287,09 17.050,42
Pensione sordi 287,09 17.050,42
Assegno mensile invalidi civili parziali 287,09 5.025,02

Cosa succede se sei inabile al lavoro?

L’inabilità al lavoro è una particolare condizione caratterizzata da infermità grave che determina l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per un soggetto. Per avere il diritto alla pensione però ci devono essere alcuni requisiti come 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.

  1. Il nostro Paese tutela le persone più deboli, tra le quali anche i cosiddetti inabili, che a causa di gravi patologie non possono svolgere alcuna attività lavorativa.
  2. Non potendosi mantenere da soli, questi soggetti possono in ogni caso vivere dignitosamente grazie all’aiuto dato dallo Stato.
  3. Ovviamente se la condizioni di inabilità al lavoro non dovesse più essere valida, dopo un periodo, il soggetto può tornare a lavorare, comunicando la situazione all’Inps.

In caso contrario avrà il diritto a percepire una pensione, se ha tutti i requisiti necessari. Tale forma di assistenza sociale non deve, però, essere confusa con l’assegno di invalidità, previsto per le persone con una infermità fisica o mentale in grado di diminuire la capacità lavorativa ai due terzi, cioè al 66.66%.

  1. In questo caso, quindi, il soggetto può continuare a lavorare, anche se con potenzialità inferiori al normale.
  2. La differenza più evidente tra le forme assistenzialistiche risiede proprio nel fatto di potere lavorare o meno.
  3. In caso di inabilità, infatti, la somma versata dallo Stato è superiore in quanto il soggetto non è in grado di svolgere attività lavorative.

Ma, come vedremo a breve, non tutte le persone inabili hanno il diritto a ricevere la pensione relativa, è necessario infatti avere determinati requisiti.

Quanto prende un invalido al 100% con inabilità al lavoro?

Pensione Senza Riduzione Legge 335 Cosa Significa Per la pensione di invalidità civile il reddito del coniuge conta solo per l’integrazione al milione ma non per il diritto all’importo base. Con la sentenza 152 del 2020 La corte costituzionale ha dichiarato inadeguato l’assegno mensile per gli invalidi totali.

Proprio da luglio del 2020 quindi assegno di invalidità civile totale ha subito un incremento da 286,81 euro a 651,51 euro. Incremento al milione però, e questo va sottolineato, non spetta a tutti gli invalidi al 100% visto che hai richiesto il rispetto di determinati requisiti reddituali. Rispondiamo la domanda di non ho fretta dice che ci chiede: Buona sera, a dicembre mi sono sposata e mio marito è disabile al 100% pertanto percepisce la pensione di invalido civile e l’indennità di accompagnamento.

La mia domanda è: Se lo dichiaro fiscalmente a carico, cosa che posso perché non ha altri redditi solo pensione e accompagnamento, possono diminuirgli la pensione visto che io ho un reddito? Nel mese di aprile gli hanno abbassato la pensione dopo che dal 1/1/2021 gli era stata aumentata.Ci è arrivata una lettera dove hanno ricalcolato tutto, dal 01/01/2021 al 30/04/2022, per via della ride terminazione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).

Che differenza c’è tra pensione di invalidità e di inabilità?

Assegno ordinario di invalidità – Differenze tra pensione di invalidità e inabilità. L’assegno ordinario di invalidità, invece, spetta al lavoratore che convive con un’infermità fisica o mentale che ha causato una riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi (66,6%),

Anche in questo caso è necessario aver maturato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda. Quello che differenza l’assegno ordinario di invalidità dalla pensione di inabilità lavorativa è la possibilità, per gli invalidi parziali, di proseguire l’attività lavorativa,

Un’altra differenza importante con la pensione di inabilità è l’assenza del bonus contributivo, Quindi, se un lavoratore viene riconosciuto invalido con una percentuale di invalidità pari o superiore a 66,6%, nel caso in cui ha maturato 15 anni di contributi, sarà questa la base contributiva sulla quale calcolare l’importo dell’assegno ordinario di invalidità.

  • Di conseguenza, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità è inferiore all’importo della pensione di inabilità, soprattutto per i lavoratori più giovani, riconosciuti invalidi dopo aver maturato pochi anni di contributi.
  • Potendo continuare a lavorare, l’importo dell’assegno viene ridotto in presenza di redditi da lavoro,

Inoltre non è reversibile e neppure cumulabile con la rendita INAIL, Pensione Senza Riduzione Legge 335 Cosa Significa Differenze tra pensione di invalidità e inabilità.

Cosa prevede la pensione di inabilità erogata dall’INPS?

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

See also:  Cosa Prevede La Legge Fornero Sulle Pensioni?

Quanti tipi di inabilità ci sono?

Pensione Senza Riduzione Legge 335 Cosa Significa Editoriali 7 Giugno 2020 Riportiamo qui di seguito un interessante articolo di Gabriela Maucci e Sandra Torregiani pubblicato su SuperAbile in data 1 giugno 2020. Non sempre risulta chiara la differenza tra invalidità civile, situazione di handicap e disabilità.

Ognuna di queste voci corrisponde ad una precisa definizione e l’accertamento è effettuato da commissioni mediche diverse, Sebbene la commissione operante nella visita di prima istanza è di regola competenza dell’Asl, per ogni accertamento la composizione di tali commissioni è diversa secondo il tipo di accertamento da effettuare e per la visita medica dovrà essere presentata specifica domanda, sbarrando l’apposita casella.

Si precisa che lo stesso certificato medico, così come la domanda, possono essere utilizzati per la richiesta di diversi accertamenti, per esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità e, perfino, le tre voci contemporaneamente.

Riassumendo, gli accertamenti che vengono effettuati dalle commissioni mediche dell’Asl sono: d’invalidità civile, di handicap e per la disabilità. L’invalidità civile si riferisce all’accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo i tipo e gravità della patologia; l’handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992) e, infine, la disabilità esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/199).

Invalidità civile Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

  • Come sopra indicato, questo accertamento dà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale; tali percentuali vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.
  • Il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste la perdita o diminuzione delle funzioni dell’organo o l’apparato sede del danno anatomico.

Questo accertamento valuta la riduzione della capacità lavorativa che è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo. Infatti, ad oggi molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale (100%) sia incompatibile con l’inserimento lavorativo.

A questo proposito riteniamo che sia fuorviante la dicitura che, ancora oggi, viene riportata nei verbali d’invalidità civile: di fronte all’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce ” totale e permanente inabilità lavorativa “.

Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non impedisce la possibilità di svolgere attività lavorativa ( art.1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n.508 ).

Il riconoscimento di un’invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale attribuita e la categoria di appartenenza. Infatti, nell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili che hanno diritto a benefici economici diversi.

In tutti i casi, comunque, l’accertamento sanitario è effettuato con le stesse modalità. Handicap (Legge 104/1992) Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n.104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.

In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta. Di conseguenza, la diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è fondamentale dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/92 ).

Espresso in un altro modo, questo significa che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non abbia dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap grave nel caso in cui la patologia comporti serie difficoltà nella vita di relazione e inserimento sociale ( art.3, comma 3 L.104/1992 ).

Si pensi, per esempio, ad alcune forme di epilessia, che non danno luogo ad un’invalidità totale (100%), ma l’imprendibilità delle crisi comporta notevoli difficoltà d’inserimento in ambito sociale e nella vita quotidiana. Pertanto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di un riconoscimento d’invalidità civile.

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità; e il congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce : HANDICAP GRAVE ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/92. Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce “Persona non handicappata”, gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito:

Persona non handicappataPersona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)

Disabilità (legge n.68/99) L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile. Pertanto, l’attività della commissione di accertamento è finalizzata in questo caso ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Il collocamento obbligatorio o “collocamento mirato”, previsto dalla legge n.68 del 1999, impone alle aziende che occupano più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità. Ha lo scopo di facilitare l’occupazione per quelle persone che, a causa della disabilità incontrano maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto l’accertamento della disabilità. Si tratta di uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e d’invalidità. Inoltre, per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/1999 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.

  • Gli organi preposti ad effettuare l’accertamento della disabilità si differenziano in relazione al tipo di invalidità.
  • Infatti, l’articolo 1 ( commi 4, 5 e 6 della Legge n.68 del 1999) distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento: gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili; gli invalidi del lavoro (Inail); gli invalidi di guerra e per causa di servizio.

Accertamento della disabilità per invalidi civili, ciechi civili, sordi civili L’accertamento delle condizioni di disabilità, previsto dall’art.1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili ed è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M.13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL o presso l’inps per il riconoscimento dell’invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (come previsto dall’art.4 Legge 5 febbraio 1992, n.104).

Il verbale rilasciato è denominato relazione conclusiva. L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile, pertanto, l’attività della commissione è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile (diagnosi funzionale).

Infatti secondo l’art.2 della legge n.68/99 per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

L’accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative residue che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità. La relazione conclusiva viene trasmessa alla persona con disabilità e al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego.

Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato. Accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro L’accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro è effettuato dall’INAIL. Con la circolare n.66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili.

In particolare la circolare si preoccupa di estendere il sistema di accertamento previsto per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili alle altre categorie di invalidi che si avvalgono del collocamento mirato anche allo scopo di evitare disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La circolare prevede che l’INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l’accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M.13 gennaio 2000.

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Accertamento della disabilità per gli invalidi di guerra e per servizio La circolare ministeriale n.66/2001 rileva, inoltre, che per quanto riguarda gli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire operazioni di adeguamento in via amministrativa.

E’ tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell’accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.

Quanto si percepisce con SS3?

Assegno sociale 2022 – Quando si parla di integrazione al minimo assume importanza l’importo dell’assegno sociale, prestazione economica riconosciuta dall’INPS, previa domanda, a coloro che versano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinate soglie annualmente previste.

Quanto vale il certificato medico SS3?

Invalidità, certificato medico SS3 : quanto dura Il certificato medico introduttivo ha una validità di novanta giorni, durante i quali il cittadino potrà presentare domanda di invalidità previdenziale.

Cosa significa Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73 %?

Invalidità civile dal 33 al 73 %: agevolazioni lavorative L’invalidità civile dal 33 al 73 % dà diritto a una serie di agevolazioni lavorative a partire dal congedo per cure. Ai lavoratori con un’invalidità superiore al 51% spetta un periodo di riposo lavorativo non superiore a 30 giorni l’anno.

Chi sono i titolari di pensione di inabilità ex legge 222 1984?

Invalidità / Inabilità Ordinaria (L.222/84) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. A CHI SPETTA Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri); iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Sono richiesti:

riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. LA DOMANDA Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

  1. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3).
  2. QUANDO SPETTA L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle,

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA’ È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere, A CHI SPETTA Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

REQUISITI

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E’, inoltre, richiesta:

la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; la cancellazione dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

LA DOMANDA Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da certificazione medica (mod.

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi; contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di:

55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto; 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.

Vai alla normativa Hai domande o vuoi approfondire l’argomento? : Invalidità / Inabilità Ordinaria (L.222/84)

Quale indennità di inabilità non deve essere dichiarata dal percettore?

Pensione di invalidità: va dichiarata nel 730? – La pensione di invalidità civile e la pensione di inabilità vanno dichiarate nel 730? Iniziamo col dire che nel modello 730 rientrano tutti i redditi che sono stati percepiti dal lavoratore o dal pensionato.

La pensione di inabilità, concessa dall’INPS agli invalidi civili totali (100%) con una soglia di reddito personale annuo non superiore ai 17.050,42, non va dichiarata nel 730, Essendo una prestazione economica di tipo assistenziale la pensione di inabilità non deve essere inserita in fase di dichiarazione dei redditi, poiché è esente da tassazione,

Anche l’assegno di assistenza, chiamato anche pensione di invalidità civile, erogato a chi è riconosciuto invalido civile con un punteggio compreso tra il 74 e il 99% (limite di reddito personale annuo di 5.010,20 euro), non va dichiarato nel 730, perché esente da tasse.

Chi ha diritto alla maggiorazione della pensione?

I limiti – Caratteristica comune delle maggiorazioni sociali è che il pensionato deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al valore del trattamento minimo inps o, se coniugato, un doppio limite : quello relativo al reddito personale e quello relativo al reddito coniugale che non deve splafonare il valore del trattamento minimo incrementato del valore dell’ assegno sociale annuo.

  • In definitiva per come è strutturata solo i titolari di pensioni inferiori o uguali al minimo (524,35€ nel 2022) sprovvisti di altri redditi hanno diritto alla maggiorazione.
  • Tutte le maggiorazioni vengono concesse in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti per la concessione del beneficio.

Pertanto, se i redditi di cui il soggetto è titolare sono tali che, ove applicato per l’intero all’aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all’aumento stesso, l’importo della maggiorazione è determinato dalla differenza tra l’ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso per 13 mensilità. Per la determinazione dei redditi (personali e coniugali) rilevanti ai fini della concessione delle maggiorazioni bisogna tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione della casa di abitazione e delle pensioni di guerra ( Rilevanze 5 e 24 della Tavola Generale ).

Chi va in pensione con il sistema retributivo?

Calcolo pensione con sistema retributivo – I lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di versamenti contributivi ottengono l’applicazione del sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi del sistema contributivo per il calcolo della propria pensione.

Come andare in pensione con la legge Dini?

Pensione con l’opzione Dini, chiarimenti – Purtroppo quello che propone non è assolutamente possibile e le vado a spiegare perché. L’Opzione Dini permette il pensionamento con 15 anni di contributi, ma al compimento dei 67 anni, solo a coloro che entro la fine del 2011 hanno raggiunto i requisiti previgenti per poter accedere alla pensione di vecchiaia.

Per tutti gli altri tale opzione comporta solo e soltanto l’applicazione del calcolo contributivo puro. Tra l’altro, per chi ricade nel sistema contributivo per aver esercitato l’opzione Dini, non c’è neanche la possibilità di poter cogliere la pensione anticipata contributiva, riservata solo a chi non ha contributi versati prima del 1996 (e lei ci colloca il riscatto della Laurea) o ha esercitato il computo nella Gestione Separata.

Lei è costretta, in ogni caso, ad esercitare l’opzione Dini se vuole ricorrere al riscatto agevolato della Laurea. Anche se nel suo caso il riscatto non è conveniente perchè non le permette in alcun modo di anticipare il pensionamento. Nel suo caso, infatti, l’unica possibilità di pensionamento è a 67 anni (più eventuale adeguamento all’aspettativa di vita ISTAT) con almeno 20 anni di contributi.