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Dove Informarsi Per Il Riscatto Università?

Dove Informarsi Per Il Riscatto Università
Come fare domanda – Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Per maggiori informazioni si rinvia alla, Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA, È possibile stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA attraverso il, accedendo tramite le proprie credenziali di autenticazione dal seguente percorso: Prestazioni e servizi> Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio. L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto. In alternativa, è possibile richiedere l’invio tramite posta o email dell’Avviso di pagamento pagoPA al Contact center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore. È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA : – online dal sito www.inps.it, accedendo con le modalità sopra riportate, seguendo il percorso Prestazioni e servizi >Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e rendite, tramite la modalità “Pagamento online pagoPA “, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento. – attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento, come ad esempio:

agenzie della banca; home banking dei Prestatori di Servizio di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA ); sportelli ATM abilitati delle banche; esercenti convenzionati con i Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati); uffici postali.

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito Internet del sistema pagoPA all’indirizzo www. pagopa,gov.it. È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti) che impediscano il completamento della transazione. Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili. Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare le altre modalità di pagamento per le rate con scadenza successiva all’attivazione dell’addebito stesso. Si consiglia, in ogni caso, di verificare sempre che l’addebito sia effettuato correttamente e di informare gli uffici INPS di eventuali anomalie. L’ addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento. All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei pagamenti seguendo il percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Portale dei pagamenti > servizi Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati. Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l’accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato. Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicate all’Istituto.

Quanto costa il riscatto della laurea 2022?

Reddito minimo annuo – Per il 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 16.243 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2022, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.360,19 euro.

Quando non conviene il riscatto della laurea?

Il riscatto della laurea, in linea generale, non è conveniente a meno che non riesca ad anticipare ulteriormente il pensionamento, es. si raggiungono i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) con alcuni anni di anticipo rispetto all’età di 64 anni.

Chi ha diritto al riscatto laurea agevolato?

Puoi richiedere il riscatto degli anni di laurea con il sistema agevolato se ha iniziato a versare contributi Inps dopo il 1996 e prima del 1996 e ha meno di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995 e, al momento della richiesta di riscatto, ha un minimo di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati dopo il

Quanto tempo ci vuole per riscatto laurea?

Si definiscono da “riscatto” i contributi che l’assicurato è tenuto a pagare per farsi riconoscere nella pensione periodi di lavoro per i quali, all’epoca dello svolgimento dell’attività, non esisteva l’obbligo dell’assicurazione (per l’invalidità, vecchiaia e superstiti) oppure per tutti quei periodi di attività svolta all’estero.

  • Contributi da riscatto, inoltre, sono anche quelli che possono essere accreditati con riferimento a particolari periodi – espressamente previsti dalla legge – durante i quali non vi è stata attività lavorativa.
  • I periodi per i quali attualmente è possibile effettuare il riscatto per ottenere l’accredito sulla posizione assicurativa sono i seguenti: • corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati; • attività lavorativa svolta all’estero; • lavoro impiegatizio per il quale non esisteva l’obbligo assicurativo; • periodi d’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo richiesti per fornire assistenza e curare familiari inabili; • congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari; • congedi per formazione e studio; • lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

I contributi da riscatto si collocano temporalmente nel periodo in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, cioè laddove la posizione del lavoratore presenta un vuoto, proprio a causa della circostanza che ha impedito l’accredito di contributi nell’assicurazione obbligatoria.

  1. Ad esempio, se il riscatto si riferisce agli anni 1990 – 1995 i contributi verranno accreditati in quel periodo, anche se il riscatto viene pagato nel 2002.
  2. Il riscatto della Laurea I lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, ecc.), i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori soggetti a contributo per attività di lavoro “parasubordinato” (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi professionisti privi di Cassa di categoria), assicurati all’INPS, possono coprire con i contributi – pagando in proprio il relativo costo – il periodo del corso legale di studi universitari.
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• Il riscatto può essere chiesto solo per gli anni accademici su cui è articolato il corso legale di laurea (ad esempio: 4 anni per giurisprudenza, 5 anni per ingegneria ecc.). Il riscatto può riguardare tutto il periodo (riscatto totale) o singoli periodi dei corso di laurea (riscatto parziale).

  • A partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto di riordino in materia di riscatto) è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
  • Non è più richiesta la condizione che tali titoli siano necessari per “l’ammissione o la progressione in carriera”.

È invece necessario che gli stessi siano rilasciati da una qualsiasi università. Sono esclusi dal riscatto gli anni durante i quali lo studente è andato fuori corso. Così, ad esempio, se lo studente si è laureato in scienze politiche con sei anni di studio, il riscatto è ammesso solo per i primi quattro anni.

  • • Sono anche riscattabili i periodi dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi universitari (di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre anni); i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca successivi alla laurea e di durata non inferiore a due anni.
  • Per ottenere il riscatto è necessario : • aver conseguito il diploma. Infatti la sola frequenza di corsi universitari che non si sia conclusa con il rilascio del diploma non dà diritto alla copertura assicurativa;

• fino al 31 dicembre 2007, aver versato almeno un contributo settimanale alI’INPS in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati. Dal 1 gennaio 2008 si puo’ chiedere il riscatto anche prima di iniziare a lavorare.

Studi all’estero È possibile riscattare anche periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in altro Paese venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia. In tal caso il riscatto può essere riconosciuto per una durata corrispondente all’analogo periodo di studio previsto in Italia per quella facoltà o per la durata degli studi compiuti all’estero, se inferiore.

Il riscatto è autorizzato anche se gli studi sono stati parzialmente compiuti all’estero e poi completati, con il conseguimento del titolo di studio, in Italia. Sono riscattabili anche le lauree in teologia e in altre discipline ecclesiastiche, conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

  1. Esclusioni Può avvenire che durante il periodo di studi universitari venga svolta contemporaneamente un’attività lavorativa.
  2. In questo caso, esistendo già un’assicurazione da lavoro, il riscatto non ha più necessità di essere chiesto.
  3. Tenuto conto di quanto già detto in precedenza, si elencano tutti i casi in cui non è possibile ottenere il riscatto : • Per motivi di studio: – periodi universitari che non si concludano con la laurea; – periodi “fuori corso”.

• Per motivi di assicurazione: – periodi già coperti da contribuzione all’INPS o ad altri fondi obbligatori di previdenza (INPDAP, INPDAI ecc.); – periodi di laurea già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall’INPS. Cambio di facoltà Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo numero di anni di frequenza, cambi facoltà, ottenendo l’iscrizione al primo anno o ad un anno intermedio del nuovo corso, può riscattare tutti gli anni di studio previsti per la seconda facoltà.

  • Ad esempio, se dalla facoltà di medicina (durata del corso 6 anni) si passa a quella di biologia (4 anni) possono essere riscattati in totale solo 4 anni.
  • La domanda Per ottenere il riscatto, l’interessato deve presentare domanda all’INPS.
  • Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

La domanda va presentata utilizzando il modulo “RL1” al quale va allegata la dichiarazione rilasciata dall’Università, dal Politecnico, dall’ISEF che attesti l’avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studi.

Il modulo di domanda è disponibile, oltre che presso le sedi INPS, anche sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”. Quando Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento in quanto non esiste un termine entro il quale la domanda può essere presentata. È conveniente, però, chiedere il riscatto al più presto, in quanto, il costo, che è a totale carico del richiedente, è tanto maggiore quanto più vicina è la data del pensionamento.

Il riscatto del lavoro all’estero I lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS, possono riscattare i periodi di lavoro svolto all’estero, in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.

Il riscatto può essere chiesto dagli interessati che, all’atto della presentazione della domanda, risultino cittadini italiani (anche se durante l’attività lavorativa svolta all’estero erano in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, fosse cittadino italiano.

Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all’estero, a condizione che non risultino già coperti da contribuzione in Italia. Niente riscatto Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolti in Paesi legati all’Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) in quanto essi sono già automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della “totalizzazione”.

I Paesi della UE sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e, dal 1° maggio 2004, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca.

Dal 1° giugno 2002, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia e Svizzera sono sostituite dai Regolamenti comunitari e, quindi, viene applicato il principio della totalizzazione.

  1. È comunque possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti in questi Paesi qualora risultino scoperti di assicurazione o contribuzione.
  2. Esclusioni Restano esclusi dal riscatto anche i periodi di lavoro svolti negli stati del territorio libico e nelle ex colonie italiane (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, Etiopia), all’incirca negli anni che vanno dal 1928 al 1960, in quanto, essendo in vigore la legislazione italiana, tali territori non potevano essere considerati stati esteri.

La domanda La domanda di riscatto può essere presentata all’INPS in qualsiasi momento, utilizzando il modulo R.E.1, al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Quest’ultima certificazione – se la domanda viene presentata dal lavoratore – può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità.

Se il lavoratore risiede all’estero Nel caso in cui il richiedente risieda all’estero può inviare la domanda di riscatto alla sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso in cui non abbia una posizione assicurativa presso l’INPS, l’interessato può inoltrare domanda presso una qualunque sede dell’Istituto.

Alla domanda vanno, inoltre, allegati: • tutti i documenti originali (o in copia autentica) di “data certa”, idonei a provare l’esistenza del rapporto di lavoro da riscattare (e possibilmente la durata di tale rapporto); • l’importo della retribuzione percepita (lettere di assunzione o di licenziamento, • buste paga dell’epoca, libretti di lavoro, contratti di ingaggio ecc.).

  • In ogni caso, tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall’autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati).
  • Gravidanza, puerperio e assistenza ai disabili
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Sono riscattabili i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, intervenuti fuori del rapporto di lavoro e i periodi di congedo dal lavoro richiesti per prestare assistenza o curare familiari inabili (in misura non inferiore all’80%). Il riscatto è posto a totale carico del richiedente e il relativo onere viene calcolato con le stesse regole in vigore per gli altri tipi di riscatto.

Requisiti Il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto, deve risultare in possesso di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria versata in rapporto ad una effettiva attività lavorativa qualora il periodo da riscattare sia scoperto da assicurazione. Il riscatto si ottiene su domanda dell’interessato e per un periodo non superiore a sei mesi per ogni maternità e nel limite massimo di cinque anni.

La Legge di riordino della maternità (n.53/2000) ha modificato la durata complessiva dell’astensione facoltativa, fissando termini più ampi. Per alcuni periodi -astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino; i periodi di riposo per allattamento e i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l’ottavo anno – è prevista la copertura figurativa in base ad un valore convenzionale annuo, uguale per tutti.

  1. Gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile mediante riscatto o versamenti volontari, legando il valore del contributo alla retribuzione effettiva per la parte di essa che supera quella convenzionale.
  2. Il riscatto di tali periodi di assenza dal lavoro non è cumulabile con il riscatto del corso legale di laurea.

Questo significa che se l’interessato ha beneficiato di cinque anni di riscatto per la laurea non può fruire di altri cinque anni per la maternità o assistenza ai disabili.

  1. Ma se ha riscattato meno di cinque anni può chiedere un riscatto parziale fino a raggiungere i cinque anni.
  2. Congedi per cause particolari e per la formazione
  3. Motivi di famiglia I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per gravi e documentati motivi di famiglia purchè tali periodi non siano superiori a due (continuativi o frazionati).
  4. Condizioni

Il lavoratore durante il periodo di congedo non può svolgere attività lavorativa e non ha diritto alla retribuzione. Non è prevista la copertura figurativa, ma può essere chiesto il riscatto o l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

  • Formazione
  • Condizioni
  • Interruzioni o sospensioni

La legge 53/2000 ha stabilito che i lavoratori in possesso di un’anzianità di servizio presso la stessa azienda (pubblica o privata) di almeno 5 anni, possano fruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato. L’attività lavorativa può essere sospesa per un massimo di undici mesi nell’arco della vita lavorativa.

Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna retribuzione. Il congedo per formazione può essere chiesto: • per il completamento della scuola dell’obbligo; • per conseguire un titolo di studio di secondo grado; • per conseguire un diploma universitario o di laurea; • per partecipare ad attività formative.

Il congedo per formazione, non essendo retribuito né coperto da contribuzione figurativa, può essere riscattato ai fini pensionistici e previdenziali. Il lavoratore può interrompere o sospendere l’attività lavorativa quando lo prevede una specifica disposizione di legge o contrattuale.

  • Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per la durata massima di tre anni.
  • In alternativa, i lavoratori interessati possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.
  • Lavoratori parasubordinati I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l’istituzione della Gestione separata (Gennaio 1996).

I requisiti: È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. L’onere di riscatto è a completo carico dell’interessato. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da documenti di “data certa”.

La domanda Per ottenere il riscatto l’interessato o i suoi superstiti possono fare domanda, alla sede dell’INPS, in qualsiasi momento. I periodi da riscattare devono essere provati con documenti di “data certa”. Dichiarazioni, attestazioni e tutti quei documenti che sono stati redatti all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa, e che possano provare l’esistenza del rapporto di collaborazione, la durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi ecc.).

È possibile allegare alla domanda di riscatto anche una dichiarazione resa “ora per allora”, solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata da pubbliche amministrazioni e sia sottoscritta da un funzionario responsabile. Il pagamento L’importo è calcolato dall’INPS sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT.

Se non è possibile dimostrare l’ammontare dei compensi, l’onere di riscatto viene calcolato in base al reddito minimo stabilito per i commercianti. L’INPS invia al domicilio del richiedente la comunicazione della somma da pagare e un bollettino di conto corrente postale. L’interessato ha 60 giorni di tempo, dalla comunicazione, per versare l’importo stabilito.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato per un massimo di 5 anni (60 rate mensili di importo uguale). Se non si paga o si paga in ritardo • il mancato versamento, nei termini assegnati, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza; • il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto.

Quanto costa Il costo dell’operazione varia in base all’epoca in cui si collocano gli anni da riscattare. Se si tratta di periodi precedenti al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto sarà calcolato con il sistema retributivo che si basa su alcuni fattori variabili. La base matematica per la determinazione del costo del riscatto è costituita da particolari tabelle – che tengono conto di fattori demografici e previdenziali – e dalla cosiddetta “riserva matematica”.

Questa riserva è formata dalla quantità di denaro necessaria per coprire l’impegno finanziario che I’INPS dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto. Il calcolo viene effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da tabelle approvate da vari decreti ministeriali che tengono conto: • dell’età del richiedente (più si è avanti negli anni più si paga); • del sesso (per le donne, che mediamente vivono di più degli uomini, il costo dei riscatti è un po’ più elevato); • dalla consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l’anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata e perciò più “pesante” il costo del riscatto); • della durata dei periodi da riscattare.

È evidente, pertanto, che ogni riscatto comporta la determinazione di una specifica “riserva matematica” e quindi un costo diverso. Se il periodo è successivo al 1° gennaio 1996, l’importo verrà determinato col sistema contributivo. Esso prevede l’applicazione dell’aliquota contributiva obbligatoria (il 32,70 % per la generalità dei lavoratori dipendenti) alla retribuzione lorda e la moltiplicazione del risultato per il numero degli anni da riscattare.

Se gli anni da riscattare si collocano a cavallo del 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: retributivo per la parte precedente tale data e contributivo per la parte successiva. Come si paga La somma da versare per i periodi riscattati viene notificata dall’INPS all’interessato, il quale può pagarla in unica soluzione o in forma rateale.

In tutti e due i casi l’INPS fornisce i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i pagamenti. • Se viene scelto il pagamento in unica soluzione, la somma va normalmente versata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS. Il mancato pagamento dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda, per cui l’INPS non procede più al riscatto dei periodi richiesti.

Il tardivo pagamento può essere considerato, invece, come nuova domanda di riscatto. In questo caso, però, l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contributiva. • Se viene scelta la forma rateale, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza interessi.

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Fino al 31 dicembre 2007 poteva essere dilazionato in 60 mesi e con l’applicazione del tasso di interesse legale del 2,5%. Se non si paga o si paga in ritardo: • il mancato versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda; • il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.

È indispensabile versare anche le successive rate con regolarità, rispettando le scadenze riportate sui moduli di pagamento. Se l’interessato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute debbono essere versate tutte insieme.

Se il riscatto viene chiesto da persona già in pensione non è possibile ottenere il pagamento rateale in quanto il riscatto comporta un incremento immediato della pensione: in questo caso si paga l’intera somma entro 60 giorni. Il fisco riduce la spesa L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente ed è comunque deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali.

Questa agevolazione è comunque una riduzione dei costi. Se non si e’ iniziato a lavorare, si puo’ detrarre il 19% del costo del riscatto dalle tasse (irpef) della persona di cui si e’ fiscalmente a carico. Rinuncia L’interessato può rinunciare alla domanda di riscatto quando dopo averla presentata, per qualsiasi motivo, anche di ordine economico, ritenga di non dar più corso alla richiesta.

In questo caso se l’INPS non ha ancora inviato la lettera di accoglimento è opportuno che l’interessato comunichi agli uffici l’intenzione di rinunciare. Se invece l’interessato ha già ricevuto la lettera di accoglimento basta non pagare la somma in essa indicata per manifestare la volontà di rinuncia.

Se, successivamente, l’interessato cambia idea la domanda può essere ripresentata. Ma è chiaro che in questo caso la somma da pagare sarà sicuramente maggiore di quella calcolata in precedenza. Ciò in quanto, alla data della nuova domanda, sono variati gli elementi (età, retribuzione ecc.) presi a base per il calcolo del riscatto.

  • Ricorso Nel caso in cui la domanda di riscatto venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’INPS.
  • Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libera, al Comitato fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso può essere: • presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda; • inviato alla Sede dell’INPS per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno; • presentato all’INPS tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

  1. • al Comitato amministratore della “gestione separata”, se il ricorrente è un lavoratore parasubordinato o un libero professionista iscritto a tale gestione.
  2. Documenti Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per far modificare la decisione negativa degli uffici.

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Come pagare riscatto laurea agevolato?

Il riscatto di laurea agevolato consente invece, solo a coloro che hanno iniziato a studiare all’università e a lavorare dopo il 1996, di pagare in cifra fissa invece che in percentuale del proprio reddito. Il costo è di circa 5.360 euro per ogni anno da riscattare.

Come fare la domanda per il riscatto della laurea?

Come funziona e come richiedere il riscatto della laurea Sono invece esclusi :

gli anni fuori corso ;i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa oppure da riscatto già chiesto ad altri regimi previdenziali;i diplomi di laurea conseguiti in università estere non riconosciute in Italia.

Come funziona il riscatto della laurea? Riscattare gli anni di laurea è sempre stato molto oneroso, Infatti, la somma da versare allo stato è di solito pari ad alcune migliaia di euro, sia per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, sia per quelli dipendenti.

  1. Tuttavia, dal 2019 è stata introdotta una modalità alternativa, chiamata riscatto agevolato, che abbassa notevolmente i costi previsti.
  2. Inizialmente, il nuovo meccanismo si applicava solo agli anni di studi universitari a partire dal primo gennaio 1996, cioè con l’introduzione del sistema pensionistico contributivo,

Ma l’Inps ha cambiato questa distinzione a gennaio 2020, chiarendo come possano accedere al sistema agevolato anche le persone laureato prima del 1996, con anni di versamento sistema retributivo, Pertanto, può richiedere il riscatto degli anni di laurea con il sistema agevolato anche chi ha iniziato a versare contributi Inps prima del 1996, con meno di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995 e, al momento della richiesta, un minimo di 15 anni di contributi di cui almeno 5 dopo il 31 dicembre 1995, dopo aver fatto richiesta di passaggio al metodo contributivo.

sul sito di, con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Portale riscatti -ricongiunzioni” (con accesso tramite Sistema pubblico di identità digitale, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica);attraverso i patronati e gli intermediari dell’Inps;attraverso il Contact center multicanale dell’Inps, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Quanto costa il riscatto della laurea? Se non si può fare domanda per il riscatto agevolato, ma unicamente con il sistema tradizionale, l’aliquota per il calcolo della somma da pagare, si applica alla retribuzione lorda percepita negli ultimi dodici mesi di attività lavorativa.

  • Con il sistema agevolato, invece, l’aliquota viene applicata al cosiddetto minimale retributivo degli artigiani e commercianti.
  • Per fare un esempio della differenza di spese tra i due sistemi, un anno di corso di laurea riscattato con il sistema agevolato può costare circa 5mila euro, contro i circa 13 mila del sistema tradizionale, ipotizzando una retribuzione annua lorda di 40 mila euro.

Ogni anno di riscatto del corso di laurea è rateizzabile, senza interessi, in dieci anni e la cifra è deducibile nella dichiarazione dei redditi. : Come funziona e come richiedere il riscatto della laurea

Come si calcola la spesa per il riscatto laurea?

Riscatto agevolato per over 45 –

  1. Come accennato in precedenza, la misura agevolata degli oneri relativi al riscatto di laurea era legato ad un requisito anagrafico, ovvero era riservata agli under 45.
  2. Successivamente la legge è stata modificata e l’agevolazione estesa anche agli over 45.
  3. Chi effettua la domanda non deve avere versamenti di contributi relativi ai periodi dei corsi da riscattare,
  4. Il costo del riscatto non sarà, in tal caso, proporzionale all’ultimo reddito imponibile ma sarà calcolato nella misura del 33% sul reddito minimo relativo alla gestione degli artigiani e dei commercianti.
  5. Il procedimento di calcolo segue quindi le modalità previste per gli inoccupati.